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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07993/2023

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rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi riuniti n n . 17127/2020 e 18951/2020 r.g. propost i, il primo , da: UNICREDITS.P.A., con sede in Milano , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Tower A, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa,giusta procura speciale apposta in calce al ric orso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Panama n. 52, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e VIGANO’ ROBERTO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimati - ed il secondo da [OSCURATO:PERSONA], MASIN ENZOe [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in atti, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali elettivamente domiciliano presso lostudio di quest’ultimo in Roma, alla via Celimontana n. 38 -ricorrenti e controricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in atti dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Panama n. 52, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Tower A, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7. - contro ricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Crescenzio n. 17/A, -controricorrente e ricorrente incidentale - cui risulta abbinato il ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in [OSCURATO:PERSONA] (VA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Panama n. 52, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Tower A, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7. - contro ricorrente - e VIGANO’ ROBERTO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimati - avverso la sentenza, n. 899/2020 , del la [OSCURATO:PERSONA] MILANOdepositata il giorno 14/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 16/01/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi in esame hanno ad oggetto un’unica azione ex art. 146 l.fall . intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro -tra gli altri - propri ex amministratori (di fatto e di diritto) e sindaci, nonché verso l’amministratrice di una sua società controllante e nei confronti di una società di revisione ed una banca.

1.1. Ai convenuti furono contestate, in sintesi, relativamente alle frazioni di tempo indicate: a) la continuazione dell’attività di impresa in modalità non conservativa dopo la perdita del capitale sociale avvenuta quanto meno a far tempo dal 31.12.2005, imputabile, dal 31.12.2006 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’organo gestorio ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]); b) la continuazione dell’attività di impresa in modalità non conservativa dopo la perdita del capitale sociale avvenuta, quanto meno, a far tempo dal 31.12.2005, imputabile, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla data del fallimento, a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] (organo gestorio).

Il danno determinatosi in tale periodo temporale era stato imputato anche agli amministratori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) della controllante [OSCURATO:PERSONA] (Alupieve) s.r.l.; c) la negligenza, quanto ai controlli ed alle iniziative doverose del collegio sindacale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e del revisore ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) in relazione all’addebito sub a]; d ) la negligenza, quanto ai controlli ed alle iniziative doverose del collegio sindacale con funzione di controllo contabile ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), in relazione all’addebito sub b]; e) l’operazione di dismissione del patrimonio sociale (conferimento del ramo di azienda Alupieve) a condizioni sfavorevoli per la società effettuata nell’ottobre 2007, imputabile a [OSCURATO:PERSONA] (stimatore del ramo); f) concorso in attività distrattive per pagamenti mutui della controllante Alupieve con risorse della controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., periodo 2008-2009, imputabile ad [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

1.2. L’adito Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza depositata il 21.12.2017, n. 12948, così decise: i) condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Fallimento attore, delle seguenti somme: € 4.820.000,00, quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro; €3.825.000,00 ulteriori quanto al solo [OSCURATO:PERSONA], oltre per tutti, rivalutazione ed interessi; ii) respinse le domande del Fallimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Silvio de Togni (eredi di Ezio de Togni), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]; iii) condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento delle spese di causa sostenute dal Fallimento attore; iv) condannò il Fallimento attore al pagamento delle spese di lite sostenute dagli altri convenuti;v) pose definitivamente i costi di consulenza tecnica a carico del Fallimento per un quarto e, per il residuo a carico dei convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido tra loro.

2. La Corte di appello Milano, decidendo sui tre gravami autonomamente proposti, rispettivamente, dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 14 aprile 2020, n. 899, così decise: i) accolse l’appello proposto dal Fallimento e, in parziale riforma della sentenza impugnata: i-a) condannò la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in solido con [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favore del primo, della somma di € 3.825.000, oltre rivalutazione ed interessi; i-b) condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Luisa e [OSCURATO:PERSONA], in solido con [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favore del medesimo Fallimento, della somma di € 4.820.000, oltre rivalutazione ed interessi; ii) condannò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] da quanto da lui corrisposto in esecuzione della sentenza, limitatamente all’importo di € 489.935,11, oltre rivalutazione ed interessi; iii) condannò [OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenneLuisa [OSCURATO:PERSONA] da quanto da lei corrisposto in esecuzione della sentenza, limitatamente all’importo di € 250.000,00, oltre rivalutazione ed interessi; iv) condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore del Fallimento, di € 1.265.026, oltre rivalutazione ed interessi; v ) rigettò integralmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; vi) statuì nuovamente sulle spese di lite.

3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto autonomi ricorsi: i) [OSCURATO:SOCIETA]. (r.g.n. 17127 del 2020), cui ha resistito, con controricorso, il solo fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre sono rimasti solo intimati tutti gli altri destinatari della sua notificazione; ii) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (r.g.n. n. 18951 del 2020), al quale hanno resistito, con distinti controricorsi, il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima promuovendo anche ricorso incidentale; iii ) [OSCURATO:PERSONA] (Alberto) Mazzucco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (inserito nel procedimento n.r.g. 18591-2020), affidandosi a quattro motivi, cui hanno resistito, con distinti controricorsi, il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]., che hanno depositato anche memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ..

3.1. Con decreto del 3-12 agosto 2021, il Presidente della Prima sezione civile ha dichiarato la parziale estinzione, per rinuncia, del giudizio di cassazione n.r.g. 18951 del 2021 limitatamente al rapporto processuale fra i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]..

3.2. Con ordinanza interlocutoria del 18 gennaio/30 settembre 2022, n. 28471, la Prima sezione civile ha rinviato il procedimento n.r.g. 17127/2020 a nuovo ruolo onde consentire la riunione ad esso di quello, successivo, n.r.g. 18951/2020, avente ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza proposta da altri soggetti, all’esito differendo ogni altro provvedimento sull’istanza di cessazione della materia del contendere, esclusivamente tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., come ivi congiuntamente formulata da queste ultime. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale e giusta quanto sancito dall’art. 335 cod. proc. civ., va disposta la riunione al procedimento n. 17127-2020 di quello n. 18951- 2020, per la parte di esso ancora residua successivamente al decreto presidenziale di sua estinzione parziale del 3-12 agosto 2021.

2. Sempre in via pregiudiziale e stante la corrispondente concorde richiesta delle parti in tal senso, va dichiarata la sopravvenuta inammissibilità - per intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente al rapporto processuale intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a. ed il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -del ricorso n.r.g. 17127-2020, con integrale compensazione tra le stesse (come da loro domandato) delle spese di questo giudizio di legittimità.

Non sussistono, peraltro, in relazione a tale rapporto, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. n. 20697 del 2021).

3. Resta da esaminare, dunque, il solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Alberto) Mazzucco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui quattro motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115-116 cod. proc. civ., art.2639 cod. civ., art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», per avere la sentenza impugnata riconosciuto in capo adAlbertino Mazzucco il ruolo di “amministratore di fatto” della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con conseguente emersione di responsabilità dello stesso nella causazione dei danni oggetto di richiesta di risarcimento; II) «Violazione delle disposizioni dicui agli artt. 115-116 cod. proc. civ., art. 2497 cod. civ., art. 2476 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», per avere la corte distrettuale riconosciuto in capo a [OSCURATO:PERSONA] una illegittima attività di controllo e coordinamento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con conseguente condanna della stessa ex art. 2497, comma 2, cod. civ.; III) «Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115-116 cod. proc. civ., art. 2447 cod. civ., artt. 2476, 2279 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», per avere la corte territoriale riconosciuto in capo a [OSCURATO:PERSONA] responsabilità per avere violato il divieto di nuove operazioni societarie; IV) «Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 112-115-116 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», per avere la sentenza impugnata riconosciuto in capo ad [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], il dovere al risarcimento di un danno nonprovato, né nella sua identificazione, né nella sua quantificazione.

3.1. Tali doglianze possono essere scrutinate congiuntamente perché caratterizzate dalla medesima ragione di inammissibilità.

3.2. Giova premettere che la corte distrettuale, disattendendo i loro corrispondenti motivi di gravame, ha esaustivamente esposto le ragioni del proprio convincimento circa la ivi ritenuta responsabilità di: i) [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr. amplius, pag.44 -46 della sentenza oggi impugnata); ii ) [OSCURATO:PERSONA], ex art. 2497, comma 2, cod. civ., quale amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] (Alupieve) s.r.l , società controllante la fallita (cfr. amplius, pag. 46-49 della medesima sentenza); iii) [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dall’1 agosto 2008 al momento della dichiarazione del suo fallimento (cfr. amplius, pag. 49-50 della sentenza oggi impugnata).

Le relative argomentazioni, fondate su accertamenti di natura evidentemente fattuali, devono intendersi, per brevità, qui interamente riprodotte.

3.2.1. La stessa corte, poi, ha illustrato le concrete modalità con cui è giunta alla quantificazione del danno per il cui risarcimento ha inflitto condanna ai ricorrenti suddetti, dandoampiamente conto del criterio a tal fine utilizzato e delle ragioni fondanti tale pronuncia condannatoria (cfr., amplius, pag. 59-63 della citata sentenza).

3.3. Tanto premesso, giova ricordare che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione.

Cfr. Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018).

È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass.n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

3.4. La censure in esame si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo circa la concreta configurabilità, nella specie, della responsabilità del Mazzucco, della Beggiato e del Costa, nelle rispettive indicate qualità, nonché dell’avvenuta quantificazione del danno ad essi ascritto, cui questi ultimi intenderebbero opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente dimenticando, però, che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., - come si è appena detto - non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionalecompito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 35041 del 2022).

3.4.1. La Corte territoriale, come si è visto, ha adeguatamente descritto gli elementi istruttori che l'hanno indotto alle già riportate sue conclusioni ed i corrispondenti accertamenti integrano valutazioni fattuali, a fronte dei quali i ricorrenti, con i motivi in esame, tentano, sostanzialmente, di opporvi una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez.

U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

3.5. In altri termini, il Mazzucco, la Beggiato ed il Costa incorrono nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, - come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 35041 del 2022 (cfr. in motivazione) - un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr.Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016).

Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016).

A tanto deve solo aggiungersi che un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 11963 del 2022; Cass. n. 17313 del 2020; Cass n. 19064 del 2006; Cass. n. 2935 del 2006), nella specie nemmeno prospettato (e comunque da rapportarsi -in thesi -al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 14 aprile 2020).

3.5.1. In definitiva, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).

Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017).

Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass.n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023).

4. In conclusione, dunque, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Alberto) Mazzucco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate, in solido tra questi ultimi,dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al ricorso n. r.g. 17127 - 2020 quello n.r.g. 18951 - 2020 .

Dichiara inammissibile, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il ricorso (n.r.g. 17127-2020) di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed altri, compensando interamente tra le sole parti ivi costituite le spese del corrispondente giudizio di legittimità.Dichiara inammissibile il ricorso (inserito nel procedimento n.r.g. 18591- 2020) di [OSCURATO:PERSONA] (Alberto) Mazzucco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano, per ciascuna parte controricorrente ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA].), in € 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi riuniti n n . 17127/2020 e 18951/2020 r.g. propost i, il primo , da: UNICREDITS.P.A., con sede in Milano , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Tower A, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa,giusta procura speciale apposta in calce al ric orso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Panama n. 52, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e VIGANO’ ROBERTO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimati - ed il secondo da [OSCURATO:PERSONA], MASIN ENZOe [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in atti, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali elettivamente domiciliano presso lostudio di quest’ultimo in Roma, alla via Celimontana n. 38 -ricorrenti e controricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in atti dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Panama n. 52, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Tower A, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7. - contro ricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Crescenzio n. 17/A, -controricorrente e ricorrente incidentale - cui risulta abbinato il ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in [OSCURATO:PERSONA] (VA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Panama n. 52, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Tower A, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7. - contro ricorrente - e VIGANO’ ROBERTO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimati - avverso la sentenza, n. 899/2020 , del la [OSCURATO:PERSONA] MILANOdepositata il giorno 14/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 16/01/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi in esame hanno ad oggetto un’unica azione ex art. 146 l.fall . intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro -tra gli altri - propri ex amministratori (di fatto e di diritto) e sindaci, nonché verso l’amministratrice di una sua società controllante e nei confronti di una società di revisione ed una banca. 1.1. Ai convenuti furono contestate, in sintesi, relativamente alle frazioni di tempo indicate: a) la continuazione dell’attività di impresa in modalità non conservativa dopo la perdita del capitale sociale avvenuta quanto meno a far tempo dal 31.12.2005, imputabile, dal 31.12.2006 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’organo gestorio ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]); b) la continuazione dell’attività di impresa in modalità non conservativa dopo la perdita del capitale sociale avvenuta, quanto meno, a far tempo dal 31.12.2005, imputabile, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla data del fallimento, a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] (organo gestorio). Il danno determinatosi in tale periodo temporale era stato imputato anche agli amministratori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) della controllante [OSCURATO:PERSONA] (Alupieve) s.r.l.; c) la negligenza, quanto ai controlli ed alle iniziative doverose del collegio sindacale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e del revisore ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) in relazione all’addebito sub a]; d ) la negligenza, quanto ai controlli ed alle iniziative doverose del collegio sindacale con funzione di controllo contabile ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), in relazione all’addebito sub b]; e) l’operazione di dismissione del patrimonio sociale (conferimento del ramo di azienda Alupieve) a condizioni sfavorevoli per la società effettuata nell’ottobre 2007, imputabile a [OSCURATO:PERSONA] (stimatore del ramo); f) concorso in attività distrattive per pagamenti mutui della controllante Alupieve con risorse della controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., periodo 2008-2009, imputabile ad [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 1.2. L’adito Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza depositata il 21.12.2017, n. 12948, così decise: i) condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Fallimento attore, delle seguenti somme: € 4.820.000,00, quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro; €3.825.000,00 ulteriori quanto al solo [OSCURATO:PERSONA], oltre per tutti, rivalutazione ed interessi; ii) respinse le domande del Fallimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Silvio de Togni (eredi di Ezio de Togni), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]; iii) condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento delle spese di causa sostenute dal Fallimento attore; iv) condannò il Fallimento attore al pagamento delle spese di lite sostenute dagli altri convenuti;v) pose definitivamente i costi di consulenza tecnica a carico del Fallimento per un quarto e, per il residuo a carico dei convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido tra loro. 2. La Corte di appello Milano, decidendo sui tre gravami autonomamente proposti, rispettivamente, dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 14 aprile 2020, n. 899, così decise: i) accolse l’appello proposto dal Fallimento e, in parziale riforma della sentenza impugnata: i-a) condannò la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in solido con [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favore del primo, della somma di € 3.825.000, oltre rivalutazione ed interessi; i-b) condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Luisa e [OSCURATO:PERSONA], in solido con [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favore del medesimo Fallimento, della somma di € 4.820.000, oltre rivalutazione ed interessi; ii) condannò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] da quanto da lui corrisposto in esecuzione della sentenza, limitatamente all’importo di € 489.935,11, oltre rivalutazione ed interessi; iii) condannò [OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenneLuisa [OSCURATO:PERSONA] da quanto da lei corrisposto in esecuzione della sentenza, limitatamente all’importo di € 250.000,00, oltre rivalutazione ed interessi; iv) condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore del Fallimento, di € 1.265.026, oltre rivalutazione ed interessi; v ) rigettò integralmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; vi) statuì nuovamente sulle spese di lite. 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto autonomi ricorsi: i) [OSCURATO:SOCIETA]. (r.g.n. 17127 del 2020), cui ha resistito, con controricorso, il solo fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre sono rimasti solo intimati tutti gli altri destinatari della sua notificazione; ii) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (r.g.n. n. 18951 del 2020), al quale hanno resistito, con distinti controricorsi, il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima promuovendo anche ricorso incidentale; iii ) [OSCURATO:PERSONA] (Alberto) Mazzucco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (inserito nel procedimento n.r.g. 18591-2020), affidandosi a quattro motivi, cui hanno resistito, con distinti controricorsi, il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]., che hanno depositato anche memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 3.1. Con decreto del 3-12 agosto 2021, il Presidente della Prima sezione civile ha dichiarato la parziale estinzione, per rinuncia, del giudizio di cassazione n.r.g. 18951 del 2021 limitatamente al rapporto processuale fra i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA].. 3.2. Con ordinanza interlocutoria del 18 gennaio/30 settembre 2022, n. 28471, la Prima sezione civile ha rinviato il procedimento n.r.g. 17127/2020 a nuovo ruolo onde consentire la riunione ad esso di quello, successivo, n.r.g. 18951/2020, avente ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza proposta da altri soggetti, all’esito differendo ogni altro provvedimento sull’istanza di cessazione della materia del contendere, esclusivamente tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., come ivi congiuntamente formulata da queste ultime. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale e giusta quanto sancito dall’art. 335 cod. proc. civ., va disposta la riunione al procedimento n. 17127-2020 di quello n. 18951- 2020, per la parte di esso ancora residua successivamente al decreto presidenziale di sua estinzione parziale del 3-12 agosto 2021. 2. Sempre in via pregiudiziale e stante la corrispondente concorde richiesta delle parti in tal senso, va dichiarata la sopravvenuta inammissibilità - per intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente al rapporto processuale intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a. ed il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -del ricorso n.r.g. 17127-2020, con integrale compensazione tra le stesse (come da loro domandato) delle spese di questo giudizio di legittimità. Non sussistono, peraltro, in relazione a tale rapporto, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. n. 20697 del 2021). 3. Resta da esaminare, dunque, il solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Alberto) Mazzucco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui quattro motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115-116 cod. proc. civ., art.2639 cod. civ., art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», per avere la sentenza impugnata riconosciuto in capo adAlbertino Mazzucco il ruolo di “amministratore di fatto” della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con conseguente emersione di responsabilità dello stesso nella causazione dei danni oggetto di richiesta di risarcimento; II) «Violazione delle disposizioni dicui agli artt. 115-116 cod. proc. civ., art. 2497 cod. civ., art. 2476 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», per avere la corte distrettuale riconosciuto in capo a [OSCURATO:PERSONA] una illegittima attività di controllo e coordinamento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con conseguente condanna della stessa ex art. 2497, comma 2, cod. civ.; III) «Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115-116 cod. proc. civ., art. 2447 cod. civ., artt. 2476, 2279 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», per avere la corte territoriale riconosciuto in capo a [OSCURATO:PERSONA] responsabilità per avere violato il divieto di nuove operazioni societarie; IV) «Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 112-115-116 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», per avere la sentenza impugnata riconosciuto in capo ad [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], il dovere al risarcimento di un danno nonprovato, né nella sua identificazione, né nella sua quantificazione. 3.1. Tali doglianze possono essere scrutinate congiuntamente perché caratterizzate dalla medesima ragione di inammissibilità. 3.2. Giova premettere che la corte distrettuale, disattendendo i loro corrispondenti motivi di gravame, ha esaustivamente esposto le ragioni del proprio convincimento circa la ivi ritenuta responsabilità di: i) [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr. amplius, pag.44 -46 della sentenza oggi impugnata); ii ) [OSCURATO:PERSONA], ex art. 2497, comma 2, cod. civ., quale amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] (Alupieve) s.r.l , società controllante la fallita (cfr. amplius, pag. 46-49 della medesima sentenza); iii) [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dall’1 agosto 2008 al momento della dichiarazione del suo fallimento (cfr. amplius, pag. 49-50 della sentenza oggi impugnata). Le relative argomentazioni, fondate su accertamenti di natura evidentemente fattuali, devono intendersi, per brevità, qui interamente riprodotte. 3.2.1. La stessa corte, poi, ha illustrato le concrete modalità con cui è giunta alla quantificazione del danno per il cui risarcimento ha inflitto condanna ai ricorrenti suddetti, dandoampiamente conto del criterio a tal fine utilizzato e delle ragioni fondanti tale pronuncia condannatoria (cfr., amplius, pag. 59-63 della citata sentenza). 3.3. Tanto premesso, giova ricordare che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass.n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.4. La censure in esame si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo circa la concreta configurabilità, nella specie, della responsabilità del Mazzucco, della Beggiato e del Costa, nelle rispettive indicate qualità, nonché dell’avvenuta quantificazione del danno ad essi ascritto, cui questi ultimi intenderebbero opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente dimenticando, però, che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., - come si è appena detto - non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionalecompito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 35041 del 2022). 3.4.1. La Corte territoriale, come si è visto, ha adeguatamente descritto gli elementi istruttori che l'hanno indotto alle già riportate sue conclusioni ed i corrispondenti accertamenti integrano valutazioni fattuali, a fronte dei quali i ricorrenti, con i motivi in esame, tentano, sostanzialmente, di opporvi una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). 3.5. In altri termini, il Mazzucco, la Beggiato ed il Costa incorrono nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, - come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 35041 del 2022 (cfr. in motivazione) - un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr.Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). A tanto deve solo aggiungersi che un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 11963 del 2022; Cass. n. 17313 del 2020; Cass n. 19064 del 2006; Cass. n. 2935 del 2006), nella specie nemmeno prospettato (e comunque da rapportarsi -in thesi -al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 14 aprile 2020). 3.5.1. In definitiva, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017). Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass.n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023). 4. In conclusione, dunque, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Alberto) Mazzucco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate, in solido tra questi ultimi,dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al ricorso n. r.g. 17127 - 2020 quello n.r.g. 18951 - 2020 . Dichiara inammissibile, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il ricorso (n.r.g. 17127-2020) di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed altri, compensando interamente tra le sole parti ivi costituite le spese del corrispondente giudizio di legittimità.Dichiara inammissibile il ricorso (inserito nel procedimento n.r.g. 18591- 2020) di [OSCURATO:PERSONA] (Alberto) Mazzucco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano, per ciascuna parte controricorrente ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA].), in € 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussisten