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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2022

Cassazione n. 31051/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21308/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 89 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5697, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1419/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. La vicenda, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini riportati dalla sentenza n. 6818/2013 di questa Corte:

1. La ricorrente società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] impugna con due motivi la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1544 del 2005, pubblicata il 14 ottobre 2005 e non notificata, con ricorso passato alla notifica al 22 novembre 2006 e notificato a mani il 23 novembre 2006.

Resiste con controricorso la società intimata, Namibia

89. La Corte d'appello di Torino rigettava l'appello principale proposto dall'odierna ricorrente, accogliendo invece quello incidentale della resistente quanto alla regolazione delle spese.

La controversia riguardava il mancato pagamento del saldo dovuto, pari a L. 316.314.400, per tutte le opere eseguite dalla ricorrente in virtù del contratto di appalto stipulato inter partes per la ristrutturazione della villa di proprietà della società Namibia 89 in Torino alla via Sabaudia 11, nonché per la realizzazione di una autorimessa interrata.

2. Il Tribunale, espletata c.t.u., riteneva che l'appalto era stato convenuto a forfait e che la Società committente aveva corrisposto tramite acconti un importo superiore al dovuto, tenuto conto del costo delle opere extra contratto e delle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi riscontrati.

Accoglieva, quindi, l'opposizione proposta dalla Namibia 89 al decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

3. La Corte d'appello, adita da entrambe le parti, confermava per quanto qui interessa, la sentenza impugnata quanto alla determinazione del dovuto, ritenendo che l'appalto era stato convenuto a forfait; che la c.t.u. aveva correttamente calcolato l'importo dovuto per le opere extra contratto e per le spese necessarie per l'eliminazione dei vizi, osservando che le critiche avanzate dalla società appaltatrice sulle risultanze peritali si risolvevano in "apodittiche dichiarazioni di errori del c.t.u." senza indicazione di "elementi tecnici più precisi e rigorosi ... idonei a smontare l'adesione, pur legittima, del giudice di primo grado alle affermazioni rese da un consulente terzo rispetto alle parti".

Rilevava, inoltre, la Corte territoriale che non poteva essere riconosciuto il richiesto importo dell'Iva sulle somme dovute perché era pacifico che le fatture non siano state emesse".

4. La ricorrente formula due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata .

2. Con il primo motivo la ricorrente aveva denunciato l’omessa od insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio , in particolare lamentando l’adesione acritica alle conclusioni del c.t.u., senza prendere in esame i rilievi puntuali mossi dal c.t.p.

La Corte di cassazione riportava il passaggio motivazionale pertinente della sentenza impugnata, la quale aveva reputato che i rilievi[del c.t.p.] contengono, però, formulazioni di contrasto e non propongono se non apodittiche dichiarazioni di errori da parte del c.t.u., senza indicare elementi tecnici più precisi e rigorosi che siano idonei a smontare l’adesione, pur legittima, del giudice di primo grado alle affermazioni rese da un consulente terzo rispetto alle parti .

Alla luce del testo al tempo vigente dell’art. 360, 5, cod. proc. civ. (“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”) accoglieva la censura nei termini seguenti: A fronte di tale sintetica motivazione, la ricorrente riporta per esteso (seppure in nota) nel ricorso le critiche avanzate alla relazione del c.t.u., nonché le osservazioni tecniche del consulente di parte.

A fronte di tale minuziosa e ampia critica su aspetti specifici della c.t.u., il giudice di primo grado prima e la Corte d'appello poi non poteva limitare il suo argomentare a un mero richiamo adesivo alla consulenza tecnica .

Il secondo motivo, con il quale la ricorrente si era doluta del mancato computo dell’IVA, veniva dichiarato assorbito.

2. Riassunta la causa, la Corte d’appello di Torino, in sede di rinvio, confermata la revoca del decreto ingiuntivo, condannò la [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla Namibia 89 la somma di € 5.284,00, invece che di € 57.904,88, siccome disposto dal Tribunale con la sentenza che era stata confermata in appello.

3. Avverso quest’ultima sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] semplice Namibia 89 resiste con controricorso.

4. Con i primi due motivi, tra loro correlati, la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Motivazione apparente e fittizia , in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., con violazione degli artt. 132, n. 4 e 384 cod. proc. civ.

Con il complesso censuratorio richiamato la ricorrente lamenta, in sintesi, che il Giudice del rinvio non ha assolto al dovere di rendere effettiva motivazione, che le era stato imposto dalla sentenza di cassazione.

In particolare la ricorrente lamenta che la sentenza aveva condiviso il deprezzamento del 10% proposto dal c.t.u. per asseriti vizi dell’opera, nonostante gli stessi fossero stati eliminati a manufatto completato e la motivazione, apodittica e tautologica , si era limitata a riportare il giudizio del consulente, il quale, si legge nella sentenza, ha invece motivato il perché del riconoscimento, evidenziando che esso si ricollegava “a quelle opere già effettuate e a quelle manchevolezze alle quali non è possibile porre rimedio” .

Per contro, non erano state esaminate le critiche, con le quali si era evidenziato che i vizi erano stati sanati.

Fittizia, poi, doveva reputarsi la motivazione quanto ai lavori pretesamente eseguiti con dimensioni errate, nonché la scelta di operare la decurtazione su tutti i lavori e in misura sproporzionata .

Da qui anche la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo e di violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. 4.

1. La critica è infondata.

In primo luogo deve precisarsi che il giudice del rinvio è tenuto ad applicare la norma processuale vigente al tempo della decisione (“tempus regit actum”) - cfr., ex multis, Sez. 2, n. 9991/2017 - .

Quanto allo specifico vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ., si è chiarito che il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di rinvio disposto a norma dell'art. 383 cod. proc. civ. è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all'epoca della proposizione dell'impugnazione, in base al generale principio processuale "tempus regit actum" ed a quello secondo cui il giudizio di rinvio, a seguito di cassazione, integra una nuova ed autonoma fase processuale di natura rescissoria.

Da ciò consegue che, se la sentenza conclusiva del giudizio di rinvio è stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, vale a dire dal giorno 11 settembre 2012, trova applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell'art. 54, primo comma, lett. b), del suddetto d.l. (Sez. 6, n. 26654, 18/12/2014, Rv. 633893; conf., Sez. 3, n. 10693/2016).

Alla stregua di quanto sopra esposto deve escludersi sussistere l’ipotizzato vizio di omesso esame d’un fatto controverso e decisivo, anche sotto il profilo della dedotta apparenza motivazionale.

L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831).

Qui, ben lungi dall’avere evidenziato un fatto storico di tal fatta, pretermesso dal giudice, la ricorrente invoca una sorta d’improprio terzo grado, al quale assegnare un nuovo vaglio probatorio, in altri termini, non evidenzia un fatto decisivo ignorato, ma esige una nuova calibratura delle acquisizioni probatorie, una diversa opzione ricognitiva della vicenda, in questa sede non consentita.

Quanto alla dedotta apparenza della motivazione deve osservarsi che: a) la Corte territoriale, attraverso costrutto motivazionale pienamente comprensibile, ha spiegato le ragioni che l’avevano portata a disattendere le critiche alle conclusioni del ctu; b) la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016); - a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo especifico sindacato sul fatto; -siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

È evidente che, nonostante gli sforzi dialettici della ricorrente, non si versa qui in alcuna delle ipotesi residuali di cui sopra: l’argomento utilizzato dal giudice è puntualmente ripercorribile, collegato al caso esaminato e alle risultanze di causa.

Quel che, in sostanza la ricorrente contesta è il risultato del vaglio probatorio e, in particolare, degli accertamenti peritali.

In altri termini, non si è in presenza di una generica condivisione della sentenza di primo grado in ordine alle valutazioni del consulente del giudice, avendo il Giudice del rinvio dato mostra di avere analiticamente preso in esame la relazione peritale, posta a raffronto con le critiche mosse dall’appellante (pagg. 22-31).

5. Con il terzo e il quarto motivo, rispettivamente denuncianti violazione dell’art. 18, d.

P.R. n. 633/1972 e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché apparenza motivazionale, la ricorrente lamenta il negato riconoscimento dell’I.V.A. per il corrispettivo residuo di £ 508.500.000 già corrisposto. 5.

1. La doglianza è infondata.

La Corte locale ha giustificato la decisione in quanto non risultava essere stata emessa fattura in relazione al predetto corrispettivo, il che non consentiva di affermare che l’appellante avesse riversato alcunché all’Erario per il predetto titolo.

Inoltre, dato il tempo trascorso, l’azione fiscale era comunque prescritta.

Risulta decisivo il primo argomento.

Questa Corte ha avuto modo di spiegare che l'appaltatore deve emettere, per l'ammontare del corrispettivo dovutogli, una fattura che costituisce labase imponibile dell'IVA e rappresenta, dal punto di vista civilistico, l'evento generatore anche del credito per la sua rivalsa (credito autonomo rispetto a quello per la prestazione, anche se ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso): l'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, infatti, che l'appaltatore debba addebitare l'IVA al committente e l'operazione si considera effettuata nel momento dell'emissione della fattura o in quello, eventualmente successivo, del pagamento del corrispettivo, in coerenza con la logica dell'imposta in questione, per la quale ciò che rileva è l'"operazione economica" (Sez. 1, n. 22276, 3/11/2016, Rv. 642647).

Ciò posto, non avendo la ricorrente emesso fattura per la parte di corrispettivo, a suo tempo incassato, ammontante a £ 508.500.000, non ha ragione di pretendere la corresponsione dell’I.V.A., che si tramuterebbe in un ingiusto arricchimento, non essendovi titolo fiscale che giustifichi rivalsa nei confronti del committente.

6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21308/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 89 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5697, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1419/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini riportati dalla sentenza n. 6818/2013 di questa Corte: 1. La ricorrente società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] impugna con due motivi la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1544 del 2005, pubblicata il 14 ottobre 2005 e non notificata, con ricorso passato alla notifica al 22 novembre 2006 e notificato a mani il 23 novembre 2006. Resiste con controricorso la società intimata, Namibia 89. La Corte d'appello di Torino rigettava l'appello principale proposto dall'odierna ricorrente, accogliendo invece quello incidentale della resistente quanto alla regolazione delle spese. La controversia riguardava il mancato pagamento del saldo dovuto, pari a L. 316.314.400, per tutte le opere eseguite dalla ricorrente in virtù del contratto di appalto stipulato inter partes per la ristrutturazione della villa di proprietà della società Namibia 89 in Torino alla via Sabaudia 11, nonché per la realizzazione di una autorimessa interrata. 2. Il Tribunale, espletata c.t.u., riteneva che l'appalto era stato convenuto a forfait e che la Società committente aveva corrisposto tramite acconti un importo superiore al dovuto, tenuto conto del costo delle opere extra contratto e delle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi riscontrati. Accoglieva, quindi, l'opposizione proposta dalla Namibia 89 al decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 3. La Corte d'appello, adita da entrambe le parti, confermava per quanto qui interessa, la sentenza impugnata quanto alla determinazione del dovuto, ritenendo che l'appalto era stato convenuto a forfait; che la c.t.u. aveva correttamente calcolato l'importo dovuto per le opere extra contratto e per le spese necessarie per l'eliminazione dei vizi, osservando che le critiche avanzate dalla società appaltatrice sulle risultanze peritali si risolvevano in "apodittiche dichiarazioni di errori del c.t.u." senza indicazione di "elementi tecnici più precisi e rigorosi ... idonei a smontare l'adesione, pur legittima, del giudice di primo grado alle affermazioni rese da un consulente terzo rispetto alle parti". Rilevava, inoltre, la Corte territoriale che non poteva essere riconosciuto il richiesto importo dell'Iva sulle somme dovute perché era pacifico che le fatture non siano state emesse". 4. La ricorrente formula due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata . 2. Con il primo motivo la ricorrente aveva denunciato l’omessa od insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio , in particolare lamentando l’adesione acritica alle conclusioni del c.t.u., senza prendere in esame i rilievi puntuali mossi dal c.t.p. La Corte di cassazione riportava il passaggio motivazionale pertinente della sentenza impugnata, la quale aveva reputato che i rilievi[del c.t.p.] contengono, però, formulazioni di contrasto e non propongono se non apodittiche dichiarazioni di errori da parte del c.t.u., senza indicare elementi tecnici più precisi e rigorosi che siano idonei a smontare l’adesione, pur legittima, del giudice di primo grado alle affermazioni rese da un consulente terzo rispetto alle parti . Alla luce del testo al tempo vigente dell’art. 360, 5, cod. proc. civ. (“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”) accoglieva la censura nei termini seguenti: A fronte di tale sintetica motivazione, la ricorrente riporta per esteso (seppure in nota) nel ricorso le critiche avanzate alla relazione del c.t.u., nonché le osservazioni tecniche del consulente di parte. A fronte di tale minuziosa e ampia critica su aspetti specifici della c.t.u., il giudice di primo grado prima e la Corte d'appello poi non poteva limitare il suo argomentare a un mero richiamo adesivo alla consulenza tecnica . Il secondo motivo, con il quale la ricorrente si era doluta del mancato computo dell’IVA, veniva dichiarato assorbito. 2. Riassunta la causa, la Corte d’appello di Torino, in sede di rinvio, confermata la revoca del decreto ingiuntivo, condannò la [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla Namibia 89 la somma di € 5.284,00, invece che di € 57.904,88, siccome disposto dal Tribunale con la sentenza che era stata confermata in appello. 3. Avverso quest’ultima sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] semplice Namibia 89 resiste con controricorso. 4. Con i primi due motivi, tra loro correlati, la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Motivazione apparente e fittizia , in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., con violazione degli artt. 132, n. 4 e 384 cod. proc. civ. Con il complesso censuratorio richiamato la ricorrente lamenta, in sintesi, che il Giudice del rinvio non ha assolto al dovere di rendere effettiva motivazione, che le era stato imposto dalla sentenza di cassazione. In particolare la ricorrente lamenta che la sentenza aveva condiviso il deprezzamento del 10% proposto dal c.t.u. per asseriti vizi dell’opera, nonostante gli stessi fossero stati eliminati a manufatto completato e la motivazione, apodittica e tautologica , si era limitata a riportare il giudizio del consulente, il quale, si legge nella sentenza, ha invece motivato il perché del riconoscimento, evidenziando che esso si ricollegava “a quelle opere già effettuate e a quelle manchevolezze alle quali non è possibile porre rimedio” . Per contro, non erano state esaminate le critiche, con le quali si era evidenziato che i vizi erano stati sanati. Fittizia, poi, doveva reputarsi la motivazione quanto ai lavori pretesamente eseguiti con dimensioni errate, nonché la scelta di operare la decurtazione su tutti i lavori e in misura sproporzionata . Da qui anche la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo e di violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. 4. 1. La critica è infondata. In primo luogo deve precisarsi che il giudice del rinvio è tenuto ad applicare la norma processuale vigente al tempo della decisione (“tempus regit actum”) - cfr., ex multis, Sez. 2, n. 9991/2017 - . Quanto allo specifico vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ., si è chiarito che il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di rinvio disposto a norma dell'art. 383 cod. proc. civ. è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all'epoca della proposizione dell'impugnazione, in base al generale principio processuale "tempus regit actum" ed a quello secondo cui il giudizio di rinvio, a seguito di cassazione, integra una nuova ed autonoma fase processuale di natura rescissoria. Da ciò consegue che, se la sentenza conclusiva del giudizio di rinvio è stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, vale a dire dal giorno 11 settembre 2012, trova applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell'art. 54, primo comma, lett. b), del suddetto d.l. (Sez. 6, n. 26654, 18/12/2014, Rv. 633893; conf., Sez. 3, n. 10693/2016). Alla stregua di quanto sopra esposto deve escludersi sussistere l’ipotizzato vizio di omesso esame d’un fatto controverso e decisivo, anche sotto il profilo della dedotta apparenza motivazionale. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831). Qui, ben lungi dall’avere evidenziato un fatto storico di tal fatta, pretermesso dal giudice, la ricorrente invoca una sorta d’improprio terzo grado, al quale assegnare un nuovo vaglio probatorio, in altri termini, non evidenzia un fatto decisivo ignorato, ma esige una nuova calibratura delle acquisizioni probatorie, una diversa opzione ricognitiva della vicenda, in questa sede non consentita. Quanto alla dedotta apparenza della motivazione deve osservarsi che: a) la Corte territoriale, attraverso costrutto motivazionale pienamente comprensibile, ha spiegato le ragioni che l’avevano portata a disattendere le critiche alle conclusioni del ctu; b) la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016); - a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo especifico sindacato sul fatto; -siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). È evidente che, nonostante gli sforzi dialettici della ricorrente, non si versa qui in alcuna delle ipotesi residuali di cui sopra: l’argomento utilizzato dal giudice è puntualmente ripercorribile, collegato al caso esaminato e alle risultanze di causa. Quel che, in sostanza la ricorrente contesta è il risultato del vaglio probatorio e, in particolare, degli accertamenti peritali. In altri termini, non si è in presenza di una generica condivisione della sentenza di primo grado in ordine alle valutazioni del consulente del giudice, avendo il Giudice del rinvio dato mostra di avere analiticamente preso in esame la relazione peritale, posta a raffronto con le critiche mosse dall’appellante (pagg. 22-31). 5. Con il terzo e il quarto motivo, rispettivamente denuncianti violazione dell’art. 18, d. P.R. n. 633/1972 e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché apparenza motivazionale, la ricorrente lamenta il negato riconoscimento dell’I.V.A. per il corrispettivo residuo di £ 508.500.000 già corrisposto. 5. 1. La doglianza è infondata. La Corte locale ha giustificato la decisione in quanto non risultava essere stata emessa fattura in relazione al predetto corrispettivo, il che non consentiva di affermare che l’appellante avesse riversato alcunché all’Erario per il predetto titolo. Inoltre, dato il tempo trascorso, l’azione fiscale era comunque prescritta. Risulta decisivo il primo argomento. Questa Corte ha avuto modo di spiegare che l'appaltatore deve emettere, per l'ammontare del corrispettivo dovutogli, una fattura che costituisce labase imponibile dell'IVA e rappresenta, dal punto di vista civilistico, l'evento generatore anche del credito per la sua rivalsa (credito autonomo rispetto a quello per la prestazione, anche se ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso): l'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, infatti, che l'appaltatore debba addebitare l'IVA al committente e l'operazione si considera effettuata nel momento dell'emissione della fattura o in quello, eventualmente successivo, del pagamento del corrispettivo, in coerenza con la logica dell'imposta in questione, per la quale ciò che rileva è l'"operazione economica" (Sez. 1, n. 22276, 3/11/2016, Rv. 642647). Ciò posto, non avendo la ricorrente emesso fattura per la parte di corrispettivo, a suo tempo incassato, ammontante a £ 508.500.000, non ha ragione di pretendere la corresponsione dell’I.V.A., che si tramuterebbe in un ingiusto arricchimento, non essendovi titolo fiscale che giustifichi rivalsa nei confronti del committente. 6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussis