CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35041/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32214/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in [OSCURATO:PERSONA], alla via Manfroce n. 77/H. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3, Tower A, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4/B, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - Z3(di avverso la sentenza, n. cron. 230/2020, della [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/06/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 18 settembre 2013, la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. citò la [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito (a titolo di interessi extralegali non dovuti, oltre che illegittimamente capitalizzati trimestralmente, nonché per l'avvenuta applicazione della commissione di massimo scoperto senza preventiva determinazione contrattuale del relativo saggio) in relazione ai tre rapporti di conto corrente, intrattenuti con la stessa, ivi specificamente individuati ed asseritamente instaurati senza la stipula di validi contratti in forma scritta presso le filiali di [OSCURATO:PERSONA] e Messina. 1.1. Costituitasi tardivamente la [OSCURATO:SOCIETA]., che contestò l'avversa pretesa, l'adito tribunale, all'esito dell'istruttoria, con ordinanza ex art. 186- quater cod. proc. civ., condannò la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, tra l'altro, di C 380.399,78, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. 2. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], investita del gravame proposto contro quella decisione dalla [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., con sentenza del 2/12 marzo 2020, n. 230, ha, tra l'altro, così statuito: «1) Rigetta la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in relazione al c/c n. 4835907. 2) In parziale accoglimento dell'appello, condanna [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [...], della somma di C 488.021,83, oltre interessi nella misura legale dal dì della domanda giudiziale al soddisfo».2.1. Per quanto qui di residuo interesse, ed in estrema sintesi, quella corte ha ritenuto: i) proponibile, nella seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ., l'eccezione di avvenuta definizione transattiva del giudizio limitatamente a quanto preteso in relazione al rapporto di c/c n. 4835907, trattandosi di eccezione non in senso stretto, come tale rilevabile anche di ufficio ove il fatto estintivo emerga dalle risultanze processuali; il) infondati gli assunti dell'appellante, peraltro dedotti solo con la comparsa conclusionale depositata in quella sede, riguardanti l'asserita estraneità del rapporto di c/c predetto all'oggetto del menzionato accordo transattivo, nonché la nullità di quest'ultimo per assenza della res dubia e delle reciproche concessioni; iii) corretto il nuovo conteggio dei saldi dei c/c nn. 4535276 e 3361-57, desumibile dalla rinnovata c.t.u. ed effettuato muovendo dal primo saldo di ciascuno di essi da cui era possibile ricostruire i rispettivi rapporti, senza soluzione di continuità, utilizzando la documentazione acquisita, secondo il criterio già utilizzato nell'elaborato peritale, in primo grado, del 12 maggio 2015; iv) dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. gli interessi nella sola misura legale, con decorrenza dalla domanda giudiziale, non ricorrendo, nella specie, ipotesi di nullità assoluta, per carenza di forma, dei contratti di conto corrente, né essendo rimasta dimostrata la mala fede di [OSCURATO:SOCIETA].; v) non dovuto il richiesto risarcimento del maggior danno. 2. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., affidandosi a sei motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso - recante «Violazione o falsa applicazione degli artt. 166, 167 e 183 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione alla ritenuta tempestività ed ammissibilità dell'eccezione di parziale estinzione del diritto alla ripetizione di indebito limitatamente alle pretese inerenti il c/c n. 4835907, per effetto della transazione stipulata tra le parti in data 08.05.2009» - contesta le argomentazioni con cui la corte distrettuale ha considerato proponibile, nella seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ., l'eccezione di avvenuta definizione transattiva del giudizio limitatamente a quanto preteso dall'appellante in relazione al rapporto di c/c n. 4835907, trattandosi di eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche di ufficio ove il fatto estintivo emerga dalle risultanze processuali. Si insiste nell'assunto che quella così dedotta sia da considerarsi un'eccezione in senso stretto, da formularsi, pertanto, diversamente da quanto accaduto per la [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi tardivamente, con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata ai sensi degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ.. 1.1. Una siffatta doglianza si rivela infondata, posto che, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 26118 del 2021 (alle cui esaustiva motivazione sul punto, - cfr. pag. 6 ess. - descrittiva anche dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sulla corrispondente questione, può qui farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), «l'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati ex actis». 1.2. A tanto va solo aggiunto che, come sancito da Cass., SU, n. 10531 del 2013 (in senso sostanzialmente conforme, peraltro, si vedano anche, ex aliis, le successive Cass. n. 4548 del 2014, Cass. n. Cass. n. 27998 del 2018; Cass. n. 25434 del 2019; Cass. n. 17216 del 2020), «il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto».Nella specie è pacifico, oltre che direttamente riferito dalla sentenza oggi impugnata (cfr. pag. 8-9 e 12), che [OSCURATO:SOCIETA]. documentò l'allegata avvenuta transazione riguardante il rapporto di cui c/c n. 4835907 depositando il corrispondente atto unitamente alla seconda memoria di cui all'art. 183 cod. proc. civ., affatto tempestivamente, quindi, rispetto al momento ultimo di definizione del thema probandum. 1.3. Del tutto condivisibilmente, infine, la corte territoriale ha opinato che «la preesistenza o sopravvenienza della transazione non muta la natura dell'eccezione, che resta sempre un'eccezione in senso lato [..]. Pertanto, se la transazione sulle questioni controverse relative ad un rapporto giuridico è intervenuta prima dell'instaurazione del giudizio avente ad oggetto il medesimo rapporto, il giudice non potrà, comunque, che prendere atto della insussistenza, in questo caso ab origine, di materia del contendere, in quanto, per volontà delle parti, tutte le questioni relative a quel rapporto erano state composte, in via definitiva, con la transazione» (cfr. pag. 10-11 della menzionata sentenza). 2. Il secondo motivo di ricorso - rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1369, 1370, 1371 cod. civ. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.), in relazione alla violazione delle regole di interpretazione del contratto di transazione ed all'omesso esame dei comportamenti tenuti dalle parti dopo la conclusione del contratto» - contesta gli esiti interpretativi cui è giunta la corte reggina in ordine al fatto che la transazione predetta ricomprendesse anche il rapporto di c/c n. di cui c/c n. 4835907. Esso si rivela inammissibile alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. 2.1. Giova premettere che quella corte ha rimarcato, innanzitutto, che «In comparsa conclusionale la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha ampliato i motivi di doglianza concernenti la transazione, motivi che con l'appello erano stati circoscritti alla sola questione, infondata per le ragioni sub 6 esposte, della decadenza, ex art. 167 c.p.c, della banca dal potere di proporre l'eccezione di avvenuta transazione. In comparsa conclusione, infatti, per la prima volta ha dedotto che l'accordo transattivo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non riguardava le pretese creditorie azionate dalla Mala venda nel presente giudizio, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 4835907, che era rimasto estraneo all'accordo transattivo, atteso che nell'atto di transazione detto conto corrente non veniva menzionato, né vi era alcun riferimento allo stesso. Ha, altresì, dedotto che l'atto transattivo aveva ad oggetto esclusivamente gli interessi indebitamente percepiti dalla banca sui finanziamenti import indicati nell'atto di citazione notificato il 3 novembre 2008, complessivamente quantificati in C 32.175,54, oltre interessi maturati e maturandi. Si tratta di questioni nuove, giammai dedotte con l'atto di appello e pertanto inammissibili, atteso che la comparsa conclusionale è atto difensivo a contenuto meramente illustrativo delle domande ed eccezioni già proposte, a mezzo della quale non sono proponibili domande ed eccezioni nuove, quale quella dell'estraneità del conto corrente n. 4835907 all'oggetto dell'accordo transattivo. Invero, se l'atto di transazione non menziona il rapporto di c/c n. 4835907, la riferibilità dell'atto transattivo alle pretese derivanti da tale conto corrente è stata immediatamente allegata dalla banca convenuta nella stessa memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. - cfr. pagg. 1-2 - con cui è stata eccepita la parziale estinzione, per l'avvenuta transazione, del diritto dell'attore alla ripetizione dell'indebito in relazione al c/c n. 4835907. Laddove l'odierno appellante avesse inteso recidere il collegamento, operato dalla convenuta, fra l'avvenuta transazione ed il conto corrente n. 4835907, avrebbe dovuto eccepirlo nella prima difesa immediatamente successiva, in quanto fatto di eccezione consequenziale all'eccezione proposta dalla convenuta. [OSCURATO:PERSONA] non ha assolto tale onere nel giudizio di primo grado, giacché nel verbale di udienza del 22.09.2014, ha dedotto la tardività dell'eccezione, come reiterata in appello, e la riferibilità dell'accordo transattivo ad altri "contratti di finanziamento estranei alla presente controversia", senza tuttavia dettagliare tale affermazione e senza negare che il rapporto bancario cui accedevano i menzionati contratti di finanziamento fosse il c/c n. 4835907. L'atto di appello, poi, non contiene alcuna doglianza volta a negare la riferibilità della transazione al contratto n. 4835907, atteso che, alla pag. 54, vi è solo l'inciso, riportato fra parentesi, che la transazione non contiene" espresso riferimento al rapporto di conto corrente n. 4835907". Una tale affermazione incidentale si sostanza in una mera attestazione correlata al tenore dell'atto transattivo, ma non equivale a negare l'assunto introdotto dalla banca sin dal processo di prime cure, vale a dire che il rapporto bancario oggetto della transazione fosse il c/c n. 4835907. La questione della non riferibilità della transazione al c/c n. 4835907 avrebbe dovuto essere tempestivamente introdotta al giudizio, mentre è stata proposta solo in comparsa conclusionale, con contestazione dall'appellata che, negli scritti difensivi conclusionali, ne ha eccepito la novità, dichiarando di rifiutare il contraddittorio. Poiché trattasi di nuova questione, tardivamente proposta, essa non può comporre il thema decidendum sottoposto alla decisione della Corte, giacché la comparsa conclusionale, depositata nel giudizio di appello, non è deputata alla proposizione di nuovi fatti di eccezione, consequenziali alle eccezioni proposte dalla controparte nel giudizio di primo grado» (cfr. 12-13 della decisione impugnata). 2.1.1. A fronte di queste argomentazioni, la ricorrente si è oggi limitata a ribadire di avere tempestivamente contestato, sia nel citato verbale di udienza del 22 settembre 2014, che nel proprio atto di appello, la riferibilità, dedotta da [OSCURATO:SOCIETA]., dell'accordo transattivo de quo pure al rapporto nascente dal c/c n. 4835907. La genericità dei relativi assunti, tuttavia (cfr. pag. 32 del ricorso), è palesemente inidonea a superare le specifiche affermazioni della corte a quo appena riportate. 2.2. Fermo quanto precede, la medesima corte territoriale ha proceduto comunque all'interpretazione del contenuto dell'accordo transattivo suddetto (cfr., amplius, pag. 13-15 della citata sentenza), i cui esiti sono oggi contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2.1. In parte qua, dunque, la censura è inammissibile posto che, come ancora recentemente ribadito, nelle rispettive motivazioni, da Cass. n. 14938 del 2018, Cass. n. 25470 del 2019, Cass. n. 25909 del 2021, Cass.n. 10745 del 2022 e Cass. n. 15240 del 2022, il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass.n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass.n. 7963 del 2018, in motivazione; Cass. n. 9461 del 2021). 2.2.2. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; con la precisazione che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame della questione relativa all'interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l'interpretazione di una clausola negoziale non costituisce "fatto" decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi. Cfr. Cass. n. 5795 del 2017). 2.2.3. La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass.n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013). 2.2.4. Nel quadro di detti principi, risulta chiaro che il motivo in esame si risolve nel sostenere una diversa lettura dell'accordo transattivo dell'8 maggio 2009, senza indicare specificamente il modo in cui il giudice di merito si sarebbe, eventualmente, discostato dai canoni interpretativi invocati, né riportando, alla stregua del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso (Cass., SU., n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021), il testo integrale del medesimo accordo, non essendo soddisfatto tale onere da una parziale riproduzione dello stesso (cfr. Cass. n. 2560 del 2007; Cass. n. 3075 del 2006; Cass. n. 16132 del 2005). 2.2.5. In definitiva, la corte distrettuale ha offerto, nella specie, una ricostruzione del contenuto di quell'atto, fornendo una motivazione argomentata, non sindacabile in ordine alle ragioni dell'esito dell'interpretazione, che si sottrae, quindi, a verifiche in questa sede. 3. Il terzo motivo di ricorso - recante «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1965, 1325 e 1418 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione alla eccepita nullità del contratto di transazione stipulato fra le parti in data 8.5.2009» - ascrive alla corte distrettuale di avere erroneamente ritenuto sussistenti la res dubia e le reciproche concessioni nell'accordo transattivo predetto, così escludendone la sua invocata nullità. Esso è inammissibile perché, come si è già detto per il secondo, si risolve nel tentativo di fornire una diversa interpretazione al contenuto di quell'accordo, questa volta sotto il profilo della pretesa inconfigurabilità, ivi, della res dubia e delle reciproche concessioni. 3.1. Invero, è opportuno evidenziare che la corte di appello ha osservato, in proposito, che «...sempre in comparsa conclusionale e sempre per la prima volta, l'appellante ha dedotto la nullità della transazione per carenza della res dubia e di reciproche concessioni, affermandone anche la rilevabilità d'ufficio in ogni stato grado del giudizio. A tacere di ogni altra considerazione e solo in ragione dell'immediata evidenza risultante dall'atto transattivo, è sufficiente rilevare che la transazione ha definito la controversia pendente, iscritta al n. 4657/08 R. G.: sussisteva, pertanto, la res litigiosa e l'atto consacra la volontà di definire il giudizio pendente e ogni possibile contenzioso di futura insorgenza, su qualunque causa petendi fondato, inerente allo svolgimento dei rapporti bancari in essere tra le parti. Quanto alle reciproche concessioni, la Mala venda Tommaso ha ricevuto e accettato l'importo di C 42.804,24, dichiarandosi pienamente tacitata per ogni profilo relativo al contratto in essere, mentre l'art. 7 del contratto dà atto che il pagamento della somma da parte della banca non costituiva riconoscimento, da parte di questa, dell'avversa pretesa. L'art. 7, infatti, afferma: "l'attribuzione patrimoniale oggetto del presente accordo non comporta riconoscimento alcuno da parte della Banca delle pretese azioni, deduzioni e eccezioni fatte valere con l'atto di citazione". Il pagamento della somma ha integrato la concessione operata dalla banca correlata all'altrui concessione relativa alla definizione della lite pendente e di ogni altro possibile aspetto contenzioso connesso ai rapporti bancari in essere fra le parti, con la conseguenza che il dedotto rilievo di nullità non è in alcun modo apprezzabile». 3.2. E' palese, quindi, che quella corte, prescindendo da ogni altra valutazione circa la tempestività, o non, dell'eccepita nullità, ha preferito - facendo evidentemente implicita applicazione del principio della cd. ragione più liquida (risultando, cioè, l'evidenza di una soluzione idonea ad assorbire ogni altra sua valutazione ed inducendola a decidere il merito dell'eccezione senza l'osservanza dell'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, cod. proc. civ.) - giustificarne la ritenuta sua infondatezza. 3.2.1. E' sicuramente vero, allora, che nessun giudicato interno può ritenersi formato quanto alla tempestività, o non, di quella eccezione (cfr. Cass. n. 32650 del 2021, secondo cui «Il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito come accade quando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della "ragione più liquida"»), - ricordandosi, peraltro, che il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo (cfr. Cass. n. 36353 del 2021) e che «il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell'art. 345, comma 2, cod. proc. civ.» (cfr. Cass. n. 19161 del 2020; Cass., SU, nn. 26242-26243 del 2014) - ma è parimenti innegabile che le argomentazioni che sostengono la doglianza in esame si risolvono, sostanzialmente, come si è già anticipato, in un'inammissibile tentativo di fornire una diversa interpretazione al contenuto di quell'accordo, questa volta sotto il differente profilo della pretesa insussistenza ivi della res dubia e delle reciproche concessioni. 4. Il quarto motivo di ricorso - rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 T.U.B., 1282 e 1284 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione alla non debenza di interessi in caso di nullità assoluta del contratto di conto corrente bancario per mancanza della forma scritta» - contesta alla corte distrettuale di aver ritenuto dovuti gli interessi, sebbene nella misura legale, malgrado la mancata stipulazione per iscritto (ex artt. 3, comma 1, della legge n. 154 del 1992 e 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385 del 1993) dei contratti di conto corrente di cui si discute. Anche questa censura non merita accoglimento, fin da ora precisandosi che, giusta quanto si è detto in relazione alla declaratoria di inammissibilità dei precedenti motivi (con conseguente giudicato formatosi in ordine alla determinazioni della corte predetta circa il rapporto nascente dal c/c n. 4835907), l'odierna disamina è limitata ai residui c/c nn. 4535276 e 3361-57. 4.1. Giova subito ricordare che la corte distrettuale, dopo aver rimarcato che «l'obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stato imposto dalla L. 154/1992, art. 3 (recante norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), disposizione che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dalla L. 154/1992, art. 11, comma 4 , centoventi giorni dopo l'entrata in vigore della legge medesima (pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA])», ha poi affermato che «Le norma invocate non sono retroattive», altresì puntualizzando che «Il contratto di c/c contraddistinto con il n. 16444 sino al 31.12.2002 e, poi, sino alla chiusura con il n. 4535276, è stato aperto nell'anno 1974 e il contratto di c/c contraddistinto con il n. 3361 sino al 31.07.1992 e, poi, sino alla chiusura, con il n. 3361 - 57 è stato aperto il 01.01.1989. Alla data di apertura di tali conti non sussisteva la previsione della forma scritta del contratto, onde non v'è luogo a poter postulare di una nullità che, al momento della stipula, non era codificata». 4.2. Questi assunti - peraltro assolutamente corretti - sono rimasti privi di qualsivoglia specifica contestazione da parte della odierna ricorrente, la quale ha continuato a dissertare di "nullità" dei due menzionati contratti di c/c per carenza di necessaria forma scritta, da ciò facendo derivare la non debenza degli interessi per carenza della relativa pattuizione (cfr. pag. 38 e ss. del ricorso). 4.3. In realtà, rispetto alla (insussistente) nullità dei contratti de quibus per mancanza di loro stipulazione per iscritto, altra e differente questione, come pure evidenziato dalla corte reggina, è quella afferente la prova delle condizioni regolatrici dei contratti medesimi e delle relative pattuizioni. 4.3.1. La corte di merito ha verificato il non essere state depositate le condizioni regolatrici dei contratti, pattuite fra le parti, facendone conseguire che «se la mancata stipulazione in forma scritta non incide sulla validità dei contratti, secondo la normativa vigente ratione temporis, diverse sono le conseguenze relative all'addebito al correntista di competenze ed interessi, che non risultano essere stati pattuiti ovvero della cui pattuizione non vi è prova. In mancanza di espressa pattuizione e/o della relativa prova, non possono essere posti a carico del correntista oneri non convenzionalmente pattuiti, così come non possono essergli addebitate somme rinvenienti da operazioni di giroconto non dettagliatamente ricostruite da colui che ha formato le scritture contabili, vale a dire la banca, e che non siano ricostruibili. Infatti, solo una previsione negoziale che contempli la debenza, nell'an, e la determinazione, anche attraverso criteri predeterminati di calcolo, del quantum rende leciti, in quanto negoziati, gli addebiti a tale titolo operati sul conto corrente. In mancanza di prova della relativa pattuizione, tali addebiti non possono esse posti a carico del correntista. [...]. Quanto agli interessi, va osservato - dissentendo dalle affermazioni dell'appellante, che ha negato anche la debenza degli interessi legali - che proprio l'art. 1282 c.c. codifica il principio che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salve diverse previsioni legali o del titolo, che in questo caso non ricorrono. La norma ha codificato il principio della corrispettività degli interessi, in base principio della naturale fecondità del denaro, giacché la funzione primaria degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie è quella corrispettiva, correlata alla loro natura di frutti civili. La norma riconosce gli interessi corrispettivi in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, stante la produttività del denaro, dal trattenere presso di sé somme che avrebbe dovuto pagare». 4.4. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che i due menzionati contratti di conto corrente oggetto della presente disamina vennero stipulai nel 1974 (quello contraddistinto con il n. 16444 fino al 31.12.2002 e, poi, fino alla chiusura con il n. 4535276) e nel 1989 (quello n. 3361 fino al 31.07.1992 e, poi, fino alla chiusura, n. 3361-57), anni prima, dunque, rispetto all'entrata in vigore della legge, cd. sulla trasparenza bancaria, 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (cd. Testo unico Bancario). In relazione alle corrispondenti pattuizioni di interessi, dunque, non poteva che trovare applicazione, al momento della loro conclusione, la norma di cui all'art. 1284 cod. civ.. 4.4.1. La corte territoriale ha ravvisato la carenza di prova della convenzione di interessi ed ha ritenuto dovuti, pertanto, i soli interessi nella misura legali. Tanto appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte (senza che le argomentazioni della censura medesima offrano elementi per mutarla) che ha affermato (in tema di contratti di mutuo, ma con principio evidentemente utilizzabile anche per il contratto di conto corrente) che una convenzione relativa agli interessi, per essere validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (cfr. Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013; Cass. n. 2317 del 2007. In senso sostanzialmente conforme, si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, le più recenti Cass. n. 11876 del 2020, riferita proprio ad un contratto di conto corrente, Cass. n. 20555 del 2020 - ricordandosi, altresì, che Cass. n. 3017 del 2014 ha escluso che, in caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, un accordo siffatto potesse ritenersi concluso per facta concludentia - e Cass. n. 96 del 2022). 4.4.2. Alteris verbis, la clausola di determinazione degli interessi ultralegali dovuti dal correntista è validamente stipulata ai sensi del combinato disposto degli artt. 1284, comma 3, e 1346 cod. civ. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili. Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali, infatti, non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, contenuto nell'art. 1349 cod. civ., anche per relationem, attraverso cioè il richiamo - operato per iscritto - a criteri prestabiliti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità (cfr. Cass. n. 9080 del 2002; Cass. n. 6113 del 1994; Cass.n. 2765 del 1992. Nello stesso senso, si vedano, anche nelle loro motivazioni, le più recenti Cass. n. 22179 del 2015; Cass. n. 3480 del 2016; Cass. n. 24153 del 2017; Cass. n. 20555 del 2020). 4.4.3. Alla stregua dei suddetti princìpi, quindi, affatto correttamente, nella specie, una volta ritenuta indimostrata l'esistenza di una convenzione di interessi nel contratto nei termini di cui si è detto, la corte distrettuale ha ritenuto dovuti i soli interessi legali (cfr. art. 1284, comma 3, cod. civ.). 5. Il quinto motivo di ricorso - recante «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 2697, 2710 c.c. e 117 T.U.B. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione alla mancata ricostruzione dell'andamento dei conti correnti oggetto di causa per tutta la durata degli stessi ed alla mancata rideterminazione dei saldi finali sulla base di tutti i documenti prodotti dalle parti ed acquisiti al processo» - contesta alla corte territoriale di avere considerato corretto il nuovo conteggio dei saldi dei c/c nn. 4535276 e 3361-57, desumibile dalla rinnovata c.t.u. ed effettuato muovendo dal primo saldo di ciascuno di essi da cui era possibile ricostruire i rispettivi rapporti, senza soluzione di continuità, secondo il criterio già utilizzato nell'elaborato peritale, in primo grado, del 12 maggio 2015. La censura investe, in modo particolare, la documentazione da utilizzarsi per ricostruire i rapporti dare/avere tra le parti: ad avviso della odierna ricorrente, la corte predetta avrebbe dovuto tenere conto anche delle scritture contabili e dei mastrini prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. per determinare il "primo saldo utile". 5.1. Questa doglianza si rivela complessivamente insuscettibile di accoglimento per le ragioni tutte di cui appresso. 5.2. E' utile ricordare che la controversia in esame è stata generata dalla domanda della società odierna ricorrente volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione di quanto da quest'ultima indebitamente percepito (a titolo di interessi extralegali non dovuti, oltre che illegittimamente capitalizzati trimestralmente, nonché per l'avvenuta applicazione della commissione di massimo scoperto senza preventiva determinazione contrattuale del relativo saggio) in relazione ai rapporti di conto corrente, intrattenuti con la stessa, ivi specificamente individuati. Spettava, dunque, alla medesima società fornire la prova della sua pretesa, dimostrando, in concreto, le operazioni determinative dei saldi di ciascuno di quei c/c.. 5.2.1. C'è da dire, in linea generale, che, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 cod. civ., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. In particolare, costituisce principio ormai consolidato di questa Suprema Corte quello secondo cui il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9201 del 2015; Cass. n. 20693 del 2016; Cass. n. 24948 del 2017; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 31187 del 2018; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 del 2019; Cass. n. 23852 del 2020; Cass. n. 22387 del 2021). In tale evenienza - si è detto - l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr. Cass. n. 11543 del 2019; cfr. pure Cass. n. 30822 del 2018, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere «partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato»). 5.2.2. Ciò spiega come il criterio adottato dal giudice di appello, che è conforme alla descritta giurisprudenza di legittimità, non meriti censura. 5.3. Diverso discorso merita il differente assunto della ricorrente secondo cui la corte di merito avrebbe dovuto tenere conto anche delle scritture contabili e dei mastrini prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. per determinare il "primo saldo utile". 5.4. Orbene, è utile ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass.n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra, invece, violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 5.4.1. La doglianza in esame, in parte qua, si risolve, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo circa la non completa attendibilità dell'ulteriore documentazione contabile prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e da utilizzarsi, ex art. 2710 cod. civ., nella rideterminazione dei saldi de quibus, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., - come si è appena detto - non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. A tanto va solo doverosamente aggiunto che l'ulteriore assunto della ricorrente circa un preteso vizio di omesso esame di fatto decisivo in relazione a questo aspetto (come prospettato nella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - cfr. pag. 22 - laddove si afferma che «La Corte, però, ha omesso completamente l'esame di tale accertamento dell'inesistenza delle divergenze fra i saldi dei mastrini e degli estratti conto operato dal c.Lu. nella sopra indicata relazione, cosicché la sentenza impugnata appare inficiata dal vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.») deve considerarsi inammissibile posto che una specifica censura in tal senso non è stata puntualmente formulata in ricorso (il cui quinto motivo, come si è visto, riguarda esclusivamente una pretesa violazione di legge), ricordandosi, in proposito, che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la memoria predetta non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte (cfr., ex multis, Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006). 5.4.2. In applicazione dei suesposti principi, allora, va rimarcato che la corte reggina - all'esito di un'esaustiva motivazione (cfr., amplius, pag. 17- 23 della sentenza impugnata) scevra da qualsivoglia violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che priva di vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che, nella specie, «...le scritture contabili prodotte dall'attore sono state contestate dalla convenuta, sia sotto il profilo dell'ammissibilità, quali prove, sia nel loro contenuto intrinseco, asseritamente formato su "conteggi parziali e basati - come ammesso dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. - su mere presunzioni". Deve, quindi, ritenersi infondata la domanda proposta dall'appellante di procedere alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere sulle risultanze di tutti i mastrini prodotti, anche in applicazione del principio di non contestazione, poiché sia l'utilizzabilità che il contenuto intrinseco delle scritture contabili dell'imprenditore è stato, sin con il primo scritto difensivo, contestato dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]». Da ciò, la stessa ha fatto conseguire che la ricostruzione dell'andamento di ciascun rapporto dovesse avvenire «partendo dal primo saldo utile e fino alla data della domanda giudiziale o alla data di chiusura del rapporto, intendendosi per primo saldo utile il primo saldo da cui fosse possibile ricostruire il rapporto, senza soluzione di continuità, "utilizzando la documentazione acquisita, secondo il criterio già utilizzato nell'espletamento della consulenza nel giudizio di primo grado ed illustrato nell'elaborato peritale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pagg. 6-7"». 5.4.3. La corte calabrese, invero, ha ampiamente descritto gli elementi istruttori che l'hanno indotta a quella conclusione, ed il corrispondente accertamento integra una valutazione fattuale, a fronte della quale la società ricorrente, con il motivo in esame, tenta, sostanzialmente, di opporvi una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (ex multis, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). 5.4.4. In altri termini, la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 20 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del nove/lato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017). Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 17739 del 2022). 6. Il sesto motivo di ricorso, infine, - rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 1224, comma 2, e 2729 cod. civ., nonché 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione al mancato riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita del maggior danno subito» - lamenta il mancato riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., in favore della [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., invece asseritamente dovutole in ragione della mala fede di [OSCURATO:SOCIETA].. 6.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile perché si propone di ribaltare l'apprezzamento del giudice di merito che, con adeguata motivazione, ha escluso, nella specie, la configurabilità della malafede di [OSCURATO:SOCIETA].. 6.1.1. Essa, pertanto, oblitera completamente che: i) come chiarito da questa Suprema Corte, «in materia di indebito oggettivo, la buona fede de/Paccipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede de//'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla» (cfr. Cass. n. 23448 del 2020. Analogo principio è utilizzato da Cass. n. 12211 del 2007 anche quanto al maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ.); ii) l'obbligazione restitutoria de qua, attenendo ad una somma di danaro, dà luogo a debito non di valore, bensì di valuta, non soggetta a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.; danno che, peraltro, va provato dalla parte richiedente (dimostrazione in relazione alla quale alcunché si rinviene nella sentenza oggi impugnata). 6.2. Nuovamente, invece, la ricorrente cerca, affatto inammissibilmente, di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata (quanto alla ivi ritenuta indimostrata malafede dell'istituto di credito oggi controricorrente), non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. la giurisprudenza di legittimità già precedentemente richiamata alla fine del § 5.4.4.). 7. In definitiva, pertanto, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministfazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e la condanna al pagamento delle corrispondenti spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che si liquidano in C 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,