Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 09225/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso 35192/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'vvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. Ferrari, 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: avv.vitoluciopaolantonio©messaqgípec.it -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] MfRIA ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 20 [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 27 [OSCURATO:EMAIL] controricorrenti avverso la sentenza n. 2948/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 53/2009 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in solido con l'ex-moglie [OSCURATO:PERSONA], la somma di C 18.288,09 in favore della madre di quest'ultima, [OSCURATO:PERSONA], per la fornitura di materiale edile che la stessa aveva fornito ai coniugi per lavori di ristrutturazione della casa familiare.

L'opponente propose, altresì, domanda riconvenzionale volta alla condanna della Zabatta alla restituzione della somma di C 16.180,11, derivante dalla differenza tra il debito pro quota di esso opponente per la predetta fornitura (C 9.144,02) e il valore della polizza vita individuale (C 25.180,11) ceduta in pagamento all'opposta ad estinzione del debito.

Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], per chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Nel corso del giudizio, intervenne [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel chiedere il rigetto dell'opposizione, dedusse altresì di essere comproprietaria della polizza vita ceduta.2.

Il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con sentenza n. 84/2012, rigettò l'opposizione, ritenendo provato che la cessione della polizza vita da parte del Ricigliano alla Zabatta, anziché essere avvenuta ad estinzione del debito come dal medesimo asserito, costituiva l'oggetto di un diverso rapporto obbligatorio, consistente nella mera vendita della stessa; conseguentemente, rigettò pure la domanda riconvenzionale di restituzione della differenza tra quanto dovuto ed il valore della polizza vita ceduta.

3. Proposto appello, nel contraddittorio tra le parti, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2948/2019, in accoglimento del gravame e in riforma della decisione impugnata, ha accolto l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo n. 53/2009, ritenendo, sulla base di una complessiva rivalutazione del compendio probatorio, che il debito pro quota gravante sul Ricigliano per la fornitura di cui al ricorso monitorio si fosse estinto per avvenuto adempimento mediante datio in solutum, attraverso la cessione della polizza vita; accolse, altresì, la domanda riconvenzionale dell'opponente volta ad ottenere la condanna della Zabatta alla restituzione della differenza tra il valore della polizza vita e l'importo del debito ad estinzione del quale era stata ceduta, ritenendo irrilevante la natura di bene personale o appartenente alla comunione della predetta polizza.

Conclusivamente condannò le appellate, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del doppio grado.

4. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui hanno resistito, notificando distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis, co. 1, c.p.c.

Ritenuto che:1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1197 c.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente valutato la circostanza della riscossione della polizza vita da parte della Zabatta, facendone illogicamente dipendere la prova che la cessione di detta polizza fosse avvenuta per estinguere il debito per la fornitura di cui al ricorso monitorio.

Ad avviso della ricorrente, il giudice di merito non si sarebbe quindi avveduto dell'assenza di collegamento logico tra la riscossione della polizza e l'estinzione del debito, pervenendo così a un'erronea ricostruzione del fatto e, conseguentemente, ad un'erronea applicazione della norma di diritto sulla datio in solutum (art. 1197 c.c.). 1.1 Il primo motivo assume come oggetto di critica un breve passo della motivazione della sentenza impugnata, che taiwieccain "alla luce delle risultanze istruttorie da un lato si deve registrare l'insuccesso probatorio della Zabatta circa la causa della cessione della polizza e l'imputabilità della cessione ad un diverso debito, dall'altro ben può ritenersi provato che detta cessione sia avvenuta in luogo del pagamento del corrispettivo in danaro della fornitura di cui è causa posto che l'avvenuta riscossione della polizza vale come accettazione per facta concludentia della efficacia liberatoria della cessione, requisito indispensabile per l'operatività della datio in solutum ai sensi dell'art. 1197 c.c. .

La ricorrente pretende di criticare tale passo deducendo la violazione dell'art. 116 c.p.c. in prima battuta senza farsi carico di quanto la corte territoriale ha prima esposto ampiamente e comunque, pur evocando Cass. n. 11892 del 2016, in realtà contraddicendo il principio di diritto da essa enunciato (ribadito da Cass., Sez.

Un., n. 16598 del 2016, in motivazione non massimata, ed ora da Cass., Sez.

Un., n. 20867 del 2020, che chiarisce i termini entro i quali la violazione dell'art. 116 può essere dedotta).In realtà, l'illustrazione si risolve in una manifestazione di dissenso - peraltro, come s'è detto, carente di considerazione dell'ampia motivazione della sentenza - dalla valutazione delle risultanze istruttorie e ciò al di là di quanto, secondo Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014, consente il n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

Occorre rilevare che l'evocazione di un passo della sentenza n. 11892 del 2016 è fatta a Jv 5112prattp, in quanto ignora quanto la sentenza enuncia di seguito: "§4.5.

Può semmai ipotizzarsi che il ricorrente in Cassazione possa svolgere considerazioni sul cattivo esercizio del detto potere non già sub specie di denuncia in sé e per sé di un vizio della sentenza impugnata, bensì solo in funzione e, quindi, come elemento, di un'attività di dimostrazione che il giudice di merito è pervenuto ad una erronea ricostruzione della quaestio facti, sì che essa l'abbia indotto in ultima analisi ad applicare erroneamente una norma di diritto alla fattispecie dedotta in giudizio.

Sicché il motivo di ricorso sia la denuncia di tale erronea applicazione.

Si può dunque ipotizzare che dette considerazioni possano e debbano necessariamente incasellarsi solo come elemento di un ben più articolato quadro evidenziatore della deduzione di un error in iudicando ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. circa la norma applicabile ed applicata alla fattispecie.

Tale residua possibilità supporrebbe sempre l'argomentazione del cattivo esercizio del potere non già con la prospettazione di una mera alternativa di apprezzamento limitata alla singola prova, bensì di un'alternativa non solo necessaria, come avveniva quando operava il vecchio n. 5, quanto ad essa stessa, ma anche solo come punto di partenza per approdare alla censura in iure, essendo, dunque, ulteriormente necessario dimostrare come e perché l'apprezzamento corretto si sarebbe incasellato nel complessivo quadro probatorio, sì da rendere necessario — e non già solo possibile - appunto sul piano probatorio complessivo il risultato di una ricostruzione della quaestio facti del tutto diversa e, quindi, tale da giustificare come approdo argomentativo finale in iure quello che la fattispecie è stata sussunta erroneamente in iure sotto la norma che il giudice di merito ha applicato, sì da risultare dimostrato un error iuris sul diritto sostanziale con cui la fattispecie è stato deciso.

In pratica potrebbe ipotizzarsi che la critica all'esercizio concreto del potere di cui all'art. 116 c.p.c. si collochi come parte di un ragionamento più ampio che giustifichi innanzitutto in termini di necessarietà logica una ricostruzione della quaestio facti sulla base del materiale probatorio diversa da quella operata dal giudice di merito e per tale ragione evidenzi che egli ha mal sussunto la vicenda sotto la norma che ha applicato, perché tale norma non sarebbe stata applicabile se la ricostruzione fosse stata quella esatta.

Una siffatta attività argomentativa sarebbe diretta ad evidenziare un errore di sussunzione della fattispecie concreta e di individuazione dell'esatto diritto applicabile e, dunque, della motivazione in iure, ma essa supporrebbe, in ossequio ai requisiti di chiarezza necessari in ogni motivo di impugnazione, l'articolazione dell'esposizione di un siffatto motivo in modo puntuale secondo le scansioni progressive appena sopra indicate".

Come si vede la deducibilità del vizio di sussunzione della norma di diritto sostanziale è ipotizzata e conchiusa in ben precisi limiti e, peraltro, è appunto solo ipotizzata.

Essa, comunque, suppone che il cattivo esercizio del potere di cui all'art. 116 c.p.c. sia dedotto come parte di un ragionamento più ampio che suppone l'assunzione della quaestio facti così come l'ha assunta il giudice di merito.

Ma ciò non avviene nella tecnica di illustrazione del motivo, che, fermo che omette di considerare le ampie enunciazioni svolte in proposito della sentenza, ne postula sotto vari profili una diversa ricostruzione.

Il motivo impinge, dunque, in inammissibilità.

La deduzione della violazione dell'art. 1197 c.c. segue le sorti dell'inammissibilità della deduzione della violazione dell'art. 116, perché svolta sull'assunto che la quaestio facti dovesse ricostruirsi diversamente.Anche la violazione dell'art. 2697 c.c. è dedotta inammissibilmente, in quanto non è svolta secondo il principio di diritto predicato dalla citata Cass., Sez.

Un., n. 16598 del 2016 e ribadito da Cass. n. 26769 del 2018 secondo il quale "In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. 11

2. Con il secondo motivo - violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 c.p.c. e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. - la ricorrente insiste sull'illogicità della motivazione della sentenza in parte qua, deducendo come non risponda ad alcun canone logico far derivare dal fatto noto della riscossione della polizza vita quello ignoto del pagamento proprio del debito di cui al ricorso monitorio.

Il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. in modo non solo contraddittorio, dato che la seconda può dedursi solo sulla base della motivazione della sentenza impugnata, che qui nemmeno si identifica, ma anche contrario ai principi indicati sempre da Cass. n. 11892 del 2016 e ribaditi dalla citata S.U. n. 20867 del 2020 e dalla consolidata giurisprudenza successiva.

Né può imputarsi al giudice dell'appello di aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, perché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, co. 1, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prospettategli o comunque acquisite, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Onere ampiamente assolto dall'impugnata sentenza.

3. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata - omessa valutazione di un fatto storico risultante dagli atti di causa, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. - la ricorrente assume che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare la questione inerente all'effettiva titolarità della polizza, e quindi di apprezzare i relativi mezzi di prova, asserendo che tale indagine sarebbe stata determinante per ciò che attiene la misura della restituzione in via riconvenzionale in favore del Ricigliano. 3.1 n motivo è inammissibile, in quanto formulato in maniera non rispondente al paradigma imposto dall'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.: invero, la questione relativa alla titolarità della polizza vita è stata presa in considerazione dal giudice di merito, seppur per escluderne la rilevanza nei rapporti con la Zabatta, terzo cessionario della polizza, sicché la censura avrebbe dovuto essere proposta, se del caso, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione di legge.

In ogni caso il motivo si risolve in una sollecitazione a rivedere la quaestio facti (nuovamente, peraltro, senza adeguatamente e specificamente considerare le stingenti affermazioni della pag. 5-6 della sentenza) al di fuori dei limiti indicati dalle SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, è pretestuoso là dove vorrebbe individuare il "fatto omesso" in una dicitura che la corte di merito non avrebbe considerato e sarebbe presente sul bonifico cui si fa riferimento, cioè quella "estinzione obbligazione".

Ora, a parte che la corte parla di estinzione dell'obbligazione a pag. 6, quintultimo rigo, in realtà l'illustrazione del motivo propone anche qui un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie

4. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare in favore diNicigliano le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il Ocorso, se dovuta. zts.,à1/kui Uk,y. el("7~1...

G/y(1/14„ teu CAPIAnGyV, AC1 EAft, JAM 1.‘ P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a Si - 41 pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione, ( I( liquidate in C 4100, oltre C 200 per esborsi, accessori di legge e spes generali al 15%, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 35192/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'vvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. Ferrari, 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: avv.vitoluciopaolantonio©messaqgípec.it -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] MfRIA ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 20 [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 27 [OSCURATO:EMAIL] controricorrenti avverso la sentenza n. 2948/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 53/2009 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in solido con l'ex-moglie [OSCURATO:PERSONA], la somma di C 18.288,09 in favore della madre di quest'ultima, [OSCURATO:PERSONA], per la fornitura di materiale edile che la stessa aveva fornito ai coniugi per lavori di ristrutturazione della casa familiare. L'opponente propose, altresì, domanda riconvenzionale volta alla condanna della Zabatta alla restituzione della somma di C 16.180,11, derivante dalla differenza tra il debito pro quota di esso opponente per la predetta fornitura (C 9.144,02) e il valore della polizza vita individuale (C 25.180,11) ceduta in pagamento all'opposta ad estinzione del debito. Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], per chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Nel corso del giudizio, intervenne [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel chiedere il rigetto dell'opposizione, dedusse altresì di essere comproprietaria della polizza vita ceduta.2. Il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con sentenza n. 84/2012, rigettò l'opposizione, ritenendo provato che la cessione della polizza vita da parte del Ricigliano alla Zabatta, anziché essere avvenuta ad estinzione del debito come dal medesimo asserito, costituiva l'oggetto di un diverso rapporto obbligatorio, consistente nella mera vendita della stessa; conseguentemente, rigettò pure la domanda riconvenzionale di restituzione della differenza tra quanto dovuto ed il valore della polizza vita ceduta. 3. Proposto appello, nel contraddittorio tra le parti, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2948/2019, in accoglimento del gravame e in riforma della decisione impugnata, ha accolto l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo n. 53/2009, ritenendo, sulla base di una complessiva rivalutazione del compendio probatorio, che il debito pro quota gravante sul Ricigliano per la fornitura di cui al ricorso monitorio si fosse estinto per avvenuto adempimento mediante datio in solutum, attraverso la cessione della polizza vita; accolse, altresì, la domanda riconvenzionale dell'opponente volta ad ottenere la condanna della Zabatta alla restituzione della differenza tra il valore della polizza vita e l'importo del debito ad estinzione del quale era stata ceduta, ritenendo irrilevante la natura di bene personale o appartenente alla comunione della predetta polizza. Conclusivamente condannò le appellate, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del doppio grado. 4. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui hanno resistito, notificando distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis, co. 1, c.p.c. Ritenuto che:1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1197 c.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente valutato la circostanza della riscossione della polizza vita da parte della Zabatta, facendone illogicamente dipendere la prova che la cessione di detta polizza fosse avvenuta per estinguere il debito per la fornitura di cui al ricorso monitorio. Ad avviso della ricorrente, il giudice di merito non si sarebbe quindi avveduto dell'assenza di collegamento logico tra la riscossione della polizza e l'estinzione del debito, pervenendo così a un'erronea ricostruzione del fatto e, conseguentemente, ad un'erronea applicazione della norma di diritto sulla datio in solutum (art. 1197 c.c.). 1.1 Il primo motivo assume come oggetto di critica un breve passo della motivazione della sentenza impugnata, che taiwieccain "alla luce delle risultanze istruttorie da un lato si deve registrare l'insuccesso probatorio della Zabatta circa la causa della cessione della polizza e l'imputabilità della cessione ad un diverso debito, dall'altro ben può ritenersi provato che detta cessione sia avvenuta in luogo del pagamento del corrispettivo in danaro della fornitura di cui è causa posto che l'avvenuta riscossione della polizza vale come accettazione per facta concludentia della efficacia liberatoria della cessione, requisito indispensabile per l'operatività della datio in solutum ai sensi dell'art. 1197 c.c. . La ricorrente pretende di criticare tale passo deducendo la violazione dell'art. 116 c.p.c. in prima battuta senza farsi carico di quanto la corte territoriale ha prima esposto ampiamente e comunque, pur evocando Cass. n. 11892 del 2016, in realtà contraddicendo il principio di diritto da essa enunciato (ribadito da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, in motivazione non massimata, ed ora da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020, che chiarisce i termini entro i quali la violazione dell'art. 116 può essere dedotta).In realtà, l'illustrazione si risolve in una manifestazione di dissenso - peraltro, come s'è detto, carente di considerazione dell'ampia motivazione della sentenza - dalla valutazione delle risultanze istruttorie e ciò al di là di quanto, secondo Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014, consente il n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Occorre rilevare che l'evocazione di un passo della sentenza n. 11892 del 2016 è fatta a Jv 5112prattp, in quanto ignora quanto la sentenza enuncia di seguito: "§4.5. Può semmai ipotizzarsi che il ricorrente in Cassazione possa svolgere considerazioni sul cattivo esercizio del detto potere non già sub specie di denuncia in sé e per sé di un vizio della sentenza impugnata, bensì solo in funzione e, quindi, come elemento, di un'attività di dimostrazione che il giudice di merito è pervenuto ad una erronea ricostruzione della quaestio facti, sì che essa l'abbia indotto in ultima analisi ad applicare erroneamente una norma di diritto alla fattispecie dedotta in giudizio. Sicché il motivo di ricorso sia la denuncia di tale erronea applicazione. Si può dunque ipotizzare che dette considerazioni possano e debbano necessariamente incasellarsi solo come elemento di un ben più articolato quadro evidenziatore della deduzione di un error in iudicando ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. circa la norma applicabile ed applicata alla fattispecie. Tale residua possibilità supporrebbe sempre l'argomentazione del cattivo esercizio del potere non già con la prospettazione di una mera alternativa di apprezzamento limitata alla singola prova, bensì di un'alternativa non solo necessaria, come avveniva quando operava il vecchio n. 5, quanto ad essa stessa, ma anche solo come punto di partenza per approdare alla censura in iure, essendo, dunque, ulteriormente necessario dimostrare come e perché l'apprezzamento corretto si sarebbe incasellato nel complessivo quadro probatorio, sì da rendere necessario — e non già solo possibile - appunto sul piano probatorio complessivo il risultato di una ricostruzione della quaestio facti del tutto diversa e, quindi, tale da giustificare come approdo argomentativo finale in iure quello che la fattispecie è stata sussunta erroneamente in iure sotto la norma che il giudice di merito ha applicato, sì da risultare dimostrato un error iuris sul diritto sostanziale con cui la fattispecie è stato deciso. In pratica potrebbe ipotizzarsi che la critica all'esercizio concreto del potere di cui all'art. 116 c.p.c. si collochi come parte di un ragionamento più ampio che giustifichi innanzitutto in termini di necessarietà logica una ricostruzione della quaestio facti sulla base del materiale probatorio diversa da quella operata dal giudice di merito e per tale ragione evidenzi che egli ha mal sussunto la vicenda sotto la norma che ha applicato, perché tale norma non sarebbe stata applicabile se la ricostruzione fosse stata quella esatta. Una siffatta attività argomentativa sarebbe diretta ad evidenziare un errore di sussunzione della fattispecie concreta e di individuazione dell'esatto diritto applicabile e, dunque, della motivazione in iure, ma essa supporrebbe, in ossequio ai requisiti di chiarezza necessari in ogni motivo di impugnazione, l'articolazione dell'esposizione di un siffatto motivo in modo puntuale secondo le scansioni progressive appena sopra indicate". Come si vede la deducibilità del vizio di sussunzione della norma di diritto sostanziale è ipotizzata e conchiusa in ben precisi limiti e, peraltro, è appunto solo ipotizzata. Essa, comunque, suppone che il cattivo esercizio del potere di cui all'art. 116 c.p.c. sia dedotto come parte di un ragionamento più ampio che suppone l'assunzione della quaestio facti così come l'ha assunta il giudice di merito. Ma ciò non avviene nella tecnica di illustrazione del motivo, che, fermo che omette di considerare le ampie enunciazioni svolte in proposito della sentenza, ne postula sotto vari profili una diversa ricostruzione. Il motivo impinge, dunque, in inammissibilità. La deduzione della violazione dell'art. 1197 c.c. segue le sorti dell'inammissibilità della deduzione della violazione dell'art. 116, perché svolta sull'assunto che la quaestio facti dovesse ricostruirsi diversamente.Anche la violazione dell'art. 2697 c.c. è dedotta inammissibilmente, in quanto non è svolta secondo il principio di diritto predicato dalla citata Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 e ribadito da Cass. n. 26769 del 2018 secondo il quale "In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. 11 2. Con il secondo motivo - violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 c.p.c. e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. - la ricorrente insiste sull'illogicità della motivazione della sentenza in parte qua, deducendo come non risponda ad alcun canone logico far derivare dal fatto noto della riscossione della polizza vita quello ignoto del pagamento proprio del debito di cui al ricorso monitorio. Il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. in modo non solo contraddittorio, dato che la seconda può dedursi solo sulla base della motivazione della sentenza impugnata, che qui nemmeno si identifica, ma anche contrario ai principi indicati sempre da Cass. n. 11892 del 2016 e ribaditi dalla citata S.U. n. 20867 del 2020 e dalla consolidata giurisprudenza successiva. Né può imputarsi al giudice dell'appello di aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, perché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, co. 1, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prospettategli o comunque acquisite, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Onere ampiamente assolto dall'impugnata sentenza. 3. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata - omessa valutazione di un fatto storico risultante dagli atti di causa, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. - la ricorrente assume che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare la questione inerente all'effettiva titolarità della polizza, e quindi di apprezzare i relativi mezzi di prova, asserendo che tale indagine sarebbe stata determinante per ciò che attiene la misura della restituzione in via riconvenzionale in favore del Ricigliano. 3.1 n motivo è inammissibile, in quanto formulato in maniera non rispondente al paradigma imposto dall'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.: invero, la questione relativa alla titolarità della polizza vita è stata presa in considerazione dal giudice di merito, seppur per escluderne la rilevanza nei rapporti con la Zabatta, terzo cessionario della polizza, sicché la censura avrebbe dovuto essere proposta, se del caso, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione di legge. In ogni caso il motivo si risolve in una sollecitazione a rivedere la quaestio facti (nuovamente, peraltro, senza adeguatamente e specificamente considerare le stingenti affermazioni della pag. 5-6 della sentenza) al di fuori dei limiti indicati dalle SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, è pretestuoso là dove vorrebbe individuare il "fatto omesso" in una dicitura che la corte di merito non avrebbe considerato e sarebbe presente sul bonifico cui si fa riferimento, cioè quella "estinzione obbligazione". Ora, a parte che la corte parla di estinzione dell'obbligazione a pag. 6, quintultimo rigo, in realtà l'illustrazione del motivo propone anche qui un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie 4. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare in favore diNicigliano le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il Ocorso, se dovuta. zts.,à1/kui Uk,y. el("7~1... G/y(1/14„ teu CAPIAnGyV, AC1 EAft, JAM 1.‘ P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a Si - 41 pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione, ( I( liquidate in C 4100, oltre C 200 per esborsi, accessori di legge e spes generali al 15%, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quate