CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16624/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 31719 / 20 2 1 propost o da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa , in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in ricorso ; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] PIEMONTEn. 463/3/20 21 , depositat a in data 1 8 / 6 /20 21 ; Cartella di pagamento – C.d. legge Tremonti ambientale –Investimenti. r.g. n. 31719/2021a.c.21 /3/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 21 marzo 202 5 ; Fatti di causa La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, anche “la contribuente”) nel corso dell’anno 2010 realizzò un impianto fotovoltaico sul tetto di un suo opificio in Moncalieri (TO). La spesa per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico rientrava nel campo di applicazione dell’art. 6, comma 13 e seguenti, della legge n. 388 del 2000, secondo il quale la quota di reddito destinata ad investimenti ambientali non concorreva a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, intendendosi per “investimenti ambientali” i costi d’acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424, comma 1, lett. B), n. II c.c. Convinta di non poter usufruire dell’agevolazione fiscale della “[OSCURATO:PERSONA]”, la società aveva inizialmente determinato il reddito fiscale dell’anno 2010 in un utile di euro 63.729 ed aveva pagato su tale reddito la relativa Ires. Resasi conto, successivamente, di poter utilizzare l’agevolazione fiscale in parola, nel corso del 2015la società procedette alla modifica del bilancio chiuso al 31/12/2010ed alla sua approvazione da parte dell’assemblea dei soci in data 26/5/2015 , inviando al MISE in data 3/6/2015 la comunicazione relativa ai dati dell’investimento ambientale sostenuto nel 2010, la perizia asseverata dal tecnico relativa alle modalità di calcolo della componente ambientale e la copia di riapprovazione del bilancio. La riapprovazione del bilancio relativo al 2010 ha determinato una riduzione del reddito imponibile ed ha reso necessario inserire alcune correzioni alle dichiarazioni dei redditi originarie e presentare in data 7/7/2015 un [OSCURATO:PERSONA] 2014 integrativo in cui sono state r.g. n. 31719/2021a.c.21 /3/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] evidenziate le modifiche alle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini Ires per gli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013e 2014, al fine di utilizzare in compensazione il creditoai sensi dell’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998. In data 9/3/2018 la società ricevette una cartella di pagamentoper la ripresa fiscale di una maggiore Ires per il 2014. Su ricorso della società, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, la C.T.P. di Torino rigettò il ricorso. Su appello della società, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. di Torino confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La società ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973– Impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” , la contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che correttamente l’Agenzia delle Entrate aveva operato il recupero oggetto di contestazione con lo strumento di cui all’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, avendo riscontrato una incongruenza di dati, cioè il riporto di una eccedenza di imposta in misura superiore a quella risultante da quella indicata dalla società nella dichiarazione precedente. 1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha chiarito che, nel caso in cui l’amministrazione accerti, su presupposti meramente cartolari,che il contribuente abbia r.g. n. 31719/2021a.c.21 /3/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] utilizzatoindebitamente un credito d’imposta, così generando un debito nei confronti del fisco , quest’ultimo è legittima to ad esercitare la pretesa recuperatoriamediante la notifica della cartella di pagamento (Cass. Sez. T, Ordinanza n. 20643 del 20/07/2021, Rv. 661932 -01). Nel caso di specie, l’amministrazione, compiendo un mero accertamento cartolare, in base all’assetto normativo esistente al tempo del periodo d’imposta in relazione al quale ha esercitato il recupero, ha legittimamente utilizzato lo strumento procedimentale dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, inviando la cartella di pagamento alla contribuente. 2. Con il secondo motivo, rubricato “ Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 17, della legge n. 388 del 2000– Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012– Violazione e/o falsa applicazione dei princìpi di legalità e tassativitàin materia tributaria desumibili dall’art. 23 Cost. –Violazione e/o falsa applicazione del principio del tempus regit actum – Impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” , la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che essa non poteva fruire del beneficio di cui all’art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000per non aver prodotto, entro la data di entrata in vigore della disposizione di abrogazione del beneficio (art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012), una perizia asseverata che attestasse l’ammontare dell’investimento realizzato. 2.1. Il motivo è fondato. L’art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000, fino alla data della sua abrogazione (con il d.l. n. 83 del 2012), stabiliva che “l a quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito”. r.g. n. 31719/2021a.c.21 /3/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comma 15 dello stesso articolo disponeva che“per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale”. Il successivo comma 16 disponeva che “adecorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati”. E’ necessario , dunque, che l’investimento sia stato fatto nella vigenza della disposizione che riconosceva il beneficio e che tale investimento sia stato correttamente rappresentato in bilancio (Cass. Sez. T, Sentenza n. 11868 del 02/05/2024, Rv. 671233 -01). 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, comma 11, del d.l. n. 83 del 2012 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 8 bis, ultimo periodo, del d.P.R. n. 322 del 1998 – Violazione degli artt.53 e 97 Cost. – Impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, disconoscendo la possibilità in capo ad essa di fruire del beneficio della “detassazione ambientale” relativa ad investimenti effettuati nell’epoca della vigenza dell’art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000, ha violato sia l’art. 23, comma 11, del d.l. n. 83 del 2012, che ha sancito la sopravvivenza del beneficio per gli investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore del detto d.l., sia l’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, che consente in ogni caso di opporsi alle pretese indebitedell’amministrazione. 3.1. Il motivo è fondato. r.g. n. 31719/2021a.c.21 /3/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione va presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione di quella riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante in caso di avvenuto pagamento di somme maggiori rispetto a quelle dovute, ed il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass., Sez. T - , Sentenza n. 15211 del 30/05/2023, Rv. 667888 -01). Ne consegue che quando l’amministrazione, a causa di errori dichiarativi (cioè meramente rappresentativi) compiuti dal contribuente a suo danno, pretenda da quest’ultimo somme indebite, egli ha sempre il diritto di opporsi e di far valere la giusta imposizione. 4. Il ricorso è accolto con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, che in diversa composizione regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M Accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti. Rinvia la causa alla Corte di