CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02242/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
_cfe& 2 2, ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20427/2020 R.G., proposto DA il Comune di Villasimius (CA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Lecce, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: avv. ma urizio. villa n ii@pec. studiotributa riovilla n i. it), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Villasimius (CA), in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna il 12 maggio 2020 n. 155/05/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 dicembre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il Comune di Villasimius (CA) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna il 12 maggio 2020 n. 155/05/2020, che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento diniego di rimborso per la TARSU/TIA relativa all'anno 2005, in relazione alla concessione demaniale per la gestione del porto turistico del medesimo Comune, ha accolto l'appello proposto dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari il 4 dicembre 2013 n. 441/06/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il porto turistico in gestione della contribuente sorgesse — su area demaniale in regime concessorio - all'interno della circoscrizione territoriale dell'[OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, per cui tale area era esente da tassazione e la raccolta dei rifiuti era affidata in appalto ad un'impresa specializzata. La "[OSCURATO:SOCIETA]." si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto il giudice di appello che la contribuente non aveva stipulato alcun contratto di appalto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'area del porto turistico per l'anno 2005. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver verificato il giudice di appello che la contribuente avesse prodotto in giudizio il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti per l'anno 2005. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo è infondato. 1.1 L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431). L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285). 1.2 Nella specie, il "fatto" di cui si lamenta l'omesso esame da parte del giudice di appello è costituito dall'insussistenza nell'anno 2005 di un contratto di appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel porto turistico di Villasimius (CA), che la contribuente avrebbe stipulato soltanto nell'anno 2008 (secondo l'ammissione fattane nel ricorso originario). A ben vedere, però, il giudice di appello ha accertato che la "[OSCURATO:SOCIETA]." aveva gestito in regime di concessione demaniale il porto turistico di Villasimius (CA) ed aveva provveduto al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'area portuale a mezzo di contratto di appalto con imprese specializzate («Del pari risulta inconfutabile che la società abbia provveduto ad assicurare ed erogare tale servizio, come risulta provato dalla documentazione versata in atti e costituita dalle fatture e dai contratti di appalto con ditet specializzate nel ritiro e smaltimento dei rifiuti»), senza, però, indicare riferimenti o limitazioni di carattere temporale. Peraltro, nel prosieguo della motivazione, la sentenza impugnata dà atto che: «Appare (...) illegittima la pretesa del Comune, territorialmente competente, di riscuotere il tributo da una società che opera nell'ambito dell'area di pertinenza dell'[OSCURATO:PERSONA], ancorché in concreto il servizio sia stato di fatto svolto dal Comune stesso mediante appalto ad una ditta privata dovendo la pretesa fiscale trovare fondamento nella legge e non in un'attività di fatto dell'Ente Pubblico». Per cui, è evidente che il giudice di appello aveva tenuto conto della lamentata insussistenza di un contratto di appalto che fosse riconducibile alla contribuente nell'anno 2005. 2. Anche il secondo motivo è infondato. 2.1 Come è noto, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., Sez. 6^-1, 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28894; Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2021, n. 30535). 2.2 Nella specie, però, il giudice di appello non si è discostato dai canoni di ripartizione dell'onere probatorio e di disponibilità delle fonti probatorie, avendo ritenuto che l'area portuale fosse esente da TARSU/TIA sulla base di un'analisi della disciplina normativa in materia di [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, l'elaborazione del piano di raccolta da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] o, in mancanza, dell'[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 5, del D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182, che, secondo l'ente impositore, la contribuente non avrebbe documentato nei giudizi di merito, attiene al diverso servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui dei carichi navali (estraneo all'ambito del presente giudizio), per la quale, comunque, i Comuni non hanno alcuna potestà impositiva a norma dell'art. 9 del D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182. 2. Valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato. 3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi ed €4.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 1 5 % sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se