CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05013/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] io Ri ccio , elettivamente domiciliatapresso lo studio di [OSCURATO:PERSONA] , in Roma , via le Parioli, 365 -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lostudio di quest’ultimo , in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Torre A rgentina, 11 –controricorrente– avverso la sentenza n. 1676/2019, del la Corte di Appello di Torino , pubblicata il 17.10.2019,notificata il 18.11.2019 . Oggetto: conto corrente estratti conto produzione parzile Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21 . 2 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con atto di citazione notificato del 1°ottobre 2013 la correntista [OSCURATO:PERSONA]. Moncalvo nonché i garanti [OSCURATO:PERSONA], Federi ca Rendi e [OSCURATO:PERSONA] convenivano avanti al Tribunale di Torino la S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] esponendo di intrattenere rapporto di conto correnteallora in essere assistito da aperture di credito il cui saldo apparente era condizionato da una serie di addebiti illegittimamente praticati dalla Banca per varie causali. Chiedevano, quindi, che il Tribunaledi: -Dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito per difetto di forma scritta ed , in particolare, delle clausole relative a giornivaluta, CMS, capitalizzazione trimestrale degli interessipassivi interessi ultra legali, anch'essi non pattuiti in forma scritta, nonché l'illegittimità dell'antergazione e postergazione dei giorni valuta dell'esercizio dello ius variandi; Rideterminare, conseguentemente l'effettivo saldo del conto corrente; - Condanna re la Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, pari ad € 49.201,81= od altra determinanda ovvero dichiarare la compensazione con eventuali somme che fossero state accertate a suo credito; -Accertare l'invalidità delle fideiussioni e dichiarare la liberazione dei garanti ex art. 1956 c.c. 2. –La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio e ccep endo , in particolare, l'improcedibilità della domanda di ripetizione (trattandosi di rapporto di conto corrente ancora in essere), la carenza di legittimazione attiva in capo a i garanti, nonché la prescrizione degli importi pagatiper mezzo di rimesse solutorie. 3. – Il Tribunale adito rigettava le domande “in quanto inammissibili”, poiché, tra l’altro, le domande proposte era relative ad un conto corrente ancora aperto. 4. –L’attuale ricorrente ed un garante proponeva no gravame dinanzi alla Corte di Appello di Torino che, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l’appello ma rigettava nel merito le ammissibili domande degli appellanti. 5.– Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che: a)la non chiusura del conto non impediva l’accertamento del saldo del conto corrente e l’accertamento della nullità del relativo contratto per mancata sottoscrizione della banca e mancata indicazione dei tassi, nonché capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle altre poste contestate; b) nonostante l’ammissione della CTU contabile , il perito aveva evidenziato una serie di elementiche impedivano la ricostruzione del rapporto poiché il c.c. era stato aperto nel 1999 ed erano stati esibiti gli estratti conto trimestralidal gennaio 2004 al marzo 2013; c) gli unici estratti conto allegati riguardavano l’ultimo mese del singolo trimestre per cui erano esibiti gli scalari; d)non era stati allegati i contratti di apertura di credito per cui non era accertabile il superamento del tasso soglia antiusura; e) la allegazione dei soli estratti scalare a partire dal 2004 e di un terzo degli estratti conto non consentono di ritenere che la correntista abbia fornito prova dei presupposti richiesti per l’accertamento del saldo effettivo anche durante la vigenza del rapporto.f) la domanda ex art. 210 c.p.c. non conteneva alcuna indicazione in merito ai documenti che formavano l’oggetto dell’istanza stessa in particolare riferimento agli estratti conto e all’arco temporale in cui si era svolto il rapporto. 6. − [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione condue motivi . [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrentededuce: 7. − Con il primo motivo: Violazione falsa applicazione degli artt.2697, 116 c.p.c., alla luce dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. La Corte avrebbe omesso di considerare che anche l’esibizione dei riassunti a scalare è idonea allegazione funzionale all’accertamento del saldo durante la vigenza del rapporto. 7.1– La censura è inammissibile . La Corte di Appello non ha affermato il principio secondo il quale i riassunti scalare non sono idonei alla ricostruzione del saldo del rapporto, ma ha condiviso le conclusioni della CTU che ha escluso, dal punto di vista tecnico, la possibilità della ricostruzione del rapporto nemmeno sulla base dei riassunti a scalareeffettivamente esibiti insieme ad altre allegazioni. La Corte esclude, così, che la allegazione dei soli estratti scalare a partire dal 2004 e di un terzo degli estratti contounitamente all’assenza delle allegazioni relative al contenute contrattuale intercorso tra le parti non consent a no di ritenere che la correntista abbia fornito prova dei presupposti richiesti per l’accertamento tecnico del saldo effettivo anche durante la vigenza del rapporto.E’ indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» ( letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073/2023; Cass.n. 2415/ 2023); cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9014/2023; Cass. n. 7993/2023; Cass. n. 4784/2023; Cass. n. 1015/2023). 8.–Con il secondo motivo: Difetto di motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. Il mancato espletamento della CTU rende la motivazione della decisione apparente. 8.1–La censura è assorbita dall’inammissibilità del primo motivo . 9. – Per quanto esposto, il primo motivo ricorso va dichiarato inammissibile, assorbito il secondo con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil primo motivo del ricorso , assorbito il secondo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a no