CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 10357/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33060-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso la sede dell’Avvocatura della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -2- avverso l’ordinanza n. 4578/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2019; Lette le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] d'Italia irrogava a [OSCURATO:PERSONA] del Sasso, nella sua qualità di componente del Consiglio di amministrazione e del [OSCURATO:PERSONA] per la Remunerazione della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (d'ora innanzi MPS), la sanzione pecuniaria di Euro 129.110,00, in relazione alla violazione delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione, incentivazione e violazione degli obblighi di comunicazione all'organo di vigilanza da parte dei componenti del collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB e art. 52 TUB). Il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Tar del Lazio avverso il suddetto provvedimento, e il giudice amministrativo, con sentenza del 20 febbraio 2015, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della controversia. Con ricorso in riassunzione l’esponente riassumeva l’opposizione dinanzi la Corte d'Appello di Roma che con l’ordinanza n. 4578 del 12 aprile 2018 la rigettava. In particolare, rilevava la Corte che la contestazione aveva origine dalla analitica informativa richiesta con lettera del 9 luglio 2012 da parte della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia a MPS per conoscere l'ammontare dei criteri utilizzati per la determinazione dei compensi riconosciuti al direttore generale, [OSCURATO:PERSONA], all'atto della cessazione dell'incarico nonostante i negativi risultati conseguiti nella gestione della banca. Con la medesima nota era stata richiesta la delibera del consiglio di Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -3- amministrazione del 12 gennaio 2012, nonché quelle del collegio sindacale in ordine alla coerenza delle decisioni assunte con il quadro normativo all'epoca vigente, rispetto alle politiche retributive approvate dall'assemblea dei soci di MPS, anche in relazione alla delicata situazione della banca. MPS trasmetteva la suddetta delibera del 12 gennaio 2012 dalla quale emergeva che il CdA di MPS aveva preso atto che gli incarichi affidati al direttore generale erano stati correttamente e diligentemente adempiuti, e, dopo aver raccolto il parere del comitato per la remunerazione, aveva autorizzato la risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore generale [OSCURATO:PERSONA] per mutuo consenso con la corresponsione della somma lorda di euro 4 milioni a titolo di incentivo per agevolare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e quale integrazione del trattamento di fine rapporto, oltre alla competenza di fine rapporto, al TFR maturato e ad ogni altra spettanza prevista dalla legge e dal contratto nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende di credito. MPS si era anche impegnata affinché il [OSCURATO:PERSONA] venisse tenuto indenne rispetto ad eventuali rivendicazioni di terzi nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, dunque, aveva contestato la violazione delle disposizioni in materia di politica e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari emanato dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia il 30 marzo 2011, in particolare il paragrafo 5.3 che stabiliva che i compensi pattuiti in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro dovessero essere collegati alla performance realizzata ed ai rischi assunti in linea con quanto previsto per la componente variabile della remunerazione, tenendo in considerazione anche il livello delle risorse patrimoniali, la liquidità necessaria a fronteggiare le attività intraprese ed i risultati effettivi e duraturi Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -4- conseguiti dalla banca. Inoltre, per le banche e i gruppi bancari beneficiari di interventi pubblici, la remunerazione variabile doveva essere rigorosamente limitata rispetto alla percentuale del risultato netto della gestione in caso di sua non compatibilità con il mantenimento di un elevato e adeguato livello di patrimonializzazione. Nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] d'Italia rilevava che i parametri e i criteri di remunerazione erano stati violati anche alla luce della complessiva situazione tecnica del gruppo MPS che presentava già note criticità sotto diversi profili per effetto di scelte strategiche manageriali non ispirate a criteri di sana e prudente gestione, tanto da rendere necessario il ricorso ad aiuti di Stato. Le valutazioni effettuate dall'organo consiliare nella citata seduta non erano state ispirate a criteri chiari e predeterminati, ed il processo decisionale non era stato opportunamente esplicitato e documentato. In tale contesto emergeva che anche il collegio sindacale non aveva rilevato le richiamate violazioni delle disposizioni di vigilanza, né tantomeno le aveva comunicate alla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia. E, dunque, venivano accertate le irregolarità poi sanzionate con il provvedimento impugnato e veniva avviata la procedura sanzionatoria nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica all'epoca dei fatti. A conclusione del procedimento sanzionatorio la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 129.100,00 a carico del ricorrente. Secondo la Corte d'Appello, disattese le contestazioni di carattere formale, in merito alle modalità di svolgimento del procedimento sanzionatorio, la mancanza nella buonuscita accordata al [OSCURATO:PERSONA] di Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -5- una componente variabile collegata alle performance della banca integrava gli estremi della condotta contestata. Infatti, le disposizioni in materia di remunerazioni all'epoca vigenti richiedevano espressamente che i compensi pattuiti in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro dovessero essere collegati alla performance realizzata e ai rischi assunti. Peraltro, il fatto che la banca si fosse impegnata a tenere indenne il [OSCURATO:PERSONA] in caso di azione di terzi in relazione al suo operato di direttore generale integrava anche un elemento variabile dei benefici economici riconosciuti, non essendo possibile definire preventivamente l'esborso necessario a tenere indenne il [OSCURATO:PERSONA] dalle pretese di terzi. Tale accordo, perciò, costituiva una componente variabile correlata proporzionalmente non alla performance ma all'eventuale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi di mala gestio. Riguardo ai richiami dell'Autorità di Vigilanza erano emerse evidenze inconfutabili circa la situazione di difficoltà in cui si trovava la banca già prima della fine del 2011. L'accordo stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] non costituiva la necessaria applicazione delle clausole del contratto collettivo sul recesso senza giusta causa che prevedevano condizioni differenti da quelle pattuite e si trattava dunque di una libera scelta della [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, le disposizioni di Vigilanza prescrivevano che fosse necessario prevedere dei sistemi di pagamento differiti per una quota della somma accordata, in modo che la remunerazione tenesse conto dell’andamento nel tempo dei rischi assunti dalla banca (cd. meccanismi di malus), quota destinata a variare anche facendo ricorso a dei sistemi di correzione ex post. Purtroppo, la somma era stata attribuita al [OSCURATO:PERSONA] mediante la sua corresponsione immediata ed in un’unica soluzione Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -6- Ancora, la Corte d'Appello rigettava il motivo riguardante la mancanza dell'elemento soggettivo della colpa. La Corte d'Appello evidenziava la compatibilità della presunzione di colpa prevista dall'art. 3 della I. n. 689 del 1981 in materia di sanzione amministrativa con il principio di presunzione di innocenza contenuto nell'art. 6, comma 2, CEDU, la cui applicazione era circoscritta alla materia penale o alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali. Le sanzioni di cui all'articolo 144 TUB non avevano tale natura, sia con riferimento al loro ammontare, sia per l'assenza di sanzioni accessorie. Infine, quanto alla determinazione della sanzione, la stessa risultava congrua all'esito di un processo valutativo già operato dall'autorità di vigilanza, che aveva differenziato le sanzioni, applicando quella più grave ai membri del comitato per la remunerazione, in ragione della contemporanea partecipazione anche al CDA, e dovendosi tenere conto che la gravità della condotta era da ascrivere, non tanto al dato quantitativa del compenso erogato al [OSCURATO:PERSONA], quanto alle modalità di corresponsione, che non tenevano conto della situazione di grave crisi finanziaria in cui versava la [OSCURATO:PERSONA]. Tantomeno era imputabile una disparità di trattamento rispetto agli altri sanzionati, dovendosi tenere conto della specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA] componente sia del Cda che del Comitato per la remunerazione, atteso che tale duplice qualità aggravava la sua responsabilità in ragione dello specifico mandato che gli imponeva, quale componente del Comitato, di dover verificare la conformità dei compensi alle disposizioni di Vigilanza ed alle regole interne della [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -7- 2. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ha resistito con controricorso. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell'udienza ha insistito nelle sue richieste. 3. Il primo motivo di ricorso, in relazione al rigetto del secondo motivo di opposizione, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 689/1981, degli artt. 53 e 144 del TUB (DPR n. 385/1993), della legge n. 217/2011 e della Direttiva Europea n. 2010/76/CE. Si lamenta che nel provvedimento sanzionatorio l'autorità di vigilanza aveva contestato la violazione delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 30 marzo 2011; tali disposizioni sarebbero state emanate in attuazione dell'articolo 53 del TUB e, di conseguenza, la loro violazione costituirebbe illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 144 del TUB. Si evidenzia che in realtà la condotta contestata era risalente ad una data anteriore alla modifica di cui all’art. 53, lett. d), del TUB che con carattere di novità ha previsto nuovi poteri di vigilanza regolamentare in tema di remunerazione degli esponenti aziendali. Deve tuttavia reputarsi che la novella legislativa abbia una portata chiaramente innovativa rispetto al previgente quadro normativo, sicché si palesa erronea la considerazione del giudice di merito che ha invece sostenuto che già precedentemente alla riforma la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia avesse poteri valutativi e sanzionatori con riferimento alle politiche di remunerazione adottate dagli istituti finanziari, con la conseguenza che alla legge n. 217/2011 Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -8- dovesse assegnarsi una portata specificatoria e ricognitiva di poteri che già competevano all’organo di vigilanza. Assume il ricorrente che i lavori preparatori e la lettura delle norme di cui alla rubrica depongono invece in maniera univoca per la natura ampliativa dell’intervento del 2011, così che l’applicazione della sanzione ad una fattispecie risalente ad epoca anteriore risulta in evidente violazione del principio di irretroattività della norma sanzionatoria di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981. Ciò avrebbe anche determinato un’inammissibile modificazione del capo di imputazione, in quanto sarebbe stata sanzionata una violazione diversa da quella originaria nella quale si faceva richiamo alla violazione delle regole di vigilanza prudenziale e non già di fonte regolamentare. Il motivo è infondato, ritenendo la Corte di dover dare continuità alla propria precedente giurisprudenza che, proprio in relazione alla medesima vicenda oggetto del presente procedimento, ha affermato il principio per cui l'art. 22, comma 2, lett. a), n. 1, della l. n. 217 del 2011, che ha sostituito la lett. d) dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), laddove attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia il potere regolamentare anche in materia di governo societario, organizzazione amministrativa e contabile, nonché di controlli interni e di sistemi di remunerazione e di incentivazione, introduce una norma interpretativa, volta a dare attuazione alla direttiva comunitaria 2010/76/CE, al fine di evidenziare l'importanza dei meccanismi di remunerazione dell'alta dirigenza delle banche e per impedire l'assunzione di rischi ingiustificati, eccessivi e imprudenti da parte degli amministratori; tale potere regolamentare preesisteva, infatti, alla Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -9- novella del 2011, trovando fondamento nelle previsioni di cui alle lett. b) e d) del previgente art. 53 TUB, concernenti, rispettivamente, le voci del contenimento dei rischi e dell'organizzazione amministrativa e contabile e dei controlli interni (Cass. n. 6625/2020). Nella motivazione del precedente richiamato, è stato evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, sin dal 2008, aveva emanato disposizioni di vigilanza in materia di remunerazione. A seguito della crisi finanziaria si era reso necessario intervenire in modo più incisivo nella materia delle politiche di remunerazione dell'alta dirigenza delle banche. Nel preambolo al provvedimento del 30 marzo 2011, recante nuove disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle banche e dei gruppi bancari, infatti, si legge testualmente che: «Con il presente provvedimento vengono emanate nuove disposizioni per le banche e i gruppi bancari in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, che danno attuazione al quadro normativo europeo. Esse confermano, in larga parte, principi e criteri già contenuti nelle disposizioni emanate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia sin dal 2008 e oggetto di successivi chiarimenti e integrazioni; si caratterizzano per un maggior grado di dettaglio su alcuni aspetti, in conformità con l'impostazione comunitaria e internazionale. Le nuove norme hanno sostituito integralmente quelle precedentemente emanate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia in tema di remunerazione. Sono quindi abrogati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento: il paragrafo 4, "Meccanismi di remunerazione e incentivazione", delle Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -10- Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 04.03.2008; il par. 7, "Meccanismi di remunerazione e incentivazione", della Nota di chiarimenti del 19- 02-2009; la Comunicazione del 28.10.2009 "Sistemi di remunerazione e incentivazione"». Nella premessa, inoltre, si fa espresso riferimento alle fonti primarie di conferimento del potere normativo secondario alla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, chiarendo che: «Le presenti disposizioni danno attuazione alla direttiva 2010/76/UE del 24 novembre 2010 (di seguito CRD 3) relativamente alle previsioni in essa contenute in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari. Esse sono adottate sulla base degli art. 53 e 67 del Testo unico bancario e del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, del 5 agosto 2004 in materia di Organizzazione e governo societario». Anche la disciplina comunitaria ricomprendeva già espressamente le politiche e le prassi di remunerazione e incentivazione nell'ambito degli assetti organizzativi e di governo societario delle banche e dell'attività di controllo da parte delle autorità di vigilanza. Nel preambolo della direttiva 2010/76/UE del 24 novembre 2010, a sua volta, si legge testualmente che: «Le politiche remunerative che incentivano un'assunzione di rischi oltre il livello generale di rischio tollerato dall'istituto possono compromettere la gestione sana ed efficace dei rischi ed esacerbare comportamenti tendenti ad un'eccessiva assunzione di rischi. Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -11- remunerativi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi, e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso, a carico degli enti creditizi e delle imprese di investimento, di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto significativo sul loro profilo di rischio, politiche e prassi remunerative in linea con una gestione efficace dei rischi. Dato che un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli enti creditizi o delle imprese di investimento e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di prassi remunerative sia attuato in maniera uniforme, ed è opportuno che copra tutti gli aspetti della remunerazione, tra cui stipendi, benefici pensionistici discrezionali e qualsiasi altro contributo analogo». L'art. 53 vigente prima della modifica di cui alla legge n. 217 del 2011, entrata in vigore solo il 17 gennaio 2012, recitava: «l. [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: a) l'adeguatezza patrimoniale; b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; c) le partecipazioni detenibili; d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni». In base a tale quadro normativo di riferimento deve affermarsi che le disposizioni di vigilanza in materia di remunerazione, al momento della loro emanazione, erano riconducibili alle voci contenimento dei rischi di cui alla lett. b) del citato art. 53 (nella Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -12- versione dell'art. 53 ratione temporis applicabile, prima della modifica di cui all'art. 22 della I. n. 217 del 2011) e alla materia dell'organizzazione amministrativa e contabile e dei controlli interni di cui alla successiva lett. d) dell'art. 53, così come la stessa direttiva sopra citata chiarisce. Nell'ambito dell'organizzazione delle banche i sistemi di remunerazione e di incentivazione dei responsabili aziendali rappresentano, infatti, un modo per favorirne la sana competitività, assicurare adeguate capacità di governo e mantenere una sana e prudente gestione dei rischi oltre che il mantenimento della stabilità di lungo periodo. I meccanismi retributivi possono indurre l'assunzione di rischi eccessivi a discapito della stabilità e tendere a risultati di breve periodo con costi incompatibili con il patrimonio della banca e con il venir in essere di conflitti di interesse. Circostanze emerse con tutta evidenza anche nel caso in esame. In questa cornice, dunque, si inseriscono le disposizioni di vigilanza della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia che, al momento della loro emanazione, dovevano ricondursi nel più ampio contesto delle regole in materia di organizzazione amministrativa e di contenimento del rischio di cui alle lett. b) e d) dell'art. 53 TUB. L'art. 22, comma 2, lett. a), n. 1), della I. n. 217 del 2011 che ha sostituito la lett. d dell'art. 53, primo comma, del TUB facendo specifico riferimento al "governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione", come correttamente rilevato dalla Corte d'Appello, è una norma Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -13- sostanzialmente interpretativa e specificativa, frutto di una tecnica legislativa con la quale il legislatore ha ritenuto di dare attuazione alla direttiva comunitaria 2010/76/UE del 24 novembre 2010 mediante l'introduzione di una voce autonoma, al fine di evidenziare l'importanza dei meccanismi di remunerazione dell'alta dirigenza delle banche per impedire l'assunzione di rischi ingiustificati, eccessivi e imprudenti da parte degli amministratori, che come si è detto, potenzialmente possono minare la solidità finanziaria degli enti creditizi o delle imprese di investimento e destabilizzare il sistema bancario, come del resto imponeva la citata legislazione europea. Sulla base di tali considerazioni è indubitabile che il potere normativo secondario della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia risiedesse pienamente già nelle lett. b) e d) dell'art. 53 TUB e che nessuna violazione del principio di legalità di cui all'art. 1 I. n. 689 del 1981 si è determinata. Inoltre, deve anche evidenziarsi che il rinvio alla regolamentazione secondaria, contenuto nell'articolo 53 per i diversi profili di vigilanza prudenziale, rappresenta una tecnica normativa flessibile che facilita il pronto ricevimento delle indicazioni concordate in sede internazionale e consente l'adeguamento delle regole di vigilanza alle modifiche che la mutevole realtà operativa delle banche suggerisce. 4.Il secondo motivo di ricorso, relativo al rigetto del terzo e del quarto motivo di opposizione, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c., in tema di transazione e delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia del 30 marzo 2011. Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -14- Si deduce che, anche a ritenere sussistente la potestà sanzionatoria ai sensi dell’art. 53 co. 1, lett. d) novellato, non si è tenuto conto del fatto che la somma liquidata al [OSCURATO:PERSONA] ha la sua giustificazione causale in un accordo transattivo. Tale carattere, inizialmente disatteso nella proposta di irrogazione della sanzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, ha invece trovato conferma nella decisione impugnata. Tuttavia, quest’ultima, pur dando atto della natura transattiva del riconoscimento della somma, ha però reputato parimenti sussistente la violazione delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. Tali previsioni trovano applicazione alle sole erogazioni che si pongano come sistemi di remunerazione, e non possono invece estendersi a quelle diverse erogazioni che abbiano la loro giustificazione causale in una transazione. Anche tale motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di occuparsi della vicenda relativa al riconoscimento del compensi in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA] per effetto della anticipata cessazione del rapporto con la [OSCURATO:PERSONA], quanto alla sua incidenza sulla responsabilità amministrativa dei componenti del Cda, avendo reiteratamente affermato come le modalità con le quali è stato riconosciuto e liquidato il compenso siano in evidente violazione delle regole in materia. Cass. n. 17567/2022 ha sottolineato come l'accordo di risoluzione consensuale del rapporto con il direttore [OSCURATO:PERSONA] aveva comportato Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -15- altre erogazioni rispetto a quelle contrattualmente previste, in quanto veniva infatti erogata con la delibera del 12/1/2012, oltre ai benefici contrattuali, l'ulteriore somma lorda di euro 4 milioni "a titolo di incentivo per agevolare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e quale integrazione del trattamento di fine rapporto, oltre alle competenze di fine rapporto, al t.f.r. maturato e ad ogni altra spettanza prevista dalla legge e dal contratto nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende di credito", nonché veniva rilasciata garanzia idonea a tenerlo "immune da azioni, anche di terzi, in relazione al suo operato di direttore generale". E’ stata perciò reputata incensurabile la conclusione della Corte d’Appello circa il fatto che l’accordo raggiunto non rispettava le disposizioni legittimamente emanate sia in forza dei poteri riconosciuti dall’art. 53, primo comma, lett. d), d. lgs. n. 385/1993, sia delle modifiche apportate dalla legge comunitaria del 2010. Da ciò conseguiva ad avviso del giudice del merito, l'applicabilità delle norme in tema di compensi aggiuntivi, posto che la natura aggiuntiva dei benefici, al di fuori del riconoscimento della c.d. retribuzione minima ai sensi dell’art.36 Cost., priva di ogni fondamento la tesi della debenza degli stessi in base al c.c.n.l. Inoltre, è stata ravvisata la contrarietà dell'accordo di risoluzione in esame con le disposizioni del 2011 volte a introdurre meccanismi incentivanti correlati alla performance della banca e con correzioni ex post(o claw back), nonché a prevedere che una quota non fosse in contanti e altra quota fosse a pagamento Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -16- differito, risultando anche il contrasto con tali norme della clausola volta a tenere indenne il direttore generale da responsabilità (Cass. n. 9371/2020). [OSCURATO:PERSONA]. n. 17291/2020 ha rigettato la doglianza del sanzionato, richiamando l'art. 5 delle disposizioni in materia di prassi e di politiche di remunerazione ed incentivazione, adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia con provvedimento del 30.3.2011, che prevedeva espressamente che l'intera remunerazione dovesse essere divisa tra la quota fissa e quella variabile e che tra queste componenti dovesse esserci una rigorosa distinzione. La norma imponeva inoltre che il rapporto tra dette componenti fosse opportunamente bilanciato, puntualmente determinato ed attentamente valutato in relazione alle caratteristiche dell'intermediario e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il "personale più rilevante", prescrivendo che la parte fissa fosse sufficientemente elevata in modo da consentire alla parte variabile di contrarsi sensibilmente e, in casi estremi, anche azzerarsi, in relazione ai risultati, corretti per i rischi, effettivamente conseguiti. L'art. 5.3, oltre a stabilire che i compensi pattuiti in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro (cd. golden parachutes) fossero collegati alla performance realizzata e ai rischi assunti, in linea con quanto previsto nel par. 5.2, stabiliva anche che, indipendentemente dalle modalità di determinazione, l'ammontare complessivo di remunerazione variabile dovesse basarsi su risultati, oltre che effettivi, anche "duraturi", tenendo conto inoltre degli obiettivi qualitativi. [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -17- solo quindi, sul piano testuale, l'art. 5.3. richiamava - senza alcuna limitazione - l'intero contenuto dell'art. 5.2, ma, inoltre, proprio la necessità di una verifica sulla stabilità dei risultati conseguiti in modo durevole, da compiere in una prospettiva temporale più ampia, implicava - sul piano logico e pratico - il rispetto anche delle prescrizioni del punto 3) dell'art. 5.2, riguardante misure volte a parametrare il trattamento ad una performance adeguatamente monitorata, cui l'erogazione in azioni o strumenti finanziari agganciati ai risultati della banca era strettamente funzionale, unitamente alla previsione di misure di eventuale recupero delle somme indebitamente corrisposte. Cass. n. 9371/2020 ha a sua volta rimarcato che l'accordo di risoluzione consensuale del rapporto avesse comportato ben altre erogazioni rispetto a quelle contrattualmente previste (come ricordato, veniva erogata con la delibera del 12/1/2012, oltre ai benefici contrattuali, l'ulteriore somma lorda di euro 4 milioni "a titolo di incentivo per agevolare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e quale integrazione del trattamento di fine rapporto, oltre alle competenze di fine rapporto, al t.f.r. maturato e ad ogni altra spettanza prevista dalla legge e dal contratto nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende di credito", nonché veniva rilasciata garanzia idonea a tenerlo "immune da azioni, anche di terzi, in relazione al suo operato di direttore generale"). Trattasi di erogazioni che si sono aggiunte, e non già conformate, a quelle spettanti contrattualmente, ciò da cui conseguiva l'applicabilità delle norme in tema di compensi aggiuntivi, posto Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -18- anche che la natura aggiuntiva dei benefici priva di ogni fondamento la tesi del ricorrente circa la previsione degli stessi in base al c.c.n.l. (in tesi, prevalente sulle disposizioni di vigilanza). Analogamente anche la decisione impugnata ha sottolineato come l’accordo raggiunto, sebbene avente una funzione latamente transattiva, non potesse sottrarsi al rispetto delle prescrizioni prudenziali in tema di adempimento degli obblighi assunti, in quanto, anche a voler riconoscere la legittimità delle somme attribuite ed a voler rilevare come la loro erogazione fosse finalizzata a prevenire un futuro contenzioso, si imponeva in ogni caso il rispetto delle disposizioni di vigilanza che impongono un sistema di pagamento differito, al fine di consentire un adeguamento nel tempo dei rischi assunti dalla banca. Ne deriva che, ove anche qualificata l’intesa in termini transattivi, non poteva però sottrarsi il suo adempimento alla necessità di un differimento nel tempo, come imposto dalle regole di settore, palesandosi quindi idonea a legittimare la responsabilità del ricorrente la previsione del pagamento in un’unica soluzione. 5. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. con la conseguente nullità dell’ordinanza impugnata, nonché la violazione degli artt. 11 e 16 della legge n. 689/81, quanto al rigetto della censura che investiva la determinazione della sanzione irrogata. Si deduce che erroneamente la Corte d’Appello si è soffermata sulla inapplicabilità dell’art. 16 della legge n. 689/81, senza cogliere il senso della critica che invece atteneva alla corretta Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -19- applicazione dell’art. 11 della medesima legge, in quanto il provvedimento impugnato non chiariva in alcun modo quali fossero stati i fattori che avevano inciso sulla concreta determinazione della sanzione. La decisione della Corte d’Appello sarebbe sul punto da ritenersi del tutto carente di motivazione, in quanto si è limitata laconicamente a sostenere che invece la decisione fosse munita di adeguata giustificazione. Si evidenzia, poi, che il ricorrente aveva messo in risalto la vantaggiosità dell’accordo raggiunto con il [OSCURATO:PERSONA] e che non si giustificava il differente trattamento sanzionatorio riservato ad altri componenti del CDA. Anche tale motivo è manifestamente infondato. Una volta ribadita l’inconferenza ai fini della correttezza della decisione del richiamo della Corte d’Appello alla inapplicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’art. 16 della legge n. 689/81 (essendo tale richiamo privo di specifica incidenza sull’esito della decisione), la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali la sanzione irrogata al ricorrente doveva ritenersi congrua, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 11 della l. n. 689 del 1981 (assolvendo in tal modo all’onere del cd. minimo costituzionale della motivazione - Cass. S.U. n. 8053/2014), ponendo al riparo la decisione della denuncia di violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. In particolare, la Corte d'Appello ha evidenziato che la sanzione in esame, era commisurata ad una valutazione di gravità che Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -20- derivava, non tanto dall’avere effettivamente riconosciuto un compenso al [OSCURATO:PERSONA], quanto piuttosto dalle modalità con le quali si era prevista la sua corresponsione (modalità che, come detto, non appaiono in grado di poter essere giustificate nemmeno invocando il carattere transattivo dell’accordo). L’ordinanza, oltre a contenere l’integrale rigetto delle censure dell’opponente, ha altresì sottolineato, quanto alla pretesa discriminazione di trattamento sanzionatorio, come il [OSCURATO:PERSONA] fosse membro anche del Comitato per la Remunerazione, incarico questo che lo onerava di una verifica della regolarità dei compensi più penetrante di quella già incombente per la coesistente qualità di componente del CDA, e che evidentemente gli imponeva approfondimenti maggiori (che avrebbero, ove eventualmente compiuti, potuto prevenire quella situazione di omogeneità del quadro informativo rispetto ai semplici componenti del CDA che il ricorrente riferisce in ricorso). In tema di opposizione a sanzione amministrativa, nel caso di contestazione della misura della stessa, il giudice è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse (cfr. Cass. n. 6778 del 2015). Tale valutazione, una volta riscontrata l'astratta corrispondenza dei fatti contestati all'illecito amministrativo tipizzato, si sottrae al Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -21- sindacato di legittimità, dovendo il Giudice di merito valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda. Nella specie, alla luce delle argomentazioni spese dalla Corte d'Appello sulle ragioni del rigetto del motivo di opposizione relativo alla quantificazione della sanzione in maniera, come detto, satisfattiva dei requisiti del cd. minimo costituzionale della motivazione, la decisione sfugge quindi alle censure del ricorrente. Va per l’effetto ribadito il principio per cui «Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione del TUB o del TUF, il giudice ha il potere discrezionale di quantificare l'entità della sanzione, entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981» (Cass. n. 11481 del 15/06/2020). 6.Il ricorso è pertanto rigettato, ed il ricorrente va condannato al rimborso delle spese in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo. 7. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale Ric. 2018 n. 33060 sez. S2 -ud. 06-03-2024 -22- e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al