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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 01015/2023

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gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13568/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatie difesi, giusta procuraspeciale allegata in calce al ric orso , da gli [OSCURATO:PERSONA] d’Aci e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai qualielettivamente domiciliano presso lo studio del primo in Roma, alla Via degli Scipioni n. 268. - r icorrent i e controricorrenti a ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambirappresentati e difes i , giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali elettivamente domicilianopresso lo studio di quest’ultima in Roma, alla via G. Avezzanan. 31. - c ontroricorrent i e ricorrenti incidentali - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Stradella(PV), alla viaXXVI aprile n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i , giusta procura speciale allegata al contro ricorso , dall’[OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale elettivamente domiciliano in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] da Forlì n. 9, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent i - avverso la sentenza, n. cronol. 449/2019 , del la [OSCURATO:PERSONA] MILANOpubblicatail giorno 31/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 09/01/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 15 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero al Tribunale di Pavia di accertare e dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avviando nel mese di giugno 2009, direttamente o indirettamente, una nuova impresa ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) perla gestione di attività di ristorazione in provincia di Pavia, nella zona dell'Oltrepò pavese, si erano resi responsabili di violazione al divieto di concorrenza di cui all'art. 2557, comma 1, cod. civ., integrativo del contratto, tra essi concluso il 26 giugno 2008, recante il trasferimento delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., con il quale i medesimi Giunti svolgevano in precedenza la stessa attività di ristorazione in loco.

Precisarono, inoltre, che la neo costituita società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano reso possibile, agevolato e/o cooperato con i soci cedenti nell'inadempimento di questi al predetto divieto e, pertanto, si erano resi essi stessi responsabili di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, cod. civ. e/o di illecito ex artt. 2043 e 2055 cod. civ..

Conseguentemente, domandarono la condanna dei convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni arrecatigli.

1.1. Instauratosi il contraddittorio, si costituirono: i) Vinicio e [OSCURATO:PERSONA], contestando l'applicabilità analogica dell'art. 2557 cod. civ. all'atto di cessione di quote sociali e, in subordine, la concreta violazione del divieto, chiedendo il rigetto delle domande attoree; ii) la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando anch'essi l'assimilazione dell'atto di cessione di quote sociali alla cessione d'azienda e l'applicabilità analogica del divieto di cui all’art. 2557 cod. civ., nonché, infine, ogni loro responsabilità, concludendo per il rigetto delle domande di controparte.

1.2. L’adito tribunale, con sentenza n. 1718 del 2016, pur ammettendo l’applicabilità dell’art. 2557 cod. civ. anche all’ipotesi di cessione di partecipazioni sociali, opinò che l’avvenuta cessione delle quote pari al 50% del [OSCURATO:PERSONA] non fosse assimilabile alla cessione di azienda, quale ipotesi tipica prevista dall’art. 2557 cod. civ. e considerò insussistenti i presupposti per l'applicazione analogica della medesima disposizione al caso in esame.

Respinse, dunque, le domande proposte dagli attori.

2. Pronunciandosi sul gravame promosso da questi ultimi, la Corte di appellodi Milano, con sentenza del 31 gennaio 2019, n. 449, ne accolse il primo motivo, ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2557 cod. civ. poiché, dal complesso delle previsioni negoziali dell'atto di trasferimento delle quote sociali del 26 giugno 2008, emergeva come l'unico scopo avuto di mira dai soci alienanti era quello di fare ottenere agli acquirenti, attraverso la cessione delle loro partecipazioni sociali, la disponibilità dell'esercizio commerciale per svolgere l’attività dì ristorazione con il complesso di beni organizzati (id est“l'azienda”), dando luogo, così, ad una vicenda di sostituzione sostanziale di un imprenditore all’altro nella gestione dell'attività di impresa esercitata con l'azienda sociale: situazione, questa, considerata sufficiente a giustificare l'applicazione analogica del divieto in discorso ai casi di cessione di quote sociali.

Negò, tuttavia, l'idoneità a sviare la precedente clientela da parte della nuova impresa iniziata dagli alienanti, rigettando la domanda di accertamento del corrispondente illecito concorrenziale dedotto dagli appellanti, con assorbimento delle domande conseguenti.

3. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi.

Hanno resistito, con due distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché Vinicio e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi promuovendo anche ricorso incidentale condizionato recante un motivo, a sua volta resistito dai primi con controricorso exart. 371, comma 4, cod. proc. civ..

Tutte le parti hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. I formulati motivi del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano, rispettivamente:I) «Illegittimità della sentenza impugnata, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 2557, comma primo, e 2697 cod. civ. in ordine al giudizio di idoneità a sviare della nuova impresa iniziata dai soci alienanti e alla presunzione di inadempimento, derivante da tali disposizioni e dalla natura contrattale dell'inadempimento».

Si assumeche «l’approccio valutativo della Corte d’Appello risulta viziato a monte, in quanto ancorato all’ordinario criterio di distribuzione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., senza tenere conto del fatto che, in realtà, il tema della idoneità a sviare la clientela precedente rimaneva pur sempre collegato al contratto di cessione di quote sociali del 26 giugno 2008 e implicava, pertanto, la contestazione di un inadempimento contrattuale».

Pertanto, la valutazione di idoneità allo sviamento della clientela da parte della nuova impresa iniziata dall’alienante si sarebbe dovuto effettuare alla stregua dei princìpi probatori sanciti da Cass., SU, n. 13533 del 2001, che imputa innanzitutto al debitore convenuto di dimostrare di aver adempiuto con diligenza ai propri obblighi contrattuali, in armonia con il principio generale di riferibilità o vicinanza della prova e con l'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore; II) «Illegittimità della sentenza impugnata, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2557, comma primo, cod. civ., in combinato con l’art. 1218 cod. civ., in merito al giudizio di idoneità a sviare della nuova impresa iniziata dai soci cedenti, per avere la Corte territoriale condotto un esame parziale, frammentario, senza una valutazione globale, sintetica e in via unitaria, di tutti i fattori pertinenti del caso, avuto riguardo alla particolare pericolosità qualificata dei soci cedenti e alle peculiari caratteristiche soggettive e oggettive della loro nuova attività iniziata».

Dopo un’ampia disquisizione sulla natura e le caratteristiche del divieto di cui all’art. 2557 cod. civ., il motivo si conclude con la richiesta, rivolta a questa Corte, di enunciazione dei seguenti principi di diritto: «i) Il divieto di concorrenza stabilito dal primo comma dell'art. 2557 cod. civ., tipizzando un illecito di pericolo astratto, deve ritenersi violato ogni volta che si accerti l'inizio, da parte dell'alienante, di una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, senza che occorra provare il concreto sviamento della precedente clientela; l'idoneità a sviare consiste nella potenziale attitudine lesiva e cioè nella potenziale attitudine della nuova impresa, iniziata nel quinquennio vietato dall'alienante, cioè a perturbare i normali processi con i quali la precedente clientela assume le proprie decisioni, che deriva della possibilità di un'azione potenzialmenteattrattiva della clientela precedente e di influire nelle decisioni della clientela precedente per indurla a rivolgersi alla nuova attività iniziata; ii) L'idoneità a sviare deve essere valutata secondo un apprezzamento globale da compiersi in via sintetica e unitaria, avuto riguardo all'oggetto, ubicazione o altre circostanze relative alla nuova impresa iniziata dai soggetti cedenti, come prevede l'art. 2557, primo comma, cod. civ..

Si tratta di una valutazione globale, che deve prendere in considerazionetutti i fattori pertinenti del caso di specie, tutte le circostanze influenti, con riferimento alla nuova attività iniziata, al fine di stabilire l'attitudine della nuova attività a realizzare quel particolare pericolo di concorrenza differenziale che la disposizione in discorso intende evitare.

Impone un confronto necessariamente globale, sintetico ma in via unitaria, del complesso di tutte le circostanze emergenti nel quinquennio di operatività del divieto, escludendo dunque circostanze verificatesi nel periodo posteriore, a meno che non risultino sintomatiche di una condotta volta a celare e/o dissimulare, nel quinquennio vietato, l'effettivo ruolo degli alienanti nella nuova impresa iniziata; iii) Il giudizio di idoneità a sviare, inoltre, è un giudizionecessariamente relativo, perché il divieto vuole impedire all’alienante la potenziale sottrazione di precedente clientela e di interferire sulle possibilità di futuro incremento della azienda ceduta, perciò non possono essere prese in considerazione circostanze generiche, di settore o del contesto geografico o che non si riferiscano alle due attività mercantili in confronto; né assumono rilievo le eventuali varianti apportate dagli acquirenti dopo il trasferimento dell’azienda, potendo tali varianti esprimere benissimo anche un rimedio posto in essere per fronteggiare un concreto sviamento in atto e ormai già avvertito.

Il legislatore chiede di svolgere un confronto storico, fra passato e nuova attività iniziata, trattandosi di divieto relativo all'alienante, che deve operarsi tra l’attività ceduta, come al tempo esercitata dal soggetto alienante (attività precedente la cessione) e la nuova attività iniziata dal soggetto alienante durante il quinquennio vietato, con conseguente irrilevanza delle eventuali varianti apportate dai compratori posteriormente all'atto di trasferimento, e senza necessità di prova di un danno concreto, rilevando il danno solo in sede risarcitoria; iv) Nel caso in cui i soggetti gravati dal divieto hanno iniziato una nuova attività attraverso un schermo societario, occorre prendere in esame il loro ruolo nella società appena costituita, se cioè possa considerarsi di riferimento e determinante, tanto a livello di compagine (se partecipanti come soci di maggioranza o minoranza), quanto a livello decisionale (se amministratori e con rappresentanza), in rapporto agli altri soci non gravati dal divieto, posto che il socio o i soci di maggioranza che assumono ruoli di amministrazione, con rappresentanza, detengono il potere di gestione e di organizzazione dell'attività sociale esercitata, come pure occorre altresì valutare il foro personale apporto d’esperienza professionale in relazione agli altri soci, al fine di verificare se l'esercizio della nuova attività possa ritenersi riconducibile al contributo personale esclusivo o comunque predominante e determinante dei soci gravati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2557, comma primo, cod. civ. senza i quali non poteva iniziarsi la nuova impresa, ad esempio per l'assoluta inesperienza degli altri soci; v) L'idoneità a sviare è tanto più elevata quanto più rilevante è il ruolo svolto dal soggetto alienante nella nuova impresa iniziata, tenuto conto del ruolo rivestito nella precedente attività esercitata con l'azienda ceduta, dell'esperienza acquisita e consolidata con l'azienda ceduta, del periodo di tempo in cui è stata esercitata la precedente attività, nella medesima area geografica; l'idoneità a sviare, inoltre, è tanto più elevata quanto più è elevato il periodo di tempo con cui era stata svolta l’attività precedente nella medesima ubicazione, tenendo conto del carattere familiare sia dell’attività ceduta sia di quella nuova iniziata dai soci alienanti»; III) «Illegittimità della sentenza impugnata, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2557, comma primo, cod. civ., in relazione alle caratteristiche dell'oggetto e dell'ubicazione della nuova attività iniziata, da prendersi in considerazione ai fini del giudizio di idoneità a sviare, tenuto conto della relatività soggettiva del divieto».

Vengono censurate, perché «ritenute errate in diritto, ponendosi in contrasto i principi desumibili dalle caratteristiche dell'oggetto e della ubicazione della nuova attività iniziata, come previsti dall'art. 2557, comma primo, cod. civ.», le affermazioni con cui la corte territoriale, nel condurre il giudizio di inidoneità a sviare la clientela dell'azienda ceduta, ha stabilito (cfr. amplius, pag. 11-12 della sentenza impugnata) che: i) “non sarebbe stato provato che il precedente ristorante fosse noto come Vinicio”; ii) quanto alla ubicazione dei ristoranti in confronto, essa non sarebbe idonea perché la distanza tra i comuni ove essi si trovano, “e cioè fra i Comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Ruino (prima dell'avvicinamento.

Ndr) e tra [OSCURATO:PERSONA] al Colle e Ruino(dopo l'avvicinamento.

Ndr) era comunque tale da richiedere l'utilizzo di mezzi privati e da imporre un percorso tutt’altro che agevole”; iii)gli attori non avevano indicato in modo preciso una diversa percorrenza, come pure sarebbe stato agevole; iv) “la zona dell'Oltrepò era densissimamente caratterizzata da innumerevoli ristoranti”; v) la collocazione geografica non poteva non influire sullatipologia di proposte gastronomiche; vi ) il ristorante Belvedere, “dopo la cessione delle quote, aveva variato i menù, introducendo pesce, formaggi e serate cd. a tema come la proposta denominata notte cubana”.

Anche questa doglianza si conclude con la ri chiesta alla Corte di enunciazione dei seguenti princìpi di diritto: «i) Per affermare l'idoneità a sviare della nuova impresa iniziata dall'alienante, ai sensi dell'art. 2557, primo comma, cod. civ., la caratteristica dell'oggetto non richiede totale identità e perfetta coincidenza del contenuto delle attività esercitate, essendo sufficiente una parziale sovrapposizione e venendo in considerazione il dato obiettivo dell'attività merceologica principale, vale a dire il nucleo centrale e predominante dell'attività economica esercitata in precedenza da rapportarsi a quella nuova iniziata dall'alienante, considerata la natura soggettivamente relativa del divieto, che opera per l’alienante e non erga omnes, a nulla rilevando il numero più o meno elevato di eventuali altri operatori economici esercenti attività identiche o simili nella stessa zona.

Assume rilievo, quindi, il destinatario del servizio offerto, non genericamente inteso come qualunque frequentatore, di qualunque locale, di qualunque genere, occorrendo verificare se fe prestazioni offerte (nel caso di specie: ristorative di carne della tradizione toscana e pavese) e le esigenze che mirano a soddisfare, si inseriscano in un ambito in tutto o in parte coincidente, essendo potenzialmente indirizzate alla medesima precedente clientela.

L'ambito oggettivo, poi, estende la sua rilevanza anche a prodotti e/o servizi succedanei a quelli dell'azienda ceduta, dovendosi tutelare la legittima aspettativa di espansione dell'attività ceduta da parte del soggetto acquirente alla cui protezione è posto il divieto in discussione, dovendosi ritenere vietata anche la possibilità di offrire beni o servizi suscettibili di soddisfare, anche in via succedanea, lo stesso bisogno o bisogni simili o complementari, nel medesimo ambito di mercato attuale o immediatamente potenziale; ciò si realizza quando la natura della prestazioni offerte mira a soddisfare le domande che la precedente clientela esprimeva o è astrattamente in grado di esprimere in dipendenza del medesimo bisogno o di bisogni analoghi; ii) Quanto alla “ubicazione” della nuova attività iniziata, tale caratteristica deve essere individuata in relazione alla zona geografica all’interno della quale era rivolta l'offerta dell'attività esercitata con l'azienda ceduta, prendendo in considerazione il contesto territoriale di operatività dell'attività ceduta, in relazione all'oggetto dell'attività esercitata, per individuare il mercato geografico di sbocco, costituito dal bacino d'utenza spaziale su cui si era formata la precedente clientela, per poi verificare se la nuova attività iniziata era collocata nella medesima sfera territoriale ed essere quindi potenzialmente in grado di rivolgersi alla precedente clientela, così da attingere dal medesimo mercato di sbocco; il divietodi cui al primo comma dell'art. 2557 cod. civ. opera anche per attività dislocate in comuni diversi, quando l'offerta dei propri servizi o prodotti spiega i suoi effetti nella medesima area geografica e la collocazione nel medesimo bacino d'utenza spaziale, senza che rilevi un certo e predefinito chilometraggio, assumendo rilevanza la sola possibilità di influire sulle decisioni della precedente clientela inducendola a rivolgersi alla nuova attività iniziata per soddisfare i medesimi bisogni soddisfatti con l'azienda ceduta; iii) Per valutare l'idoneità a sviare, con riferimento alla caratteristica della ubicazione, entra in considerazione il contesto spaziale in relazione all'oggetto dell'attività precedente e che costituiscono medesimo mercato di sbocco, su cui operano le due attività in raffronto (qui due ristoranti), verificando anche da un punto di vista potenziale se attingevano dal medesima agglomerato urbano e dalla numerosa serie di centri abitati e loro relativa popolazione che si collocavano più omeno alla stessa distanza e allo stesso tempo di percorrenza da entrambe le attività in confronto (nella specie due ristoranti)»; IV) «Illegittimità della sentenza impugnata, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2557, comma primo, cod. civ., in relazione agli artt. 167 e 115 cod. proc. civ., come pure per nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell'art. 115 c.p.c., per aver la Corte d’Appello escluso erratamente la prova delle circostanze, allegate per comprovare il ruolo importante che il socio alienante [OSCURATO:PERSONA] aveva nell'azienda ceduta, ossia che operava in sala a diretto contatto con i clienti, teneva rapporti con i fornitori, gli istituti di credito e con il commercialista, circostanze che erano pacifiche e che assumono valenza positiva per dimostrare il contatto diretto con la clientela precedente nell'azienda ceduta, avuto riguardo alla particolare pericolosità qualificata dell’alienante in raffronto alle peculiari caratteristiche soggettive e oggettive della loro nuova attività iniziata».

Si censura l’affermazione della corte distrettuale secondo cui gli odierni ricorrenti non avrebbero “provato ... che Vinicio operava in sala con i clienti, teneva rapporti con i fornitori e gli istituti di credito o con il commercialista, che in ogni caso tali circostanze sarebbero comunque neutre in un contesto di società a carattere familiare, in cui tutti i soci erano coinvolti nella gestione” (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).

La sua erroneità in diritto è sostenuta sul presupposto che si trattava di fatti incontroversi per mancata specifica contestazione ai sensi degli artt. 167 e 115 cod. proc. civ.;V) «Illegittimità della sentenza impugnata, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame di sei fatti storici la cui esistenza risulta dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti e rivestono carattere decisivo, e che se fossero stati considerati nel condurre il giudizio di idoneità a sviare, avrebbero determinato una diversa soluzione della controversia, con positiva affermazione dell'idoneità a sviare della nuova impresa iniziata dagli alienanti».

Si ascrive alla corte milanese di avere omessodi valutare, nell’esprimere la propria opinione circa l’inidoneità a sviare della nuova attività intrapresa da Vinicio e [OSCURATO:PERSONA], alcuni fatti storici, asseritamente decisivi, compiutamente descritti; VI) «Illegittimità della sentenza impugnata,ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. sotto il profilo della errata sussunzione di circostanze di causa nei requisiti di gravità, precisione e concordanza nonché per essersi la Corte territoriale limitata a negare valore indiziario ai diversi singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la loro capacità di assumere rilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi».

Si contesta alla corte territoriale di aver fondato il proprio ragionamento presuntivo circa la inidoneità del ristorante oggi gestito da Vinicio e [OSCURATO:PERSONA] a provocare l’illecito concorrenziale dedotto avvalendosi di circostanze di fatto generiche o non pertinenti, prive, quindi, di qualsivoglia valenza negativa oppure, al massimo, di valenza ambigua, e pertanto prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ..

1.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente inammissibili alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

1.2. Giova rimarcare, immediatamente, che Daniele, Gabriele e [OSCURATO:PERSONA] hanno intrapreso il loro giudizio sull’asserita violazione, da parte dei convenuti/appellati, del divieto di non concorrenza di cui all’art. 2557 cod. civ. solo il 15 settembre 2014 (data di notifica della relativa citazione introduttiva), quando, cioè, il quinquennio previsto da detta norma (decorrente, evidentemente, dalla data -26 giugno 2008 - del contratto, tra essi concluso, recante il trasferimento delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., con il quale i medesimi Giunti svolgevano in precedenza la stessa attività di ristorazione in loco) era ormai spirato, con la conseguente cessazione pure deldovere predetto.

1.2.1. Ne consegue, a tacer d’altro, che, la pretesa violazione di quest’ultimo (non potendo certamente più comportare l’adozione -peraltro nemmeno richiesta - di provvedimenti inibitori dell’attività vietata) non potrebbe che essere valutata in rapporto al residuo rimedio risarcitorio ed agli eventuali danni effettivamente subiti dagli istanti.

1.3. La corte territoriale, poi, ha premesso di essere stata chiamata a pronunciarsi in ordine (a) alla “applicazione del divieto di concorrenza ex art. 2557 cod. civ. alla cessione di quote di società di persone” e (b) all’idoneità, o non, “della nuova impresa iniziata dalle parti appellate a sviare la clientela dell’azienda facente capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”.

1.3.1. Circa il primo di tali profili, la stessa, dopo aver riportato le reciproche prospettazioni delle parti e l’opinione del giudice di primo grado, ha richiamato i principi espressi da Cass. n. 27505 del 2018 (secondo cui, «In tema di divieto di concorrenza, la disposizione contenuta nell'art. 2557 cod. civ., la quale stabilisce che chi aliena l'azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, appropriandosi nuovamente dell'avviamento, non ha il carattere dell'eccezionalità, in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti.

Pertanto, non è esclusa l'estensione analogica del citato art. 2557 cod. civ. all'ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali, ove il giudice del merito, con un'indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso concreto, accerti che tale cessione abbia realizzato un "caso simile" all'alienazione d'azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda»), ha esaminato il contenuto dell’atto di cessione del 26 giugno 2008, a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA], n. rep. 100809 ed ha concluso nel senso che «l’ipotesi presa in esame dalla giurisprudenza di legittimità rispecchia la fattispecie de qua, ove si era concretamente determinata, anche a livello familiare, con l’ingresso del ramo parentale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], una situazione sostanziale assimilabile alla cessione di azienda, con consegna dell’esercizio commerciale ai cessionari unitamente ai relativi gravami.

Da tali considerazioni scaturisce l’applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui all’art. 2557 c.c. […]».

1.3.2. È chiaro, dunque, che, così opinando, quella corte, sull’implicito presupposto del carattere non eccezionale della norma predetta, - la quale non persegue un interesse pubblico, avendo natura dispositiva (cfr. Cass. n. 10062 del 2008), né con essa il legislatore ha inteso derogare al principio di libera concorrenza, volendo, invece, solo disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti (cfr. Cass. n. 14471 del 2014) - ha ritenuto di estenderne l’applicazione anche alla concreta vicenda negoziale di cui al menzionato atto di cessione del 26 giugno 2008.

1.4. Costituisce, tuttavia, orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui il divieto sancito dall'art 2557 cod. civ riveste carattere di relatività: nel senso che, pur nel limite temporale da essa previsto (cinque anni), e pur nell'ambito dell'identica attività mercantile, l'operatività del divieto rimane subordinata ad un giudizio di “idoneità” della nuova impresa a sviare la clientela di quella ceduta, che va apprezzato caso per caso dal giudice con riguardo all'ubicazione della nuova impresa e ad ogni altra circostanza influente, e che non può, per sua stessa natura, non assumere carattere discrezionale (cfr. Cass. n. 14471 del 2014; Cass. n. 27505 del 2008; Cass. n. 9682 del 2000; Cass. n. 1643 del 1998; Cass. n. 549 del 1997; Cass. n. 2225 del 1975).

1.4.1. Orbene, nel caso di specie, la corte di appello, nell’esaminare il secondo dei suddetti profili di indagine sottoposti al suo esame, ha negato, sulla base degli elementi acquisiti in giudizio,compiutamente descritti in giudizio (cfr. amplius, pag. 10-13 della sentenza impugnata, da intendersi qui, per brevità, interamente riprodotti), chiaramente valutati anche nel loro complesso e comportanti, evidentemente, accertamenti di natura fattuale, l'idoneità a sviare la precedente clientela degli appellanti da parte della nuova impresa iniziata da Vinicio e [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri appellati, rigettando la domanda di declaratoria del corrispondente illecito concorrenziale dedotto dai primi, con assorbimento delle domande conseguenti.

1.5. Fermo quanto precede, è opportuno ricordare, quanto alle doglianze di violazione e falsa applicazione di legge contenute nei motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto del ricorso principale, che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione.

Cfr. Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass.n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass.n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018).

È doveroso puntualizzare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass.n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recatadalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

1.5.1. Quanto, invece, alla censura contenuta nel quinto del medesimo ricorso, deve osservarsi, che, come ancora recentemente ribadito da Cass., SU, n. 23650 del 2022, l'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. -come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 31 gennaio 2019 -riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Di conseguenza, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” ed il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Tale vizio, dunque, non ricomprende questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35823 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass.n. 21152 del 2015), sicchésono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 38823 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass.n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

1.6. Tanto premesso, le censure concernenti i motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto del ricorso principale si risolvono, sostanzialmente, per come concretamente argomentate, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo- in piena coerenza con i principi giurisprudenziali in tema di violazione del dovere di cui all’art. 2577 cod. civ. di cui si è già dato conto ai §§ 1.3.,

1.3.1. ed 1.4 -circa la concreta inconfigurabilità, nella specie, dello sviamento di clientela lamentato dagli attori/appellanti, cui questi ultimi, oggi ricorrenti principali, intenderebbero opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., -come si è detto precedentemente - non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nellasentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr.Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020.

Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4], c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3], c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»).

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007).

1.6.1. La doglianza motivazionale di cui al quinto motivo del medesimo ricorso, invece, da un lato, lamenta l’omesso esame di circostanze (quelle indicate alla pagina 30 del ricorso stesso, sub a], b] e c], da intendersi, qui, per intuibili ragioni di sintesi, interamente riprodotte) di cui la corte d’appello, pur dandone sostanzialmente atto (cfr. pag. 8-9 della sentenza impugnata), le ha evidentemente ritenute non decisive.

Le stesse, comunque, lungi dall’essere, di per sé, “decisive”, nei sensi in precedenza ricordati, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte milanese, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità; dall’altro, si duole della mancata considerazione di altre circostanze (quelle indicate alla successiva pagina 31 di quell’atto, sub d], e] e d f] , parimenti da intendersi, qui, interamente riprodotte) che, invece, il giudice distrettuale ha espressamente valutato (cfr. pag. 12-13 della menzionata sentenza), traendone, però, elementi di convincimento opposti a quanto oggi preteso dai ricorrenti principali.

1.6.2. È noto, peraltro, che: i) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), come precedentemente richiamato, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti; ii) giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999).

1.7. A tanto deve aggiungersi, con specifico riferimento al quarto motivo del ricorso principale, che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ivi lamentata si rivela palesemente inammissibile perché -pure volendosi sottacere che la violazione della citata norma processuale postula che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. n. 6774 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c.») -mostra di non considerare minimamente che la corte distrettuale, oltre ad aver affermato che «nessuna emergenza probatoria è stata addotta a fondamento dell’allegazione degli appellanti secondo cui [OSCURATO:PERSONA] operava in sala, teneva i rapporti con i fornitori, con gli istituti di credito, con il commercialista» (circostanze, queste, asseritamente pacifiche, invece, a dire degli appellanti, e, come tali non bisognose di prova), ha significativamente aggiunto -e l’affermazione è rimasta priva di qualsivoglia censura da parte dei ricorrenti principali - che « comunque […] tali circostanze, ove anche provate, sarebbero di segno neutro, essendo ovvio che, in un a società carattere familiare, tutti i soci siano coinvolti nella gestione dell’attività, ciascuno in coerenza con le proprie attitudini» (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).1.8.

Infine, in relazione a quanto dedotto con il sesto motivo del ricorso principale, è opportuno rimarcare che l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla prova presuntiva e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004, nonché, in motivazione, la più recente Cass. n. 3845 del 2018).

Del resto, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, per un verso, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011), e, per altro verso, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 22656 del 2011).

1.9. In definitiva, la corte territoriale ha sufficientemente descritto gli elementi istruttori che l'hanno indotta alle già riportate sue conclusioni ed i corrispondenti accertamenti integrano valutazioni fattuali, a fronte dei quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i motivi in esame, tentano, sostanzialmente, di opporvi proprie alternative interpretazioni, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, ridiscutendo gli esiti istruttori iviespressi, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n.15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022).

2. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (peraltro promosso dichiaratamente in via condizionata all’accoglimento di quello principale) deve qualificarsi - in considerazione della data di sua proposizione e di quella di notificazione della sentenza impugnata -come incidentale tardivo ex art. 334 cod. proc. civ..

Esso, dunque, giusta il comma 2, della medesima disposizione codicistica, ha perso ogni efficacia per effetto della già argomentata declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, divenendone superflua, così, la descrizione dell’unico suo motivo.

3. In conclusione, quindi, il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale condizionatodi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va considerato inefficace.

Le spese di questo giudizio di legittimità, restano a carico dei ricorrenti principali, in solido tra loro, giusta il principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, esclusivamente da parte dei medesimi ricorrenti principali, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenzadi cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: Dichiara inefficace, exart. 334, comma 2, cod. proc. civ., il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Condanna i ricorrenti principali, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13568/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatie difesi, giusta procuraspeciale allegata in calce al ric orso , da gli [OSCURATO:PERSONA] d’Aci e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai qualielettivamente domiciliano presso lo studio del primo in Roma, alla Via degli Scipioni n. 268. - r icorrent i e controricorrenti a ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambirappresentati e difes i , giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali elettivamente domicilianopresso lo studio di quest’ultima in Roma, alla via G. Avezzanan. 31. - c ontroricorrent i e ricorrenti incidentali - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Stradella(PV), alla viaXXVI aprile n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i , giusta procura speciale allegata al contro ricorso , dall’[OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale elettivamente domiciliano in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] da Forlì n. 9, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent i - avverso la sentenza, n. cronol. 449/2019 , del la [OSCURATO:PERSONA] MILANOpubblicatail giorno 31/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 09/01/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 15 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero al Tribunale di Pavia di accertare e dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avviando nel mese di giugno 2009, direttamente o indirettamente, una nuova impresa ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) perla gestione di attività di ristorazione in provincia di Pavia, nella zona dell'Oltrepò pavese, si erano resi responsabili di violazione al divieto di concorrenza di cui all'art. 2557, comma 1, cod. civ., integrativo del contratto, tra essi concluso il 26 giugno 2008, recante il trasferimento delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., con il quale i medesimi Giunti svolgevano in precedenza la stessa attività di ristorazione in loco. Precisarono, inoltre, che la neo costituita società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano reso possibile, agevolato e/o cooperato con i soci cedenti nell'inadempimento di questi al predetto divieto e, pertanto, si erano resi essi stessi responsabili di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, cod. civ. e/o di illecito ex artt. 2043 e 2055 cod. civ.. Conseguentemente, domandarono la condanna dei convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni arrecatigli. 1.1. Instauratosi il contraddittorio, si costituirono: i) Vinicio e [OSCURATO:PERSONA], contestando l'applicabilità analogica dell'art. 2557 cod. civ. all'atto di cessione di quote sociali e, in subordine, la concreta violazione del divieto, chiedendo il rigetto delle domande attoree; ii) la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando anch'essi l'assimilazione dell'atto di cessione di quote sociali alla cessione d'azienda e l'applicabilità analogica del divieto di cui all’art. 2557 cod. civ., nonché, infine, ogni loro responsabilità, concludendo per il rigetto delle domande di controparte. 1.2. L’adito tribunale, con sentenza n. 1718 del 2016, pur ammettendo l’applicabilità dell’art. 2557 cod. civ. anche all’ipotesi di cessione di partecipazioni sociali, opinò che l’avvenuta cessione delle quote pari al 50% del [OSCURATO:PERSONA] non fosse assimilabile alla cessione di azienda, quale ipotesi tipica prevista dall’art. 2557 cod. civ. e considerò insussistenti i presupposti per l'applicazione analogica della medesima disposizione al caso in esame. Respinse, dunque, le domande proposte dagli attori. 2. Pronunciandosi sul gravame promosso da questi ultimi, la Corte di appellodi Milano, con sentenza del 31 gennaio 2019, n. 449, ne accolse il primo motivo, ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2557 cod. civ. poiché, dal complesso delle previsioni negoziali dell'atto di trasferimento delle quote sociali del 26 giugno 2008, emergeva come l'unico scopo avuto di mira dai soci alienanti era quello di fare ottenere agli acquirenti, attraverso la cessione delle loro partecipazioni sociali, la disponibilità dell'esercizio commerciale per svolgere l’attività dì ristorazione con il complesso di beni organizzati (id est“l'azienda”), dando luogo, così, ad una vicenda di sostituzione sostanziale di un imprenditore all’altro nella gestione dell'attività di impresa esercitata con l'azienda sociale: situazione, questa, considerata sufficiente a giustificare l'applicazione analogica del divieto in discorso ai casi di cessione di quote sociali. Negò, tuttavia, l'idoneità a sviare la precedente clientela da parte della nuova impresa iniziata dagli alienanti, rigettando la domanda di accertamento del corrispondente illecito concorrenziale dedotto dagli appellanti, con assorbimento delle domande conseguenti. 3. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi. Hanno resistito, con due distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché Vinicio e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi promuovendo anche ricorso incidentale condizionato recante un motivo, a sua volta resistito dai primi con controricorso exart. 371, comma 4, cod. proc. civ.. Tutte le parti hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano, rispettivamente:I) «Illegittimità della sentenza impugnata, ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 2557, comma primo, e 2697 cod. civ. in ordine al giudizio di idoneità a sviare della nuova impresa iniziata dai soci alienanti e alla presunzione di inadempimento, derivante da tali disposizioni e dalla natura contrattale dell'inadempimento». Si assumeche «l’approccio valutativo della Corte d’Appello risulta viziato a monte, in quanto ancorato all’ordinario criterio di distribuzione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., senza tenere conto del fatto che, in realtà, il tema della idoneità a sviare la clientela precedente rimaneva pur sempre collegato al contratto di cessione di quote sociali del 26 giugno 2008 e implicava, pertanto, la contestazione di un inadempimento contrattuale». Pertanto, la valutazione di idoneità allo sviamento della clientela da parte della nuova impresa iniziata dall’alienante si sarebbe dovuto effettuare alla stregua dei princìpi probatori sanciti da Cass., SU, n. 13533 del 2001, che imputa innanzitutto al debitore convenuto di dimostrare di aver adempiuto con diligenza ai propri obblighi contrattuali, in armonia con il principio generale di riferibilità o vicinanza della prova e con l'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore; II) «Illegittimità della sentenza impugnata, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2557, comma primo, cod. civ., in combinato con l’art. 1218 cod. civ., in merito al giudizio di idoneità a sviare della nuova impresa iniziata dai soci cedenti, per avere la Corte territoriale condotto un esame parziale, frammentario, senza una valutazione globale, sintetica e in via unitaria, di tutti i fattori pertinenti del caso, avuto riguardo alla particolare pericolosità qualificata dei soci cedenti e alle peculiari caratteristiche soggettive e oggettive della loro nuova attività iniziata». Dopo un’ampia disquisizione sulla natura e le caratteristiche del divieto di cui all’art. 2557 cod. civ., il motivo si conclude con la richiesta, rivolta a questa Corte, di enunciazione dei seguenti principi di diritto: «i) Il divieto di concorrenza stabilito dal primo comma dell'art. 2557 cod. civ., tipizzando un illecito di pericolo astratto, deve ritenersi violato ogni volta che si accerti l'inizio, da parte dell'alienante, di una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, senza che occorra provare il concreto sviamento della precedente clientela; l'idoneità a sviare consiste nella potenziale attitudine lesiva e cioè nella potenziale attitudine della nuova impresa, iniziata nel quinquennio vietato dall'alienante, cioè a perturbare i normali processi con i quali la precedente clientela assume le proprie decisioni, che deriva della possibilità di un'azione potenzialmenteattrattiva della clientela precedente e di influire nelle decisioni della clientela precedente per indurla a rivolgersi alla nuova attività iniziata; ii) L'idoneità a sviare deve essere valutata secondo un apprezzamento globale da compiersi in via sintetica e unitaria, avuto riguardo all'oggetto, ubicazione o altre circostanze relative alla nuova impresa iniziata dai soggetti cedenti, come prevede l'art. 2557, primo comma, cod. civ.. Si tratta di una valutazione globale, che deve prendere in considerazionetutti i fattori pertinenti del caso di specie, tutte le circostanze influenti, con riferimento alla nuova attività iniziata, al fine di stabilire l'attitudine della nuova attività a realizzare quel particolare pericolo di concorrenza differenziale che la disposizione in discorso intende evitare. Impone un confronto necessariamente globale, sintetico ma in via unitaria, del complesso di tutte le circostanze emergenti nel quinquennio di operatività del divieto, escludendo dunque circostanze verificatesi nel periodo posteriore, a meno che non risultino sintomatiche di una condotta volta a celare e/o dissimulare, nel quinquennio vietato, l'effettivo ruolo degli alienanti nella nuova impresa iniziata; iii) Il giudizio di idoneità a sviare, inoltre, è un giudizionecessariamente relativo, perché il divieto vuole impedire all’alienante la potenziale sottrazione di precedente clientela e di interferire sulle possibilità di futuro incremento della azienda ceduta, perciò non possono essere prese in considerazione circostanze generiche, di settore o del contesto geografico o che non si riferiscano alle due attività mercantili in confronto; né assumono rilievo le eventuali varianti apportate dagli acquirenti dopo il trasferimento dell’azienda, potendo tali varianti esprimere benissimo anche un rimedio posto in essere per fronteggiare un concreto sviamento in atto e ormai già avvertito. Il legislatore chiede di svolgere un confronto storico, fra passato e nuova attività iniziata, trattandosi di divieto relativo all'alienante, che deve operarsi tra l’attività ceduta, come al tempo esercitata dal soggetto alienante (attività precedente la cessione) e la nuova attività iniziata dal soggetto alienante durante il quinquennio vietato, con conseguente irrilevanza delle eventuali varianti apportate dai compratori posteriormente all'atto di trasferimento, e senza necessità di prova di un danno concreto, rilevando il danno solo in sede risarcitoria; iv) Nel caso in cui i soggetti gravati dal divieto hanno iniziato una nuova attività attraverso un schermo societario, occorre prendere in esame il loro ruolo nella società appena costituita, se cioè possa considerarsi di riferimento e determinante, tanto a livello di compagine (se partecipanti come soci di maggioranza o minoranza), quanto a livello decisionale (se amministratori e con rappresentanza), in rapporto agli altri soci non gravati dal divieto, posto che il socio o i soci di maggioranza che assumono ruoli di amministrazione, con rappresentanza, detengono il potere di gestione e di organizzazione dell'attività sociale esercitata, come pure occorre altresì valutare il foro personale apporto d’esperienza professionale in relazione agli altri soci, al fine di verificare se l'esercizio della nuova attività possa ritenersi riconducibile al contributo personale esclusivo o comunque predominante e determinante dei soci gravati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2557, comma primo, cod. civ. senza i quali non poteva iniziarsi la nuova impresa, ad esempio per l'assoluta inesperienza degli altri soci; v) L'idoneità a sviare è tanto più elevata quanto più rilevante è il ruolo svolto dal soggetto alienante nella nuova impresa iniziata, tenuto conto del ruolo rivestito nella precedente attività esercitata con l'azienda ceduta, dell'esperienza acquisita e consolidata con l'azienda ceduta, del periodo di tempo in cui è stata esercitata la precedente attività, nella medesima area geografica; l'idoneità a sviare, inoltre, è tanto più elevata quanto più è elevato il periodo di tempo con cui era stata svolta l’attività precedente nella medesima ubicazione, tenendo conto del carattere familiare sia dell’attività ceduta sia di quella nuova iniziata dai soci alienanti»; III) «Illegittimità della sentenza impugnata, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2557, comma primo, cod. civ., in relazione alle caratteristiche dell'oggetto e dell'ubicazione della nuova attività iniziata, da prendersi in considerazione ai fini del giudizio di idoneità a sviare, tenuto conto della relatività soggettiva del divieto». Vengono censurate, perché «ritenute errate in diritto, ponendosi in contrasto i principi desumibili dalle caratteristiche dell'oggetto e della ubicazione della nuova attività iniziata, come previsti dall'art. 2557, comma primo, cod. civ.», le affermazioni con cui la corte territoriale, nel condurre il giudizio di inidoneità a sviare la clientela dell'azienda ceduta, ha stabilito (cfr. amplius, pag. 11-12 della sentenza impugnata) che: i) “non sarebbe stato provato che il precedente ristorante fosse noto come Vinicio”; ii) quanto alla ubicazione dei ristoranti in confronto, essa non sarebbe idonea perché la distanza tra i comuni ove essi si trovano, “e cioè fra i Comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Ruino (prima dell'avvicinamento. Ndr) e tra [OSCURATO:PERSONA] al Colle e Ruino(dopo l'avvicinamento. Ndr) era comunque tale da richiedere l'utilizzo di mezzi privati e da imporre un percorso tutt’altro che agevole”; iii)gli attori non avevano indicato in modo preciso una diversa percorrenza, come pure sarebbe stato agevole; iv) “la zona dell'Oltrepò era densissimamente caratterizzata da innumerevoli ristoranti”; v) la collocazione geografica non poteva non influire sullatipologia di proposte gastronomiche; vi ) il ristorante Belvedere, “dopo la cessione delle quote, aveva variato i menù, introducendo pesce, formaggi e serate cd. a tema come la proposta denominata notte cubana”. Anche questa doglianza si conclude con la ri chiesta alla Corte di enunciazione dei seguenti princìpi di diritto: «i) Per affermare l'idoneità a sviare della nuova impresa iniziata dall'alienante, ai sensi dell'art. 2557, primo comma, cod. civ., la caratteristica dell'oggetto non richiede totale identità e perfetta coincidenza del contenuto delle attività esercitate, essendo sufficiente una parziale sovrapposizione e venendo in considerazione il dato obiettivo dell'attività merceologica principale, vale a dire il nucleo centrale e predominante dell'attività economica esercitata in precedenza da rapportarsi a quella nuova iniziata dall'alienante, considerata la natura soggettivamente relativa del divieto, che opera per l’alienante e non erga omnes, a nulla rilevando il numero più o meno elevato di eventuali altri operatori economici esercenti attività identiche o simili nella stessa zona. Assume rilievo, quindi, il destinatario del servizio offerto, non genericamente inteso come qualunque frequentatore, di qualunque locale, di qualunque genere, occorrendo verificare se fe prestazioni offerte (nel caso di specie: ristorative di carne della tradizione toscana e pavese) e le esigenze che mirano a soddisfare, si inseriscano in un ambito in tutto o in parte coincidente, essendo potenzialmente indirizzate alla medesima precedente clientela. L'ambito oggettivo, poi, estende la sua rilevanza anche a prodotti e/o servizi succedanei a quelli dell'azienda ceduta, dovendosi tutelare la legittima aspettativa di espansione dell'attività ceduta da parte del soggetto acquirente alla cui protezione è posto il divieto in discussione, dovendosi ritenere vietata anche la possibilità di offrire beni o servizi suscettibili di soddisfare, anche in via succedanea, lo stesso bisogno o bisogni simili o complementari, nel medesimo ambito di mercato attuale o immediatamente potenziale; ciò si realizza quando la natura della prestazioni offerte mira a soddisfare le domande che la precedente clientela esprimeva o è astrattamente in grado di esprimere in dipendenza del medesimo bisogno o di bisogni analoghi; ii) Quanto alla “ubicazione” della nuova attività iniziata, tale caratteristica deve essere individuata in relazione alla zona geografica all’interno della quale era rivolta l'offerta dell'attività esercitata con l'azienda ceduta, prendendo in considerazione il contesto territoriale di operatività dell'attività ceduta, in relazione all'oggetto dell'attività esercitata, per individuare il mercato geografico di sbocco, costituito dal bacino d'utenza spaziale su cui si era formata la precedente clientela, per poi verificare se la nuova attività iniziata era collocata nella medesima sfera territoriale ed essere quindi potenzialmente in grado di rivolgersi alla precedente clientela, così da attingere dal medesimo mercato di sbocco; il divietodi cui al primo comma dell'art. 2557 cod. civ. opera anche per attività dislocate in comuni diversi, quando l'offerta dei propri servizi o prodotti spiega i suoi effetti nella medesima area geografica e la collocazione nel medesimo bacino d'utenza spaziale, senza che rilevi un certo e predefinito chilometraggio, assumendo rilevanza la sola possibilità di influire sulle decisioni della precedente clientela inducendola a rivolgersi alla nuova attività iniziata per soddisfare i medesimi bisogni soddisfatti con l'azienda ceduta; iii) Per valutare l'idoneità a sviare, con riferimento alla caratteristica della ubicazione, entra in considerazione il contesto spaziale in relazione all'oggetto dell'attività precedente e che costituiscono medesimo mercato di sbocco, su cui operano le due attività in raffronto (qui due ristoranti), verificando anche da un punto di vista potenziale se attingevano dal medesima agglomerato urbano e dalla numerosa serie di centri abitati e loro relativa popolazione che si collocavano più omeno alla stessa distanza e allo stesso tempo di percorrenza da entrambe le attività in confronto (nella specie due ristoranti)»; IV) «Illegittimità della sentenza impugnata, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2557, comma primo, cod. civ., in relazione agli artt. 167 e 115 cod. proc. civ., come pure per nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell'art. 115 c.p.c., per aver la Corte d’Appello escluso erratamente la prova delle circostanze, allegate per comprovare il ruolo importante che il socio alienante [OSCURATO:PERSONA] aveva nell'azienda ceduta, ossia che operava in sala a diretto contatto con i clienti, teneva rapporti con i fornitori, gli istituti di credito e con il commercialista, circostanze che erano pacifiche e che assumono valenza positiva per dimostrare il contatto diretto con la clientela precedente nell'azienda ceduta, avuto riguardo alla particolare pericolosità qualificata dell’alienante in raffronto alle peculiari caratteristiche soggettive e oggettive della loro nuova attività iniziata». Si censura l’affermazione della corte distrettuale secondo cui gli odierni ricorrenti non avrebbero “provato ... che Vinicio operava in sala con i clienti, teneva rapporti con i fornitori e gli istituti di credito o con il commercialista, che in ogni caso tali circostanze sarebbero comunque neutre in un contesto di società a carattere familiare, in cui tutti i soci erano coinvolti nella gestione” (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). La sua erroneità in diritto è sostenuta sul presupposto che si trattava di fatti incontroversi per mancata specifica contestazione ai sensi degli artt. 167 e 115 cod. proc. civ.;V) «Illegittimità della sentenza impugnata, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame di sei fatti storici la cui esistenza risulta dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti e rivestono carattere decisivo, e che se fossero stati considerati nel condurre il giudizio di idoneità a sviare, avrebbero determinato una diversa soluzione della controversia, con positiva affermazione dell'idoneità a sviare della nuova impresa iniziata dagli alienanti». Si ascrive alla corte milanese di avere omessodi valutare, nell’esprimere la propria opinione circa l’inidoneità a sviare della nuova attività intrapresa da Vinicio e [OSCURATO:PERSONA], alcuni fatti storici, asseritamente decisivi, compiutamente descritti; VI) «Illegittimità della sentenza impugnata,ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. sotto il profilo della errata sussunzione di circostanze di causa nei requisiti di gravità, precisione e concordanza nonché per essersi la Corte territoriale limitata a negare valore indiziario ai diversi singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la loro capacità di assumere rilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi». Si contesta alla corte territoriale di aver fondato il proprio ragionamento presuntivo circa la inidoneità del ristorante oggi gestito da Vinicio e [OSCURATO:PERSONA] a provocare l’illecito concorrenziale dedotto avvalendosi di circostanze di fatto generiche o non pertinenti, prive, quindi, di qualsivoglia valenza negativa oppure, al massimo, di valenza ambigua, e pertanto prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ.. 1.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente inammissibili alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. 1.2. Giova rimarcare, immediatamente, che Daniele, Gabriele e [OSCURATO:PERSONA] hanno intrapreso il loro giudizio sull’asserita violazione, da parte dei convenuti/appellati, del divieto di non concorrenza di cui all’art. 2557 cod. civ. solo il 15 settembre 2014 (data di notifica della relativa citazione introduttiva), quando, cioè, il quinquennio previsto da detta norma (decorrente, evidentemente, dalla data -26 giugno 2008 - del contratto, tra essi concluso, recante il trasferimento delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., con il quale i medesimi Giunti svolgevano in precedenza la stessa attività di ristorazione in loco) era ormai spirato, con la conseguente cessazione pure deldovere predetto. 1.2.1. Ne consegue, a tacer d’altro, che, la pretesa violazione di quest’ultimo (non potendo certamente più comportare l’adozione -peraltro nemmeno richiesta - di provvedimenti inibitori dell’attività vietata) non potrebbe che essere valutata in rapporto al residuo rimedio risarcitorio ed agli eventuali danni effettivamente subiti dagli istanti. 1.3. La corte territoriale, poi, ha premesso di essere stata chiamata a pronunciarsi in ordine (a) alla “applicazione del divieto di concorrenza ex art. 2557 cod. civ. alla cessione di quote di società di persone” e (b) all’idoneità, o non, “della nuova impresa iniziata dalle parti appellate a sviare la clientela dell’azienda facente capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. 1.3.1. Circa il primo di tali profili, la stessa, dopo aver riportato le reciproche prospettazioni delle parti e l’opinione del giudice di primo grado, ha richiamato i principi espressi da Cass. n. 27505 del 2018 (secondo cui, «In tema di divieto di concorrenza, la disposizione contenuta nell'art. 2557 cod. civ., la quale stabilisce che chi aliena l'azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, appropriandosi nuovamente dell'avviamento, non ha il carattere dell'eccezionalità, in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti. Pertanto, non è esclusa l'estensione analogica del citato art. 2557 cod. civ. all'ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali, ove il giudice del merito, con un'indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso concreto, accerti che tale cessione abbia realizzato un "caso simile" all'alienazione d'azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda»), ha esaminato il contenuto dell’atto di cessione del 26 giugno 2008, a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA], n. rep. 100809 ed ha concluso nel senso che «l’ipotesi presa in esame dalla giurisprudenza di legittimità rispecchia la fattispecie de qua, ove si era concretamente determinata, anche a livello familiare, con l’ingresso del ramo parentale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], una situazione sostanziale assimilabile alla cessione di azienda, con consegna dell’esercizio commerciale ai cessionari unitamente ai relativi gravami. Da tali considerazioni scaturisce l’applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui all’art. 2557 c.c. […]». 1.3.2. È chiaro, dunque, che, così opinando, quella corte, sull’implicito presupposto del carattere non eccezionale della norma predetta, - la quale non persegue un interesse pubblico, avendo natura dispositiva (cfr. Cass. n. 10062 del 2008), né con essa il legislatore ha inteso derogare al principio di libera concorrenza, volendo, invece, solo disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti (cfr. Cass. n. 14471 del 2014) - ha ritenuto di estenderne l’applicazione anche alla concreta vicenda negoziale di cui al menzionato atto di cessione del 26 giugno 2008. 1.4. Costituisce, tuttavia, orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui il divieto sancito dall'art 2557 cod. civ riveste carattere di relatività: nel senso che, pur nel limite temporale da essa previsto (cinque anni), e pur nell'ambito dell'identica attività mercantile, l'operatività del divieto rimane subordinata ad un giudizio di “idoneità” della nuova impresa a sviare la clientela di quella ceduta, che va apprezzato caso per caso dal giudice con riguardo all'ubicazione della nuova impresa e ad ogni altra circostanza influente, e che non può, per sua stessa natura, non assumere carattere discrezionale (cfr. Cass. n. 14471 del 2014; Cass. n. 27505 del 2008; Cass. n. 9682 del 2000; Cass. n. 1643 del 1998; Cass. n. 549 del 1997; Cass. n. 2225 del 1975). 1.4.1. Orbene, nel caso di specie, la corte di appello, nell’esaminare il secondo dei suddetti profili di indagine sottoposti al suo esame, ha negato, sulla base degli elementi acquisiti in giudizio,compiutamente descritti in giudizio (cfr. amplius, pag. 10-13 della sentenza impugnata, da intendersi qui, per brevità, interamente riprodotti), chiaramente valutati anche nel loro complesso e comportanti, evidentemente, accertamenti di natura fattuale, l'idoneità a sviare la precedente clientela degli appellanti da parte della nuova impresa iniziata da Vinicio e [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri appellati, rigettando la domanda di declaratoria del corrispondente illecito concorrenziale dedotto dai primi, con assorbimento delle domande conseguenti. 1.5. Fermo quanto precede, è opportuno ricordare, quanto alle doglianze di violazione e falsa applicazione di legge contenute nei motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto del ricorso principale, che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass.n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass.n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È doveroso puntualizzare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass.n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recatadalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 1.5.1. Quanto, invece, alla censura contenuta nel quinto del medesimo ricorso, deve osservarsi, che, come ancora recentemente ribadito da Cass., SU, n. 23650 del 2022, l'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. -come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 31 gennaio 2019 -riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Di conseguenza, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” ed il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Tale vizio, dunque, non ricomprende questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35823 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass.n. 21152 del 2015), sicchésono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 38823 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass.n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). 1.6. Tanto premesso, le censure concernenti i motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto del ricorso principale si risolvono, sostanzialmente, per come concretamente argomentate, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo- in piena coerenza con i principi giurisprudenziali in tema di violazione del dovere di cui all’art. 2577 cod. civ. di cui si è già dato conto ai §§ 1.3., 1.3.1. ed 1.4 -circa la concreta inconfigurabilità, nella specie, dello sviamento di clientela lamentato dagli attori/appellanti, cui questi ultimi, oggi ricorrenti principali, intenderebbero opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., -come si è detto precedentemente - non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nellasentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr.Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4], c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3], c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»). Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007). 1.6.1. La doglianza motivazionale di cui al quinto motivo del medesimo ricorso, invece, da un lato, lamenta l’omesso esame di circostanze (quelle indicate alla pagina 30 del ricorso stesso, sub a], b] e c], da intendersi, qui, per intuibili ragioni di sintesi, interamente riprodotte) di cui la corte d’appello, pur dandone sostanzialmente atto (cfr. pag. 8-9 della sentenza impugnata), le ha evidentemente ritenute non decisive. Le stesse, comunque, lungi dall’essere, di per sé, “decisive”, nei sensi in precedenza ricordati, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte milanese, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità; dall’altro, si duole della mancata considerazione di altre circostanze (quelle indicate alla successiva pagina 31 di quell’atto, sub d], e] e d f] , parimenti da intendersi, qui, interamente riprodotte) che, invece, il giudice distrettuale ha espressamente valutato (cfr. pag. 12-13 della menzionata sentenza), traendone, però, elementi di convincimento opposti a quanto oggi preteso dai ricorrenti principali. 1.6.2. È noto, peraltro, che: i) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), come precedentemente richiamato, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti; ii) giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999). 1.7. A tanto deve aggiungersi, con specifico riferimento al quarto motivo del ricorso principale, che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ivi lamentata si rivela palesemente inammissibile perché -pure volendosi sottacere che la violazione della citata norma processuale postula che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. n. 6774 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c.») -mostra di non considerare minimamente che la corte distrettuale, oltre ad aver affermato che «nessuna emergenza probatoria è stata addotta a fondamento dell’allegazione degli appellanti secondo cui [OSCURATO:PERSONA] operava in sala, teneva i rapporti con i fornitori, con gli istituti di credito, con il commercialista» (circostanze, queste, asseritamente pacifiche, invece, a dire degli appellanti, e, come tali non bisognose di prova), ha significativamente aggiunto -e l’affermazione è rimasta priva di qualsivoglia censura da parte dei ricorrenti principali - che « comunque […] tali circostanze, ove anche provate, sarebbero di segno neutro, essendo ovvio che, in un a società carattere familiare, tutti i soci siano coinvolti nella gestione dell’attività, ciascuno in coerenza con le proprie attitudini» (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).1.8. Infine, in relazione a quanto dedotto con il sesto motivo del ricorso principale, è opportuno rimarcare che l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla prova presuntiva e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004, nonché, in motivazione, la più recente Cass. n. 3845 del 2018). Del resto, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, per un verso, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011), e, per altro verso, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 22656 del 2011). 1.9. In definitiva, la corte territoriale ha sufficientemente descritto gli elementi istruttori che l'hanno indotta alle già riportate sue conclusioni ed i corrispondenti accertamenti integrano valutazioni fattuali, a fronte dei quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i motivi in esame, tentano, sostanzialmente, di opporvi proprie alternative interpretazioni, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, ridiscutendo gli esiti istruttori iviespressi, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n.15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022). 2. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (peraltro promosso dichiaratamente in via condizionata all’accoglimento di quello principale) deve qualificarsi - in considerazione della data di sua proposizione e di quella di notificazione della sentenza impugnata -come incidentale tardivo ex art. 334 cod. proc. civ.. Esso, dunque, giusta il comma 2, della medesima disposizione codicistica, ha perso ogni efficacia per effetto della già argomentata declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, divenendone superflua, così, la descrizione dell’unico suo motivo. 3. In conclusione, quindi, il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale condizionatodi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va considerato inefficace. Le spese di questo giudizio di legittimità, restano a carico dei ricorrenti principali, in solido tra loro, giusta il principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, esclusivamente da parte dei medesimi ricorrenti principali, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenzadi cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: Dichiara inefficace, exart. 334, comma 2, cod. proc. civ., il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Condanna i ricorrenti principali, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-qu