CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23210/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6431/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA , VIA E. DE ’ CAVALIERI n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliate in ROMA , VIA G. ZANARDELLI n. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat e e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] (detta Elide) TERRILE intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 985/2017pubblicata il 18 luglio 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 985/2017, pubblicata il 18 luglio 2017, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Genova il 27 giugno 2011, la Corte d’Appello ligure rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle sorelle Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA] (detta Elide) e [OSCURATO:PERSONA], erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’accertamento della titolarità in capo ad esso attore del diritto di proprietà sulla passerella pensile di accesso pedonale e carrabile, formante corpo unico con la porzione di area scoperta che ne costituisce lo slargo, mediante la quale, si digrada dalla parte più elevata della via O. Bianchi del Comune di Uscio (GE) al primo piano sottostrada, fino a raggiungere la piazzola antistante le unità immobiliari contraddistinte dai numeri civici 7 e 7/A (già civico 132), trasferite dalle [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] con atto di compravendita per notar [OSCURATO:PERSONA] del 10 novembre 2005. Confermava, nel resto, la decisione gravata, con la quale era stato statuito: a)che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale successore mortis causa di [OSCURATO:PERSONA], non era no proprietarie pro quota di porzione della suddetta passerella; b)che la stessa [OSCURATO:PERSONA] occupava senza titolo lo slargo della passerella prospiciente il lato sud-est dell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], nella misura di circa 19 metri quadrati, e per tale ragione andava condannata a rilasciarlo; c)che la corte e i locali tecnici posti al secondo piano sottostrada appartenevano in comune e pro indivisoad [OSCURATO:PERSONA] e alle eredi di [OSCURATO:PERSONA], danti causa del [OSCURATO:PERSONA], le quali erano tenute a reimmettere quest’ultimo nel compossesso dei suddetti beni. Contro la citata sentenza d’appello il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, resistiti con controricorso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È invece rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. Il solo ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] In limine litis va affrontata la questione pregiudiziale prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] a pag. 7 del ricorso e dallo stesso ripresa nella parte iniziale della memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., attinente al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Detta questione, rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità, qualora emergente da atti comunque prodotti nel giudizio di merito (cfr. Cass. n. 12754/2022, Cass. n. 11754/2018, Cass. n. 1534/2018, Cass. n. 22376/2017), è priva di fondamento. Dall’esame diretto degli atti processuali, consentito in ragione della natura processuale del vizio denunciato, consistente nell’omessa rilevazione di un giudicato (cfr. Cass. n. 16796/2016, Cass. n. 13351/2014, Cass. n. 1655/2005), si evince che l’appello proposto dalle Barba-[OSCURATO:PERSONA]Terrile fu notificato il 14 ottobre 2011, e quindi entro il termine breve di trenta giorni stabilito dal combinato disposto degli artt. 325, comma 1, e 326, comma 1, c.p.c., avendo esse ricevuto la notificazione della sentenza di primo grado in data 1° agosto 2011. Detto termine, infatti, spirava il 17 ottobre 2011, tenuto conto della sospensione feriale operante dal 1° agosto al 15 settembre 2011 ex art. 1, comma 1, L. n. 742 del 1969, nel testo previgente, applicabile ratione temporis, nonché della proroga di diritto prevista dall’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., cadendo di sabato l’ultimo giorno utile (15 ottobre 2011). Per il vero, nel giudizio d’appello il [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto certificazione della Cancelleria del Tribunale di Genova attestante il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado alla data del 19 ottobre 2011. Sennonchè, tale certificazione non ha alcun valore probatorio, in quanto, a fronte di una notificazione eseguita in data 14 ottobre 2011, il termine di dieci giorni per la tempestiva iscrizione a ruolo della causa d’appello veniva a scadere il 24 ottobre 2011. In un simile contesto, il cancelliere non era evidentemente in condizione di certificare il passaggio in giudicato della sentenza in un momento in cui il termine suddetto ancora pendeva e non poteva quindi escludersi che nei giorni seguenti la causa d’appello sarebbe stata incardinata dinanzi al giudice superiore, come poi in effetti è avvenuto. Tanto premesso, può ora procedersi alla disamina del ricorso. Con il primo motivo vengono denunciati l’omesso esame delle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado, nonché la violazione e la falsa applicazione dell’art. 18 L. n. 765 del 1967, dell’art. 26, comma 5, L. n. 47 del 1985, dell’art. 111 Cost., degli artt. 61, 115, 116 c.p.c. e degli artt. 817, 818, 819, 1322, 1339, 1362, 1418, 1419, 1366, 1367 e 2697 c.c.. Si contesta alla Corte genovese: -di aver deciso la controversia senza tenere conto degli accertamenti condotti dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale, dai quali emergeva: a)che la passerella pensile per cui è causa, consistente in una struttura sopraelevata costruita in cemento armato, assolve l’esclusiva funzione di collegare la parte più elevata della via O. Bianchi del Comune di Uscio (GE) con il primo piano sottostrada, ove sono ubicati l’appartamento e il pertinenziale box acquistati dal [OSCURATO:PERSONA] (contraddistinti dai civici 7 e 7A), non essendo destinata a servizio od ornamento di altro immobile; b)che lo slargo-posto auto realizzato da [OSCURATO:PERSONA] - dante causa jure hereditario di Giusepp ina e [OSCURATO:PERSONA] - in virtù della licenza edilizia n. 10/72 del 6 maggio 1972 forma corpo unico con tale passerella e ne costituisce l’ampliamento; -di aver erroneamente escluso, in contrasto con la relazione peritale e i titoli di provenienza in essa menzionati, l’esistenza di un rapporto pertinenziale fra l’appartamento e il box acquistati dal [OSCURATO:PERSONA] e la passerella di cui si discute, con il relativo slargo; -di aver violato i criteri legali di interpretazione del contratto; -di non aver considerato che nel contratto preliminare stipulato il 5 agosto 2005 con [OSCURATO:PERSONA], madre del [OSCURATO:PERSONA] - riservatasi di acquistare per sé o per persona da nominare, successivamente designata con l’indicazione del figlio-, le promittenti alienanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano impegnate a trasferire insieme all’appartamento e al box anche la passerella sopra descritta, qualora questa fosse risultata di loro proprietà; sicchè, una volta accertatane l’esclusiva appartenenza a sé, esse non potevano rifiutarsi di adempiere l’obbligo assunto, né tantomeno riservarsi la proprietà del bene in sede di definitivo. Viene inoltre posto in evidenza: -che gli spazi per parcheggi previsti dall’art. 41-sexies L. n. 1150 del 1942 (c.d. legge urbanistica), aggiunto dall’art. 18 L. n. 765 del 1967 (c.d. legge ponte), non possono essere ceduti separatamente dalle unità immobiliari di riferimento, alle quali sono legati da vincolo di pertinenzialità ex lege; -che tale previsione è stata poi ribadita dall’art. 26, comma 5, L. n. 47 del 1985, secondo cui i detti spazi costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 c.c., con la conseguenza che il vincolo su di essi gravante si trasferisce automaticamente con la cessione della proprietà dell’immobile; -che il contratto di vendita di un’unità immobiliare non prevedente il trasferimento del pertinenziale posto auto risulta affetto da nullità parziale per violazione di norma imperativa ed è suscettibile di integrazione automatica ex artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.. Con il secondo motivo vengono lamentati l’omesso esame di documenti decisivi per il giudizio, nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 18 L. n. 765 del 1967, dell’art. 26, comma 5, L. n. 47 del 1985, degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1374 e 2697 c.c.. Si assume che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della licenza edilizia n. 10/1972 del 6 maggio 1972, rilasciata dal Comune di Uscio in favore di [OSCURATO:PERSONA], madre e dante causa di Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA], a sèguito della domanda di sistemazione ambientale interna del primo piano sottostrada da questa presentata il 29 marzo 1972. Con la predetta licenza era stato imposto alla Terrile, ai sensi dell’art. 18 L. n. 765 del 1967, di realizzare apposito spazio da adibire a parcheggio, soggetto per legge a vincolo pertinenziale rispetto alle unità immobiliari di sua proprietà. Secondo il ricorrente, tale spazio per parcheggio corrisponderebbe allo slargo della passerella oggetto di contesa, il quale, proprio per la sua natura di pertinenza, risultava appartenere in via esclusiva alla Terrile e ai suoi aventi causa. Con il terzo motivo vengono prospettate la violazione dell’art. 111, comma 7 (recte: 6), Cost., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 L. n. 765 del 1967, dell’art. 26, comma 5, L. n. 47 del 1985, degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 817, 818, 819, 1332, 1339, 1362, 1363, 1366, 1367, 1369, 1418, 1419, 1477 e 2697 c.c.. Si rimprovera alla Corte d’Appello di aver malamente interpretato la volontà espressa dalle parti nei contratti preliminare e definitivo di compravendita, nella denuncia di variazione presentata il 3 novembre 2005, relativa alla trasformazione dell’originario magazzino in box, e nei precedenti e ulteriori atti prodromici. In particolare, il collegio genovese non avrebbe colto lo scopo pratico del negozio, mediante il quale il [OSCURATO:PERSONA] intendeva acquistare un appartamento e un box con l’intera pertinenziale piazzola necessaria a consentire l’uscita dalla strada statale (poi provinciale) n. 333 di Uscio e l’immissione nella stessa con la propria autovettura in condizioni di sicurezza. Vienepure contestato al giudice distrettuale d i aver a torto ritenuto: a)che la piazzola in questione - la quale oggi ha interamente assorbito la passerella con il suo slargo- non formasse oggetto del trasferimento operato dalle [OSCURATO:PERSONA] in favore del [OSCURATO:PERSONA], ma rappresentasse soltanto il confine siadell’appartamento sia del box acquistati da quest’ultimo; b)che fosse da qualificare come mera clausola di stile quella con cui si dichiarava che gli immobili venivano alienati nello stato di fatto e di diritto in cui questi attualmente si trovano, con tutte le pertinenze e dipendenze, nulla escluso o riservato a favore della parte venditrice . Si obietta, in proposito, che la soluzione interpretativa accolta dalla sentenza gravata finirebbe per vanificare la causa concreta del contratto, dovendo tenersi presente, ai fini di una corretta ricostruzione della volontà delle parti: -che la passerella con il suo slargo non aveva una propria autonoma identificazione catastale al tempo della stipula del contratto di compravendita; -che le venditrici non si erano riservate la proprietà dell’area in questione, né l’avevano alienata a terzi con atto precedentemente trascritto nei registri immobiliari; -che soltanto in seguito alla compravendita, di concerto con gli zii [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le sorelle [OSCURATO:PERSONA] avevano illegittimamente proceduto all’accatastamento della suddetta area e alla rettifica della dichiarazione di successione della defunta madre [OSCURATO:PERSONA], facendo figurare quest’ultima come comproprietaria della passerella per la quota di 1/3, sulla base di un atto di divisione risalente al 1965; -che la clausola riportata nel contratto non poteva essere considerata di mero stile, non essendosi il notaio rogante avvalso per la sua redazione di un modulo prestampato. Con un ulteriore profilo di censura sviluppato nel contesto del medesimo motivo si deduce che l’impugnata sentenza sarebbe del tutto carente di motivazione, non risultando osservato, nel caso di specie, il c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale. Con il quarto motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1226, 1363 e 2697 c.c.. Si addebita alla Corte genovese di non aver correttamente valutato la questione inerente alla domanda risarcitoria avanzata in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA], la quale era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale perché asseritamente proposta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, quando invece l’attore l’aveva già formulata con il ricorso in riassunzione depositato a seguito dell’interruzione del processo. Il giudice d’appello avrebbe inoltre errato nel dichiarare assorbito il motivo di gravame con il quale le [OSCURATO:PERSONA] avevano sostenuto che tale domanda dovesse ritenersi abbandonata. Con il quinto motivo, infine,vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 88, 91 e 92, comma 2, c.p.c. per avere il collegio ligure ingiustamente condannato il [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese del doppio grado di giudizio anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sebbene entrambe fossero risultate totalmente soccombenti nei suoi confronti. Si imputa al giudice distrettuale di aver considerato le appellanti Barba-[OSCURATO:PERSONA]Terrile come una sola parte, un unico centro di interessi, laddove, invece, le loro posizioni processuali andavano tenute distinte e valutate autonomamente, anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite, in rapporto al diverso esito finale delle domande proposte dall’attore contro ciascuna. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro intima connessione. Essi sono in parte inammissibili, in parte infondati. Anzitutto deve escludersi che l’impugnata sentenza sia censurabile per non aver tenuto conto delle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado e di alcuni documenti prodotti in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA] o allegati alla relazione peritale -in particolare: la licenza edilizia n. 10/72 del 6 maggio 1972, il certificato di collaudo tecnico e il decreto di abitabilità degli immobili oggetto di compravendita-, spettando in via esclusiva al giudice di merito il compito di selezionare dalla svolta istruttoria i datiprobatori ritenuti più idonei ai fini della formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. n. 35790/2021, Cass. n. 19523/2019, Cass. n. 9180/2018, Cass. n. 18956/2017, nonché, con specifico riferimento all’omesso esame degli esiti della c.t.u. o di documenti, Cass. n. 19856/2021, Cass.n. 5616/2023 e Cass. n. 17522/2023). Occorre, peraltro, tener presente che l’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., come riformulato dall’art. 54 D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, consistente nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui àmbito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio o un determinato documento, in quanto essi costituiscono meri elementi istruttori (sulla non riconducibilità degli elementi istruttori alla nozione di fatto recepita dalla citata disposizione del codice di rito si vedano, ex multis, Cass. n. 10043/2019, Cass.n. 1546/2018, Cass. Sez. Un. n. 19881/2014, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Ne consegue che va dichiarato inammissibile il motivo con il quale il ricorrente si limiti a denunciare la mancata valutazione delle risultanze della c.t.u. o di un documento, senza evidenziare il fatto storico non tenuto in considerazione dai giudici di merito (cfr. Cass.n. 12387/2020), né tantomeno indicare come equando esso abbia formato oggetto didiscussione processuale tra le parti e illustrarne la decisività (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. n. 20625/2020, Cass. Sez. Un. n. 33015/2018, Cass. n. 23782/2017). L’onere probatorio suaccennato non è statocorrettamente assolto dal [OSCURATO:PERSONA], sicchè la sollevata censura, per questa parte, non supera il vaglio di ammissibilità. Per il resto, va osservato che, per costante giurisprudenza di questa Corte: (a)le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta rettamente individuata e interpretata; più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nell’inesattaricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie normativa astratta e si risolve nell’affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell’assumere la fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice, perché non idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma stessa, in relazione al caso particolare esaminato, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; (b)non rientra, invece, nell’àmbito applicativo dell’evocato paradigma processuale l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale costituisce questione esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 22084/2020); (c)in base al novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione deve ritenersi circoscritto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. Sez. Un. 8053/2014, Cass. n. 19881/2014, Cass. n. 12241/2020, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022; su motivazione apparente, v. ancheCass. Sez. Un. n. 2767/2023, in motivazione); (d)la pretesa di un migliore e piùappagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti al processo involge un aspetto interno all’àmbito della discrezionalità del giudice di merito nell’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova, sicchè il motivo di ricorso per cassazione che ad essa tenda si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del detto giudice, id est nella richiesta di una nuo va pronunzia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità (cfr., ex ceteris , Cass. n. 2741/2015, Cass. n. 2535/2022, Cass. n. 4366/2023, Cass. n. 5573/2023, Cass. n. 5782/2023); (e)laviolazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre nella s ola ipotesi in cui il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola fissata da tale disposizione normativa, abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli dalla legge, non anche quando il medesimo, nel valutare le prove offerte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116c.p.c. (cfr., ex multis , Cass. n. 10623/2023, Cass. n. 5249/2023, Cass. n. 37839/2022, Cass. n. 15300/2022, Cass. n. 10463/2022, Cass. Sez. Un. n. 20867/2020); (f)una censura relativa alla violazione o falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. può essere formulata soltanto ove si alleghi che il giudice di merito abbia disatteso delle prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, o per contro abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza alcun apprezzamento critico, elementi probatori soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 6774/2022, Cass. n. 4727/2022, Cass. n. 40227/2021, Cass. n. 23534/2020, Cass. n. 3657/2020); (g)l’interpretazione del contratto,traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà delle parti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito; il relativo sindacato in sede di legittimità non può, pertanto, investire ilrisultato interpretativo in sé, ma afferisce esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal detto giudice che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati, tenuto conto che, per sottrarsi a censura, quella offerta dal provvedimento impugnato non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solamente una delle possibili eplausibili interpretazioni (cfr. Cass. n. 22538/2022, Cass. Sez. Un. n. 9774/2020, Cass. n. 28319/2017, Cass. n. 7472/2011); (h)alla luce di ciò, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ma ha l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati e il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (cfr. Cass. n. 824/2023, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 9461/2021, Cass. n. 18724/2018). Alla streguadei suindicati princìpi di diritto, che vanno qui ribaditi, deve escludersi la sussistenza della denunciata violazione o falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale richiamate nella rubrica dei motivi in esame, in quanto l’impugnante non pone una questione di erronea ricognizione della fattispecie normativa astratta o di inesatta sussunzione in essa di quella concreta, così come ricostruita dalla sentenza gravata, ma mira in realtà a contestare la valutazione delle risultanze processuali e l’interpretazione del contratto compiute dalla Corte di merito, proponendone una diversa e alternativa. Il collegio ligure, con motivazione idonea a far conoscere il percorso seguìto ai fini della formazione del proprio convincimento, e quindi non meramente apparente, né inficiata da illogicità manifesta o irriducibile contraddittorietà, ha ritenuto che la comune intenzione delle parti fosse quella di non includere la passerella con lo slargo fra i beni oggetto della compravendita, ma di considerarla come uno dei confini dell’appartamento e del box trasferiti dalle [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], e che dovesse considerarsi di mero stile la formula con la quale si precisava che le predette unità immobiliari venivano alienate nello stato di fatto e di diritto e nelle condizioni in cui attualmente si trovano, con ogni relativo diritto reale, servitù attive e passive, … pertinenze e dipendenze… . Ha altresì soggiunto che nel caso di specie le parti hanno manifestato una volontà contraria all’applicazione della norma dispositiva recata dall’art. 1477, comma 2, c.c., la quale prevede che di regola la cosa debba essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita. Il ricorrente, denunciando in modo generico la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., critica il risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito, ragionevolmente motivato, invocando un sindacato sulla quaestio facti , precluso nella presente sede di legittimità. Riguardo, poi, al preteso vincolo di pertinenzialità ex lege esistente fra gli immobili acquistati dal [OSCURATO:PERSONA] e lo spazio per parcheggio identificato nello slargo della passerella, va notato che a tale questione non viene fatto cenno alcuno nella sentenza impugnata, sicchè, al fine di non incorrere in una statuizione di inammissibilità per novità della censura, il ricorrente avrebbe dovuto allegare la sua avvenuta deduzione dinanzi ai giudici di merito e indicare in quale specifico atto processuale lo avesse fatto (cfr. Cass. n. 22254/2022, Cass. n. 2254/2022, Cass. n. 54/2021, Cass. n. 25056/2020); ma a tanto egli non ha provveduto. In ogni caso, spetta al giudice di merito l’accertamento del vincolo di pertinenzialità (cfr. cass. n. 20911/2021; cass. n. 20712/2017). Fermo quanto precede, deve comunque rilevarsi che il vincolo di destinazione di cui agli artt. 41-sexies L. n. 1150 del 1942 (aggiunto dall’art. 18 L. n. 765 del 1967), e 26, comma 5, L. n. 47 del 1985 (c.d. legge sul condono edilizio) implica l’insorgenza dell’obbligo non già di trasferire insieme alla costruzione la proprietà dell’area destinata a parcheggio, bensì di non eliminare il vincolo esistente, così creando in capo all’acquirente dell’appartamento un diritto reale d’uso sull’area medesima, come individuata sulla base della concessione edilizia (cfr. Cass. n. 10474/2022, Cass. n. 22364/2017, Cass. n. 2248/2012, Cass. n. 21003/2008, Cass. Sez. Un. n. 12793/2005). Al lume di ciò, avendo lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dedotto che lo slargo-posto auto in discorso fu realizzato dalla dante causa delle [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 18 L. n. 765 del 1967, in forza della licenza edilizia n. 10/72 del 6 maggio 1972 rilasciatale dal Comune di Uscio (GE), non può fondatamente sostenersi che, in base alla disciplina normativa applicabile ratione temporis , il contratto di compravendita per cui è causa risulterebbe affetto da nullità parziale qualora non fosse stato convenuto dalle parti il trasferimento della proprietà del posto auto insieme a quella dell’appartamento. Oltretutto, nessuna domanda di nullità contrattuale risulta essere stata formulata dal Grillinel giudizio di primo grado. Per quanto, infine, attiene all’impegno assunto dalle promittenti venditrici di trasferire al promissario acquirente anche la proprietà della passerella con il relativo slargo, giova rammentare che nel caso in cui le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano il definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio da loro voluto. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà dei contraenti può essere vinta soltanto dalla prova -che deve risultare da atto scritto, ove il negozio abbia ad oggetto beni immobili- di un’intesa da loro raggiunta contemporaneamente alla stipula del definitivo, volta a far sopravvivere altri obblighi o prestazioni contenuti nel preliminare (cfr. Cass. n. 6223/2018, Cass. n. 30735/2017, Cass. n. 9504/2014, Cass. n. 9063/2012, Cass. n. 15585/2007). [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non deduce, né dimostra, di aver offerto una siffatta prova, onde il contenuto del preliminare, prevedente l’impegno di cui si è detto sopra, deve ritenersi superato dalle diverse pattuizioni intercorse fra le parti in sede di definitivo. Il quarto motivo è inammissibile. Come si ricava dalla lettura del ricorso (pag. 61 penultimo periodo), la domanda risarcitoria proposta in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] fu dichiarata inammissibile dal Tribunale in base al rilievo che la stessa sarebbe stata introdotta soltanto all’atto della precisazione delle conclusioni. Avverso tale pronuncia in rito l’istante non spiegò impugnazione incidentale nel giudizio d’appello promosso dalla controparte. Essendosi pertanto formato il giudicato interno sulla statuizione adottata dal giudice di prime cure, deve ritenersi preclusa al ricorrente la possibilità di contestarne in questa sede la correttezza. Né egli ha titolo per dolersi della declaratoria di assorbimento resa dalla Corte di merito in relazione al motivo di appello articolato sul punto dalle Barba-[OSCURATO:PERSONA]Terrile, essendo a tanto legittimata la sola parte che aveva proposto il mezzo di gravame non esaminato. Il quinto motivo èinvece fondato. La Corte distrettuale ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese del doppio grado di giudizio in favore di tutte e quattro le impugnanti, costituite a mezzo di un unico difensore. Così statuendo, la Corteha tralasciato di considerare che la riforma dell’impugnata decisione aveva riguardato le sole domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] avverso le sorelle Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA], risultate vittoriose nei suoi confronti al termine del giudizio di secondo grado, ma non anche quelle dallo stesso formulate contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accolte dal Tribunale con pronuncia confermata in appello. Tenuto conto del diverso esito finale della controversia nei rapporti fra i vari contendenti, il giudice a quoavrebbe dovuto distinguere le posizioni delle singole appellanti ai fini del governo delle spese processuali, comprese quelle di c.t.u., non rilevando in contrario la circostanza che le Barba-[OSCURATO:PERSONA]Terrile avessero depositato un atto di costituzione formalmente unico. In definitiva, va accolto soltanto l’ultimo motivo di ricorso, mentre devono essere respinti tutti gli altri. Va, conseguentemente, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza gravata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, la quale, uniformandosi a quanto statuito con la presente decisione, procederà a una nuova regolamentazione e liquidazione delle spese del doppio grado di merito, distinguendo il rapporto processuale fra il [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA] da quello fra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e le Barba-Terrile. Al giudi