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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 07253/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30198/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33C48 E799O), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Lima n. 20, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] parrocchiale SANT’ANDREA Apostolo in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 95/2018, pubblicata il 13 marzo 2018; R.G.N. 30198/18 C.C.7/02/2023 Proprietà – Distanze tra costruzioni – Muro di cinta udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso depositato il 22 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Larino, proponendo azione di denuncia di nuova opera nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] parrocchiale Sant’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo, per l’effetto, che fosse vietata la continuazione dell’opera iniziata dalla Parrocchia sul terreno confinante a quello di proprietà della ricorrente, qualificata come ristrutturazione di un fabbricato, sia in termini di restauro di un edificio fatiscente, sia in termini di demolizione e ricostruzione di altro edificio preesistente.

Resisteva alla domanda l’[OSCURATO:PERSONA] parrocchiale Sant’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale adito, con ordinanza del 13 agosto 2002, rigettava l’azione nunciatoria, sostenendo che, pur essendovi un’evidente differenza di altezza del costruendo edificio rispetto a quello demolito, e ciò in violazione delle disposizioni urbanistiche vigenti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], tuttavia non sussistevano le condizioni per disporre la sospensione dei lavori, in quanto erano stati integrati i presupposti per ottenere una mera tutela di tipo risarcitorio, mentre non ricorrevano le condizioni per la disposizione della riduzione in pristino dell’opera in fase di realizzazione, in difetto di alcuna denuncia della violazione delle distanze tra costruzioni.

Quindi, il giudizio era proseguito da [OSCURATO:PERSONA] nella fase di merito, con comparsa in riassunzione del 15 settembre 2002.

In tale fase l’istante chiedeva che il fabbricato in corso di costruzione sul terreno limitrofo fosse demolito anche per il mancato rispetto delle distanze tra costruzioni e che fosse riconosciuto il risarcimento dei danni.

Al riguardo, esponeva che il fabbricato in corso di realizzazione nel terreno della Parrocchia distava ml. 1,50 circa dal muro realizzato dalla stessa istante nella sua proprietà, in corrispondenza del confine, muro che aveva caratteristiche di opera di fondazione preordinata alla ricostruzione di un edificio in precedenza demolito, per il quale era stata presentata domanda di concessione edilizia.

Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] parrocchiale Sant’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto della domanda anche nella fase di merito, conformemente alle conclusioni rassegnate nella fase sommaria.

All’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 405/2009, depositata il 10 settembre 2009, rigettava ledomande di parte ricorrente.

In proposito, la pronuncia rilevava che, in mancanza di una disciplina urbanistica locale relativa al rispetto delle distanze, avrebbe dovuto applicarsi la distanza codicistica minima tra fabbricati di ml. 3,00, sicché, in forza del principio di prevenzione, era legittima la scelta della Parrocchia di costruire a distanza inferiore a ml. 3,00 dal confine, poiché sarebbe stato comunque salvaguardato il diritto della Spagnoletti di costruire il proprio manufatto, chiedendo la comunione forzosa del muro oppure costruendo in aderenza. 2.– Con atto di citazione notificato il 2 novembre 2010, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], la quale lamentava l’erronea esclusione della violazione delle distanze legali tra costruzioni, ai fini della demolizione dell’opera realizzata da controparte o comunque dell’arretramento della stessa, e il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione l’[OSCURATO:PERSONA] parrocchiale Sant’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto dell’appello.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e confermava integralmente la pronuncia impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che nella zona in cui era stato realizzato l’intervento edilizio oggetto di causa (zona A del Comune di [OSCURATO:PERSONA]) erano possibili solo attività di conservazione, risanamento e recupero del patrimonio edilizio; b) che l’opera edilizia realizzata dall’[OSCURATO:PERSONA] parrocchiale costituiva una nuova costruzione, in quanto erano state deliberatamente aumentate le volumetrie e le altezze del fabbricato preesistente; c) che non poteva tenersi conto, per il computo delle distanze, del “muro di cinta”, alto ml. 3,00, realizzato dalla Spagnoletti all’interno della sua proprietà, al confine con il terreno di proprietà della Parrocchia, in quanto detto muro svolgeva la funzione di delimitazione della proprietà e rientrava, comunque, nella nozione di “muro isolato” in senso funzionale, non avendo alcun collegamento con altre costruzioni; d) che, in particolare, detto muro conteneva il terrapieno sovrastante, in ragione del dislivello naturale esistente tra i due fondi; e) che, pertanto, l’esistenza di tale muro, non qualificabile come costruzione, non rilevava ai fini del rispetto delle distanze tra costruzioni. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA] parrocchiale Sant’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primo luogo, deve essere disattesa l’eccezione sollevata dal controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

La preclusione stabilita da tale norma, in caso di “doppia conforme”, riguarda, infatti, il solo motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., mentre nella fattispecie i due motivi sono stati articolati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Peraltro, la notifica della citazione introduttiva del giudizio d’appello è anteriore all’11 settembre 2012, sicché comunque l’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. non avrebbe avuto applicazione neanche per i motivi che fossero stati articolati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 6-L, Ordinanza n. 24909 del 09/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 873, 875 e 877 c.c., per avere la Corte di merito erroneamente escluso la qualificazione come costruzione del muro di cinta posto al confine tra le due proprietà, con funzione di delimitazione dei fondi e di contenimento del terreno superiore, in ragione del fatto che il terrapieno fosse pacificamente l’effetto del dislivello naturale tra i due fondi e non il risultato dell’opera dell’uomo.

Ad avviso dell’istante, la Corte d’appello non avrebbe considerato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta nel giudizio di primo grado, il corredo fotografico agli atti del giudizio e l’istruttoria svolta, da cui sarebbe emerso che il dislivello presente tra i due fondi sarebbe stato artificiale, in quanto creato dall’uomo, con l’effetto che sarebbe stato assoggettato all’applicazione della disciplina sulle distanze legali.

Soggiunge la ricorrente che, in ogni caso, dovrebbe considerarsi soggetto alla disciplina sulle distanze, in quanto costruzione, anche il muro di sostegno di un terrapieno, qualsiasi sia la natura del dislivello. 2.1.–Il motivo è inammissibile.

E ciò perché, nonostante la sua apparente formulazione sub specie di vizio di violazione di legge, nella sostanza, il mezzo di critica mira a conseguire una rivalutazione dei fatti storici, preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez.

U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017).

Segnatamente, la censura è funzionale alla rivalutazione delle risultanze probatorie, affinché possa accertarsi che il dislivello esistente era artificiale e non naturale, come ritenuto dalla Corte distrettuale, senza peraltro che sia stato riportato alcun elemento ricavabile dalle indagini istruttorie, volto a supportare l’asserita diversa natura di tale dislivello (in specie, non sono stati riportati i passaggi asseritamente rilevanti della richiamata relazione peritale, non sono stati descritti i particolari dei rilievi fotografici evocati e non sono state richiamate le puntuali emergenze ricavabili dalle altre risultanze istruttorie, da cui si potrebbe arguire la natura artificiale del dislivello).

Sicché la doglianza sul punto si presenta a fortioridel tutto apodittica.

Ora, nel giudizio di cassazione, la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio, ossia del mero errore di valutazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; Sez.

L, Ordinanza n. 25166 del 08/10/2019; Sez.

L, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018).

Pertanto, il contestato vizio valutativo non ricade affatto nella doglianza articolata in termini di violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali che regolano le distanze fra le costruzioni nel caso in cui sia presente un muro sul confine. 2.2.–A fronte dello stato naturale del dislivello – aspetto non sindacabile in questa sede per le ragioni anzidette – il principio di diritto stabilito dalla pronuncia impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte.

Ed invero, in tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione”, agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, mentre il muro di cinta deve essere equiparato ad una costruzione in senso tecnico- giuridico solo qualora l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14710 del 29/05/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del 02/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10512 del 03/05/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 6766 del 19/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 145 del 10/01/2006). 2.3.– Ad ogni modo, si rileva che, pur costituendo il manufatto realizzato dalla Parrocchia una nuova costruzione, con aumento di volumetria, ma senza avanzamento di alcun corpo di fabbrica (sicché la sagoma di ingombro è rimasta circoscritta entro quella del preesistente edificio), è rimasto comunque inalterato il distacco originario, con la conseguenza che sarebbe stata preclusa la riduzione in pristino, essendo l’opera conforme al regime delle distanze, in sintonia con le prescrizioni vigenti per la zona A –centro storico, ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 1, del d.m. n. 1444/1968 (secondo cui, in detta zona, per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale).

Difatti, secondo l’assunto della sentenza d’appello, le norme urbanistiche locali avevano recepito le prescrizioni del d.m. n. 1444/1968, il cui art. 9, primo comma, n. 1, prevede appunto, per la zona A, in cui vige un vincolo di inedificabilità assoluta, l’osservanza delle distanze preesistenti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25647 del 31/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 3739 del 15/02/2018; Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 20/05/2008; Sez. 2, Sentenza n. 879 del 03/02/1999; Sez. 2, Sentenza n. 4754 del 29/04/1995).

Peraltro, la norma regolamentare, traendo la sua forza cogente dall’art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge urbanistica n. 1150/1942, è quindi immediatamente idonea a incidere sui rapporti inter-privati e sarebbe prevalsa su eventuali prescrizioni locali meno restrittive (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29732 del 12/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 15458 del 26/07/2016; Sez.

U, Sentenza n. 14953 del07/07/2011).

Senonché, per quanto anzidetto, nei centri storici, l’inedificabilità assoluta, anche se conseguenza di eventuali vincoli di carattere paesaggistico, non esclude che nei rapporti inter-privati si debba osservare la distanza tra le opere preesistenti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 20/05/2008).

In particolare, i limiti imposti dal citato art. 9 trovano applicazione anche con riferimento alle nuove costruzioni, quali devono considerarsi le sopraelevazioni effettuate nei centri storici, ove, vigendo il generale divieto di nuove edificazioni, è previsto solo che le distanze tra gli edifici interessati da interventi di ristrutturazione e di risanamento conservativo non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i preesistenti volumi edificati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3739 del 15/02/2018).

E ciò a prescindere dal disposto dell’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 10, primo comma, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020, secondo cui possono rientrare nella nozione di ricostruzione anche opere che aumentano il volume o modificano la sagoma dell’opera da costruire, definizione che, in ogni caso, postula che l’intervento sia realizzato nel rispetto delle distanze preesistenti, cioè di quelle conformi alla normativa vigente al momento in cui è stato realizzato l’intervento originario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20428 del 24/06/2022). 3.– Con il secondo motivo la ricor rente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che, in applicazione del principio di prevenzione, la scelta dell’appellato di costruire ad una distanza inferiore a ml. 3,00 dal confine fosse legittima.

Secondo la ricorrente, la controparte non avrebbe potuto essere considerata come preveniente, a fronte della preesistenza di una costruzione realizzata dalla ricorrente, rappresentata appunto dal muro di cinta, rispetto al quale si sarebbero dovute rispettare le distanze legali tra costruzioni. 3.1.–La censura è infondata.

E tanto perché la doglianza muove dall’implicita premessa che il predetto muro di cinta potesse essere qualificato come costruzione, in quanto atto a contenere un dislivello di natura artificiale, questione che – come già anticipato scrutinando il primo motivo – non può essere sindacata in questa sede, poiché ciò presupporrebbe una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita nel giudizio di legittimità.

Sicché, alla luce di tale quadro fattuale, come cristallizzato nei gradi di merito, vige la regola dell’esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall’art. 878 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26713 del 24/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 16/02/2015; Sez. 2, Sentenza n. 20351 del 20/11/2012). 4.–In definitiva, il ricorso va respinto.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 6.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30198/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33C48 E799O), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Lima n. 20, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] parrocchiale SANT’ANDREA Apostolo in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 95/2018, pubblicata il 13 marzo 2018; R.G.N. 30198/18 C.C.7/02/2023 Proprietà – Distanze tra costruzioni – Muro di cinta udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso depositato il 22 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Larino, proponendo azione di denuncia di nuova opera nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] parrocchiale Sant’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo, per l’effetto, che fosse vietata la continuazione dell’opera iniziata dalla Parrocchia sul terreno confinante a quello di proprietà della ricorrente, qualificata come ristrutturazione di un fabbricato, sia in termini di restauro di un edificio fatiscente, sia in termini di demolizione e ricostruzione di altro edificio preesistente. Resisteva alla domanda l’[OSCURATO:PERSONA] parrocchiale Sant’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale adito, con ordinanza del 13 agosto 2002, rigettava l’azione nunciatoria, sostenendo che, pur essendovi un’evidente differenza di altezza del costruendo edificio rispetto a quello demolito, e ciò in violazione delle disposizioni urbanistiche vigenti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], tuttavia non sussistevano le condizioni per disporre la sospensione dei lavori, in quanto erano stati integrati i presupposti per ottenere una mera tutela di tipo risarcitorio, mentre non ricorrevano le condizioni per la disposizione della riduzione in pristino dell’opera in fase di realizzazione, in difetto di alcuna denuncia della violazione delle distanze tra costruzioni. Quindi, il giudizio era proseguito da [OSCURATO:PERSONA] nella fase di merito, con comparsa in riassunzione del 15 settembre 2002. In tale fase l’istante chiedeva che il fabbricato in corso di costruzione sul terreno limitrofo fosse demolito anche per il mancato rispetto delle distanze tra costruzioni e che fosse riconosciuto il risarcimento dei danni. Al riguardo, esponeva che il fabbricato in corso di realizzazione nel terreno della Parrocchia distava ml. 1,50 circa dal muro realizzato dalla stessa istante nella sua proprietà, in corrispondenza del confine, muro che aveva caratteristiche di opera di fondazione preordinata alla ricostruzione di un edificio in precedenza demolito, per il quale era stata presentata domanda di concessione edilizia. Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] parrocchiale Sant’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto della domanda anche nella fase di merito, conformemente alle conclusioni rassegnate nella fase sommaria. All’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 405/2009, depositata il 10 settembre 2009, rigettava ledomande di parte ricorrente. In proposito, la pronuncia rilevava che, in mancanza di una disciplina urbanistica locale relativa al rispetto delle distanze, avrebbe dovuto applicarsi la distanza codicistica minima tra fabbricati di ml. 3,00, sicché, in forza del principio di prevenzione, era legittima la scelta della Parrocchia di costruire a distanza inferiore a ml. 3,00 dal confine, poiché sarebbe stato comunque salvaguardato il diritto della Spagnoletti di costruire il proprio manufatto, chiedendo la comunione forzosa del muro oppure costruendo in aderenza. 2.– Con atto di citazione notificato il 2 novembre 2010, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], la quale lamentava l’erronea esclusione della violazione delle distanze legali tra costruzioni, ai fini della demolizione dell’opera realizzata da controparte o comunque dell’arretramento della stessa, e il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni. Si costituiva nel giudizio di impugnazione l’[OSCURATO:PERSONA] parrocchiale Sant’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto dell’appello. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che nella zona in cui era stato realizzato l’intervento edilizio oggetto di causa (zona A del Comune di [OSCURATO:PERSONA]) erano possibili solo attività di conservazione, risanamento e recupero del patrimonio edilizio; b) che l’opera edilizia realizzata dall’[OSCURATO:PERSONA] parrocchiale costituiva una nuova costruzione, in quanto erano state deliberatamente aumentate le volumetrie e le altezze del fabbricato preesistente; c) che non poteva tenersi conto, per il computo delle distanze, del “muro di cinta”, alto ml. 3,00, realizzato dalla Spagnoletti all’interno della sua proprietà, al confine con il terreno di proprietà della Parrocchia, in quanto detto muro svolgeva la funzione di delimitazione della proprietà e rientrava, comunque, nella nozione di “muro isolato” in senso funzionale, non avendo alcun collegamento con altre costruzioni; d) che, in particolare, detto muro conteneva il terrapieno sovrastante, in ragione del dislivello naturale esistente tra i due fondi; e) che, pertanto, l’esistenza di tale muro, non qualificabile come costruzione, non rilevava ai fini del rispetto delle distanze tra costruzioni. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA] parrocchiale Sant’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primo luogo, deve essere disattesa l’eccezione sollevata dal controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. La preclusione stabilita da tale norma, in caso di “doppia conforme”, riguarda, infatti, il solo motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., mentre nella fattispecie i due motivi sono stati articolati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Peraltro, la notifica della citazione introduttiva del giudizio d’appello è anteriore all’11 settembre 2012, sicché comunque l’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. non avrebbe avuto applicazione neanche per i motivi che fossero stati articolati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 6-L, Ordinanza n. 24909 del 09/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 873, 875 e 877 c.c., per avere la Corte di merito erroneamente escluso la qualificazione come costruzione del muro di cinta posto al confine tra le due proprietà, con funzione di delimitazione dei fondi e di contenimento del terreno superiore, in ragione del fatto che il terrapieno fosse pacificamente l’effetto del dislivello naturale tra i due fondi e non il risultato dell’opera dell’uomo. Ad avviso dell’istante, la Corte d’appello non avrebbe considerato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta nel giudizio di primo grado, il corredo fotografico agli atti del giudizio e l’istruttoria svolta, da cui sarebbe emerso che il dislivello presente tra i due fondi sarebbe stato artificiale, in quanto creato dall’uomo, con l’effetto che sarebbe stato assoggettato all’applicazione della disciplina sulle distanze legali. Soggiunge la ricorrente che, in ogni caso, dovrebbe considerarsi soggetto alla disciplina sulle distanze, in quanto costruzione, anche il muro di sostegno di un terrapieno, qualsiasi sia la natura del dislivello. 2.1.–Il motivo è inammissibile. E ciò perché, nonostante la sua apparente formulazione sub specie di vizio di violazione di legge, nella sostanza, il mezzo di critica mira a conseguire una rivalutazione dei fatti storici, preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017). Segnatamente, la censura è funzionale alla rivalutazione delle risultanze probatorie, affinché possa accertarsi che il dislivello esistente era artificiale e non naturale, come ritenuto dalla Corte distrettuale, senza peraltro che sia stato riportato alcun elemento ricavabile dalle indagini istruttorie, volto a supportare l’asserita diversa natura di tale dislivello (in specie, non sono stati riportati i passaggi asseritamente rilevanti della richiamata relazione peritale, non sono stati descritti i particolari dei rilievi fotografici evocati e non sono state richiamate le puntuali emergenze ricavabili dalle altre risultanze istruttorie, da cui si potrebbe arguire la natura artificiale del dislivello). Sicché la doglianza sul punto si presenta a fortioridel tutto apodittica. Ora, nel giudizio di cassazione, la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio, ossia del mero errore di valutazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; Sez. L, Ordinanza n. 25166 del 08/10/2019; Sez. L, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018). Pertanto, il contestato vizio valutativo non ricade affatto nella doglianza articolata in termini di violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali che regolano le distanze fra le costruzioni nel caso in cui sia presente un muro sul confine. 2.2.–A fronte dello stato naturale del dislivello – aspetto non sindacabile in questa sede per le ragioni anzidette – il principio di diritto stabilito dalla pronuncia impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte. Ed invero, in tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione”, agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, mentre il muro di cinta deve essere equiparato ad una costruzione in senso tecnico- giuridico solo qualora l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14710 del 29/05/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del 02/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10512 del 03/05/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 6766 del 19/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 145 del 10/01/2006). 2.3.– Ad ogni modo, si rileva che, pur costituendo il manufatto realizzato dalla Parrocchia una nuova costruzione, con aumento di volumetria, ma senza avanzamento di alcun corpo di fabbrica (sicché la sagoma di ingombro è rimasta circoscritta entro quella del preesistente edificio), è rimasto comunque inalterato il distacco originario, con la conseguenza che sarebbe stata preclusa la riduzione in pristino, essendo l’opera conforme al regime delle distanze, in sintonia con le prescrizioni vigenti per la zona A –centro storico, ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 1, del d.m. n. 1444/1968 (secondo cui, in detta zona, per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale). Difatti, secondo l’assunto della sentenza d’appello, le norme urbanistiche locali avevano recepito le prescrizioni del d.m. n. 1444/1968, il cui art. 9, primo comma, n. 1, prevede appunto, per la zona A, in cui vige un vincolo di inedificabilità assoluta, l’osservanza delle distanze preesistenti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25647 del 31/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 3739 del 15/02/2018; Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 20/05/2008; Sez. 2, Sentenza n. 879 del 03/02/1999; Sez. 2, Sentenza n. 4754 del 29/04/1995). Peraltro, la norma regolamentare, traendo la sua forza cogente dall’art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge urbanistica n. 1150/1942, è quindi immediatamente idonea a incidere sui rapporti inter-privati e sarebbe prevalsa su eventuali prescrizioni locali meno restrittive (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29732 del 12/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 15458 del 26/07/2016; Sez. U, Sentenza n. 14953 del07/07/2011). Senonché, per quanto anzidetto, nei centri storici, l’inedificabilità assoluta, anche se conseguenza di eventuali vincoli di carattere paesaggistico, non esclude che nei rapporti inter-privati si debba osservare la distanza tra le opere preesistenti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 20/05/2008). In particolare, i limiti imposti dal citato art. 9 trovano applicazione anche con riferimento alle nuove costruzioni, quali devono considerarsi le sopraelevazioni effettuate nei centri storici, ove, vigendo il generale divieto di nuove edificazioni, è previsto solo che le distanze tra gli edifici interessati da interventi di ristrutturazione e di risanamento conservativo non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i preesistenti volumi edificati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3739 del 15/02/2018). E ciò a prescindere dal disposto dell’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 10, primo comma, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020, secondo cui possono rientrare nella nozione di ricostruzione anche opere che aumentano il volume o modificano la sagoma dell’opera da costruire, definizione che, in ogni caso, postula che l’intervento sia realizzato nel rispetto delle distanze preesistenti, cioè di quelle conformi alla normativa vigente al momento in cui è stato realizzato l’intervento originario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20428 del 24/06/2022). 3.– Con il secondo motivo la ricor rente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che, in applicazione del principio di prevenzione, la scelta dell’appellato di costruire ad una distanza inferiore a ml. 3,00 dal confine fosse legittima. Secondo la ricorrente, la controparte non avrebbe potuto essere considerata come preveniente, a fronte della preesistenza di una costruzione realizzata dalla ricorrente, rappresentata appunto dal muro di cinta, rispetto al quale si sarebbero dovute rispettare le distanze legali tra costruzioni. 3.1.–La censura è infondata. E tanto perché la doglianza muove dall’implicita premessa che il predetto muro di cinta potesse essere qualificato come costruzione, in quanto atto a contenere un dislivello di natura artificiale, questione che – come già anticipato scrutinando il primo motivo – non può essere sindacata in questa sede, poiché ciò presupporrebbe una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita nel giudizio di legittimità. Sicché, alla luce di tale quadro fattuale, come cristallizzato nei gradi di merito, vige la regola dell’esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall’art. 878 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26713 del 24/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 16/02/2015; Sez. 2, Sentenza n. 20351 del 20/11/2012). 4.–In definitiva, il ricorso va respinto. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 6.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto de