CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALTOMONTE e [OSCURATO:PERSONA] I, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 178, presso lo [OSCURATO:PERSONA] - Persico, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - Intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn.60/2017 pubblica ta i l 30 gennaio 2017 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 81/1998 del 27 marzo 1998, provvedendo sulle contrapposte domande delle parti, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava: 1)la nullità per simulazione relativa dei contratti di compravendita con patto di riscatto stipulati il 24 marzo 1965 e il 30 ottobre 1987 (recte: 1967) fra [OSCURATO:PERSONA] nella veste di alienante e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quella di acquirenti, aventi ad oggetto distinte unità immobiliari ricomprese nell’edificio di proprietà del primo, sito nella medesima città calabrese alla via [OSCURATO:PERSONA] dell’Impero nn. 11-13; 2)la nullità per frode alla legge dei contratti dissimulati, mediante i quali, in violazione del divieto di patto commissorio sancito dall’art. 2744 c.c., i suddetti immobili erano stati ceduti a scopo di garanzia della restituzione delle somme di danaro mutuate dai simulati acquirenti in favore del simulato alienante; 3)l’appartenenza agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] - individuati nelle persone del coniuge superstite [OSCURATO:PERSONA] e dei figli [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]- del compendio simulatamente compravenduto; 4)la nullità del contratto di locazione del 30 luglio 1970, con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano concesso in uso a [OSCURATO:PERSONA] gli immobili in parola. La decisione veniva integralmente riformata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che con sentenza del 20 febbraio 2004 riconosceva la validità dei contratti di compravendita e locazione innanzi menzionati, dichiarando la risoluzione del secondo per inadempimento del conduttore e ordinando agli eredi Bentivoglio di rilasciare in favore degli Altomonte-Bruni l’immobile che ne formava oggetto. La pronuncia di secondo grado era in sèguito cassata da questa Corte, che, con sentenza n. 16962/2009 del 21 luglio 2009 , rinviava la causa alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Riassunto tempestivamente il processo dinanzi al giudice designato, con sentenza n. 60/2017 del 30 gennaio 2017 il collegio reggino così definitivamente statuiva: «1) rigetta l’appello proposto dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 81/98 emessa in data 10.03.97 e pubblicata il 27.03.98; 2)accoglie l’appello incidentale proposto dagli eredi Bentivoglio e, per l’effetto, dispone che: a)la pronuncia della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve intendersi emessa e quindi corretta nei confronti dei suoi eredi; b)la data di stipula dell’atto di compravendita con patto di riscatto per [OSCURATO:PERSONA], di cui è stata dichiarata la nullità per simulazione, è quella del 30.10.1967; 3) condanna gli appellanti in via principale a rifondere in solido le spese del presente giudizio, che liquida, a favore della parte appellata-appellante incidentale, in Euro 2.775,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge; 4) compensa interamente le spese del giudizio avanti alla Corte di Cassazione». Contro quest’ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, resistiti con controricorso da Felicetta, [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe, Roberto e [OSCURATO:PERSONA], successori universali dei defunti genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono invece rimaste intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], altre eredi di [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. I soli ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2744 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 384 c.p.c., la mancanza di adeguata e necessaria motivazione e l’ omessa valutazione degli elementi offerti . Si assume che la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di rinvio, sarebbe incorsa nel medesimo errore precedentemente commesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro, già stigmatizzato da questo [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza cassatoria, non avendo valutato tutti gli elementi probatori e i dati di fatto acquisiti al processo ed essendosi limitata a utilizzare a fini decisori soltanto quelli offerti dagli eredi Bentivoglio. Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché l’ omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia . Si sostiene che, in contrasto con le indicazioni fornite da questa Corte, l’impugnatasentenza non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi già valutati dalla Corte d’Appello di Catanzaro nella decisione poi cassata, e in particolare: del difetto di prova dell’avvenuta conclusione fra le parti di un contratto di mutuo a tassi usurari, ipoteticamente garantito dalla stipula dei menzionati contratti di compravendita con patto di riscatto; del mancato esercizio del diritto di riscatto da parte dell’alienante, nonostante l’intervenuta totale estinzione del debito garantito; dell’assenza di prova della falsa formazione del contratto di locazione; della non riconducibilità degli importi delle ventiquattro cambiali emesse dal Bentivoglio fra il 1964 e il 1972 a l mutuo da questi asseritamente contratto con gli Altomonte-Bruni. Con il terzo motivo sono dedotte la violazione e falsa applicazione di legge per mancata valutazione dei motivi espressi nell’atto di appello e nella comparsa di costituzione con riferimento agli articoli 1500, 1501, 1503 c.c. e l’ omessa valutazione e mancanza di adeguata motivazione . Si imputa alla Corte reggina di aver omesso di pronunciare sul motivo di appello, ribadito nel giudizio di rinvio, con il quale gli odierni ricorrenti avevano evidenziato che la vendita con patto di riscatto è riconosciuta ampiamente dagli artt. 1500 e segg. c.c. , sicchè il Tribunale avrebbe dovuto adeguatamente argomentare le ragioni di una diversa interpretazione dei contratti di vendita . Con il quarto motivo vengono prospettate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1343, 1418 e 2744 c.c. Si rimprovera al giudice di rinvio di aver operato una ricostruzione fattuale della vicenda che si pone in netto contrasto con le risultanze processuali, dalle quali era emerso che i negozi conclusi fra le parti furono realmente voluti e che l’alienante non subì alcuna coercizione ad opera degli acquirenti. Con il quinto motivo si imputa alla Corte territoriale di aver immotivatamente negato l’ammissione dei mezzi istruttori (interrogatorio formale degli eredi Bentivoglio, prova testimoniale e giuramento suppletorio) richiesti dagli Altomonte-Bruni con l’atto di appello e da loro riproposti in sede di rinvio. Il primo, il secondo e il quarto motivo, che possono essere scrutinati insieme perché intimamente connessi, sono inammissibili. Le censure in esame, per il modo in cui sono formulate, non pongono questioni attinenti all’esatta ricognizione delle norme applicabili al caso di specie o alla corretta sussunzione in esse della fattispecie concreta. Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, esse tendono, in realtà, a contestare la valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito, così come espressa nella motivazione posta a base del decisum. Di qui la loro inammissibilità, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte in materia (cfr. Cass.n. 4247/2023, Cass. n. 17702/2022, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019). Quanto, poi, alla lamentata carenza di idoneo supporto argomentativo della decisione gravata, occorre tener presente che, in base al nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., quale risultante a sèguito della riformulazione operata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, non è più consentito denunciare in cassazione la mera insufficienza o la non irrisolvibile contraddittorietà della motivazione della sentenza, dovendo ormai il sindacato di legittimità sul punto ritenersi ristretto alla verifica dell’osservanza del c.d. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile»; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex multis, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un.19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014). Ciò posto, va osservato che il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa a sèguito dirinvio disposto a norma dell’art. 383 c.p.c. è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in applicazione del generale principio processuale tempus regit actum e a quello secondo cui il giudizio di rinvio integra una nuova e autonoma fase del processo, avente natura rescissoria; ne consegue che, qualora la sentenza conclusiva delpredetto giudizio sia stata pubblicata dal t rentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della citata L. n. 134 del 2012, vale a dire dall’11 settembre2012, trova applicazione l’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. nella sua attuale formulazione restrittiva (cfr. Cass. n. 31051/2022, Cass. n. 8810/2022, Cass. n. 30599/2021, Cass. n. 26654/2014). La predetta norma del codice di rito, nella nuova versione che qui viene in rilievo, consente di far valere in sede di legittimità soltanto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia formato oggetto di discussione fra le parti, per tale dovendo intendersi un vero e proprio fatto in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una specifica circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, non invece un semplice elemento istruttorio, una moltitudine di circostanze o il vario insieme dei materiali di causa (cfr., ex multis, Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 13024/2022, Cass. n. 17536/2020, Cass. Sez. Un. n. 5745/2015). Orbene, nel caso di specie deve escludersi che l’impugnata sentenza sia affetta da alcuna delle gravi anomalie motivazionali cui si è fatto cenno sopra, integranti violazione del «minimo costituzionale». La Corte reggina, in dichiarata condivisione del ragionamento decisorio svolto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha spiegato che la prova dell’accordo simulatorio intercorso fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era ricavabile dai seguenti elementi (pag. 5): «1)la coincidenza temporale delle due vendite in questione con i prestiti di denaro erogati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; 2)la sproporzione tra i prezzi indicati nei rogiti e i valori effettivi dei beni; 3)la permanenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nella completa disponibilità di tutte le unità immobiliari del fabbricato e l’avvenuta locazione da parte sua a terzi di una di esse; 4)l’esecuzione, a sua cura e spese, di opere di manutenzione anche straordinaria; 5)il periodo di tempo intercorso tra le vendite e il contratto con il quale i nuovi proprietari del bene lo avevano dato in locazione a colui dal quale lo avevano acquistato; 6)la loro inerzia, protratta per più di dieci anni, a fronte della mancata corresponsione dei relativi canoni da parte del conduttore; 7)l’esercizio nei suoi confronti dell’azione di sfratto per morosità, senza richiesta di sua condanna al pagamento dei canoni stessi». Come chiaramente si ricava dal passo che precede, la motivazione non solo esiste dal punto di vista materiale e grafico, ma appare comprensibile e non affetta da evidente illogicità o contraddittorietà, vizi che, per quanto detto prima, potrebbero condurre alla declaratoria di nullità della sentenza soltanto se emergenti dal testo stesso della decisione, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali; né la sua eventuale insufficienza potrebbe assumere rilevanza a fini cassatori, alla luce dei princìpi di diritto surrichiamati. Per il resto, va osservato che, per costante giurisprudenza di legittimità, una questione diviolazione o d i falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può correttamente porsi sull’assunto di un’erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito, bensì soltanto ove si alleghi che quest’ultimo abbia fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. n. 10623/2023, Cass. n. 5249/2023, Cass. n. 37839/2022, Cass. n. 15300/2022, Cass. n. 10226/2022). Spetta, infatti, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare lefonti del proprio c onvincimento, di assumere evalutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando in tal modo liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 6633/2020, Cass. n. 331/2020, Cass. n. 31485/2018). Deve, inoltre, rammentarsi che laviolazione dell’art. 2697 c.c. si configura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr. Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 9225/2022). Le situazioni innanzi descritte non ricorrono, in tutta evidenza, nel caso in esame, come si ricava dalle stesse deduzioni svolte dagli impugnanti a sostegno delle sollevate lagnanze, onde i motivi in disamina si appalesano inammissibili anche se riguardati da questo diverso punto di vista. Inammissibile si appalesa anche il terzo mezzo. Esso, infatti, non si confronta con la motivazione della pronuncia qui gravata, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti, ha affrontato la questione relativa all’applicabilità della disciplina civilistica in tema di compravendita con patto di riscatto ai contratti stipulati dalle parti nel 1965 e nel 1967. Si legge, in proposito, a pag. 4, quinto periodo: «La sentenza impugnata non ha affatto omesso di prendere in considerazione la qualificazione del contratto proposta da parte appellante, avendo specificamente esaminato le considerazioni di quest’ultima in ordine all’interpretazione della volontà delle parti ed all’inquadramento giuridico della fattispecie di cui in oggetto ed avendole disattese sulla base di un accurato esame degli accordi intervenuti tra le parti in esame, all’esito del quale èpervenuta alla conclusione che attraverso il simulato trasferimento della proprietà, accompagnato dalla previsione che in caso di mancata restituzione della somma mutuata gli effetti apparenti della compravendita sarebbero divenuti reali, esse avevano inteso stipulare un tipico patto commissorio, volto a coartare la volontà dei debitori per indurli all’adempimento, essendo stato concordato che, in caso contrario, i venditori avrebbero perso la proprietà dell’immobile, che sarebbe stato definitivamente acquisito dagli appellanti». L’argomento è ripreso a pag. 5 (righi 10-16), ove viene chiarito che, «pur non integrando direttamente un patto commissorio, anche la vendita con patto di riscatto o di retrovendita può rappresentare un mezzo per sottrarsi all’applicazione del relativo divieto; e ciò ogniqualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l’acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute». Le surriportate argomentazioni sono state del tutto trascurate dagli Altomonte-Bruni, onde il mezzo in esame si rivela privo di specificità. Il quinto motivo è ugualmente inammissibile, essendosi i ricorrenti limitati a lamentare la mancata ammissione dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale da loro dedotti nella pregressa fase di merito, senza tuttavia prospettarne la decisività, intesa come attitudine dei mezzi istruttori richiesti a condurre a una diversa soluzione della controversia, a fronte dei plurimi elementi di fatto valorizzati dal giudice di rinvio per la formazione del proprio convincimento (si vedano, sull’argomento, Cass. n. 14078/2023, Cass. n. 11333/2023, Cass. n. 8204/2018, Cass. n. 2446/2000, Cass. n. 2176/1997). Quanto, poi, al giuramento suppletorio, va tenuto presente che, ai sensi dell’a rt. 240 c.p.c., il giudice di merito ha la facoltà ma non l’obbligo di deferirlo a una delle parti, sicché può essere sindacata in sede di legittimità soltanto la sua decisione positiva di ricorrere a tale mezzo istruttorio, non anche quella negativa di non farne uso in applicazione della regola generale di cui all’art. 2697 c.c. (cfr. Cass. n. 36482/2021, Cass. n. 8021/2009, Cass. n. 19270/2006). In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nessuna statuizione in ordine alle dette spese va adottata nei riguardi delle parti rimaste intimate. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater , D.P.R. n. 11 5 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi