CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 02557/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9267/2022 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del procuratore speciale e legale rappresentante, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65B23 E514 D) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66E51 D634 U). - RICORRENTE – CONTRO F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 9267/2022 Numero sezionale 7983/2025 Numero di raccolta generale 2557/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 5 aprile 2022 e di determinazione del responsabile dell’area amministrativa- finanziaria n. 153/2022, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58A13 F208 W). - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - per la cassazione della sentenza n. 46/8/2022 della Commissione tributaria regionale della Sardegna – Sezione distaccata di Sassari - depositata in data 25 gennaio 2022, notificata il 28 gennaio 2022. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 25 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. LETTE le motivate conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], depositate in 26 settembre 2025, con cui si è chiesto di rigettare il ricorso principale e di accogliere quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento indicato in atti con cui il Comune di Sedini accertava per l’anno di imposta 2005, in relazione al parco eolico denominato “Littigheddu”, una maggiore ICI pari a 165.430,36 €, oltre sanzioni ed interessi, il tutto per un ammontare complessivo di 397.763,00 €. 2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Sardegna – Sezione distaccata di Sassari – rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 439/1/2014 emessa F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 9267/2022 Numero sezionale 7983/2025 Numero di raccolta generale 2557/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 dalla Commissione tributaria provinciale di Sassari, assumendo – per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione – che: - non era fondata l’eccepita violazione dell’art. 2697 c.c., essendo stato rispettato l’onere probatorio «[…] mediante l'osservanza della applicazione della normativa vigente supportata dalla giurisprudenza di legittimità alla quale si è conformata il giudice di prime cure», avendo inoltre il Comune prodotto perizia di stima datata 2008, con cui era stato analizzato il complesso industriale, su cui insistono le torri eoliche, in tutti i suoi elementi tecnici ed infrastrutturali, laddove la società non aveva «[…] provato la fondatezza della propria domanda» né «[…] saputo confutare la perizia del Comune […] (così nella sentenza impugnata); - l’accatastamento delle centrali elettriche in categoria D1 era stata confermata definitivamente anche dalla Corte di cassazione; - non sussistevano le condizioni della «incertezza giurisprudenziale» (così nella pronuncia in esame), per cui doveva essere respinta anche la domanda relativa alla disapplicazione delle sanzioni, - dovevano, quindi, essere confermate la sentenza di primo grado e gli «atti impugnati» (così nella sentenza in esame); - ogni altra eccezione o motivo di appello restava assorbito. 3. Con ricorso notificato in data 28 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando quattro motivi di impugnazione, illustrati con memoria depositata il 12 novembre 2025. 4. Il Comune di Sedini resisteva con controricorso notificato il 6 maggio 2022, con il quale articolava altresì ricorso incidentale sulla F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 9267/2022 Numero sezionale 7983/2025 Numero di raccolta generale 2557/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 base di un unico motivo, il tutto come poi illustrato con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. depositata il 29 ottobre 2025. 5. Come anticipato, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato in 26 settembre 2025, motivate conclusioni scritte con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso principale e di accogliere quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la prima ragione di contestazione la contribuente ha eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma num. 3, c.p.c., «l’illegittimità della Sentenza impugnata per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c.» (così alle pagine nn. 2 e 18 del ricorso) relativamente all’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società per non avere avuto nell’anno d’imposta 2005 il possesso dell’impianto eolico oggetto di tassazione, avendolo conseguito solo in data 1° dicembre 2008 all’esito della scissione parziale della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., come eccepito sia in primo grado che con il motivo di appello nei termini interamente riportati alle pagine nn. 13/18 del ricorso. 1.1. Come reso evidente dal resoconto della sentenza impugnata e della censura in esame, la Commissione regionale ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione concernente l’eccepito difetto di legittimazione passiva della ricorrente. Nondimeno, all’omissione va posto rimedio nella sede che occupa, coinvolgendo il motivo in oggetto una questione di puro diritto. Ciò, dando seguito all’orientamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, secondo F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 9267/2022 Numero sezionale 7983/2025 Numero di raccolta generale 2557/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, così integrando la decisione di rigetto pronunciata mediante l'enunciazione delle ragioni che la giustificano in diritto (cfr., tra le tante, Cass. n. 2294/2024; Cass. n. 17416/2023; Cass. n. 34689/2022; Cass. n. 31605/2019; Cass. n. 29880/2019; Cass. n. 9693/2018; Cass. n. 16171/2017; Cass., Sez. Un., n. 2731/2017; Cass. n. 21968/2015, Cass. n. 2313/2010). 1.2. Venendo, dunque al tema posto dal motivo in rassegna, va ricordato che questa Suprema Corte ha ancora recentemente avuto modo di riaffermare il principio secondo cui «quando sia realizzata un'operazione di scissione parziale» – qual è pacificamente quella di cui si controverte nel presente giudizio – «la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall'art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986, e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie, dall'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis,secondo comma 2, e 2506-quater, terzo comma, c.c., in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 9267/2022 Numero sezionale 7983/2025 Numero di raccolta generale 2557/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all'esigenza di un'agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018 (cfr. Cass. n. 739/2024, che richiama la giurisprudenza di seguito indicata; Cass. n. 3233/202; Cass. n. 31591/2018; nello stesso senso Cass. n. 9594/2016; Cass. nn. 2653/2017 e 2654/2017; Cass. n. 4987/2020; Cass. n. 3233/2021; Cass. n. 32469/2022; Cass. n. 8422/2023). Si tratta, peraltro, di una solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, che opera in termini differenti rispetto alla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506 bis, secondo comma, e 2506 quater, terzo comma, c.c., prevedono limiti precisi (cfr. Cass. n. 13059/2015). Ciò, come costantemente ribadito nel tempo, essendosi altresì chiarito che la responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti comporta che la stessa può essere destinataria della richiesta di pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 16710/2019 e Cass. n. 32469/2022).F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 9267/2022 Numero sezionale 7983/2025 Numero di raccolta generale 2557/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 1.3. Per tali ragioni, dunque, il Giudice regionale avrebbe dovuto respingere il motivo di appello, il che comporta, tramite l’integrazione che precede, il rigetto del primo motivo di ricorso. 2. Con la seconda ragione di contestazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, primo comma, num. 4, c.p.c. e 36, comma 2, num. 4 d.lgs. n. 546/1992, in ragione della dedotta presenza di argomentazioni tra loro contrastanti tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge la decisione adottata. Ciò considerando che la sentenza impugnata aveva, da un lato, confermato la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto le ragioni della società onerando il Comune di rideterminare la base imponibile dell'imposta e, dall'altro, aveva pure, in termini così non conciliabili, confermato l'avviso di accertamento nella sua interezza. 2.1. Il motivo non può essere accolto. Va, innanzitutto, osservato che la contestazione è stata chiaramente articolata sul rilievo della «[…] insanabile contraddittorietà della motivazione stante la presenza di, nella stessa, di argomentazioni tra loro contrastanti tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato […]» (v. pagina n. 19 del ricorso), con ciò quindi concependo e strutturando la doglianza sul vizio di motivazione sotto il profilo della sua contraddittorietà, senza attingere al tema della sua conformità al dispositivo. In tale direzione va, allora, dato seguito alla valutazione che è stata espressa da questa Corte con l’ordinanza n. 33470/2023 resa in F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 9267/2022 Numero sezionale 7983/2025 Numero di raccolta generale 2557/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 analogo, se non quasi del tutto sovrapponibile, giudizio tra le stesse parti con riguardo allo stesso impianto eolico “Littigheddu” e con riferimento all’ICI dell’anno di imposta 2008, la quale ha fornito una diversa lettura della sentenza impugnata rispetto all’analogo caso deciso con la pronuncia n. 29637/2023 pure in giudizio intercorso tra le stesse parti e sul medesimo tema. È sufficiente, allora, a mente dell’art. 118 disp. att./trans. c.p.c., rinviare ai contenuti di detta pronuncia, ben nota alle parti, tenuto conto del medesimo apparato argomentativo delle pronunce impugnate in cassazione, alla luce di quanto emerge dal testuale resoconto della motivazione dell’altra sentenza riportata nella citata ordinanza di questa Corte. Ciò per concludere analogamente sul tema in esame, considerando che la dedotta incoerenza della motivazione (e non tra motivazione e dispositivo) sia stata irrilevante ai fini della decisione adottata, la quale risulta testuale nel rigetto ricorso in appello e nella conferma della sentenza di primo grado impugnata, che aveva parzialmente accolto il ricorso di primo grado. In tale contesto, dunque, la conferma dell’«avviso di accertamento impugnato» e degli «atti impugnati», pur presente nella motivazione della sentenza, va letta all’interno della complessiva logica della decisione, che risulta chiaramente diretta a mantenere ferme le valutazioni del primo Giudice, le quali sono state espressamente condivise «sia in fatto sia in diritto» (così nella sentenza impugnata), il che consente di ritenere che l’incoerenza dei predetti passaggi motivazionali non abbia inciso sull’esternazione del pensiero logico seguito per giungere alla soluzione adottata, la quale risulta chiaramente espressa nel menzionato dispositivo.F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 9267/2022 Numero sezionale 7983/2025 Numero di raccolta generale 2557/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Lo stesso riferimento alla perizia di parte su cui il Comune aveva fondato l’avviso è essenzialmente servito alla Commissione per respingere la contestazione della contribuente circa l’assolvimento dell’onere probatorio che incombeva al Comune, così come la dichiarata legittimità, correttezza ed esaustività della valutazione operata dall’ente impositore è stata riferita al tema del classamento del bene nella categoria D1 e non della base imponibile. Si è trattato, in definitiva, di un’imprecisione dell’apparato argomentativo tanto evidente, quanto irrilevante, siccome del tutto neutralizzata dal dispositivo reso, che ha definito le ragioni della decisione con la conferma della sentenza di primo grado, la quale aveva parzialmente accolto della contribuente, riducendo il valore della base imponibile, così annullando parzialmente l’avviso impugnato, soluzione questa, alla fine, confermata dalla pronuncia di secondo grado nell’espressa condivisione delle ragioni sviluppate dal primo Giudice. 3. Con la terza censura l’istante ha dedotto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il Comune si era limitato ad indicare il valore asseritamente attribuibile agli impianti eolici de quibus, omettendo di provare la correttezza e congruità dello stesso, recependo le risultanze di una perizia effettuata da un tecnico di parte, senza nulla argomentare, così ribaltando del tutto illegittimamente l’onere probatorio in capo alla società. Il tutto, senza considerare che il valore posto alla base della determinazione della maggiore ICI relativa all’anno d’imposta 2005 era eccessivo ed incongruo come emerge con evidenza dalle valutazioni effettuate dalla competente Agenzia delle Entrate che nel mese di dicembre 2010, con gli atti di rettifica catastale, aveva F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 9267/2022 Numero sezionale 7983/2025 Numero di raccolta generale 2557/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 provveduto ad attribuire a ciascun impianto eolico di cui è causa un valore pari a 940.000,00 € ed una conseguente rendita catastale pari ad 18.800,00 €, ovvero un valore di gran lunga inferiore a quello di 2.250.000,00 € con conseguente rendita catastale di 45.000,00 € indicati nell’atto impugnato. 3.1. La censura non può essere accolta. Va rammentato che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr., anche da ultimo, tra le tante, Cass. n. 10254/2025; nonché Cass. n. 9225/2022, che richiama Cass., Sez. Un., n. 16598/2016 e Cass. n. 26769/2018 e, nello stesso senso, Cass. n. 1229/2019 ed anche Cass n. 2242/2022, che richiama pure Cass. n. 28894/2021; Cass. n. 30535/2021). Non assume rilievo, invece, sotto il profilo in esame, che il giudice, «nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.» (così Cass. n. 9225/2022, che richiama Cass., Sez. Un., n. 16598/2016 e Cass. n. 26769/2018 e, nello stesso senso, Cass. n. 1229/2019 ed anche Cass. n. 2242/2022, che richiama pure Cass. n. 28894/2021; Cass.n. 30535/2021). 3.2. [OSCURATO:PERSONA] regionale si è attenuto ai principi reiteratamente affermati da questa Corte, considerando il valore della rendita compiutamente dimostrata dalla predetta perizia prodotta dal F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 9267/2022 Numero sezionale 7983/2025 Numero di raccolta generale 2557/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 comune, le cui risultanze non sono state ritenute efficacemente contraddette dalla società. Vero è, piuttosto, che il motivo risente, da un lato, del tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento fattuale compiuto dal Giudice di merito nella parte in cui ha lamentato la dedotta sproporzione, e ciò in termini inammissibili nella presente sede, senza nemmeno avvedersi che il (minor) valore di 18.800,00 € stabilito dal Giudice di primo grado era stato, alla fine, espressamente confermato dalla Commissione regionale. Allo stesso modo, non è pertinente con il canone censorio prescelto la dissertazione sui criteri di determinazione della rendita catastali per i beni classificati nella categoria D, non attenendo tale profilo, inerente alla corretta determinazione del predetto valore, al tema, qui dedotto, del riparto dell’onere probatorio, che il Giudice regionale, per quanto sopra esposto, ha ritenuto essere stato assolto dal Comune. 4. Con la quarta doglianza la contribuente ha sostenuto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 e 10, commi 2 e 3, della Legge n. 212/2000, contestando la valutazione della Commissione regionale in considerazione del rilievo che nell’anno 2005 sussisteva l'incertezza interpretativa circa le modalità di stime e di classamento degli impianti eolici, che venne dissipata solo nell'anno 2012 con la pubblicazione delle sentenze della Corte di Cassazione n. 4028/4029 e 4030 del 2012, nonché con circolare 6/T dell'Agenzia del Territorio del 30 novembre 2012, elevata poi a rango normativo con l'introduzione della legge 190/2015.F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 9267/2022 Numero sezionale 7983/2025 Numero di raccolta generale 2557/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 4.1. Detta censura va accolta. E ciò sulla base delle stesse valutazioni espresse sul medesimo tema, ma per il diverso anno di imposta 2008, da questa Corte con la menzionata pronuncia n. 33470/2023. 4.2. Con detta pronuncia si è precisato che sulle specifiche questioni oggetto del contendere è intervenuta la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 4031/2012), escludendo del tutto la configurabilità di una situazione di oggettiva incertezza normativa con riguardo alla disciplina dell'accatastamento dei parchi eolici, sotto il profilo della categoria catastale, con indirizzo poi confermato dalle successive pronunce (n. 19334/2019, Cass. n. 14042/2020, Cass. n. 15172/2020; Cass. n. 40695/2021). Detta pronuncia (n. 33470/2023) ha affermato che già nel 2005 era intervenuto l'art. 1-quinquies, d.l. n. 44/2005, convertito con legge n. 88 del 2005 secondo cui «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto- legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento».F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 9267/2022 Numero sezionale 7983/2025 Numero di raccolta generale 2557/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Ebbene secondo la Corte «Quest'ultima disposizione rendeva evidente quale sarebbe stata la soluzione della controversia in esame. Inoltre, si sottolinea che oggetto del contendere non è stato semplicemente il tipo di classamento da porre in essere, con riferimento agli anni di imposta de quibus, ma l'omesso accatastamento e dichiarazione dei detti beni ai fini ICI, circostanze che, in ogni caso, rendevano inevitabile l'inflizione delle sanzioni in esame. Infatti, incertezze normative che incidano sul classamento di una res non possono giustificare l'omesso accatastamento della stessa o la sua non dichiarazione ai fini ICI; pertanto, in presenza di simili violazioni, non è possibile per la parte non corrispondere la sanzione dovuta deducendo tali incertezze normative. Se ne ricava che, con certezza dal 2006 in poi, in ragione delle menzionate circolari dell'Agenzia delle Entrate nonché per effetto della summenzionata novella normativa (articolo 1-quinquies del d.l. n. 44 del 31 maggio 2005, convertito con legge n. 88 del 2005) e considerato l’omesso accatastamento e la mancanza di dichiarazione ICI, deve escludersi che ricorra una situazione di oggettiva incertezza normativa che giustifichi la non irrogazione di sanzioni» (così Cass. n. 33470/2023 cit.). 4.3. Dunque – come ritenuto in detta pronuncia, in termini da cui non vi è motivo di dissentire – solo dall’anno 2006 può escludersi la dedotta incertezza normativa, il che costituisce ragione, in relazione all’anno d’imposta 2005, per accogliere il motivo, ritenendo non dovute le sanzioni applicate 5. Risulta, altresì, fondato il ricorso incidentale, con il quale il Comune di Sedini ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato sul motivo di appello incidentale concernente l’integrale F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 9267/2022 Numero sezionale 7983/2025 Numero di raccolta generale 2557/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 conferma dell’avviso di liquidazione e la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva, in parziale accoglimento del ricorso della contribuente, ridotto il valore imponibile. 5.1. L’ente territoriale ha allegato e dimostrato di aver articolato il motivo di appello incidentale, sostenendo la correttezza del valore contabile (o di libro) ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992, utilizzata nell’avviso per l’anno 2005, stante il mancato accatastamento dei beni e l’omessa trasmissione dei valori contabili del complesso, sebbene più volte richiesti, che aveva condotto al valore indicato di 66.172.145,61 €, scaturito dalla stima redatta il 6 febbraio 2009 sulla base sui dati forniti nella relazione presentata da Enel alla Regione Autonoma della Sardegna, da cui emergeva il costo per aerogeneratore pari a 2.250.000,00 € alla data del 2008 e dell'intero parco eolico pari a 81.000.00,00 €, de valutato a 66.172.145,61 € per l'anno 2005. 5.2. Ebbene, come risulta chiaramente dal contenuto della sentenza impugnata, pur a fronte dell’appello incidentale fondato sulle allegazioni e sulla documentazione di cui sopra, la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna non ha esaminato tali censure, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado, così incorrendo nel lamentato vizio di omessa pronunzia. 5.3. Né può condividersi la valutazione del Giudice regionale secondo cui ogni altra eccezione o motivo di appello dovevano considerarsi assorbiti, non ricorrendo nessuna delle figure dell’assorbimento, né quello proprio (quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno) e tantomeno quello improprio (quando la decisione assorbente esclude F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 9267/2022 Numero sezionale 7983/2025 Numero di raccolta generale 2557/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande), risultando evidente che la richiesta, ribadita con l’appello incidentale, di conseguire la conferma dell’avviso impugnato, basato su di una maggiore base imponibile, non può rendere l’esame della domanda superfluo quando si è confermato un valore minore, né può ipotizzarsi una motivazione implicita, mancando ogni nesso di necessaria interdipendenza logico- giuridico tra la statuizione e la domanda inevasa, rivelando, piuttosto, l’assenza di ogni valutazione sul tema in questione le condizioni proprie di un’omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale, che integra la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. 6. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso principale va accolto nel suo quarto motivo e va accolto anche il ricorso incidentale. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione per l‘esame dell’appello incidentale proposto dal Comune ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, dichiarando non dovute le sanzioni applicate; accog