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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 36754/2021

Testo disponibile della fonte

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ificamente escluso la configurabilità di un consenso tacito, desumibile dalle modalità del fatto, non trovando conferma in nessuna prova (ed essendo quindi n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9192/2017 Numero sezionale 3466/2021 Numero di raccolta generale 36754/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 un mero postulato del tribunale) la presenza di una «preparazione scenografica» e della «allocazione di mezzi di ripresa che lasciavano chiaramente individuare il campo delle riprese e la finalità del video»; inoltre, pur apparendo verosimile «che l’attrice si fosse accorta di essere stata inquadrata, per avere soffermato lo sguardo verso lo strumento di ripresa per alcuni istanti», ha ritenuto che «da tale fugace sguardo» non potesse «desumersi il suo tacito consenso alla ripresa, né, soprattutto, alla divulgazione della sua immagine», a tal fine occorrendo una piena consapevolezza (laddove quello sguardo denotava «la mera curiosità verso la telecamera»).

2.3. Dall’illegittima pubblicazione dell’immagine i giudici di secondo grado hanno fatto derivare innanzitutto l’obbligo al risarcimento del danno non patrimoniale, provato in via presuntiva, potendo «legittimamente presumersi che la pubblicazione dell’immagine della Lamparelli» – considerata la notorietà della rivista e del cantante nonché il contesto sociale del luogo di residenza della Lamparelli, ove «la semplice notizia della relazione extraconiugale di una donna, ed ancor più dell’esistenza di tracce materiali visibili di tale relazione, suscita ampia curiosità» – «ha inciso sui suoi diritti inviolabili, protetti dall’art. 2 della Costituzione, il che, di per sé, integra un’ipotesi legale (al suo massimo livello di espressione) di lesione e risarcimento dei danni ai sensi dell’art.2059 c.c.».

2.4. Inoltre i giudici d’appello, muovendo dal presupposto che «con la pubblicazione non autorizzata l’autore dell’illecito si appropria indebitamente di vantaggi economici che sarebbero spettati alla vittima», hanno ritenuto esistente un danno patrimoniale risarcibile mediante il “ritrasferimento” di «quei vantaggi dall’autore dell’illecito al titolare del diritto», con la precisazione che nel caso di specie il n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9192/2017 Numero sezionale 3466/2021 Numero di raccolta generale 36754/2021 soggetto leso non è persona nota, sicché non emergono specifiche Data pubblicazione 25/11/2021 voci di danno e può farsi riferimento, in via equitativa, alla «somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione» (c.d. prezzo del consenso alla pubblicazione).

Di qui la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a «risarcire alla Lamparelli i danni conseguenti all’illecita utilizzazione della sua immagine, da liquidarsi in separata sede» (come da richiesta dell’attrice) e la condanna di G&G a manlevare [OSCURATO:PERSONA] di quanto pagherà.

2.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e corredato da memoria, cui la Lamparelli ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria.

Il pubblico ministero ha chiesto rigettarsi il primo e l’ultimo motivo, dichiararsi inammissibili il secondo ed il terzo ed accogliersi il quarto. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 3 del d. lgs. n. 168 del 2003 e l’incompetenza del Tribunale di Benevento (in favore di quella della sezione specializzata in materia di proprietà̀ industriale e intellettuale di Napoli), contestandosi la distinzione operata dalla corte d’appello tra domande aventi quale loro oggetto principale (o anche incidentale) l’accertamento di un diritto di proprietà̀ intellettuale, di competenza delle sezioni specializzate, e domande di natura solo pregiudiziale, che la escluderebbero; al contrario si assume che l’art. 3 cit. attribuisca chiaramente alle sezioni specializzate in materia di proprietà̀ industriale e intellettuale (ora sezioni specializzate in materia di impresa), tra le altre, le controversie in materia di diritto d’autore, senza nulla specificare in n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9192/2017 Numero sezionale 3466/2021 Numero di raccolta generale 36754/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 merito alla natura (principale, incidentale o solo pregiudiziale) della domanda oggetto di tali controversie.

3.1. Il ricorrente contesta altresì la tesi della procura generale, che esclude la competenza delle sezioni specializzate in quanto la controversia riguarda il diritto all’immagine di una persona fisica, la cui violazione non avrebbe nulla a che vedere con il diritto d’autore; osserva al riguardo (invocando precedenti giurisprudenziali di merito e tesi dottrinarie) che la competenza delle sezioni specializzate sussiste non solo in materia di diritto d’autore in senso stretto, ma anche sui diritti ad esso connessi – come, appunto, il diritto all’immagine – e sul potere di sfruttamento economico esclusivo che ne costituisce una componente essenziale, in modo del tutto analogo agli altri diritti di proprietà̀ intellettuale, poiché anche il diritto all’immagine attribuisce al titolare uno ius excludendi alios dall’utilizzazione del bene corrispondente al ritratto della persona.

3.2. Il motivo è infondato.

3.3. La Corte non ignora le tesi dottrinarie invocate dal ricorrente, nel senso che la competenza per materia delle sezioni specializzate si estende a tutte le controversie sulla proprietà̀ intellettuale, e quindi anche sul diritto d’autore, ivi compresi i diritti connessi di cui agli articoli 96 e ss. l.d.a.; tuttavia ritiene che, nel caso concreto, i giudici di merito abbiano correttamente statuito sulla competenza, poiché il diritto leso non è, a ben vedere, l’immagine in sé, bensì la riservatezza dell’odierna controricorrente.

Invero, al di là della formulazione letterale delle difese dell’attrice – laddove si fa riferimento alla astratta possibilità di trarre un utile economico da un ipotetico consenso, il cui rilascio si porrebbe però in frontale e perciò illogico contrasto con il pregiudizio effettivamente lamentato – oggetto del presente giudizio non è lo sfruttamento economico della n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9192/2017 Numero sezionale 3466/2021 Numero di raccolta generale 36754/2021 sua immagine (criterio utilizzato dalla Corte territoriale ai fini della Data pubblicazione 25/11/2021 quantificazione, peraltro non dovuta, del danno patrimoniale), né tantomeno la contestazione dell’altrui diritto di autore, ma il risarcimento del danno derivatole dalla diffusione non autorizzata della propria immagine, sia pure all’interno di un’opera dell’ingegno, quale è indubbiamente il DVD per cui è causa (cfr. Cass. Sez.

U, 21661/2009; Cass. 4186/2010, 10594/2012, 21424/2014).

3.4. Si tratta in fin dei conti di una situazione analoga a quella intercettata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte che, in relazione all’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 1 del 2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2012), esclude la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, in favore di quella della sezione ordinaria, nel caso di richiesta risarcitoria riconducibile alla concorrenza sleale cd. pura, nella quale cioè non possa ravvisarsi un’interferenza – neppure indiretta – con l’esercizio di diritti di proprietà industriale o del diritto d’autore, in quanto la prospettazione della parte è rivolta a contestare non già la pacifica appartenenza dell’opera (o a conseguire una valutazione incidentale circa la violazione dei diritti di privativa), ma esclusivamente il suo utilizzo (Cass. 14171/2019, 11309/2017, 5656/2017, 21776/2016).

4. Il secondo mezzo lamenta la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 96 l.d.a., per avere la corte d’appello escluso il tacito consenso della Lamparelli alla ripresa e divulgazione della sua immagine, affermando che l’allestimento del set cinematografico «non troverebbe conferma in nessuna prova» (senza che [OSCURATO:PERSONA] si fosse lamentata della mancata ammissione della relativa prova testimoniale articolata nella memoria istruttoria del 29/03/2007), laddove si tratterebbe di «circostanze pacifiche» e non contestate.n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9192/2017 Numero sezionale 3466/2021 Numero di raccolta generale 36754/2021 Data pubblicazione 25/11/2021

4.1. La censura è inammissibile, poiché attinge a valutazioni di merito del materiale probatorio: il punto è se dalle circostanze di fatto potesse desumersi un consenso implicito, e tale valutazione non è censurabile in questa sede, fermo restando che l’accertamento del consenso non richiede forme particolari (Cass. 10957/2010, 11491/2006).

4.2. Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte osservato che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre prove proposte dalle parti, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.» (Cass. Sez.

U, 20867/2020, 16598/2016).

4.3. In tema di attività valutativa del giudice rispetto alle fonti probatorie occorre altresì distinguere l’errore di percezione – che, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. per violazione, appunto, degli artt. 115 e 116 c.p.c. (che in sintesi vietano al giudice, rispettivamente, di fondare la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, nonché di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) – dall’errore di valutazione, che invece, investendo l'apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9192/2017 Numero sezionale 3466/2021 Numero di raccolta generale 36754/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 prova rispetto al fatto che si intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità (Cass. 1229/2019, 27033/2018, 9356/2017).

4.4. Va dunque ribadito (v.

Cass. 23153/2018, 11892/2016) che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. né in quello del successivo n. 5, non solo perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il relativo (novellato) parametro, ma anche perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, contrapponendovi le proprie, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016); ammettere in questa sede la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe infatti consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez.

U, 28220/2018).

5. Con il quarto motivo ci si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c. per essersi la corte d’appello pronunciata sul danno non patrimoniale senza che l’attrice avesse mai allegato di aver subito un pregiudizio non patrimoniale dalla riproduzione della sua immagine, nemmeno nei passaggi espressamente richiamati nella sentenza impugnata (segnatamente pag. 2, secondo capoverso della citazione) ove parte attrice aveva fatto riferimento alla «violazione n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9192/2017 Numero sezionale 3466/2021 Numero di raccolta generale 36754/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 del diritto alla riservatezza, all’immagine ed alla reputazione» senza dire quali pregiudizi avesse in concreto patito.

5.1. Il motivo è infondato, poiché lo stesso ricorrente dà atto come in citazione la Lamparelli avesse allegato che «il DVD aveva reso di dominio pubblico una relazione sentimentale che doveva rimanere segreta», trattandosi di una specifica allegazione in ordine alla quale la corte territoriale ha fatto ricorso alla prova presuntiva del turbamento d’animo e del dolore intimo sofferto, tenuto conto dell’ampia diffusione del DVD e del «contesto sociale di residenza e provenienza della Lamparelli (laddove la semplice notizia della relazione extraconiugale di una donna, ed ancor più dell’esistenza di tracce materiali visibili di tale relazione, suscitano ampia curiosità)».

6. Il quarto mezzo deduce contestualmente la violazione degli artt. 10, 2043, 2059, 2697 c.c. e l'omesso esame di fatto decisivo, per avere i giudici di secondo grado ritenuto che la Lamparelli avesse provato la concreta esistenza del danno non patrimoniale, ritenendolo insito nella stessa lesione del diritto all’immagine, senza che fosse stata mai fornita la benché minima prova del concreto pregiudizio subito; inoltre essi non avrebbero considerato che a luglio 2002 l’attrice aveva depositato ricorso per separazione consensuale dal marito, omologata il 17/09/2002, mentre la divulgazione del DVD era avvenuta il 27/11/2003, essendo perciò «irrilevante l’asserita relazione sentimentale con un uomo diverso dall’ex coniuge» (in realtà non è ex con la separazione, colo con il divorzio!)

6.1. La censura è inammissibile poiché, al di là dell’erroneo riferimento alla perdita dello status di coniuge (che interviene solo con il divorzio), non risulta colta la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella quale la corte territoriale non afferma che il danno sia in re ipsa (v.

Cass. 4366/2003), ma come visto spiega a pag. 13 n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9192/2017 Numero sezionale 3466/2021 Numero di raccolta generale 36754/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 che, trattandosi di bene immateriale, può farsi ricorso alla prova presuntiva del turbamento dell’animo, indicando gli elementi indiziari dai quali la prova è stata tratta (ampia diffusione del DVD di un artista noto in Campania e, soprattutto, contesto sociale in cui viveva l’attrice).

Si tratta dunque di valutazioni di merito non sindacabili, che non rilevano nemmeno sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., poiché difetta quantomeno la decisività (la relazione extraconiugale potendo in tesi anche pregiudicare l’iter di una separazione avviata consensualmente o comunque influire sulla successiva fase del divorzio).

7. Il quinto ed ultimo motivo denunzia la violazione degli artt. 10, 2043 e 2697 c.c. nonché dell’art. 158 l.d.a. in uno all’omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che anche il danno patrimoniale fosse in re ipsa omettendo di considerare che il diritto all’immagine di una persona che non sia un personaggio noto è «privo di qualsivoglia valore di mercato» e così applicando impropriamente la teoria del cd. prezzo del consenso, tanto più che l’immagine della Lamparelli compariva nel video per poco più di dieci secondi, non aveva alcun ruolo o significato ed era del tutto fungibile, come una qualsiasi comparsa, senza che l’attrice avesse provato di sfruttare commercialmente la propria immagine.

7.1. Anche questa censura è inammissibile, perché come già rilevato non viene compresa la ratio decidendi: i giudici di secondo grado non affermano che il danno è in re ipsa e, pur richiamando a pag. 14 la teoria del cd. prezzo del consenso alla pubblicazione, precisano subito dopo che, non trattandosi di persona nota (con conseguente impossibilità di dimostrare specifiche voci di danno patrimoniale), la vittima può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ificamente escluso la configurabilità di un consenso tacito, desumibile dalle modalità del fatto, non trovando conferma in nessuna prova (ed essendo quindi n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9192/2017 Numero sezionale 3466/2021 Numero di raccolta generale 36754/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 un mero postulato del tribunale) la presenza di una «preparazione scenografica» e della «allocazione di mezzi di ripresa che lasciavano chiaramente individuare il campo delle riprese e la finalità del video»; inoltre, pur apparendo verosimile «che l’attrice si fosse accorta di essere stata inquadrata, per avere soffermato lo sguardo verso lo strumento di ripresa per alcuni istanti», ha ritenuto che «da tale fugace sguardo» non potesse «desumersi il suo tacito consenso alla ripresa, né, soprattutto, alla divulgazione della sua immagine», a tal fine occorrendo una piena consapevolezza (laddove quello sguardo denotava «la mera curiosità verso la telecamera»). 2.3. Dall’illegittima pubblicazione dell’immagine i giudici di secondo grado hanno fatto derivare innanzitutto l’obbligo al risarcimento del danno non patrimoniale, provato in via presuntiva, potendo «legittimamente presumersi che la pubblicazione dell’immagine della Lamparelli» – considerata la notorietà della rivista e del cantante nonché il contesto sociale del luogo di residenza della Lamparelli, ove «la semplice notizia della relazione extraconiugale di una donna, ed ancor più dell’esistenza di tracce materiali visibili di tale relazione, suscita ampia curiosità» – «ha inciso sui suoi diritti inviolabili, protetti dall’art. 2 della Costituzione, il che, di per sé, integra un’ipotesi legale (al suo massimo livello di espressione) di lesione e risarcimento dei danni ai sensi dell’art.2059 c.c.». 2.4. Inoltre i giudici d’appello, muovendo dal presupposto che «con la pubblicazione non autorizzata l’autore dell’illecito si appropria indebitamente di vantaggi economici che sarebbero spettati alla vittima», hanno ritenuto esistente un danno patrimoniale risarcibile mediante il “ritrasferimento” di «quei vantaggi dall’autore dell’illecito al titolare del diritto», con la precisazione che nel caso di specie il n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9192/2017 Numero sezionale 3466/2021 Numero di raccolta generale 36754/2021 soggetto leso non è persona nota, sicché non emergono specifiche Data pubblicazione 25/11/2021 voci di danno e può farsi riferimento, in via equitativa, alla «somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione» (c.d. prezzo del consenso alla pubblicazione). Di qui la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a «risarcire alla Lamparelli i danni conseguenti all’illecita utilizzazione della sua immagine, da liquidarsi in separata sede» (come da richiesta dell’attrice) e la condanna di G&G a manlevare [OSCURATO:PERSONA] di quanto pagherà. 2.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e corredato da memoria, cui la Lamparelli ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria. Il pubblico ministero ha chiesto rigettarsi il primo e l’ultimo motivo, dichiararsi inammissibili il secondo ed il terzo ed accogliersi il quarto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 3 del d. lgs. n. 168 del 2003 e l’incompetenza del Tribunale di Benevento (in favore di quella della sezione specializzata in materia di proprietà̀ industriale e intellettuale di Napoli), contestandosi la distinzione operata dalla corte d’appello tra domande aventi quale loro oggetto principale (o anche incidentale) l’accertamento di un diritto di proprietà̀ intellettuale, di competenza delle sezioni specializzate, e domande di natura solo pregiudiziale, che la escluderebbero; al contrario si assume che l’art. 3 cit. attribuisca chiaramente alle sezioni specializzate in materia di proprietà̀ industriale e intellettuale (ora sezioni specializzate in materia di impresa), tra le altre, le controversie in materia di diritto d’autore, senza nulla specificare in n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9192/2017 Numero sezionale 3466/2021 Numero di raccolta generale 36754/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 merito alla natura (principale, incidentale o solo pregiudiziale) della domanda oggetto di tali controversie. 3.1. Il ricorrente contesta altresì la tesi della procura generale, che esclude la competenza delle sezioni specializzate in quanto la controversia riguarda il diritto all’immagine di una persona fisica, la cui violazione non avrebbe nulla a che vedere con il diritto d’autore; osserva al riguardo (invocando precedenti giurisprudenziali di merito e tesi dottrinarie) che la competenza delle sezioni specializzate sussiste non solo in materia di diritto d’autore in senso stretto, ma anche sui diritti ad esso connessi – come, appunto, il diritto all’immagine – e sul potere di sfruttamento economico esclusivo che ne costituisce una componente essenziale, in modo del tutto analogo agli altri diritti di proprietà̀ intellettuale, poiché anche il diritto all’immagine attribuisce al titolare uno ius excludendi alios dall’utilizzazione del bene corrispondente al ritratto della persona. 3.2. Il motivo è infondato. 3.3. La Corte non ignora le tesi dottrinarie invocate dal ricorrente, nel senso che la competenza per materia delle sezioni specializzate si estende a tutte le controversie sulla proprietà̀ intellettuale, e quindi anche sul diritto d’autore, ivi compresi i diritti connessi di cui agli articoli 96 e ss. l.d.a.; tuttavia ritiene che, nel caso concreto, i giudici di merito abbiano correttamente statuito sulla competenza, poiché il diritto leso non è, a ben vedere, l’immagine in sé, bensì la riservatezza dell’odierna controricorrente. Invero, al di là della formulazione letterale delle difese dell’attrice – laddove si fa riferimento alla astratta possibilità di trarre un utile economico da un ipotetico consenso, il cui rilascio si porrebbe però in frontale e perciò illogico contrasto con il pregiudizio effettivamente lamentato – oggetto del presente giudizio non è lo sfruttamento economico della n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9192/2017 Numero sezionale 3466/2021 Numero di raccolta generale 36754/2021 sua immagine (criterio utilizzato dalla Corte territoriale ai fini della Data pubblicazione 25/11/2021 quantificazione, peraltro non dovuta, del danno patrimoniale), né tantomeno la contestazione dell’altrui diritto di autore, ma il risarcimento del danno derivatole dalla diffusione non autorizzata della propria immagine, sia pure all’interno di un’opera dell’ingegno, quale è indubbiamente il DVD per cui è causa (cfr. Cass. Sez. U, 21661/2009; Cass. 4186/2010, 10594/2012, 21424/2014). 3.4. Si tratta in fin dei conti di una situazione analoga a quella intercettata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte che, in relazione all’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 1 del 2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2012), esclude la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, in favore di quella della sezione ordinaria, nel caso di richiesta risarcitoria riconducibile alla concorrenza sleale cd. pura, nella quale cioè non possa ravvisarsi un’interferenza – neppure indiretta – con l’esercizio di diritti di proprietà industriale o del diritto d’autore, in quanto la prospettazione della parte è rivolta a contestare non già la pacifica appartenenza dell’opera (o a conseguire una valutazione incidentale circa la violazione dei diritti di privativa), ma esclusivamente il suo utilizzo (Cass. 14171/2019, 11309/2017, 5656/2017, 21776/2016). 4. Il secondo mezzo lamenta la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 96 l.d.a., per avere la corte d’appello escluso il tacito consenso della Lamparelli alla ripresa e divulgazione della sua immagine, affermando che l’allestimento del set cinematografico «non troverebbe conferma in nessuna prova» (senza che [OSCURATO:PERSONA] si fosse lamentata della mancata ammissione della relativa prova testimoniale articolata nella memoria istruttoria del 29/03/2007), laddove si tratterebbe di «circostanze pacifiche» e non contestate.n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9192/2017 Numero sezionale 3466/2021 Numero di raccolta generale 36754/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 4.1. La censura è inammissibile, poiché attinge a valutazioni di merito del materiale probatorio: il punto è se dalle circostanze di fatto potesse desumersi un consenso implicito, e tale valutazione non è censurabile in questa sede, fermo restando che l’accertamento del consenso non richiede forme particolari (Cass. 10957/2010, 11491/2006). 4.2. Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte osservato che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre prove proposte dalle parti, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.» (Cass. Sez. U, 20867/2020, 16598/2016). 4.3. In tema di attività valutativa del giudice rispetto alle fonti probatorie occorre altresì distinguere l’errore di percezione – che, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. per violazione, appunto, degli artt. 115 e 116 c.p.c. (che in sintesi vietano al giudice, rispettivamente, di fondare la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, nonché di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) – dall’errore di valutazione, che invece, investendo l'apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9192/2017 Numero sezionale 3466/2021 Numero di raccolta generale 36754/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 prova rispetto al fatto che si intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità (Cass. 1229/2019, 27033/2018, 9356/2017). 4.4. Va dunque ribadito (v. Cass. 23153/2018, 11892/2016) che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. né in quello del successivo n. 5, non solo perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il relativo (novellato) parametro, ma anche perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, contrapponendovi le proprie, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016); ammettere in questa sede la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe infatti consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018). 5. Con il quarto motivo ci si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c. per essersi la corte d’appello pronunciata sul danno non patrimoniale senza che l’attrice avesse mai allegato di aver subito un pregiudizio non patrimoniale dalla riproduzione della sua immagine, nemmeno nei passaggi espressamente richiamati nella sentenza impugnata (segnatamente pag. 2, secondo capoverso della citazione) ove parte attrice aveva fatto riferimento alla «violazione n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9192/2017 Numero sezionale 3466/2021 Numero di raccolta generale 36754/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 del diritto alla riservatezza, all’immagine ed alla reputazione» senza dire quali pregiudizi avesse in concreto patito. 5.1. Il motivo è infondato, poiché lo stesso ricorrente dà atto come in citazione la Lamparelli avesse allegato che «il DVD aveva reso di dominio pubblico una relazione sentimentale che doveva rimanere segreta», trattandosi di una specifica allegazione in ordine alla quale la corte territoriale ha fatto ricorso alla prova presuntiva del turbamento d’animo e del dolore intimo sofferto, tenuto conto dell’ampia diffusione del DVD e del «contesto sociale di residenza e provenienza della Lamparelli (laddove la semplice notizia della relazione extraconiugale di una donna, ed ancor più dell’esistenza di tracce materiali visibili di tale relazione, suscitano ampia curiosità)». 6. Il quarto mezzo deduce contestualmente la violazione degli artt. 10, 2043, 2059, 2697 c.c. e l'omesso esame di fatto decisivo, per avere i giudici di secondo grado ritenuto che la Lamparelli avesse provato la concreta esistenza del danno non patrimoniale, ritenendolo insito nella stessa lesione del diritto all’immagine, senza che fosse stata mai fornita la benché minima prova del concreto pregiudizio subito; inoltre essi non avrebbero considerato che a luglio 2002 l’attrice aveva depositato ricorso per separazione consensuale dal marito, omologata il 17/09/2002, mentre la divulgazione del DVD era avvenuta il 27/11/2003, essendo perciò «irrilevante l’asserita relazione sentimentale con un uomo diverso dall’ex coniuge» (in realtà non è ex con la separazione, colo con il divorzio!) 6.1. La censura è inammissibile poiché, al di là dell’erroneo riferimento alla perdita dello status di coniuge (che interviene solo con il divorzio), non risulta colta la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella quale la corte territoriale non afferma che il danno sia in re ipsa (v. Cass. 4366/2003), ma come visto spiega a pag. 13 n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9192/2017 Numero sezionale 3466/2021 Numero di raccolta generale 36754/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 che, trattandosi di bene immateriale, può farsi ricorso alla prova presuntiva del turbamento dell’animo, indicando gli elementi indiziari dai quali la prova è stata tratta (ampia diffusione del DVD di un artista noto in Campania e, soprattutto, contesto sociale in cui viveva l’attrice). Si tratta dunque di valutazioni di merito non sindacabili, che non rilevano nemmeno sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., poiché difetta quantomeno la decisività (la relazione extraconiugale potendo in tesi anche pregiudicare l’iter di una separazione avviata consensualmente o comunque influire sulla successiva fase del divorzio). 7. Il quinto ed ultimo motivo denunzia la violazione degli artt. 10, 2043 e 2697 c.c. nonché dell’art. 158 l.d.a. in uno all’omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che anche il danno patrimoniale fosse in re ipsa omettendo di considerare che il diritto all’immagine di una persona che non sia un personaggio noto è «privo di qualsivoglia valore di mercato» e così applicando impropriamente la teoria del cd. prezzo del consenso, tanto più che l’immagine della Lamparelli compariva nel video per poco più di dieci secondi, non aveva alcun ruolo o significato ed era del tutto fungibile, come una qualsiasi comparsa, senza che l’attrice avesse provato di sfruttare commercialmente la propria immagine. 7.1. Anche questa censura è inammissibile, perché come già rilevato non viene compresa la ratio decidendi: i giudici di secondo grado non affermano che il danno è in re ipsa e, pur richiamando a pag. 14 la teoria del cd. prezzo del consenso alla pubblicazione, precisano subito dopo che, non trattandosi di persona nota (con conseguente impossibilità di dimostrare specifiche voci di danno patrimoniale), la vittima può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente n. 9192/2017 R.G. cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7