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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07716/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 3 807 /20 1 9 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Taranto, al Corso Italia nn. 212/214, in persona del suo amministratore [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ric orso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Taranto, alla viaCiro Giovinazzi n. 70 . - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , - in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, al viale [OSCURATO:PERSONA]. 45 - con sede in Verona, alla [OSCURATO:PERSONA]. 1, in persona del procurat ore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Bari, alla via Garruba n. 57. - controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA].. - intimat a - avverso la sentenza, n. 480/2018, del la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno 12 / 11 /20 18 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/02/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 3/17 aprile 2015, n. 1354, respinse le domande formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., volte all’accertamento della invalidità parziale delle clausole contrattuali di cui a due distinti rapporti di conto corrente bancario, nn. 212482 e 3647438, intrattenuti con quest’ultima, -per difetto di forma scritta ad substantiam ex legen. 154 del 1992 ed art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; per capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, illegittima ex art. 1283 cod. civ.; per corresponsione della commissione di massimo scoperto, illegittima in assenza di pattuizione; per violazione della legge n. 108 del 1996, in tema di interessi usurari; per la corresponsione di spese non pattuite per iscritto - con conseguente declaratoria di nullità delle stesse e condanna della banca convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e riscosse, nonché al risarcimento dei danni ex artt. 1337, 1338, 1366 e 1376 cod. civ., da liquidarsi equitativamente.

2. Il gravame contro questa decisione promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fu respinto dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza pubblicata il 12 novembre 2018, n. 480, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. e con l’intervento in causa della doBank s.p.a, quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria dei crediti/debiti derivanti dai rapporti contrattuali in esame.

2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ritenne: i) «A riguardo della eccepita nullità della clausola afferente alla contestuale e periodica contabilizzazione degli interessi attivi e passivi, per non essere stata specificamente approvata, […], che, dalla documentazione prodotta dalla banca, si evince che il contratto di c/c 212482 era stato stipulato il 22/11/2001 e che, pertanto, a mente dell’art. 2 della delibera CICR del 9/2/2000, “nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con la periodicità contrattualmente stabiliti.

Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Il saldo a seguito della chiusura definitiva del conto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi.

Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.

Dunque, quanto pattuito con il contratto di conto corrente, ovvero la medesima periodicità trimestrale per gli interessi creditori e debitori e la produzione di interessi del saldo alla chiusura del conto con le stesse modalità, è conforme alla disciplina dettata dalla legge e, come tale, non concretizza alcuna vessatorietà a carico del cliente della Banca e, pertanto, non richiedeva l’approvazione specifica della relativa clausola.

Invero, tale clausola non rientra nella tipologia di cui all’art. 1341 c.c., neppure sotto il profilo della limitazione di responsabilità legalmente prescritta in favore di chi l’ha predisposta, ovvero della Banca»; ii) che «dal contratto di conto correntede quo, emerge l’intervenuta pattuizione della commissione di massimo scoperto nella misura dell’1% con periodicità trimestrale (art. 7 delle condizioni generali del contratto in combinato disposto con “le condizioni su rapporto di conto corrente” di cui al foglio allegato alle condizioni generali e al quale le stesse rinviano, sottoscritto dall’appellante).

Posto che è ormai giurisprudenza di legittimità e di merito consolidata quella per la quale essa rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista anche indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, che è prestazione diversa rispetto alla sua erogazione, nessuna specifica contestazione in relazione alle modalità di calcolo della stessa è stata avanzata dall’appellante.

Quindi, condivisibilmente con il giudice di prime cure, deve riconoscersi alla c.m.s. una sua specifica funzione giuridica, posto che essa rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, anche in assenza del prelievo degli stessi e una funzione economica in considerazione che la messa a disposizione dei fondi è prestazione diversa dalla loro erogazione, perché obbliga la banca a tenere a disposizione dei clienti una certa giacenza liquida a prescindere dal concreto utilizzo da parte del cliente, con conseguente incremento del conto di gestione della tesoreria».

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]..

Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo della doBank s.p.a, mentre è rimasta solo intimata la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000, in relazione alla violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., nonché omessa valutazione e motivazione», laddove la corte territoriale aveva erroneamente dichiarato la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicati dalla banca, indicata dall’art. 7 delle condizioni generali di contratto, omettendo di dichiarare la nullità della clausola dell’allegato recante le “condizioni su rapporto di conto corrente” per indeterminatezza dell’oggetto, perché priva della specifica previsione del “valore del tasso rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” richiesto, invece, dall’art. 6 della menzionata delibera CICR; II) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. con riferimento alla commissione di massimo scoperto».

Si assume che la banca aveva indicato, del tutto genericamente, la commissione predetta nella misura dell’1%, senza i criteri di determinazione, né la stessa era stata espressamente quantificata ed accettata.

Pertanto, detta commissione doveva essere esclusa dal computo del saldo, per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto, e per difetto di valida causa, costituendo una forma occulta di maggior costo per il correntista, moltiplicatore di addebiti e possibile mezzo di aggiramento del divieto di superamento del tasso soglia, con conseguente diritto del correntista ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto a tale titolo. 2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

2.1. Esso, invero, in primo luogo, prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014).

2.2. Lo stesso, poi, è palesemente carente di autosufficienza laddove, richiamando il contenuto della clausola dell’allegato recante le “condizioni su rapporto di conto corrente”, assumendola carente della specifica previsione del “valore del tasso rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” richiesto, invece, dall’art. 6 delibera CICR del 9 febbraio 2000, non riproduce l’effettivo contenuto di detta clausola limitandosi ad affermare (cfr.pag. 8 del ricorso) che, «in tale allegato, e da un’attenta lettura, è genericamente indicato un tasso effettivo annuo (con asterisco, che richiama sotto il tasso annuo nominale comprensivo degli effetti della capitalizzazione), debitore e creditore, mentre, in contrapposizione a tale indicazione, è stata indicata ed applicata dalla Banca la “capitalizzazione trimestrale” senza alcuna indicazione e pattuizione specifica del valore del tasso infrannuale su base annua tenendo conto degli effetti della capitalizzazione composta.

Ovviamente, l’allegato, ai fini della validità e trasparenza del contratto, avrebbe dovuto riportare due tassi, uno con riferimento al tasso nominale annuo, e l’altro il tasso effettivo annuo (periodo trimestrale applicato dalla Banca) tenendo conto degli effetti della capitalizzazione per essere conforme al paradigma normativo ratione temporis applicabile ».

Di tale documen to, nemmeno sono state fornite puntuali indicazioni necessarie alla sua individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo.

A questa Corte, dunque, è impedita la verifica del suo preteso contenuto.

2.2.1. In proposito, è utile ricordare la consolidata giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione: i) sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio dimerito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021); ii) il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del (motivo di) ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico" (cfr. Cass. n. 28184 del 2020, alla cui esaustiva motivazione può farsi rinvio, in questa sede, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.).

2.3. Va osservato, infine, che la specifica questione su cui argomenta la doglianza in esame (asserita violazione, per quanto ivi specificamente prospettato, dell’art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000) nemmeno risulta essere stata discussa in sede di gravame, leggendosi nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3) che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva censurato la decisione di primo grado «nella parte in cui ha ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in presenza di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi, prevista da apposita clausola contrattuale, con considerando la nullità della stessa in quanto non specificamente sottoscritta».

Si era prospettata, dunque, la illegittimità della clausola anatocistica per carenza di sua specifica sottoscrizione, non (o, comunque, non anche) per la sua invocata violazione dell’art. 6 della menzionata delibera CICR.

2.3.1. Orbene, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioninuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010).

In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere - nella specie rimasto totalmente inadempiuto - di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765del 2005; Cass. n. 12025 del 2000).

Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito(cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018).

3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.

3.1. Invero, come puntualmente eccepito dalla controricorrente e verificato da questa Corte mediante l’accesso agli atti del fascicolo di ufficio, la copia del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. notificata alla prima risulta essere effettivamente priva della sua pagina contrassegnata dal n. 9: pagina nella quale (come emerge dalla copia del ricorso rinvenibile negli atti della menzionata società) era interamente svolta proprio la doglianza di cui al motivo in esame.

3.2. Al riguardo, come questa Corte ha più volte affermato, «la mancanza di una pagina nel ricorso per cassazione comporta la inammissibilità di questo soltanto nel caso in cui l'esposizione contenuta nelle pagine successive, senza la correlazione con la pagina omessa, sia inidonea a rendere intellegibile la materia del contendere» (cfr. Cass. n. 29749 del 2008; Cass. n. 15821 del 2003; Cass. n. 16533 del 2002 Cass. n. 12577 del 2002, Cass. n. 278 del 2000).

3.2.1. È innegabile, dunque, che, nella specie, l’incompletezza, per quanto si è detto, della copia del ricorso notificato alla odierna controricorrente abbia impedito (affatto incolpevolmente) a quest’ultima di venire a conoscenza dell’esistenza del motivo di ricorso di cui si discute, così da non poter minimamente controdedurre ad esso (ignorandone la portata ed il contenuto), con chiara lesione del suo diritto di difesa.

4. In definitiva, quindi, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità tra le sole parti costituite, atteso il principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronunc ia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dall’unica costituita controricorrente, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 3 807 /20 1 9 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Taranto, al Corso Italia nn. 212/214, in persona del suo amministratore [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ric orso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Taranto, alla viaCiro Giovinazzi n. 70 . - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , - in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, al viale [OSCURATO:PERSONA]. 45 - con sede in Verona, alla [OSCURATO:PERSONA]. 1, in persona del procurat ore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Bari, alla via Garruba n. 57. - controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA].. - intimat a - avverso la sentenza, n. 480/2018, del la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno 12 / 11 /20 18 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/02/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 3/17 aprile 2015, n. 1354, respinse le domande formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., volte all’accertamento della invalidità parziale delle clausole contrattuali di cui a due distinti rapporti di conto corrente bancario, nn. 212482 e 3647438, intrattenuti con quest’ultima, -per difetto di forma scritta ad substantiam ex legen. 154 del 1992 ed art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; per capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, illegittima ex art. 1283 cod. civ.; per corresponsione della commissione di massimo scoperto, illegittima in assenza di pattuizione; per violazione della legge n. 108 del 1996, in tema di interessi usurari; per la corresponsione di spese non pattuite per iscritto - con conseguente declaratoria di nullità delle stesse e condanna della banca convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e riscosse, nonché al risarcimento dei danni ex artt. 1337, 1338, 1366 e 1376 cod. civ., da liquidarsi equitativamente. 2. Il gravame contro questa decisione promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fu respinto dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza pubblicata il 12 novembre 2018, n. 480, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. e con l’intervento in causa della doBank s.p.a, quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionaria dei crediti/debiti derivanti dai rapporti contrattuali in esame. 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ritenne: i) «A riguardo della eccepita nullità della clausola afferente alla contestuale e periodica contabilizzazione degli interessi attivi e passivi, per non essere stata specificamente approvata, […], che, dalla documentazione prodotta dalla banca, si evince che il contratto di c/c 212482 era stato stipulato il 22/11/2001 e che, pertanto, a mente dell’art. 2 della delibera CICR del 9/2/2000, “nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con la periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo a seguito della chiusura definitiva del conto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Dunque, quanto pattuito con il contratto di conto corrente, ovvero la medesima periodicità trimestrale per gli interessi creditori e debitori e la produzione di interessi del saldo alla chiusura del conto con le stesse modalità, è conforme alla disciplina dettata dalla legge e, come tale, non concretizza alcuna vessatorietà a carico del cliente della Banca e, pertanto, non richiedeva l’approvazione specifica della relativa clausola. Invero, tale clausola non rientra nella tipologia di cui all’art. 1341 c.c., neppure sotto il profilo della limitazione di responsabilità legalmente prescritta in favore di chi l’ha predisposta, ovvero della Banca»; ii) che «dal contratto di conto correntede quo, emerge l’intervenuta pattuizione della commissione di massimo scoperto nella misura dell’1% con periodicità trimestrale (art. 7 delle condizioni generali del contratto in combinato disposto con “le condizioni su rapporto di conto corrente” di cui al foglio allegato alle condizioni generali e al quale le stesse rinviano, sottoscritto dall’appellante). Posto che è ormai giurisprudenza di legittimità e di merito consolidata quella per la quale essa rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista anche indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, che è prestazione diversa rispetto alla sua erogazione, nessuna specifica contestazione in relazione alle modalità di calcolo della stessa è stata avanzata dall’appellante. Quindi, condivisibilmente con il giudice di prime cure, deve riconoscersi alla c.m.s. una sua specifica funzione giuridica, posto che essa rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, anche in assenza del prelievo degli stessi e una funzione economica in considerazione che la messa a disposizione dei fondi è prestazione diversa dalla loro erogazione, perché obbliga la banca a tenere a disposizione dei clienti una certa giacenza liquida a prescindere dal concreto utilizzo da parte del cliente, con conseguente incremento del conto di gestione della tesoreria». 3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA].. Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo della doBank s.p.a, mentre è rimasta solo intimata la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000, in relazione alla violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., nonché omessa valutazione e motivazione», laddove la corte territoriale aveva erroneamente dichiarato la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicati dalla banca, indicata dall’art. 7 delle condizioni generali di contratto, omettendo di dichiarare la nullità della clausola dell’allegato recante le “condizioni su rapporto di conto corrente” per indeterminatezza dell’oggetto, perché priva della specifica previsione del “valore del tasso rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” richiesto, invece, dall’art. 6 della menzionata delibera CICR; II) «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. con riferimento alla commissione di massimo scoperto». Si assume che la banca aveva indicato, del tutto genericamente, la commissione predetta nella misura dell’1%, senza i criteri di determinazione, né la stessa era stata espressamente quantificata ed accettata. Pertanto, detta commissione doveva essere esclusa dal computo del saldo, per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto, e per difetto di valida causa, costituendo una forma occulta di maggior costo per il correntista, moltiplicatore di addebiti e possibile mezzo di aggiramento del divieto di superamento del tasso soglia, con conseguente diritto del correntista ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto a tale titolo. 2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 2.1. Esso, invero, in primo luogo, prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014). 2.2. Lo stesso, poi, è palesemente carente di autosufficienza laddove, richiamando il contenuto della clausola dell’allegato recante le “condizioni su rapporto di conto corrente”, assumendola carente della specifica previsione del “valore del tasso rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” richiesto, invece, dall’art. 6 delibera CICR del 9 febbraio 2000, non riproduce l’effettivo contenuto di detta clausola limitandosi ad affermare (cfr.pag. 8 del ricorso) che, «in tale allegato, e da un’attenta lettura, è genericamente indicato un tasso effettivo annuo (con asterisco, che richiama sotto il tasso annuo nominale comprensivo degli effetti della capitalizzazione), debitore e creditore, mentre, in contrapposizione a tale indicazione, è stata indicata ed applicata dalla Banca la “capitalizzazione trimestrale” senza alcuna indicazione e pattuizione specifica del valore del tasso infrannuale su base annua tenendo conto degli effetti della capitalizzazione composta. Ovviamente, l’allegato, ai fini della validità e trasparenza del contratto, avrebbe dovuto riportare due tassi, uno con riferimento al tasso nominale annuo, e l’altro il tasso effettivo annuo (periodo trimestrale applicato dalla Banca) tenendo conto degli effetti della capitalizzazione per essere conforme al paradigma normativo ratione temporis applicabile ». Di tale documen to, nemmeno sono state fornite puntuali indicazioni necessarie alla sua individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo. A questa Corte, dunque, è impedita la verifica del suo preteso contenuto. 2.2.1. In proposito, è utile ricordare la consolidata giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione: i) sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio dimerito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021); ii) il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del (motivo di) ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico" (cfr. Cass. n. 28184 del 2020, alla cui esaustiva motivazione può farsi rinvio, in questa sede, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.). 2.3. Va osservato, infine, che la specifica questione su cui argomenta la doglianza in esame (asserita violazione, per quanto ivi specificamente prospettato, dell’art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000) nemmeno risulta essere stata discussa in sede di gravame, leggendosi nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3) che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva censurato la decisione di primo grado «nella parte in cui ha ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in presenza di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi, prevista da apposita clausola contrattuale, con considerando la nullità della stessa in quanto non specificamente sottoscritta». Si era prospettata, dunque, la illegittimità della clausola anatocistica per carenza di sua specifica sottoscrizione, non (o, comunque, non anche) per la sua invocata violazione dell’art. 6 della menzionata delibera CICR. 2.3.1. Orbene, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioninuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere - nella specie rimasto totalmente inadempiuto - di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito(cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. 3.1. Invero, come puntualmente eccepito dalla controricorrente e verificato da questa Corte mediante l’accesso agli atti del fascicolo di ufficio, la copia del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. notificata alla prima risulta essere effettivamente priva della sua pagina contrassegnata dal n. 9: pagina nella quale (come emerge dalla copia del ricorso rinvenibile negli atti della menzionata società) era interamente svolta proprio la doglianza di cui al motivo in esame. 3.2. Al riguardo, come questa Corte ha più volte affermato, «la mancanza di una pagina nel ricorso per cassazione comporta la inammissibilità di questo soltanto nel caso in cui l'esposizione contenuta nelle pagine successive, senza la correlazione con la pagina omessa, sia inidonea a rendere intellegibile la materia del contendere» (cfr. Cass. n. 29749 del 2008; Cass. n. 15821 del 2003; Cass. n. 16533 del 2002 Cass. n. 12577 del 2002, Cass. n. 278 del 2000). 3.2.1. È innegabile, dunque, che, nella specie, l’incompletezza, per quanto si è detto, della copia del ricorso notificato alla odierna controricorrente abbia impedito (affatto incolpevolmente) a quest’ultima di venire a conoscenza dell’esistenza del motivo di ricorso di cui si discute, così da non poter minimamente controdedurre ad esso (ignorandone la portata ed il contenuto), con chiara lesione del suo diritto di difesa. 4. In definitiva, quindi, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità tra le sole parti costituite, atteso il principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronunc ia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dall’unica costituita controricorrente, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un
Sentenza Cassazione n. 07716/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris