CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 07983/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24440/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati i n ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 7969/2017,depositata i l 15/02/2018 , R.G.N. 1569/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la decisione con cui il tribunale di Benevento aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento del diritto a percepire la complessiva somma di E. 253.632,73 a titolo di trattamento economico dovuto in percentuale rispetto all’incremento di fatturato prodotto dal Longobardi. La corte territoriale aveva ritenuto che la somma in questione trovasse la sua fonte originativa nella lettera diassunzione del Longobardi, dispositiva di una parte retributiva fissa ed una variabile nei termini anzidetti. Valutava che non era stata fornita la prova di eventuali mutamenti delle condizioni contrattuali definite con la suddetta lettera di assunzione eche, anche se era stata ridimensionata la figura professionale del Longobardi, ciò non poteva essere qualificato quale demansionamento con effetti sulla retribuzione. La corte di merito accertava lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto e rilevava che, in ragione della complessiva lettura delle condizioni contrattuali stabilite dai contraenti, la parte percentuale della retribuzione era collegata al solo incremento dell’attività produttiva e del fatturato complessivo della società, senza incidenza, a tal fine, del raggiungimento dei risultati assegnati al dirigente. La sentenza impugnata infine rigettava anche la domanda riconvenzionale proposta dalla società relativa all’azione di responsabilità nei confronti del Longobardi, ritenendo non provati gli addebiti mossi (assenza di valutazione sulla solvibilità dei clienti procacciati) e l’inadempienza contrattuale denunciata. Avverso detta decisione la Car segnaletica Stradale proponeva ricorso affidato a nove motivi cui resistevano con controricorso e successiva memoria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è dedotto error in procedendo; omessa pronuncia; nullità della sentenza per motivazione apparente. Parte ricorrente si duole della interpretazione data dalla Corte territoriale al contratto esistente fra le parti e in particolare del mancato collegamento fra il premio pattuito e l'utile che il Longobardi avrebbe dovuto assicurare alla società. Rileva che, nell'interpretazione data, la Corte non avesse considerato le deduzioni di contrastante argomentazione sviluppate dalla società. 2)-La seconda censura ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 codice civile per aver, la corte d’appello, proceduto ad una interpretazione “atomistica” delle diverse clausole contrattuali. I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili in quanto, al di là della tipologia dei vizi denunciati, sono concretamente diretti a richiedere una nuova valutazione sull’interpretazione del contratto data dal giudice d’appello. Deve ribadirsi che l'interpretazione dei contratti intervenuti tra le parti è attività riservata al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa de criteri legali di ermeneutica contrattuale (Cass.n. 11666/2022) ed inoltre che in tema di sindacato sull'interpretazionedei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di unaclausola contrattuale, non può contestare in sede digiudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito” (Cass.n. 27136/2017). Nel caso in esame l’interpretazione fornita dalla sentenza impugnata oltre che considerare l’impianto letterale dell’accordo e la previsione delle singole clausole (art. 8 e art. 4), ha anche valutato la possibile interazione tra le stesse, escludendo il legame tra l’utile garantito dal dirigente e il premio di fatturato. Si tratta di una scelta interpretativa che risponde ai criteri ermeneutici sia letterali che di insieme delle clausole e di finalità contrattuale (Cass. n. 11666/2022) e dunque non censurabili in questa sede di legittimità. 3)- Il terzo motivo denuncia la violazion e falsa applicazione dell’articolo 414 c.p.c. con riguardo all'onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda e articolo 2697 c.c. sull'onere della prova. La società rileva l’omessa considerazione delle eccezioni sollevate sul volume di affari posto a base della domanda, ritenendo che avrebbero dovuto essere considerati solo gli affari andati a buon fine e dei quali era onore del Longobardi fornire la prova. 4) La quarta censura riguarda la violazione e falsa applicazione dell’art.1362 e segg. c.c., per aver, la corte territoriale, considerato affari “andati a buon fine” anche quelli generativi di un credito non riscosso. Anche tali censure, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. La corte d’appello con riguardo alla questione ha in primo luogo sottolineato la novità della deduzione stessa, mai proposta nel primo grado del giudizio, ed ha poi rilevato che la stessa non potesse comunque trovare consistenza nelle allegazioni in giudizio, poiché era confusa la valenza di crediti non andati a buon fine, e dunque inesigibili, con crediti non ancora riscossi. Le censure in esame non si confrontano minimamente con le statuizioni del giudice d’appello, in tal modo non scalfendo minimamente la decisione sul punto. 5)-Il quinto motivo ha ad oggetto la denuncia di motivazione apparente con riguardo al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla società, rispetto alla quale la corte di merito non avrebbe fornito risposte alle eccezioni sollevate. La sentenza impugnata esaminando (pg.10) la domanda riconvenzionale svolta dalla società, relativa alla azione di responsabilità contrattuale promossa nei confronti del Lombardi per la omessa valutazione circa la solvibilità di nuovi clienti, ha valutato le prove testimoniali espletate ed ha fondato su di esse il proprio convincimento. Ha peraltro escluso profili di colpa del dipendente anche sulla base di assenza di prove contrarie da parte della società. Il motivo è pertanto inammissibile. 6) 7)- Con il sesto motivo e settimo m otivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo quale il mancato controllo della solvibilità dei clienti da parte del Longobardi e le dichiarazioni del teste Miritello con riguardo alla responsabilità del Longobardi in merito alla solvibilità di alcuni clienti. Entrambi i motivi sono inammissibili perché in concreto richiedono valutazioni di merito non proponibili in questa sede di legittimità. I motivi infatti, al di là del formale richiamo al vizio denunciato, non contengono nessuna dimostrazione circa la decisività di quei fatti ritenuti omessi. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016). Ha anche specificato che “L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n.23238/2017) La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiché determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa). Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio. 8)-Anche la ottava censura risulta inammissibilmente prospettata poiché assume l’apparenza della motivazione sulla prova del danno lamentato, senza indicazione alcuna di quali circostanze di fatto la corte avrebbe dovuto considerare. 9)-L’ultimo motivo riguarda la violazione art. 51 della legge Fallimentare e art. 116 c.p.c.,Artt. 1218-1223-2697 c.c. Ècensurata la parte della decisione in cui la corte d’appello aveva rilevato che, stante la ricorrenza di procedure concorsuali, la società non aveva “nemmeno” provato di essersi attivata per il recupero dei presunti importi o di essersi inserita nell’eventuale stato di dissesto. Tale assunto, a giudizio della società, risultava errato trattandosi di un danno prodotto al momento dell’inizio della procedura concorsuale. La censura è inammissibile in quanto l’argomento usato dalla corte di merito è solo “aggiuntivo” e non dirimente nella decisione assunta, fondata, come detto, sulla assenza di prova circa la responsabilità addebitata al Longobardi. Il ricorso, per quanto detto, è complessivamente inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 7.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’