CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11621/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i principali-contro[OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente incidentale-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5855/2021depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2005 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proprietari di unimmobile in Formello, convenivano la confinante [OSCURATO:PERSONA] RonzettiNumero registro generale 6960/2022Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 11621/2026Data pubblicazione 28/04/2026dinanzi al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto,per ottenere la condanna alla sistemazione di un muro di contenimentodi un terrapieno dissestato ed il risarcimento dei danni. La convenutadomandava in via riconvenzionale l’accertamento dell’abusività e dellaviolazione della distanza prescritta dalle norme tecniche di attuazionedel PRG del Comune di Formello da parte del fabbricato degli attori ela loro condanna all’arretramento dello stesso. Il Tribunale condannavala [OSCURATO:PERSONA] alla sistemazione del muro ed al pagamento di € 6.000,00e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava gli attori all’arre-tramento del loro fabbricato sino a 4 metri dal confine con la proprietàdella [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello principale degli origi-nari attori, che in particolare avevano lamentato l’applicazione delladistanza dal confine di quattro metri prevista dalle NTA del PRG delComune di Formello, adottato dal Comune, ma non ancora approvatodalla Regione Lazio all’epoca della costruzione, e dichiarava inammis-sibile per tardività l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA].Il giudice di secondo grado riteneva cogenti le norme tecniche dizione definitiva da parte della Regione Lazio all’epoca della costruzione,e comunque applicabile in via sussidiaria la distanza di dieci metri pre-vista dal D.M. n. 1444 del 1968.Pelagatti e Armillei hanno proposto ricorso a questa Corte con duemotivi, illustrati da memoria, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con con-troricorso proponendo anche ricorso incidentale basato su un unico mo-tivo ed illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,la falsa applicazione delle norme di attuazione del PRG del Comune dila sentenza ritenuto tali norme applicabili ai rapporti tra privati benchéil PRG fosse stato soltanto adottato dal Comune di Formello e nonNumero registro generale 6960/2022Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 11621/2026Data pubblicazione 28/04/2026approvato dalla Regione Lazio alla data del rilascio della licenza edilizian. 24/72 (18.8.1972) e della costruzione del loro edificio, l’approva-zione della Giunta regionale essendo intervenuta con delibera n.6058del 22.12.1976.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., la falsa applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, censurando laratio subordinata della sentenza che afferma l’applicabilità del D.M. n.1444/1968 in quanto prescrittivo di distanze dal confine, laddove l’art.9 di tale D.M. disciplina invece distanze tra fabbricati.I due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono fon-dati.La sentenza impugnata ha erroneamente confermato la condanna diAlberto Pelagatti ed [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare la loro costruzionea quattro metri dal confine con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in ap-plicazione dell'art. 7 delle NTA del PRG del Comune di Formello (adot-tato ma non ancora approvato dalla Regione Lazio all'epoca del rilasciodella licenza edilizia e della realizzazione della costruzione) ed ha erro-neamente sostenuto che, anche se quella disposizione non fosse an-cora applicabile per la mancata approvazione regionale, avrebbe co-munque trovato applicazione l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, che im-porrebbe una distanza minima dal confine di cinque metri.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di distanzedelle costruzioni dal confine, le norme di un regolamento edilizio edell'annesso programma di fabbricazione (e lo stesso principio valequando si tratti di norme annesse ad un piano regolatore generale)sono efficaci e possono applicarsi nei rapporti tra privati solo dopo chesiano state adottate dal consiglio comunale, approvate dalla giunta re-gionale e portate a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazioneda eseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazionecondizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumentourbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data di ap-provazione da parte dell'organo regionale, rimanendo nel frattempoNumero registro generale 6960/2022Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 11621/2026Data pubblicazione 28/04/2026applicabile la disciplina in materia di distanze dettata dal codice civile(Cass. n. 3939/2024; Cass. n. 14915/2015).Ciò implica che né la distanza di quattro metri dal confine previstadall'art. 7 delle NTA del PRG del Comune di Formello adottate dal Co-mune il 3.2.1968, ma approvate dalla Regione Lazio solo in data22.12.1973, né la distanza di cinque metri dal confine prevista dallavariante generale al PRG del Comune di Formello, adottata nel 2005,potevano regolare il rilascio della licenza edilizia n. 24/1972 e la co-struzione del fabbricato in contestazione, ultimata nel 1973. È acca-duto, infatti, che in base alle misure di salvaguardia dell'art. 2 dellaL.n. 517/1966, non potevano essere rilasciati titoli edilizi in contrastocon le previsioni del PRG che era stato adottato il 3.2.1968 per la du-rata di tre anni. Scaduto detto triennio e non essendo stato ancoraapprovato il suindicato PRG, ha cessato di essere vincolante la previ-sione della distanza dal confine di quattro metri dell'art. 7 delle NTAdel PRG medesimo. A quel punto il Comune di Formello ha potuto va-lidamente rilasciare agli attuali ricorrenti principali la licenza edilizian.24/1972, ancorché prevedesse una distanza dell'edificando fabbri-cato inferiore ai quattro metri dal confine. Tale fabbricato è stato ulti-mato prima dell'approvazione del PRG da parte della Giunta regionalee della sua pubblicazione all'albo pretorio, ossia prima che la distanzadal confine diventasse efficace nel rapporto tra privati. Infatti, l'art. 17della L. n. 765/1967, così come il codice civile, non imponevano di-stanze minime dal confine, nei casi di comuni ancora sprovvisti di PRGapprovato.Ugualmente infondata è la tesi dell'applicabilità comunque di una di-stanza di cinque metri dal confine sulla base dell'art. 9 del D.M.n.1444/1968. In primo luogo, tale disposizione prevede al primocomma la distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti antistantie non la distanza di cinque metri dal confine; nella specie non risultache il fondo della [OSCURATO:PERSONA] fosse edificato nello spazio di dieci metri dalfabbricato di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo,Numero registro generale 6960/2022Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 11621/2026Data pubblicazione 28/04/2026la suddetta distanza poteva diventare applicabile, in luogo della minoredistanza prevista dalla normativa locale, solo a decorrere dall'approva-zione da parte della Giunta regionale della norma derogatoria più fa-vorevole, ossia con l'approvazione del PRG del Comune di Formello,che pacificamente è avvenuta dopo l'ultimazione del fabbricato dellaricorrente e tale applicazione non poteva essere retroattiva.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, l'art. 9 delD.M. n.1444/1968 è norma inderogabile che si inserisce automatica-mente nella normativa applicabile alle distanze legali tra privati solo selo strumento urbanistico locale approvato dalla Giunta regionale pre-vede distanze inferiori, o non le prevede (Cass. n. 12562/2023; Cass.n. 29732/2017). Altrimenti non opera alcuna integrazione e rimanefermo il principio che l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 impone determinatilimiti edilizi ai comuni nella formazione o revisione degli strumenti ur-banistici, ma non è immediatamente operante nei rapporti tra privati(Cass. sez. un. n. 5889/1997 e più recentemente Cass. n.27558/2014;Cass. n. 633/2003; Cass. n. 11902/2002).3. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia, in rela-zione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 168-bis co. 5c.p.c., per avere la Corte d’Appello dichiarato inammissibile l’appelloincidentale per tardività della costituzione. Si assume che lo sposta-mento della prima udienza disposto dal Presidente della sezione fosseassimilabile, per analogia, al differimento dell’udienza disposto ai sensidell’art. 168 bis comma 5 c.p.c., sicché il termine di venti giorni dicostituzione dell’appellata si sarebbe dovuto computare a ritroso conriferimento all’udienza come spostata, con conseguente tempestivitàdell’appello incidentale.Il motivo è rigettato.Il differimento dell'udienza di prima comparizione che avviene d'uf-ficio alla prima udienza utile in cui il giudice istruttore (o il consigliererelatore) designato tiene udienza ex art. 168 bis comma 4° c.p.c. nonrichiede la comunicazione alle parti, né motivazione. Infatti, l'art. 82Numero registro generale 6960/2022Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 11621/2026Data pubblicazione 28/04/2026disp. att. c.p.c. prevede che l'udienza vada automaticamente differitaalla prima udienza utile del giudice designato. Le parti possono quindiautonomamente risalire al calendario delle udienze di prima compari-zione di quel giudice, cosicché non vi è ragione che tale differimentodebba incidere sul computo dei termini di costituzione del convenuto edell'appellato. Viceversa, quando il decreto di spostamento dell'udienzaè adottato per proprie esigenze organizzative dal giudice istruttore exart. 168 bis comma 5° c.p.c. per differire l'udienza non oltre 45 giornidalla data indicata in citazione, non solo dev'essere motivato e deveintervenire entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, madev'essere comunicato alle parti, perché lo spostamento dell'udienzadi prima comparizione non avviene ad un giorno predeterminato perlegge (come la prima udienza utile del giudice designato, nell’ipotesiprecedente). Pertanto, tale differimento incide eccezionalmente, inbase al combinato disposto degli articoli 166 e 167 c.p.c., sul computodei termini di costituzione del convenuto, o dell'appellato, ove si trattidi un giudizio di secondo grado, e sull’ammissibilità dell'appello inci-dentale ex art. 343 comma 1° c.p.c.Nel caso di specie, il decreto di differimento dell'udienza di primacomparizione del giudizio di appello del 24.7.2014 è stato emesso dalPresidente di sezione perché il consigliere relatore designato non te-neva udienza nel giorno indicato in citazione (24.11.2014), per cui l'u-dienza è stata spostata al 25.11.2014. Non risulta che tale decreto siastato emesso entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, néche sia stato motivato, per cui si è trattato di un decreto di differimentoex art. 168 bis comma 4° c.p.c. non incidente sui termini di costituzionedell'appellante incidentale. Inoltre, è stato emesso direttamente dalPresidente di sezione, per cui opportunamente è stata richiamata lasentenza n. 8638/2020 di questa Corte, che in tal caso ha escluso l'ap-plicazione analogica dell'art. 168 bis comma 5° c.p.c., che è normaeccezionaleNumero registro generale 6960/2022Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 11621/2026Data pubblicazione 28/04/2026Pertanto, non è di alcun giovamento Cass. 15128/2014, richiamatadalla ricorrente incidentale a sostegno della propria tesi. In conformitàcol combinato disposto degli articoli 166 e 167 c.p.c., essa si limita aprevedere che in caso di spostamento dell'udienza di prima compari-zione ex art. 168 bis comma 5° c.p.c. si tenga conto della data allaquale l'udienza è stata motivatamente spostata per il computo del ter-mine di costituzione del convenuto (o dell'appellato), ma non disponeche debba procedersi identicamente quando invece l'udienza di primacomparizione sia stata differita in via automatica o con decreto di dif-ferimento ex art. 168 bis comma 4° c.p.c.3. – In conclusione, il ricorso principale è accolto. Il ricorso inciden-tale è rigettato. La sentenza in epigrafe è cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudi-zio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, sussistono i pre-supposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente inci-dentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale,rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa com-posizione, anche per le spese del presente giudizio.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 21/04/2026.Il PresidenteVINCENZO PICARO