CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26108-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Roma, depositata il 08/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato in fatto e ritenuto in diritto F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 26108/2017 Numero sezionale 83/2022 1.[OSCURATO:PERSONA]Italia ha irrogato nei confronti dell’odierno ricorrente, Numero di raccolta generale 17567/2022Data pubblicazione 31/05/2022 [OSCURATO:PERSONA], quale componente del C.d.A. della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, la sanzione di euro 90.000,00 (al pari degli altri componenti), per la violazione delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione da parte dei componenti il C.d.A., di cui all’art. 53, comma 1, lett. d) del d.lgs. 385/1993, in relazione alla determinazione del compenso riconosciuto al Direttore Generale in sede di cessazione dell’incarico per risoluzione consensuale, liquidato in 4 milioni di euro, nonostante i risultati negativi conseguiti nella gestione. 2.Con ricorso in riassunzione, [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto davanti alla Corte d’Appello di Roma l’opposizione avverso detto provvedimento già tempestivamente proposta dinnanzi al TAR, chiedendo l’annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riassunzione. 3. [OSCURATO:PERSONA]Italia si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande proposte. 4.Con decreto n. 4447/2017 pubblicato l’8 maggio 2017 (non notificato), la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’opposizione. 5. Secondo la Corte territoriale, il procedimento sanzionatorio non poteva essere considerato illegittimo, non essendo riscontrabile alcuna violazione del principio del contraddittorio, né la genericità della contestazione, la quale indicava precisamente le norme che erano state violate e gli addebiti mossi, in ordine ai quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva ampiamente argomentato nel merito già in sede amministrativa. 6.Nel merito, la Corte d’Appello ha rilevato che l’accordo di risoluzione consensuale deliberato dal C.d.A. con il direttore generale era stato adottato in violazione delle disposizioni vigenti in tema di politiche e prassi di remunerazione, in quanto i compensi liquidati non erano stati collegati alla performance realizzata e ai rischi assunti. 7.Per la Corte di merito, le predette disposizioni regolamentari adottate dalla Vigilanza della [OSCURATO:PERSONA]Italia ai sensi dell’art.53 TUB F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 26108/2017 ben potevano considerarsi integrative dei contratti collettivi di lavoro, Numero sezionale 83/2022Numero di raccolta generale 17567/2022 i quali sono suscettibili di essere contemperati con altre norme di Data pubblicazione 31/05/2022 legge, fermo il limite della retribuzione minima garantita dall’art. 39 Cost. (evidentemente non superato nel caso di specie, stante la rilevante somma riconosciuta al direttore generale). 8.La Corte ha ritenuto legittima anche la contestazione mossa dalla Vigilanza in relazione alla clausola dell’accordo di risoluzione consensuale con cui MPS si era impegnata a tenere indenne il Direttore uscente da azioni, anche di terzi, in relazione al suo operato, la quale appariva irragionevole alla luce dei pessimi risultati ottenuti dal predetto Direttore. 9.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di detto decreto, notificato in data 6 novembre 2017, ed articolato in due motivi, illustrati da memoria, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con controricorso notificato in data 18 dicembre 2017. 10.Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 9 l. 241/1990; art. 14 l. 689/1981, art. 24 comma 1 l. 262/2005, della circolare n. 229/1999, del titolo II della circolare n. 263/2006,) si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che la Corte d’Appello avrebbe errato nell’escludere la genericità della c.d. comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia del 3 dicembre 2012 di avvio del procedimento. 11.Il ricorrente che già aveva censurato avanti alla Corte d’Appello la genericità degli addebiti contenuti nell’avvio del procedimento sanzionatorio, ripropone la doglianza avanti al giudice di legittimità rubricandola ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.. 12.La censura è inammissibile. 13.In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 26108/2017 e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza Numero sezionale 83/2022Numero di raccolta generale 17567/2022 impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di Data pubblicazione 31/05/2022 dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass. Sez. Un.23745/2020). 14.Ciò posto nel caso di specie il ricorrente non mette in discussione l’applicazione delle disposizioni invocate fatta come operata dalla Corte d’Appello che aveva motivatamente respinto la doglianza di genericità addotta dall’opponente 15.Il ricorrente inoltre precisa di non ignorare l’orientamento di questa Corte in merito alla sufficienza del fatto che alla base dell’avvio del procedimento vi sia la individuazione del nucleo del fatto contestato (cfr. pag. 6 penultimo cpv. del ricorso). 16.Nondimeno propone una critica costruita attorno al confronto del contenuto della comunicazione con la proposta di sanzione del luglio 2013, poi recepita nel provvedimento sanzionatorio, che non è in alcun modo riconducibile nel quadro della violazione di legge così come sopra ricordato. Del resto, la Corte d’Appello aveva dato atto della adeguatezza della contestazione quanto al contenuto delle disposizioni violate, e della insussistenza di contraddittorietà tra contestazione e sanzione alla luce della giurisprudenza di questa Corte ivi richiamata. In ogni caso, in tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, tutte le volte in cui la sanzione venga comminata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo; la relativa indagine rientra tra i F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 26108/2017 compiti del giudice di merito, le cui conclusioni, ove adeguatamente Numero sezionale 83/2022Numero di raccolta generale 17567/2022 motivate, sono insindacabili in sede di legittimità (cfr. Data pubblicazione 31/05/2022Sez. 2 - , Sentenza n. 18883 del 28/07/2017 Rv. 645227; Sez. 2, Sentenza n. 9790 del 04/05/2011 Rv. 617642) , 17.Con il secondo motivo (violazione dell’art. 39, comma 1, Cost., e violazione e falsa applicazione dell’art. 53 comma 1, lett. d) del d.lgs. 358/1993) si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., che la corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali potesse essere derogabile dall’art. 53 comma 1, lett. d) del d.lgs. 358/1993, nonché per aver ritenuto violata la predetta disposizione. 18.L’art. 53, comma 1, lett.d) dispone che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto fra l’altro i sistemi di remunerazione e di incentivazione. 19.La censura è infondata. 20. Come già sopra evidenziato, l'accordo di risoluzione consensuale del rapporto con il direttore Vigni aveva comportato altre erogazioni rispetto a quelle contrattualmente previste: veniva infatti erogata con la delibera del 12/1/2012, oltre ai benefici contrattuali, l'ulteriore somma lorda di euro 4 milioni "a titolo di incentivo per agevolare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e quale integrazione del trattamento di fine rapporto, oltre alle competenze di fine rapporto, al t.f.r. maturato e ad ogni altra spettanza prevista dalla legge e dal contratto nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende di credito", nonché veniva rilasciata garanzia idonea a tenerlo "immune da azioni, anche di terzi, in relazione al suo operato di direttore generale". 21. La corte d'appello ha dunque rilevato (cfr. pag. 7 , terzo cpv.) che le erogazioni si sono aggiunte, non già conformate, a quelle spettanti contrattualmente e che l’accordo raggiunto non rispettava le disposizioni legittimamente emanate sia in forza dei poteri F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 26108/2017 Numero sezionale 83/2022 riconosciuti dall’art. 53 primo comma, lett. d),d.lgs. 385/1993 sia Numero di raccolta generale 17567/2022Data pubblicazione 31/05/2022 delle modifiche apportate dalla legge comunitaria del 2010. 22.Da ciò conseguiva ad avviso del giudice del merito, l'applicabilità delle norme in tema di compensi aggiuntivi, posto che la natura aggiuntiva dei benefici, al di fuori del riconoscimento della c.d. retribuzione minima ai sensi dell’art.36 Cost., priva di ogni fondamento la tesi del ricorrente circa la previsione degli stessi in base al c.c.n.l. (in tesi, prevalente sulle disposizioni di vigilanza) e la a prospettata lesione della libertà sindacale, non attinta dalle disposizioni in tema di politiche e prassi di remunerazione. 23.La corte territoriale osserva, altresì, che la finalità da esse perseguita, di ancorare i compensi pattuiti in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, sulla base della performance realizzata e dei rischi assunti, è comprensibile tenuto conto che deve escludersi che la banca per reperire le somma occorrenti a detto compenso possa adoperare le somme a qualunque titolo affidate dai risparmiatori, oppure il patrimonio di vigilanza della banca stessa (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza). 23. Del tutto legittime sono quindi le sin qui esposte statuizioni della corte d'appello circa il contrasto tra l'accordo di risoluzione in esame e le disposizioni del 2011 volte a introdurre meccanismi incentivanti correlati alla performance della banca e con correzioni ex post (o claw back), nonché a prevedere che una quota non fosse in contanti e altra quota fosse a pagamento differito. 24.Come peraltro già affermato da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. 9371/2020) palese è anche il contrasto con tali norme della clausola volta a tenere indenne il direttore generale da responsabilità. 25.Il ricorso è quindi rigettato ed il ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza è tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 26108/2017 Numero sezionale 83/2022 26.Sussistono i presupposti processuali per il versamento Numero di raccolta generale 17567/2022-Data pubblicazione 31/05/2022 ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara il ricorrente tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F