CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28300/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 132, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avv . ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella C ORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 891/2019pubblicata il 19 febbraio 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 427/2012 del 16 novembre 2012 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione Distaccata di Carinola condannava i convenuti coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fondo nel Comune di Riardo (CE) confinante con quello dell’attore [OSCURATO:PERSONA], all’arretramento del manufatto in cemento armato costruito sul loro predio, in violazione delle distanze legali, nel punto in cui in precedenza sorgeva una baracca in legno e lamiere. La decisione veniva in seguito confermata d alla Corte d’Appello di Napoli, che con sentenza n. 891/2019 del 19 febbraio 2019 respingeva il gravame proposto dai prefati coniugi, condannandoli alla rifusione delle spese del grado. Contro tale sentenza i Caiazza-Mancino hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contrastati con controricorso dal [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la nullità della pronuncia d’appello per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.. Si assume che l’impugnata sentenza sarebbe corredata da motivazione solo apparente, avendo la Corte napoletana recepito in modo acritico le conclusioni del c.t.u. ing. Viggiano, senza tener conto dei puntuali rilievi mossi dal consulente tecnico di parte dei coniugi Caiazza-Mancino, ing. Mezzullo. La non corretta ricostruzione della fattispecie concreta avrebbe indotto il collegio partenopeo a qualificare erroneamente come nuova costruzione, soggetta all’osservanza delle distanze legali, quella che invece era una mera ristrutturazione del precedente manufatto insistente sul fondo di proprietà dei predetti coniugi. Con il secondo motivo vengono allegate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 23 del regolamento edilizio del Comune di Riardo, nonché degli artt. 3, 31, 32 e 34 D. Lgs. n. 380 del 2001 ([OSCURATO:PERSONA] dell’Edilizia), nel testo risultante a sèguito delle modifiche apportate dall’art. 5, comma 2, lettera a), n. 5) D.L. n. 70 del 2011, convertito in L. n. 106 del 2011. Si rimprovera alla Corte di merito di aver a torto escluso che l’intervento realizzato dagli odierni ricorrenti fosse consistito nella mera ristrutturazione del manufatto preesistente, che già non rispettava le distanze legali. Il giudice distrettuale non avrebbe, inoltre, considerato che l’effettivo incremento di volume determinato dall’esecuzione dei lavori, quantificabile nella misura del 2,3% in base a calcoli correttamente eseguiti, rientrava nella c.d. tolleranza di cantiere prevista dall’art. 34, comma 2, D. Lgs. n. 380 del 2011, come modificato dall’art. 5, comma 2, lettera a), n. 5) D.L. n. 70 del 2011, convertito in L. n. 106 del 2011. I due motivi, che si possono esaminare congiuntamente, sono infondati. Giova, anzitutto, rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte: -le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice della fattispecie concreta e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta rettamente individuata e interpretata; più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nell’inesattaricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie normativa astratta e si risolve nell’affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nel sussumere la fattispecie concreta in una norma che non le si addice, perché non idonea a regolarla, o nel trarre da tale norma, in relazione al caso particolare esaminato, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; -non rientra, invece, nell’àmbito applicativo dell’evocato paradigma processuale l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale costituisce questione esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 22084/2020); -la pretesa di un migliore e piùappagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti al processo involge un aspetto interno all’àmbito della discrezionalità del giudice di merito nell’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova, sicchè il motivo di ricorso che ad essa tenda si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del detto giudice, id est nella richiesta di una nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 5782/2023, Cass. n. 5573/2023, Cass. n. 4366/2023, Cass. n. 2535/2022, Cass. n. 2741/2015). Occorre pure tener presente che, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità dellasentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis , Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un.8053/2014). Ciò posto, va osservato che con le censure in disamina i [OSCURATO:PERSONA] non lamentano l’inesatta ricognizione da parte della Corte d’Appello della norma regolatrice del caso o l’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha, nè si dolgono dell’erronea sussunzione in detta norma della concreta fattispecie accertata, bensì contestano la valutazione delle emergenze processuali compiuta dal giudice a quo. Segnatamente, essi addebitano al collegio di secondo grado di aver qualificato come nuova costruzione, anziché come mera ristrutturazione, l’intervento edilizio per cui è causa. In sostanza, sotto l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., si sollecita inammissibilmente un riesame dei fatti apprezzati dal giudice d’appello (cfr. Cass. n. 4247/2023, Cass. n. 17702/2022, Cass. n. 36754/2021, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019), così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di cassazione in un non consentitoterzo grado di merito (cfr. Cass. n. 33623/2022, Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 8758/2017, Cass. n. 25774/2014). D’altro canto, deve escludersi che la motivazione della pronuncia gravata sia del tutto mancante o solo apparente - cioè materialmente esistente ma tale da non rendere percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2767/2023 in motivazione , Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 13977/2019, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. Sez. Un. n. 16599/2016)-o irriducibilmente contraddittoria. Invero, la Corte partenopea ha adeguatamente argomentato la decisione assunta, esprimendo un apprezzamento di merito circa la qualificabilità in termini di nuova costruzione dell’intervento edilizio di cui si discute. In particolare, essa haincentrato il proprio percorso motivazionale sulle risultanze della c.t.u. rinnovata in grado d’appello, facendo riferimento non soltanto alle misurazioni eseguite dall’ausiliario - dalle quali emergeva un aumento di lunghezza, di larghezza e di area e un incremento del volume nella misura del 15,95%-, ma anche(v. pag. 5) al raffronto fra lo stato attuale dei luoghi e quello precedente, come riprodotti dalle fotografie versate in atti; dato di fatto, quest’ultimo, neppure specificamente censurato dai ricorrenti. La motivazione, quindi, oltre ad essere esistente dal punto di vista materiale e grafico, appare comprensibile e non risulta affetta da palese illogicità o contraddittorietà; né l’eventuale insufficienza o non irriducibile contraddittorietà di essa - ove mai ravvisabile - potrebbe costituire vizio utilmente deducibile in cassazione, alla luce dei princìpi di diritto innanzi richiamati. Non va, peraltro, tralasciato di considerare che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che nella relazione abbia replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo di motivazione indicando le fonti del suo convincimento, senza essere necessariamente tenuto a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, le quali, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili (cfr. Cass. n. 33742/2022, Cass. n. 10747/2019, Cass. n. 1815/2015, Cass. n. 16056/2012). La descritta situazione ricorre nel caso di specie, avendo il c.t.u. puntualmente risposto alle osservazioni critiche formulate dal tecnico di parte dei Caiazza-Mancino, come si ricava dalla stessa motivazione della sentenza (pag. 5). Va, infine, notato che la questione relativa alla c.d.tolleranza di cantiere, trattata a pag. 34 del ricorso, si appalesa irrilevante ai fini della soluzione della controversia. Invero, in base al comma 2-ter dell’abrogato art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001, rubricato Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire , «ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali». La norma è stata sostanzialmente riprodotta dall’art. 34-bis, comma 1, dello stesso provvedimento, riguardante le tolleranzecostruttive , il quale attualmente prevede che «il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo». Dal loro chiaro tenore letterale e dalla stessa collocazione sistematica si ricava che le citate disposizioni attengono al profilo della conformità dell’opera alla normativa edilizia vigente, ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, e sono pertanto destinate a trovare applicazione esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la pubblica amministrazione, non anche in quelli fra soggetti privati. Per completezza, è opportuno aggiungere che, come già affermato da questa Corte, rientrano nella nozione di nuova costruzione, anche ai fini dell’osservanza della disciplina in materia di distanze legali dagli altri edifici, non solo l’edificazione di un manufatto su un’area libera, ma altresì gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell’entità delle modificazioni apportate al volume e alla collocazione del fabbricato, rendano l’opera realizzata, nel suo complesso, oggettivamente diversa da quella preesistente; né assume rilevanza, in senso contrario, il disposto dell’art. 2-bis, comma 1-ter, del menzionato D.P.R. n. 380 del 2001, nel testo risultante a sèguito delle modificazioni introdotte dall’art. 10, comma 1, lettera a),D.L. n. 76 del 2020, convertito in L. n. 120 del 2020, giacché detta norma, se da un lato prevede che possano ricondursi al concetto di ricostruzione anche opere comportanti un aumento del volume o una modifica della sagoma dell’edificio demolito da ricostruire, dall’altro richiede pur sempre che tali interventi siano realizzati «nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti», e cioè di quelle conformi alla normativa vigente al momento in cui è stato eseguito l’intervento originario (cfr. Cass. n. 20428/2022, Cass. n. 2268/2023, Cass. n. 7253/2023, Cass. n. 12562/2023). In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione ex art. 93, comma 1, c.p.c. in favore dei procuratori del controricorrente, (v. richiestain memoria). Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.700 euro (di cui 200 per esborsi), distraendole in favore degli avv.ti Antonio e [OSCURATO:PERSONA], procuratori antistatari. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore