CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29276/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 807/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1766/21 depositata l’11 maggio udita la relazione svolta dal Consigliere Danilo CHIECA nell’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025, riconvocata il 28 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] A sèguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, la [OSCURATO:PERSONA] I di Milano dell’Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione integrativa per l’anno 2013 presentata dalla SPV [OSCURATO:PERSONA].r.l. il 9 settembre 2015. L’Ufficio disconosceva le perdite di esercizi precedenti indicate dalla contribuente nella suddetta dichiarazione, siccome non risultanti dalla denuncia dei redditi relativa al periodo d’imposta anteriore (2012). Dopo l’invio della prevista comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario), si procedeva all’iscrizione a ruolo della maggiore IRES liquidata e alla successiva notifica della cartella di pagamento dell’importo preteso a tale titolo dall’[OSCURATO:PERSONA], con l’aggiunta degli interessi e delle sanzioni pecuniarie irrogate. La SPV [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava detta cartella dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Milano, esponendo che: - nell’anno 2011 essa ricorrente aveva realizzato un impianto fotovoltaico; - tale impianto costituiva un ”investimento ambientale“ rientrante fra quelli ammessi a fruire delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000, cd. ”Tremonti ambiente“; - stante l’incertezza normativa all’epoca esistente circa la possibilità di cumulare una siffatta agevolazione con la ”tariffa incentivante“ contemplata dal D.M. 19 febbraio 2007 (cd. ”II [OSCURATO:PERSONA]“), aveva prudenzialmente ritenuto di non avvalersi dei benefici della Legge ”Tremonti ambiente“ al momento della chiusura dell’esercizio 2012; - venuta meno l’incertezza con l’entrata in vigore del D.M. 5 luglio 2012 (cd. ”[OSCURATO:PERSONA]“), il quale, all’art. 19, aveva espressamente riconosciuto la possibilità di effettuare il cumulo in questione, nell’anno 2015 essa si era risolta a presentare una dichiarazione integrativa di sintesi, secondo la procedura delineata dalla circolare dell’Agenzia dele Entrate n. 31/E del 24 settembre 2013, provvedendo autonomamente alla riliquidazione interna delle dichiarazioni non più emendabili ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998; tanto sulla scorta della perizia redatta da un tecnico di fiducia, con la quale era stato determinato il valore della ”componente ambientale“ detassabile in base alla citata legge. Il giudice adìto, riconosciuta la fondatezza delle ragioni addotte dalla contribuente, annullava l’impugnata cartella. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia, la quale, con sentenza n. 1766/21 dell’11 maggio 2021, in accoglimento dell’appello erariale, rigettava l’originario ricorso della parte privata. Contro questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già SPV [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 e dell’art. 1429 c.c.. 1.1 Si contesta l’impugnata sentenza per aver erroneamente negato alla SPV [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la facoltà di emendare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2013 al fine di poter recuperare gli incentivi fiscali previsti dall’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000 (cd. ”Tremonti ambiente“), dei quali essa non si era avvalsa in sede di presentazione dell’originaria dichiarazione. 1.2 Viene, al riguardo, obiettato che: -la situazione di incertezza normativa esistente in ordine a diverse questioni poste dall’applicazione della menzionata legge aveva impedito alla prefata società di presentare la dichiarazione integrativa entro il termine di cui all’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, nella versione applicabile «ratione temporis» ; - in punto di detassazione ambientale, la denuncia dei redditi costituisce dichiarazione di scienza ed è pertanto emendabile senza limiti di tempo, salva la possibilità per il contribuente di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria azionata dal Fisco, allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione; - proprio in forza del predetto principio d (i) generale ed illimitata emendabilità , attenendosi alla procedura delineata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E/2013, la contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa di sintesi in cui erano state fatte confluire le risultanze della riliquidazione interna delle precedenti dichiarazioni non più rettificabili ai sensi del menzionato art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998; - ammesso pure che «in parte qua» la dichiarazione dei redditi assuma valore negoziale, andrebbe comunque ritenuto sussistente un errore conosciuto o riconoscibile dall’[OSCURATO:PERSONA], con conseguente possibilità di invocare il disposto dell’art. 1429 c.c.. 2. Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 6, comma 13, della L. n. 388 del 2000 e del D.M. 18 aprile 2005. 2.1 Si rimprovera alla CTR di aver fondato l’accoglimento dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] sul rilevato difetto in capo alla contribuente del requisito dell’indipendenza prescritto dal D.M. 18 settembre 1997 e sulla mancata prova del possesso del requisito dimensionale di piccola e media impresa di cui all’art. 6, comma 13, della L. n. 388 del 2000, determinato secondo le indicazioni fornite dal D.M. 18 aprile 2005. 2.2 A supporto della sollevata censura viene dedotto che: - l’impugnata cartella di pagamento era stata emessa all’esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, consistente in una verifica meramente cartolare dei dati nella disponibilità dell’[OSCURATO:PERSONA], con esclusione di qualsiasi valutazione di merito; - con tale cartella l’Ufficio aveva soltanto contestato che nella dichiarazione integrativa per l’anno 2013 erano state indicate dalla contribuente perdite pregresse che non trovavano riscontro nelle dichiarazioni relative agli anni precedenti; - le ulteriori contestazioni sollevate in corso di causa dall’Ufficio e valorizzate dai giudici d’appello a fini decisori esulavano dall’oggetto della causa, delimitato dalla motivazione dell’atto impugnato; - ad ogni buon conto, la disciplina contenuta nel D.M. 18 settembre 1997, in base alla quale la concessione di aiuti alle attività produttive in favore delle piccole e medie imprese era subordinata, fra l’altro, al possesso del requisito di indipendenza, doveva considerarsi superata dal successivo D.M. 18 aprile 2005, che più non prescriveva tale requisito; - inoltre, la documentazione prodotta in giudizio dalla SPV [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era idonea a comprovare la sussistenza in capo alla stessa degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti per la sua qualificazione come piccola e media impresa , sicchè la gravata decisione si rivela erronea anche sotto questo profilo. 3. Così riassunti i mezzi di gravame articolati dalla ricorrente, va sùbito notato che la sentenza in scrutinio si fonda su due autonome «rationes decidendi», ciascuna delle quali di per sé sola sufficiente a sorreggere la pronuncia resa. 3.1 In primo luogo, la CTR lombarda ha posto in evidenza che: - nella dichiarazione integrativa per l’anno 2013 presentata dalla contribuente il 9 settembre 2015 erano state indicate perdite di esercizi precedenti che non trovavano riscontro nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012; - tale dichiarazione doveva, in ogni caso, considerarsi tardiva rispetto al termine fissato dall’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, nel testo applicabile «ratione temporis» , atteso che la situazione di incertezza normativa circa la cumulabilità della tariffa incentivante di cui al D.M. 19 febbraio 2007 con la detassazione ambientale ex art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000 era già venuta meno in epoca antecedente alla scadenza del termine per presentare la dichiarazione inerente all’anno 2012; - non poteva applicarsi retroattivamente la modifica del comma 8 del citato art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 apportata dall’art. 5, comma 1, lettera a), del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016 -per effetto della quale è stato unificato il termine per la dichiarazione integrativa sia ”a sfavore“ che ”a favore“ del contribuente, in entrambi i casi coincidente con quello di decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio del potere di accertamento-, trattandosi di «norma di natura sostanziale». 3.2 In secondo luogo i giudici regionali hanno affermato che la SPV [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva offerto «idonea prova in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento al fine di usufruire della agevolazione richiesta», e in particolare: (1)del requisito dell’indipendenza prescritto dall’art. 1, comma 4, del D.M. 18 settembre 1997 (in base al quale «è considerata indipendente l’impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso», soglia superabile soltanto «a)se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull’impresa; b)se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza»); (2)del requisito dimensionale di piccola e media impresa di cui all’art. 6, comma 13, della L. n. 388 del 2000, da determinare secondo le indicazioni fornite dal D.M. 18 aprile 2005 (il quale, all’art. 1, comma 1, precisa che «la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese [complessivamente definita PMI] è costituita da imprese che: a]hanno meno di 250 occupati, e b]hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro»). 3.3 Entrambe le argomentazioni decisorie sono state contestate con i due motivi di ricorso innanzi illustrati. 3.4 Conviene prendere le mosse dalla disamina del secondo mezzo di gravame, il quale investe la seconda «ratio decidendi» sub 3.2. 3.5 Esso è infondato. 3.6 [OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto che, anche a voler riconoscere alla SPV [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la possibilità di contestare in sede contenziosa la pretesa tributaria, allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2012, risulterebbe comunque indimostrato il possesso in capo alla stessa dei requisiti soggettivi e oggettivi occorrenti per l’accesso all’invocato beneficio della detassazione ex art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000. 3.7 Sul punto i giudici di seconde cure hanno così motivato: «L’art. 6, comma 13, Legge n. 388/2000 ha escluso la concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle piccole e medie (imprese) della quota di reddito destinata ad investimenti ambientali, individuando i requisiti (soggettivi ed oggettivi) necessari per il riconoscimento dell’incentivo. Con specifico riferimento al requisito soggettivo, la Circolare n. 1/E del 03.01.2001 ha chiarito che, ai sensi del combinato disposto dei commi 13 e 16 del citato art. 6, possono avvalersi della agevolazione per investimenti ambientali i soggetti titolari di reddito di impresa (piccola o media) in contabilità ordinaria. Con D.M. 18.09.1997 il Ministero della Industria, del Commercio e dell’Artigianato ha definito piccola e media la impresa che: ha meno di 250 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU ovvero un totale in bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU; è in possesso del requisito della indipendenza. L’art. 1, comma 4, del citato DM ha stabilito che una impresa è in possesso del requisito della indipendenza allorchè il capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa ovvero congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa; la prefata soglia può essere superata solo se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali (a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sulla impresa ovvero se il capitale è distribuito in guisa da non potere individuare da chi sia detenuto) e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza della condizioni di indipendenza. Nella fattispecie concreta (circostanza pure evidenziata nel primo grado del giudizio ed in toto trascurata dalla CTP, limitatasi ad affermare genericamente l’intervenuto assolvimento da parte della società dell’onere della prova), dai dati presenti presso la CCIAA risulta che il capitale della società contribuente è detenuto al 100% da un solo soggetto, la [OSCURATO:PERSONA] srl ..., a sua volta detenuta per l’80% da società di diritto lussemburghese, la [OSCURATO:PERSONA] SA... Da parte sua, la società contribuente ha replicato... sostenendo la intervenuta abrogazione del DM 18.09.1997 (con conseguente irrilevanza del requisito di indipendenza) da parte del DM 18.04.2005 (a sèguito della sostituzione della raccomandazione 96/280/CE del 03.04.1996 con la raccomandazione 2003/361/CE del 06.05.2003). Sta di fatto che (ferma restando la pacifica insussistenza, nella specie, del requisito della indipendenza), anche a voler questo superatodall’intervento dal DM 18.04.2005, non può ritenersi che la società contribuente abbia comunque addotto elementi idonei e concreti a comprovare la sussistenza del requisito dimensionale di cui al DM 18.04.2005, vigente ratione temporis, all’uopo non potendo ritenersi idonea e sufficiente la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR n. 445/2000 corredata da documentazione inconferente (copia di bilanci). A riguardo ...occorre, infatti, ricordare che ”chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione“...». 3.8 Dalla motivazione sopra trascritta si ricava chiaramente che la CTR ha ritenuto mancante, nella specie, la prova del requisito dell’indipendenza di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), del D.M. 18 settembre 1997, come definito al successivo comma 4, e in ogni caso del requisito dimensionale di piccola e media impresa prescritto dall’art. 6, comma 13, della L. n. 388 del 2000, determinato secondo le indicazioni fornite dall’art. 2, comma 1, del D.M. 18 aprile 2005. 3.9 Ciò posto, va anzitutto esclusa la configurabilità degli «errores in procedendo»prospettati dalla ricorrente, da inquadrarsi più correttamente nel paradigma del n. 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c. (sulla possibilità di riqualificazione officiosa della sussunzione del motivo di ricorso erroneamente intitolato cfr., ex multis, Cass.n. 4036/2014, Cass. n. 25557/2017, Cass. n. 26310/2017, Cass. n. 4589/2018, Cass. n. 1802/2019). 3.10 Come già questa Corte ha avuto modo di chiarire nelle occasioni in cui si è occupata di fattispecie analoghe, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] all’esito di controllo automatizzato ex art. 36-bisdel D.P.R. n. 600 del 1973 spetta al contribuente che ”ritratti“ la propria dichiarazione provare il fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria, determinandosi, altrimenti, un’irrazionale disparità di trattamento fra coloro che chiedono il rimborso di un’imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti a imposizione e averne indicato l’ammontare in dichiarazione, ne omettono, in tutto o in parte, il versamento (cfr. Cass. n. 6239/2020 e Cass. n. 2953/2025). 3.11 Tale, per l’appunto, è la situazione verificatasi nel nostro caso, avendo la SPV [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con la dichiarazione integrativa presentata il 9 settembre 2015, ”ritrattato“ l’originaria dichiarazione relativa all’anno 2013, nella quale non era stato operato il riporto di perdite pregresse derivanti dal calcolo dell’imponibile al netto della quota di reddito per investimenti ambientali detassata ex art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000. 3.12 Alla luce delle considerazioni svolte, deve allora ritenersi che il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la fruizione del beneficio fiscale rientrasse nel «thema decidendum» delimitato dalle contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate, che con la qui impugnata cartella di pagamento aveva corretto la dichiarazione integrativa per l’anno 2013, disconoscendo le ivi esposte perdite di periodi d’imposta anteriori. 3.13 D’altro canto, nessuna violazione o falsa applicazione dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è ravvisabile nel caso in esame, avendo l’Ufficio provveduto, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria , a correggere gli errori commessi da(lla) contribuent(e) nel riporto delle eccedenze delle imposte... risultanti dalle precedenti dichiarazioni , giusta il disposto del comma 2, lettera b), del citato decreto presidenziale (cfr. Cass. n. 16624/2025, riguardante fattispecie analoga alla presente). 3.14 Per quanto attiene, poi, al merito della vicenda, anche in questa sede la ricorrente ribadisce che il requisito dell’indipendenza di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), del D.M. 18 settembre 1997 non è più prescritto dall’art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 ai fini dell’inclusione di una società nella categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI). 3.15 Sul tema i giudici «a quibus» non hanno preso esplicita posizione, reputando assorbente il rilievo che, «anche a voler questo (scilicet : il requisito dell’indipendenza - n.d.r.) superato dall’intervento del DM 18.04.2005», difettava comunque, nella fattispecie, la prova del «requisito dimensionale di cui al DM 18.04.2005, vigente ratione temporis». In proposito, non hanno mancato di precisare che non può «ritenersi idonea e sufficiente la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR n. 445/2000 corredata da documentazione inconferente (copia di bilanci)». 3.16 Orbene, le critiche rivolte dalla ricorrente a questa parte della motivazione si rilevano destituite di fondamento e per certi aspetti inammissibili. 3.17 L’art. 6, comma 13, della L. n. 388 del 2000 prevede, infatti, che «la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito». 3.18 L’art. 2 del precitato D.M. 18 aprile 2005 così recita, per quanto qui di interesse: «1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: a)hanno meno di 250 occupati, e b)hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 2. Nell’àmbito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che: a)ha meno di 50 occupati, e b)ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 3. Nell’àmbito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che: a)ha meno di 10 occupati, e b)ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere». 3.19 Nella sentenza della CTR non sono presenti eventuali affermazioni in diritto contrastanti con il dato normativo innanzi riportato, che in alcun modo è stato violato o falsamente applicato. 3.20 Nemmeno è ravvisabile l’inosservanza del precetto posto dall’art. 2697 c.c., la quale ricorre nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice medesimo abbia svolto delle prove proposte dalle parti, essendo quest’ultima sindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17287/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 32923/2022,). 3.21 Invero, nessuna inversione dell’onere probatorio è stata operata dalla Commissione regionale, la quale ha correttamente ritenuto che spettasse alla SPV [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dimostrare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’invocato beneficio fiscale; né, per quanto appena spiegato, può pretendersi di rimettere qui in discussione l’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal collegio d’appello, essendo demandato in via esclusiva al giudice di merito il còmpito di individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare e selezionare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza (cfr., ex plurimis, Cass.n. 28311/2022, Cass. n. 33460/2023, Cass. n. 18402/2024, Cass.n. 15125/2025). 3.22 Per le ragioni illustrate, va respinto il secondo motivo di ricorso. 4. Ne consegue l’inammissibilità del primo motivo, con il quale è stata criticata l’altra autonoma «ratio decidendi» spesa dai giudici di secondo grado. 4.1 Soccorre, al riguardo, il consolidato orientamento nomofilattico secondo cui, qualora la sentenza di merito si fondi su una pluralità di ragioni, fra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure rivolte a una delle suddette «rationes decidendi» rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le doglianze relative alle ulteriori ragioni che pure formano oggetto di contestazione, in quanto il loro eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della pronuncia impugnata (cfr., ex multis , Cass. n. 20454/2005, Cass. n. 2108/2012, Cass. n. 11493/2018, Cass. n. 24381/2021, Cass. n. 112/2024). 5. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. 6. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva in questa sede. 7. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulter