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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 14078/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26360/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliat a ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] SpA), in persona dell’amministratore u nico e l egale rappresentante, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Co rte di Cassazione, pec: -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] (o ANGIOLINA ) ; -intimata - avverso la sentenza n. 95/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Cons.

ANNAMOSCARINI.

Rilevato che: la società S.I.A.S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 95/2021, pubblicata in data 11 marzo 2021, esponendo nella parte relativa al “Fatto e diritto” quanto segue: «La [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del leale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] [indicata nell’intestazione del ricorso come Angiolina] Petrella e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro - tempore , per sentirli condannare, in solido, tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall’immobile di sua proprietà.

Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 754/2014 del 13.10.2014, rigettava la domanda attrice.

La [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro - tempore, proponeva appello avverso tale sentenza, ma la Corte di Appello di Campobasso, con la su richiamata sentenza, rigettava l’appello»; ha resistito soltanto la [OSCURATO:PERSONA] srl (già [OSCURATO:PERSONA] SpA)con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380-bis, 1° co. c.p.c.; considerato che:il ricorso - la cui esposizione in fatto consta d elle poche righe sopra riportate- è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 3 c.p.c. perché privo di una chiara esposizione dei fatti di causa dalla quale poter desumere le posizioni processuali delle parti con individuazione del petitum e della causa petendi non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del fatto processuale dalla esposizione dei motivi perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che é riservata invece al ricorrente (Cass., 6-3, n. 13312 del 28/5/2018); neppure l’esame dei motivi sopperisce a questo grave difetto di autosufficienza, con ciò confermandosi la grave carenza del ricorso sotto il profilo dei requisiti di contenuto-forma per la sua ammissibilità; se fosse possibile lo scrutinio dei motivi sulla base di quanto dagli stessi si evince, si dovrebbe rilevare quanto segue; con il primo motivo - errata e/o falsa applicazione dell’ar t. 116 c.p.c., la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia valutato erroneamente leconsulenze tecniche d’ufficio perché, avendo le stesse acclarato che le infiltrazioni d’acqua che avrebbero causato danni all’immobile della ricorrenteprovenivano dai muri di contenimento, sia verso la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] che verso la proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,non poteva escludersi la responsabilità dei proprietari dei fondia monte di tali muri; inoltre, la Corte di merito non avrebbe giustificato analiticamente il diniego di ammissione delle prove già disposto dal Tribunale; il motivo sarebbe inammissibile perché privo dei requisiti di contenuto-forma del ricorso e perché prospetta una pretesa violazione dell’art. 116 c.p.c. senza osservare le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte per far valere il relativo vizio: quanto ai requisiti di contenuto-forma del ricorso il vizio della violazione di legge, ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., 1, n. 16700 del 5/8/2020); quanto, in particolare,alla violazione dell’art. 116 c.p.c., la stessa è dedotta senza osservare l’insegnamento di questa Corte secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione » (Cass., 1, n. 6774 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); con riferimento alle doglianze relative alla dedotta errata valutazione delle consulenze tecniche d’ufficio, va ribadito il principio più volte affermato da questa Corte e secondo cuila parte che alleghi la mancata o erronea valutazione delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nei gradi di merito, ha l'onere di indicare compiutamente (e, se del caso, trascrivere nel ricorso) gli accertamenti e le risultanze peritali, al fine di consentire alla corte di valutare la congruità della motivazione della sentenza impugnata che si sia motivatamente dissociata dalle conclusioni peritali, dovendosi, in carenza di detta specificazione, come nel caso all’esame, dichiarare il ricorso inammissibile (Cass. n. 3224 del 12/02/2014); quanto , infin e, alla doglianza relativa aldiniego della Corte di merito di ammission e della prova testimoniale, già non disposta in primo grado, va evidenziato che anche tale censura sarebbe inammissibile in quanto, in sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non ammessa in primo grado e riproposta in secondo grado - deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello (Cass., ord., n. 22883 del 13/09/2019); inoltre, tale doglianza è stata inammiss i bilmente sollevata senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova e senza adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione (Cass., ord., n. 8204 del 4/04/2018e Cass.

Sentenza n. 9748 del 23/04/2010); con il secondo motivo di ricorso- violazione e/o omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione - la ricorrente lamenta che la corte di merito si sia limitata a riportare quanto affermato dallaCTU (si evidenzia che, a differenza di quanto dedotto nel primo motivo, nel mezzo all’esame si fa riferimento ad una sola CTU, senza ulteriori specificazioni) riguardo al fatto che le infiltrazioni provenissero dal muro di contenimento di proprietà della ricorrente senza imputare alcuna responsabilità alle controparti; con il terzo motivo - vizio di motivazione - la società ricorrente lamenta motivazione apparente per essersi la corte del gravame limitata a riprodurre, aderendo ad essi, gli argomenti del giudice di prime cure;i motivi in scrutinio sarebbero da disattendere, evidenziandosi che il secondo motivo sarebbe- per l’assorben te rilievo che nella specie si versa nell’ipotesi di cd.

“doppia conforme” - inammissibile ex art. 348-ter c.p.c. e che il terzo motivo sarebbe infondato, essendo la sentenza impugnata motivata e tale motivazione non è né apparente né intrinsecamente contraddittoria o incomprensibile; conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata a pagare, in favore della parte controricorrente,le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 10.500 per compensi , € 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfetarie al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26360/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliat a ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] SpA), in persona dell’amministratore u nico e l egale rappresentante, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Co rte di Cassazione, pec: -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] (o ANGIOLINA ) ; -intimata - avverso la sentenza n. 95/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI. Rilevato che: la società S.I.A.S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 95/2021, pubblicata in data 11 marzo 2021, esponendo nella parte relativa al “Fatto e diritto” quanto segue: «La [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del leale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] [indicata nell’intestazione del ricorso come Angiolina] Petrella e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro - tempore , per sentirli condannare, in solido, tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall’immobile di sua proprietà. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 754/2014 del 13.10.2014, rigettava la domanda attrice. La [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro - tempore, proponeva appello avverso tale sentenza, ma la Corte di Appello di Campobasso, con la su richiamata sentenza, rigettava l’appello»; ha resistito soltanto la [OSCURATO:PERSONA] srl (già [OSCURATO:PERSONA] SpA)con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380-bis, 1° co. c.p.c.; considerato che:il ricorso - la cui esposizione in fatto consta d elle poche righe sopra riportate- è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 3 c.p.c. perché privo di una chiara esposizione dei fatti di causa dalla quale poter desumere le posizioni processuali delle parti con individuazione del petitum e della causa petendi non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del fatto processuale dalla esposizione dei motivi perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che é riservata invece al ricorrente (Cass., 6-3, n. 13312 del 28/5/2018); neppure l’esame dei motivi sopperisce a questo grave difetto di autosufficienza, con ciò confermandosi la grave carenza del ricorso sotto il profilo dei requisiti di contenuto-forma per la sua ammissibilità; se fosse possibile lo scrutinio dei motivi sulla base di quanto dagli stessi si evince, si dovrebbe rilevare quanto segue; con il primo motivo - errata e/o falsa applicazione dell’ar t. 116 c.p.c., la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia valutato erroneamente leconsulenze tecniche d’ufficio perché, avendo le stesse acclarato che le infiltrazioni d’acqua che avrebbero causato danni all’immobile della ricorrenteprovenivano dai muri di contenimento, sia verso la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] che verso la proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,non poteva escludersi la responsabilità dei proprietari dei fondia monte di tali muri; inoltre, la Corte di merito non avrebbe giustificato analiticamente il diniego di ammissione delle prove già disposto dal Tribunale; il motivo sarebbe inammissibile perché privo dei requisiti di contenuto-forma del ricorso e perché prospetta una pretesa violazione dell’art. 116 c.p.c. senza osservare le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte per far valere il relativo vizio: quanto ai requisiti di contenuto-forma del ricorso il vizio della violazione di legge, ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., 1, n. 16700 del 5/8/2020); quanto, in particolare,alla violazione dell’art. 116 c.p.c., la stessa è dedotta senza osservare l’insegnamento di questa Corte secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione » (Cass., 1, n. 6774 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); con riferimento alle doglianze relative alla dedotta errata valutazione delle consulenze tecniche d’ufficio, va ribadito il principio più volte affermato da questa Corte e secondo cuila parte che alleghi la mancata o erronea valutazione delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nei gradi di merito, ha l'onere di indicare compiutamente (e, se del caso, trascrivere nel ricorso) gli accertamenti e le risultanze peritali, al fine di consentire alla corte di valutare la congruità della motivazione della sentenza impugnata che si sia motivatamente dissociata dalle conclusioni peritali, dovendosi, in carenza di detta specificazione, come nel caso all’esame, dichiarare il ricorso inammissibile (Cass. n. 3224 del 12/02/2014); quanto , infin e, alla doglianza relativa aldiniego della Corte di merito di ammission e della prova testimoniale, già non disposta in primo grado, va evidenziato che anche tale censura sarebbe inammissibile in quanto, in sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non ammessa in primo grado e riproposta in secondo grado - deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello (Cass., ord., n. 22883 del 13/09/2019); inoltre, tale doglianza è stata inammiss i bilmente sollevata senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova e senza adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione (Cass., ord., n. 8204 del 4/04/2018e Cass. Sentenza n. 9748 del 23/04/2010); con il secondo motivo di ricorso- violazione e/o omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione - la ricorrente lamenta che la corte di merito si sia limitata a riportare quanto affermato dallaCTU (si evidenzia che, a differenza di quanto dedotto nel primo motivo, nel mezzo all’esame si fa riferimento ad una sola CTU, senza ulteriori specificazioni) riguardo al fatto che le infiltrazioni provenissero dal muro di contenimento di proprietà della ricorrente senza imputare alcuna responsabilità alle controparti; con il terzo motivo - vizio di motivazione - la società ricorrente lamenta motivazione apparente per essersi la corte del gravame limitata a riprodurre, aderendo ad essi, gli argomenti del giudice di prime cure;i motivi in scrutinio sarebbero da disattendere, evidenziandosi che il secondo motivo sarebbe- per l’assorben te rilievo che nella specie si versa nell’ipotesi di cd. “doppia conforme” - inammissibile ex art. 348-ter c.p.c. e che il terzo motivo sarebbe infondato, essendo la sentenza impugnata motivata e tale motivazione non è né apparente né intrinsecamente contraddittoria o incomprensibile; conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata a pagare, in favore della parte controricorrente,le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 10.500 per compensi , € 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfetarie al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1
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