CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 26533/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6190/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1948/2021 depositata il 30/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1462/2015 emesso dal Tribunale di Forlì su richiesta della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma di euro 4.142.040,41 nei confronti della società, debitrice principale, e nei limiti di euro 1.900.000,00 nei confronti dei due fideiussori, a titolo di saldo debitore del conto corrente ivi acceso, eccependo l'illegittima applicazione di tassi extra fido e dell'esercizio dello ius variandi, l’applicazione di tassi usurari, oltre all’inefficacia della garanzia ex art. 1956 c.c. per non aver la banca sospeso l’erogazione del credito a fronte del peggioramento delle condizioni patrimoniali della società. 2.- Il Tribunale, all’esito della CTU, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a pagare la somma di euro 4.050.708,58 oltre interessi e i fideiussori in solido con la società fino a concorrenza della somma di 1.900.000 euro, escludendo la sussistenza di usura originaria o sopravvenuta, eliminando le somme addebitate per «commissioni disponibilità fondi» non dovute e per interessi passivi sull'intero debito anziché sul solo sconfinamento dal limite del fido; ha respinto, altresì, in quanto infondata la domanda ex art. 1956 c.c. nonché l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust in quanto tardiva e non supportata dallo schema ABI di riferimento. 3.- La Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello e confermato la sentenza impugnata ritenendo che: a) il fatto che il rapporto di conto corrente fosse proseguito sino al 2014 nonostante la scadenza del contratto di affidamento al 31 luglio 2011 non significava che il conto fosse rimasto affidato «di fatto», mancando una pattuizione in forma scritta al riguardo necessaria ex T.U.B. né valendo in tal senso la lettera con cui la banca, il 17 luglio 2012, aveva comunicato la modifica della CIV e del tasso debitore «sulle somme utilizzate per gli sconfinamenti in assenza di fido» in quanto non univoca nel senso preteso; b) che i tassi sui conti affidati erano stati correttamente applicati e che l'interesse di mora del 10% era comunque sottosoglia; c) che non v’era stato alcun prolungamento del fido per cui, dopo il 31 luglio 2011, il conto doveva essere considerato non affidato fino alla cessazione del rapporto; d) che il contratto consentiva di applicare il tasso di mora sull'intero importo non affidato o in caso di utilizzo in superamento del fido; e) che non era ravvisabile alcuna violazione dell'articolo 1956 c.c. poiché i due fideiussori non erano certo estranei alla società e l'autorizzazione di cui alla norma poteva ritenersi implicita o non necessaria trattandosi di soci totalitari che erano i soli amministratori della società; f) che se l'eccezione di nullità per violazione della legge antitrust per sé non poteva considerarsi tardiva, restava fermo il fatto che in primo grado gli opponenti non avevano mai prodotto nulla per supportarla avendo depositato solo in appello lo schema ABI e i provvedimenti dell'autorità di vigilanza, produzione inammissibile ex articolo 345 c.p.c. nella versione vigente applicabile ratione temporis alla luce della quale nessun concreto impedimento all'anteriore produzione appariva configurabile e tantomeno era stato allegato. 3.- Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso, in proprio e quali rappresentanti legali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affidandolo a due motivi di cassazione corredato di memoria. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. nella sua qualità di cessionaria di un portafoglio di crediti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. incorporante Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna, comprendente il credito oggetto di causa che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Va preliminarmente respinta l'eccezione inammissibilità dell'impugnazione per decadenza dal relativo diritto essendo stato il ricorso notificato –diversamente da quanto sostiene la resistente – il 2 marzo 2022 dunque entro la scadenza del termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (in data 30 luglio 2021) dovendosi considerare la sospensione per il periodo feriale non considerata dal resistente. 2. - Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 117 T.U.B. in relazione all’art. 360, comma 1 c.p.c.» Reputano i ricorrenti che la sentenza impugnata sia errata per avere la Corte di merito affermato che il contratto di apertura di credito sia cessato in data 31 luglio 2011 poiché, nonostante detta scadenza fosse prevista nel contratto, questo sarebbe proseguito per iniziativa della banca che aveva notificato alla società, in data 17 luglio 2012, che avrebbe modificato ex art. 118 T.U.B. le condizioni economiche del contratto d'apertura di credito, variando dal 1 ottobre 2012 il tasso annuo sulle somme utilizzate extra fido, avvertendo che, se entro quella data la società non avesse manifestato la sua volontà di recedere al contratto, avrebbe ritenuto accettata la proposta; inoltre con la raccomandata del 13 dicembre 2013 la banca aveva revocato le linee di credito accordate e intimato alla società e ai fideiussori il rimborso di quanto dovuto. 2.1 Premesso che è evidente dall’illustrazione del motivo che la ricorrente ha inteso con esso muovere la censura tipica di cui al numero 3 del comma primo dell'articolo 360 c.p.c., benché non abbia esplicitato detta indicazione, va rilevato che la stessa è inammissibile: (i) perché, in violazione del principio di autosufficienza, pur invocando il contenuto di due documenti che sarebbero stati idonei a comprovare una diversa conclusione a proposito della dedotta prosecuzione del contratto di affidamento, la ricorrente non li ha indicati in modo specifico nel ricorso di cui all’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. (il che vuol dire: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Cass. n. 6597/2023; Cass. n. 26936/2022; Cass. n. 11267/2022; Cass. n. 19048/2016); (ii) perché il motivo censura il risultato della ricognizione in fatto compiuta dal giudice sul contenuto dei documenti e sulle altre risultanze processuali, ovvero censura il merito della decisione pretendendo - in modo inammissibile - in questa sede di illegittimità un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, mentre spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7813/2023; Cass. n. 35041/2022; Cass., SU, n. 34476/ 2019; Cass. n. 27686 / 2018; Cass., SU, n. 7931/2013; Cass. n. 14233/2015; Cass. n. 26860/2014); sicché l’eccepito vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto sussiste soltanto quando vi sia stato un errore nel giudizio di diritto, e cioè il fraintendimento di una norma, oppure l’applicazione ad un fatto che da essa non è regolato, in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge. Il che qui per le ragioni dette non è. 3.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 secondo comma e 345 terzo comma c.p.c in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile la produzione in appello dei documenti di supporto all’eccezione di nullità della fideiussione sollevata per contrarietà alla legge antitrust,sia perché la mancata produzione entro i termini della preclusione istruttoria era giustificata dal fatto che, al tempo in cui detta preclusione è maturata, tale eccezione non era stata neppure ipotizzata; sia perché, stante il potere di rilievo officioso della nullità del contratto per violazione delle norme predette e la conseguente possibilità di proporre la relativa eccezione anche in appello, dette rilevabilità e proponibilità non potrebbero ritenersi vincolate e vanificate dal regime delle preclusioni assertive ed istruttorie, tanto che, in ragione della rilevabilità d’ufficio della questione, la relativa prova avrebbe dovuto essere acquisita per effetto della remissione in termini, dal momento che il secondo comma dell'articolo 101 c.p.c. che impone al giudice che rilevi una questione di cui le parti non hanno discusso la riapertura del contraddittorio. Nel motivo è precisato, inoltre, che siffatta nuova eccezione era stata proposta, tra l’altro, per sentir dichiarare la nullità della clausola comportante la rinuncia al termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. e la conseguente decadenza della garanzia per decorso di tale termine. 3.1 –Va premesso che la rilevazione della nullità presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d’ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto -sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata- siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliisCass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali (sentenza n. 26242/2014), deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie: in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024). 3.2.- Venendo al caso di specie, va rammentato che i contratti di fideiussione «a valle» dell’intesa sanzionata dall'allora [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento n. 55 del 2005, sono stati ritenuti parzialmente nulli, nel quadro di applicazione dell’articolo 1419 c.c., salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti, ovvero salvo che non risulti che senza le tre clausole i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione (v. Sez. Un. sentenza n. 41994/2021) fermo che spetta « a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto» (Cass. n. 18794 del 2023). Sicché è destituita di qualunque fondamento la pretesa di veder rilevata d’ufficio dal giudice la totale nullità della fideiussione perché le parti non avrebbero concluso il contratto in mancanza delle tre clausole, laddove le parti stesse non abbiano dedotto e provato siffatto assetto della loro volontà. 3.3-La rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto « a valle» dell’intesa anticoncorrenziale, richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) il provvedimento della Banca d’Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d’Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus; iii) l’epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia dell’intesa vietata, invero in caso di compresenza delle tre clausole, oggetto dell’accertata intesa, successivamente al 2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova; iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d’Italia; v) la concreta ricaduta della rilevanda nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all’articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.8023/2024), di modo che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell’eccezione fondata sulla stessa. 3.4-Tutto ciò premesso nella specie è assorbente rilevare che, la ricorrente –pur specificando che l’interesse alla pronuncia di nullità era funzionale alla possibilità di sollevare l’eccezione di decadenza di cui all’art. 1957, preclusa dalla rinuncia contenuta nella clausola del contratto di fideiussione sottoscritto, non ha neppure allegato di aver tempestivamente sollevato detta eccezione. In ogni caso vale rilevare che nella fattispecie mancano tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione della rilevazione d’ufficio e della ammissibilità dell’eccezione dal momento che i ricorrenti non indicano neppure le clausole della fideiussione corrispondenti allo schema ABI ritenuto contrario alla c.d. legge antitrust dal provvedimento della Banca d’Italia, né deducono alcunché a proposito della riferibilità della fideiussione all’intervallo temporale rilevante secondo detto provvedimento, che non hanno neppure prodotto, come sarebbe stato doveroso (trattandosi di atto regolamentare per cui, non opera il principio iura novit curia) unitamente allo schema ABI cui il medesimo fa riferimento. 3.4 - Sicché resta del tutto assorbita da dette considerazioni di inammissibilità la dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c. che riguarda un aspetto (quello della prova) successivo a quello della allegazione, fermo il fatto che, comunque la produzione dei documenti necessari, come detto, doveva avvenire entro i termini delle preclusioni istruttorie (in tal senso, peraltro, essendo consolidata la giurisprudenza di questa Corte circa l’inammissibilità del rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della Banca d’Italia ed il modello ABI; v. da ultimo Cass. 24380/2024 conforme a Cass. n. 20713/2023); inoltre certamente nessun fondamento ha la pretesa di considerare «neppure ipotizzabile» all’epoca l’eccezione in questione, non foss’altro perché a fronte di un’ingiunzione emessa nel 2015 il provvedimento della Banca d’Italia risale al 2005; né rileva, quale impedimento alla produzione documentale necessaria la dedotta l’incertezza giurisprudenziale in materia. 5.- In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 tenuto conto che la memoria di parte controricorrente non è valutabile facendo mero rinvio al controricorso. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. liquidate nell'importo di euro 15.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti p