Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 12562/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 29971/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51A46 L736M), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via dell’Elettronica n. 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Paola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57A69 F904T), [OSCURATO:PERSONA] Emilio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 32A07 F094O) e [OSCURATO:PERSONA] Silvana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A45 F904C), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Cassiodoro n. 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2078/2018, pubblicata il 20 luglio 2018, notificata il 20 luglio 2018; R.G.N. 29971/18 C.C.17/04/2023 Proprietà – Distanze dal confine – Sopraelevazione – Ius superveniens udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2011, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Belluno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire condannare i convenuti alla demolizione e/o all’arretramento, in tutto o in parte, dell’immobile di loro comproprietà, confinante con la proprietà dell’attrice.

Al riguardo, l’istante esponeva: che i convenuti, nel corso dei lavori di ristrutturazione effettuati dal 2 aprile 1994 al 5 agosto 1995, con parziale cambio di destinazione d’uso del bene di loro proprietà, avevano, senza autorizzazione, innalzato l’immobile di circa cm. 65; che il fabbricato oggetto di sopraelevazione, con conseguente aumento della volumetria, era compreso nella zona B del Comune di Mel; che tale intervento ledeva la distanza dai confini prevista dall’art.

B 23 del regolamento edilizio comunale vigente all’epoca della ristrutturazione; che, infatti, l’edificio si trovava a distanza di circa ml. 2,20 dal confine e non alla distanza regolamentare di ml. 5,00.

Resistevano alla domanda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (a cui subentravano gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), i quali contestavano la lamentata sopraelevazione e, quindi, negavano la violazione della normativa sulle distanze legali.

Nel corso del giudizio erano escussi i testimoni ammessi ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 717/2016, depositata il 20 dicembre 2016, rigettava la proposta domanda di condanna alla demolizione e/o all’arretramento dell’edificio dei convenuti e condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 2.328,00, a titolo di indennità.

In proposito, la pronuncia deduceva: che, sebbene i convenuti avessero innalzato l’immobile di loro proprietà nel corso della ristrutturazione avvenuta negli anni 1994-1995, al fine evidente di conseguire un’altezza media del piano di ml. 2,40, utile affinché l’immobile potesse essere abitabile, l’intervento era comunque legittimo alla stregua della normativa sopravvenuta e segnatamente dell’emanazione delle leggi regionali del Veneto n. 14/2009 e n. 13/2011, relative al cosiddetto piano casa, come recepite dalla delibera del Consiglio comunale del 22 ottobre 2011; che la demolizione dell’ampliamento sarebbe stata, in ogni caso, preclusa, a prescindere dall’emanazione delle suddette norme, poiché avrebbe comportato un pregiudizio alla statica dell’intero edificio; che spettava, in via equitativa, un’indennità per l’illegittima sopraelevazione medio tempore – nel periodo intercorso tra l’esecuzione e l’adozione della normativa sopravvenuta – , da determinarsi in euro 12,00 mensili da settembre 1995 a ottobre 2011. 2.– Con atto di citazione notificato il 13 giugno 2017, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], la quale lamentava l’erronea applicazione nella fattispecie del piano casa, l’indebita esclusione della demolizione per l’asserito pregiudizio alla statica, la riduttiva quantificazione del danno perdurante sino all’attualità.

Si costituivano nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedevano il rigetto dell’appello principale e, in via incidentale, chiedevano che fosse esclusa a monte la ricorrenza di alcuna sopraelevazione in violazione della normativa edilizia e che fosse riformata la condanna al pagamento dell’indennità per vizio di extra-petizione.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, revocava la condanna al pagamento di un’indennità.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che le parti appellate avevano innalzato il loro immobile – difformemente dal titolo abilitativo –, conseguendo un’altezza media del piano di ml. 2,40, con un aumento di volumetria di oltre mc. 17,00; b) che, tuttavia, a seguito dell’emanazione delle leggi regionali n. 14/2009 e n. 13/2011, così come recepite dalla delibera del Consiglio comunale di Mel n. 122 del 28 ottobre 2011, l’ampliamento era possibile, poiché, nell’ambito dell’aumento di volumetria, non avrebbero più operato le distanze dal confine stabilite dalle norme urbanistiche di natura regolamentare, ma quelle, meno restrittive, previste dal codice civile; c) che, sebbene all’epoca della ristrutturazione del fabbricato vigesse il programma di fabbricazione e il collegato regolamento edilizio, che all’art.

B 23 – per gli immobili inseriti in zona B (aree residenziali totalmente o parzialmente edificate), tra cui quello di specie – prescriveva la distanza dal confine di ml. 5,00, non poteva tenersi conto di tale parametro; d) che, infatti, a seguito dell’introduzione del nuovo piano regolatore generale – in vigore dal 1998 – , il fabbricato insisteva in zona A, dove non sarebbero stati possibili aumenti di volume, né nuove costruzioni, e sarebbe stato altresì vietato ogni tipo di aggetto, sbalzo o sopraelevazione dal perimetro del fabbricato; e) che, non essendo prevista in zona A alcuna distanza tra costruzioni, si sarebbero applicate le prescrizioni del codice civile, che all’art. 873 impone una distanza tra fabbricati di ml. 3,00, nella fattispecie rispettata, in quanto l’edificio distava dal confine ml. 3,25; f ) che, in caso di successione nel tempo di norme edilizie, nell’ipotesi di nuove norme meno restrittive, il principio dell’immediata applicabilità dello ius superveniens trovava quale unico limite l’eventuale formazione del giudicato; g) che la contestazione dell’assunto secondo cui la demolizione sarebbe stata impossibile per pregiudizio alla statica dell’immobile era generica, a fronte delle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio; h) che nessuna domanda era stata formulata in riferimento alla pretesa di un’indennità nel giudizio di primo grado, sicché la relativa condanna disposta dalla pronuncia impugnata violava il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primo luogo, deve essere disattesa l’eccezione sollevata dai controricorrenti, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di autosufficienza.

Dall’esposizione delle doglianze articolate è possibile, invece, coglierne la ratioin ragione delle norme indicate come violate, in relazione alle argomentazioni esposte della pronuncia impugnata, con debita indicazione degli atti e documenti posti a fondamento di ogni censura. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione del tutto assente e, in ogni caso, perplessa ed obiettivamente incomprensibile e comunque basata su mere ipotesi e non sulle risultanze processuali.

Ad avviso dell’istante, la Corte d’appello non avrebbe dato alcun conto delle obiezioni sollevate in ordine alla circostanza che le norme regionali citate sul cosiddetto piano casa non avrebbero potuto trovare applicazione in carenza della sanatoria giurisprudenziale e per difformità dal principio della doppia conformità; e ciò perché la sanatoria degli eventuali abusi attraverso il piano casa avrebbe operato solo nel caso di interventi realizzati dopo l’entrata in vigore della legge e purché conformi sia al testo normativo vigente al tempo della presentazione dell’istanza sia alla norma vigente al momento della commissione dell’abuso.

Soggiunge la ricorrente che la motivazione sarebbe incomprensibile e perplessa anche in relazione alla contestazione dell’affermata impossibilità di demolizione per pregiudizio alla statica dell’edificio, non avendo la pronuncia dato conto del rilievo secondo cui la mera ricostruzione del cordolo, con l’abbassamento del tetto, non avrebbe potuto compromettere la parte sottostante.

Né la pronuncia avrebbe argomentato sul contestato difetto della presentazione di un’istanza ai sensi della normativa sul piano casa. 2.1.–Il motivo è infondato.

Ed infatti, la sentenza ha dato conto delle ragioni del rigetto della domanda, utilizzando la doppia ratio decidendi del consentito aumento di volumetrie, nei limiti del 20%, alla luce del sopravvenuto quadro normativo regionale, e del rispetto delle distanze prescritte dall’art. 873 c.c., in ragione dell’intervenuto inserimento del fabbricato in zona A, a fronte della carenza di alcuna previsione sulle distanze nel nuovo strumento urbanistico vigente.

Quindi, ha confermato, in via subordinata, l’ineseguibilità della demolizione alla stregua della compromissione della statica dell’intero edificio, secondo la valutazione del consulente tecnico d’ufficio. 3.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, a i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione delle norme di cui alle leggi regionali Veneto n. 14/2009 e n. 13/2011 sul piano casa, per avere la Corte territoriale applicato la normativa di specie al fine di ritenere sanato un abuso commesso nel vigore della normativa precedente, in violazione dei principi sulla sanatoria giurisprudenziale e sulla doppia conformità alla normativa vigente, senza che fosse stata peraltro presentata all’autorità amministrativa apposita domanda.

In merito, l’istante adduce che il piano casa non avrebbe potuto essere invocato per ottenere la sanatoria di un abuso edilizio realizzato prima del luglio 2009, cioè prima della sua entrata in vigore, e che in ogni caso le distanze dei fabbricati dai confini non avrebbero potuto essere quelle indicate dal codice civile, solo perché il Piano regolatore generale del 1998 non indicava alcuna distanza dei fabbricati dal confine. 3.1.–Il motivo è fondato.

Ed invero, in primo luogo, la norma regionale – avendo introdotto una disciplina urbanistica di carattere speciale – è destinata ad operare per le sole costruzioni poste in essere successivamente alla loro entrata in vigore, risultando quindi inapplicabile al caso di specie, posto che i lavori sono stati realizzati tra il 2 aprile 1994 e il 5 agosto 1995 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14275 del 24/05/2019).

In secondo luogo, e in via assorbente, la normativa invocata dai controricorrenti non è neppure pertinente rispetto alla fattispecie, posto che essa consente la deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali al solo e limitato scopo di consentire l’ampliamento di edifici esistenti, mentre nel caso di specie è stata contestata la violazione delle distanze minime dal confine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11686 del 14/05/2018). 4.–Con il terzo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 873 e ss. c.c., come integrati dall’art.

B 23 del regolamento edilizio vigente nel Comune di Mel dal 1975 al 1998 e dal regolamento edilizio vigente in detto Comune dal 28 giugno 1998 ad oggi, per avere la Corte di merito erroneamente considerato la normativa sul piano casa come ius superveniens rispetto agli strumenti edilizi vigenti nel Comune di Mel all’epoca del commesso abuso e per avere erroneamente ritenuto, di fatto, che il Piano regolatore generale del 1998 fosse norma edilizia meno restrittiva rispetto a quella precedente, giacché – a differenza della norma precedente – il Piano regolatore generale del 1998 non avrebbe previsto per i fabbricati distanze dai confini.

Senonché – aggiunge l’istante – , rientrando il fabbricato di proprietà [OSCURATO:PERSONA] in zona A (mentre prima insisteva in zona B), vi sarebbe stato un divieto assoluto di sopraelevazione, sicché la normativa edilizia del 1998 sarebbe stata ancora più restrittiva di quella precedente, con la conseguenza che la mancanza di alcuna disciplina sulle distanze non avrebbe giustificato l’applicazione della previsione sulle distanze di cui all’art. 873 c.c., non essendo più permessa alcuna nuova costruzione. 4.1.–La doglianza è fondata.

Infatti, lo strumento urbanistico comunale che individui le zone territoriali omogenee di cuiall’art. 2 del d.m. n. 1444/1968 deve osservare le prescrizioni in materia di distanze minime tra fabbricati previste, per ciascuna di dette zone, dall’art. 9, primo comma, del medesimo decreto ministeriale, trattandosi di disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva.

Ne consegue che, qualora nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista nel citato d.m., la disciplina dettata dal citato art. 9 sostituirà ipso iure quella difforme contenuta in origine in tale regolamento, divenendone automaticamente parte integrante e da subito operante, senza che possano, invece, trovare applicazione gli artt. 873 c.c. e 17, primo comma, della legge n. 765/1967 (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 33754 del 16/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 1360 del 19/01/2018; Sez. 2, Sentenza n. 29732 del 12/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 14552 del 15/07/2016; Sez. 2, Sentenza n. 15458 del 26/07/2016; Sez.

U, Sentenza n. 20354 del 05/09/2013).

Ciò comporta dunque che, poiché la disciplina sulle distanze prevista da uno strumento urbanistico comunale deve osservare le prescrizioni di cui all’art. 9, primo comma, del d.m. n. 1444/1968, che detta le distanze “minime” tra fabbricati per ciascuna zona territoriale omogenea, le medesime – una volta recepite dallo strumento urbanistico o inserite automaticamente nello stesso – hanno efficacia precettiva, in quanto norm e integrativedell’art. 873 c.c., anche nei rapporti tra privati.

Pertanto, la pronuncia impugnata non ha tenuto conto della circostanza in forza della quale l’inserzione automatica della disciplina delle distanze dettata dall’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 nello strumento urbanistico comunale opera non solo quando lo strumento urbanistico stesso, individuando le zone territoriali omogenee, violi le distanze minime prescritte dallo stesso art. 9 per ciascuna zona territoriale, prevedendo una distanza inferiore a quella minima prescritta, ma anche quando lo strumento urbanistico, dopo aver individuato le zone territoriali omogenee, nulla preveda sulle distanze legali relativamente ad esse (o ad una di esse), come risulta essere avvenuto nel caso di specie.

Per l’effetto, se lo strumento urbanistico locale recepisca le prescrizioni in materia di distanze tra costruzioni dettate dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 ovvero stabilisca distanze più rigorose, si applicheranno le norme del regolamento comunale, ma se non osservi le prescrizioni del detto art. 9, o in quanto preveda distanze minori ovvero in quanto non preveda affatto alcuna distanza tra i fabbricati, si determinerà l’inserzione automatica delle prescrizioni dell’art. 9 nello strumento urbanistico, divenendo cos̀ tali prescrizioni – a mezzo dello strumento urbanistico del quale entrano a far parte – immediatamente applicabili anche ai rapporti tra privati.

A tanto consegue che il vincolo di inedificabilità assoluta, conseguente all’inserimento del fabbricato in zona A (centro storico), impedisce in radice che possano trovare applicazione i criteri stabiliti dall’art. 873 c.c., come richiamati dalla pronuncia impugnata.

Ora, dal fatto che gli immobili oggetto di causa sono stati collocati – successivamente alla realizzazione dell’int ervento contestato – in zona A e che lo strumento urbanistico locale sopravvenuto nulla dispone in tema di distanze, deriva che è erronea l’affermazione contenuta nella sentenza d’appello circa l’applicazione dell’art. 873 c.c. 4.2.– Ebbene, a fronte di un intervento edilizio realizzato – nel periodo compreso tra il 2 aprile 1994 e il 5 agosto 1995 – nella vigenza, dal 1975 al 1998, dell’art.

B 23 del regolamento edilizio del Comune di Mel – secondo cui nelle aree in cui era inserita la costruzione di specie, ossia in zona B (aree residenziali totalmente o parzialmente edificate), la distanza regolamentare prescritta dal confine avrebbe dovuto essere di ml. 5,00 – non avrebbe potuto trovare applicazione lo ius superveniens– ossia il regolamento edilizio vigente in detto Comune dal 28 giugno 1998 –, appunto perché esso, inserendo l’edificio in zona A (centro storico), ha stabilito una disciplina più restrittiva, in ogni caso preclusiva dell’applicazione delle distanze di cui all’art. 873 c.c.

Infatti, ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 1, del d.m. n. 1444/1968, in detta zona, sussistendo un vincolo di inedificabilità assoluta, per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25647 del 31/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 3739 del 15/02/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1616 del 23/01/2018; Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 20/05/2008; Sez. 2, Sentenza n. 879 del 03/02/1999; Sez. 2, Sentenza n. 4754 del 29/04/1995).

Come detto, la norma regolamentare, traendo la sua forza cogente dall’art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge urbanistica n. 1150/1942, è quindi immediatamente idonea a incidere sui rapporti inter-privati e prevale su eventuali prescrizioni locali meno restrittive (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 624 del 15/01/2021; Sez. 2, Sentenza n. 29732 del 12/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 15458 del 26/07/2016; Sez.

U, Sentenza n. 14953 del 07/07/2011).

E ciò a prescindere dal disposto dell’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 10, primo comma, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020, secondo cui possono rientrare nella nozione di ricostruzione anche opere che aumentano il volume o modificano la sagoma dell’opera da costruire, definizione che, in ogni caso, postula che l’intervento sia realizzato nel rispetto delle distanze preesistenti, cioè di quelle conformi alla normativa vigente al momento in cui è stato realizzato l’intervento originario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20428 del 24/06/2022).

Senonché, in materia di distanze tra costruzioni, solo qualora subentri una disposizione derogatoria più favorevole al costruttore, si consolida – salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull’illegittimità della costruzione – il diritto di quest’ultimo a mantenere l’opera alla distanza inferiore se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, e non già nel caso opposto, come nella vicenda di specie, in cui l’opera contestata sia stata realizzata nella vigenza di un regime meno restrittivo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24844 del 17/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 18119 del 26/07/2013).

Qualora, per converso, lo ius superveniens – come nella fattispecie – contenga prescrizioni più restrittive, esso incontra la limitazione dei diritti quesiti e non trova applicazione con riferimento alle costruzioni che, al momento della sua entrata in vigore, possono considerarsi già sorte, in ragione dell’avvenuta realizzazione delle strutture organiche, costituenti punti di riferimento essenziali per la misurazione delle distanze (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26886 del 23/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 20038 del 22/09/2010; Sez. 2, Sentenza n. 17160 del 24/06/2008). 4.3.– Dal ragionamento che precede deriva che erroneamente è stata fatta applicazione, peraltro mutandone l’effettiva portata precettiva, dello strumento urbanistico sopravvenuto, in quanto in realtà più restrittivo, a fronte di un’opera già realizzata nella vigenza del pregresso strumento urbanistico.

Con specifico riferimento, poi, alla variazione delle forme e delle dimensioni del tetto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di distanze legali tra edifici, la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, cos̀ incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura; spetta al giudice di merito di volta in volta verificare, in concreto, se l’opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche ovvero se, in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14883 del 11/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4009 del 08/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 11845 del 18/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 14932 del 05/06/2008; Sez. 2, Sentenza n. 20786 del 25/09/2006). 5.– Con il quarto motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.1032 c.c., nella parte in cui è previsto che con la sentenza costitutiva di servitù sia determinata l’indennità dovuta a favore del fondo servente, nonché degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto che il diritto all’indennità dipendesse dalla formulazione di una specifica domanda, mentre tale diritto sarebbe conseguito all’affermazione dell’impossibilità di demolizione e avrebbe potuto essere quantificato in via equitativa dal giudice, con l’effetto che non sarebbe stato integrato alcun vizio di ultra-petizione.

Ed invero, secondo l’assunto della ricorrente, l’abuso conseguente alla sopraelevazione non sarebbe cessato nel 2011, ma avrebbe avuto natura permanente per l’imposizione di una servitù illegittima, secondo la Corte non eliminabile, con la conseguenza che l’ammontare dell’indennità non avrebbe potuto essere inferiore ad almeno euro 50,00 mensili, fino alla eliminazione della servitù imposta, servitù che avrebbe importato un danno in re ipsa.

Inoltre, tale indennità si sarebbe dovuta commisurare ad un notevole aumento di valore dell’immobile sopraelevato, atteso che, per effetto di tale sopraelevazione, esso aveva raggiunto quel minimo di altezza necessario per ottenere l’abitabilità del piano, come evidenziato nella sentenza di primo grado. 5.1.– Il motivo – la cui proposizione è stata implicitamente subordinata al mancato accoglimento delle precedenti censure – è assorbito dall’accoglimento del secondo e del terzo motivo. 6.– In conclusione, il secondo e il terzo motivo del ricorso devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo va rigettato e il quarto motivo è assorbito.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte Suprema

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 29971/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51A46 L736M), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via dell’Elettronica n. 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Paola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57A69 F904T), [OSCURATO:PERSONA] Emilio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 32A07 F094O) e [OSCURATO:PERSONA] Silvana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A45 F904C), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Cassiodoro n. 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2078/2018, pubblicata il 20 luglio 2018, notificata il 20 luglio 2018; R.G.N. 29971/18 C.C.17/04/2023 Proprietà – Distanze dal confine – Sopraelevazione – Ius superveniens udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2011, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Belluno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire condannare i convenuti alla demolizione e/o all’arretramento, in tutto o in parte, dell’immobile di loro comproprietà, confinante con la proprietà dell’attrice. Al riguardo, l’istante esponeva: che i convenuti, nel corso dei lavori di ristrutturazione effettuati dal 2 aprile 1994 al 5 agosto 1995, con parziale cambio di destinazione d’uso del bene di loro proprietà, avevano, senza autorizzazione, innalzato l’immobile di circa cm. 65; che il fabbricato oggetto di sopraelevazione, con conseguente aumento della volumetria, era compreso nella zona B del Comune di Mel; che tale intervento ledeva la distanza dai confini prevista dall’art. B 23 del regolamento edilizio comunale vigente all’epoca della ristrutturazione; che, infatti, l’edificio si trovava a distanza di circa ml. 2,20 dal confine e non alla distanza regolamentare di ml. 5,00. Resistevano alla domanda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (a cui subentravano gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), i quali contestavano la lamentata sopraelevazione e, quindi, negavano la violazione della normativa sulle distanze legali. Nel corso del giudizio erano escussi i testimoni ammessi ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Il Tribunale adito, con sentenza n. 717/2016, depositata il 20 dicembre 2016, rigettava la proposta domanda di condanna alla demolizione e/o all’arretramento dell’edificio dei convenuti e condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 2.328,00, a titolo di indennità. In proposito, la pronuncia deduceva: che, sebbene i convenuti avessero innalzato l’immobile di loro proprietà nel corso della ristrutturazione avvenuta negli anni 1994-1995, al fine evidente di conseguire un’altezza media del piano di ml. 2,40, utile affinché l’immobile potesse essere abitabile, l’intervento era comunque legittimo alla stregua della normativa sopravvenuta e segnatamente dell’emanazione delle leggi regionali del Veneto n. 14/2009 e n. 13/2011, relative al cosiddetto piano casa, come recepite dalla delibera del Consiglio comunale del 22 ottobre 2011; che la demolizione dell’ampliamento sarebbe stata, in ogni caso, preclusa, a prescindere dall’emanazione delle suddette norme, poiché avrebbe comportato un pregiudizio alla statica dell’intero edificio; che spettava, in via equitativa, un’indennità per l’illegittima sopraelevazione medio tempore – nel periodo intercorso tra l’esecuzione e l’adozione della normativa sopravvenuta – , da determinarsi in euro 12,00 mensili da settembre 1995 a ottobre 2011. 2.– Con atto di citazione notificato il 13 giugno 2017, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], la quale lamentava l’erronea applicazione nella fattispecie del piano casa, l’indebita esclusione della demolizione per l’asserito pregiudizio alla statica, la riduttiva quantificazione del danno perdurante sino all’attualità. Si costituivano nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedevano il rigetto dell’appello principale e, in via incidentale, chiedevano che fosse esclusa a monte la ricorrenza di alcuna sopraelevazione in violazione della normativa edilizia e che fosse riformata la condanna al pagamento dell’indennità per vizio di extra-petizione. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, revocava la condanna al pagamento di un’indennità. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che le parti appellate avevano innalzato il loro immobile – difformemente dal titolo abilitativo –, conseguendo un’altezza media del piano di ml. 2,40, con un aumento di volumetria di oltre mc. 17,00; b) che, tuttavia, a seguito dell’emanazione delle leggi regionali n. 14/2009 e n. 13/2011, così come recepite dalla delibera del Consiglio comunale di Mel n. 122 del 28 ottobre 2011, l’ampliamento era possibile, poiché, nell’ambito dell’aumento di volumetria, non avrebbero più operato le distanze dal confine stabilite dalle norme urbanistiche di natura regolamentare, ma quelle, meno restrittive, previste dal codice civile; c) che, sebbene all’epoca della ristrutturazione del fabbricato vigesse il programma di fabbricazione e il collegato regolamento edilizio, che all’art. B 23 – per gli immobili inseriti in zona B (aree residenziali totalmente o parzialmente edificate), tra cui quello di specie – prescriveva la distanza dal confine di ml. 5,00, non poteva tenersi conto di tale parametro; d) che, infatti, a seguito dell’introduzione del nuovo piano regolatore generale – in vigore dal 1998 – , il fabbricato insisteva in zona A, dove non sarebbero stati possibili aumenti di volume, né nuove costruzioni, e sarebbe stato altresì vietato ogni tipo di aggetto, sbalzo o sopraelevazione dal perimetro del fabbricato; e) che, non essendo prevista in zona A alcuna distanza tra costruzioni, si sarebbero applicate le prescrizioni del codice civile, che all’art. 873 impone una distanza tra fabbricati di ml. 3,00, nella fattispecie rispettata, in quanto l’edificio distava dal confine ml. 3,25; f ) che, in caso di successione nel tempo di norme edilizie, nell’ipotesi di nuove norme meno restrittive, il principio dell’immediata applicabilità dello ius superveniens trovava quale unico limite l’eventuale formazione del giudicato; g) che la contestazione dell’assunto secondo cui la demolizione sarebbe stata impossibile per pregiudizio alla statica dell’immobile era generica, a fronte delle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio; h) che nessuna domanda era stata formulata in riferimento alla pretesa di un’indennità nel giudizio di primo grado, sicché la relativa condanna disposta dalla pronuncia impugnata violava il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primo luogo, deve essere disattesa l’eccezione sollevata dai controricorrenti, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di autosufficienza. Dall’esposizione delle doglianze articolate è possibile, invece, coglierne la ratioin ragione delle norme indicate come violate, in relazione alle argomentazioni esposte della pronuncia impugnata, con debita indicazione degli atti e documenti posti a fondamento di ogni censura. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione del tutto assente e, in ogni caso, perplessa ed obiettivamente incomprensibile e comunque basata su mere ipotesi e non sulle risultanze processuali. Ad avviso dell’istante, la Corte d’appello non avrebbe dato alcun conto delle obiezioni sollevate in ordine alla circostanza che le norme regionali citate sul cosiddetto piano casa non avrebbero potuto trovare applicazione in carenza della sanatoria giurisprudenziale e per difformità dal principio della doppia conformità; e ciò perché la sanatoria degli eventuali abusi attraverso il piano casa avrebbe operato solo nel caso di interventi realizzati dopo l’entrata in vigore della legge e purché conformi sia al testo normativo vigente al tempo della presentazione dell’istanza sia alla norma vigente al momento della commissione dell’abuso. Soggiunge la ricorrente che la motivazione sarebbe incomprensibile e perplessa anche in relazione alla contestazione dell’affermata impossibilità di demolizione per pregiudizio alla statica dell’edificio, non avendo la pronuncia dato conto del rilievo secondo cui la mera ricostruzione del cordolo, con l’abbassamento del tetto, non avrebbe potuto compromettere la parte sottostante. Né la pronuncia avrebbe argomentato sul contestato difetto della presentazione di un’istanza ai sensi della normativa sul piano casa. 2.1.–Il motivo è infondato. Ed infatti, la sentenza ha dato conto delle ragioni del rigetto della domanda, utilizzando la doppia ratio decidendi del consentito aumento di volumetrie, nei limiti del 20%, alla luce del sopravvenuto quadro normativo regionale, e del rispetto delle distanze prescritte dall’art. 873 c.c., in ragione dell’intervenuto inserimento del fabbricato in zona A, a fronte della carenza di alcuna previsione sulle distanze nel nuovo strumento urbanistico vigente. Quindi, ha confermato, in via subordinata, l’ineseguibilità della demolizione alla stregua della compromissione della statica dell’intero edificio, secondo la valutazione del consulente tecnico d’ufficio. 3.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, a i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione delle norme di cui alle leggi regionali Veneto n. 14/2009 e n. 13/2011 sul piano casa, per avere la Corte territoriale applicato la normativa di specie al fine di ritenere sanato un abuso commesso nel vigore della normativa precedente, in violazione dei principi sulla sanatoria giurisprudenziale e sulla doppia conformità alla normativa vigente, senza che fosse stata peraltro presentata all’autorità amministrativa apposita domanda. In merito, l’istante adduce che il piano casa non avrebbe potuto essere invocato per ottenere la sanatoria di un abuso edilizio realizzato prima del luglio 2009, cioè prima della sua entrata in vigore, e che in ogni caso le distanze dei fabbricati dai confini non avrebbero potuto essere quelle indicate dal codice civile, solo perché il Piano regolatore generale del 1998 non indicava alcuna distanza dei fabbricati dal confine. 3.1.–Il motivo è fondato. Ed invero, in primo luogo, la norma regionale – avendo introdotto una disciplina urbanistica di carattere speciale – è destinata ad operare per le sole costruzioni poste in essere successivamente alla loro entrata in vigore, risultando quindi inapplicabile al caso di specie, posto che i lavori sono stati realizzati tra il 2 aprile 1994 e il 5 agosto 1995 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14275 del 24/05/2019). In secondo luogo, e in via assorbente, la normativa invocata dai controricorrenti non è neppure pertinente rispetto alla fattispecie, posto che essa consente la deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali al solo e limitato scopo di consentire l’ampliamento di edifici esistenti, mentre nel caso di specie è stata contestata la violazione delle distanze minime dal confine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11686 del 14/05/2018). 4.–Con il terzo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 873 e ss. c.c., come integrati dall’art. B 23 del regolamento edilizio vigente nel Comune di Mel dal 1975 al 1998 e dal regolamento edilizio vigente in detto Comune dal 28 giugno 1998 ad oggi, per avere la Corte di merito erroneamente considerato la normativa sul piano casa come ius superveniens rispetto agli strumenti edilizi vigenti nel Comune di Mel all’epoca del commesso abuso e per avere erroneamente ritenuto, di fatto, che il Piano regolatore generale del 1998 fosse norma edilizia meno restrittiva rispetto a quella precedente, giacché – a differenza della norma precedente – il Piano regolatore generale del 1998 non avrebbe previsto per i fabbricati distanze dai confini. Senonché – aggiunge l’istante – , rientrando il fabbricato di proprietà [OSCURATO:PERSONA] in zona A (mentre prima insisteva in zona B), vi sarebbe stato un divieto assoluto di sopraelevazione, sicché la normativa edilizia del 1998 sarebbe stata ancora più restrittiva di quella precedente, con la conseguenza che la mancanza di alcuna disciplina sulle distanze non avrebbe giustificato l’applicazione della previsione sulle distanze di cui all’art. 873 c.c., non essendo più permessa alcuna nuova costruzione. 4.1.–La doglianza è fondata. Infatti, lo strumento urbanistico comunale che individui le zone territoriali omogenee di cuiall’art. 2 del d.m. n. 1444/1968 deve osservare le prescrizioni in materia di distanze minime tra fabbricati previste, per ciascuna di dette zone, dall’art. 9, primo comma, del medesimo decreto ministeriale, trattandosi di disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva. Ne consegue che, qualora nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista nel citato d.m., la disciplina dettata dal citato art. 9 sostituirà ipso iure quella difforme contenuta in origine in tale regolamento, divenendone automaticamente parte integrante e da subito operante, senza che possano, invece, trovare applicazione gli artt. 873 c.c. e 17, primo comma, della legge n. 765/1967 (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 33754 del 16/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 1360 del 19/01/2018; Sez. 2, Sentenza n. 29732 del 12/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 14552 del 15/07/2016; Sez. 2, Sentenza n. 15458 del 26/07/2016; Sez. U, Sentenza n. 20354 del 05/09/2013). Ciò comporta dunque che, poiché la disciplina sulle distanze prevista da uno strumento urbanistico comunale deve osservare le prescrizioni di cui all’art. 9, primo comma, del d.m. n. 1444/1968, che detta le distanze “minime” tra fabbricati per ciascuna zona territoriale omogenea, le medesime – una volta recepite dallo strumento urbanistico o inserite automaticamente nello stesso – hanno efficacia precettiva, in quanto norm e integrativedell’art. 873 c.c., anche nei rapporti tra privati. Pertanto, la pronuncia impugnata non ha tenuto conto della circostanza in forza della quale l’inserzione automatica della disciplina delle distanze dettata dall’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 nello strumento urbanistico comunale opera non solo quando lo strumento urbanistico stesso, individuando le zone territoriali omogenee, violi le distanze minime prescritte dallo stesso art. 9 per ciascuna zona territoriale, prevedendo una distanza inferiore a quella minima prescritta, ma anche quando lo strumento urbanistico, dopo aver individuato le zone territoriali omogenee, nulla preveda sulle distanze legali relativamente ad esse (o ad una di esse), come risulta essere avvenuto nel caso di specie. Per l’effetto, se lo strumento urbanistico locale recepisca le prescrizioni in materia di distanze tra costruzioni dettate dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 ovvero stabilisca distanze più rigorose, si applicheranno le norme del regolamento comunale, ma se non osservi le prescrizioni del detto art. 9, o in quanto preveda distanze minori ovvero in quanto non preveda affatto alcuna distanza tra i fabbricati, si determinerà l’inserzione automatica delle prescrizioni dell’art. 9 nello strumento urbanistico, divenendo cos̀ tali prescrizioni – a mezzo dello strumento urbanistico del quale entrano a far parte – immediatamente applicabili anche ai rapporti tra privati. A tanto consegue che il vincolo di inedificabilità assoluta, conseguente all’inserimento del fabbricato in zona A (centro storico), impedisce in radice che possano trovare applicazione i criteri stabiliti dall’art. 873 c.c., come richiamati dalla pronuncia impugnata. Ora, dal fatto che gli immobili oggetto di causa sono stati collocati – successivamente alla realizzazione dell’int ervento contestato – in zona A e che lo strumento urbanistico locale sopravvenuto nulla dispone in tema di distanze, deriva che è erronea l’affermazione contenuta nella sentenza d’appello circa l’applicazione dell’art. 873 c.c. 4.2.– Ebbene, a fronte di un intervento edilizio realizzato – nel periodo compreso tra il 2 aprile 1994 e il 5 agosto 1995 – nella vigenza, dal 1975 al 1998, dell’art. B 23 del regolamento edilizio del Comune di Mel – secondo cui nelle aree in cui era inserita la costruzione di specie, ossia in zona B (aree residenziali totalmente o parzialmente edificate), la distanza regolamentare prescritta dal confine avrebbe dovuto essere di ml. 5,00 – non avrebbe potuto trovare applicazione lo ius superveniens– ossia il regolamento edilizio vigente in detto Comune dal 28 giugno 1998 –, appunto perché esso, inserendo l’edificio in zona A (centro storico), ha stabilito una disciplina più restrittiva, in ogni caso preclusiva dell’applicazione delle distanze di cui all’art. 873 c.c. Infatti, ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 1, del d.m. n. 1444/1968, in detta zona, sussistendo un vincolo di inedificabilità assoluta, per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25647 del 31/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 3739 del 15/02/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1616 del 23/01/2018; Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 20/05/2008; Sez. 2, Sentenza n. 879 del 03/02/1999; Sez. 2, Sentenza n. 4754 del 29/04/1995). Come detto, la norma regolamentare, traendo la sua forza cogente dall’art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge urbanistica n. 1150/1942, è quindi immediatamente idonea a incidere sui rapporti inter-privati e prevale su eventuali prescrizioni locali meno restrittive (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 624 del 15/01/2021; Sez. 2, Sentenza n. 29732 del 12/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 15458 del 26/07/2016; Sez. U, Sentenza n. 14953 del 07/07/2011). E ciò a prescindere dal disposto dell’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 10, primo comma, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020, secondo cui possono rientrare nella nozione di ricostruzione anche opere che aumentano il volume o modificano la sagoma dell’opera da costruire, definizione che, in ogni caso, postula che l’intervento sia realizzato nel rispetto delle distanze preesistenti, cioè di quelle conformi alla normativa vigente al momento in cui è stato realizzato l’intervento originario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20428 del 24/06/2022). Senonché, in materia di distanze tra costruzioni, solo qualora subentri una disposizione derogatoria più favorevole al costruttore, si consolida – salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull’illegittimità della costruzione – il diritto di quest’ultimo a mantenere l’opera alla distanza inferiore se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, e non già nel caso opposto, come nella vicenda di specie, in cui l’opera contestata sia stata realizzata nella vigenza di un regime meno restrittivo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24844 del 17/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 18119 del 26/07/2013). Qualora, per converso, lo ius superveniens – come nella fattispecie – contenga prescrizioni più restrittive, esso incontra la limitazione dei diritti quesiti e non trova applicazione con riferimento alle costruzioni che, al momento della sua entrata in vigore, possono considerarsi già sorte, in ragione dell’avvenuta realizzazione delle strutture organiche, costituenti punti di riferimento essenziali per la misurazione delle distanze (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26886 del 23/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 20038 del 22/09/2010; Sez. 2, Sentenza n. 17160 del 24/06/2008). 4.3.– Dal ragionamento che precede deriva che erroneamente è stata fatta applicazione, peraltro mutandone l’effettiva portata precettiva, dello strumento urbanistico sopravvenuto, in quanto in realtà più restrittivo, a fronte di un’opera già realizzata nella vigenza del pregresso strumento urbanistico. Con specifico riferimento, poi, alla variazione delle forme e delle dimensioni del tetto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di distanze legali tra edifici, la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, cos̀ incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura; spetta al giudice di merito di volta in volta verificare, in concreto, se l’opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche ovvero se, in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14883 del 11/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4009 del 08/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 11845 del 18/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 14932 del 05/06/2008; Sez. 2, Sentenza n. 20786 del 25/09/2006). 5.– Con il quarto motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.1032 c.c., nella parte in cui è previsto che con la sentenza costitutiva di servitù sia determinata l’indennità dovuta a favore del fondo servente, nonché degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto che il diritto all’indennità dipendesse dalla formulazione di una specifica domanda, mentre tale diritto sarebbe conseguito all’affermazione dell’impossibilità di demolizione e avrebbe potuto essere quantificato in via equitativa dal giudice, con l’effetto che non sarebbe stato integrato alcun vizio di ultra-petizione. Ed invero, secondo l’assunto della ricorrente, l’abuso conseguente alla sopraelevazione non sarebbe cessato nel 2011, ma avrebbe avuto natura permanente per l’imposizione di una servitù illegittima, secondo la Corte non eliminabile, con la conseguenza che l’ammontare dell’indennità non avrebbe potuto essere inferiore ad almeno euro 50,00 mensili, fino alla eliminazione della servitù imposta, servitù che avrebbe importato un danno in re ipsa. Inoltre, tale indennità si sarebbe dovuta commisurare ad un notevole aumento di valore dell’immobile sopraelevato, atteso che, per effetto di tale sopraelevazione, esso aveva raggiunto quel minimo di altezza necessario per ottenere l’abitabilità del piano, come evidenziato nella sentenza di primo grado. 5.1.– Il motivo – la cui proposizione è stata implicitamente subordinata al mancato accoglimento delle precedenti censure – è assorbito dall’accoglimento del secondo e del terzo motivo. 6.– In conclusione, il secondo e il terzo motivo del ricorso devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo va rigettato e il quarto motivo è assorbito. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema