CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15237/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9627/2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino n. 80. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei commissari liquidatori Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al Viale dell’Umanesimo n. 69. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cronol. 94/2016, della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAdepositata in data 18/01/2016;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9627/2016 Numero sezionale 1886/2022 Numero di raccolta generale 15237/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05Data pubblicazione 12/05/2022/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 18 gennaio 2016, n. 94, reiettiva del gravame da lui promosso avverso la decisione del Tribunale di Forlì che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione ex artt. 98 e 209 l.fall. contro la sua mancata ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della soc. coop. Sigla a r.l. delle somme di € 21.314,91 ed € 3.625,91, invocate a titolo di compensi per l’attività professionale dal medesimo svolta, in favore di [OSCURATO:PERSONA], su incarico asseritamente conferitogli dalla menzionata cooperativa in bonis. Resistono, con controricorso, i commissari liquidatori della suddetta procedura concorsuale. 1.1. Per quanto qui di interesse, quella corte, così come il giudice di prime cure, ha ritenuto sfornito di adeguata dimostrazione la circostanza dell’avvenuto conferimento dell’incarico all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte della cooperativa, piuttosto che dallo [OSCURATO:PERSONA] stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, nn. 5 e 6 [così testualmente. Ndr], c.p.c.», ascrive alla corte distrettuale la «alterazione di un fatto storico decisivo al fine della decisione della causa», contestando la valutazione dalla prima fornita delle risultanze della prova testimoniale. 2. Tale doglianza è manifestamente inammissibile, posto che il ricorrente oblitera completamente che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (ivi formalmente invocato), - nel testo, qui applicabile ratione temporis (risultando impugnata una sentenza resa il 18 gennaio 2016), modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5494 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9627/2016 Numero sezionale 1886/2022 Numero di raccolta generale 15237/2022 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. Data pubblicazione 12/05/2022 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5494 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass.n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Questa Corte, peraltro, ha già rimarcato che non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). Infine, nemmeno risultano minimamente osservati i puntuali oneri di allegazione prescritti da Cass., SU, n. 8053 del 2014 in relazione alla deduzione del vizio predetto. 3. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso denunciano, rispettivamente: II) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1350, 2721 e 2384 c.c. (o 2384-bis c.c.) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contestandosi alla corte felsinea di non aver considerato decisive, in punto di fatto, quanto all’avvenuta dimostrazione del conferimento dell’incarico all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la difesa dello [OSCURATO:PERSONA], direttamente dalla cooperativa Sigla in bonis, le deposizioni testimoniali rese dal dirigente dell’ufficio legale di quest’ultima e dal suo Presidente ante sottoposizione della stessa a liquidazione coatta amministrativa; III) «Violazione degli artt. 2384, 2384-bis, 2731 e 1988 c.c.) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», censurandosi l’affermazione della corte territoriale secondo cui, «per quanto riguarda le richieste di dilazione di pagamento relative all’onorario per la difesa penale di [OSCURATO:PERSONA], non può riconoscersi alle stesse nessun valore confessorio circa il riconoscimento di tale debito da parte di Sigla. E’, infatti, necessario precisare, sul punto, che non vi è idoneo riscontro documentale ed i testi escussi, pur rispondendo affermativamente ai relativi capitoli di prova, non sono stati poi in grado di fornire precisazioni in merito, incapaci di offrire riferimenti temporali precisi e concordanti alle proprie dichiarazioni. In ogni caso, anche a volere riconoscere alle stesse valore di confessione di debito, i soggetti escussi non avevano il potere di impegnare la società, non potendo - senza una espressa F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9627/2016 Numero sezionale 1886/2022 Numero di raccolta generale 15237/2022 delibera in tal senso - disporre del relativo diritto in nome e per conto della società Data pubblicazione 12/05/2022 Sigla»; IV) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per non avere la sentenza impugnata applicato gli articoli predetti malgrado dall’istruttoria, orale e documentale, svolta fosse emerso chiaramente che la difesa dei dirigenti e dipendenti della Sigla era sempre stata affidata esclusivamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Essi, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano complessivamente inammissibili. 3.1. Invero, giova ricordare, innanzitutto che questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra, invece, violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9627/2016 Numero sezionale 1886/2022 Numero di raccolta generale 15237/2022 ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del Data pubblicazione 12/05/2022 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.1.1. A tanto deve solo aggiungersi, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., che: i) spetta al giudice di merito ponderare l'opportunità di fare ricorso, o meno, alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo, o non, del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando escluso, peraltro, che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (cfr. Cass. n. 22366 del 2021; Cass. n. 5279 del 2020); ii) come opportunamente puntualizzato da Cass. n. 3541 del 2020, la violazione delle norme sulle presunzioni non può dirsi sussistente soltanto «perché il giudice di merito abbia, o non abbia, ritenuto che da un certo fatto noto possa risalirsi per via di deduzioni logiche ad un fatto ignorato. Questa valutazione, infatti, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità. La violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., come già ripetutamente affermato da questa Corte, potrebbe essere censurata in sede di legittimità soltanto in un caso: allorché ricorra il cosiddetto "vizio di sussunzione", vale a dire allorquando il giudice di merito, dopo aver qualificato come "gravi, precisi e concordanti" gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva; oppure, all'opposto quando dopo aver qualificato come "non gravi, imprecisi e discordanti" gli indizi raccolti, li ritenga nondimeno sufficienti a fornire la prova del fatto controverso» (in senso sostanzialmente conforme si vedano, ex multis, Cass., SU, n. 1785 del 2018, § 4.1, in motivazione; Cass. n. 19485 del 2017). 3.2. Nella specie, la corte bolognese ha ritenuto indimostrato l’avvenuto conferimento dell’incarico all’odierno ricorrente, per la difesa penale dello [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9627/2016 Numero sezionale 1886/2022 Numero di raccolta generale 15237/2022 direttamente da parte della coop. Sigla in bonis. A tale conclusione è giunta all’esito Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] di un’esaustiva valutazione degli esiti della prova testimoniale ammessa ed espletata in quel grado, nonché di tutta l’ulteriore documentazione (n. 33 parcelle prodotte dall’appellante/opponente; richieste di dilazione di pagamento) rinvenuta in atti. Ha ritenuto, infatti, verosimile che «l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse il legale di riferimento della società, ovvero il nominativo che la stessa società indicava ai propri dipendenti in caso di necessità di un difensore per procedimenti penali a loro carico connessi all’attività della Sigla, ma che non vi fosse nessun atto formale - proveniente dall’organo sociale deputato ad impegnare la società stessa e preceduto da opportuna delibera in tale senso - di conferimento dell’incarico all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla difesa dello [OSCURATO:PERSONA], il quale si è rivolto personalmente all’appellante nominandolo quale proprio difensore di fiducia e conferendo allo stesso il relativo incarico professionale e, di conseguenza, direttamente tenuto al pagamento delle prestazione rese in suo favore». 3.2.1. Ne consegue che il valore probatorio attribuito, nella specie, dalla corte suddetta a quanto da essa valorizzato (dichiarazioni testimoniali; parcelle e richieste di dilazione prodotte, non riferibili, a suo dire, al preteso incarico di cui oggi si discute) per negare il raggiungimento della prova della decisiva circostanza predetta (avvenuto conferimento dell’incarico all’odierno ricorrente, per la difesa penale dello [OSCURATO:PERSONA], direttamente da parte della Coop. Sigla in bonis) sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 20553 del 2021). 3.3. In definitiva, le argomentazioni delle doglianze in esame, lungi dal dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, investono proprio la complessiva valutazione di quel materiale probatorio, mentre va ribadito, invece, che deve considerarsi inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007).F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9627/2016 Numero sezionale 1886/2022 Numero di raccolta generale 15237/2022 3.3.1. In altri termini, la denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, Data pubblicazione 12/05/2022 n. 3, cod. proc. civ., formalmente proposta nei motivi in esame, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 6000 del 2022; Cass. n. 25915 del 2021; Cass. n. 18541 del 2020; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022). 4. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo e regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 9627/2016 Numero sezionale 1886/2022 Numero di raccolta generale 15237/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d