CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 11073/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11646/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima azienda agricola , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ( c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec: ) e [OSCURATO:PERSONA] ( c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec: ) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 259/2017pubblicata il 11/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 5 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima azienda agricola corrente in Lavis (TN), frazione Sorni, conveniva in giudizio l’arch. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Trento, chiedendone la condanna alla restituzione della somma corrisposta al convenuto a titolo di acconto sul compenso relativo alle prestazioni professionali formanti oggetto dell’incarico conferito nel febbraio 2010. A sostegno della domanda esponeva, in sintesi: di aver affidato all’arch. [OSCURATO:PERSONA] il compito di verificare la possibilità tecnica e amministrativa di costruire un magazzino agricolo, ed eventualmente un annesso locale per l’esercizio di attività commerciale e un’unità abitativa, su una porzione del fondo di proprietà di esso attore sito in Villazzano, frazione di Trento, e precisamente su quella corrispondente alle particelle 1021/1 e 1021/2, destinate ad areeboschive; di essere stato rassicurato dal professionista circa la realizzabilità del programmato intervento edilizio; di avere versato, a richiesta del medesimo, un acconto di 6 mila euro, oltre accessori, per un totale di 7.344 euro; che il [OSCURATO:PERSONA], venendo meno alle indicazioni ricevute, aveva redatto la bozza del progetto di costruzione di una struttura produttiva riguardante la particella 1020/1, coltivata a vigneto, diversa da quelle cui si riferiva l’incarico conferitogli; che, all’esito di un incontro con l’assessore provinciale all’agricoltura, alle foreste, al turismo e alla promozione, si era appurato che nessun immobile poteva essere realizzato sulle particelle 1021/1 e 1021/2, in quanto entrambe classificate come aree boschive sottoposte a vincolo di inedificabilità; che, venuto a conoscenza di ciò, esso esponente aveva revocato l’incarico al professionista e, ritenendo che la sua opera fosse risultata priva di qualsiasi utilità, gli aveva chiesto la restituzione della somma corrisposta a titolo di acconto; che detta richiesta non aveva avuto sèguito. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l’arch. [OSCURATO:PERSONA], il quale contestava la ricostruzione dei fatti prospettata ex adverso, assumendo: di aver chiarito fin dall’inizio al Tarter che un’eventuale attività edificatoria sul terreno di sua proprietà avrebbe potuto interessare esclusivamente la particella 1020/1; di essersi accordato con il cliente per la redazione di un progetto costruttivo inerente alla suddetta particella; di avere diritto a trattenere l’importo percepito in acconto sul compenso, siccome congruo e proporzionato all’attività professionale effettivamente compiuta. All’esito della svolta istruttoria, con sentenza dell’11 aprile 2016, il Tribunale adìto accoglieva la domanda attorea, condannando, per l’effetto, il [OSCURATO:PERSONA] a restituire al Tarter la somma di 7.344 euro, oltre interessi legali, e a rifondergli le spese di lite, ponendo, altresì, a carico esclusivo del convenuto gli oneri relativi all’espletata c.t.u.. Proposto appello dalla parte soccombente, con sentenza n. 259/17 del 12 settembre 2017, pubblicata l’11 ottobre 2017, la Corte distrettuale tridentina, in riforma dell’impugnata pronuncia, rigettava la domanda formulata dal Tarter, condannandolo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante. A sostegno della decisione assunta, il giudice di secondo grado argomentava, anche sulla scorta delle risultanze delle indagini peritali svolte in prime cure dal c.t.u. arch. [OSCURATO:PERSONA]: che l’opera professionale del [OSCURATO:PERSONA] era consistita nella redazione di un progetto di massima per la costruzione di una struttura produttiva sulla particella 1020/1, coltivata a vigneto ed edificabile; che tale circostanza emergeva chiaramente dalla fattura n. 4/2010 emessa dal professionista a fronte del pagamento dell’acconto richiesto al cliente, oltre che dagli elaborati tecnici da lui stesso predisposti; che il Tarter non aveva offerto elementi atti a dimostrare di aver limitato l’incarico di progettazione conferito al [OSCURATO:PERSONA] alle sole aree boschive del terreno di sua proprietà, con esclusione della parte coltivata a vigneto, risultando sul punto scarsamente significativa la testimonianza resa in corso di causa dal figlio dell’attore, anche in ragione della sua dubbia attendibilità soggettiva; che solamente dopo l’avvenuta redazione del progetto era stata manifestata al professionista la volontà del cliente di non costruire sulla particella di terreno destinata a vigneto; che gli elaborati predisposti dal [OSCURATO:PERSONA] costituivano un progetto di massima del costruendo edificio, trattandosi di «documentazione tecnica finalizzata a fornire al committente un’idea di massima dell’opera e contenente solo le indicazioni indispensabili per consentire una valutazione orientativa, senza scendere nel dettaglio», come tale pienamente rispondente alle esigenze del Tarter «in fase di prima valutazione per una decisione sull’intervento edilizio da realizzare»; che la struttura produttiva prevista da tale progetto era compatibile con le previsioni urbanistiche vigenti, rispettandone i parametri; che la somma già corrisposta al professionista a titolo di acconto poteva ritenersi congrua rispetto all’attività da questi concretamente svolta. Contro tale sentenza il Tarter ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti con controricorso dal [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 - bis .1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso (rubricato Violazione dell’art. 360 n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in riferimento all’art. 113, comma 1, c.p.c., per violazione e falsa applicazione di tali norme con riferimento alla errata valutazione operata dal giudice d’appello con riguardo al contenuto dell’incarico professionale (fondo da edificare) - Omessa valutazione delle risultanze dell’istruttoria orale e parziale ed errata valutazione della documentazione allegata -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti -art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ) si imputa alla Corte d’Appello tridentina di aver fondato la propria decisione esclusivamente su due documenti prodotti in giudizio dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] -e precisamente la fattura n. 4/2010 e l’elaborato recante l’intestazione Prog etto [OSCURATO:PERSONA] -Studio progettuale di un edificio produttivo sulla p.f. 1020/1 C.C Villazzano -, peraltro valutandone in modo erroneo l’effettiva portata probatoria, senza tener conto delle risultanze dell’espletata prova testimoniale, prospettate come tutte decisive per pervenire all’accertamento del fondamento della domanda dell’odierna ricorrente . Con il secondo motivo (rubricato Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in riferimento all’art. 113, comma 1, c.p.c., per violazione e falsa applicazione di tali norme, per avere la Corte di Appello errato nella valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alle risultanze della CTU in merito alla natura e qualità della prestazione resa e al conseguente compenso spettante al professionista per l’attività svolta -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti -art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ) si rimprovera alla Corte di merito di aver a torto ritenuto, in linea con le non condivisibili valutazioni formulate dal c.t.u. nominato in prime cure, arch. [OSCURATO:PERSONA], che l’elaborato redatto dal [OSCURATO:PERSONA], costituito da n. 4 fogli A4 più coper tina , fosse qualificabile come progetto di massima del costruendo edificio, sebbene lo stesso non possedesse minimamente le caratteristiche di un progetto, non potendo in ogni caso… essere eseguito , né tantomeno utilizzato anche soltanto per poter rich iedere le necessarie propedeutiche autorizzazioni urbanistiche . Con il terzo motivo (rubricato Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in riferimento all’art. 113, comma 1, c.p.c., per violazione e falsa applicazione di tali norme, per avere la Corte di Appello errato nella valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento all’oggetto dell’incarico con riguardo alla destinazione dell’edificio da realizzare -Errata valutazione delle risultanze della CTU in merito alla non realizzabilità dell’edificio produttivo di cui allo Studio progettuale redatto dall’arch. [OSCURATO:PERSONA]. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1, in combinato disposto con la Delibera della Giunta provinciale n. 395 del 26 febbraio 2010, e degli artt. 37 e 38 della L.P. 27 maggio 2008 n. 5 -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti -art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ) si censura l’impugnata sentenza per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto, sulla scorta delle contestate risultanze della svolta consulenza tecnica d’ufficio e in contrasto con quanto accertato sul punto dal Tribunale, che la struttura produttiva indicata nel progetto di massima a firma dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] fosse compatibile con le previsioni urbanistiche vigenti, rispettandone i parametri. Con il quarto e ultimo motivo (rubricato Violazione dell’art. 360 n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 2225 e 2233 c.c. e dell’art. 38 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 140, per violazione e falsa applicazione di tali norme, con riferimento alla congruità del compenso spettante al professionista per l’attività svolta -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti -art. 360, comma 1, n. 5 ) si contesta il giudizio espresso dalla Corte d’Appello tridentina in merito alla congruità della somma versata in acconto al [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’attività professionale da questi concretamente prestata. Si osserva, sul punto: -che la misura del compenso spettante al professionista non era stata oggetto di preventiva pattuizione fra le parti, con la conseguenza che la liquidazione del compenso doveva essere effettuata ai sensi dell’art. 2233 c.c. ; -che l’importo di 6 mila euro, oltre accessori, corrisposto al [OSCURATO:PERSONA] risulta del tutto arbitrario, sproporzionato ed ingiustificato , considerato che il c.d. progetto di massima, oltre ad essere stato realizzato da uno stagista, come emerso chiaramente in corso di causa dalle deposizioni della teste di controparte geom. [OSCURATO:PERSONA] , ha richiesto uno sforzo minimo , trattandosi di un documento di solo 4/5 fogli ; -che, stante l’intervenuta abrogazione delle tariffe professionali, ai fini della determinazione del quantum debeatur andava fatta applicazione dell’art. 38 D.M. 20 luglio 2012 n. 140, in base al quale il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione . I primi tre motivi, nella parte in cui denunciano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. -quella dell’art. 113, comma 1, c.p.c. è rimasta appena accennata nella rubrica, ma non è stata sviluppata nel corpo del ricorso-, possono essere esaminati congiuntamente, avendo ad oggetto la medesima questione. La doglianza che essi veicolano risulta infondata, se non addirittura inammissibile, come ci si accinge a spiegare. Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi probatori soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti o, più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali (cfr., ex ceteris, Cass. Sez. Un. n. 15300/2022, Cass. n. 6774/2022, Cass. n. 20867/2020, Cass. Sez. Un. n. 7006/2020). È altresì costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 33051/2022, Cass. n.16467/2017, Cass. n. 16056/2016, Cass. n. 11511/2014, Cass. n. 13485/2014, Cass.n. 12362/2006). Ciò posto, va osservato che, nel caso di specie, oltre a tener conto delle risultanze dell’espletata c.t.u. - mezzo di indagine che il giudice può legittimamente disporre anche d’ufficio, nell’esercizio di un potere discrezionale a lui riservato (cfr. Cass. n. 9461/2010, Cass. n. 4407/2006, Cass. n. 13593/2004, Cass. n. 12116/2003)-, la Corte d’Appello di Trento si è limitata a valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, le sole prove offerte dalle parti, attribuendo maggiore rilevanza ad alcune di queste (segnatamente ai documenti offerti dall’arch. [OSCURATO:PERSONA]) piuttosto che ad altre, senza riconoscere pieno valore a quelle selezionate né tantomeno disattendere eventuali prove legali acquisite al processo. Deve, conseguentemente, escludersi che essa abbia violato le norme di diritto invocate dal ricorrente. A ben vedere, con i motivi in esame ci si duole dell’insufficienza della motivazione spesa dalla Corte di merito a supporto della decisione, nonché dell’erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, come peraltro riconosciuto dallo stesso Tarter (pag. 13, righi 4-6, e pag. 21, righi 13-16, del ricorso). Si è, pertanto, in presenza di pretesi vizi motivazionali della sentenza non deducibili con il ricorso per cassazione, dovendo, in proposito, tenersi presente: -che, in sèguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel giudizio di cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del c.d. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., da ritenersi violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex multis, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, Cass. Sez. Un. n. 19881/2014, Cass. n. 22598/2018, Cass. n. 32027/2019, Cass. n. 8108/2020, Cass. Sez. un. n. 23746/2020, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 3799/2023); anomalie, quelle appena indicate, che certamente non ricorrono nel caso di specie; -che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo rilevante per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti, né in quello del precedente n. 4), disposizione che, per il tramite dell’art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c., attribuisce rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. n. 6394/2023, Cass. n. 5877/2022, Cass. n. 27270/2021, Cass. n. 11892/2016; si vedano pure, fra le altre, Cass. n. 23900/2022, Cass. n. 36754/2021, Cass. n. 11863/2018, secondo cuila deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove risulti applicabile l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella nuova formulazione). Sotto l’apparente denuncia della violazione di legge, i detti motivi mirano, in sostanza, a una rivalutazione delle emergenze istruttorie, sollecitando questa Corte a una rilettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 8066/2023, Cass. n. 7632/2023, Cass. n. 17702/2022, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019). Per quanto attiene, poi, al profilo di censura ricondotto nell’alveo dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., deve rilevarsene l’inammissibilità, non avendo il ricorrente indicato il fatto, principale o secondario, risultante dal testo della sentenza o dagli atti processuali, di cui sarebbe stato omesso l’esame ad opera del giudice a quo, né tantomeno chiarito come e quando tale fatto abbia costituito oggetto di discussione processuale fra le parti e perché esso risulterebbe decisivo, nel senso che, ove considerato, avrebbe determinato un esito sicuramente diverso della controversia; con la precisazione che, agli effetti della citata disposizione normativa, costituisce fatto non già una questione o un punto , ma un vero e proprio accadimento storico ovvero una specifica circostanza in senso naturalistico, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (cfr., ex multis, Cass. n. 29628/2022, Cass. 27282/2002, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. n. 15784/2021, Cass. n. 20625/2020). I rilievi fin qui svolti valgono indistintamente per ciascuno dei primi tre motivi, stante la comunanza delle questioni trattate. Quelli che seguono devono, invece, intendersi riferiti specificamente al secondo e al terzomezzo. Il secondo, nella parte in cui tende a contestare le valutazioni espresse dal c.t.u. e recepite in sentenza dalla Corte territoriale, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando in esso riportati i punti salienti e non condivisi dell’elaborato peritale, bensì soltanto un isolato passaggio della relazione, estrapolato dal contesto, nel quale vengono elencati i documenti dal cui esame l’ausiliario avrebbe desunto che l’opera professionale prestata dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] era consistita nella redazione di un progetto di massima. Anche, quindi, a voler ritenere che in parte qua - al di là della configurazione formale della rubrica del motivo, priva di contenuto vincolante (cfr. Cass. n. 25362/2018, Cass. n. 12690/2018, Cass.n. 17298/2017)- si sia inteso far valere il vizio di motivazione apparente della sentenza, derivante dell’acritica adesione della Corte territoriale alle conclusioni del consulente, l’evidenziata lacunosità del ricorso impedisce in ogni caso alla Corte di verificare la sussistenza di un simile vizio (cfr. Cass. n. 22532/2022, Cass. n. 19989/2021, Cass. n. 5795/2021, Cass. n. 16368/2014). Per il resto, non ha pregio la doglianza -priva di attinenza con le norme di legge di cui si denuncia la violazione e al più diretta a far valere un preteso vizio processuale inficiante in via derivata la validità della sentenza, deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.- relativa all’asserito sconfinamento del consulente dal mandato affidatogli, dal momento che le risposte da questi fornite erano senza dubbio inerenti alla materia in discussione, avendogli il giudice assegnato (come si ricava proprio dalla lettura del ricorso: pag. 6, righi 9-12) l’incarico di esprimere una valutazione riguardo l’attività professionale svolta dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] (cfr., sull’argomento, Cass. n. 11594/2004, Cass. n. 117/2000, Cass. n. 11048/1991). Quanto, invece, alla lamentata irrealizzabilità del progetto -fermo che anche tale questione non presenta alcun collegamento con le norme di diritto asseritamente violate (artt. 115 e 116 c.p.c.), né può essere considerata un fatto , nell’accezione accolta dall’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., innanzi precisata-, va comunque tenuto presente che quello redatto dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] era un progetto sommario o di massima ex art. 19, comma 1, lettera a), L. n. 143 del 1949 (come tale indicante solo le linee essenziali e le direttive fondamentali e generali dell’opera al momento della sua ideazione e rappresentazione) e che lo stesso Tarter deduce di aver conferito al prefato professionista l’incarico di verificare la fattibilità del programmato intervento edilizio (pag. 4, righi 6-12, del ricorso), ma non anche il compito di redigere un progetto esecutivo contenente lo sviluppo completo e particolareggiato dell’opera, con tutti i dati e gli elementi necessari alla sua corretta attuazione (vedasi, sul tema, Cass. n. 7179/1997). Il terzo mezzo, laddove prospetta la violazione dell’ art. 34 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1, in combinato disposto con la Delibera della Giunta provinciale n. 395 del 26 febbraio 2010, e degli artt. 37 e 38 della L.P. 27 maggio 2008 n. 5 , è anch’esso inammissibile, non avendo il ricorrente raffrontato il contenuto precettivo delle suddette norme di legge con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (cfr. Cass. n. 37257/2022, Cass. n. 17567/2022, Cass. Sez. Un. n. 23745/2020, Cass. n. 7400/2020). In realtà, sotto le mentite spoglie della denuncia di una violazione di legge, la censura si risolve in una critica all’accertamento compiuto dalla Corte d’Appello, che sulla scorta delle risultanze peritali ha affermato la compatibilità della struttura produttiva progettata dal [OSCURATO:PERSONA] con le previsioni urbanistiche vigenti nella Provincia autonoma di Trento. L’obiettivo avuto di mira, dunque, è ancora una volta quello di ottenere un riesame del merito della controversia, operazione preclusa in sede di legittimità. Rimane da scrutinare il quartomotivo. Esso è in parte infondato e in parte inammissibile. Deve anzitutto escludersi che nella fattispecie in esame ricorra la denunciata violazione degli artt. 2225 e 2233 c.c., posto che, in mancanza di accordo fra le parti e di tariffe professionali applicabili -questo è l’assunto del ricorrente-, spettava al giudice, proprio in applicazione delle summenzionate disposizioni normative, e in particolare della seconda, specificamente dettata per il contratto d’opera intellettuale, determinare il compenso spettante al professionista. A tanto la Corte distrettuale ha provveduto utilizzando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio all’uopo espletata in prime cure, dalla quale era emerso che la somma corrisposta a titolo di acconto dal Tarter poteva ritenersi compenso congruo e proporzionato all’attività professionale effettivamente svolta in suo favore dall’arch. [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione espressa dall’ausiliario è contestata in modo generico dal ricorrente, il quale lamenta, in particolare, che non sarebbero stati osservati i parametri di liquidazione stabiliti dal D.M. n. 140 del 2012, senza però neppure riportare o quantomeno individuare i punti dell’elaborato peritale da cui si ricaverebbe che il c.t.u. non ha tenuto conto di quei parametri o che le sue conclusioni non risultano adeguatamente argomentate o si fondano su un ragionamento metodologicamente scorretto. Sotto tale aspetto, la censura appare priva di specificità e quindi, per questa parte, inammissibile. Riguardo, infine, alla dedotta circostanza secondo cui il progetto in questione sarebbe stato redatto da uno stagista, ammesso pure che la stessa sia stata prospettata ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. come fatto decisivo di cui la Corte d’Appello avrebbe omesso l’esame, il motivo andrebbe ritenuto inammissibile anche su tale punto, in quanto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c., sarebbe stato onere del ricorrente indicare non solo il fatto storico non considerato dal giudice di merito, ma anche il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando il fatto sia stato oggetto didiscussione processuale fra le parti e la sua decisività , intesa come idoneità a comportare con certezza una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass.n. 7983/2023, Cass. n. 7635/2023, Cass. n. 2268/2022, Cass. n. 17536/2020, Cass. n. 768/2016); ma dell’assolvimento di quest’onere non si è minimamente fatto carico il Tarter. In definitiva, il ricorso deve essere respinto, in ragione dell’accertata infondatezza o inammissibilità dei motivi in esso articolati. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 3.800 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.