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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 33051/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31876-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO n. 83, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, CIRC.[OSCURATO:PERSONA] n. 80, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2104/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 27.12.2011, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il convenuto, suo confinante, aveva allargato una finestra su muro perimetrale del suo immobile, trasformandola in portafinestra, cosìgravando il bene dell’attore di una servitù di passaggio; deduceva, ancora, che sulla portafinestra in questione era stata murata una pietra antica di sua proprietà, che in precedenza si era sempre trovata sulla sommità della porta della sua abitazione. [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi azione negatoria servitutis, chiedendo la condanna del convenuto a ridurre i luoghi al precedente stato; rivendicava, altresì, la proprietà della pietra, chiedendone la restituzione.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale negava di aver apportato le innovazioni contestate; esponeva che lo stato dei luoghi era già corrispondente all’attuale quando, nel 2005, egli aveva acquistato il suo immobile, e tale risultava comunque da decenni; concludeva pertanto per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, chiedeva di esser mallevato dai suoi danti causa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla cui chiamata veniva autorizzato.

Si costituivano in giudizio i terzi chiamati, deducendo anch’essi che la situazione del bene era già conforme all’attuale al momento del loro acquisto, avvenuto nel 2002, e nel concludere per il rigetto di ogni pretesa, chiedevano di essere a loro volta autorizzati alla chiamata in garanzia dei propri danti causa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, a seguito di autorizzazione, venivano ritualmente evocati in giudizio.

Questi ultimi, nel costituirsi, sostenevano del pari l’infondatezza della domanda attorea, esponendo che il loro dante causa, da cui avevano acquistato nel 1991, aveva in quell’anno accatastato l’immobile proprio in vista della pratica di compravendita, ratificando una situazione in essere almeno dai primi anni Sessanta del ‘900, come da planimetria redatta allo scopo e richiamata dal notaio rogante nell’atto di trasferimento, dalla quale risultava che già allora la portafinestra era stata aperta.

Espletata l’istruttoria, il Tribunale di Lucca rigettava le domande.

Sul gravame interposto dal Berberian, la Corte d’Appello di Firenze, preso atto dell’esito negativo della mediazione cui aveva inviato le parti, con la sentenza impugnata, n. 2104/2021 confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo in particolare provato che lo stato dei luoghi fosse rimasto immutato da decenni, come sostenuto dal convenuto e dai terzi chiamati nelle loro difese, che qualificava sub specie di eccezione di usucapione.

Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con atto di citazione notificato in data 27.12.2011, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il convenuto, suo confinante, aveva allargato una finestra su muro perimetrale del suo immobile, trasformandola in portafinestra, così gravando il bene dell’attore di una servitù di passaggio; deduceva, ancora, che sulla portafinestra in questione era stata murata una pietra antica di sua proprietà, che in precedenza si era sempre trovata sulla sommità della porta della sua abitazione. [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi azione negatoria servitutis, chiedendo la condanna del convenuto a ridurre i luoghi al precedente stato; rivendicava, altresì, la proprietà della pietra, chiedendone la restituzione.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale negava di aver apportato le innovazioni contestate; esponeva che lo stato dei luoghi era già corrispondente all’attuale quando, nel 2005, egli aveva acquistato il suo immobile, e tale risultava comunque da decenni; concludeva pertanto per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, chiedeva di esser mallevato dai suoi danti causa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla cui chiamata veniva autorizzato.

Si costituivano in giudizio i terzi chiamati, deducendo anch’essi che la situazione del bene era già conforme all’attuale al momento del loro acquisto, avvenuto nel 2002, e nel concludere per il rigetto di ogni pretesa, chiedevano di essere a loro volta autorizzati alla chiamata in garanzia dei propri danti causa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, a seguito di autorizzazione, venivano ritualmente evocati in giudizio.

Questi ultimi, nel costituirsi, sostenevano del pari l’infondatezza della domanda attorea, esponendo che il loro dante causa, da cui avevano acquistato nel 1991, aveva in quell’anno accatastato l’immobile proprio in vista della pratica di compravendita, ratificando una situazione in essere almeno dai primi anni Sessanta del ‘900, come da planimetria redatta allo scopo e richiamata dal notaio rogante nell’atto di trasferimento, dalla quale risultava che già allora la portafinestra era stata aperta.

Espletata l’istruttoria, il Tribunale di Lucca rigettava le domande.

Sul gravame interposto dal Berberian, la Corte d’Appello di Firenze, preso atto dell’esito negativo della mediazione cui aveva inviato le parti, con la sentenza impugnata, n. 2104/2021 confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo in particolare provato che lo stato dei luoghi fosse rimasto immutato da decenni, come sostenuto dal convenuto e dai terzi chiamati nelle loro difese, che qualificava sub specie di eccezione di usucapione.

Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo, il Berberian denuncia vizio di motivazione, dolendosi dell’erronea valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito, il quale avrebbe dovuto trarre la prova del recente mutamento dello stato dei luoghi da un rilievo aerofotometrico proveniente dal Comune di Lucca, mentre non avrebbe dovuto trarre alcun elemento utile dalla planimetria del luglio 1991 prodotta dalle controparti, poiché di formazione unilaterale e, dunque, priva di valore probatorio.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’erroneo apprezzamento delle prove testimoniali, poiché la Corte di Appello avrebbe usato un criterio di giudizio non omogeneo per valutare l’attendibilità dei testi.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte territoriale ha ritenuto plausibile che la planimetria in atti descrivesse l’effettivo stato dei luoghi nel mese di luglio 1991, in ragione del fatto che essa era stata all’epoca redatta proprio per rettificare la descrizione in catasto del bene, allo scopo di procedere alla sua vendita in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha poi valorizzato la circostanza che la planimetria rappresentasse esattamente la presente situazione dell’immobile, reputando poco credibile che l’elaborato grafico potesse aver previsto uno stato di fatto inesistente al tempo della sua redazione.

Ha considerato inverosimile la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], secondo cui lo stato di fatto indicato dalla predetta planimetria sarebbe stato attuato almeno venti anni dopo.

Ha quindi considerato irrilevante il rilievo aerofotometrico prodotto dal ricorrente, sia perché lo ha ritenuto non intellegibile alla luce della qualità dell’immagine, sia per difetto di prova certa sulla sua origine, sia perché il documento, contestato tempestivamente dalle controparti, era stato dichiarato dal giudice di prime cure privo di efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2712 c.c., senza che l’appellante avesse attinto tale statuizione con specifico motivo di gravame.

La Corte fiorentina ha infine valorizzato le deposizioni dei testimoni non legati da vincoli di parentela con le parti, e in particolare il teste Cincidda, tecnico che eseguì i rilievi prodromici alla richiamata planimetria del 1991, che aveva confermato la presenza della portafinestra già a quell’epoca; e la teste Febi, residente nelle vicinanze dagli anni Sessanta e per circa trent’anni, la quale aveva riferito che a sua memoria i luoghi era sempre rimasti immutati.

In conclusione, la Corte d’Appello ha ritenuto che la portafinestra con la pietra murata sulla sua sommità fosse stata aperta da decenni, sulla base di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, il cui riesame non può essere invocato in sede di legittimità, non potendosi configurare, nella fattispecie, una motivazione apparente o affetta da intrinseco ed insanabile contrasto (cfr. Cass. Sez.

U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv 629831).

Quanto poi alle censure circa la maggiore rilevanza riconosciuta dal giudice di seconde cure alle prove offerte dalle altre parti rispetto alle quelle del ricorrente, deve darsi continuità al principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata“ (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328; conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi in esso esposti.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle tre diverse parti controricorrenti, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle tre parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31876-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO n. 83, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, CIRC.[OSCURATO:PERSONA] n. 80, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2104/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 27.12.2011, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il convenuto, suo confinante, aveva allargato una finestra su muro perimetrale del suo immobile, trasformandola in portafinestra, cosìgravando il bene dell’attore di una servitù di passaggio; deduceva, ancora, che sulla portafinestra in questione era stata murata una pietra antica di sua proprietà, che in precedenza si era sempre trovata sulla sommità della porta della sua abitazione. [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi azione negatoria servitutis, chiedendo la condanna del convenuto a ridurre i luoghi al precedente stato; rivendicava, altresì, la proprietà della pietra, chiedendone la restituzione. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale negava di aver apportato le innovazioni contestate; esponeva che lo stato dei luoghi era già corrispondente all’attuale quando, nel 2005, egli aveva acquistato il suo immobile, e tale risultava comunque da decenni; concludeva pertanto per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, chiedeva di esser mallevato dai suoi danti causa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla cui chiamata veniva autorizzato. Si costituivano in giudizio i terzi chiamati, deducendo anch’essi che la situazione del bene era già conforme all’attuale al momento del loro acquisto, avvenuto nel 2002, e nel concludere per il rigetto di ogni pretesa, chiedevano di essere a loro volta autorizzati alla chiamata in garanzia dei propri danti causa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, a seguito di autorizzazione, venivano ritualmente evocati in giudizio. Questi ultimi, nel costituirsi, sostenevano del pari l’infondatezza della domanda attorea, esponendo che il loro dante causa, da cui avevano acquistato nel 1991, aveva in quell’anno accatastato l’immobile proprio in vista della pratica di compravendita, ratificando una situazione in essere almeno dai primi anni Sessanta del ‘900, come da planimetria redatta allo scopo e richiamata dal notaio rogante nell’atto di trasferimento, dalla quale risultava che già allora la portafinestra era stata aperta. Espletata l’istruttoria, il Tribunale di Lucca rigettava le domande. Sul gravame interposto dal Berberian, la Corte d’Appello di Firenze, preso atto dell’esito negativo della mediazione cui aveva inviato le parti, con la sentenza impugnata, n. 2104/2021 confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo in particolare provato che lo stato dei luoghi fosse rimasto immutato da decenni, come sostenuto dal convenuto e dai terzi chiamati nelle loro difese, che qualificava sub specie di eccezione di usucapione. Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con atto di citazione notificato in data 27.12.2011, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il convenuto, suo confinante, aveva allargato una finestra su muro perimetrale del suo immobile, trasformandola in portafinestra, così gravando il bene dell’attore di una servitù di passaggio; deduceva, ancora, che sulla portafinestra in questione era stata murata una pietra antica di sua proprietà, che in precedenza si era sempre trovata sulla sommità della porta della sua abitazione. [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi azione negatoria servitutis, chiedendo la condanna del convenuto a ridurre i luoghi al precedente stato; rivendicava, altresì, la proprietà della pietra, chiedendone la restituzione. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale negava di aver apportato le innovazioni contestate; esponeva che lo stato dei luoghi era già corrispondente all’attuale quando, nel 2005, egli aveva acquistato il suo immobile, e tale risultava comunque da decenni; concludeva pertanto per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, chiedeva di esser mallevato dai suoi danti causa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla cui chiamata veniva autorizzato. Si costituivano in giudizio i terzi chiamati, deducendo anch’essi che la situazione del bene era già conforme all’attuale al momento del loro acquisto, avvenuto nel 2002, e nel concludere per il rigetto di ogni pretesa, chiedevano di essere a loro volta autorizzati alla chiamata in garanzia dei propri danti causa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, a seguito di autorizzazione, venivano ritualmente evocati in giudizio. Questi ultimi, nel costituirsi, sostenevano del pari l’infondatezza della domanda attorea, esponendo che il loro dante causa, da cui avevano acquistato nel 1991, aveva in quell’anno accatastato l’immobile proprio in vista della pratica di compravendita, ratificando una situazione in essere almeno dai primi anni Sessanta del ‘900, come da planimetria redatta allo scopo e richiamata dal notaio rogante nell’atto di trasferimento, dalla quale risultava che già allora la portafinestra era stata aperta. Espletata l’istruttoria, il Tribunale di Lucca rigettava le domande. Sul gravame interposto dal Berberian, la Corte d’Appello di Firenze, preso atto dell’esito negativo della mediazione cui aveva inviato le parti, con la sentenza impugnata, n. 2104/2021 confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo in particolare provato che lo stato dei luoghi fosse rimasto immutato da decenni, come sostenuto dal convenuto e dai terzi chiamati nelle loro difese, che qualificava sub specie di eccezione di usucapione. Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, il Berberian denuncia vizio di motivazione, dolendosi dell’erronea valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito, il quale avrebbe dovuto trarre la prova del recente mutamento dello stato dei luoghi da un rilievo aerofotometrico proveniente dal Comune di Lucca, mentre non avrebbe dovuto trarre alcun elemento utile dalla planimetria del luglio 1991 prodotta dalle controparti, poiché di formazione unilaterale e, dunque, priva di valore probatorio. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’erroneo apprezzamento delle prove testimoniali, poiché la Corte di Appello avrebbe usato un criterio di giudizio non omogeneo per valutare l’attendibilità dei testi. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte territoriale ha ritenuto plausibile che la planimetria in atti descrivesse l’effettivo stato dei luoghi nel mese di luglio 1991, in ragione del fatto che essa era stata all’epoca redatta proprio per rettificare la descrizione in catasto del bene, allo scopo di procedere alla sua vendita in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha poi valorizzato la circostanza che la planimetria rappresentasse esattamente la presente situazione dell’immobile, reputando poco credibile che l’elaborato grafico potesse aver previsto uno stato di fatto inesistente al tempo della sua redazione. Ha considerato inverosimile la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], secondo cui lo stato di fatto indicato dalla predetta planimetria sarebbe stato attuato almeno venti anni dopo. Ha quindi considerato irrilevante il rilievo aerofotometrico prodotto dal ricorrente, sia perché lo ha ritenuto non intellegibile alla luce della qualità dell’immagine, sia per difetto di prova certa sulla sua origine, sia perché il documento, contestato tempestivamente dalle controparti, era stato dichiarato dal giudice di prime cure privo di efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2712 c.c., senza che l’appellante avesse attinto tale statuizione con specifico motivo di gravame. La Corte fiorentina ha infine valorizzato le deposizioni dei testimoni non legati da vincoli di parentela con le parti, e in particolare il teste Cincidda, tecnico che eseguì i rilievi prodromici alla richiamata planimetria del 1991, che aveva confermato la presenza della portafinestra già a quell’epoca; e la teste Febi, residente nelle vicinanze dagli anni Sessanta e per circa trent’anni, la quale aveva riferito che a sua memoria i luoghi era sempre rimasti immutati. In conclusione, la Corte d’Appello ha ritenuto che la portafinestra con la pietra murata sulla sua sommità fosse stata aperta da decenni, sulla base di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, il cui riesame non può essere invocato in sede di legittimità, non potendosi configurare, nella fattispecie, una motivazione apparente o affetta da intrinseco ed insanabile contrasto (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv 629831). Quanto poi alle censure circa la maggiore rilevanza riconosciuta dal giudice di seconde cure alle prove offerte dalle altre parti rispetto alle quelle del ricorrente, deve darsi continuità al principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata“ (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi in esso esposti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle tre diverse parti controricorrenti, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle tre parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del r
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