CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20851/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71P59 H703 Y), rappresenta edifesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67R13- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 30061/2017Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 20851/2026Data pubblicazione 19/06/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno - n.7886/4/2017, depositata il 27 settembre 2017 e non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 13 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].UDITA la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, che haconcluso per il rigetto del ricorso della contribuente avverso il diniegodell’istanza di definizione agevolata e per l’accoglimento del ricorsodell’Agenzia delle Entrate, con cassazione della sentenza impugnatasenza rinvio.UDITI l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle Entrate, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quelloincidentale, nonché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente cheha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quelloincidentale.1. Oggetto di controversia è il diniego opposto dall’Agenziadell’Entrate all’istanza avanzata in sede di autotutela dallacontribuente volta a conseguire l’agevolazione prevista per l’acquistodella prima casa a seguito della sentenza n. 1400/2007 emessa dalTribunale di Salerno.Le ragioni di detto diniego posavano sul rilievo secondo il quale lasuddetta agevolazione andava richiesta all’atto del trasferimento delbene o, in caso provvedimento giudiziale, contestualmente altrasferimento di proprietà in sede di registrazione della sentenza.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.Numero registro generale 30061/2017Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 20851/2026Data pubblicazione 19/06/20265531/6/2015 della Commissione tributaria provinciale di Salerno,considerando che «[…] l'effetto traslativo della proprietà dell'immobilesi sia verificato solo ed esclusivamente a seguito del passaggio ingiudicato della sentenza di convalida dell'offerta reale del saldo delprezzo e non certamente della prima sentenza che riguardaval'esecuzione in forma specifica di preliminare di acquisto a seguito diinadempimento dei promittenti venditori», oggetto di tassazione.3. Con ricorso notificato in data 13/15 dicembre 2017 l’Agenziadelle Entrate impugnava tale pronuncia sulla base di quattro motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 15dicembre 2017, depositando memoria ex art. 380-bis 1, c.p.c. indata 22 febbraio 2025.5. Con istanza notificata il 30 agosto 2023 la contribuentepresentava istanza di definizione agevolata della lite a mente dell’art.1 della legge n. 197/2022, seguita da provvedimento di diniegonotificato il 26 settembre 2024.6. Con ricorso notificato il 23 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] impugnazione avverso tale provvedimento.7. Con ordinanza interlocutoria depositata in data 1° giugno 2025,la Corte rinviava la causa in pubblica udienza, ritenendo avere rilievonomofilattico la questione della definizione del concetto dicontroversia pendente e cioè se essa presupponga sempre un attoimpositivo e/o di riscossione dell’amministrazione o se possaincludere – come nelle specie – anche un atto (il diniego diautotutela) rimesso all’esercizio discrezionale dell'Amministrazione diprocedere ad annullamento in ragione di eventuali profili diillegittimità del rifiuto ed in relazione a motivi di rilevante interessegenerale che giustificano l'esercizio di tale potere.Numero registro generale 30061/2017Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 20851/2026Data pubblicazione 19/06/20268. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, hadepositato in data 16 aprile 2026 conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ragioni di evidente priorità logica-giuridica impongono diesaminare preliminarmente l’impugnazione avverso il diniegoall’istanza di definizione agevolata della lite, che l’Ufficio ha motivatoconsiderando che la controversia ha ad oggetto un diniego espressodi autotutela, impugnabile solo per vizi propri, e non anche unapretesa fiscale, aggiungendo che per la stessa controversia era statapresentata identica istanza, a mente dell’art. 6 d.l. n. 119/2018,anch’essa denegata con la medesima motivazione, senza che l’istanteavesse interposto opposizione.1.1. Va dato conto che, successivamente alla predetta ordinanzainterlocutoria, questa Corte, con la pronuncia n. 19780/2025, èintervenuta sulla questione relativa alla possibilità di definire una liteavente ad oggetto il diniego di autotutela, ritenendo tale facoltà nonconsentita ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della legge n.197/2022, sulla base dei seguenti argomenti:- la definizione agevolata deve riguardare una pretesa tributaria ele controversie attribuite alla giurisdizione tributaria sono quelleaventi ad oggetto gli atti elencati dall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992;- il provvedimento di diniego di autotutela non esprime unapretesa tributaria, né ribadisce la legittimità della pretesa impositivaaccertata; esso non è atto impositivo, né riscossivo;- il diniego di autotutela è impugnabile solo per ragioni di rilevanteinteresse generale a sostegno dell'istanza di autotutela;Numero registro generale 30061/2017Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 20851/2026Data pubblicazione 19/06/2026- manca, infine, un importo da versare da parte del contribuente,almeno quale effetto dell’atto impugnato (così Cass. n. 19780/2025,che richiama Cass. n. 24652/2021).Tali riflessioni offrono riposta alle ragioni poste a base dallacontribuente contro il diniego all’istanza di definizione agevolata,fondate sulla considerazione di una pendenza della lite tributaria, incui è parte l’Agenzia delle Entrate, alla data di entrata in vigore dellalegge n. 197/2022, reputando non rilevante la tipologia dell’attocontestato.In assenza, quindi, di ulteriori obiezioni da parte dellacontribuente ed in linea con quanto sopra già ritenuto sul tema daquesta Corte, il ricorso contro il diniego di definizione agevolata dellalite va respinto.2. Passando al merito della controversia, con il primo motivol’Agenzia ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3.,c.p.c., la violazione dell’art. 2-quater del d.l. 564/1994, assumendoche il diniego di autotutela può essere legittimamente impugnato dalcontribuente solo per vizi propri e cioè solo per verificare il correttoesercizio del rifiuto, senza poter contestare le autonome valutazionirimesse alla discrezionalità dell'amministrazione finanziaria esoprattutto senza poter contestare la pretesa originaria contenuta inun atto non più impugnabile, qui costituiti dall'avviso di liquidazionerelativo alla tassazione della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932c.c. e dalla successiva cartella emessa che non furono oggetto diimpugnazione3. Con la seconda censura, articolata ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., l’Agenzia ha lamentato l’omessa pronunciaNumero registro generale 30061/2017Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 20851/2026Data pubblicazione 19/06/2026sul motivo di gravame avente ad oggetto l’inammissibilità del ricorsoper le ragioni di cui sopra.4. I predetti motivi, all’evidenza connessi, vanno trattatiunitariamente e risultano fondati.Ciò subito avvertendo che non può ricevere seguito l’eccezionedella contribuente volta ad invocare l’acquiescenza, che si assumeessere stata manifestata dall’Agenzia, alla sentenza di primo gradoper non averla impugnata nella parte in cui il giudice di primo gradoaveva già riconosciuto il diritto della parte privata all’agevolazionerichiesta.Detta eccezione, infatti, non solo è stata, implicitamente quantochiaramente, superata (e quindi respinta) dal giudice d’appello (senzache sul punto la contribuente abbia proposto impugnazioneincidentale), per aver deciso nel merito la causa, ma si palesa anchedel tutto fondata.E ciò, sol considerando che il nucleo concettuale del gravameproposto dall’Agenzia ruotava, a monte, sui limiti dell’impugnazionedel diniego del provvedimento di autotutela, che non potevanoriguardare il merito, non più controvertibile, della pretesa fiscale, percui nessuna acquiescenza poteva ravvisarsi, ove si ponga mente alfatto che con l’appello l’Ufficio aveva contestato la pronuncia di primogrado proprio perché si era pronunciata sulla sussistenza o meno deipresupposti del beneficio, così riaprendo il merito della questione (v.pag. n. 12 del ricorso in cui è stato riportato il motivo d’appello).4.1. Va premesso che effettivamente risulta l’omessa pronunciada parte del giudice regionale sull’eccezione sopra indicata, avanzatadall’Agenzia anche in sede di appello (come illustrato, ai finidell’autosufficienza del motivo alle pagine nn. 13 e 13 del ricorso).Numero registro generale 30061/2017Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 20851/2026Data pubblicazione 19/06/2026Senonchè, a tale omissione può, in questa sede, porsi rimedio,essendo la questione avanzata di natura squisitamente giuridica;tanto, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art.111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmenteorientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, in basequali, una volta verificata l'omessa pronuncia su di un motivo diappello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinviodella sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, sempre chesi tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto(cfr., tra le tante, Cass. n. 2294/2024; Cass. n. 17416/2023; Cass. n.34689/2022, che richiama Cass., Sez., Sez. U, n. 2731/2017).4.2. Ciò posto, per ribadita giurisprudenza di questa Corte, ilsindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione all’istanza diannullamento del provvedimento erariale in sede di autotutela puòriguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, inrelazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificanol'esercizio di tale potere.Difatti, come affermato anche dalla Corte costituzionale nellasentenza n. 181 del 2017, l’esercizio di detto potere si fonda suvalutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumentodi tutela dei diritti individuali del contribuente.Tale conclusione è giustificata in quanto, per costantegiurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24033/2019), in presenzadi un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione eobbligatoriamente impugnabile quale l’iscrizione ipotecaria, ilsindacato del giudice tributario sul provvedimento di diniegodell'annullamento delle cartelle di pagamento sottese aquell’iscrizione è consentito nei limiti dell'accertamento dellaNumero registro generale 30061/2017Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 20851/2026Data pubblicazione 19/06/2026ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generaledell'Amministrazione finanziaria alla rimozione di tali atti, originarie osopravvenute.Il contrario sarebbe profondamente illogico, perché consentirebbe,ora per allora, di sollevare contestazioni relative agli atti, aggirandocosì il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica di atti(avviso di liquidazione cartella) obbligatoriamente impugnabile aisensi del combinato disposto dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. (cfr.Cass. n. 21590/2024; Cass. n. 161/2024; Cass. n. 33610/2024;Cass. n. 25659/2023 e molte altre, cui adde Cass. n. 9225/2025 eCass. n. 19780/2025).4.3. Alla stregua di quanto precede i due motivi vanno accolti,considerando inammissibile il ricorso originario proposto dallacontribuente, pacifica risultando la non controvertibilità della pretesafiscale, in ragione della mancata impugnazione dell’avviso diliquidazione e della successiva cartella.5. Le valutazioni che precedono rendono, con ogni evidenza,ultroneo l’esame dei restanti due motivi, sviluppati sulla dedottaviolazione degli artt. 37 e 27 del d.P.R. n. 131/1986, siccome6. Dunque, in conclusione, va respinto il ricorso incidentale,avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniegodell’istanza di definizione agevolata della lite.Va, invece, accolto il ricorso principale e la sentenza impugnata vacassata; la causa va anche decisa nel merito, rigettando il ricorsooriginario della contribuente.Numero registro generale 30061/2017Numero sezionale 278/2026Numero di raccolta generale 20851/2026Data pubblicazione 19/06/20266. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo; quelle del presente grado contemplanoanche le competenze della fase incidentale. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso incidentale avente ad oggettol’impugnazione del provvedimento di diniego dell’istanza di definizioneagevolata della lite; accoglie il ricorso principale, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorsooriginario proposto dalla contribuente.Condanna la contribuente al pagamento delle spese di lite, che liquidain favore dell’Agenzia delle Entrate, per le competenze di primo gradonella misura di 2.200,00 €, per quelle del giudizio di appellonell’importo di 2.800,00 € e per quelle del presente grado nellasomma di 3.500,00 €, oltre al pagamento delle spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]