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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 08066/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21823/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del leg. rapp.te p.t. domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], DELLE POLITICHESOCIALI E DEL LAVORO -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] -DIPARTIMENTO LAVORO, in persona del leg. rapp.te p.t. rappresentat o e difes o ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui ufficidomicilia in [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA n. 384/2018pubblicata i l 29/06/2018 RGN 482/2010 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna di rigetto di ordinanz a - ingiunzione notificata all’appellante [OSCURATO:SOCIETA]. il 23/5/2008, in basead accertamento dell'ispettorato del Lavoro di Enna, per omessa comunicazione di assunzione di lavoratori ed omessa consegna aimedesimi dei dati di registrazione nel libro matricola, ritenendo adeguatamente provati i fatti posti a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione stessa con riferimento alla natura subordinata dei rapporti di lavoro, tenuto conto dei verbali di sommarie informazioni testimoniali acquisiti al momento dell'ispezione e dei contratti acquisiti; 2.propone ricorso per cassazione la società, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’amministrazione; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.), sostenendo carenza di allegazione adeguata da parte dell'amministrazione in ordine alla riconduzione dei rapporti di lavoro oggetto di ispezione al tipo della subordinazione; 2.con il secondo, violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. (art.360, n. 3 c.p.c.), assumendo che l'amministrazione è venuta meno all'obbligo di allegare i fatti costitutivi della violazione contestata e della pretesa sanzionatoria esercitata e contestando la valutazione dei verbali e delle dichiarazioni dei lavoratori raccolte in sede ispettiva; 3.i motivi, da trattare congiuntamente perché entrambi riguardanti la valutazione delle prove, non sono ammissibili; 4.deve, infatti, essere ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.

S.U. n. 34476/2019); detta proposta ri-valutazione di questioni di fatto è in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v.

Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); 5.infatti, il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018, n. 6519/2019); spetta in via esclusiva algiudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del p rocesso, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza diuna prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulter iori acquisizioni, ed involgendo la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale deve indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass.n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 13485/2014, n. 16056/2016, n. 19011/2017, n. 29404/2017, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020 n. 20553/2021);6.nel caso di specie, quanto alla valutazione dei fatti, è inoltre sussistente ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; 7.la decisione impugnata non si pone in contraddizione con la giurisprudenza di questa Corte circa l'assenza di fede privilegiata delle dichiarazioni raccolte dai, e delle valutazioni dei, verbalizzanti, perché, come sopra evidenziato, i giudici di merito hanno proceduto ad una sintetica valutazione critica delle deposizioni raccolte in sede ispettiva, tenuto conto del contesto ed in rapporto ai contratti prodotti, e sono pervenuti ad una valutazione del materiale probatorio complessivo logica e congruamente motivata, e perciò non più sindacabile in questa sede; 8.le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza; alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21823/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del leg. rapp.te p.t. domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], DELLE POLITICHESOCIALI E DEL LAVORO -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] -DIPARTIMENTO LAVORO, in persona del leg. rapp.te p.t. rappresentat o e difes o ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui ufficidomicilia in [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA n. 384/2018pubblicata i l 29/06/2018 RGN 482/2010 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna di rigetto di ordinanz a - ingiunzione notificata all’appellante [OSCURATO:SOCIETA]. il 23/5/2008, in basead accertamento dell'ispettorato del Lavoro di Enna, per omessa comunicazione di assunzione di lavoratori ed omessa consegna aimedesimi dei dati di registrazione nel libro matricola, ritenendo adeguatamente provati i fatti posti a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione stessa con riferimento alla natura subordinata dei rapporti di lavoro, tenuto conto dei verbali di sommarie informazioni testimoniali acquisiti al momento dell'ispezione e dei contratti acquisiti; 2.propone ricorso per cassazione la società, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’amministrazione; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.), sostenendo carenza di allegazione adeguata da parte dell'amministrazione in ordine alla riconduzione dei rapporti di lavoro oggetto di ispezione al tipo della subordinazione; 2.con il secondo, violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. (art.360, n. 3 c.p.c.), assumendo che l'amministrazione è venuta meno all'obbligo di allegare i fatti costitutivi della violazione contestata e della pretesa sanzionatoria esercitata e contestando la valutazione dei verbali e delle dichiarazioni dei lavoratori raccolte in sede ispettiva; 3.i motivi, da trattare congiuntamente perché entrambi riguardanti la valutazione delle prove, non sono ammissibili; 4.deve, infatti, essere ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. n. 34476/2019); detta proposta ri-valutazione di questioni di fatto è in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); 5.infatti, il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018, n. 6519/2019); spetta in via esclusiva algiudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del p rocesso, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza diuna prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulter iori acquisizioni, ed involgendo la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale deve indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass.n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 13485/2014, n. 16056/2016, n. 19011/2017, n. 29404/2017, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020 n. 20553/2021);6.nel caso di specie, quanto alla valutazione dei fatti, è inoltre sussistente ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; 7.la decisione impugnata non si pone in contraddizione con la giurisprudenza di questa Corte circa l'assenza di fede privilegiata delle dichiarazioni raccolte dai, e delle valutazioni dei, verbalizzanti, perché, come sopra evidenziato, i giudici di merito hanno proceduto ad una sintetica valutazione critica delle deposizioni raccolte in sede ispettiva, tenuto conto del contesto ed in rapporto ai contratti prodotti, e sono pervenuti ad una valutazione del materiale probatorio complessivo logica e congruamente motivata, e perciò non più sindacabile in questa sede; 8.le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza; alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co
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