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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 30878/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24501/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 268 - A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 952/2019 depositata il 13/06/2019.

Oggetto: Sanzioni amministrative R.G.N. 24501/2019 Ud. 06/10/2022CC R.G. 24501/2019 - Pagina nr. 2 di 12 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 6 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 12 aprile 2012 il [OSCURATO:PERSONA] ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] (di seguito HOLCIM) il pagamento della somma di € 511.112,00 a titolo di sanzione per la violazione dell’art. 29, comma 1, L.R.

Lombardia 08/08/1998, n. 14, per aver effettuato coltivazione di sostanze minerali senza la prescritta autorizzazione.

All’odierna ricorrente, infatti, era stato contestato il mancato rispetto,nello scavo , del le pendenze delle sponde come previste dal provvedimento autorizzativo.

La HOLCIM propose quindi opposizione innanzi il Tribunale di Bergamo che, nella regolare costituzione del [OSCURATO:PERSONA] ed a seguito di attività istruttoria, respinse l’opposizione.

2. Proposto appello dalla HOLCIM e costituitosi il [OSCURATO:PERSONA] conappello incidentale, la Corte d’appello di Brescia, dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale in quanto contenente domanda nuova, respinse il gravame.

Osservò, in particolare la Corte territoriale che: - dagli accertamenti tecnici disposti nel corso del giudizio di primo grado era emerso che l’appellante non aveva superato i limiti quantitativi di scavo consentiti dalla determina della Provincia di Bergamo, né aveva superato il perimetro o la quota massima di profondità oggetto di autorizzazione, ma aveva invece omesso di rispettare le sagome autorizzate, in particolare realizzando sponde molto più ripide; R.G. 24501/2019 - Pagina nr. 3 di 12 - tale condotta era riconducibile alla fattispecie di scavo abusivo, dovendosi ritenere che l’autorizzazione ottenuta dall’appellante individuasse uno scavo individuato mediante rappresentazione tridimensionale, e non -come sostenuto dall’appellante- mediante l’individuazione separata ed autonoma del perimetro orizzontale e della quota verticale; - conseguentemente, il prelievo di materiale di scavo operato al di fuori di tale ideale perimetro volumetrico risultava in ogni caso escluso dall’autorizzazione amministrativa e quindi effettuato in assenza della medesima, non assumendo rilevanza, sotto tale profilo, il fatto che fossero stati in ogni caso rispettati i limiti quantitativi; - non ostava a tale ricostruzione interpretativa l’ipotesi di una realizzazione involontaria di sponde più ripide, valendo in ogni caso il principio generale di cui all’art. 3, L. 689/1981, e quindi la possibilità per il trasgressore di rispondere a titolo di colpa, dovendo il soggetto autorizzato adottare le misure necessarie ad evitare il verificarsi della violazione delle pendenze anche per effetto di cedimenti accidentali del terreno.

3. Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Brescia ricorre ora [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

R.G. 24501/2019 - Pagina nr. 4 di 12 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in tremotivi.

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 29, L.R.

Lombardia n. 14/1998.

Deduce il ricorso la erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui essa ha assimilato all’ipotesi di sconfinamento verticale o orizzontale (espressamente riconducibile al combinato disposto degli artt. 13 e 29, comma 1, L.R. cit.) l’ipotesi -secondo la ricorrente del tutto diversae non assimilabile- della violazione delle prescrizioni sulle pendenze.

Tale ultima ipotesi, secondo la ricorrente la quale sarebbe, al più, riconducibile al disposto di cui al comma 3 del medesim o art. 29, il quale tuttavia prevede una sanzione di assai più ridotto ammontare.

L’interpretazione adottata dalla Corte d’appello di Brescia - argomenta il ricorso- si tradurrebbe in una interpretazione estensiva della norma che contempla l’illecito e quindi non solo verrebbe a collidere con il principio di tassatività che r egola gli illecit i amministrativi, ma anche risulterebbe presenterebbe contrastantecon le indicazioni fornite sul punto dalla Regione Lombardia, indicazioni di cui il ricorso lamenta la mancata valutazione da parte della Corte territoriale.

La tesi propugnata dal motivo di ricorso, quindi, è che l’autorizzazione per la coltivazione della cava sia rilasciata con riferimento ai parametri dell’estensione orizzontale (perimetro) e verticale (profondità), senza che sia consentito combinare detti parametri in una individuazione volumetrica tridimensionale, come invece ritenuto nella decisione impugnata.

R.G. 24501/2019 - Pagina nr. 5 di 12

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 29, L.R.

Lombardia n. 14/1998 e1, L. 689/1981.

Il motivo di ricorso richiama il principio di tipicità delle sanzioni amministrative, e ribadisce come l’art. 29, L.R.

Lombardia 14/1998 preveda ai propri primi tre commi tre distinte fattispecie, argomentando - conseguentemente - la necessi tà di operare una interpretazione restrittiva dell’ipotesi contemplata al comma 1, limitandola alle ipotesi di sconfinamento orizzontale o verticale.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorso si duole del fatto che la decisione impugnata sia stata assunta senza valutare (non una sola, bensì) tre diverse circostanze, costituite: 1) dal fatto che l’attività estrattiva è stata svolta entro i limiti dell’area individuata dal provvedimento autorizzativo; 2) dalle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia, secondo la quale l’art. 23, comma 1, troverebbe applicazione unicamente ai casi di superamento della volumetria, dei limiti orizzontali o dei limiti verticali di scavo; 3) dalle risultanze della C.T.U. svolta in primo grado, la quale avrebbe accertato il rispetto dei volumi di scavo ad opera della HOLCIM.

2. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce sia l’assenza della procura speciale ai difensori della ricorrente sulla copia del ricorso notificata al Comune medesimo sia la nullità della procura apposta a margine di un’altra copia della sola pagina 1 del ricorso - anch’essa notificata a l Comune- in quanto detta procura sarebbe priva degli specifici riferimenti al giudizio per il quale è stata rilasciata.

L’eccezione, nei suoi due profili è infondata.

R.G. 24501/2019 - Pagina nr. 6 di 12 Quanto alle contestazioni circa il rilascio della procura va richiamato il principio per cui la procura ex artt. 83, terzo comma, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale (Cass. Sez.

U -Sentenza n. 35466 del 19/11/2021 - Rv. 662974 -01).

Quanto alle deduzioni concernenti il carattere generico -e non speciale-della procura medesima, va rammentato che questa Corte ha già chiarito che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione contenente espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve -nel dubbio- ritenersi "speciale", in applicazione del principio di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c.. (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 214 del 09/01/2020 -Rv. 656515 - 01) Sempre in virtù del fatto che nel caso in esame la procura è stata apposta a margine del ricorso, viene ad operare il principio per cui nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché genericamente formulata, e il ricorso (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24670 del 03/10/2019 - Rv. 655815 – 01 ; c fr. anche Cass. Sez.

L -Ordinanza n. 19923 del 23/07/2019 - Rv. 654787 - 01; Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 29312 del 07/12/2017 - Rv. 646718 - 01) .

3. I primi due motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

R.G. 24501/2019 - Pagina nr. 7 di 12 A venire in rilievo è l’interpretazione dell’art. 29, L.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14 - applicabile ratione temporis - e soprattutto del rapporto tra il comma 1 (“Nel caso di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza autorizzazione o concessione è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte la somma di cui alla lett. a), comma 1 dell'art. 15, riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore a lire 20.000.000, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, i provvedimenti di cui agli artt. 18, 20 e 21”)ed il comma 3 (“Nel caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o di concessione si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 20.000.000, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, i provvedimenti di cui agli artt. 18, 20 e 21”).

Come rammentato anche nella decisione della Corte territoriale, questa Corte ha già interpretato il suddetto comma 1 -ed i previgenti artt. 15 e 34, L.R.

Lombardia 30 /0 3 /19 82 - nel senso che l'autorizzazione per la coltivazione della cava è rilasciata con preciso riferimento ad un'area ben determinata nelle sue delimitazioni spaziali, rappresentate dalla superficie (estensione) e dall'altezza (profondità) e non già con generico riguardo alla cava considerata nella sua entità oggettiva, con la conseguenza che, se il materiale viene estratto all'esterno del perimetro di detta area od oltre la profondità consentita, l'attività deve considerarsi effettuata in mancanza di autorizzazione indipendentemente dal rispetto dei quantitativi consentiti, risolvendosi lo sconfinamento orizzontale o verticale dello scavo nellosvolgimento di una attività estrattiva diversa da quella autorizzata (Cass. Sez. 2, R.G. 24501/2019 - Pagina nr. 8 di 12 Sentenza n. 5757 del 12/03/2007 - Rv. 596240 – 01 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11464 del 24/07/2003 -Rv. 565384 - 01).

Le deduzioni della ricorrente, in sostanza, si ancorano anche ad una valutazione letterale del principio enunciato da questa Corte, per sostenere che le uniche forme di violazione del suddetto comma 1 sarebbero, logicamente, quelle che si sostanziano nello sconfinamento verticale (profondità) oppure orizzontale (estensione dello scavo), con conseguente eventuale riconducibilità di una violazione nella determinazione della pendenza delle sponde dello scavoalla previsione di cui al successivo comma 3.

Osserva la Corte che l’art. 13 della medesima L.R.

Lombardia 08/08/1998, n. 14 subordina l’attività di coltivazione della cava al rilascio di un provvedimento autorizzativo che -tra le altre cose- determina tipo e quantità di sostanze minerali di cava di cui è consentita la coltivazionenonché “l'estensione e la profondità massima degli scavi previsti, riferite a specifici punti fissi di misurazione ed ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva, con riferimento al progetto di coltivazione presentato dal richiedente”.

La ratio della previsione - come correttamente argomentato nella decisione della Corte territoriale- è quella di autorizzare l’attività di coltivazione “ anche con la specifica indicazione delle delimitazioni spaziali della cava stessa” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 57 57 del 12/03/2007 - Rv. 596240 – 01 ), dovendosi tuttavia intendere tale riferimento non solamente ai due profili della superficie (estensione) e dall’altezza (profondità), considerati separatamente (come la ricorrente vuole evincere anche dal precedente di questa Corte), ma anche (come il riferimento ai “punti fissi” ben lascia intendere ) a lla combinazione di tali due parametri entro una specifica volumetria, la R.G. 24501/2019 - Pagina nr. 9 di 12 quale costituisce il vero criteriodi “delimitazione spaziale” dell’attività autorizzata.

Finalità della previsione, infatti, è quella di “contenere” l’attività di scavo entro ben precisi limiti, superati i quali l’attività medesima viene a porsi fuori dell’autorizzazione medesima ed a costituire, conseguentemente, attività non autorizzata.

Diversamente opinando, infatti, non solo verrebbe ad essere condotta al di fuori della prescrizione autorizzativa una componente evidentemente “spaziale”,come la pendenza delle sponde dello scavo, ma risulterebbe “autorizzata” , per absurdum , qualunque forma tridimensionale dello scavo medesimo che purtuttavia rispettasse perimetro, profondità e volumetria di materiale estratto , in tal modo tradendo la finalità della previsione, che è invece quella di determinare uno specifico vincolo alla forma tridimensionale complessiva dello scavo.

Il dato normativo univoco, quindi, porta ulteriormente ad escludere che l’interpretazione seguita dalla Corte territoriale si sia posta in conflitto con il principio di tassatività della fattispecie di illecito amministrativo oppure esorbiti dalla regola di stretta interpretazione- come pur dedotto dalla ricorrente- dal momento che, per contro, la lettura offerta dalla Corte territoriale appare proprio quella più aderente ad una corretta -e perspicua- interpretazione del combinato disposto degli artt. 13 e 29 della Legge regionale citata.

Si deve in conclusione ritenere che, i n tema di sanzioni amministrative per coltivazione di sostanze minerali di cava, dal disposto degli artt. 13 e 29, L.R.

Lombardia 08/08/1998, n. 14 sia dato evincere che l'autorizzazione per la coltivazione della cava è rilasciata con preciso riferimento ad unambito ben determinat o , non solo nella sua estensione e profondità, ma anche nella combinaz ione dei due R.G. 24501/2019- Pagina nr. 10 di 12 suddetti parametri, in modo da formare una specifica volumetria tridimensionale i cui limiti segnano l’ambito dell’attività autorizzata , con la conseguenza che l'estrazione di materiale al di fuori di tale volumetria realizza , indipendentement e dal rispetto dei quantitativi consentiti, una coltivazione non autorizzata.

4. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso.

Occorre premettere che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 – 01; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 - Rv. 644485 - 01).

Secondo i principi fissati da Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (Rv. 629831 - 01) , quindi, l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare: 1)il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3)il "come" e il R.G. 24501/2019- Pagina nr. 11 di 12 "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività".

Ciò fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 -Rv. 651028 - 01) , e ciò in quanto l e deduzion i avent i ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 -Rv. 648686 - 01) .

L’inammissibilità della censura della ricorrente deriva appunto dal fatto che essa, in realtà, sotto la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5), c.p.c., formula semplicemente delle censure all’indirizzo della valutazione delle prove operata dalla Corte territoriale, e cioè ad un profilo riservato al giudice del merito (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01) ed escluso dal sindacato del giudice di legittimità.

Va, del resto, osservato che i “fatti” che la decisione impugnata avrebbe omesso di esaminare consistono, in concreto: 1) in valutazioni meramente giuridiche espresse dalla Regione Lombardia, le quali non possono condizionare le conclusioni dell’interprete in sede giurisdizionale; 2) in indicazioni -parimenti giuridiche- espresse dal C.T.U., al quale - evidentemente - non possono essere rimesse valutazioni estranee all’ambito tecnico; 3) nella circostanza del rispetto dell’area di estensione dell’attività estrattiva, profilo in realtà R.G. 24501/2019- Pagina nr. 12 di 12 correttamente valutato dalla Corte territoriale ma - come si è visto - ritenuto non esaustivo ai fini dell’esclusione dell’illecito.

5. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favo re d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere a l controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24501/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 268 - A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 952/2019 depositata il 13/06/2019. Oggetto: Sanzioni amministrative R.G.N. 24501/2019 Ud. 06/10/2022CC R.G. 24501/2019 - Pagina nr. 2 di 12 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 6 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12 aprile 2012 il [OSCURATO:PERSONA] ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] (di seguito HOLCIM) il pagamento della somma di € 511.112,00 a titolo di sanzione per la violazione dell’art. 29, comma 1, L.R. Lombardia 08/08/1998, n. 14, per aver effettuato coltivazione di sostanze minerali senza la prescritta autorizzazione. All’odierna ricorrente, infatti, era stato contestato il mancato rispetto,nello scavo , del le pendenze delle sponde come previste dal provvedimento autorizzativo. La HOLCIM propose quindi opposizione innanzi il Tribunale di Bergamo che, nella regolare costituzione del [OSCURATO:PERSONA] ed a seguito di attività istruttoria, respinse l’opposizione. 2. Proposto appello dalla HOLCIM e costituitosi il [OSCURATO:PERSONA] conappello incidentale, la Corte d’appello di Brescia, dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale in quanto contenente domanda nuova, respinse il gravame. Osservò, in particolare la Corte territoriale che: - dagli accertamenti tecnici disposti nel corso del giudizio di primo grado era emerso che l’appellante non aveva superato i limiti quantitativi di scavo consentiti dalla determina della Provincia di Bergamo, né aveva superato il perimetro o la quota massima di profondità oggetto di autorizzazione, ma aveva invece omesso di rispettare le sagome autorizzate, in particolare realizzando sponde molto più ripide; R.G. 24501/2019 - Pagina nr. 3 di 12 - tale condotta era riconducibile alla fattispecie di scavo abusivo, dovendosi ritenere che l’autorizzazione ottenuta dall’appellante individuasse uno scavo individuato mediante rappresentazione tridimensionale, e non -come sostenuto dall’appellante- mediante l’individuazione separata ed autonoma del perimetro orizzontale e della quota verticale; - conseguentemente, il prelievo di materiale di scavo operato al di fuori di tale ideale perimetro volumetrico risultava in ogni caso escluso dall’autorizzazione amministrativa e quindi effettuato in assenza della medesima, non assumendo rilevanza, sotto tale profilo, il fatto che fossero stati in ogni caso rispettati i limiti quantitativi; - non ostava a tale ricostruzione interpretativa l’ipotesi di una realizzazione involontaria di sponde più ripide, valendo in ogni caso il principio generale di cui all’art. 3, L. 689/1981, e quindi la possibilità per il trasgressore di rispondere a titolo di colpa, dovendo il soggetto autorizzato adottare le misure necessarie ad evitare il verificarsi della violazione delle pendenze anche per effetto di cedimenti accidentali del terreno. 3. Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Brescia ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memorie. R.G. 24501/2019 - Pagina nr. 4 di 12 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in tremotivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 29, L.R. Lombardia n. 14/1998. Deduce il ricorso la erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui essa ha assimilato all’ipotesi di sconfinamento verticale o orizzontale (espressamente riconducibile al combinato disposto degli artt. 13 e 29, comma 1, L.R. cit.) l’ipotesi -secondo la ricorrente del tutto diversae non assimilabile- della violazione delle prescrizioni sulle pendenze. Tale ultima ipotesi, secondo la ricorrente la quale sarebbe, al più, riconducibile al disposto di cui al comma 3 del medesim o art. 29, il quale tuttavia prevede una sanzione di assai più ridotto ammontare. L’interpretazione adottata dalla Corte d’appello di Brescia - argomenta il ricorso- si tradurrebbe in una interpretazione estensiva della norma che contempla l’illecito e quindi non solo verrebbe a collidere con il principio di tassatività che r egola gli illecit i amministrativi, ma anche risulterebbe presenterebbe contrastantecon le indicazioni fornite sul punto dalla Regione Lombardia, indicazioni di cui il ricorso lamenta la mancata valutazione da parte della Corte territoriale. La tesi propugnata dal motivo di ricorso, quindi, è che l’autorizzazione per la coltivazione della cava sia rilasciata con riferimento ai parametri dell’estensione orizzontale (perimetro) e verticale (profondità), senza che sia consentito combinare detti parametri in una individuazione volumetrica tridimensionale, come invece ritenuto nella decisione impugnata. R.G. 24501/2019 - Pagina nr. 5 di 12 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 29, L.R. Lombardia n. 14/1998 e1, L. 689/1981. Il motivo di ricorso richiama il principio di tipicità delle sanzioni amministrative, e ribadisce come l’art. 29, L.R. Lombardia 14/1998 preveda ai propri primi tre commi tre distinte fattispecie, argomentando - conseguentemente - la necessi tà di operare una interpretazione restrittiva dell’ipotesi contemplata al comma 1, limitandola alle ipotesi di sconfinamento orizzontale o verticale. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Il ricorso si duole del fatto che la decisione impugnata sia stata assunta senza valutare (non una sola, bensì) tre diverse circostanze, costituite: 1) dal fatto che l’attività estrattiva è stata svolta entro i limiti dell’area individuata dal provvedimento autorizzativo; 2) dalle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia, secondo la quale l’art. 23, comma 1, troverebbe applicazione unicamente ai casi di superamento della volumetria, dei limiti orizzontali o dei limiti verticali di scavo; 3) dalle risultanze della C.T.U. svolta in primo grado, la quale avrebbe accertato il rispetto dei volumi di scavo ad opera della HOLCIM. 2. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce sia l’assenza della procura speciale ai difensori della ricorrente sulla copia del ricorso notificata al Comune medesimo sia la nullità della procura apposta a margine di un’altra copia della sola pagina 1 del ricorso - anch’essa notificata a l Comune- in quanto detta procura sarebbe priva degli specifici riferimenti al giudizio per il quale è stata rilasciata. L’eccezione, nei suoi due profili è infondata. R.G. 24501/2019 - Pagina nr. 6 di 12 Quanto alle contestazioni circa il rilascio della procura va richiamato il principio per cui la procura ex artt. 83, terzo comma, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale (Cass. Sez. U -Sentenza n. 35466 del 19/11/2021 - Rv. 662974 -01). Quanto alle deduzioni concernenti il carattere generico -e non speciale-della procura medesima, va rammentato che questa Corte ha già chiarito che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione contenente espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve -nel dubbio- ritenersi "speciale", in applicazione del principio di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c.. (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 214 del 09/01/2020 -Rv. 656515 - 01) Sempre in virtù del fatto che nel caso in esame la procura è stata apposta a margine del ricorso, viene ad operare il principio per cui nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché genericamente formulata, e il ricorso (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24670 del 03/10/2019 - Rv. 655815 – 01 ; c fr. anche Cass. Sez. L -Ordinanza n. 19923 del 23/07/2019 - Rv. 654787 - 01; Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 29312 del 07/12/2017 - Rv. 646718 - 01) . 3. I primi due motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. R.G. 24501/2019 - Pagina nr. 7 di 12 A venire in rilievo è l’interpretazione dell’art. 29, L.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14 - applicabile ratione temporis - e soprattutto del rapporto tra il comma 1 (“Nel caso di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza autorizzazione o concessione è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte la somma di cui alla lett. a), comma 1 dell'art. 15, riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore a lire 20.000.000, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, i provvedimenti di cui agli artt. 18, 20 e 21”)ed il comma 3 (“Nel caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o di concessione si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 20.000.000, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, i provvedimenti di cui agli artt. 18, 20 e 21”). Come rammentato anche nella decisione della Corte territoriale, questa Corte ha già interpretato il suddetto comma 1 -ed i previgenti artt. 15 e 34, L.R. Lombardia 30 /0 3 /19 82 - nel senso che l'autorizzazione per la coltivazione della cava è rilasciata con preciso riferimento ad un'area ben determinata nelle sue delimitazioni spaziali, rappresentate dalla superficie (estensione) e dall'altezza (profondità) e non già con generico riguardo alla cava considerata nella sua entità oggettiva, con la conseguenza che, se il materiale viene estratto all'esterno del perimetro di detta area od oltre la profondità consentita, l'attività deve considerarsi effettuata in mancanza di autorizzazione indipendentemente dal rispetto dei quantitativi consentiti, risolvendosi lo sconfinamento orizzontale o verticale dello scavo nellosvolgimento di una attività estrattiva diversa da quella autorizzata (Cass. Sez. 2, R.G. 24501/2019 - Pagina nr. 8 di 12 Sentenza n. 5757 del 12/03/2007 - Rv. 596240 – 01 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11464 del 24/07/2003 -Rv. 565384 - 01). Le deduzioni della ricorrente, in sostanza, si ancorano anche ad una valutazione letterale del principio enunciato da questa Corte, per sostenere che le uniche forme di violazione del suddetto comma 1 sarebbero, logicamente, quelle che si sostanziano nello sconfinamento verticale (profondità) oppure orizzontale (estensione dello scavo), con conseguente eventuale riconducibilità di una violazione nella determinazione della pendenza delle sponde dello scavoalla previsione di cui al successivo comma 3. Osserva la Corte che l’art. 13 della medesima L.R. Lombardia 08/08/1998, n. 14 subordina l’attività di coltivazione della cava al rilascio di un provvedimento autorizzativo che -tra le altre cose- determina tipo e quantità di sostanze minerali di cava di cui è consentita la coltivazionenonché “l'estensione e la profondità massima degli scavi previsti, riferite a specifici punti fissi di misurazione ed ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva, con riferimento al progetto di coltivazione presentato dal richiedente”. La ratio della previsione - come correttamente argomentato nella decisione della Corte territoriale- è quella di autorizzare l’attività di coltivazione “ anche con la specifica indicazione delle delimitazioni spaziali della cava stessa” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 57 57 del 12/03/2007 - Rv. 596240 – 01 ), dovendosi tuttavia intendere tale riferimento non solamente ai due profili della superficie (estensione) e dall’altezza (profondità), considerati separatamente (come la ricorrente vuole evincere anche dal precedente di questa Corte), ma anche (come il riferimento ai “punti fissi” ben lascia intendere ) a lla combinazione di tali due parametri entro una specifica volumetria, la R.G. 24501/2019 - Pagina nr. 9 di 12 quale costituisce il vero criteriodi “delimitazione spaziale” dell’attività autorizzata. Finalità della previsione, infatti, è quella di “contenere” l’attività di scavo entro ben precisi limiti, superati i quali l’attività medesima viene a porsi fuori dell’autorizzazione medesima ed a costituire, conseguentemente, attività non autorizzata. Diversamente opinando, infatti, non solo verrebbe ad essere condotta al di fuori della prescrizione autorizzativa una componente evidentemente “spaziale”,come la pendenza delle sponde dello scavo, ma risulterebbe “autorizzata” , per absurdum , qualunque forma tridimensionale dello scavo medesimo che purtuttavia rispettasse perimetro, profondità e volumetria di materiale estratto , in tal modo tradendo la finalità della previsione, che è invece quella di determinare uno specifico vincolo alla forma tridimensionale complessiva dello scavo. Il dato normativo univoco, quindi, porta ulteriormente ad escludere che l’interpretazione seguita dalla Corte territoriale si sia posta in conflitto con il principio di tassatività della fattispecie di illecito amministrativo oppure esorbiti dalla regola di stretta interpretazione- come pur dedotto dalla ricorrente- dal momento che, per contro, la lettura offerta dalla Corte territoriale appare proprio quella più aderente ad una corretta -e perspicua- interpretazione del combinato disposto degli artt. 13 e 29 della Legge regionale citata. Si deve in conclusione ritenere che, i n tema di sanzioni amministrative per coltivazione di sostanze minerali di cava, dal disposto degli artt. 13 e 29, L.R. Lombardia 08/08/1998, n. 14 sia dato evincere che l'autorizzazione per la coltivazione della cava è rilasciata con preciso riferimento ad unambito ben determinat o , non solo nella sua estensione e profondità, ma anche nella combinaz ione dei due R.G. 24501/2019- Pagina nr. 10 di 12 suddetti parametri, in modo da formare una specifica volumetria tridimensionale i cui limiti segnano l’ambito dell’attività autorizzata , con la conseguenza che l'estrazione di materiale al di fuori di tale volumetria realizza , indipendentement e dal rispetto dei quantitativi consentiti, una coltivazione non autorizzata. 4. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso. Occorre premettere che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 – 01; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 - Rv. 644485 - 01). Secondo i principi fissati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (Rv. 629831 - 01) , quindi, l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare: 1)il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3)il "come" e il R.G. 24501/2019- Pagina nr. 11 di 12 "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività". Ciò fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 -Rv. 651028 - 01) , e ciò in quanto l e deduzion i avent i ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 -Rv. 648686 - 01) . L’inammissibilità della censura della ricorrente deriva appunto dal fatto che essa, in realtà, sotto la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5), c.p.c., formula semplicemente delle censure all’indirizzo della valutazione delle prove operata dalla Corte territoriale, e cioè ad un profilo riservato al giudice del merito (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01) ed escluso dal sindacato del giudice di legittimità. Va, del resto, osservato che i “fatti” che la decisione impugnata avrebbe omesso di esaminare consistono, in concreto: 1) in valutazioni meramente giuridiche espresse dalla Regione Lombardia, le quali non possono condizionare le conclusioni dell’interprete in sede giurisdizionale; 2) in indicazioni -parimenti giuridiche- espresse dal C.T.U., al quale - evidentemente - non possono essere rimesse valutazioni estranee all’ambito tecnico; 3) nella circostanza del rispetto dell’area di estensione dell’attività estrattiva, profilo in realtà R.G. 24501/2019- Pagina nr. 12 di 12 correttamente valutato dalla Corte territoriale ma - come si è visto - ritenuto non esaustivo ai fini dell’esclusione dell’illecito. 5. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favo re d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere a l controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, a
Sentenza Cassazione n. 30878/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris