CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 17522/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16324/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], PUNGI' GRAZIANO, come da procura speciale in atti. -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORT D'APPELLO di CATANZARO n. 2130/2016depositata il 21/12/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1- Con decreto ingiuntivo n.700/2005, emesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro ingiunse alla Regione [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 202.694,27 a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza n.892/2019 il Tribunale di Catanzaro accolse l’opposizione proposta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], ritenne l’inesistenza di un valido rapporto contrattuale, revocò il decreto ingiuntivo e rigettò la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte di appello ha confermato la prima decisione. [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA]) ha proposto ricorso con cinque mezzi per la cassazione della sentenza indicata. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con il primo m otivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.345, terzo comma, cod.proc.civ. ratione temporisapplicabile. La ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto non ammissibile la produzione documentale effettuata in appello, consistita nella copia autentica del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento LL.PP. n.8675 del 9/6/2004 e la copia autentica del decreto del Dirigente generale del Dipartimento LL.PP. n.7195 del 25/5/2004. Il primo motivo è inammissibile, perché la Corte di appello – contrariamente a quanto denunciato - ha tenuto conto della documentazione a cui fa riferimento la ricorrente, anche se non l’ha ritenuta decisiva ai fini del decidere. 3.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata, deducendo che la Corte di merito, erroneamente,non ha ritenuto preclusa in appello la prospettazione di questionidiverse da quella relativa alla nullità del contratto per carenza di forma scritta, e la violazione dell’art.345 cod.proc.civ. Sostiene laricorrente che la Regione, nel proporre l’opposizione al decreto ingiuntivo, nulla avrebbe dedotto oltre che la carenza della forma scritta ad substantiamdel contratto, prevista a pena di nullità, ed il difetto di legittimazione passiva della stessa Regione; a parere della ricorrente la questione dell’invalidità del contratto per mancata previsione dell’impegno di spesa era stata posta con eccezione articolata con le memorie ex art.190 cod.proc.civ. del primo grado di giudizio ed era, quindi, tardiva ed inammissibileanche in appello. Il secondo motivo è infondato. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cass. n. 6421/2003). Invero, con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte (Cass.n. 32792/2021) Nel caso di specie, era la società opposta a dover provare la fondatezza della domanda e, quindi, anche la ricorrenza del fatto costituivo del diritto, integrato da un valido titolo contrattuale, mentre gli argomenti difensivi svolti dalla Regione certamente non erano idonei ad esonerare la società -attrice in senso sostanziale dai suoi oneri probatori. Va aggiunto, che la Regione aveva sin da subito eccepito in via generale che non risultava instaurato un “valido rapporto contrattuale” (come si evince da quanto trascritto nello stesso ricorso, fol. 11), salvo ad esemplificare l’ipotesi di nullità del contratto per mancanza di forma scritta, mediante richiami giurisprudenziali; le successive argomentazioni, quand’anche svolte in sede di comparsa conclusionale di primo grado, erano pienamente ammissibili perché costituenti argomenti difensivi , a fronte del dovere del giudice di accertare la sussistenza dei presupposti fondati il diritto azionato che, essendo riferito alla procedura ex art.147 del d.P.R. n.554/1999, richiedeva il rispetto di particolari condizioni, non riscontrate dal giudice del merito quanto alla perizia giustificativa ed all’impegno di spesa della stazione appaltante, la cui mancanza ha condotto ad escludere che si fosse realizzata la compiuta approvazione dell’opera all’esito della redazione della perizia giustificativa e della regolarizzazione della spesa (fol. 7 della sent. imp.). 4.- Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, individuato nel computo metrico richiamato – a dire della ricorrente - nel processo verbale di somma urgenza come allegato, computo metrico nel quale sarebbero stati indicati i lavori da eseguire ed i prezzi degli stessi. Secondo la ricorrente dall’esatto contenuto del processo verbale di somma urgenza e dall’ordinativo dei lavori si poteva dedurre che l’approvazione dei lavori doveva considerarsi finale e conclusiva dell’iter procedimentale, in quanto risultava redatto il computo metrico dettagliato dei lavori e la stima degli stessi. Il terzo motivoè inammissibile. Premesso che l’omesso esame di un documento non integra un vizio di omesso esame di fatto decisivo, che deve riguardare un fatto storico costitutivo, modificativo o estintivo del diritto che si fa valere in giudizio,peraltro da dedursi con i precisi oneri di allegazione fissati Cass. Sez. U. n. 8053/2014, va osservato che il motivo non chiarisce affatto se tale computo metrico sia stato effettivamente depositato in giudizio e quando, oppure se risultava solo indicato come allegato al processo verbale di somma urgenza. A fronte della statuizione della Corte di appello secondo la quale “il computo metrico indicato nell’art.4 non è stato prodotto” (fol.8 della sent. imp.) la censura sembra non cogliere nemmeno la ratio decidendi. 5.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.23, comma 3, del d.l. n.66/1989, convertito con modificazioni nella legge n.144 del 1989, dell’art.147 del d.P.R. n.554/1999, di cui si chiede una interpretazione costituzionalmente orientata. La ricorrente deduce che, anche in mancanza di regolare approvazione dei lavori intrapresi per motivi di somma urgenza da parte del competente organo della stazione appaltante, avrebbero dovuto essere liquidate le spese relative alla parte dell’opera e dei lavori realizzati, non potendo questi essere acquisiti gratuitamente al patrimonio dell’ente pubblico. Afferma, quindi, che i costi di produzione erano corrispondenti alla somma dei lavori eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA] a perfetta regola d’arte, ammontanti a quanto riportato nell’ordine prot. n.961/2004, così come attestati e certificati dal responsabile del procedimento, nonché direttore dei lavori geom. Laporta. Il quarto motivo è inammissibile. Innanzi tutto, va escluso che, come sostenuto dalla controricorrente Regione, possa ravvisarsi un giudicato interno riferibile alla statuizione di primo grado sulla domanda ex art.147, comma 5, del d.P.R. n. 554/1999, qualificata dalla Corte di appello, rettamente, come obbligazione ex lege, ed esaminata nell’ambito dell’applicazione della disciplina prevista per i lavori di somma urgenza. Va poi puntualizzato che – come sostiene la ricorrente - «In tema di appalto di opere pubbliche, qualora, ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 554 del 1999 - recante il regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994 (applicabile "ratione temporis") -sia stata disposta per ragioni di somma urgenza l'immediata esecuzione di lavori, cui non abbia fatto seguito l'approvazione nei termini previsti dalla stessa norma, sorge a carico dell'ente pubblico un'obbligazione "ex lege" al pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato (inclusi quelli per la mano d'opera, i materiali, le spese di trasporto e la remunerazione normale dell'attività organizzativa), restando invece escluso un compenso imputabile al profitto dell'imprenditore affidatario dei lavori.»(Cass. n. 1073/2016; Cass. n. 25945/2018), principio al quale la Corte di merito si è adeguata, senza potervi, però, dare applicazione in concreto, avendo riscontrato che la odierna ricorrente non aveva provato quali fossero stati i costi effettivamente sostenuti poiché non aveva fornito “documentazione utile per l’individuazione dei costi di produzione” (fol. 8 della sent. imp.). Fermo quanto precede, la censura in esame si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dalla corte territoriale, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge o motivazionale, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, che il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ. n on può essere mediato dalla riconsi derazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 n.4, cod.proc.civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 23016/2020); dall'altro, che l'art. 360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., nella formulazione qui applicabile ratione temporis, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (peraltro da dedursi con i precisi oneri di allegazione fissati da Cass. Sez. U. n. 8053 / 2014), da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017). Non è, dunque, più sindacabile, in sede di legittimità, la mera correttezza della motivazione di idoneità probatoria di determinate risultanze processuali, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di insufficienza della motivazione. 6.- Con il quinto motivo si denuncia, come conseguenza dell’accoglimento dei pregressi motivi, la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. in relazione alla compensazione delle spese di giudizio disposta nei gradi di merito. Il quinto motivo segue la sorte degli altri motivi di ricorso e va rigettato. 7.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. -Rigetta il ricorso; -Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 6.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 qua