Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 settembre 2018

Cassazione n. 07813/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 7708 /20 1 9 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatie difesi, giusta procura speciale allegata in calce al ric orso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, al [OSCURATO:PERSONA].

88. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (sorto dalla fusione tra il [OSCURATO:PERSONA].

Coop. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Coop.),con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA]. 4, in perso na del procurat ore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA].

59. - controricorrente - e HOIST ITALIA S.R.L., - in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., a sua volta mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., entrambe con sede in Conegliano (TV), allaviaVittorio Alfieri n. 1, - con sede in Roma , alla via [OSCURATO:PERSONA]. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n. 9/10. - controricorrente - avverso la sentenza, n. 5491 /20 1 8 , del la [OSCURATO:PERSONA] , pubblicatail giorno 05/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/02/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fideiussori della A.I.A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., debitrice principale, proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 23212/2012 emesso, nei confronti loro e della menzionata società, dal Tribunale di Roma, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] BP s.c.p.a., quale mandataria del [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., a sua volta incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di Novara s.p.a., per uno scoperto di conto corrente.

1.1. Dedussero,tra l’altro, per quanto in effetti ancora rileva, la propria liberazione dal vincolo, avendo la banca continuato ad effettuare credito alla garantita, senza autorizzazione di essi garanti, nonostante il mutamento delle condizioni patrimoniali di quest’ultima.

1.2. L'opposizione fu respinta dal tribunale con sentenza n. 1295/2015, resa nel contraddittorio con la banca opposta.

2. Analogo esito ebbe il gravame contro quella decisione promosso dal Montefusco, dal Potenza e dall’Aresi, che la Corte di appello di Roma, nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., rigettòcon sentenza del 5 settembre 2018, n. 5491, in cui, per quanto qui di residuo interesse, ritenne infondata la loro doglianza con la quale avevano invocato la propria liberazione dal vincolo fideiussorio ai sensi dell'art. 1956 cod. civ..

2.1. A tal proposito, richiamato il disposto di dettanorma (che sancisce la liberazione del fideiussore allorché il creditore, senza la speciale autorizzazione di quest'ultimo, continua a concedere credito malgrado le condizioni patrimoniali del debitore siano “divenute tali da notevolmente rendere più difficile il soddisfacimento del credito”), quella corte: i) ritenne l'insussistenza dell'onere di informazione allorquando il fideiussore fosse anche rappresentante legale della società debitrice, giustail corrispondente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, e che l’art. 2381, comma 6, cod. civ. imponesse agli amministratori, anche non muniti di delega, di tenersi informati, mediante appositi quesiti posti agli organi del consiglio di amministrazione:potere-dovere da esercitarsi con maggior diligenza allorché l'amministratore privo di deleghe fosse anche fideiussore; ii) descrisse i periodi in cui gli appellanti avevano ricoperto le cariche di amministratori e/o di membri del consiglio di amministrazione della debitrice principale A.I.A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., indicando al 12 maggio 2009 la data in cui essi avevano prestato fideiussione in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Novara, poi incorporata nel [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.; iii) rimarcò che, rispetto all'epoca dei fatti lamentati dagli appellanti, l’Aresi ed il Potenza erano, rispettivamente, vice presidente c componente del consiglio di amministrazione della società debitrice principale, ragione per cui, presuntivamente ed in assenza di specifica contestazione sul punto, avrebbero dovuto avere la comune conoscenza dello stato di deterioramento delle condizioni del debitore principale; iv) escluse, poi, la rilevanza del riferimento degli impugnanti alla mancata osservanza degli accordi Basilea 2 poiché «... la valutazione del rischio del credito è comprensiva anche della valutazione della solvibilità del soggetto garante …»; v ) concluse, infine, affermando la legittimità dei giroconti effettuati dalla banca che non aveva valutato come irreversibile il deterioramento della condizioni patrimoniali della debitrice principale e che, successivamente alla nota del 3 novembre 2010, nessuna ulteriore somma era stata erogata a favore di quest’ultima.

3. Per la cassazione di questa decisione il Montefusco, il Potenza e l’Aresi hanno proposto un unico ricorso affidato ad un motivo.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, Banco BPM s.p.a. (nuovo soggetto giuridico nato dalla intervenuta fusione tra il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e la [OSCURATO:PERSONA] di Milano soc. coop.) e, nell’interessedi Marte SPV s.r.l. (alla quale pure i primi avevano indirizzatola notificazione del proprio ricorso, quale cessionaria dei crediti del [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.),la Hoist Italia s.r.l., quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta mandataria con rappresentanza di Marte SPV s.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato: «Violazione dell’art.1956 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

Si contesta alla corte distrettuale di non aver ritenuto applicabile, nella specie, la disposizione di cui all’art. 1956 cod. civ., di aver errato nell’interpretazione di tale norma nell’ipotesi in cui la banca viene meno al suo dovere di buona fede contrattuale e di avere omesso la valutazione di prove documentali e fatti non contestati dalla banca. 2.L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato: «Violazione dell’art.1956 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

Si contesta alla corte distrettuale di nonaver ritenuto applicabile, nella specie, la disposizione di cui all’art. 1956 cod. civ., di aver errato nell’interpretazione di tale norma nell’ipotesi in cui la banca viene meno al suo dovere di buona fede contrattuale e di avere omesso la valutazione diprove documentali e fatti non contestati dalla banca.

2. Una tale doglianza si rivela complessivamente infondata alla stregua delle dirimenti considerazioni tutte di cui appresso.

2.1. Invero, giova premettere che, secondo l’ormai consolidatasi giurisprudenza di questa Corte, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento delcredito (cfr., ex aliis, Cass. n. 34685 del 2022; Cass. n. 26947 del 2021; Cass. n. 23422 del 2016; Cass. n. 2524 del 2006).

Non è necessario accertare, invece, che la concessione di ulteriore credito sia avvenuta al fine di arrecare pregiudizio ai fideiussori (cfr. Cass. n. 34685 del 2022).

2.1.1. Cass. n. 27932 del 2018, poi, ha opportunamente puntualizzato (cfr. in motivazione) che la nozione di “far credito”, cui si richiama l’art. 1956 cod. civ., «non è limitata a specifiche, date forme di finanziamento […], ma si estende a tutte le ipotesi in cui il creditore garantito dalla fideiussione venga ad aumentare l'esposizione di rischio corrente del debitore.

Come ha rilevato la sentenza di Cass. 27 ottobre 2010, n. 21730 -nel sottolineare, tra l'altro, ilnesso che lega la regola in discorso sia con il canone fondamentale della buona fede oggettiva, sia pure con il principio generale espresso dalla norma dell'art. 1461 cod. civ. -, la disposizione dell'art. 1956 cod. civ. incide su tutti i casi in cui il creditore mette il proprio debitore “nella possibilità di disporre di somme di danaro da restituire”, abbracciando per intero il “modo” secondo il quale, in ragione di tutela del fideiussore che lo garantisce, il creditore ha l'onere di gestire il relativo rapporto obbligatorio».

2.1.2. Cass. n. 4112 del 2016, infine, ha precisato che: i) «l'assenso del fideiussore, nel caso previsto dall'art. 1956 cod. civ., non impone la forma scritta, non potendosene affermare la configurazione in termini di accordoa latere del contratto bancario cui la fideiussione accede.

L'ipotesi contemplata dalla norma, che cioè il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, abbia "fatto credito" al terzo pur sapendo che le condizioni patrimoniali di costui sono frattanto significativamente peggiorate, non è necessariamente equiparabile alla instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore e il terzo cui debba poi estendersi la garanzia per debiti futuri in precedenza prestata dal fideiussore.

Essa comprende anche la semplice modalità di gestione di un rapporto obbligatorio già instaurato col terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, e dunque non implica affatto un nuovo contratto né tra la banca e il debitore, né tra la banca e il terzo fideiussore.

La norma costituisce molto più semplicemente un'applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti (v. per tutte Cass. n. 394-06) e perciò onera il creditore di un comportamento coerente col rispetto di tale principio nella gestione del rapporto debitorio, tale da non ledere ingiustificatamente l'interesse del fideiussore»; ii) «[…]vi possono essere casi in cui la richiesta di speciale autorizzazione di cui all'art. 1956 cod. civ. non è necessaria perché l'autorizzazione può essere ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore.

Il che è esattamente coerente col fatto che per l'autorizzazione, appunto, non è richiesta la forma scritta ad substantiam».

In guisa di simile principio, è stato così affermato che i presupposti applicativi dell'art. 1956 cod. civ. non ricorrono quando, per esempio, in una stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice, visto che la richiesta di credito, in tali casi, proviene sostanzialmente dalla persona fisica che somma la posizione di garante (cfr., oltre alla pronuncia in esame, Cass. n. 31227 del 2019; Cass. n. 7444 del 2017; Cass. n. 3761 del 2006; Cass. n. 7587 del 2001), donde la conoscenza della difficoltà economica del debitore devesi ritenere quanto meno comune; iii) al di là di questa formula, «vi è che laratio dell'insegnamento sta in ciò: che non è necessaria la richiesta di autorizzazione laddove possa ritenersi che vi sia già perfetta conoscenza, in capo al fideiussore, della situazione patrimoniale del debitore garantito.

Questo perché tale perfetta conoscenza può essere considerata valida base di una presunzione di connessa autorizzazione tacita alla concessione del credito, desunta dalla possibilità di attivarsi mediante l'anticipata revocadella fideiussione per non aggravare i rischi assunti».

2.2. La corte d'appello, dunque, non ha infranto i principi evocati, avendo opinato, sostanzialmente, con apprezzamento di fatto non censurato sotto il profilo del vizio di motivazione e, dunque, insindacabile in questa sede, che il consenso (id est, l'autorizzazione) dei fideiussori, -alla luce delle cariche da ciascuno di essi ricoperte nella società debitrice principale e del fatto che l’art. 2381, comma 6, cod. civ. imponesse agli amministratori, anche non muniti di delega, di tenersi informati, mediante appositi quesiti posti agli organi del consiglio di amministrazione: potere - dovere da esercitarsi con maggior diligenza allorché l'amministratore privo di deleghe fosse anche fideiussore.

Circostanze, queste ultime, che lasciavano ragionevolmente intendere che gli stessi fossero al corrente della effettiva situazione economica della società da loro garantita -nell’arco temporale in cui erano state effettuate dalla banca le operazioni da essi contestate, dovevasi considerare in effetti sostanzialmente acquisito.

2.2.1. In altri termini, se è vero che, in ipotesi di concessione del credito nonostante il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale può essere presunta comune al fideiussore, non è implausibile sostenere che tale sia anche, in relazione alle circostanze concrete, la condizione caratterizzante le cariche di amministratori e/o componenti del consiglio di amministrazione della società obbligata principale, ove sia desunta - come nella specie - da quanto sancito dal già riportato art. 2381, comma 6, cod. civ., tale da indurre a ritenere probabile - in mancanza di risultanze di segno contrario -sia la conoscenza sia il consenso dei garanti.

2.2.2. Non si è in presenza, infatti, di una presunzione di secondo grado, notoriamente vietata, in quanto il fatto noto è costituito, appunto, dal dovere concretamente imposto agli amministratori e/o componenti di un consiglio di amministrazione (cariche ricoperte, appunto, dagli odierni ricorrenti all’interno della società da loro garantita) dall’art. 2381, comma6, cod. civ., cui segue la conoscenza del mutamento delle condizioni patrimoniali quale sintomo dell'autorizzazione tacita alla concessione del credito.

2.3. La censura in esame, invece, mira ad ottenere una rivisitazione ad opera di questo Collegio, delle già descritte valutazioni, chiaramente di carattere fattuale, effettuate dalla corte territoriale laddove ha ritenuto che il consenso (id est, l'autorizzazione) dei fideiussori, nell’arco temporale in cui erano state effettuate dalla banca le operazioni da essi contestate, doveva considerarsi sostanzialmente acquisito.

2.3.1. Si dimentica totalmente, tuttavia, che: i) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, madeve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 35041 del 2022); ii) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., SU, n. 7931 del 2013; Cass.n. 14233 del 2015; Cass.n. 26860 del 2014).

2.3.2. In altri termini, gli odierni ricorrenti incorrono nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, - come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 35041 del 2022 (cfr. in motivazione) -un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016).

Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016).

2.3.3. In definitiva, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).

Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito,agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017).

Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass.n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023).

2.4. Resta solo da aggiungere che, laddove (cfr. pag. 16 del ricorso) l’odierna doglianza ascrive alla corte distrettuale di aver sbagliato «nella valutazione delle prove, avendo ritenuto di attribuire erroneamente al sig. [OSCURATO:PERSONA] la carica di amministratore unico della debitrice principale A.I.A. s.r.l. dal 28 luglio 2011 al 21 giugno 2013, allorché aveva assunto la carica di liquidatore della società medesima (vedi pag. 10 della sentenza impugnata), non rilevando dalle visure camerali prodotte dalla Bnaca appellata che, in realtà, tali cariche erano state ricoperte dal sig. [OSCURATO:PERSONA], soggetto, ovviamente, diverso dall’appellante [OSCURATO:PERSONA]», la stessa si rivela, a tacer d’altro, carente di autosufficienza, nemmeno essendo stato riprodotto il contenuto delle invocate visure camerali, così precludendo a questa Corte la verifica di quanto ivi lamentato.

In tema di ricorso per cassazione, infatti, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021).

3. In conclusione, quindi, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate, in solido tra questi ultimi, dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezi onalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., SU, n. 24245 del 2015; Cass., SU, n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdell o stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano, per ciascuna parte controricorrente, in € 8.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 7708 /20 1 9 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatie difesi, giusta procura speciale allegata in calce al ric orso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, al [OSCURATO:PERSONA]. 88. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (sorto dalla fusione tra il [OSCURATO:PERSONA]. Coop. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop.),con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA]. 4, in perso na del procurat ore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA]. 59. - controricorrente - e HOIST ITALIA S.R.L., - in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., a sua volta mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., entrambe con sede in Conegliano (TV), allaviaVittorio Alfieri n. 1, - con sede in Roma , alla via [OSCURATO:PERSONA]. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n. 9/10. - controricorrente - avverso la sentenza, n. 5491 /20 1 8 , del la [OSCURATO:PERSONA] , pubblicatail giorno 05/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/02/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fideiussori della A.I.A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., debitrice principale, proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 23212/2012 emesso, nei confronti loro e della menzionata società, dal Tribunale di Roma, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] BP s.c.p.a., quale mandataria del [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., a sua volta incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di Novara s.p.a., per uno scoperto di conto corrente. 1.1. Dedussero,tra l’altro, per quanto in effetti ancora rileva, la propria liberazione dal vincolo, avendo la banca continuato ad effettuare credito alla garantita, senza autorizzazione di essi garanti, nonostante il mutamento delle condizioni patrimoniali di quest’ultima. 1.2. L'opposizione fu respinta dal tribunale con sentenza n. 1295/2015, resa nel contraddittorio con la banca opposta. 2. Analogo esito ebbe il gravame contro quella decisione promosso dal Montefusco, dal Potenza e dall’Aresi, che la Corte di appello di Roma, nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., rigettòcon sentenza del 5 settembre 2018, n. 5491, in cui, per quanto qui di residuo interesse, ritenne infondata la loro doglianza con la quale avevano invocato la propria liberazione dal vincolo fideiussorio ai sensi dell'art. 1956 cod. civ.. 2.1. A tal proposito, richiamato il disposto di dettanorma (che sancisce la liberazione del fideiussore allorché il creditore, senza la speciale autorizzazione di quest'ultimo, continua a concedere credito malgrado le condizioni patrimoniali del debitore siano “divenute tali da notevolmente rendere più difficile il soddisfacimento del credito”), quella corte: i) ritenne l'insussistenza dell'onere di informazione allorquando il fideiussore fosse anche rappresentante legale della società debitrice, giustail corrispondente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, e che l’art. 2381, comma 6, cod. civ. imponesse agli amministratori, anche non muniti di delega, di tenersi informati, mediante appositi quesiti posti agli organi del consiglio di amministrazione:potere-dovere da esercitarsi con maggior diligenza allorché l'amministratore privo di deleghe fosse anche fideiussore; ii) descrisse i periodi in cui gli appellanti avevano ricoperto le cariche di amministratori e/o di membri del consiglio di amministrazione della debitrice principale A.I.A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., indicando al 12 maggio 2009 la data in cui essi avevano prestato fideiussione in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Novara, poi incorporata nel [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.; iii) rimarcò che, rispetto all'epoca dei fatti lamentati dagli appellanti, l’Aresi ed il Potenza erano, rispettivamente, vice presidente c componente del consiglio di amministrazione della società debitrice principale, ragione per cui, presuntivamente ed in assenza di specifica contestazione sul punto, avrebbero dovuto avere la comune conoscenza dello stato di deterioramento delle condizioni del debitore principale; iv) escluse, poi, la rilevanza del riferimento degli impugnanti alla mancata osservanza degli accordi Basilea 2 poiché «... la valutazione del rischio del credito è comprensiva anche della valutazione della solvibilità del soggetto garante …»; v ) concluse, infine, affermando la legittimità dei giroconti effettuati dalla banca che non aveva valutato come irreversibile il deterioramento della condizioni patrimoniali della debitrice principale e che, successivamente alla nota del 3 novembre 2010, nessuna ulteriore somma era stata erogata a favore di quest’ultima. 3. Per la cassazione di questa decisione il Montefusco, il Potenza e l’Aresi hanno proposto un unico ricorso affidato ad un motivo. Hanno resistito, con distinti controricorsi, Banco BPM s.p.a. (nuovo soggetto giuridico nato dalla intervenuta fusione tra il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e la [OSCURATO:PERSONA] di Milano soc. coop.) e, nell’interessedi Marte SPV s.r.l. (alla quale pure i primi avevano indirizzatola notificazione del proprio ricorso, quale cessionaria dei crediti del [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.),la Hoist Italia s.r.l., quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta mandataria con rappresentanza di Marte SPV s.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato: «Violazione dell’art.1956 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Si contesta alla corte distrettuale di non aver ritenuto applicabile, nella specie, la disposizione di cui all’art. 1956 cod. civ., di aver errato nell’interpretazione di tale norma nell’ipotesi in cui la banca viene meno al suo dovere di buona fede contrattuale e di avere omesso la valutazione di prove documentali e fatti non contestati dalla banca. 2.L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato: «Violazione dell’art.1956 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Si contesta alla corte distrettuale di nonaver ritenuto applicabile, nella specie, la disposizione di cui all’art. 1956 cod. civ., di aver errato nell’interpretazione di tale norma nell’ipotesi in cui la banca viene meno al suo dovere di buona fede contrattuale e di avere omesso la valutazione diprove documentali e fatti non contestati dalla banca. 2. Una tale doglianza si rivela complessivamente infondata alla stregua delle dirimenti considerazioni tutte di cui appresso. 2.1. Invero, giova premettere che, secondo l’ormai consolidatasi giurisprudenza di questa Corte, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento delcredito (cfr., ex aliis, Cass. n. 34685 del 2022; Cass. n. 26947 del 2021; Cass. n. 23422 del 2016; Cass. n. 2524 del 2006). Non è necessario accertare, invece, che la concessione di ulteriore credito sia avvenuta al fine di arrecare pregiudizio ai fideiussori (cfr. Cass. n. 34685 del 2022). 2.1.1. Cass. n. 27932 del 2018, poi, ha opportunamente puntualizzato (cfr. in motivazione) che la nozione di “far credito”, cui si richiama l’art. 1956 cod. civ., «non è limitata a specifiche, date forme di finanziamento […], ma si estende a tutte le ipotesi in cui il creditore garantito dalla fideiussione venga ad aumentare l'esposizione di rischio corrente del debitore. Come ha rilevato la sentenza di Cass. 27 ottobre 2010, n. 21730 -nel sottolineare, tra l'altro, ilnesso che lega la regola in discorso sia con il canone fondamentale della buona fede oggettiva, sia pure con il principio generale espresso dalla norma dell'art. 1461 cod. civ. -, la disposizione dell'art. 1956 cod. civ. incide su tutti i casi in cui il creditore mette il proprio debitore “nella possibilità di disporre di somme di danaro da restituire”, abbracciando per intero il “modo” secondo il quale, in ragione di tutela del fideiussore che lo garantisce, il creditore ha l'onere di gestire il relativo rapporto obbligatorio». 2.1.2. Cass. n. 4112 del 2016, infine, ha precisato che: i) «l'assenso del fideiussore, nel caso previsto dall'art. 1956 cod. civ., non impone la forma scritta, non potendosene affermare la configurazione in termini di accordoa latere del contratto bancario cui la fideiussione accede. L'ipotesi contemplata dalla norma, che cioè il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, abbia "fatto credito" al terzo pur sapendo che le condizioni patrimoniali di costui sono frattanto significativamente peggiorate, non è necessariamente equiparabile alla instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore e il terzo cui debba poi estendersi la garanzia per debiti futuri in precedenza prestata dal fideiussore. Essa comprende anche la semplice modalità di gestione di un rapporto obbligatorio già instaurato col terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, e dunque non implica affatto un nuovo contratto né tra la banca e il debitore, né tra la banca e il terzo fideiussore. La norma costituisce molto più semplicemente un'applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti (v. per tutte Cass. n. 394-06) e perciò onera il creditore di un comportamento coerente col rispetto di tale principio nella gestione del rapporto debitorio, tale da non ledere ingiustificatamente l'interesse del fideiussore»; ii) «[…]vi possono essere casi in cui la richiesta di speciale autorizzazione di cui all'art. 1956 cod. civ. non è necessaria perché l'autorizzazione può essere ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore. Il che è esattamente coerente col fatto che per l'autorizzazione, appunto, non è richiesta la forma scritta ad substantiam». In guisa di simile principio, è stato così affermato che i presupposti applicativi dell'art. 1956 cod. civ. non ricorrono quando, per esempio, in una stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice, visto che la richiesta di credito, in tali casi, proviene sostanzialmente dalla persona fisica che somma la posizione di garante (cfr., oltre alla pronuncia in esame, Cass. n. 31227 del 2019; Cass. n. 7444 del 2017; Cass. n. 3761 del 2006; Cass. n. 7587 del 2001), donde la conoscenza della difficoltà economica del debitore devesi ritenere quanto meno comune; iii) al di là di questa formula, «vi è che laratio dell'insegnamento sta in ciò: che non è necessaria la richiesta di autorizzazione laddove possa ritenersi che vi sia già perfetta conoscenza, in capo al fideiussore, della situazione patrimoniale del debitore garantito. Questo perché tale perfetta conoscenza può essere considerata valida base di una presunzione di connessa autorizzazione tacita alla concessione del credito, desunta dalla possibilità di attivarsi mediante l'anticipata revocadella fideiussione per non aggravare i rischi assunti». 2.2. La corte d'appello, dunque, non ha infranto i principi evocati, avendo opinato, sostanzialmente, con apprezzamento di fatto non censurato sotto il profilo del vizio di motivazione e, dunque, insindacabile in questa sede, che il consenso (id est, l'autorizzazione) dei fideiussori, -alla luce delle cariche da ciascuno di essi ricoperte nella società debitrice principale e del fatto che l’art. 2381, comma 6, cod. civ. imponesse agli amministratori, anche non muniti di delega, di tenersi informati, mediante appositi quesiti posti agli organi del consiglio di amministrazione: potere - dovere da esercitarsi con maggior diligenza allorché l'amministratore privo di deleghe fosse anche fideiussore. Circostanze, queste ultime, che lasciavano ragionevolmente intendere che gli stessi fossero al corrente della effettiva situazione economica della società da loro garantita -nell’arco temporale in cui erano state effettuate dalla banca le operazioni da essi contestate, dovevasi considerare in effetti sostanzialmente acquisito. 2.2.1. In altri termini, se è vero che, in ipotesi di concessione del credito nonostante il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale può essere presunta comune al fideiussore, non è implausibile sostenere che tale sia anche, in relazione alle circostanze concrete, la condizione caratterizzante le cariche di amministratori e/o componenti del consiglio di amministrazione della società obbligata principale, ove sia desunta - come nella specie - da quanto sancito dal già riportato art. 2381, comma 6, cod. civ., tale da indurre a ritenere probabile - in mancanza di risultanze di segno contrario -sia la conoscenza sia il consenso dei garanti. 2.2.2. Non si è in presenza, infatti, di una presunzione di secondo grado, notoriamente vietata, in quanto il fatto noto è costituito, appunto, dal dovere concretamente imposto agli amministratori e/o componenti di un consiglio di amministrazione (cariche ricoperte, appunto, dagli odierni ricorrenti all’interno della società da loro garantita) dall’art. 2381, comma6, cod. civ., cui segue la conoscenza del mutamento delle condizioni patrimoniali quale sintomo dell'autorizzazione tacita alla concessione del credito. 2.3. La censura in esame, invece, mira ad ottenere una rivisitazione ad opera di questo Collegio, delle già descritte valutazioni, chiaramente di carattere fattuale, effettuate dalla corte territoriale laddove ha ritenuto che il consenso (id est, l'autorizzazione) dei fideiussori, nell’arco temporale in cui erano state effettuate dalla banca le operazioni da essi contestate, doveva considerarsi sostanzialmente acquisito. 2.3.1. Si dimentica totalmente, tuttavia, che: i) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, madeve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 35041 del 2022); ii) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., SU, n. 7931 del 2013; Cass.n. 14233 del 2015; Cass.n. 26860 del 2014). 2.3.2. In altri termini, gli odierni ricorrenti incorrono nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, - come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 35041 del 2022 (cfr. in motivazione) -un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). 2.3.3. In definitiva, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito,agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017). Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass.n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023). 2.4. Resta solo da aggiungere che, laddove (cfr. pag. 16 del ricorso) l’odierna doglianza ascrive alla corte distrettuale di aver sbagliato «nella valutazione delle prove, avendo ritenuto di attribuire erroneamente al sig. [OSCURATO:PERSONA] la carica di amministratore unico della debitrice principale A.I.A. s.r.l. dal 28 luglio 2011 al 21 giugno 2013, allorché aveva assunto la carica di liquidatore della società medesima (vedi pag. 10 della sentenza impugnata), non rilevando dalle visure camerali prodotte dalla Bnaca appellata che, in realtà, tali cariche erano state ricoperte dal sig. [OSCURATO:PERSONA], soggetto, ovviamente, diverso dall’appellante [OSCURATO:PERSONA]», la stessa si rivela, a tacer d’altro, carente di autosufficienza, nemmeno essendo stato riprodotto il contenuto delle invocate visure camerali, così precludendo a questa Corte la verifica di quanto ivi lamentato. In tema di ricorso per cassazione, infatti, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021). 3. In conclusione, quindi, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate, in solido tra questi ultimi, dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezi onalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., SU, n. 24245 del 2015; Cass., SU, n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdell o stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano, per ciascuna parte controricorrente, in € 8.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrent