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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 novembre 2022

Cassazione n. 34689/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2167/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]: intimazionedi pagamento [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l., già Companie d'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante per fusione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza n. 686della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 27/5/2014.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 17/11/2022 tenuta in camera di consiglio, in difetto di richiesta di discussione orale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 e 7, d.l. n. 105 del 2021.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiest o dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) della Liguria, con sentenza n. 686 , depositata il 27/5/2014 , rilevato il difetto di giurisdizione in relazione ad alcune delle intimazioni di pagamento impugnate, rigettava l'appello proposto dalla società Companie d'[OSCURATO:SOCIETA]., oggi La Corte [OSCURATO:SOCIETA]. , e d in relazione a nove intimazioni di pagamento afferenti crediti tributari confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente.

2. Osservava ilgiudice del gravame che la notifica delle cartelle di pagamento presupposte, “predisposte secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze”, era regolare in quanto eseguita “o direttamente mediante ufficiale di riscossione, all’indirizzo risultante in anagrafe tributaria o tramite invio di raccomandata alla sede secondaria della Società”.

3. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a seimotivi, illustrati con memoria.

4. [OSCURATO:PERSONA].p.a. ha depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso La Corte [OSCURATO:SOCIETA]. deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità ex art. 112 c.p.c.della sentenza per assoluta mancanza di motivazione in ordine alle doglianze propostedalla parte appellantee sbrigativamente risolte dalla CTR della Liguria.

2. Con il terzo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, in particolare, della documentazione prodotta dalla ricorrente a riprova della sospensione giudiziale della esecutorietà del titolo sotteso a d alcune delle intimazioni di pagamento impugnate nonché, per altr a intimazione di pagamento ( n. 048201 29000526274) , dell’intervenuto “pagamento dell’imposta tramite ravvedimento operoso”.

3. Con il quarto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5e n. 4 c.p.c., la nullità ex art t . 1 39, comma 3, 140 e 145 c.p.c. della sentenza perché , in relazione alla intimazione di pagamento 04820129000524355, relativa alla cartella di pagamento 04820060008703724, l’Agente della riscossione non aveva fornito alcuna prova della notificazione, in relazione alla intimazione di pagamento 0482012900052 4557, relativa alla cartella di pagamento 04820070012413700, l’estratto di ruolo, anch’esso depositato soltanto in copiaconforme e non in originale, risulta notificato con deposito in Comune e spedizione della relativa raccomandata della quale, però, manca la prova dell’avvenuta ricezione, mentre per tutte le altre notificazioni “la sottoscrizione dell’ipotetico ricevente è del tutto illeggibilecosì come pure la presunta qualifica vantata dal medesimo”.4.

Con il quinto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. e n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme di legge e, segnatamente, dell’art. 26, d.p.r. n. 600 del 1973, perché la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita da un ufficiale giudiziario o da un ufficiale della riscossione all’uopo abilitato ed è esclus a “ la possibilità della notifica diretta da parte del concessionario, senza l’intervento dell’gente all’uopo abilitato” a pena di inesistenza non sanabile ex art. 156 c.p.c. dal raggiungimento dello scopo.

Deduce, altresì, che la CTR della Liguria è rimasta “totalmente silente” sul fatto che l’Agente della riscossione si è avvalso di un servizio di recapito postale privato” (Agenzia [OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA]) per la notifica delle cartelle di pagamento 04820070012413692000 e 048200700124137000.

5. Con il sesto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3e n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione di norme di diritto e, segnatamente, degli artt. 7, comma 2, l. n. 212 del 2000, 3, l. n. 241 del 1990, 18, comma 2, l. n. 689 del 1981, mancanza di motivazione e dei contenuti minimi degli atti impugnati quali l’indicazione dei termini d’impugnazione e dell’autorità competente a conoscere delle doglianze del contribuente, l’indicazione del responsabile del procedimento e dei requisiti di nomina, la sottoscrizione autografa.

6. Le prime due censur e sono da dichiarare inammissibili , per difetto di autosufficienzaex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto la ricorrente si duole del fatto che il giudice di secondo grado non avrebbe pronunciato su tutti i “motivi di appello” essendosi, in buona sostanza, “appiattito” sulle “controdeduzioni di parte resistente” motivando “sbrigativamente” su alcune questioni oggetto d’appello e, tuttavia, non riporta il contenuto dei motivi di gravame in modo da consentire alla Corte di legittimità di esprimere un giudizio sui punti pretermessidal giudice di merito e prima ancora sulla eventuale novità della domanda perché non svolta in prime cure , sulla base di quant o esposto nel ricorsodi cassazione e nella sentenza impugnata .

7. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cas. n. 29191/2017; n. 20718/2018), inoltre, “non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo”, atteso che ad integrare gli estremi del vizio denunciato“è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cass. n. 24155/2017). 8.Il mancato esame di un motivo, da parte del giudice di appello, giustifica l'annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenza impugnata a condizione che le questioni di fatto o di diritto, proposte con il motivo non esaminato, siano decisive e, p er contro, quando il motivo non esaminato propone infondate questioni di diritto, lo iato esistente tra pronuncia di rigetto e mancato esame del motivo per cui l'annullamento è stato domandato deve essere colmato dalla Corte di Cassazione attraverso l'impiego del potere di correzione della motivazione (art. 384, comma 2, c .p.c. ), integrando la decisione di rigetto pronunciata mediante l'enunciazione delle ragioni che la giustificano in diritto, senza necessità di rimettere al giudice di rinvio il compito di dichiarare infondato in diritto il motivo non esaminato, solo così garantendosiex art. 111, comma 2, Cost., la ragionevole durata del processo (Cass. Sez.

Un., n. 2731/2017).

9. La terza censura, per analoghe ragioni, va dichiarata inammissibile, considerato che non è dato comprendere a quali provvedimenti giudiziari cautelari si faccia riferimento.

10. Inammissibile, per come formulata, è anche la quarta censura atteso il principio secondo cui, “i n tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso.”(tra le altre, Cass. n. 31038/2018; n. 17424/2005).

11. Inoltre, la controricorrente ha eccepito la novità di alcuni profili di doglianza, in quanto non presenti nell’originario ricorso, sicché per quanto già in precedenza esposto non è dato verificare i contenenti delle specifiche contestazioni su cui esso si fonda, non potendo la contribuente invocare, a fondamento delle proprie pretese , ragioni diverse da quelle di cui all'impugnazione svolta in primo grado che disegnano il thema decidendumdel giudizio.

12. Ne consegueche resiste alle critiche la decisione della CTR della Liguria fondat a sull’ accer tata regolarità della notifica delle cartelle presupposte, in quanto “effettuate o direttamente mediante ufficiale di riscossione, all’indirizzo risultante in anagrafe tributaria o tramite invio di raccomandata alla sede secondaria della Società”.

13. La ricorrente, con la quinta censura, si duole del mancato rispetto dell’art. 26, d.p.r. n. 600 del 1973, relativamente alle modalità di notificazione delle pretese erariali oggetto delle prodromiche cartelle di pagamento delle quali si discute , dovendosi distinguere tra conoscenza legale e conoscenza fattualenonché tra vizi o sanabil e ( ex art. 156 c.p.c.)e vizi o i nsanabile (inesistenza).

14. Per quanto è dato comprendere dalla lettura del motivo di ricorso in esame, la società contribuente assume l’invalidità derivata delle intimazioni di pagamento relative a pretese creditorie , oggetto di cartelle di pagamento , la cui notifica zione deve ritene rsi inesistente , come nel caso di notifiche a mezzo posta privata,essendo insufficiente, ai fini qui considerati, la mera conoscenza di fatto.

15. Orbene, se la ricorrente intenderecuperare la tutela che non ha potuto esercitare prima, a causa dei vizi di notificazione degli atti prodromici, ancora una volta, la censura non è autosufficiente perché investe astrattamente e genericamente gli accertamenti compiuti dal giudice di merito e non offre elem en t i specifici atti a consentire una verifica,in fatto e in diritto, di quanto dedotto .

16. Non appare superfluo ricordare che q uesta Corte (Cass. n. 11837/2022, relativ amente alla pretesa inesistenza e comunque invalidità della notifica della cartella di pagamento , ha afferma to che , “in tema di notificazione della cartella di pagamento l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo diesecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "extunc" per raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Rv. 641550 -01)”.17.

Passando all’esame della censura veicolata con l’ultimo motivo di ricorso, va considerato che la ricorrente ripropone alla Corte di legittimità di riesaminare una pluralità di vizi (mancanza di motivazione e dei contenuti minimi degli atti impugnati quali l’indicazione dei termini d’impugnazione e dell’autorità competente a conoscere delle doglianze, l’indicazione del responsabile del procedimento e dei requisiti di nominadel funzionario, la sottoscrizione autografa dell’atto) la cui sussistenza il giudice del gravame ha ritenuto di escludere, affermando che le cartelle di pagamento presupposte risultano “predisposte secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze (…) e (…) complete di tutti requisiti richiesti dalla legge per la loro validità”.

18. Anche a non voler prescindere dal fatto chei profili di doglianz a che riguardano le intimazioni di pagamento e quelle che riguardano le cartelle di pagamento non sono sovrapponibili, data la diversit à di disciplina, e che, invece, nel motivo d’impugnazione appaiono promiscuamente sviluppati, non può essere sottaciuto che la contribuente, evidentemente,si muove in una prospettiva di recupero ditutele nel caso di specie niente affatto scontata, per tutte le ragioni in precedenza svolte.

19. Ad ogni buon conto, secondo la giurisprudenza della Corte(Cass.n. 28689/2018), “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata”, per cui vale il principio , ricavabile d a ll'art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990 , che “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata delprovvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

20. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in euro8.200,00 ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2167/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]: intimazionedi pagamento [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l., già Companie d'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante per fusione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza n. 686della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 27/5/2014. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 17/11/2022 tenuta in camera di consiglio, in difetto di richiesta di discussione orale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 e 7, d.l. n. 105 del 2021.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiest o dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) della Liguria, con sentenza n. 686 , depositata il 27/5/2014 , rilevato il difetto di giurisdizione in relazione ad alcune delle intimazioni di pagamento impugnate, rigettava l'appello proposto dalla società Companie d'[OSCURATO:SOCIETA]., oggi La Corte [OSCURATO:SOCIETA]. , e d in relazione a nove intimazioni di pagamento afferenti crediti tributari confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente. 2. Osservava ilgiudice del gravame che la notifica delle cartelle di pagamento presupposte, “predisposte secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze”, era regolare in quanto eseguita “o direttamente mediante ufficiale di riscossione, all’indirizzo risultante in anagrafe tributaria o tramite invio di raccomandata alla sede secondaria della Società”. 3. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a seimotivi, illustrati con memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA].p.a. ha depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo e secondo motivo di ricorso La Corte [OSCURATO:SOCIETA]. deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità ex art. 112 c.p.c.della sentenza per assoluta mancanza di motivazione in ordine alle doglianze propostedalla parte appellantee sbrigativamente risolte dalla CTR della Liguria. 2. Con il terzo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, in particolare, della documentazione prodotta dalla ricorrente a riprova della sospensione giudiziale della esecutorietà del titolo sotteso a d alcune delle intimazioni di pagamento impugnate nonché, per altr a intimazione di pagamento ( n. 048201 29000526274) , dell’intervenuto “pagamento dell’imposta tramite ravvedimento operoso”. 3. Con il quarto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5e n. 4 c.p.c., la nullità ex art t . 1 39, comma 3, 140 e 145 c.p.c. della sentenza perché , in relazione alla intimazione di pagamento 04820129000524355, relativa alla cartella di pagamento 04820060008703724, l’Agente della riscossione non aveva fornito alcuna prova della notificazione, in relazione alla intimazione di pagamento 0482012900052 4557, relativa alla cartella di pagamento 04820070012413700, l’estratto di ruolo, anch’esso depositato soltanto in copiaconforme e non in originale, risulta notificato con deposito in Comune e spedizione della relativa raccomandata della quale, però, manca la prova dell’avvenuta ricezione, mentre per tutte le altre notificazioni “la sottoscrizione dell’ipotetico ricevente è del tutto illeggibilecosì come pure la presunta qualifica vantata dal medesimo”.4. Con il quinto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. e n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme di legge e, segnatamente, dell’art. 26, d.p.r. n. 600 del 1973, perché la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita da un ufficiale giudiziario o da un ufficiale della riscossione all’uopo abilitato ed è esclus a “ la possibilità della notifica diretta da parte del concessionario, senza l’intervento dell’gente all’uopo abilitato” a pena di inesistenza non sanabile ex art. 156 c.p.c. dal raggiungimento dello scopo. Deduce, altresì, che la CTR della Liguria è rimasta “totalmente silente” sul fatto che l’Agente della riscossione si è avvalso di un servizio di recapito postale privato” (Agenzia [OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA]) per la notifica delle cartelle di pagamento 04820070012413692000 e 048200700124137000. 5. Con il sesto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3e n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione di norme di diritto e, segnatamente, degli artt. 7, comma 2, l. n. 212 del 2000, 3, l. n. 241 del 1990, 18, comma 2, l. n. 689 del 1981, mancanza di motivazione e dei contenuti minimi degli atti impugnati quali l’indicazione dei termini d’impugnazione e dell’autorità competente a conoscere delle doglianze del contribuente, l’indicazione del responsabile del procedimento e dei requisiti di nomina, la sottoscrizione autografa. 6. Le prime due censur e sono da dichiarare inammissibili , per difetto di autosufficienzaex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto la ricorrente si duole del fatto che il giudice di secondo grado non avrebbe pronunciato su tutti i “motivi di appello” essendosi, in buona sostanza, “appiattito” sulle “controdeduzioni di parte resistente” motivando “sbrigativamente” su alcune questioni oggetto d’appello e, tuttavia, non riporta il contenuto dei motivi di gravame in modo da consentire alla Corte di legittimità di esprimere un giudizio sui punti pretermessidal giudice di merito e prima ancora sulla eventuale novità della domanda perché non svolta in prime cure , sulla base di quant o esposto nel ricorsodi cassazione e nella sentenza impugnata . 7. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cas. n. 29191/2017; n. 20718/2018), inoltre, “non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo”, atteso che ad integrare gli estremi del vizio denunciato“è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cass. n. 24155/2017). 8.Il mancato esame di un motivo, da parte del giudice di appello, giustifica l'annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenza impugnata a condizione che le questioni di fatto o di diritto, proposte con il motivo non esaminato, siano decisive e, p er contro, quando il motivo non esaminato propone infondate questioni di diritto, lo iato esistente tra pronuncia di rigetto e mancato esame del motivo per cui l'annullamento è stato domandato deve essere colmato dalla Corte di Cassazione attraverso l'impiego del potere di correzione della motivazione (art. 384, comma 2, c .p.c. ), integrando la decisione di rigetto pronunciata mediante l'enunciazione delle ragioni che la giustificano in diritto, senza necessità di rimettere al giudice di rinvio il compito di dichiarare infondato in diritto il motivo non esaminato, solo così garantendosiex art. 111, comma 2, Cost., la ragionevole durata del processo (Cass. Sez. Un., n. 2731/2017). 9. La terza censura, per analoghe ragioni, va dichiarata inammissibile, considerato che non è dato comprendere a quali provvedimenti giudiziari cautelari si faccia riferimento. 10. Inammissibile, per come formulata, è anche la quarta censura atteso il principio secondo cui, “i n tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso.”(tra le altre, Cass. n. 31038/2018; n. 17424/2005). 11. Inoltre, la controricorrente ha eccepito la novità di alcuni profili di doglianza, in quanto non presenti nell’originario ricorso, sicché per quanto già in precedenza esposto non è dato verificare i contenenti delle specifiche contestazioni su cui esso si fonda, non potendo la contribuente invocare, a fondamento delle proprie pretese , ragioni diverse da quelle di cui all'impugnazione svolta in primo grado che disegnano il thema decidendumdel giudizio. 12. Ne consegueche resiste alle critiche la decisione della CTR della Liguria fondat a sull’ accer tata regolarità della notifica delle cartelle presupposte, in quanto “effettuate o direttamente mediante ufficiale di riscossione, all’indirizzo risultante in anagrafe tributaria o tramite invio di raccomandata alla sede secondaria della Società”. 13. La ricorrente, con la quinta censura, si duole del mancato rispetto dell’art. 26, d.p.r. n. 600 del 1973, relativamente alle modalità di notificazione delle pretese erariali oggetto delle prodromiche cartelle di pagamento delle quali si discute , dovendosi distinguere tra conoscenza legale e conoscenza fattualenonché tra vizi o sanabil e ( ex art. 156 c.p.c.)e vizi o i nsanabile (inesistenza). 14. Per quanto è dato comprendere dalla lettura del motivo di ricorso in esame, la società contribuente assume l’invalidità derivata delle intimazioni di pagamento relative a pretese creditorie , oggetto di cartelle di pagamento , la cui notifica zione deve ritene rsi inesistente , come nel caso di notifiche a mezzo posta privata,essendo insufficiente, ai fini qui considerati, la mera conoscenza di fatto. 15. Orbene, se la ricorrente intenderecuperare la tutela che non ha potuto esercitare prima, a causa dei vizi di notificazione degli atti prodromici, ancora una volta, la censura non è autosufficiente perché investe astrattamente e genericamente gli accertamenti compiuti dal giudice di merito e non offre elem en t i specifici atti a consentire una verifica,in fatto e in diritto, di quanto dedotto . 16. Non appare superfluo ricordare che q uesta Corte (Cass. n. 11837/2022, relativ amente alla pretesa inesistenza e comunque invalidità della notifica della cartella di pagamento , ha afferma to che , “in tema di notificazione della cartella di pagamento l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo diesecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "extunc" per raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Rv. 641550 -01)”.17. Passando all’esame della censura veicolata con l’ultimo motivo di ricorso, va considerato che la ricorrente ripropone alla Corte di legittimità di riesaminare una pluralità di vizi (mancanza di motivazione e dei contenuti minimi degli atti impugnati quali l’indicazione dei termini d’impugnazione e dell’autorità competente a conoscere delle doglianze, l’indicazione del responsabile del procedimento e dei requisiti di nominadel funzionario, la sottoscrizione autografa dell’atto) la cui sussistenza il giudice del gravame ha ritenuto di escludere, affermando che le cartelle di pagamento presupposte risultano “predisposte secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze (…) e (…) complete di tutti requisiti richiesti dalla legge per la loro validità”. 18. Anche a non voler prescindere dal fatto chei profili di doglianz a che riguardano le intimazioni di pagamento e quelle che riguardano le cartelle di pagamento non sono sovrapponibili, data la diversit à di disciplina, e che, invece, nel motivo d’impugnazione appaiono promiscuamente sviluppati, non può essere sottaciuto che la contribuente, evidentemente,si muove in una prospettiva di recupero ditutele nel caso di specie niente affatto scontata, per tutte le ragioni in precedenza svolte. 19. Ad ogni buon conto, secondo la giurisprudenza della Corte(Cass.n. 28689/2018), “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata”, per cui vale il principio , ricavabile d a ll'art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990 , che “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata delprovvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. 20. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in euro8.200,00 ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,