Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 dicembre 2024

Cassazione n. 35072/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dagli Avv. ti P rof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma -ricorrente- Contro [OSCURATO:SOCIETA]rappresentata e difesa dagli Avv.ti P rof. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Torino -controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 20 /202 1 pubblicata il 12.1.2021, notificatail 25.1.2021.

Udita la relazione svolta nella C amera di consiglio del 18.12.2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Vendita di quote azionarie art.2932 c.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.−[OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiede ndo l'adempimento del contratto preliminare , concluso in data 20/4/2016, col quale il convenuto si eraobbligato irrevocabilmente ad acquistare la partecipazione detenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], subordinatamente all'avveramento di una condizione sospensiva consistente nella cessione alla società Baosteel del pacchetto azionario detenuto da MA in [OSCURATO:SOCIETA]., e quindi, dell'uscita della società attrice dal capitale sociale di quest'ultima società (condizione avveratasi il 17.3.2017 con il perfezionamento dell'accordo di cessione, cessione poi formalizzata per atto notarile il 31.3.2017).

L'attrice ha chiesto determinarsi il prezzo della compravendita, ai sensi dell'art.1349, comma1, c.c. e, in conformità ai criteri che le parti avevano individuato, riservando la determinazione, in difetto di accordo, a un arbitratore, e pronunciarsi di conseguenza sentenza costitutiva ex art.2932 c.c., trasferendo la partecipazione al convenuto e condannandolo al pagamento del prezzo.

In rito, dando atto che il contratto riservava la nomina dell'esperto al Presidente dell'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di Torino, l'attrice ha offerto la propria disponibilità a sospendere il contratto ex art.296 c.p.c. per adire l'autorità . 2.─ I l T ribunale di Torino con sentenza del 22.11.2019 determinava il prezzoper la compravendita della partecipazione di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] e in adempimento del contratto preliminare trasferiva a Pass one Pietro la partecipazione suddetta in [OSCURATO:PERSONA] pari al 49% del capitale sociale. 3.─ Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Torino.

LaCorte aditacon la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche:a) l'appellante ha tenuto un comportamento contraddittorio in quanto da un lato ha contestato, prima del giudizio, la possibilità di nomina dell'arbitratore per la determinazione del prezzo e poi non ha aderito, in corso di causa, all'istanza ex art.296 c.p.c. di MA di sospendere il giudizio per chiederne la nomina al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti; b) [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto prima del giudizio al Passone di «accedere alla determinazione del prezzo a opera di un terzo, come da accordi in essere» e l'appellante aveva contesta t o l'esistenza stessa di alcun vincolo contrattuale, pertanto sarebbe stato del tutto inutile rivolgersi al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Torino per la nomina di un terzo, non avendo il Passone sollevato contestazioni sul prezzo di compravendita, ma avendo negato la validità stessa dell'accordo; c)l'impegno reciproco delle parti a vendere e ad acquistare la partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] debba essere qualificata come contratto preliminare di compravendita e che, quindi, la domanda d'adempimento debba essere proposta ai sensi dell'art.2392 c.c.La domanda presentata da MA aveva dunque un duplice scopo, consistente in primo luogo nel completare il contenuto del contratto ai sensi dell'art.1349 c.c. e poi darvi esecuzione ai sensi dell'art.2932 c.c.; d)il giudice non deve limitarsi a una semplice trasposizione del contratto preliminare ma, ove richiesto come nel caso in oggetto, deve accertare l'effettiva volontà delle parti, compresa l'esatta identificazione dell'oggetto del contratto.

Parti che nel nostro caso hanno rimesso all'equo apprezzamento di un terzo arbitratore la determinazione del prezzo nell'ipotesi in cui non fossero riuscite a trovare un accordo; e)il metodo seguito dal Ctu nella determinazione del prezzo non esorbitava dai poteri spettanti all'arbitratore ai sensi dell'art.1340 c.c. e della clausola arbitrale, che lasciava una certa libertà di movimento all'arbitratore ai fini della determinazione delle componenti per il calcolo del prezzo, lasciando facoltà di scegliere il metodo dei multipli "e/o" quello DCF e sottintendendo ("tra l'altro") la possibilità di introdurre appropriati correttivi alla stima; f)le contestazioni sollevata dal Passone in merito alla natura di [OSCURATO:PERSONA], oltre che irrilevanti e non provate, sono state tardivamente prodotte nel giudizio di prime cure in quanto allegate dal Ctp dell'appellante in una memoria inviata al Ctu e ritenuta inammissibile dal primo giudice; il primo giudice ha comunque escluso la rilevanza di quanto lamentato dal Passone evidenziando, come il Ctu avesse utilizzato tre "misure di salvaguardia" che permettevanodi ritenere ragionevoli i moltiplicatori uti lizzati ; g)il prezzo del contratto di compravendita era determinabile sia in base alla media dei valori di [OSCURATO:PERSONA], calcolati tramite il multiplo di mercato applicato all'Ebitda 2015, quale emergente dal bilancio di [OSCURATO:PERSONA] all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2015, sia in base al DCF, ed era comunque determinabile ex art.1349 c.c.; h) le parti non hanno previsto alcun termine per l'avveramento dellacondizione sospensiva in quanto l'art.6 dell'accordo prevede che «Il presente accordo èsospensivamente condizionato al perfezionamento della Cessione e alla conseguente uscita di MA dalla compagine sociale di [OSCURATO:SOCIETA]».

Nella proposta di acquisto non è, infatti , previsto un termine certus quando , entro cui la condizione avrebbe dovuto verificarsi a pena di inefficacia del contratto.

Un termine indicativo può però dedursi (pagg.7-8 dell'impugnata sentenza) dalle scansioni temporali previste per il completamento dell'iter del trasferimento del 49% del capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA]; i) è ragionevole assumere che le parti si siano rappresentate il perfezionamento della cessione di Emarc a Baosteel entro il termine indicato per il closing della lor o operazione, ossia entro il 31.12.2016.

Tale termine non può, tuttavia , essere ritenuto tassativo e inderogabile, né per come la clausola è stata formulata, né avuto riguardo agli interessi primari che le parti hanno inteso regolare con la scrittura.

4. ─[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con tre motivied anche memoria. [OSCURATO:SOCIETA]ha presentato controricorso ed anche memoria . [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduc e :

5. ─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 1457, nonché degli artt. 1362,1363,1366 e 1329 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c.

Omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di contraddittorio tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c.la Corte ha ritenuto che il termine indicato nel contratto non fosse perentorio e la clausola “entro e non oltre“, utilizzata più volte nel contratto, costituisse una clausola di stile e non un termine essenziale.

Si sottolinea che ai fini ermeneutici la “comune intenzione delle parti” non può avere rilevanza alcuna perché nel caso di specie trattasi di una proposta irrevocabile del Passone accettata sic et simpliciter dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la Corte,inoltre va censurata poiché ha dato rilevanza ai fini dell’interpretazione del contenuto contrattuale ad una dichiarazione che non proviene dal ricorrente ma da suo figlio Walter. 5.1− La censura è inammissibile.

L'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi(Cass., n. 32238/2019).

L'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto (Cass., n.10353/2020).

La censura lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n.5,c.p.c. perché la Corte non avrebbe esaminato una serie di evidenze presentate in entrambi i gradi di giudizio.

N ell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023).

La parte ricorrente ha omesso di indicare le ragioni di fatto alla base delle due decisioni di merito, allo scopo di dimostrarne la diversità.

Soltanto nella memoria mira a dimostrare l’assenza di doppia conforme, ma è deduzione tardiva, essendosi ormai perfezionata l’inammissibilità del motivo di ricorso. 6.– Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1349, comma 1, c.c. ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c.

Omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di contraddittorio tra le parti ex art. 360, n.5, c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c.

Le parti avevano contrattualmente previsto che la determinazione del prezzo fosse affidata ad una società di revisione, individuata di comune accordo, e in caso di mancato raggiungimento di un’intesa comune la nomina dovesse essere affidata al Presidente dell’ordine dei commercialisti.

La Corte non ha considerato che le parti non avevano previsto altre possibilità e il Giudice poteva svolgere questo ruolo soltanto se il Presidente dell’Ordine non avesse provveduto alla nomina.

Il ricorrente non ha proceduto all’indicazione della società di revisione perché ha considerato il termine essenziale e scaduto. 6.1−La censura è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi.

La Corte ha fondato la sua decisione sul punto da una attenta e coerente valutazione degli esiti istruttori deducendo che «l'appellante ha tenuto un comportamento contraddittorio in quanto da un lato ha contestato, prima del giudizio, la possibilità di nomina dell'arbitratore per la determinazione del prezzo e poi non ha aderito, in corso di causa, all'istanza ex art.296 c.p.c. di MA di sospendere il giudizio per chiederne la nomina al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti.

E’ poi evidente che avendo MA chiesto prima del giudizio al Passone di accedere alla determinazione del prezzo a opera di un terzo, come da accordi in essere e avendo l'appellante risposto contestando l'esistenza stessa di alcun vincolo contrattuale, sarebbe stato del tutto inutile rivolgersi al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Torino per la nomina di un terzo, non avendo il Passone sollevato contestazioni sul prezzo di compravendita, ma avendo negato la validità stessa dell'accordo».

Cosicchèla censura omette di considerare che l’apprezzamento degli esiti istruttori è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009) Il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 213817 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758/2017, Cass., SU, n.34476/2019 e Cass. n. 32026/2021; Cass. n. 40493/2021; Cass. n. 1822/2022; Cass. n. 2195/2022; Cass. n. 3250/2002; Cass. n. 5490/2022; Cass. n. 9352/ 2022; Cass. 13408/2022; Cass. n. 15237/2022; Cass. n. 21424/2022; Cass. n. 30435/2022; Cass. n. 35041/2022; Cass. n.35870/2022; Cass. n. 1015/2023; Cass. n. 7993/2023).

Per la diversa censura ex art. 360, n.5, c.p.c. valga quanto precisato sub5.1. 7.− Con il terzo motivo: In via gradata: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1346 e 1349, comma 1, c.c. ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c.

Omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di contraddittorio tra le parti ex art. 360, n.5, c.p.c.La Corte non si è attenuta nel delineare l’incarico al CTU alle istruzioni ed indicazioni che le parti avevano previsto per il terzo arbitratore. 7.1− la censura è inammissibile .

La Corte di merito, richiamando anche la motivazione del primo giudice, dà ampio e motivato chiarimento sulla censura mossa sul punto (p.11).

La censura, quindi, ha per oggetto un giudizio di fatto sulla volontà negoziale.

E’ anche inammissibile in quanto generica e priva di specificità nella parte in cui assume l’utilizzo dei dati di bilancio del 2016 e non del solo 2015, perché priva di ogni allegazione che possa confermare la sua censura.

Per la diversa censura ex art. 360, n.5, c.p.c. valga quanto precisato sub 5.1. 8.− Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 13.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dagli Avv. ti P rof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma -ricorrente- Contro [OSCURATO:SOCIETA]rappresentata e difesa dagli Avv.ti P rof. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Torino -controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 20 /202 1 pubblicata il 12.1.2021, notificatail 25.1.2021. Udita la relazione svolta nella C amera di consiglio del 18.12.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Vendita di quote azionarie art.2932 c.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.−[OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiede ndo l'adempimento del contratto preliminare , concluso in data 20/4/2016, col quale il convenuto si eraobbligato irrevocabilmente ad acquistare la partecipazione detenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], subordinatamente all'avveramento di una condizione sospensiva consistente nella cessione alla società Baosteel del pacchetto azionario detenuto da MA in [OSCURATO:SOCIETA]., e quindi, dell'uscita della società attrice dal capitale sociale di quest'ultima società (condizione avveratasi il 17.3.2017 con il perfezionamento dell'accordo di cessione, cessione poi formalizzata per atto notarile il 31.3.2017). L'attrice ha chiesto determinarsi il prezzo della compravendita, ai sensi dell'art.1349, comma1, c.c. e, in conformità ai criteri che le parti avevano individuato, riservando la determinazione, in difetto di accordo, a un arbitratore, e pronunciarsi di conseguenza sentenza costitutiva ex art.2932 c.c., trasferendo la partecipazione al convenuto e condannandolo al pagamento del prezzo. In rito, dando atto che il contratto riservava la nomina dell'esperto al Presidente dell'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di Torino, l'attrice ha offerto la propria disponibilità a sospendere il contratto ex art.296 c.p.c. per adire l'autorità . 2.─ I l T ribunale di Torino con sentenza del 22.11.2019 determinava il prezzoper la compravendita della partecipazione di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] e in adempimento del contratto preliminare trasferiva a Pass one Pietro la partecipazione suddetta in [OSCURATO:PERSONA] pari al 49% del capitale sociale. 3.─ Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Torino. LaCorte aditacon la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche:a) l'appellante ha tenuto un comportamento contraddittorio in quanto da un lato ha contestato, prima del giudizio, la possibilità di nomina dell'arbitratore per la determinazione del prezzo e poi non ha aderito, in corso di causa, all'istanza ex art.296 c.p.c. di MA di sospendere il giudizio per chiederne la nomina al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti; b) [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto prima del giudizio al Passone di «accedere alla determinazione del prezzo a opera di un terzo, come da accordi in essere» e l'appellante aveva contesta t o l'esistenza stessa di alcun vincolo contrattuale, pertanto sarebbe stato del tutto inutile rivolgersi al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Torino per la nomina di un terzo, non avendo il Passone sollevato contestazioni sul prezzo di compravendita, ma avendo negato la validità stessa dell'accordo; c)l'impegno reciproco delle parti a vendere e ad acquistare la partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] debba essere qualificata come contratto preliminare di compravendita e che, quindi, la domanda d'adempimento debba essere proposta ai sensi dell'art.2392 c.c.La domanda presentata da MA aveva dunque un duplice scopo, consistente in primo luogo nel completare il contenuto del contratto ai sensi dell'art.1349 c.c. e poi darvi esecuzione ai sensi dell'art.2932 c.c.; d)il giudice non deve limitarsi a una semplice trasposizione del contratto preliminare ma, ove richiesto come nel caso in oggetto, deve accertare l'effettiva volontà delle parti, compresa l'esatta identificazione dell'oggetto del contratto. Parti che nel nostro caso hanno rimesso all'equo apprezzamento di un terzo arbitratore la determinazione del prezzo nell'ipotesi in cui non fossero riuscite a trovare un accordo; e)il metodo seguito dal Ctu nella determinazione del prezzo non esorbitava dai poteri spettanti all'arbitratore ai sensi dell'art.1340 c.c. e della clausola arbitrale, che lasciava una certa libertà di movimento all'arbitratore ai fini della determinazione delle componenti per il calcolo del prezzo, lasciando facoltà di scegliere il metodo dei multipli "e/o" quello DCF e sottintendendo ("tra l'altro") la possibilità di introdurre appropriati correttivi alla stima; f)le contestazioni sollevata dal Passone in merito alla natura di [OSCURATO:PERSONA], oltre che irrilevanti e non provate, sono state tardivamente prodotte nel giudizio di prime cure in quanto allegate dal Ctp dell'appellante in una memoria inviata al Ctu e ritenuta inammissibile dal primo giudice; il primo giudice ha comunque escluso la rilevanza di quanto lamentato dal Passone evidenziando, come il Ctu avesse utilizzato tre "misure di salvaguardia" che permettevanodi ritenere ragionevoli i moltiplicatori uti lizzati ; g)il prezzo del contratto di compravendita era determinabile sia in base alla media dei valori di [OSCURATO:PERSONA], calcolati tramite il multiplo di mercato applicato all'Ebitda 2015, quale emergente dal bilancio di [OSCURATO:PERSONA] all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2015, sia in base al DCF, ed era comunque determinabile ex art.1349 c.c.; h) le parti non hanno previsto alcun termine per l'avveramento dellacondizione sospensiva in quanto l'art.6 dell'accordo prevede che «Il presente accordo èsospensivamente condizionato al perfezionamento della Cessione e alla conseguente uscita di MA dalla compagine sociale di [OSCURATO:SOCIETA]». Nella proposta di acquisto non è, infatti , previsto un termine certus quando , entro cui la condizione avrebbe dovuto verificarsi a pena di inefficacia del contratto. Un termine indicativo può però dedursi (pagg.7-8 dell'impugnata sentenza) dalle scansioni temporali previste per il completamento dell'iter del trasferimento del 49% del capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA]; i) è ragionevole assumere che le parti si siano rappresentate il perfezionamento della cessione di Emarc a Baosteel entro il termine indicato per il closing della lor o operazione, ossia entro il 31.12.2016. Tale termine non può, tuttavia , essere ritenuto tassativo e inderogabile, né per come la clausola è stata formulata, né avuto riguardo agli interessi primari che le parti hanno inteso regolare con la scrittura. 4. ─[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con tre motivied anche memoria. [OSCURATO:SOCIETA]ha presentato controricorso ed anche memoria . [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduc e : 5. ─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 1457, nonché degli artt. 1362,1363,1366 e 1329 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. Omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di contraddittorio tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c.la Corte ha ritenuto che il termine indicato nel contratto non fosse perentorio e la clausola “entro e non oltre“, utilizzata più volte nel contratto, costituisse una clausola di stile e non un termine essenziale. Si sottolinea che ai fini ermeneutici la “comune intenzione delle parti” non può avere rilevanza alcuna perché nel caso di specie trattasi di una proposta irrevocabile del Passone accettata sic et simpliciter dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la Corte,inoltre va censurata poiché ha dato rilevanza ai fini dell’interpretazione del contenuto contrattuale ad una dichiarazione che non proviene dal ricorrente ma da suo figlio Walter. 5.1− La censura è inammissibile. L'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi(Cass., n. 32238/2019). L'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto (Cass., n.10353/2020). La censura lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n.5,c.p.c. perché la Corte non avrebbe esaminato una serie di evidenze presentate in entrambi i gradi di giudizio. N ell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023). La parte ricorrente ha omesso di indicare le ragioni di fatto alla base delle due decisioni di merito, allo scopo di dimostrarne la diversità. Soltanto nella memoria mira a dimostrare l’assenza di doppia conforme, ma è deduzione tardiva, essendosi ormai perfezionata l’inammissibilità del motivo di ricorso. 6.– Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1349, comma 1, c.c. ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c. Omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di contraddittorio tra le parti ex art. 360, n.5, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c. Le parti avevano contrattualmente previsto che la determinazione del prezzo fosse affidata ad una società di revisione, individuata di comune accordo, e in caso di mancato raggiungimento di un’intesa comune la nomina dovesse essere affidata al Presidente dell’ordine dei commercialisti. La Corte non ha considerato che le parti non avevano previsto altre possibilità e il Giudice poteva svolgere questo ruolo soltanto se il Presidente dell’Ordine non avesse provveduto alla nomina. Il ricorrente non ha proceduto all’indicazione della società di revisione perché ha considerato il termine essenziale e scaduto. 6.1−La censura è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi. La Corte ha fondato la sua decisione sul punto da una attenta e coerente valutazione degli esiti istruttori deducendo che «l'appellante ha tenuto un comportamento contraddittorio in quanto da un lato ha contestato, prima del giudizio, la possibilità di nomina dell'arbitratore per la determinazione del prezzo e poi non ha aderito, in corso di causa, all'istanza ex art.296 c.p.c. di MA di sospendere il giudizio per chiederne la nomina al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti. E’ poi evidente che avendo MA chiesto prima del giudizio al Passone di accedere alla determinazione del prezzo a opera di un terzo, come da accordi in essere e avendo l'appellante risposto contestando l'esistenza stessa di alcun vincolo contrattuale, sarebbe stato del tutto inutile rivolgersi al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Torino per la nomina di un terzo, non avendo il Passone sollevato contestazioni sul prezzo di compravendita, ma avendo negato la validità stessa dell'accordo». Cosicchèla censura omette di considerare che l’apprezzamento degli esiti istruttori è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009) Il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 213817 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758/2017, Cass., SU, n.34476/2019 e Cass. n. 32026/2021; Cass. n. 40493/2021; Cass. n. 1822/2022; Cass. n. 2195/2022; Cass. n. 3250/2002; Cass. n. 5490/2022; Cass. n. 9352/ 2022; Cass. 13408/2022; Cass. n. 15237/2022; Cass. n. 21424/2022; Cass. n. 30435/2022; Cass. n. 35041/2022; Cass. n.35870/2022; Cass. n. 1015/2023; Cass. n. 7993/2023). Per la diversa censura ex art. 360, n.5, c.p.c. valga quanto precisato sub5.1. 7.− Con il terzo motivo: In via gradata: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1346 e 1349, comma 1, c.c. ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c. Omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di contraddittorio tra le parti ex art. 360, n.5, c.p.c.La Corte non si è attenuta nel delineare l’incarico al CTU alle istruzioni ed indicazioni che le parti avevano previsto per il terzo arbitratore. 7.1− la censura è inammissibile . La Corte di merito, richiamando anche la motivazione del primo giudice, dà ampio e motivato chiarimento sulla censura mossa sul punto (p.11). La censura, quindi, ha per oggetto un giudizio di fatto sulla volontà negoziale. E’ anche inammissibile in quanto generica e priva di specificità nella parte in cui assume l’utilizzo dei dati di bilancio del 2016 e non del solo 2015, perché priva di ogni allegazione che possa confermare la sua censura. Per la diversa censura ex art. 360, n.5, c.p.c. valga quanto precisato sub 5.1. 8.− Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 13.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell