CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 09352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29025-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 17, in persona del legale rappresentante e socio unico [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, quale successore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29025/2020 Numero sezionale 2347/2022 Numero di raccolta generale 9352/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona curatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avverso la sentenza, n.r.g. 4740/2020, della CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata in data 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 01/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 ottobre 2020, n. 4740, reiettiva del reclamo dalla stessa promosso, ex art. 18 l.fall., avverso la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di Roma, con sentenza dell’11 ottobre 2019, n. 696, su istanza di Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]. Resiste, con controricorso, quest’ultima, mentre il fallimento è rimasto solo intimato. 1.1. Per quanto ancora di interesse, quelle corte: i) ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della reclamante alla stregua delle considerazioni tutte svolte dal fallimento, ivi costituitosi, sulla base delle riprodotte risultanze del verbale di esame del passivo fallimentare del 12 febbraio 2020; ii) ha puntualizzato che «non solo l'ingente esposizione debitoria, ancorché parzialmente contestata quella nei confronti dell'Erario, del tutto preponderante rispetto ai crediti accertati (essendo gli altri crediti prospettati del tutto controversi e di incerta realizzazione almeno in tempi ragionevoli ), e Ric. 2020 n. 29025 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29025/2020 Numero sezionale 2347/2022 Numero di raccolta generale 9352/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 l'insufficienza dei crediti esigibili, ma anche l'inattività della società e l'assenza di liquidità costituiscono elementi che sia singolarmente, sia unitariamente considerati, inducono ad affermare che l'impresa versi in una conclamata situazione d'impotenza strutturale, e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito dei venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività. In tale quadro, rilievo suggestivo, ma di fatto solo marginale, hanno le vicende relative alla definizione dell'ingente incontroverso debito fiscale della società reclamante con l'Erario, risalente nel tempo e mai soddisfatto, per un ammontare complessivo di € 5.978.092. Esso ha formato anche oggetto di procedura espropriativa, e, nonostante la presentazione dell'istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L 119/2018, il contribuente non versò all'epoca le rate in scadenza il 31.7.2019 e il 30.11.2019, con conseguente decadenza dal beneficio. Né, nel rapporto con l'Esattore, assumono rilievo le modalità con le quali la reclamante avesse inteso adempiere all'obbligazione di pagamento della rata, nella specie il fatto che avesse inteso giovarsi della compensazione di un proprio credito riconosciutole in sede di transazione con il Comune di Napoli, comunque non ancora esigibile, sulla base della transazione che prevedeva il termine del 31.12.2019 per il pagamento della sola prima rata del corrispettivo, che sarebbe stata insufficiente per adempiere il debito fiscale. In ogni caso, le ragioni per le quali il credito - che non sono apprezzabili in questa sede - non sia stato ritenuto compensabile non rilevano ai fini dell'intervenuta decadenza e della sussistenza di un credito i cui tentativi di recupero si sono rivelati sempre infruttuosi». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, rubricato «Violazione ed errata applicazione dell’art. 18 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.», ascrive alla corte distrettuale di non aver «valutato una circostanza rilevante, ossia la costituzione tardiva del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il tardivo deposito dei documenti, seppur eccepita da parte reclamante». Ric. 2020 n. 29025 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29025/2020 Numero sezionale 2347/2022 Numero di raccolta generale 9352/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 1.1. Tale doglianza è infondata perché, a tacer d’altro: i) è incontroverso (affermandolo la stessa odierna ricorrente. Cfr. pag. 5 del ricorso) che la curatela fallimentare si è costituita, nel giudizio di reclamo, il 18 settembre 2020; ii) l'udienza ex art. 18 l.fall. innanzi alla corte di appello si è tenuta il 2 ottobre 2020, come agevolmente si desume dall’epigrafe della sentenza oggi impugnata; iii) l'art. 18 l.fall., impone la costituzione delle parti «almeno dieci giorni prima della udienza»; iv) in difetto di espressa qualificazione normativa come "libero", detto termine va calcolato, in quanto a ritroso, con esclusione del giorno iniziale (dies a quo), nella specie, il 2 ottobre 2020, giorno dell'udienza innanzi alla corte territoriale, e con computo, invece, di quello finale (dies ad quem), vale a dire il decimo giorno precedente l'udienza stessa. In applicazione di queste regole, dunque, la curatela si sarebbe dovuta costituire, al più tardi, il 22 settembre 2020, sicché la sua costituzione avvenuta il 18 settembre 2020 è certamente tempestiva. 2. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso denunciano, rispettivamente: II) «Violazione ed errata applicazione dell’art. 5 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.», per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della reclamante; III) «Violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 15 l.fall; violazione dell’art. 115 c.p.c.; violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c.; violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame di un punto decisivo che ha costituito oggetto di discussione tra le parti», imputandosi alla corte capitolina di avere considerato insolvente la reclamante senza ponderare le iniziative processuali da quest’ultima intraprese per il pagamento dei propri crediti; Ric. 2020 n. 29025 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29025/2020 Numero sezionale 2347/2022 Numero di raccolta generale 9352/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 IV) «Violazione, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.: violazione di norme di diritto, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», per non essersi la corte distrettuale pronunciata sulla istanza di c.t.u. formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. onde valutare la sussistenza, o non, del proprio stato di insolvenza; V) «Violazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», per avere la sentenza impugnata omesso di valutare l’adesione della reclamante alla definizione agevolata del proprio debito fiscale ed al pagamento della prima rata con cessione del credito. 2.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, tutte investendo la ritenuta sussistenza, ad opera del giudice a quo, dello stato di insolvenza della odierna ricorrente, non meritano accoglimento. 2.2. Invero: i) la dichiarazione di fallimento trova il suo presupposto, dal punto di vista obbiettivo, nello stato d'insolvenza del debitore, il cui riscontro prescinde da ogni indagine sull'effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del debitore, essendo, a tal fine, sufficiente una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25915 del 2021; Cass. n. 646 del 2019; Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n. 19027 del 2013; Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006); ii) l'accertamento di fatto circa la solvibilità, o meno, dell'imprenditore compete al giudice del merito, in base alla regola per cui spetta a quest'ultimo il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di Ric. 2020 n. 29025 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29025/2020 Numero sezionale 2347/2022 Numero di raccolta generale 9352/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25915 del 2021; Cass. n. 12815 del 2019; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011); iii) nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la sussistenza dello stato di insolvenza può essere correttamente desunta anche dalle risultanze dello stato passivo (cfr. Cass. n. 25915 del 2021; Cass., n. 23437 del 2017; Cass. n. 9760 del 2011). 2.2.1. Ne consegue che il valore probatorio attribuito, nella specie, dalla corte distrettuale a quanto da essa valorizzato - l’ingente credito dell’Erario, benché contestato; le complessive risultanze dello stato passivo; le ulteriori considerazioni già riportate nel precedente § 1.1. dei “Fatti di causa” (da intendersi qui, per brevità, interamente richiamate) - per l'affermazione della sussistenza dello stato di insolvenza della odierna ricorrente sfugge al sindacato di legittimità, laddove, invece, le argomentazioni esposte, su questo aspetto, nei motivi in esame investono, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio, mirando affatto inammissibilmente, a ridiscuterne gli esiti sfavorevoli al ricorrente sostituendoli con una diversa valutazione più consona alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass. n. 26300 del 2018, Cass., SU, nn. 34476 del 2019; Cass. n. 25915 del 2021). 2.2.2. In altri termini, la ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, Ric. 2020 n. 29025 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29025/2020 Numero sezionale 2347/2022 Numero di raccolta generale 9352/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). 2.3. In definitiva, le argomentazioni delle doglianze in esame, lungi dal dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, investono proprio la complessiva valutazione di quel materiale probatorio: si oblitera, dunque, totalmente che la denuncia di violazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 6000 del 2022; Cass. n. 25915 del 2021; Cass. n. 18541 del Ric. 2020 n. 29025 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29025/2020 Numero sezionale 2347/2022 Numero di raccolta generale 9352/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 2020; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), sicché le corrispondenti censure si rivelano surrettiziamente volta a trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017, Cass. n. 26300 del 2018, Cass. n. 18541 del 2020 e Cass. n. 25915 del 2021; Cass. n. 6000 del 2022). 2.4. A tanto deve solo aggiungersi che: i) l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 7 ottobre 2020), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 25915 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); ii) la consulenza tecnica d'ufficio, della cui mancata ammissione la ricorrente si duole, con il suo quarto motivo, «è un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio Ric. 2020 n. 29025 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -8- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29025/2020 Numero sezionale 2347/2022 Numero di raccolta generale 9352/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 unitariamente considerato» (cfr. Cass. n. 326 del 2020; Cass. n. 9461 del 2010; Cass. n. 15219 del 2007). Nella specie, la corte d'appello, sebbene non abbia esplicitamente vagliato la richiesta di c.t.u., ha implicitamente negato la sua ammissione, perché irrilevante, come desumibile dalla motivazione adottata, che, in maniera esauriente e, come si è detto, non censurabile in questa sede, ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della reclamante. 2.5. Argomentazioni, quelle fin qui complessivamente esposte, a fronte delle quali, ad avviso del Collegio, la memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. depositata dalla parte ricorrente - pure al netto di inammissibili aspetti di novità in essa rinvenibili - non offre elementi idonei e convincenti a giustificarne un eventuale ripensamento. 3. Il ricorso, dunque, deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo e regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, ad opera della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità Ric. 2020 n. 29025 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -9- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29025/2020 Numero sezionale 2347/2022 Numero di raccolta generale 9352/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 sostenute dall’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], liquidate in € 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1° marzo 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 29025 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -10- F i r m a t o D a : V A L I A C A