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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08802/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente–avverso la sentenza n. 9260/2/2021 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 20.10.2021, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 10779/2022Numero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 8802/2026Data pubblicazione 08/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n.TYX01E103056/2012, con il quale veniva accertato un maggior redditoIrpef non dichiarato derivante da lavoro dipendente e da locazione difabbricati, per l’anno di imposta 2011.2.

La C.T.P. di Messina, nella resistenza dell’Agenzia delle Entrate,rigettava il ricorso.3.

La C.T.R. della Sicilia, sez. distaccata di Messina, rigettava l’appellodella contribuente.

In sintesi, riteneva che l’appellante non avesse provatocon idonea documentazione che i redditi accertati fossero redditi diimpresa e non da fabbricato e che gli stessi fossero stati già stati dichiaraticome tali nel quadro RG nella dichiarazione presentata, atteso che lesomme ivi indicate risultavano del tutto esigue ed inferiori a quellerecuperate.

L'unico documento allegato all'atto di appello era costituito daun contratto di locazione da cui non si evinceva trattarsi, come sostenutodall'appellante, di subaffitto e di redditi impresa.

In definitiva, risultavanosoltanto concessi in affitto dei locali destinati ad essere utilizzati per losvolgimento di corsi di formazione professionale i cui proventi, salvo provacontraria non presente in atti, dovevano essere dichiarati quali redditi dafabbricato.

Infine, quanto alla pensione, il reddito risultava dall'anagrafetributaria ed andava pertanto anch'esso confermato.4.

Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo– rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 2967 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» laricorrente assume che il reddito di locazione era stato correttamenteNumero registro generale 10779/2022Numero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 8802/2026Data pubblicazione 08/04/2026dichiarato quale reddito di impresa ed a tal fine era stato depositato ingiudizio il quadro RG della dichiarazione dei redditi.

L’avviso diaccertamento impugnato indicava espressamente i contratti di locazionestipulati, regolarmente registrati.

L’Ufficio, che si era basato su datienucleati dall’anagrafe tributaria neppure depositati in giudizio, era quindiin possesso di tutti i documenti per poter verificare la correttezza dei datiesposti nel quadro RG del modello Unico e avrebbe dovuto provare lapretesa impositiva.

Nessun accertamento era stato invece effettuato inmerito all’effettiva dichiarazione dei canoni di locazione e neppure circal’incasso di redditi di lavoro dipendente, tramite ad esempio, indaginibancarie, né l’A.F., aveva supportato la pretesa con prove documentali(fattura, quietanza di versamento).

L’atto impositivo dunque non sifondava su fatti certi o presunzioni gravi, precise e concordanti, dovendol’A.F. ricercare ulteriori elementi probanti.

Inoltre, le risultanzedell’anagrafe tributaria non erano idonee a fondare l’atto impugnato,stante la possibilità che in essa confluissero dati erroneamente trascrittidai funzionari preposti.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Dalla prospettazione di parte ricorrente e dalla sentenza di primogrado, si evince che i redditi da lavoro dipendente o assimilato e dafabbricato sono stati accertati in base alle risultanze dell’Anagrafetributaria.1.3.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la denuncia diviolazione dell’art. 2697 c.c. è consentita in sede di legittimità solo ove sicontesti al giudice di aver attribuito l’onere della prova a una parte diversada quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e noninvece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudicemedesimo abbia svolto delle prove proposte dalle parti, essendo la stessasindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art.Numero registro generale 10779/2022Numero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 8802/2026Data pubblicazione 08/04/2026360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 32923/2022, Cass.n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022).1.4.

Secondo questa Corte (tra le più recenti, Cass. n. 7461/2024, Cass.n. 2141/2025), i dati in possesso dell’[OSCURATO:PERSONA] hannovalenza di presunzione legale relativa, pur non godendo di una prevalenzaautomatica e assoluta sulle prove fornite dal contribuente.

Il giudice, difronte a elementi contrastanti, ha pertanto il dovere di esaminare glielementi offerti dalle parti e di motivare adeguatamente la propriadecisione.1.5.

La C.T.R. non ha pertanto violato le regole di riparto dell’onere dellaprova, ma, al contrario, ha ritenuto che gli elementi offerti dall’A.F. (lerisultanze dell’anagrafe tributaria), che hanno valenza di presunzionelegale relativa, non fossero smentiti da elementi di segno contrario.1.6.

D’altronde, la denuncia di violazione di legge non può essereformulata al fine di ottenere una riconsiderazione delle risultanzeprocessuali, dovendo la Corte limitarsi al mero controllo della veridicità edella coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisionegravata (cfr. Cass. n. 16442/2024, Cass. n. 5013/2024).

Diversamente, sifinirebbe, in modo surrettizio, per trasformare il giudizio di cassazione inun ulteriore, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esitiistruttori espressi nel provvedimento impugnato, non condivisi, e per ciòsolo censurati, dalla parte ricorrente, al fine di ottenerne la sostituzionecon altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 34817/2022,Cass. n. 15568/2020).2.

Con il secondo motivo, rubricato «omessa motivazione su fatti decisiviper il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 5, c.p.c.», la ricorrente denuncia l’omessa motivazionesul motivo di appello, formulato a pagina 2, con il quale era statodenunciato il mancato assolvimento dell’onere della prova da partedell’Ufficio.Numero registro generale 10779/2022Numero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 8802/2026Data pubblicazione 08/04/20262.1.

Il motivo è inammissibile sotto vari profili.2.2.

In primo luogo, la doglianza è inammissibile in quanto, a fronte di unaduplice conforme pronuncia di merito (cd. ”doppia conforme“), il ricorsoper cassazione poteva essere spiegato esclusivamente per i motivi di cui ainumeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., in base al combinatodisposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter del medesimo codice, vigente«ratione temporis» e applicabile anche alle sentenze pronunciate dalleCommissioni [OSCURATO:PERSONA], ora Corti di giustizia tributaria disecondo grado (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014); né l’impugnante, al finedi non incorrere nella preclusione di cui innanzi, si è premurato didimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (cfr.Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016),diversità che anzi risulta smentita dalle affermazioni contenute nellasentenza impugnata nella parte dedicata allo svolgimento del processo.2.3.

In secondo luogo, secondo il consolidato insegnamento di questaCorte, l’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. consente di denunciar in sede dilegittimità l’omesso esame di un vero e proprio ”fatto“ in senso storico enormativo, e cioè di un preciso accadimento, di una specifica circostanzanaturalistica, di un dato materiale, di un episodio fenomenico rilevante enon, come pretende la parte ricorrente, di questioni giuridiche, diargomentazioni o deduzioni difensive o di elementi istruttori (cfr. Cass. n.25171/2024, Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n.17536/2020, Cass. 22397/2019).3.

In conclusione, il ricorso va rigettato.4.

Spese secondo soccombenza.5.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 10779/2022Numero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 8802/2026Data pubblicazione 08/04/2026pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida ineuro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente–avverso la sentenza n. 9260/2/2021 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 20.10.2021, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 10779/2022Numero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 8802/2026Data pubblicazione 08/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n.TYX01E103056/2012, con il quale veniva accertato un maggior redditoIrpef non dichiarato derivante da lavoro dipendente e da locazione difabbricati, per l’anno di imposta 2011.2. La C.T.P. di Messina, nella resistenza dell’Agenzia delle Entrate,rigettava il ricorso.3. La C.T.R. della Sicilia, sez. distaccata di Messina, rigettava l’appellodella contribuente. In sintesi, riteneva che l’appellante non avesse provatocon idonea documentazione che i redditi accertati fossero redditi diimpresa e non da fabbricato e che gli stessi fossero stati già stati dichiaraticome tali nel quadro RG nella dichiarazione presentata, atteso che lesomme ivi indicate risultavano del tutto esigue ed inferiori a quellerecuperate. L'unico documento allegato all'atto di appello era costituito daun contratto di locazione da cui non si evinceva trattarsi, come sostenutodall'appellante, di subaffitto e di redditi impresa. In definitiva, risultavanosoltanto concessi in affitto dei locali destinati ad essere utilizzati per losvolgimento di corsi di formazione professionale i cui proventi, salvo provacontraria non presente in atti, dovevano essere dichiarati quali redditi dafabbricato. Infine, quanto alla pensione, il reddito risultava dall'anagrafetributaria ed andava pertanto anch'esso confermato.4. Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo– rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 2967 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» laricorrente assume che il reddito di locazione era stato correttamenteNumero registro generale 10779/2022Numero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 8802/2026Data pubblicazione 08/04/2026dichiarato quale reddito di impresa ed a tal fine era stato depositato ingiudizio il quadro RG della dichiarazione dei redditi. L’avviso diaccertamento impugnato indicava espressamente i contratti di locazionestipulati, regolarmente registrati. L’Ufficio, che si era basato su datienucleati dall’anagrafe tributaria neppure depositati in giudizio, era quindiin possesso di tutti i documenti per poter verificare la correttezza dei datiesposti nel quadro RG del modello Unico e avrebbe dovuto provare lapretesa impositiva. Nessun accertamento era stato invece effettuato inmerito all’effettiva dichiarazione dei canoni di locazione e neppure circal’incasso di redditi di lavoro dipendente, tramite ad esempio, indaginibancarie, né l’A.F., aveva supportato la pretesa con prove documentali(fattura, quietanza di versamento). L’atto impositivo dunque non sifondava su fatti certi o presunzioni gravi, precise e concordanti, dovendol’A.F. ricercare ulteriori elementi probanti. Inoltre, le risultanzedell’anagrafe tributaria non erano idonee a fondare l’atto impugnato,stante la possibilità che in essa confluissero dati erroneamente trascrittidai funzionari preposti.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Dalla prospettazione di parte ricorrente e dalla sentenza di primogrado, si evince che i redditi da lavoro dipendente o assimilato e dafabbricato sono stati accertati in base alle risultanze dell’Anagrafetributaria.1.3. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la denuncia diviolazione dell’art. 2697 c.c. è consentita in sede di legittimità solo ove sicontesti al giudice di aver attribuito l’onere della prova a una parte diversada quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e noninvece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudicemedesimo abbia svolto delle prove proposte dalle parti, essendo la stessasindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art.Numero registro generale 10779/2022Numero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 8802/2026Data pubblicazione 08/04/2026360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 32923/2022, Cass.n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022).1.4. Secondo questa Corte (tra le più recenti, Cass. n. 7461/2024, Cass.n. 2141/2025), i dati in possesso dell’[OSCURATO:PERSONA] hannovalenza di presunzione legale relativa, pur non godendo di una prevalenzaautomatica e assoluta sulle prove fornite dal contribuente. Il giudice, difronte a elementi contrastanti, ha pertanto il dovere di esaminare glielementi offerti dalle parti e di motivare adeguatamente la propriadecisione.1.5. La C.T.R. non ha pertanto violato le regole di riparto dell’onere dellaprova, ma, al contrario, ha ritenuto che gli elementi offerti dall’A.F. (lerisultanze dell’anagrafe tributaria), che hanno valenza di presunzionelegale relativa, non fossero smentiti da elementi di segno contrario.1.6. D’altronde, la denuncia di violazione di legge non può essereformulata al fine di ottenere una riconsiderazione delle risultanzeprocessuali, dovendo la Corte limitarsi al mero controllo della veridicità edella coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisionegravata (cfr. Cass. n. 16442/2024, Cass. n. 5013/2024). Diversamente, sifinirebbe, in modo surrettizio, per trasformare il giudizio di cassazione inun ulteriore, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esitiistruttori espressi nel provvedimento impugnato, non condivisi, e per ciòsolo censurati, dalla parte ricorrente, al fine di ottenerne la sostituzionecon altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 34817/2022,Cass. n. 15568/2020).2. Con il secondo motivo, rubricato «omessa motivazione su fatti decisiviper il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 5, c.p.c.», la ricorrente denuncia l’omessa motivazionesul motivo di appello, formulato a pagina 2, con il quale era statodenunciato il mancato assolvimento dell’onere della prova da partedell’Ufficio.Numero registro generale 10779/2022Numero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 8802/2026Data pubblicazione 08/04/20262.1. Il motivo è inammissibile sotto vari profili.2.2. In primo luogo, la doglianza è inammissibile in quanto, a fronte di unaduplice conforme pronuncia di merito (cd. ”doppia conforme“), il ricorsoper cassazione poteva essere spiegato esclusivamente per i motivi di cui ainumeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., in base al combinatodisposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter del medesimo codice, vigente«ratione temporis» e applicabile anche alle sentenze pronunciate dalleCommissioni [OSCURATO:PERSONA], ora Corti di giustizia tributaria disecondo grado (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); né l’impugnante, al finedi non incorrere nella preclusione di cui innanzi, si è premurato didimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (cfr.Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016),diversità che anzi risulta smentita dalle affermazioni contenute nellasentenza impugnata nella parte dedicata allo svolgimento del processo.2.3. In secondo luogo, secondo il consolidato insegnamento di questaCorte, l’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. consente di denunciar in sede dilegittimità l’omesso esame di un vero e proprio ”fatto“ in senso storico enormativo, e cioè di un preciso accadimento, di una specifica circostanzanaturalistica, di un dato materiale, di un episodio fenomenico rilevante enon, come pretende la parte ricorrente, di questioni giuridiche, diargomentazioni o deduzioni difensive o di elementi istruttori (cfr. Cass. n.25171/2024, Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n.17536/2020, Cass. 22397/2019).3. In conclusione, il ricorso va rigettato.4. Spese secondo soccombenza.5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 10779/2022Numero sezionale 1992/2026Numero di raccolta generale 8802/2026Data pubblicazione 08/04/2026pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida ineuro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])