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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12108/2026

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tata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 51A69 D969 U),rappresentata e difesa, come da procura speciale e nomina poste incalce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: PCCPTR 77H10 D969 U).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026per la cassazione della sentenza n. 269/4/2021 della Commissionetributaria regionale della Liguria, depositata in data 29 marzo 2021,non notificata.UDITA la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienzacamerale del 24 febbraio 2026, celebrata da remoto.1.

Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenziadelle Entrate procedeva a diverso classamento dell’unitàimmobiliare della contribuente, assegnando alla stessa la categoriacatastale A/1 e classe 3, in luogo della categoria A/2, classe 7proposte con procedura cd. docfa.2.

Con l’impugnata sentenza la Commissione regionale dellaLiguria accoglieva l’appello avanzato dalla contribuente,ricapitolando l’orientamento del giudice di legittimità in ordineall’esigenza di una motivazione rinforzata dell’avviso soloallorquando l’Ufficio disattendeva i dati fattuali rappresentati nellaproposta di nuovo classamento.Nella specie, però, il Giudice d’appello riteneva la necessità diuna più incisiva motivazione, in quanto l’Agenzia aveva disatteso laproposta di variazione in categoria A2 sulla base di una divergentevalutazione degli elementi di fatto addotti con la dichiarazione,costituiti «[…] dall’asserito deterioramento degli immobili; dallamancanza in essi delle caratteristiche tipologiche di lusso e,comunque, legittimanti il classamento di signorilità A1; dallasopravvenuta diversa distribuzione degli spazi interni» (così nellapronuncia impugnata).Sotto altro versante, il Giudice regionale considerava che lacontribuente aveva dimostrato, con ampia documentazione,Numero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026l’esistenza di una «[…] consistente, attendibile e comprovataquantità di unità immobiliari in categoria A2 tutte aventi simili senon superiori caratteristiche, adiacenti all’immobile in oggetto»(così nella pronuncia impugnata).Tutto ciò, per concludere nel senso che, «[…] visto l’elevatonumero di abitazioni civili ed economiche, appaia dimostrato unerrore di valutazione o quantomeno una evidente carenza dimotivazione dell’avviso di accertamento poiché gli immobili incategoria A1 (signorili) sono minimi esclusivi e ricercati» (così nellapronuncia impugnata).3.

Con atto notificato in data 28 ottobre 2021, l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso per cassazione contro la menzionatapronuncia sulla base di quattro motivi, poi depositando memoria exart. 380-bis.1. c.p.c. in data 13 febbraio 2026.4.

La suindicata contribuente resisteva, notificandocontrodeduzioni in data 7 dicembre 2021, successivamentedepositando memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. in data 12 febbraio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso va respinto per le ragioni che seguono, subitosegnalando che verranno esaminati il primo e poi il terzo ed ilquarto motivo, la cui valutazione rende pleonastica ogni esigenza discrutinio della seconda censura.E ciò perché la motivazione del Giudice regionale si snoda su diuna duplice ragione decisoria, l’una fondata sul difetto dimotivazione dell’avviso e l’altra sulla ritenuta dimostrazione daparte della contribuente delle condizioni per la declassificazioneNumero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026dell’unità immobiliare in categoria A2, per cui il rigetto delladoglianza concernente tale secondo, autonomo, capo delladecisione assorbe ogni ragione decisoria, resistendo la pronunciaimpugnata sulla base di tale secondo segmento della decisione.2.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 17 e 20 r.d.l. n. 652/1939, nonché dell’art.1 d.m. n. 701/1994 e dell’art. 38, primo comma, d.P.R. n.917/1986, eccependo, in via preliminare ed assorbente, il motivo diinammissibilità del ricorso introduttivo in quanto proposto al fine diottenere un riclassamento dell’immobile al di fuori delle ipotesitassativamente previste dalla legge, osservando sul punto che laprocedura cd. docfa è riservata alle sole ipotesi di effettivavariazione dello stato dell’immobile, mentre nella specie talemutazione dello stato dei luoghi non esisteva, essendosi realizzatasolo una diversa distribuzione degli spazi interni.2.1.

Come pure eccepito dalla difesa della contribuente, nonconsta che detta eccezione sia stata sollevata nei gradi di merito,nulla avendo statuito a tal proposito il Giudice regionale, né avendol’Agenzia indicato come, dove e quando il tema sia stato sollevato.Al riguardo, la difesa erariale ha avvertito nel ricorso che«L’eccezione, pur non esplicitamente rilevata come violazione dilegge (e precisamente del D.M 701/1994) è, comunque, rinvenibilesia nelle difese dell’ufficio, che nella documentazione processuale;pertanto, trattandosi, peraltro, di una violazione che rendeinammissibile il ricorso (dalla stessa Cassazione nella sentenzasopracitata rigettato ab origine), si ritiene possa esserevalidamente proposta anche in sede di legittimità» (v. pagina n. 2del ricorso).Numero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026Sennonchè, tale caveat conferma che l’eccezione non era stataformulata sotto il profilo qui censurato, mentre risultainammissibile affidare alla Corte la ricerca, tra le carte processuali,di tale eccezione difensiva, siccome in palese contrasto con ilrequisito di autosufficienza del ricorso, sia pure nella sua versioneminimale, la quale esige l’illustrazione del contenuto rilevante edessenziale dell’eccezione e l’indicazione dell’atto in cui esso è stataavanzata.Il tema non è poi rilevabile d’ufficio, essendo l’oggetto delcontendere definito dai motivi di impugnazione dell’atto e dallacontrodeduzioni della parte che resiste, appena osservando chel’eccezione si rivela pure del tutto singolare, discutendosi di un attodi riclassamento basato sulla variazione caratterizzata dalla diversadistribuzione degli spazi interni, sicchè la dedotta inammissibilitàdell’impugnazione finirebbe col privare la contribuente di ognidiritto di difesa, in termini costituzionalmente non compatibili.2.2.

Va aggiunto, per mera completezza di analisi, che l’arrestodi questa Corte (n. 2250/2021), citato in ricorso, non aveva avutoad oggetto il tema della distribuzione degli spazi interni, avendoavuto, invece, riguardo alla diversa ipotesi di procedura cd. docfapresentata dalla contribuente unicamente per una variazione cheriguardava lo stato di degrado del quartiere urbano in cui è situatol'immobile, laddove si presenta recessivo l’orientamento (di cui allapronuncia n. 18617/2020 di questa Corte, pure richiamata dalladifesa erariale) secondo cui la revisione di classamento tramitedocfa non sarebbe prevista per l’ipotesi della diversa distribuzionedegli spazi interni.Va, infatti, richiamata la costante giurisprudenza di questaCorte per la quale la variazione dello stato degli immobili urbani,Numero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione ofrazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione deglispazi interni, ecc.), deve essere dichiarata in catasto tramitedichiarazione, a carico degli intestatari dell' immobile, che avvienecon la presentazione (con decorrenza dal 1° dicembre 2012, invirtù dell'art. 23- quater d.l. 9/2012) all'Agenzia del Territoriocompetente di un atto di aggiornamento predisposto da unprofessionista tecnico abilitato, così attivando la procedura cd.docfa (cfr., anche da ultimo, ex multis, Cass. n. 1570/2026 e lavaria giurisprudenza ivi menzionata).Specifica, tra le tante, risulta poi la pronuncia di questa Corte n.4058/2022, secondo cui non può essere disconosciuta al titolare diimmobile la facoltà di chiedere una diversa classificazione catastalee, quindi, l'attribuzione di una diversa rendita del bene, senzaalcuna preclusione temporale o cristallizzazione della rendita giàA/1 alla categoria A/2, all’esito di una risistemazione sostanzialedegli spazi interni.3.

Con la terza doglianza l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, amente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione del d.m. 2 agosto 1969 nella parte in cui ilGiudice regionale ha operato il riferimento alla perdita dellecaratteristiche di lusso del bene, laddove tale aspetto concerne ildiverso tema delle agevolazioni fiscali e non la materia catastale.3.1.

Il motivo va disatteso.Non vi è stata, infatti, l’errata applicazione dei criteri di cui ald.m. 2 agosto 1969 concernente le abitazioni lusso in relazione altema delle agevolazioni fiscali.Numero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il giudizio risulta essere stato, infatti, calibrato sul rapporto trala categoria A1 e A2, come reso evidente dal passaggiomotivazionale con cui la Commissione ha considerato che «Lacontribuente in questa sede ha saputo dimostrare con ampiadocumentazione che esiste una consistente, attendibile ecomprovata quantità di unità immobiliari in categoria A2 tutteaventi simili se non superiori caratteristiche, adiacenti all’immobilein oggetto» (così nella pronuncia impugnata), ponendo in rilievol’errore in cui sarebbe caduto l’Ufficio «poiché gli immobili incategoria A1 (signorili) sono minimi, esclusivi e ricercati» (cosìnella sentenza impugnata).L’esame della sentenza dimostra – diversamente da quantoopinato dall’Agenzia – che il riferimento alla «[…] mancanza in essidelle caratteristiche tipologiche di lusso […] risulta connesso alrichiamo dell’assenza anche e «comunque» delle condizioni«legittimanti il classamento di signorilità A1» (così nella sentenzaimpugnata) ed è stato, quindi, operato per escludere ognicontribuente, fondando, in definitiva, la decisione sulriconoscimento della categoria A2 in luogo di quella (A1) attribuitadall’Ufficio.4.

Con la quarta censura l’istante ha dedotto, a mente dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e 2697 c.c., contestandola motivazione della sentenza perché apparente nella parte in cuiha ritenuto corretta la riconduzione del bene alla categoria A2,avendo, in violazione della seconda delle citate disposizioni, «[…]valutato male l’assolvimento dell’onere probatorio che incombevaprincipalmente sul soggetto istante, sovrastimando laNumero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026documentazione di parte e valorizzando […] un fatto (affermato enon provato) del tutto inconferente come la consistente presenza diimmobili cat.

A/2 in zona» (v. pagina n. 15 del ricorso).La doglianza non ha pregio.4.1.

In ordine alla censura concernente la motivazioneapparente della sentenza, l’Agenzia ha dedotto che:- «[…] la contribuente non ha […] provato ma solo affermatoche le unità immobiliari della zona (e tanto meno la loromaggioranza!), di categoria A/2 e A/3, di cui al proposto elenco,avessero caratteristiche simili o superiori a quelle della propriaabitazione»;- «Ciò rileva, quindi, un giudizio frettoloso e influenzato dapregiudizio che, oltre a non essere condivisibile, appare comunqueerrato.

Il giudice, che non ha spiegato perché quell’elenco siaprobante nei termini da esso indicati, avrebbe dovuto fareprincipalmente una valutazione delle condizioni dell’immobile inquestione, confrontandole con quelle di un prototipo della categoriaA/1 e A/2 e traendone un giudizio in termini di conformità ecoerenza; solo la assoluta certezza di identità delle caratteristichein altri immobili di categoria A/2 avrebbe potuto avere un pesonella valutazione ma, come detto, tale prova non è stata fornita»(v. pagina n. 14 del ricorso).Si è avuto cura di riportare per esteso il contenuto della censuraperchè esso, meglio di qualsiasi argomentazione, rende manifestoche le ragioni effettive della contestazione non attengono alladedotta apparenza della motivazione, ma alla non condivisionedella valutazione offerta.Numero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026Si ripete un orientamento da tempo consolidato (a partire daCass., Sez.

U., n. 8053/2014) nella riflessione di questa Corte nelribadire che deve ritenersi apparente la motivazione che, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, comeparte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale,non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchèmunita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscerel'iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modotale da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante,Cass., Sez.

U., n. 19881/2014; Cass., Sez.

U., n. 16599/2016;Cass., Sez.

U., n. 22232/2016; Cass. n. 9105/2017; Cass., Sez.

U.,n. 7667/2017; Cass., Sez.

U., n. 14430/2017; Cass., Sez.

U., n.16159/2018; Cass., Sez.

U., n. 9558/2018 e Cass., Sez.

U., n.33679/2018; Cass. n. 23216/2019; Cass. n. 13977/2019; Cass. n.2689/2023; e da ultimo Cass. n. 21174/2024).Così come il giudice del merito non deve dar conto di ogniargomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè adiscutere ogni singolo elemento o a argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive,essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132,secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto edi diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in talmodo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti nonespressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alleragioni della decisione (cfr. Cass., Sez.

T, n. 12732/2024; Cass. n.3108/2022, che richiama Cass. n. 12652/2020; Cass. n.Numero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/202610937/2016; Cass. n. 12123/2013 e anche Cass. n. 19011/2017,Cass. n. 16056/2016 e Cass. n. 18103/2021, nonché, da ultimo,Cass. n. 25729/2025).Ora, nella fattispecie in esame, l’illustrato apparatoargomentativo offerto dalla Commissione, fondato sulla ritenutadimostrazione secondo la quale l’ordinarietà catastale della zonacensuaria era caratterizzata da immobili in categoria A/2, aventicaratteristiche simili o superiore a quello in oggetto, rende palesel’iter logico seguito dal giudice e pone la motivazione entro i limitidella soglia costituzionalmente esigibile.Altro è se detta motivazione sia sorretta da una correttavalutazione, ma si tratta - questo - di profilo del tutto estraneo alcanone censorio prescelto.4.2.

Quanto alla eccepita violazione dell’art. 2967 c.c. varammentato che, in tema di ricorso per cassazione, la violazionedell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni (cfr., anche da ultimo, tra le tante, Cass. n.10254/2025; nonché Cass. n. 9225/2022, che richiama Cass., Sez.Un., n. 16598/2016 e Cass. n. 26769/2018 e nello stesso sensoCass. n. 1229/2019 ed anche Cass n. 2242/2022, che richiamapure Cass. n. 28894/2021; Cass. n. 30535/2021).Non assume rilievo, invece, sotto il profilo in esame, che ilgiudice, «nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.» (così Cass. n.Numero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/20269225/2022, che richiama Cass., Sez.

Un., n. 16598/2016 e Cass.n. 26769/2018 e, nello stesso senso, Cass. n. 1229/2019 ed ancheCass. n. 2242/2022, che richiama pure Cass. n. 28894/2021; Cass.n. 30535/2021).Nella fattispecie che occupa la Commissione di appello haritenuto, con giudizio fattuale qui non rivedibile secondo ilparametro in oggetto, che la contribuente avesse offerto pienaprova della collocazione del bene in categoria A2, per cui non puòdirsi sovvertito il criterio del riparto dell’onere probatorio.5.

Come anticipato, le riflessioni che precedono assorbonol’esame della seconda censura.Ed invero, anche a volere considerare fondata la secondadoglianza (considerando che secondo lo stesso principio declinatodal giudice della motivazione rafforzata dell’avviso, qualoravengano disattesi gli elementi fattuali presentati nelladichiarazione, avrebbe dovuto indurre a considerare motivato l’attoimpugnato, tenendo conto che la valutazione delle condizioni delbene atteneva ad un giudizio tecnico e valoriale connesso allecondizioni e le caratteristiche dello stesso, senza mutazione deifatti materiali rappresentati), la pronuncia impugnata “resta inpiedi” sulla base dell’altra, sufficiente, ratio decisoria.Inutile, quindi, procedere al compiuto esame del motivo.6.

Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va, quindi,respinto e le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.MNumero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026la Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alpagamento delle spese di lite, che liquida a favore dellacontroricorrente nella misura di 5.000,00 € per competenze, oltreaccessori ed all’importo di 200 € per spese vive.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 51A69 D969 U),rappresentata e difesa, come da procura speciale e nomina poste incalce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: PCCPTR 77H10 D969 U).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026per la cassazione della sentenza n. 269/4/2021 della Commissionetributaria regionale della Liguria, depositata in data 29 marzo 2021,non notificata.UDITA la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienzacamerale del 24 febbraio 2026, celebrata da remoto.1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenziadelle Entrate procedeva a diverso classamento dell’unitàimmobiliare della contribuente, assegnando alla stessa la categoriacatastale A/1 e classe 3, in luogo della categoria A/2, classe 7proposte con procedura cd. docfa.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione regionale dellaLiguria accoglieva l’appello avanzato dalla contribuente,ricapitolando l’orientamento del giudice di legittimità in ordineall’esigenza di una motivazione rinforzata dell’avviso soloallorquando l’Ufficio disattendeva i dati fattuali rappresentati nellaproposta di nuovo classamento.Nella specie, però, il Giudice d’appello riteneva la necessità diuna più incisiva motivazione, in quanto l’Agenzia aveva disatteso laproposta di variazione in categoria A2 sulla base di una divergentevalutazione degli elementi di fatto addotti con la dichiarazione,costituiti «[…] dall’asserito deterioramento degli immobili; dallamancanza in essi delle caratteristiche tipologiche di lusso e,comunque, legittimanti il classamento di signorilità A1; dallasopravvenuta diversa distribuzione degli spazi interni» (così nellapronuncia impugnata).Sotto altro versante, il Giudice regionale considerava che lacontribuente aveva dimostrato, con ampia documentazione,Numero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026l’esistenza di una «[…] consistente, attendibile e comprovataquantità di unità immobiliari in categoria A2 tutte aventi simili senon superiori caratteristiche, adiacenti all’immobile in oggetto»(così nella pronuncia impugnata).Tutto ciò, per concludere nel senso che, «[…] visto l’elevatonumero di abitazioni civili ed economiche, appaia dimostrato unerrore di valutazione o quantomeno una evidente carenza dimotivazione dell’avviso di accertamento poiché gli immobili incategoria A1 (signorili) sono minimi esclusivi e ricercati» (così nellapronuncia impugnata).3. Con atto notificato in data 28 ottobre 2021, l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso per cassazione contro la menzionatapronuncia sulla base di quattro motivi, poi depositando memoria exart. 380-bis.1. c.p.c. in data 13 febbraio 2026.4. La suindicata contribuente resisteva, notificandocontrodeduzioni in data 7 dicembre 2021, successivamentedepositando memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. in data 12 febbraio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso va respinto per le ragioni che seguono, subitosegnalando che verranno esaminati il primo e poi il terzo ed ilquarto motivo, la cui valutazione rende pleonastica ogni esigenza discrutinio della seconda censura.E ciò perché la motivazione del Giudice regionale si snoda su diuna duplice ragione decisoria, l’una fondata sul difetto dimotivazione dell’avviso e l’altra sulla ritenuta dimostrazione daparte della contribuente delle condizioni per la declassificazioneNumero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026dell’unità immobiliare in categoria A2, per cui il rigetto delladoglianza concernente tale secondo, autonomo, capo delladecisione assorbe ogni ragione decisoria, resistendo la pronunciaimpugnata sulla base di tale secondo segmento della decisione.2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 17 e 20 r.d.l. n. 652/1939, nonché dell’art.1 d.m. n. 701/1994 e dell’art. 38, primo comma, d.P.R. n.917/1986, eccependo, in via preliminare ed assorbente, il motivo diinammissibilità del ricorso introduttivo in quanto proposto al fine diottenere un riclassamento dell’immobile al di fuori delle ipotesitassativamente previste dalla legge, osservando sul punto che laprocedura cd. docfa è riservata alle sole ipotesi di effettivavariazione dello stato dell’immobile, mentre nella specie talemutazione dello stato dei luoghi non esisteva, essendosi realizzatasolo una diversa distribuzione degli spazi interni.2.1. Come pure eccepito dalla difesa della contribuente, nonconsta che detta eccezione sia stata sollevata nei gradi di merito,nulla avendo statuito a tal proposito il Giudice regionale, né avendol’Agenzia indicato come, dove e quando il tema sia stato sollevato.Al riguardo, la difesa erariale ha avvertito nel ricorso che«L’eccezione, pur non esplicitamente rilevata come violazione dilegge (e precisamente del D.M 701/1994) è, comunque, rinvenibilesia nelle difese dell’ufficio, che nella documentazione processuale;pertanto, trattandosi, peraltro, di una violazione che rendeinammissibile il ricorso (dalla stessa Cassazione nella sentenzasopracitata rigettato ab origine), si ritiene possa esserevalidamente proposta anche in sede di legittimità» (v. pagina n. 2del ricorso).Numero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026Sennonchè, tale caveat conferma che l’eccezione non era stataformulata sotto il profilo qui censurato, mentre risultainammissibile affidare alla Corte la ricerca, tra le carte processuali,di tale eccezione difensiva, siccome in palese contrasto con ilrequisito di autosufficienza del ricorso, sia pure nella sua versioneminimale, la quale esige l’illustrazione del contenuto rilevante edessenziale dell’eccezione e l’indicazione dell’atto in cui esso è stataavanzata.Il tema non è poi rilevabile d’ufficio, essendo l’oggetto delcontendere definito dai motivi di impugnazione dell’atto e dallacontrodeduzioni della parte che resiste, appena osservando chel’eccezione si rivela pure del tutto singolare, discutendosi di un attodi riclassamento basato sulla variazione caratterizzata dalla diversadistribuzione degli spazi interni, sicchè la dedotta inammissibilitàdell’impugnazione finirebbe col privare la contribuente di ognidiritto di difesa, in termini costituzionalmente non compatibili.2.2. Va aggiunto, per mera completezza di analisi, che l’arrestodi questa Corte (n. 2250/2021), citato in ricorso, non aveva avutoad oggetto il tema della distribuzione degli spazi interni, avendoavuto, invece, riguardo alla diversa ipotesi di procedura cd. docfapresentata dalla contribuente unicamente per una variazione cheriguardava lo stato di degrado del quartiere urbano in cui è situatol'immobile, laddove si presenta recessivo l’orientamento (di cui allapronuncia n. 18617/2020 di questa Corte, pure richiamata dalladifesa erariale) secondo cui la revisione di classamento tramitedocfa non sarebbe prevista per l’ipotesi della diversa distribuzionedegli spazi interni.Va, infatti, richiamata la costante giurisprudenza di questaCorte per la quale la variazione dello stato degli immobili urbani,Numero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione ofrazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione deglispazi interni, ecc.), deve essere dichiarata in catasto tramitedichiarazione, a carico degli intestatari dell' immobile, che avvienecon la presentazione (con decorrenza dal 1° dicembre 2012, invirtù dell'art. 23- quater d.l. 9/2012) all'Agenzia del Territoriocompetente di un atto di aggiornamento predisposto da unprofessionista tecnico abilitato, così attivando la procedura cd.docfa (cfr., anche da ultimo, ex multis, Cass. n. 1570/2026 e lavaria giurisprudenza ivi menzionata).Specifica, tra le tante, risulta poi la pronuncia di questa Corte n.4058/2022, secondo cui non può essere disconosciuta al titolare diimmobile la facoltà di chiedere una diversa classificazione catastalee, quindi, l'attribuzione di una diversa rendita del bene, senzaalcuna preclusione temporale o cristallizzazione della rendita giàA/1 alla categoria A/2, all’esito di una risistemazione sostanzialedegli spazi interni.3. Con la terza doglianza l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, amente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione del d.m. 2 agosto 1969 nella parte in cui ilGiudice regionale ha operato il riferimento alla perdita dellecaratteristiche di lusso del bene, laddove tale aspetto concerne ildiverso tema delle agevolazioni fiscali e non la materia catastale.3.1. Il motivo va disatteso.Non vi è stata, infatti, l’errata applicazione dei criteri di cui ald.m. 2 agosto 1969 concernente le abitazioni lusso in relazione altema delle agevolazioni fiscali.Numero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il giudizio risulta essere stato, infatti, calibrato sul rapporto trala categoria A1 e A2, come reso evidente dal passaggiomotivazionale con cui la Commissione ha considerato che «Lacontribuente in questa sede ha saputo dimostrare con ampiadocumentazione che esiste una consistente, attendibile ecomprovata quantità di unità immobiliari in categoria A2 tutteaventi simili se non superiori caratteristiche, adiacenti all’immobilein oggetto» (così nella pronuncia impugnata), ponendo in rilievol’errore in cui sarebbe caduto l’Ufficio «poiché gli immobili incategoria A1 (signorili) sono minimi, esclusivi e ricercati» (cosìnella sentenza impugnata).L’esame della sentenza dimostra – diversamente da quantoopinato dall’Agenzia – che il riferimento alla «[…] mancanza in essidelle caratteristiche tipologiche di lusso […] risulta connesso alrichiamo dell’assenza anche e «comunque» delle condizioni«legittimanti il classamento di signorilità A1» (così nella sentenzaimpugnata) ed è stato, quindi, operato per escludere ognicontribuente, fondando, in definitiva, la decisione sulriconoscimento della categoria A2 in luogo di quella (A1) attribuitadall’Ufficio.4. Con la quarta censura l’istante ha dedotto, a mente dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e 2697 c.c., contestandola motivazione della sentenza perché apparente nella parte in cuiha ritenuto corretta la riconduzione del bene alla categoria A2,avendo, in violazione della seconda delle citate disposizioni, «[…]valutato male l’assolvimento dell’onere probatorio che incombevaprincipalmente sul soggetto istante, sovrastimando laNumero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026documentazione di parte e valorizzando […] un fatto (affermato enon provato) del tutto inconferente come la consistente presenza diimmobili cat. A/2 in zona» (v. pagina n. 15 del ricorso).La doglianza non ha pregio.4.1. In ordine alla censura concernente la motivazioneapparente della sentenza, l’Agenzia ha dedotto che:- «[…] la contribuente non ha […] provato ma solo affermatoche le unità immobiliari della zona (e tanto meno la loromaggioranza!), di categoria A/2 e A/3, di cui al proposto elenco,avessero caratteristiche simili o superiori a quelle della propriaabitazione»;- «Ciò rileva, quindi, un giudizio frettoloso e influenzato dapregiudizio che, oltre a non essere condivisibile, appare comunqueerrato. Il giudice, che non ha spiegato perché quell’elenco siaprobante nei termini da esso indicati, avrebbe dovuto fareprincipalmente una valutazione delle condizioni dell’immobile inquestione, confrontandole con quelle di un prototipo della categoriaA/1 e A/2 e traendone un giudizio in termini di conformità ecoerenza; solo la assoluta certezza di identità delle caratteristichein altri immobili di categoria A/2 avrebbe potuto avere un pesonella valutazione ma, come detto, tale prova non è stata fornita»(v. pagina n. 14 del ricorso).Si è avuto cura di riportare per esteso il contenuto della censuraperchè esso, meglio di qualsiasi argomentazione, rende manifestoche le ragioni effettive della contestazione non attengono alladedotta apparenza della motivazione, ma alla non condivisionedella valutazione offerta.Numero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026Si ripete un orientamento da tempo consolidato (a partire daCass., Sez. U., n. 8053/2014) nella riflessione di questa Corte nelribadire che deve ritenersi apparente la motivazione che, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, comeparte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale,non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchèmunita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscerel'iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modotale da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante,Cass., Sez. U., n. 19881/2014; Cass., Sez. U., n. 16599/2016;Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass. n. 9105/2017; Cass., Sez. U.,n. 7667/2017; Cass., Sez. U., n. 14430/2017; Cass., Sez. U., n.16159/2018; Cass., Sez. U., n. 9558/2018 e Cass., Sez. U., n.33679/2018; Cass. n. 23216/2019; Cass. n. 13977/2019; Cass. n.2689/2023; e da ultimo Cass. n. 21174/2024).Così come il giudice del merito non deve dar conto di ogniargomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè adiscutere ogni singolo elemento o a argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive,essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132,secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto edi diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in talmodo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti nonespressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alleragioni della decisione (cfr. Cass., Sez. T, n. 12732/2024; Cass. n.3108/2022, che richiama Cass. n. 12652/2020; Cass. n.Numero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/202610937/2016; Cass. n. 12123/2013 e anche Cass. n. 19011/2017,Cass. n. 16056/2016 e Cass. n. 18103/2021, nonché, da ultimo,Cass. n. 25729/2025).Ora, nella fattispecie in esame, l’illustrato apparatoargomentativo offerto dalla Commissione, fondato sulla ritenutadimostrazione secondo la quale l’ordinarietà catastale della zonacensuaria era caratterizzata da immobili in categoria A/2, aventicaratteristiche simili o superiore a quello in oggetto, rende palesel’iter logico seguito dal giudice e pone la motivazione entro i limitidella soglia costituzionalmente esigibile.Altro è se detta motivazione sia sorretta da una correttavalutazione, ma si tratta - questo - di profilo del tutto estraneo alcanone censorio prescelto.4.2. Quanto alla eccepita violazione dell’art. 2967 c.c. varammentato che, in tema di ricorso per cassazione, la violazionedell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni (cfr., anche da ultimo, tra le tante, Cass. n.10254/2025; nonché Cass. n. 9225/2022, che richiama Cass., Sez.Un., n. 16598/2016 e Cass. n. 26769/2018 e nello stesso sensoCass. n. 1229/2019 ed anche Cass n. 2242/2022, che richiamapure Cass. n. 28894/2021; Cass. n. 30535/2021).Non assume rilievo, invece, sotto il profilo in esame, che ilgiudice, «nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.» (così Cass. n.Numero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/20269225/2022, che richiama Cass., Sez. Un., n. 16598/2016 e Cass.n. 26769/2018 e, nello stesso senso, Cass. n. 1229/2019 ed ancheCass. n. 2242/2022, che richiama pure Cass. n. 28894/2021; Cass.n. 30535/2021).Nella fattispecie che occupa la Commissione di appello haritenuto, con giudizio fattuale qui non rivedibile secondo ilparametro in oggetto, che la contribuente avesse offerto pienaprova della collocazione del bene in categoria A2, per cui non puòdirsi sovvertito il criterio del riparto dell’onere probatorio.5. Come anticipato, le riflessioni che precedono assorbonol’esame della seconda censura.Ed invero, anche a volere considerare fondata la secondadoglianza (considerando che secondo lo stesso principio declinatodal giudice della motivazione rafforzata dell’avviso, qualoravengano disattesi gli elementi fattuali presentati nelladichiarazione, avrebbe dovuto indurre a considerare motivato l’attoimpugnato, tenendo conto che la valutazione delle condizioni delbene atteneva ad un giudizio tecnico e valoriale connesso allecondizioni e le caratteristiche dello stesso, senza mutazione deifatti materiali rappresentati), la pronuncia impugnata “resta inpiedi” sulla base dell’altra, sufficiente, ratio decisoria.Inutile, quindi, procedere al compiuto esame del motivo.6. Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va, quindi,respinto e le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 27120/2021Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 12108/2026Data pubblicazione 30/04/2026la Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alpagamento delle spese di lite, che liquida a favore dellacontroricorrente nella misura di 5.000,00 € per competenze, oltreaccessori ed all’importo di 200 € per spese vive.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]