Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 11806/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33102/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2575/2018pubblicata il 13/09/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo emesso in data 18 aprile 2012, il Tribunale di Treviso - sezione distaccata di Montebelluna intimava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di pagare all’ing. [OSCURATO:PERSONA] la somma di 12.376,17 euro, oltre accessori, quale residuo compenso delle prestazioni professionali da lui rese in favore della prefata società, inerenti all’attività di direzione dei lavori di costruzione di unità immobiliari site in Volpago del Montello (TV), frazione di Selva del Montello.

All’esito del susseguente giudizio di opposizione introdotto dall’ingiunta dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, il Tribunale trevigiano, per quanto in questa sede ancora interessa, revocava il provvedimento monitorio opposto, compensando interamente fra le parti le spese di lite.

In accoglimento del gravame successivamente proposto dal Longo, tale decisione veniva riformata dalla Corte d’Appello di Venezia, la quale, con sentenza n. 2575/18 dell’11 luglio 2018, pubblicata il 13 settembre 2018, condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a pagare all’appellante la somma di 9.813,93 euro, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo, «salva detrazione di quanto già eventualmente percepito in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto»; condannava inoltre, la società appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, ponendo a suo esclusivo carico anche gli oneri relativi all’espletata c.t.u..

A sostegno della decisione assunta la Corte lagunare osservava: che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, le prestazioni professionali oggetto della pretesa creditoria avanzata nel presente giudizio dall’ing.

Longo non risultavano incluse nel contratto stipulato inter partes con scrittura privata del 19 aprile 2006 (la c.d.

«lettera di incarico»); che, conseguentemente, era da escludere che il compenso pattuito con la richiamata scrittura potesse ritenersi comprensivo delle suddette prestazioni, le quali andavano pertanto autonomamente remunerate; che, sulla scorta delle emergenze processuali, il residuo credito del professionista doveva essere quantificato nella suindicata somma di 9.813,93 euro, al netto di quanto dallo stesso già percepito in precedenza.

Contro tale sentenza, notificata ai sensi dell’art. 285 c.p.c. il 14 settembre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, resistiti con controricorso dall’ing.

Longo.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022.

La sola ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Venezia utilizzato, ai fini della decisione, un documento tardivamente prodotto in primo grado dall’ing.

Longo dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, costituito da copia dell’atto di compravendita stipulato dal suddetto professionista con tale [OSCURATO:PERSONA] in data 24 marzo 2009.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 244 (rectius: 246 -n.d.r.) c.p.c. per avere la Corte lagunare utilizzato a fini decisori le dichiarazioni dal teste arch.

Velardi, del quale l’odierna ricorrente aveva ritualmente eccepito l’incapacità a deporre, trattandosi di soggetto portatore di un interesse nella causa idoneo a legittimarne la partecipazione al giudizio, in quanto anch’egli investito, unitamente all’ing.

Longo, dell’incarico professionale oggetto della presentecontroversia.

Con il terzo motivo è prospettata la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte distrettuale erroneamente tratto elementi di interpretazione della volontà negoziale espressa dalle parti in causa dal tenore delle pattuizioni contenute in un documento relativo ad altro contratto d’opera intellettuale concluso dall’ing.

Longo e dall’arch.

Velardi con la [OSCURATO:SOCIETA]., riguardante un edificio attiguo a quello cui si riferiva l’incarico professionale oggetto della presente vertenza.

In particolare, si contesta al giudice di merito di avere a torto ritenuto comprovato che i suddetti professionisti fossero stati investiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. del compito di predisporre quanto necessario per condurre il costruendo edificio a uno stadio definibile come grezzo avanzato e di avere da ciò solo dedotto in via presuntiva che di analoga portata fosse pure l’incarico loro affidato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Con il quarto motivo viene denunciata la nullità della sentenza impugnata perché sorretta da motivazione meramente apparente.

Si contesta, in particolare, alla Corte di merito: a)di aver utilizzato il concetto di ”grezzo“ e di ”grezzo avanzato“, laddove di tali concetti non vi è alcuna definizione né legislativa né di prassi comune, sussistendo unicamente il concetto di costruzione ”al rustico“ di cui alla giurisprudenza amministrativa in materia di condoni ; b)di aver assunto a fondamento della decisione che una ”variante finale“ sia anteriore al completamento delle opere strutturali ; c)di aver assunto a fondamento della decisione che sia possibile un accatastamento indipendentemente dal collaudo opera in c.a. ; d)di aver assunto a fondamento della decisione che il piano di sicurezza predisposto dall’ing.

Longo comprendesse anche le opere di finitura ”per obbligo di legge“ ; e)di aver dichiarato ”presumibile“ che il ”collaudo opera di C.A.“ costituisse l’ultima prestazione richiesta e che l’elenco fosse ”in ordine logico“ ; f)di aver assunto a fondamento della decisione la circostanza che le unità immobiliari al grezzo sarebbero state ultimate e vendute in tempi ragionevolmente brevi ; g)di aver assunto a fondamento della decisione che l’agibilità sia successiva a qualsiasi collaudo, laddove è vero che la stessa precede necessariamente il collaudo finale dell’opera ; h)di aver dichiarato ”non plausibile“ che prestazioni complesse potessero essere ”tacitamente“ incluse in contratto ; i)di aver posto a fondamento della propria decisione la circostanza che fosse comprovato che il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e l’ing.

Longo fosse limitato al grezzo .

Con il quinto motivo viene dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti.

Segnatamente, si lamenta che il giudice d’appello avrebbe tralasciato di considerare: a)che il contratto era stato predisposto dall’ing.

Longo , sicchè, proprio per la specifica competenza tecnica del suo redattore, non poteva ragionevolmente sostenersi che le prestazioni professionali ivi esposte fossero state elencate secondo un preciso ordine logico , visto che alcune opere erano successive al collaudo in c.a. ; b)che l’arch.

Velardi era parte in causa del rapporto contrattuale , ragion per cui non poteva essere assunto come testimone.

Con il sesto motivo è lamentata la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2727 c.c. per avere la Corte territoriale posto a base della decisione nozioni di ”notorio“ inesatte e presunzioni non pacificamente desumibili dai fatti noti.

Si rimprovera, in particolare, al giudice a quo: a)di aver assunto come notorio che una ”variante finale“ sia anteriore al completamento delle opere strutturali ; b)di aver assunto come fatto notorio che sia possibile un accatastamento indipendentemente dal collaudo opera in c.a. ; c)di aver assunto come fatto notorio la circostanza che le unità immobiliari al grezzo sarebbero state ultimate e vendute in tempi ragionevolmente brevi ; d)di aver ritenuto che l’agibilità sia successiva a qualsiasi collaudo, laddove è vero che la stessa precede necessariamente il collaudo finale dell’opera ; e)di aver assunto a fondamento della decisione che il piano di sicurezza predisposto dall’ing.

Longo comprendesse anche le opere di finitura ”per obbligo di legge“ .

Con il settimo e ultimo motivo viene prospettata la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c. con riferimento all’interpretazione del contratto fornita dalla Corte di merito.

Più specificamente, si imputa al giudice di appello: a)di aver interpretato il contratto come separato in almeno due parti ; b)di aver interpretato la ”prima parte“ come redatta in ordine logico con ultima prestazione ”collaudo opera in c.a.“, laddove almeno due prestazioni erano successive a tale adempimento ; c)di aver interpretato la vendita al grezzo di una unità quale elemento confermativo della fornita interpretazione del contratto ; d)di aver interpretato il contratto mediante l’ausilio dei documenti inammissibili menzionati nel precedente primo motivo; e)di aver interpr etato il contratto mediante l’ausilio di testimonianza inammissibile in forza di quanto dedotto con il precedente secondo motivo; f)di aver interpretato il contratto ponendovi a fondamento l’erronea applicazione dei princìpi in materia di onere probatorio contestata con il precedente terzo motivo; g)di aver interpretato il contratto alla luce di un comportamento delle parti erroneamente ricostruito alla luce dei vizi evidenziati con i precedenti motivi quinto e sesto; h)di aver interpretato il contratto alla luce di un documento, la lettera 25/02/2009, che si riferisce ad altro rapporto .

I primi due motivi, entrambi proposti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., possono essere esaminati congiuntamente perché affetti dalla medesima ragione di inammissibilità.

Con i suddetti mezzi la ricorrente si limita, infatti, a denunciare pretesi errores in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nell’utilizzare il documento e la testimonianza dei quali viene contestata la legittima acquisizione al processo, senza tuttavia dedurre che l’uno o l’altra ovvero entrambi abbiano assunto rilevanza decisiva, nel senso che, ove di essi non si fosse tenuto conto, la presente controversia avrebbe avuto un esito diverso.

Per di più, il secondo motivo risulta privo di autosufficienza laddove richiama documenti (in particolare la scrittura privata comprovante il contratto per cui è causa e la comunicazione 08.05.2009 ) senza procedere alla loro localizzazione, consistente nell’indicare in quale sede processuale, nel corso dei pregressi gradi di merito, essi risultino prodotti e in quale fascicolo di parte siano rintracciabili (cfr., ex multis, Cass. n. 28184/2020, Cass. n. 35969/2021, Cass.n. 12302/2022, Cass. n. 35475/2022 Cass. n. 4913/2023, Cass. n. 7716/2023), non potendo reputarsi sufficiente l’avvenuto deposito di tali documenti nel presente giudizio di legittimità, richiesto dall’art. 369, comma 2, n. 4) c.p.c. a pena di improcedibilità del ricorso.

Il terzo motivo è inammissibile.

A parte il rilievo che anch’esso difetta di autosufficienza nella parte in cui rinvia a documenti che non risultano «localizzati», nei termini innanzi chiariti, va osservato che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, essendo questa sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti fissati dal novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (cfr., ex ceteris, Cass. n. 32923/2022 e Cass. n. 13395/2018).

Nel caso di specie, deve escludersi che la Corte veneta abbia violato tale precetto, ponendo a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la prova negativa dei fatti dedotti a fondamento della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti dall’ing.

Longo.

Appare, allora, evidente come, per il tramite della formale denuncia del vizio di violazione di legge, la ricorrente mira, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito; il che costituisce ulteriore ragione di inammissibilità del mezzo in esame (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 34476/2019, Cass. n. 37032/2021, Cass. n. 37444/2022, Cass. n. 47/2023, Cass. n. 7332/23), tanto più che neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio deducibile con il ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 36754/ 2021, Cass. n. 12632/2021, Cass. n. 30595/2018, Cass. n. 13459/2017).

Il quarto motivo è infondato, se non addirittura inammissibile.

Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, può definirsi «apparente» soltanto la motivazione c he non rende percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 22232/2016, Cass. n. 28368/2022, Cass. n. 3799/2023).

Ciò posto, va anzitutto osservato che la ricorrente non si cimenta affatto con la complessiva motivazione spesa dalla Corte lagunare a sostegno del decisum, limitandosi a estrapolare dalla stessa singole argomentazioni di cui viene contestata l’esattezza, nel tentativo di far apparire che la sentenza sia nel complesso priva di un effettivo supporto motivazionale.

Fermo quanto precede, deve escludersi che la motivazione della sentenza impugnata sia soltanto apparente, avendo la Corte di merito -come meglio si vedrà infra in occasione dello scrutinio dell’ultimo motivo di ricorso- fondato il decisum sulla valutazione dei documenti acquisiti al processo e delle emergenze dell’espletata istruttoria orale, all’esito della quale è giunto alla conclusione che le prestazioni dovute dall’ing.

Longo in virtù del contratto concluso con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data 19 aprile 2006 (la c.d. lettera di incarico ) si fossero esaurite con il collaudo delle strutture in cemento armato e che, conseguentemente, il compenso concordato dalle parti, in larga misura già corrisposto, non potesse ritenersi satisfattivo delle pretese avanzate dallo stesso Longo in relazione all’ulteriore attività professionale svolta in favore della cliente successivamentea tale collaudo.

Denunciando l’apparenza della motivazione attraverso la sua artificiosa scomposizione in una serie di affermazioni slegate e avulse dal contesto generale in cui sono inserite, la ricorrente punta, inrealtà, ad ottenere una rivalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, preclusa in questa sede.

Non va, peraltro, dimenticato che, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto al solo riscontro dell’inosservanza del c.d.

«minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6,Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di «motivazioneperplessa od obiettivamente incomprensibile», non potendo, invece, più denunciarsi con il ricorso per cassazione la mera insufficienza e contraddittorietà della motivazione stessa (cfr. Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 12241/2020, Cass. n. 27310/2018, Cass. Sez.

Un. n. 26254/2018).

Ed è bene precisare, in proposito, che la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene, per l’appunto, alla sufficienza dellamotivazione, cioè a un profilo non più deducibile nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 11863/2018, Cass.31508/2021, Cass. n. 30878/2022, Cass. n. 4145/2023, Cass. n. 6394/2023).

Il quinto motivo è inammissibile.

L’omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. deve riguardare non già una «questione» o un «punto» o profilo giuridico, bensì un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una specifica circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (cfr., ex plurimis , Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014, Cass. Sez.

Un. n. 5745/2015, Cass. Sez.

Un. n. 7070/2015, Cass. Sez.

Un. n. 26119/2016, Cass. Sez.

Un. n. 5786/2018, Cass. Sez.

Un. n. 13196/2018, Cass. n. 5616/2023).

Un «fatto» così inteso, inoltre, può assumere rilevanza ai sensi della richiamata disposizione normativa solo se abbia carattere «decisivo», vale a dire che, se esaminato, avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass. Sez.

Un.n. 8053/2014, Cass. Sez.

Un. n. 19881/2014, Cass. n. 7248/2018, Cass. n. 17536/2020, Cass. Sez.

Un. n. 21973/21, Cass. n. 27282/2022).

Tanto precisato, si osserva che il preteso «fatto» riportato alle pagg. 14-15 del ricorso sotto la lettera a), quand’anche si volesse ritenerlo riconducibile nell’alveo dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è stato pur sempre esaminato dalla Corte distrettuale, come riconosciuto dalla stessa ricorrente (la quale non manca di evidenziare che la Corte di Appello ha dato conto della circostanza che la lettera di incarico [doc. 1] era stata predisposta dal professionista : pag. 14 del ricorso), sicchè la censura si sostanzia ancora una volta in una critica alla valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice di merito.

Quanto, invece, al preteso «fatto» riportato alla pag. 15 del ricorso sotto la lettera b), a prescindere dal rilievo che non risulta nemmeno vagamente dedotta la sua decisività - come già evidenziato in sede di disamina dei primi due motivi-, è fuor di dubbio che esso configuri una mera questione giuridica di natura processuale, in alcun modo riconducibile al paradigma processuale evocato.

Il sesto motivo è inammissibile.

Premesso che anche in questo caso la ricorrente utilizza la medesima tecnica espositiva innanzi illustrata, consistente nell’estrapolare dal contesto singole asserzioni ritenute erronee o quantomeno discutibili, senza avere riguardo al complessivo e unitario apparato argomentativo che sorregge l’impugnata decisione, va osservato che in nessun punto della pronuncia d’appello viene esplicitamente invocato il concetto di notorio (semmai, a pag. 14, si definisce «pacifica», cioè esplicitamente ammessa o comunque incontroversa, una determinata circostanza), sicchè la sollevata doglianza si appalesa aspecifica, non trovando idoneo riscontro nel testo della pronuncia impugnata.

Ad ogni buon conto, essa è priva di rilievo decisivo, in quanto i passaggi motivazionali, sopra trascritti, che secondo la ricorrente rivelerebbero l’improprio utilizzo, da parte della Corte d’Appello, di presunte nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza rappresentano solo ulteriori argomentazioni spese a supporto dell’interpretazione del contratto offerta dal giudice a quo (cfr., in analogo ordine di idee, Cass. n. 6530/2023).

Nella rubrica del motiv o in esame viene denunciata pure la violazione dell’art. 2727 c.c., ma un simile profilo di censura non è stato sviluppato nel corpo del ricorso, risultando, pertanto, anch’esso carente di specificità.

Il settimo motivo è inammissibile.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di legittimità sull’interpretazionedel contratto non può investire il risultato interpretativo in sé, il quale appartiene all’àmbito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati, dovendo al riguardo tenersi presente che, per sottrarsi a censura, quella offerta dal detto giudice non deve essere necessariamente l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma soltanto una delle possibili e plausibili interpretazioni (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 9774/2020, Cass. n. 7472/2011).

Ne discende che, al fine di far valere la violazione degliartt. 1362 e ss. c.c., il ricorrente per cassazione non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei princìpi in esse contenuti, ma è altresì tenuto a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta dalla sentenza impugnata (cfr. Cass.n. 824/2023, Cass. n. 30109/2022, Cass. n. 30865/2018).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Venezia ha esaminato l’intero testo della scrittura privata del 19 aprile 2006, ricavando da una lettura d’insieme il convincimento che il contratto da essa documentato constasse di due parti, la prima delle quali indicante, secondo un «ordine logico», le prestazioni professionali che l’ing.

Longo si era impegnato a eseguire in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la seconda disciplinante l’importo e le modalità temporali di pagamento del compenso pattuito: di qui la conclusione che l’ultima prestazione dovuta in forza degli accordi intercorsi fra i contraenti fosse quella consistente nel collaudo delle opere in cemento armato, corrispondente al raggiungimento di uno stato di avanzamento dell’opera definibile come «grezzo avanzato», e che, pertanto, l’ulteriore attività professionale svolta in sèguito dal Longo, costituente oggetto della presente controversia, dovesse essere autonomamente remunerata, siccome non ricompresa nel compenso in precedenza convenuto (pag. 17 della sentenza).

L’avere il giudice distrettuale reputato, all’esito di un’operazione ermeneutica incentrata sul tenore letterale delle previsioni contenute in quella scrittura, valutate nel loro insieme, che il contratto fosse scindibile in due parti non implica affatto, come invece vorrebbe far intendere la ricorrente, che nel caso di specie sia stato violato il canone fissato dall’art. 1363 c.c., in base al quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

Lo stesso giudice, peraltro, non si è fermato al mero dato testuale, ma ha ricostruito la comune intenzione delle parti sulla scorta di una valutazione complessiva del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, osservando, in proposito: -che dalla deposizione resa in corso di causa dal teste Angeli, «all’epoca legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e sottoscrittore della lettera d’incarico», poteva trarsi la conferma che le parole «richiesta di agibilità» e «collaudo» , adoperate nella seconda parte del documento negoziale, si riferissero esclusivamente alla regolamentazione dei tempi di pagamento delle tranches del compenso convenuto, avendo il suddetto teste dichiarato che il professionista, per venire incontro alle esigenze della cliente (la quale aveva mostrato «titubanza nell’accettazione del preventivo di spese»), si era mostrato disponibile a concederle «una scaletta di pagamenti dilazionati nel tempo»; -che il contratto concluso dal Longo con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva uncontenuto perfettamente sovrapponibile a quello del negozio stipulato dal professionista con la [OSCURATO:SOCIETA]., riguardante il conferimento di un «incarico… limitato al grezzo avanzato», in quanto «non solo il testo era identico, ma entrambi i documenti erano stati predisposti dalla stessa persona e nello stesso giorno»; -che dall’insieme di questi elementi «era logico presumere un’analoga volontà contrattuale con riferimento alla lettera di incarico di [OSCURATO:PERSONA]»; -che dalla lettera del 25 febbraio 2009, sottoscritta senza riserve dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., risultava che a quella data l’incarico professionale conferito al Longo con scrittura privata del 19 aprile 2006 poteva ritenersi interamente adempiuto; -che, conseguentemente, la successiva lettera dell’8 maggio 2009, «con cui l’ing.

Longo, dopo aver ribadito che l’originario rapporto era cessato e chiesto il saldo, aveva fatto presente che alla data del 14-2-2010 scadeva il permesso di costruire e che era disponibile ad ultimare le opere fino alla domanda di agibilità per un compenso di € 2.000,00 + IVA per ogni singola unità», andava considerata come una «nuova proposta contrattuale», alla quale dovevano essere ricondotte le ulteriori prestazioni professionali da lui eseguite in favore della prefata società da allora in poi.

Da quanto precede si evince che la Corte d’Appello, senza violare i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e 1363 c.c., ha fornito una delle possibili e plausibili interpretazioni del contratto esaminato.

Sotto l’apparente denuncia della violazione di norme di legge la ricorrente intende inammissibilmente contestare il risultato interpretativo cui è pervenuta la sentenza impugnata, proponendo una diversa ricostruzione della volontà negoziale delle parti basata sulla tesi che il compenso previsto dalla menzionata scrittura privata del 19 aprile 2006 dovesse ritenersi onnicomprensivo, e quindiriferibile a tutte le prestazioni professionali ivi indicate.

Oltretutto, il motivo manca di autosufficienza laddove richiama genericamente la seconda parte della scrittura in questione (paragrafo a) e la lettera del 25 febbraio 2009 (paragrafo h), senza riportare almeno riassuntivamente il contenuto dei suddetti documenti, né indicare la loro collocazione all’interno dei fascicoli di merito, non potendo il vizio ritenersi sanato dalle integrazioni contenute nella successiva memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 30760/2018, Cass. n. 17603/2011, Cass. n. 7237/2006, Cass. n. 7260/2005).

Deve, infine, rilevarsi: -che nel paragrafo b) il ragionamento esegetico condotto dal giudice a quo viene contrastato con una serie di asserzio ni apodittiche (introdotte dalla locuzione è pacifico… che : pag. 21 del ricorso) sfornite di alcun supporto argomentativo; -che le considerazioni svolte nei paragrafi d)-g) non attengono propriamente alla dedotta violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., ma si sostanziano nella riproposizione, sotto una diversa rubrica, di censure già articolate con i motivi precedenti; -che del tutto generica risulta la prospettata violazione dell’art.1369 c.c., non avendo la ricorrente indicato le espressioni polisense asseritamente contenute nella più volte citata scrittura privata del 19 aprile 2006, né chiarito perché la natura del contratto induce a ritenere che esse facciano riferimento ad un bene utilizzabile dal privato, acquirente finale , e cioè ad un immobile finito .

In definitiva, i l ricorso deve essere respinto, in ragione della accertata inammissibilità o infondatezza di tutti i motivi in cui è articolato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 3.600 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33102/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2575/2018pubblicata il 13/09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo emesso in data 18 aprile 2012, il Tribunale di Treviso - sezione distaccata di Montebelluna intimava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di pagare all’ing. [OSCURATO:PERSONA] la somma di 12.376,17 euro, oltre accessori, quale residuo compenso delle prestazioni professionali da lui rese in favore della prefata società, inerenti all’attività di direzione dei lavori di costruzione di unità immobiliari site in Volpago del Montello (TV), frazione di Selva del Montello. All’esito del susseguente giudizio di opposizione introdotto dall’ingiunta dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, il Tribunale trevigiano, per quanto in questa sede ancora interessa, revocava il provvedimento monitorio opposto, compensando interamente fra le parti le spese di lite. In accoglimento del gravame successivamente proposto dal Longo, tale decisione veniva riformata dalla Corte d’Appello di Venezia, la quale, con sentenza n. 2575/18 dell’11 luglio 2018, pubblicata il 13 settembre 2018, condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a pagare all’appellante la somma di 9.813,93 euro, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo, «salva detrazione di quanto già eventualmente percepito in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto»; condannava inoltre, la società appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, ponendo a suo esclusivo carico anche gli oneri relativi all’espletata c.t.u.. A sostegno della decisione assunta la Corte lagunare osservava: che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, le prestazioni professionali oggetto della pretesa creditoria avanzata nel presente giudizio dall’ing. Longo non risultavano incluse nel contratto stipulato inter partes con scrittura privata del 19 aprile 2006 (la c.d. «lettera di incarico»); che, conseguentemente, era da escludere che il compenso pattuito con la richiamata scrittura potesse ritenersi comprensivo delle suddette prestazioni, le quali andavano pertanto autonomamente remunerate; che, sulla scorta delle emergenze processuali, il residuo credito del professionista doveva essere quantificato nella suindicata somma di 9.813,93 euro, al netto di quanto dallo stesso già percepito in precedenza. Contro tale sentenza, notificata ai sensi dell’art. 285 c.p.c. il 14 settembre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, resistiti con controricorso dall’ing. Longo. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022. La sola ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Venezia utilizzato, ai fini della decisione, un documento tardivamente prodotto in primo grado dall’ing. Longo dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, costituito da copia dell’atto di compravendita stipulato dal suddetto professionista con tale [OSCURATO:PERSONA] in data 24 marzo 2009. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 244 (rectius: 246 -n.d.r.) c.p.c. per avere la Corte lagunare utilizzato a fini decisori le dichiarazioni dal teste arch. Velardi, del quale l’odierna ricorrente aveva ritualmente eccepito l’incapacità a deporre, trattandosi di soggetto portatore di un interesse nella causa idoneo a legittimarne la partecipazione al giudizio, in quanto anch’egli investito, unitamente all’ing. Longo, dell’incarico professionale oggetto della presentecontroversia. Con il terzo motivo è prospettata la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte distrettuale erroneamente tratto elementi di interpretazione della volontà negoziale espressa dalle parti in causa dal tenore delle pattuizioni contenute in un documento relativo ad altro contratto d’opera intellettuale concluso dall’ing. Longo e dall’arch. Velardi con la [OSCURATO:SOCIETA]., riguardante un edificio attiguo a quello cui si riferiva l’incarico professionale oggetto della presente vertenza. In particolare, si contesta al giudice di merito di avere a torto ritenuto comprovato che i suddetti professionisti fossero stati investiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. del compito di predisporre quanto necessario per condurre il costruendo edificio a uno stadio definibile come grezzo avanzato e di avere da ciò solo dedotto in via presuntiva che di analoga portata fosse pure l’incarico loro affidato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Con il quarto motivo viene denunciata la nullità della sentenza impugnata perché sorretta da motivazione meramente apparente. Si contesta, in particolare, alla Corte di merito: a)di aver utilizzato il concetto di ”grezzo“ e di ”grezzo avanzato“, laddove di tali concetti non vi è alcuna definizione né legislativa né di prassi comune, sussistendo unicamente il concetto di costruzione ”al rustico“ di cui alla giurisprudenza amministrativa in materia di condoni ; b)di aver assunto a fondamento della decisione che una ”variante finale“ sia anteriore al completamento delle opere strutturali ; c)di aver assunto a fondamento della decisione che sia possibile un accatastamento indipendentemente dal collaudo opera in c.a. ; d)di aver assunto a fondamento della decisione che il piano di sicurezza predisposto dall’ing. Longo comprendesse anche le opere di finitura ”per obbligo di legge“ ; e)di aver dichiarato ”presumibile“ che il ”collaudo opera di C.A.“ costituisse l’ultima prestazione richiesta e che l’elenco fosse ”in ordine logico“ ; f)di aver assunto a fondamento della decisione la circostanza che le unità immobiliari al grezzo sarebbero state ultimate e vendute in tempi ragionevolmente brevi ; g)di aver assunto a fondamento della decisione che l’agibilità sia successiva a qualsiasi collaudo, laddove è vero che la stessa precede necessariamente il collaudo finale dell’opera ; h)di aver dichiarato ”non plausibile“ che prestazioni complesse potessero essere ”tacitamente“ incluse in contratto ; i)di aver posto a fondamento della propria decisione la circostanza che fosse comprovato che il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e l’ing. Longo fosse limitato al grezzo . Con il quinto motivo viene dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti. Segnatamente, si lamenta che il giudice d’appello avrebbe tralasciato di considerare: a)che il contratto era stato predisposto dall’ing. Longo , sicchè, proprio per la specifica competenza tecnica del suo redattore, non poteva ragionevolmente sostenersi che le prestazioni professionali ivi esposte fossero state elencate secondo un preciso ordine logico , visto che alcune opere erano successive al collaudo in c.a. ; b)che l’arch. Velardi era parte in causa del rapporto contrattuale , ragion per cui non poteva essere assunto come testimone. Con il sesto motivo è lamentata la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2727 c.c. per avere la Corte territoriale posto a base della decisione nozioni di ”notorio“ inesatte e presunzioni non pacificamente desumibili dai fatti noti. Si rimprovera, in particolare, al giudice a quo: a)di aver assunto come notorio che una ”variante finale“ sia anteriore al completamento delle opere strutturali ; b)di aver assunto come fatto notorio che sia possibile un accatastamento indipendentemente dal collaudo opera in c.a. ; c)di aver assunto come fatto notorio la circostanza che le unità immobiliari al grezzo sarebbero state ultimate e vendute in tempi ragionevolmente brevi ; d)di aver ritenuto che l’agibilità sia successiva a qualsiasi collaudo, laddove è vero che la stessa precede necessariamente il collaudo finale dell’opera ; e)di aver assunto a fondamento della decisione che il piano di sicurezza predisposto dall’ing. Longo comprendesse anche le opere di finitura ”per obbligo di legge“ . Con il settimo e ultimo motivo viene prospettata la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c. con riferimento all’interpretazione del contratto fornita dalla Corte di merito. Più specificamente, si imputa al giudice di appello: a)di aver interpretato il contratto come separato in almeno due parti ; b)di aver interpretato la ”prima parte“ come redatta in ordine logico con ultima prestazione ”collaudo opera in c.a.“, laddove almeno due prestazioni erano successive a tale adempimento ; c)di aver interpretato la vendita al grezzo di una unità quale elemento confermativo della fornita interpretazione del contratto ; d)di aver interpretato il contratto mediante l’ausilio dei documenti inammissibili menzionati nel precedente primo motivo; e)di aver interpr etato il contratto mediante l’ausilio di testimonianza inammissibile in forza di quanto dedotto con il precedente secondo motivo; f)di aver interpretato il contratto ponendovi a fondamento l’erronea applicazione dei princìpi in materia di onere probatorio contestata con il precedente terzo motivo; g)di aver interpretato il contratto alla luce di un comportamento delle parti erroneamente ricostruito alla luce dei vizi evidenziati con i precedenti motivi quinto e sesto; h)di aver interpretato il contratto alla luce di un documento, la lettera 25/02/2009, che si riferisce ad altro rapporto . I primi due motivi, entrambi proposti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., possono essere esaminati congiuntamente perché affetti dalla medesima ragione di inammissibilità. Con i suddetti mezzi la ricorrente si limita, infatti, a denunciare pretesi errores in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nell’utilizzare il documento e la testimonianza dei quali viene contestata la legittima acquisizione al processo, senza tuttavia dedurre che l’uno o l’altra ovvero entrambi abbiano assunto rilevanza decisiva, nel senso che, ove di essi non si fosse tenuto conto, la presente controversia avrebbe avuto un esito diverso. Per di più, il secondo motivo risulta privo di autosufficienza laddove richiama documenti (in particolare la scrittura privata comprovante il contratto per cui è causa e la comunicazione 08.05.2009 ) senza procedere alla loro localizzazione, consistente nell’indicare in quale sede processuale, nel corso dei pregressi gradi di merito, essi risultino prodotti e in quale fascicolo di parte siano rintracciabili (cfr., ex multis, Cass. n. 28184/2020, Cass. n. 35969/2021, Cass.n. 12302/2022, Cass. n. 35475/2022 Cass. n. 4913/2023, Cass. n. 7716/2023), non potendo reputarsi sufficiente l’avvenuto deposito di tali documenti nel presente giudizio di legittimità, richiesto dall’art. 369, comma 2, n. 4) c.p.c. a pena di improcedibilità del ricorso. Il terzo motivo è inammissibile. A parte il rilievo che anch’esso difetta di autosufficienza nella parte in cui rinvia a documenti che non risultano «localizzati», nei termini innanzi chiariti, va osservato che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, essendo questa sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti fissati dal novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (cfr., ex ceteris, Cass. n. 32923/2022 e Cass. n. 13395/2018). Nel caso di specie, deve escludersi che la Corte veneta abbia violato tale precetto, ponendo a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la prova negativa dei fatti dedotti a fondamento della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti dall’ing. Longo. Appare, allora, evidente come, per il tramite della formale denuncia del vizio di violazione di legge, la ricorrente mira, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito; il che costituisce ulteriore ragione di inammissibilità del mezzo in esame (cfr. Cass. Sez. Un. n. 34476/2019, Cass. n. 37032/2021, Cass. n. 37444/2022, Cass. n. 47/2023, Cass. n. 7332/23), tanto più che neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio deducibile con il ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 36754/ 2021, Cass. n. 12632/2021, Cass. n. 30595/2018, Cass. n. 13459/2017). Il quarto motivo è infondato, se non addirittura inammissibile. Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, può definirsi «apparente» soltanto la motivazione c he non rende percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. n. 28368/2022, Cass. n. 3799/2023). Ciò posto, va anzitutto osservato che la ricorrente non si cimenta affatto con la complessiva motivazione spesa dalla Corte lagunare a sostegno del decisum, limitandosi a estrapolare dalla stessa singole argomentazioni di cui viene contestata l’esattezza, nel tentativo di far apparire che la sentenza sia nel complesso priva di un effettivo supporto motivazionale. Fermo quanto precede, deve escludersi che la motivazione della sentenza impugnata sia soltanto apparente, avendo la Corte di merito -come meglio si vedrà infra in occasione dello scrutinio dell’ultimo motivo di ricorso- fondato il decisum sulla valutazione dei documenti acquisiti al processo e delle emergenze dell’espletata istruttoria orale, all’esito della quale è giunto alla conclusione che le prestazioni dovute dall’ing. Longo in virtù del contratto concluso con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data 19 aprile 2006 (la c.d. lettera di incarico ) si fossero esaurite con il collaudo delle strutture in cemento armato e che, conseguentemente, il compenso concordato dalle parti, in larga misura già corrisposto, non potesse ritenersi satisfattivo delle pretese avanzate dallo stesso Longo in relazione all’ulteriore attività professionale svolta in favore della cliente successivamentea tale collaudo. Denunciando l’apparenza della motivazione attraverso la sua artificiosa scomposizione in una serie di affermazioni slegate e avulse dal contesto generale in cui sono inserite, la ricorrente punta, inrealtà, ad ottenere una rivalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, preclusa in questa sede. Non va, peraltro, dimenticato che, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto al solo riscontro dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6,Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di «motivazioneperplessa od obiettivamente incomprensibile», non potendo, invece, più denunciarsi con il ricorso per cassazione la mera insufficienza e contraddittorietà della motivazione stessa (cfr. Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 12241/2020, Cass. n. 27310/2018, Cass. Sez. Un. n. 26254/2018). Ed è bene precisare, in proposito, che la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene, per l’appunto, alla sufficienza dellamotivazione, cioè a un profilo non più deducibile nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 11863/2018, Cass.31508/2021, Cass. n. 30878/2022, Cass. n. 4145/2023, Cass. n. 6394/2023). Il quinto motivo è inammissibile. L’omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. deve riguardare non già una «questione» o un «punto» o profilo giuridico, bensì un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una specifica circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (cfr., ex plurimis , Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, Cass. Sez. Un. n. 5745/2015, Cass. Sez. Un. n. 7070/2015, Cass. Sez. Un. n. 26119/2016, Cass. Sez. Un. n. 5786/2018, Cass. Sez. Un. n. 13196/2018, Cass. n. 5616/2023). Un «fatto» così inteso, inoltre, può assumere rilevanza ai sensi della richiamata disposizione normativa solo se abbia carattere «decisivo», vale a dire che, se esaminato, avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass. Sez. Un.n. 8053/2014, Cass. Sez. Un. n. 19881/2014, Cass. n. 7248/2018, Cass. n. 17536/2020, Cass. Sez. Un. n. 21973/21, Cass. n. 27282/2022). Tanto precisato, si osserva che il preteso «fatto» riportato alle pagg. 14-15 del ricorso sotto la lettera a), quand’anche si volesse ritenerlo riconducibile nell’alveo dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è stato pur sempre esaminato dalla Corte distrettuale, come riconosciuto dalla stessa ricorrente (la quale non manca di evidenziare che la Corte di Appello ha dato conto della circostanza che la lettera di incarico [doc. 1] era stata predisposta dal professionista : pag. 14 del ricorso), sicchè la censura si sostanzia ancora una volta in una critica alla valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice di merito. Quanto, invece, al preteso «fatto» riportato alla pag. 15 del ricorso sotto la lettera b), a prescindere dal rilievo che non risulta nemmeno vagamente dedotta la sua decisività - come già evidenziato in sede di disamina dei primi due motivi-, è fuor di dubbio che esso configuri una mera questione giuridica di natura processuale, in alcun modo riconducibile al paradigma processuale evocato. Il sesto motivo è inammissibile. Premesso che anche in questo caso la ricorrente utilizza la medesima tecnica espositiva innanzi illustrata, consistente nell’estrapolare dal contesto singole asserzioni ritenute erronee o quantomeno discutibili, senza avere riguardo al complessivo e unitario apparato argomentativo che sorregge l’impugnata decisione, va osservato che in nessun punto della pronuncia d’appello viene esplicitamente invocato il concetto di notorio (semmai, a pag. 14, si definisce «pacifica», cioè esplicitamente ammessa o comunque incontroversa, una determinata circostanza), sicchè la sollevata doglianza si appalesa aspecifica, non trovando idoneo riscontro nel testo della pronuncia impugnata. Ad ogni buon conto, essa è priva di rilievo decisivo, in quanto i passaggi motivazionali, sopra trascritti, che secondo la ricorrente rivelerebbero l’improprio utilizzo, da parte della Corte d’Appello, di presunte nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza rappresentano solo ulteriori argomentazioni spese a supporto dell’interpretazione del contratto offerta dal giudice a quo (cfr., in analogo ordine di idee, Cass. n. 6530/2023). Nella rubrica del motiv o in esame viene denunciata pure la violazione dell’art. 2727 c.c., ma un simile profilo di censura non è stato sviluppato nel corpo del ricorso, risultando, pertanto, anch’esso carente di specificità. Il settimo motivo è inammissibile. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di legittimità sull’interpretazionedel contratto non può investire il risultato interpretativo in sé, il quale appartiene all’àmbito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati, dovendo al riguardo tenersi presente che, per sottrarsi a censura, quella offerta dal detto giudice non deve essere necessariamente l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma soltanto una delle possibili e plausibili interpretazioni (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9774/2020, Cass. n. 7472/2011). Ne discende che, al fine di far valere la violazione degliartt. 1362 e ss. c.c., il ricorrente per cassazione non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei princìpi in esse contenuti, ma è altresì tenuto a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta dalla sentenza impugnata (cfr. Cass.n. 824/2023, Cass. n. 30109/2022, Cass. n. 30865/2018). Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Venezia ha esaminato l’intero testo della scrittura privata del 19 aprile 2006, ricavando da una lettura d’insieme il convincimento che il contratto da essa documentato constasse di due parti, la prima delle quali indicante, secondo un «ordine logico», le prestazioni professionali che l’ing. Longo si era impegnato a eseguire in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la seconda disciplinante l’importo e le modalità temporali di pagamento del compenso pattuito: di qui la conclusione che l’ultima prestazione dovuta in forza degli accordi intercorsi fra i contraenti fosse quella consistente nel collaudo delle opere in cemento armato, corrispondente al raggiungimento di uno stato di avanzamento dell’opera definibile come «grezzo avanzato», e che, pertanto, l’ulteriore attività professionale svolta in sèguito dal Longo, costituente oggetto della presente controversia, dovesse essere autonomamente remunerata, siccome non ricompresa nel compenso in precedenza convenuto (pag. 17 della sentenza). L’avere il giudice distrettuale reputato, all’esito di un’operazione ermeneutica incentrata sul tenore letterale delle previsioni contenute in quella scrittura, valutate nel loro insieme, che il contratto fosse scindibile in due parti non implica affatto, come invece vorrebbe far intendere la ricorrente, che nel caso di specie sia stato violato il canone fissato dall’art. 1363 c.c., in base al quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto. Lo stesso giudice, peraltro, non si è fermato al mero dato testuale, ma ha ricostruito la comune intenzione delle parti sulla scorta di una valutazione complessiva del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, osservando, in proposito: -che dalla deposizione resa in corso di causa dal teste Angeli, «all’epoca legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e sottoscrittore della lettera d’incarico», poteva trarsi la conferma che le parole «richiesta di agibilità» e «collaudo» , adoperate nella seconda parte del documento negoziale, si riferissero esclusivamente alla regolamentazione dei tempi di pagamento delle tranches del compenso convenuto, avendo il suddetto teste dichiarato che il professionista, per venire incontro alle esigenze della cliente (la quale aveva mostrato «titubanza nell’accettazione del preventivo di spese»), si era mostrato disponibile a concederle «una scaletta di pagamenti dilazionati nel tempo»; -che il contratto concluso dal Longo con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva uncontenuto perfettamente sovrapponibile a quello del negozio stipulato dal professionista con la [OSCURATO:SOCIETA]., riguardante il conferimento di un «incarico… limitato al grezzo avanzato», in quanto «non solo il testo era identico, ma entrambi i documenti erano stati predisposti dalla stessa persona e nello stesso giorno»; -che dall’insieme di questi elementi «era logico presumere un’analoga volontà contrattuale con riferimento alla lettera di incarico di [OSCURATO:PERSONA]»; -che dalla lettera del 25 febbraio 2009, sottoscritta senza riserve dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., risultava che a quella data l’incarico professionale conferito al Longo con scrittura privata del 19 aprile 2006 poteva ritenersi interamente adempiuto; -che, conseguentemente, la successiva lettera dell’8 maggio 2009, «con cui l’ing. Longo, dopo aver ribadito che l’originario rapporto era cessato e chiesto il saldo, aveva fatto presente che alla data del 14-2-2010 scadeva il permesso di costruire e che era disponibile ad ultimare le opere fino alla domanda di agibilità per un compenso di € 2.000,00 + IVA per ogni singola unità», andava considerata come una «nuova proposta contrattuale», alla quale dovevano essere ricondotte le ulteriori prestazioni professionali da lui eseguite in favore della prefata società da allora in poi. Da quanto precede si evince che la Corte d’Appello, senza violare i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e 1363 c.c., ha fornito una delle possibili e plausibili interpretazioni del contratto esaminato. Sotto l’apparente denuncia della violazione di norme di legge la ricorrente intende inammissibilmente contestare il risultato interpretativo cui è pervenuta la sentenza impugnata, proponendo una diversa ricostruzione della volontà negoziale delle parti basata sulla tesi che il compenso previsto dalla menzionata scrittura privata del 19 aprile 2006 dovesse ritenersi onnicomprensivo, e quindiriferibile a tutte le prestazioni professionali ivi indicate. Oltretutto, il motivo manca di autosufficienza laddove richiama genericamente la seconda parte della scrittura in questione (paragrafo a) e la lettera del 25 febbraio 2009 (paragrafo h), senza riportare almeno riassuntivamente il contenuto dei suddetti documenti, né indicare la loro collocazione all’interno dei fascicoli di merito, non potendo il vizio ritenersi sanato dalle integrazioni contenute nella successiva memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 30760/2018, Cass. n. 17603/2011, Cass. n. 7237/2006, Cass. n. 7260/2005). Deve, infine, rilevarsi: -che nel paragrafo b) il ragionamento esegetico condotto dal giudice a quo viene contrastato con una serie di asserzio ni apodittiche (introdotte dalla locuzione è pacifico… che : pag. 21 del ricorso) sfornite di alcun supporto argomentativo; -che le considerazioni svolte nei paragrafi d)-g) non attengono propriamente alla dedotta violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., ma si sostanziano nella riproposizione, sotto una diversa rubrica, di censure già articolate con i motivi precedenti; -che del tutto generica risulta la prospettata violazione dell’art.1369 c.c., non avendo la ricorrente indicato le espressioni polisense asseritamente contenute nella più volte citata scrittura privata del 19 aprile 2006, né chiarito perché la natura del contratto induce a ritenere che esse facciano riferimento ad un bene utilizzabile dal privato, acquirente finale , e cioè ad un immobile finito . In definitiva, i l ricorso deve essere respinto, in ragione della accertata inammissibilità o infondatezza di tutti i motivi in cui è articolato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 3.600 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso f