CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 04682/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17553/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. Ed. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6577/2020 depositata il 18/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La Corte d’Appello di Roma ha parzialmente accolto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta dal medesmo per ottenere dalla cooperativa edilizia [OSCURATO:PERSONA] a r.l. la restituzione della somma di euro 347.077,60, versata in forza del rapporto mutualistico, oltre al risarcimento del danno per mancata ultimazione dell’immobile prenotato nel termine del 31.12.2011 indicato nel preliminare stipulato il 5.4.2005 e per l'ingiustificato incremento dei costi di edificazione. Dette domande erano state respinte dal Tribunale perché la clausola dell’atto di prenotazione era pienamente legittima laddove condizionava sospensivamente l'obbligo della Cooperativa di restituire al socio receduto le somme versate, all’accettazione di un nuovo socio da parte della cooperativa stessa, e, non essendosi verificata detta condizione, la domanda non poteva essere accolta. 2.- La Corte d’Appello per quanto qui ancora interessa in ragione dei motivi di ricorso, ha condannato la Cooperativa a restituire al socio receduto la somma di euro 306.918,60 € accogliendo il quarto motivo d'appello per le seguenti ragioni: a) in conformità alla giurisprudenza di legittimità, non era condivisibile l'affermazione del primo giudice circa la definitività del mancato avveramento della condizione e della conseguente definitiva inesistenza del diritto del socio alla restituzione delle somme, poiché la condizione sospensiva dell’individuazione e accettazione da parte della cooperativa di un nuovo socio in luogo di quello receduto - ancorché legittima nel suo contenuto – doveva ritenersi inefficace sotto il profilo della mancata indicazione del termine di avveramento dell'evento dedotto, poiché la mancanza di tale termine alterava l'equilibrio sinallagmatico del contratto e determinava uno svantaggio eccessivo ed ingiustificato per il socio che, a distanza di un considerevole periodo di tempo - quali erano i 7 anni decorsi, nella specie, dal recesso - si vedeva ancora privato delle somme dovute per ritardi o inerzia non a sé imputabili; b) doveva, pertanto, dichiararsi l'inefficacia della condizione e l'obbligo della cooperativa di restituire le somme versate dal socio in relazione alla costruzione, con conseguente determinazione del dovuto - contestata dalle parti -alla luce delle ricevute di pagamento prodotte dall'attore. 3. – Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso proponendo contestuale ricorso incidentale condizionato, e depositando memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della relativa notificazione. Deduce il controricorrente che dalla PEC inoltrata si evince che né l’atto principale (ricorso per Cassazione), né la relativa procura alle liti risultano firmati digitalmente dal notificante, bensì trasmessi in semplice formato PDF privo di firma digitale, in asserita violazione delle disposizioni di cui all’art.3 bis Legge n.53/1994, e che il solo documento trasmesso via PEC (in sede di notificazione) e firmato digitalmente dal difensore è la relazione di notificazione. L’art. 3 bis predetto prevede al comma 1 che «La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» e al comma 5 dispone che «L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata».La normativa regolamentare in materia richiamata al comma 1 prevede (art. 18 D.M. n. 44/2011) che «L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34»e l’art. 13 comma 1 del provvedimento 16.4.2014 che ha introdotto le specifiche tecniche previste dal predetto art. 34, stabilisce che tra i formati dei documenti informatici da allegare consentiti, tra l'altro, v’è il PDF; inoltre l'articolo 19 bis del medesimo provvedimento prevede che «1.Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico esso deve essere in formato PDF (…); non è ammessa la scansione per immagini. (…) Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata. (…)». Pertanto, come riconosce lo stesso controricorrente, da un lato, la relata di notifica è stata firmata digitalmente come previsto dalla norma asseritamente violata che altra firma digitale non richiede; dall'altro, risulta rispettato il formato previsto dalla legge per quanto riguarda i documenti allegati. Del resto, questa Corte ha già stabilito (vedi Cass. n.17020/2018, in motivazione) che «Le specifiche tecniche non prevedono che il documento originale informatico oggetto di notificazione telematica debba essere sottoscritto con firma digitale. In particolare, deve considerarsi documento originale informatico l'atto giudiziario redatto al computer con qualsiasi sistema di videoscrittura. L'unico vincolo imposto dalle specifiche tecniche è che il documento sia convertito in formato PDF senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti. Dunque, il controricorrente cade in errore quando afferma che il documento allegato alla notificazione telematica deve essere obbligatoriamente sottoscritto con firma digitale». Ed ha affermato il seguente principio di diritto: «Qualora l'atto processuale sia originariamente formato sul supporto digitale, per la sua notificazione telematica non occorre la sottoscrizione digitale (richiesta solo per il deposito telematico dell'atto stesso all'ufficio di giudiziario) né un asseverazione di conformità all'originale (necessaria solamente quando la copia informatica si è estratta per immagine da un documento analogico) essendo sufficiente che detto atto sia trasformato in formato PDF». Sentenza confermata dalla successiva n. 532/2020 che, peraltro, ha aggiunto: «questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi, stabilendo che la costituzione dell'intimato ha sanato qualunque ipotetico vizio (Cass.18/06/2014, n. 13857), e che scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, (…), sicché la conoscibilità dell'atto notificato costituisce il solo parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Cass. 16/02/2018, n. 3805)», come confermato con l'ordinanza n. 8815/2020 (in motivazione) per cui «l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016», precisando, altresì, con specifico riferimento alla copia notificata al convenuto, che «la mancanza della sottoscrizione del difensore non ne comporta la nullità se dalla copia stessa è possibile desumere sulla scorta degli elementi in essa contenuti la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato». 2.- Il primo motivo del ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell’art. 112 c.p.c. e delle norme che dispongono l’inammissibilità di domande, eccezioni e deduzioni tardivamente proposte. Il motivo attiene alla clausola 10 del contratto preliminare di assegnazione intercorso tra le parti, secondo la quale «In caso di dimissioni o di esclusione ai sensi del successivo articolo 13 e in deroga dell'articolo 2529 c.c. il socio dovrà essere rimborsato di quanto da lui versato, detratti gli importi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese generali spese amministrative e spese non direttamente riferibili al costo di costruzione, solo se la cooperativa avrà accettato un nuovo socio che sostituisca il socio dimesso o escluso nella stessa unità immobiliare oggetto del presente preliminare». Deduce la ricorrente che con la domanda introduttiva era stata dedotta la nullità di detta clausola per contrarietà a norma imperativa (art. 2535 c.c.) e statutaria (art. 14) «Sia perché costituente condizione meramente potestativa in cui avveramento è rimesso l'esclusiva facoltà ed attivazione della cooperativa; sia perché costituente nella fattispecie condizione di fatto impossibile da realizzarsi, posto che il cantiere vigente da anni, lo stato dell'edificazione dell'alloggio prenotato dal socio recedente costituito da un mero “scheletro” e, soprattutto, l'ingentissima intervenuta levitazione dei costi di assegnazione dell'alloggio (…), pongono l'immobile stesso totalmente fuori prezzo di mercato rispetto ad analoghe costruzioni in vendita (…) sì da rendere impossibile il reperimento di un nuovo socio che accetti di sostituire il socio recedente (…)».Alla prima udienza la difesa dell'attore aveva verbalizzato solamente l'introduzione di una domanda subordinata di condanna della controparte al risarcimento del danno (a fronte della quale la cooperativa convenuta aveva dedotto la inammissibilità in quanto non conseguenziale alle difese di parte convenuta). Solo nella 2° memoria di cui all’art. 183 VI comma c.p.c. (quella destinata alle repliche e alle richieste istruttorie) l’attore aveva dedotto che la mancata apposizione di un termine alla condizione sospensiva prevista dalla clausola di cui all'art. 10 del preliminare di assegnazione avrebbe comportato l'esigibilità immediata della prestazione sottoposta a condizione, oppure l'esigibilità della prestazione previa fissazione di un termine per l'adempimento da parte del giudice (ex artt.1183,1186 c.p.c.), rispetto alla quale domanda la cooperativa convenuta aveva eccepito l'inammissibilità in quanto nuova e tardivamente dedotta. Nella sentenza di primo grado secondo la ricorrente, il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla domanda. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto respingere il motivo d’appello avverso detta statuizione e dichiarare l’inammissibilità della domanda in quanto tardiva. 2.1-Il motivo è infondato. Sulla domanda in questione – contrariamente a quanto afferma la ricorrente in ricorso -il Tribunale si sera pronunciato rigettandola, avendo, invero, statuito nel merito laddove ha affermato: «Quanto al tempo trascorso dalla data del recesso del [OSCURATO:PERSONA] e alla necessità di non procrastinare a tempo indeterminato la situazione di pendenza della condizione sospensiva, si osserva che l’unica conseguenza di tale legittimo rilievo dell’attore è l’accertamento della definitiva mancanza dell’evento e quindi dell’inesistenza, definitiva, del suo diritto alla restituzione del somme versate in esecuzione del contratto preliminare». Del resto, la stessa ricorrente – come si evince dal ricorso - nella comparsa di costituzione in appello aveva affermato che «la sentenza impugnata ha statuito su tutte le domande proposte dall'attore in primo grado». Avendo il giudice di primo grado rigettato la domanda nel merito, la parte vittoriosa (la cooperativa) avrebbe dovuto proporre appello incidentale per il mancato rilievo della tardività della domanda stessa, come affermato da questa Corte nella recente sentenza delle Sezioni Unite n. 24172/2025 in punto di formazione del giudicato interno («la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data ), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata»). Pertanto, deve darsi atto che in mancanza di impugnazione della statuizione sul punto del giudice di primo grado, si sera formato un giudicato interno sulla ammissibilità della relativa domanda dell’attore. Onde il motivo di gravame qui proposto avverso la sentenza di secondo grado va respinto. 3.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in riferimento al riparto dell'onere probatorio laddove la Corte d’Appello ha statuito sulla quantificazione del dovuto da parte della cooperativa al socio receduto a titolo di restituzione di quanto versato per gli oneri di costruzione dell’immobile prenotato, ex art. 10 del relativo atto. La ricorrente afferma che incombeva al sig. [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova che le somme di cui chiedeva la restituzione erano imputate a costi di costruzione e che il medesimo non lo aveva compiutamente assolto, posto che dalle ricevute depositate dalla controparte si evinceva chiaramente che alcune somme pretese erano riferite ai costi di gestione della cooperativa non ripetibili. La Corte d'appello, quindi, avrebbe erroneamente escluso –tra le somme pretese in restituzione - solo quelle in cui le ricevute espressamente stabilivano trattarsi di spese per costi sostenuti negli anni 2004-2008 mentre avrebbe dovuto escludere anche ulteriori somme che non era stato provato rientrare nei costi di costruzione dell'immobile (che indica nel ricorso) 3.1-Il motivo è evidentemente inammissibile per inerenza al giudizio di fatto. La Corte d’appello ha ritenuto che, alla luce delle ricevute di pagamento prodotte dall'attore che attestavano le somme versate in relazione all'assegnazione dell'immobile, le uniche voci non computabili fossero rappresentate dai costi non compresi nel piano economico finanziario di cui al preliminare di assegnazione e relative, invece, al rimborso spese per costi sostenuti dalla cooperativa negli anni 2004- 2008; e che le contestazioni della cooperativa fossero non risolutive, avendo la stessa omesso di specificare in cosa consistevano gli acconti e i saldi «S.E.P.E.» di cui non vi era menzione nel preliminare di assegnazione, né le ragioni per cui tali voci non avrebbero dovuto essere rimborsabili. E’, dunque, evidente che attraversola denuncia del vizio di violazione di legge, la ricorrente intende, in realtà, riproporre in questa sede una nuova valutazione delle risultanze probatorie esaminate dalla Corte d’Appello del tutto incompatibile con il giudizio di legittimità. Invero il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7813/2023; Cass. n. 35041/2022; Cass., SU, n. 34476/ 2019; Cass. n. 27686 / 2018; Cass., SU, n. 7931/2013; Cass. n. 14233/2015; Cass. n. 26860/2014); perciò l’eccepito vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto sussiste soltanto quando vi sia stato un errore nel giudizio di diritto, e cioè il fraintendimento di una norma, oppure l’applicazione ad un fatto che da essa non è regolato, in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge. 4.- Il resistente ha formulato ha formulato quattro motivi di cassazione con ricorso incidentale espressamente condizionato alla denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale; ne consegue che il rigetto del ricorso principale assorbe la valutazione di quello incidentale. 5.-Le spese di giudizio vanno compensate nella misura di ½ in ragione del fatto che il rigetto del primo motivo si fonda su una decisione recentissima delle Sezioni Unite in punto formazione del giudicato interno su questioni di rito. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; dichiara compensate in ragione di ½ tra le parti le spese di lite che liquida per l’intero nell'importo di euro 9.200,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il ver