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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29628/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3381/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesadagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via G. Alfani, 29 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Danesi de Luca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Savoia, 172 -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 2003 /201 9 , depositata il 3 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: sentenza di fallimento [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata il 3 dicembre 2019, di reiezione del suo reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato il fallimentodella società; - la Corte di appello ha disatteso il reclamo evidenziando che: non ricorreva la condizione ostativa al fallimento di cui all’art. 15, nono comma, legge fall., poiché, ai fini del calcolo dell’ammontare dei debiti scaduti e non pagati doveva aversi riguardo all’importo complessivo di tali debiti e non aquello dei debiti nei confronti di ciascuno dei cr editori istanti; non assumeva rilevanzaper escludere la sussistenza dello stato di insolvenza, l’impossibilità addotta dalla società di far fronte ai debiti tributari e previdenziali,dalla stessa riconosciuti per un importo di euro 950.000,00, maturati (anche) a causa del sovrapprezzo praticato – quand’anche illecitamente e/o in violazione del divieto di usura – dal fornitore del gasolio per trazione dei mezzi di trasporto utilizzati nell’attività di impresa; l’entità dei debiti inadempiuti, anche non considerando quello– contestato – nei confronti del predetto fornitore, le infruttuose esecuzioni individuali intraprese dai singoli creditori, l’assenza nel patrimonio della società di significativi cespiti attivi, la cessazione dell’attività di impresa sin dal 2016 e l’impossibilità di formulare concrete proposte di superamento della crisi con strumenti di carattere negoziale costituivano elementi da cui poter desumere la sussistenza dello stato di insolvenza; -il ricorso è affidato a un unico motivo; - resist e con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo di ricorso Fingo deduc e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc civ., per aver la corte del meritoomesso di esaminare la documentazione prodotta e di valutare la rilevanza del fatto determinante il dissesto societario «ai fini di un più favorevole concorsualità dei creditori a mezzo di altro rito con l’utilizzo della rottamazione fiscale (d.l. 118/2019), con incidenza sulla nullità della sentenza anche sotto il profilo di motivazione apparente ovvero carente su un punto decisivo, il dannoerariale della procedura»; -il motivo è inammissibile; -la doglianza omette di indicare con sufficiente precisione quale sia il fatto decisivo, introdotto nel giudizio e asseritamente non esaminato dal giudice, risolvendosi, nella sostanza, nella contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di merito, che non è consentita in questa sede (cfr., sul punto, Cass. 29 settembre 2021, n. 26304; Cass. 19 luglio 2021, n. 20553); -né si ravvisa il vizio – peraltro solo rich iamato nella rubrica del motivo, ma non sviluppato –di motivazione apparente, in quanto la sentenza della Corte di appello – come riassunta in precedenza – consente di individuare l’iter argomentativo seguito dal giudice di merito , sottraendosi, dunque, al vizio denunciato; -le spese processuali se guono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3381/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesadagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via G. Alfani, 29 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Danesi de Luca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Savoia, 172 -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 2003 /201 9 , depositata il 3 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: sentenza di fallimento [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata il 3 dicembre 2019, di reiezione del suo reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato il fallimentodella società; - la Corte di appello ha disatteso il reclamo evidenziando che: non ricorreva la condizione ostativa al fallimento di cui all’art. 15, nono comma, legge fall., poiché, ai fini del calcolo dell’ammontare dei debiti scaduti e non pagati doveva aversi riguardo all’importo complessivo di tali debiti e non aquello dei debiti nei confronti di ciascuno dei cr editori istanti; non assumeva rilevanzaper escludere la sussistenza dello stato di insolvenza, l’impossibilità addotta dalla società di far fronte ai debiti tributari e previdenziali,dalla stessa riconosciuti per un importo di euro 950.000,00, maturati (anche) a causa del sovrapprezzo praticato – quand’anche illecitamente e/o in violazione del divieto di usura – dal fornitore del gasolio per trazione dei mezzi di trasporto utilizzati nell’attività di impresa; l’entità dei debiti inadempiuti, anche non considerando quello– contestato – nei confronti del predetto fornitore, le infruttuose esecuzioni individuali intraprese dai singoli creditori, l’assenza nel patrimonio della società di significativi cespiti attivi, la cessazione dell’attività di impresa sin dal 2016 e l’impossibilità di formulare concrete proposte di superamento della crisi con strumenti di carattere negoziale costituivano elementi da cui poter desumere la sussistenza dello stato di insolvenza; -il ricorso è affidato a un unico motivo; - resist e con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo di ricorso Fingo deduc e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc civ., per aver la corte del meritoomesso di esaminare la documentazione prodotta e di valutare la rilevanza del fatto determinante il dissesto societario «ai fini di un più favorevole concorsualità dei creditori a mezzo di altro rito con l’utilizzo della rottamazione fiscale (d.l. 118/2019), con incidenza sulla nullità della sentenza anche sotto il profilo di motivazione apparente ovvero carente su un punto decisivo, il dannoerariale della procedura»; -il motivo è inammissibile; -la doglianza omette di indicare con sufficiente precisione quale sia il fatto decisivo, introdotto nel giudizio e asseritamente non esaminato dal giudice, risolvendosi, nella sostanza, nella contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di merito, che non è consentita in questa sede (cfr., sul punto, Cass. 29 settembre 2021, n. 26304; Cass. 19 luglio 2021, n. 20553); -né si ravvisa il vizio – peraltro solo rich iamato nella rubrica del motivo, ma non sviluppato –di motivazione apparente, in quanto la sentenza della Corte di appello – come riassunta in precedenza – consente di individuare l’iter argomentativo seguito dal giudice di merito , sottraendosi, dunque, al vizio denunciato; -le spese processuali se guono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stes
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