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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 16442/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domicili ata presso il suo studio, in Salerno , via GabrieleGuglielmi n. 6 -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , (già Grandi stazioni s.p.a.), [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat e e difes e dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliatepresso il suostudio, in Roma, via A. Gregoriana, 54 -controricorrentie ricorrenti incidentali- Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Roma n. 3731 /20 1 9 depositatail 29 . 5 .201 9 , non notificata.

Oggetto: associazione in partecipazione risoluzione per inadempimento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ La so cietà Grandi stazioni s.p.a. , costituita al fine della riqualifìcazione e della gestione integrate ai fini commerciali delle tredici principali stazioni ferroviarie italiane, tra cui la S t azione Termini di Roma, esponeva di avere stipulato in data 19aprile 2002 con [OSCURATO:SOCIETA]., società-operante nel settore della organizzazione di mostre ed eventi culturali, un contratto di associazione in partecipazione, con il quale essa si obbligava a mettere a disposizione di [OSCURATO:SOCIETA] alcune aree comprese nella [OSCURATO:PERSONA] di Roma, denominate “[OSCURATO:PERSONA] ", meglio come area espositiva e areabookshop, e si impegnava altresì aporre in essere campagne di comunicazione e promozione degli eventi, anche attraverso sponsorizzazionedei propri partners commerciali e di soggetti terzi, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. si impegnava dal canto suo ad allestire eventi di rilevante impatto qualitativo e di intere sse per il pubblico e ad avviare e organizzare un 'attività di bookshop con l'impegno ad "osservare i seguenti o rari minimi 365 giorni all’anno dalleore 8 alle 20"; nel contratto si precisava che la gestione dell’impresa era affidata escl u si va mente al l 'associante [OSCURATO:SOCIETA].

La società aggiungeva che il contrat to le attribuiva una remunerazione legata in parte alla percentuale dei ricavi deriv a ti dall’attività di allestimento mostre, eventi congressuali e promozionali, tenuto con to del suo eventuale contributo alle spese, ed in parte nella misura fissa del 12% del fatturato annuo del bookshop, e che la durata del contratto er a fissata in 5 anni con decorrenza dalla consegna delle aree al momento occupate dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]GNAM.

2. ─La società associante aveva adottato plurime condotte contrarie non solo a precisi obblighicontrattuali ma anche ai d o veri di buo na fede, tra cui il mancato tempestivo invio del prescritto rendicont o relativo alla mostra del Guercinoe dell’evento successivo per il quale non le era stato sottoposto il business plan e aveva pertanto percepito soltanto il 10% sui ricavi peraltro mai ricevuti.

Per tali comportamenti aveva deciso di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel l 'art. 1 6 del contr a tto di associaz i one in partecipazione, chiedendo quindi, oltre al pagamento dei crediti maturati, il rilasciodelle aree occupate. 3.─ Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda principale, concernentela risoluzione di diritto del contratto di associazione in partecipazione per violazione dell'obbligo di apertura al pubblico dalle ore 8,00 alleore 20 stante il caratt e re generico dell'art. 16 del contratto oltre che per av ere consentito a controparte di gestire l'impresa nei locali dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] con l'allestimento della mostra”Come lavorava Caravaggio" n el periodo novembre 2006/febbraio 2007, dopo la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, con un comportamento concludente che dimostrava in modo inequivoco l'interesse alla tardiva esecuzione del contratto .

Ha in o ltre respin to la domand a subordinata di riso lu z i one per inad e m pi mento, rit e nendo di scarsa importanza nell 'economia compl es siva del con tratto qual e obbligazione accessoria, la riduzione dell'orario di apertura del bookshop,trattandosi di contestazione avanzata solo tre anni dopo la firma del co ntratto di associazione in partecipazione e dopo la realizzazione delle due m o stre .

Ha escluso altresì l’inadempimento per non avere organizzato ed allestito all'interno delle aree consegnate eventi di rilevante impatto qualitativo e di interesse per ilpubblico, trattandosi di spazi sfruttati per m e no del 40% del temp o disponibile e per non aver inviato tempestivamente i rendiconti.

Dalla CTU emergeva che nulla era dovuto alla società per gli eventi organizzati e rendicontati.4.─ Il Tribunale ha respint o l a domanda rico n venzionale di [OSCURATO:SOCIETA]. di risoluzione per inadempimento, rilevando in primo luogo la duplicazione priva di allegazione a sosteg n o dell'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] agliart. 5 e 9 del contratto c.d. base in relazione alle mostre sulla [OSCURATO:PERSONA] e sul Caravaggio, con un danno quantificato in € 8.000.000 per la prima domanda, rilevando che l'art. 9 non prevedeva alcun obbligo a carico dell’associato,mentre la seconda domanda era identica, concernente la violazione, del soloart. 5 inerente l'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di pubblicizzare le iniziative di controparte, di utilizzo dell e proprie strutture nella promozione degli eventi, da supportare economicamente nei limiti degli investimenti previsti con sponsorizzazioni dei propri partners e di terzi, con un danno di € 500.00O per lamostra sulla [OSCURATO:PERSONA] e di € 200.000 per l a mostra sul Caravaggio, inalcun modo pubblicizzate e per cui erano stati ottenuti ricavi notevolmente inferiorialla mostra sul Guercino.

Andava respinta anche la domanda riconvenzionale per il rimborso di€

42. 1 55,10 spesi dalla con v enuta per la ristrutt u razione della sal a Esquilino, onere· assunto da Gr an d i Stazioni nel con tratto di associazione ed in quello integrativo dell’8.3.05, non potendo il mancato pagamento considerarsi inadempimento grave.

5. ─ Con atto ritualmente notificato [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello per la sentenza n. 9206/11 con cui il Tribunale di Roma: 1) ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto di associazione in partecipazione del 19.4.2002 e dei contratti integrativi del 28.1.2004 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] intercorsi con [OSCURATO:SOCIETA].; 2) ha respinto la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la declaratoria di risoluzione per l'avverso inadempimento dei medesimi contratti; 3) ha compensato le spese processuali e posto a carico di ciascuna parte per la metà le spese di Ctu.6. ─ L’attuale ricorrent e proponeva gravame , dinanzi alla Corte di Romache, con la sentenza qui impugnata , ha accolto per quanto di ragionel'appello principale di Rom artificio s.r.l. e quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza di I grado e in riforma della stessa: a) ha dichiarato risolto per inad e mpimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il contratto di associazione inpartecipazione del 19.4.2002 ed i contratti integrativi 28.1.2004 e 8.3.2005; b)ha respinto la do m anda di ris ar cimento danni avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l.; b) ha accolto parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e per effetto ha condanna to [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di € 98.142,60 oltre Iva su €68.432,87 e su € 4.023,19, di interessi ex d. lgs. n. 231/ 20 02 su € 72 .456 ,06 dal

27.7. 20 06 al saldo ed interessi legali su tali interessi dal 17.6.2007 al saldo; di interessi ex d. lgs.n. 231/2002 su € 25.686,54 dal 17.7.07 al saldo.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a) premesso che dagli esiti probatori risultano inadempimenti di entrambe le parti, nella va l ut azio ne comparativa dei distinti inadempimenti la corte ritiene che sia maggiore quello ascrivibile all'associata G.S., per la p luralità ed importanza dei vari comportamenti adottati, incidenti negativamente in misura preponderanteai sensi dell'art. 1455 c.c. sulla ragione economico - sociale del contratto. di associazione in partecipazione rispetto a quelli addebitatiall'associante; b) in particolare, la mancata consegna delle aree in cui svolgere l’attività concordata, la mancata pubblicizzazione e sponsorizzazione degli eventi erano obblighi fondamentali che rappresentano inadempimento grave di per sé incidente negativamente in modo preponderante sulla causa del contratto tale da legittimare la domanda di risoluzione avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 1453 c.c.a far data dalla decisione e non dalla domanda(da cui deriva che fino alla data incontestata della scadenza del contratto [OSCURATO:SOCIETA] aveva il diritto di mantenere la disponibilità delle aree oggetto dell’accordo, il diritto è venuto meno alla scadenza del contrattoper cui la successiva detenzione va qualificata come abusiva occupazione); c) la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] del danno emergente e del lucro cessante peri costi e le spese sostenute alla mancata pubblicizzazione delle mostre è carente di prova sul danno emergente poiché il documento esibito è privo di sottoscrizione e quindi la dichiarazione non è soggettivamente riferibile ed è di formazione unilaterale senza alcun supporto contabile; il riferimento ai costi sostenuti per una delle mostre è generico e non estensibile agli altri eventi perché ogni evento ha le sue specificità ed il richiamo non può supplire all’onere probatorio della parte certamente in possesso della documentazione contabile attestante gli effettivi costi; sull’elemento del mancato guadagno non v’è alcun elemento di riscontro per cui la minore affluenza rimane un fatto affermato e non dimostrato; d)la domanda di risarcimento del danno per il mancato utilizzo delle aree e per l’annullamento di tre mostre non risulta provato con riferimento agli effettivi esborsi sopportati per tali circostanze; e)il rimborso dei costi vivi per le spese di vigilanza notturna e attività connesse non può essere accolta perché le relative fatture quietanzate non sono state esibite; f) il rimborso delle spese affrontate per l’adeguamento tecnico della sala Esquilino sono state contestate con la lettera del 2.8.2006 per essere i lavoriasseritamente eseguiti subordinati in base al contratto alla preventiva approvazione del progetto e del preventivo mai avvenuta per la mancata presentazione degli stessi all’altra parte; g) anche la richiesta del rimborso dei costi e delle spese sostenuti per la liberazione delle aree espositive dalle opere occupate dal precedente possessore delle stesse sconta il deficit probatorio delle altre richieste;h) le domande propose con l’appello incidentale per il mancato accoglimento della domanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di somme derivanti dall’ulteriore ricavo spettante per la mostra sul Guercino, per le utenze telefoniche vanno accolte nei limiti accertati dalla CTU, quella relativa a oneri accessori degli anni 2004-2005 è rimasta generica nella sua determinazione così come affermato e non contestato in I grado; i) la domanda relativa alla richiesta di risarcimento del danno per occupazione sine titulo per occupazione abusiva delle aree dalla scadenza del contratto non può essere accolta , m ancando ogni allegazione della concreta occasione non potuta sfruttare a causa dell'indebita occupazione, in adesione al mutato, ma ormai costante orientamentoespresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale ai fini risarcitori il danno conseguenza deve essere allegato e provato; pertanto il danno da o ccu pazione si ne titulo , in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei f atti che devono essere accerta t i, ossia l'intenzione concreta del proprietariodi mettere l'immobile a frutto.

7. ─[OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione con due motivied anche memoria.

8. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ha nno presentato controricorso, ricorso incidentale ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce: 9.─ Con il primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1458 c.c.) in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c.

La sentenza impugnata ha correttamente risolto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] (G.S.) s.p.a il contratto di associazione in partecipazione del 19.04.02 ed i contratti integrativi del 28.01.04 e del08.03.05 conclusi con la [OSCURATO:SOCIETA] ed oggetto di giudizio .

La pronuncia è tuttavia erronea e va pertanto cassata là dove egualmente condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di € 98.142,60 oltre accessori proprio in forza degli stessi contratti dichiarati risolti.

Ne è conseguita una chiara violazione deldisposto di cui all’art. 1458 c.c.che sancisce la piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione alla quale non si sottrae l’associazione in partecipazione, sebbene contratto di durata.La corte di legittimità ha statuito che ai contratti ad esecuzione continuativa o periodica cui si riferisce l’art. 1458 ai fini risolutori «non può ricondursi il contratto di associazioni in partecipazione ex art. 2549 c.c., con il quale l’associante attribuisce all’associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari,trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l’apporto e dettapartecipazione».

Il contratto in esame prevede, non una serie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo, ma un’unica attribuzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] come partecipazione agli utili; alla pronunciata risoluzione del contratto associativo non poteva che conseguire un effetto liberatorio per le obbligazioni che ancora dovevano essere eseguite. 9.1─La censura è infondata.

La Corte ha letteralmente statuito che considerato che il contratto base è stato «risolto per inadempimento di G.S., la presente pronuncia ha natura costitutiva, per cui la risoluzione opera dalla data della decisione e non della domanda».

E’ pur vero che la domanda formulata ex art. 1453 c.c.mira ad una pronuncia costitutiva, poiché è diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento, da parte del giudice, della gravità o meno dell'inadempimento (Cass., n. 26508/2009; Cass., n. 36918/2021), ma la censura pone la diversa questione dell’annullamento degli effetti prodotti prima della pronuncia facendo leva sulla qualificazione del contratto di associazione in partecipazione come contratto di scambio e non di durata, per cui non sarebbe applicabile l’art. 1458 c.c. perché il contratto sarebbe connotatodalla unicità della prestazione; così come l’orientamento costante di codesta Corte afferma e , pertanto , l’effetto retroatt ivo tra le parti della risoluzione non è riconducibile ai « contratti ad esecuzione continuata o periodica, rispetto ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite».

E’ vero che questa Corte ha più volte ribadito che il principio espresso dall'art. 1458, comma1, c.c., secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per le prestazioni già eseguite, riguarda i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ossia soltanto quelli in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l'intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo.

Pertanto, ad essi non può ricondursi il contratto di associazione in partecipazione ex art. 2549 c.c., con il quale l'associante attribuisce all'associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l'apporto e detta partecipazione (Cass., n. 7550/2012; Cass., n. 10496/2020).

Va , però, osservato che nel contratto in questione erano previste una serie di prestazioni ulteriori che la Corte ha ritenuto come “fondamentali”(si pensi all’obbligo di attività di comunicazione per gli eventi), che potrebbero essere considerate come ulteriori rispetto all’«apporto» ex art. 2549 c.c. individuato come caratterizzante in generale lo schema tipo dell’associazione in partecipazione.

La stessa sentenza citata dal ricorrente, per sottolineare la funzione di scambio tra singoli scambi fa riferimento all’esclusiva «partecipazione agli utili[....] pari al 42, 7412% di quelli che all'associato deriveranno dall'affare precisato in premessa»; nonché del diritto dell'associata «di ottenere nel corso dei lavori anticipazioni di utili a titolo provvisorio e salvo conguaglio da effettuarsi in sede di rendiconto finale e definitivo...».

In ogni caso, questo non esclude che a lla pronuncia di risoluzione consegue, oltre all'effetto liberatorio per le prestazioni ancora da eseguire, anche quello restitutorio per quelle già eseguite, e, pertanto, n ei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l’insorgenza dell’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente.

Sulla base del principio generaledel riconoscimento del compenso per le attività comunque effettuate non ripetibili e delle quali, comunque, la partestessa si sia giovat a .

Ora appare innegabile che la parte che agito per la risoluzione abbia tratto profitto dall’occupazione delle aree e che tale prestazione di messa a disposizione delle stesse sia stata eseguita non sia ripetibile ed in linea generale, è stato più volte ribadito che si deve tener conto dell'uso del bene fatto comunque prima della risoluzione, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione di una delle parti (Cass., n. 16077/2020).

10. ─ Con il secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 115 – 116 c.p.c.; artt. 1226 - 2697 c.c.) in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c.

La sentenza della Corte, pur accogliendo la domanda di risoluzione del contratto di associazione in partecipazione e accordi integrativi per cui è causa,per inadempimento grave ed esclusivo dell’associato [OSCURATO:PERSONA], ha poi erroneamente rigettato tutte le richieste di risarcimento dei danni, a diverso titolo, conseguentemente formulate da [OSCURATO:SOCIETA].La sentenza impugnata va cassata là dove ha rigettato tutte le domande risarcitorie della [OSCURATO:SOCIETA], in conseguenza del grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], pur accertato in sentenza, giacchè frutto di una erroneainterpretazione e di applicazione delle norme in materia di riparto dell’onere probatorio (art. 1697 c.c.), come pure di prova del danno, anche presuntiva, e sua liquidazione, anche in via equitativa. 10.1─ La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza ed è comunque inammissibile.

La Corte ha analizzato analiticamente tutte le prove addotte per la individuazione e quantificazione del danno subito dalla ricorrente, valutandole non adeguate per una serie di precisi motivi tutti enunciati per ogni singola prova, esprimendosi su ogni fatto che potesse giustificare l’esistenza del danno e la sua quantificazione senza che in tale ricostruzione possa in alcun modo interferire l’evocazione di fatti notori per sostenere un innegabile deficit probatorio ampiamente motivato dalla Corte.

In sede di legittimità non è possibile richiedere una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022).

Cass. n. 9021/2023; Cass. n. 6073/2023; Cass. n. 2415/ 2023; ancora recentemente cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9014/2023; Cass. n. 7993/2023; Cass. n. 4784/2023; Cass. n. 1015/2023).

I ricorrenti incidentale deducono: 11.─ Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1226 c.c. e 2729 c.c.) con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la Corte ha erroneamente afferma to che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe necessariamente dovuto offrire in giudizio la prova di una concreta occasione perduta di sfruttamento delle aree sine titulodetenute da [OSCURATO:SOCIETA] dopo la scadenza contrattuale .

La controricorrente avrebbe provato il suo interesse allo sfruttamento del bene proprio con i contratti di associazione in partecipazione stipulati con la ricorrente e «ha domandato il ristoro di un danno che, nell’an, deve (e doveva) reputarsi dimostrato per tabulas o, in ogni caso, muovendo dal fatto noto (i.e.: lo sfruttamento commerciale del bene ininterrottamente perseguito e attuato nel 2002, nel 2004 e nel 2005) per presunzioni».L’occupazione abusiva del bene, infatti, ha impedito a quest’ultima proprio la concreta offerta a terzi (in locazione o in associazione in partecipazione) delle aree. 11.1− La censura è infondata poiché gli orientamenti espressi da questa Corte sulla necessità dell’allegazione di una prova concreta sull’esistenza del danno non possono essere desunti dall’affermazione che l’occupazione abusiva del bene avrebbe impedito la concreta offerta a terzi.

La censurafinge di ignorare che, nel caso in esame, i contratti di associazione in partecipazione con [OSCURATO:SOCIETA] sono stati stipulati in un momento temporale(2002) nel quale le aree erano occupate dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]GNAM e la decorrenza del rapporto è stata individuata alla consegna delle aree da parte di quest’ultima che era avvenuta (soltanto nel 2004) anche grazie al trasporto delle opere allocate nell’area presso il [OSCURATO:PERSONA] di Genazzano a cura dell’attuale ricorrente. 12.− Per quanto esposto, il ricorso principale e quello incidentale vanno rigetta ti con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese giudiziali tra le parti per reciproca soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussiste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domicili ata presso il suo studio, in Salerno , via GabrieleGuglielmi n. 6 -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , (già Grandi stazioni s.p.a.), [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat e e difes e dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliatepresso il suostudio, in Roma, via A. Gregoriana, 54 -controricorrentie ricorrenti incidentali- Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Roma n. 3731 /20 1 9 depositatail 29 . 5 .201 9 , non notificata. Oggetto: associazione in partecipazione risoluzione per inadempimento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ La so cietà Grandi stazioni s.p.a. , costituita al fine della riqualifìcazione e della gestione integrate ai fini commerciali delle tredici principali stazioni ferroviarie italiane, tra cui la S t azione Termini di Roma, esponeva di avere stipulato in data 19aprile 2002 con [OSCURATO:SOCIETA]., società-operante nel settore della organizzazione di mostre ed eventi culturali, un contratto di associazione in partecipazione, con il quale essa si obbligava a mettere a disposizione di [OSCURATO:SOCIETA] alcune aree comprese nella [OSCURATO:PERSONA] di Roma, denominate “[OSCURATO:PERSONA] ", meglio come area espositiva e areabookshop, e si impegnava altresì aporre in essere campagne di comunicazione e promozione degli eventi, anche attraverso sponsorizzazionedei propri partners commerciali e di soggetti terzi, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. si impegnava dal canto suo ad allestire eventi di rilevante impatto qualitativo e di intere sse per il pubblico e ad avviare e organizzare un 'attività di bookshop con l'impegno ad "osservare i seguenti o rari minimi 365 giorni all’anno dalleore 8 alle 20"; nel contratto si precisava che la gestione dell’impresa era affidata escl u si va mente al l 'associante [OSCURATO:SOCIETA]. La società aggiungeva che il contrat to le attribuiva una remunerazione legata in parte alla percentuale dei ricavi deriv a ti dall’attività di allestimento mostre, eventi congressuali e promozionali, tenuto con to del suo eventuale contributo alle spese, ed in parte nella misura fissa del 12% del fatturato annuo del bookshop, e che la durata del contratto er a fissata in 5 anni con decorrenza dalla consegna delle aree al momento occupate dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]GNAM. 2. ─La società associante aveva adottato plurime condotte contrarie non solo a precisi obblighicontrattuali ma anche ai d o veri di buo na fede, tra cui il mancato tempestivo invio del prescritto rendicont o relativo alla mostra del Guercinoe dell’evento successivo per il quale non le era stato sottoposto il business plan e aveva pertanto percepito soltanto il 10% sui ricavi peraltro mai ricevuti. Per tali comportamenti aveva deciso di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel l 'art. 1 6 del contr a tto di associaz i one in partecipazione, chiedendo quindi, oltre al pagamento dei crediti maturati, il rilasciodelle aree occupate. 3.─ Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda principale, concernentela risoluzione di diritto del contratto di associazione in partecipazione per violazione dell'obbligo di apertura al pubblico dalle ore 8,00 alleore 20 stante il caratt e re generico dell'art. 16 del contratto oltre che per av ere consentito a controparte di gestire l'impresa nei locali dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] con l'allestimento della mostra”Come lavorava Caravaggio" n el periodo novembre 2006/febbraio 2007, dopo la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, con un comportamento concludente che dimostrava in modo inequivoco l'interesse alla tardiva esecuzione del contratto . Ha in o ltre respin to la domand a subordinata di riso lu z i one per inad e m pi mento, rit e nendo di scarsa importanza nell 'economia compl es siva del con tratto qual e obbligazione accessoria, la riduzione dell'orario di apertura del bookshop,trattandosi di contestazione avanzata solo tre anni dopo la firma del co ntratto di associazione in partecipazione e dopo la realizzazione delle due m o stre . Ha escluso altresì l’inadempimento per non avere organizzato ed allestito all'interno delle aree consegnate eventi di rilevante impatto qualitativo e di interesse per ilpubblico, trattandosi di spazi sfruttati per m e no del 40% del temp o disponibile e per non aver inviato tempestivamente i rendiconti. Dalla CTU emergeva che nulla era dovuto alla società per gli eventi organizzati e rendicontati.4.─ Il Tribunale ha respint o l a domanda rico n venzionale di [OSCURATO:SOCIETA]. di risoluzione per inadempimento, rilevando in primo luogo la duplicazione priva di allegazione a sosteg n o dell'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] agliart. 5 e 9 del contratto c.d. base in relazione alle mostre sulla [OSCURATO:PERSONA] e sul Caravaggio, con un danno quantificato in € 8.000.000 per la prima domanda, rilevando che l'art. 9 non prevedeva alcun obbligo a carico dell’associato,mentre la seconda domanda era identica, concernente la violazione, del soloart. 5 inerente l'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di pubblicizzare le iniziative di controparte, di utilizzo dell e proprie strutture nella promozione degli eventi, da supportare economicamente nei limiti degli investimenti previsti con sponsorizzazioni dei propri partners e di terzi, con un danno di € 500.00O per lamostra sulla [OSCURATO:PERSONA] e di € 200.000 per l a mostra sul Caravaggio, inalcun modo pubblicizzate e per cui erano stati ottenuti ricavi notevolmente inferiorialla mostra sul Guercino. Andava respinta anche la domanda riconvenzionale per il rimborso di€ 42. 1 55,10 spesi dalla con v enuta per la ristrutt u razione della sal a Esquilino, onere· assunto da Gr an d i Stazioni nel con tratto di associazione ed in quello integrativo dell’8.3.05, non potendo il mancato pagamento considerarsi inadempimento grave. 5. ─ Con atto ritualmente notificato [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello per la sentenza n. 9206/11 con cui il Tribunale di Roma: 1) ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto di associazione in partecipazione del 19.4.2002 e dei contratti integrativi del 28.1.2004 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] intercorsi con [OSCURATO:SOCIETA].; 2) ha respinto la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la declaratoria di risoluzione per l'avverso inadempimento dei medesimi contratti; 3) ha compensato le spese processuali e posto a carico di ciascuna parte per la metà le spese di Ctu.6. ─ L’attuale ricorrent e proponeva gravame , dinanzi alla Corte di Romache, con la sentenza qui impugnata , ha accolto per quanto di ragionel'appello principale di Rom artificio s.r.l. e quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza di I grado e in riforma della stessa: a) ha dichiarato risolto per inad e mpimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il contratto di associazione inpartecipazione del 19.4.2002 ed i contratti integrativi 28.1.2004 e 8.3.2005; b)ha respinto la do m anda di ris ar cimento danni avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l.; b) ha accolto parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e per effetto ha condanna to [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di € 98.142,60 oltre Iva su €68.432,87 e su € 4.023,19, di interessi ex d. lgs. n. 231/ 20 02 su € 72 .456 ,06 dal 27.7. 20 06 al saldo ed interessi legali su tali interessi dal 17.6.2007 al saldo; di interessi ex d. lgs.n. 231/2002 su € 25.686,54 dal 17.7.07 al saldo. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a) premesso che dagli esiti probatori risultano inadempimenti di entrambe le parti, nella va l ut azio ne comparativa dei distinti inadempimenti la corte ritiene che sia maggiore quello ascrivibile all'associata G.S., per la p luralità ed importanza dei vari comportamenti adottati, incidenti negativamente in misura preponderanteai sensi dell'art. 1455 c.c. sulla ragione economico - sociale del contratto. di associazione in partecipazione rispetto a quelli addebitatiall'associante; b) in particolare, la mancata consegna delle aree in cui svolgere l’attività concordata, la mancata pubblicizzazione e sponsorizzazione degli eventi erano obblighi fondamentali che rappresentano inadempimento grave di per sé incidente negativamente in modo preponderante sulla causa del contratto tale da legittimare la domanda di risoluzione avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 1453 c.c.a far data dalla decisione e non dalla domanda(da cui deriva che fino alla data incontestata della scadenza del contratto [OSCURATO:SOCIETA] aveva il diritto di mantenere la disponibilità delle aree oggetto dell’accordo, il diritto è venuto meno alla scadenza del contrattoper cui la successiva detenzione va qualificata come abusiva occupazione); c) la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] del danno emergente e del lucro cessante peri costi e le spese sostenute alla mancata pubblicizzazione delle mostre è carente di prova sul danno emergente poiché il documento esibito è privo di sottoscrizione e quindi la dichiarazione non è soggettivamente riferibile ed è di formazione unilaterale senza alcun supporto contabile; il riferimento ai costi sostenuti per una delle mostre è generico e non estensibile agli altri eventi perché ogni evento ha le sue specificità ed il richiamo non può supplire all’onere probatorio della parte certamente in possesso della documentazione contabile attestante gli effettivi costi; sull’elemento del mancato guadagno non v’è alcun elemento di riscontro per cui la minore affluenza rimane un fatto affermato e non dimostrato; d)la domanda di risarcimento del danno per il mancato utilizzo delle aree e per l’annullamento di tre mostre non risulta provato con riferimento agli effettivi esborsi sopportati per tali circostanze; e)il rimborso dei costi vivi per le spese di vigilanza notturna e attività connesse non può essere accolta perché le relative fatture quietanzate non sono state esibite; f) il rimborso delle spese affrontate per l’adeguamento tecnico della sala Esquilino sono state contestate con la lettera del 2.8.2006 per essere i lavoriasseritamente eseguiti subordinati in base al contratto alla preventiva approvazione del progetto e del preventivo mai avvenuta per la mancata presentazione degli stessi all’altra parte; g) anche la richiesta del rimborso dei costi e delle spese sostenuti per la liberazione delle aree espositive dalle opere occupate dal precedente possessore delle stesse sconta il deficit probatorio delle altre richieste;h) le domande propose con l’appello incidentale per il mancato accoglimento della domanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di somme derivanti dall’ulteriore ricavo spettante per la mostra sul Guercino, per le utenze telefoniche vanno accolte nei limiti accertati dalla CTU, quella relativa a oneri accessori degli anni 2004-2005 è rimasta generica nella sua determinazione così come affermato e non contestato in I grado; i) la domanda relativa alla richiesta di risarcimento del danno per occupazione sine titulo per occupazione abusiva delle aree dalla scadenza del contratto non può essere accolta , m ancando ogni allegazione della concreta occasione non potuta sfruttare a causa dell'indebita occupazione, in adesione al mutato, ma ormai costante orientamentoespresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale ai fini risarcitori il danno conseguenza deve essere allegato e provato; pertanto il danno da o ccu pazione si ne titulo , in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei f atti che devono essere accerta t i, ossia l'intenzione concreta del proprietariodi mettere l'immobile a frutto. 7. ─[OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione con due motivied anche memoria. 8. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ha nno presentato controricorso, ricorso incidentale ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce: 9.─ Con il primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1458 c.c.) in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c. La sentenza impugnata ha correttamente risolto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] (G.S.) s.p.a il contratto di associazione in partecipazione del 19.04.02 ed i contratti integrativi del 28.01.04 e del08.03.05 conclusi con la [OSCURATO:SOCIETA] ed oggetto di giudizio . La pronuncia è tuttavia erronea e va pertanto cassata là dove egualmente condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di € 98.142,60 oltre accessori proprio in forza degli stessi contratti dichiarati risolti. Ne è conseguita una chiara violazione deldisposto di cui all’art. 1458 c.c.che sancisce la piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione alla quale non si sottrae l’associazione in partecipazione, sebbene contratto di durata.La corte di legittimità ha statuito che ai contratti ad esecuzione continuativa o periodica cui si riferisce l’art. 1458 ai fini risolutori «non può ricondursi il contratto di associazioni in partecipazione ex art. 2549 c.c., con il quale l’associante attribuisce all’associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari,trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l’apporto e dettapartecipazione». Il contratto in esame prevede, non una serie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo, ma un’unica attribuzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] come partecipazione agli utili; alla pronunciata risoluzione del contratto associativo non poteva che conseguire un effetto liberatorio per le obbligazioni che ancora dovevano essere eseguite. 9.1─La censura è infondata. La Corte ha letteralmente statuito che considerato che il contratto base è stato «risolto per inadempimento di G.S., la presente pronuncia ha natura costitutiva, per cui la risoluzione opera dalla data della decisione e non della domanda». E’ pur vero che la domanda formulata ex art. 1453 c.c.mira ad una pronuncia costitutiva, poiché è diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento, da parte del giudice, della gravità o meno dell'inadempimento (Cass., n. 26508/2009; Cass., n. 36918/2021), ma la censura pone la diversa questione dell’annullamento degli effetti prodotti prima della pronuncia facendo leva sulla qualificazione del contratto di associazione in partecipazione come contratto di scambio e non di durata, per cui non sarebbe applicabile l’art. 1458 c.c. perché il contratto sarebbe connotatodalla unicità della prestazione; così come l’orientamento costante di codesta Corte afferma e , pertanto , l’effetto retroatt ivo tra le parti della risoluzione non è riconducibile ai « contratti ad esecuzione continuata o periodica, rispetto ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite». E’ vero che questa Corte ha più volte ribadito che il principio espresso dall'art. 1458, comma1, c.c., secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per le prestazioni già eseguite, riguarda i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ossia soltanto quelli in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l'intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, ad essi non può ricondursi il contratto di associazione in partecipazione ex art. 2549 c.c., con il quale l'associante attribuisce all'associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l'apporto e detta partecipazione (Cass., n. 7550/2012; Cass., n. 10496/2020). Va , però, osservato che nel contratto in questione erano previste una serie di prestazioni ulteriori che la Corte ha ritenuto come “fondamentali”(si pensi all’obbligo di attività di comunicazione per gli eventi), che potrebbero essere considerate come ulteriori rispetto all’«apporto» ex art. 2549 c.c. individuato come caratterizzante in generale lo schema tipo dell’associazione in partecipazione. La stessa sentenza citata dal ricorrente, per sottolineare la funzione di scambio tra singoli scambi fa riferimento all’esclusiva «partecipazione agli utili[....] pari al 42, 7412% di quelli che all'associato deriveranno dall'affare precisato in premessa»; nonché del diritto dell'associata «di ottenere nel corso dei lavori anticipazioni di utili a titolo provvisorio e salvo conguaglio da effettuarsi in sede di rendiconto finale e definitivo...». In ogni caso, questo non esclude che a lla pronuncia di risoluzione consegue, oltre all'effetto liberatorio per le prestazioni ancora da eseguire, anche quello restitutorio per quelle già eseguite, e, pertanto, n ei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l’insorgenza dell’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente. Sulla base del principio generaledel riconoscimento del compenso per le attività comunque effettuate non ripetibili e delle quali, comunque, la partestessa si sia giovat a . Ora appare innegabile che la parte che agito per la risoluzione abbia tratto profitto dall’occupazione delle aree e che tale prestazione di messa a disposizione delle stesse sia stata eseguita non sia ripetibile ed in linea generale, è stato più volte ribadito che si deve tener conto dell'uso del bene fatto comunque prima della risoluzione, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione di una delle parti (Cass., n. 16077/2020). 10. ─ Con il secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 115 – 116 c.p.c.; artt. 1226 - 2697 c.c.) in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c. La sentenza della Corte, pur accogliendo la domanda di risoluzione del contratto di associazione in partecipazione e accordi integrativi per cui è causa,per inadempimento grave ed esclusivo dell’associato [OSCURATO:PERSONA], ha poi erroneamente rigettato tutte le richieste di risarcimento dei danni, a diverso titolo, conseguentemente formulate da [OSCURATO:SOCIETA].La sentenza impugnata va cassata là dove ha rigettato tutte le domande risarcitorie della [OSCURATO:SOCIETA], in conseguenza del grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], pur accertato in sentenza, giacchè frutto di una erroneainterpretazione e di applicazione delle norme in materia di riparto dell’onere probatorio (art. 1697 c.c.), come pure di prova del danno, anche presuntiva, e sua liquidazione, anche in via equitativa. 10.1─ La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza ed è comunque inammissibile. La Corte ha analizzato analiticamente tutte le prove addotte per la individuazione e quantificazione del danno subito dalla ricorrente, valutandole non adeguate per una serie di precisi motivi tutti enunciati per ogni singola prova, esprimendosi su ogni fatto che potesse giustificare l’esistenza del danno e la sua quantificazione senza che in tale ricostruzione possa in alcun modo interferire l’evocazione di fatti notori per sostenere un innegabile deficit probatorio ampiamente motivato dalla Corte. In sede di legittimità non è possibile richiedere una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). Cass. n. 9021/2023; Cass. n. 6073/2023; Cass. n. 2415/ 2023; ancora recentemente cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9014/2023; Cass. n. 7993/2023; Cass. n. 4784/2023; Cass. n. 1015/2023). I ricorrenti incidentale deducono: 11.─ Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1226 c.c. e 2729 c.c.) con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la Corte ha erroneamente afferma to che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe necessariamente dovuto offrire in giudizio la prova di una concreta occasione perduta di sfruttamento delle aree sine titulodetenute da [OSCURATO:SOCIETA] dopo la scadenza contrattuale . La controricorrente avrebbe provato il suo interesse allo sfruttamento del bene proprio con i contratti di associazione in partecipazione stipulati con la ricorrente e «ha domandato il ristoro di un danno che, nell’an, deve (e doveva) reputarsi dimostrato per tabulas o, in ogni caso, muovendo dal fatto noto (i.e.: lo sfruttamento commerciale del bene ininterrottamente perseguito e attuato nel 2002, nel 2004 e nel 2005) per presunzioni».L’occupazione abusiva del bene, infatti, ha impedito a quest’ultima proprio la concreta offerta a terzi (in locazione o in associazione in partecipazione) delle aree. 11.1− La censura è infondata poiché gli orientamenti espressi da questa Corte sulla necessità dell’allegazione di una prova concreta sull’esistenza del danno non possono essere desunti dall’affermazione che l’occupazione abusiva del bene avrebbe impedito la concreta offerta a terzi. La censurafinge di ignorare che, nel caso in esame, i contratti di associazione in partecipazione con [OSCURATO:SOCIETA] sono stati stipulati in un momento temporale(2002) nel quale le aree erano occupate dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]GNAM e la decorrenza del rapporto è stata individuata alla consegna delle aree da parte di quest’ultima che era avvenuta (soltanto nel 2004) anche grazie al trasporto delle opere allocate nell’area presso il [OSCURATO:PERSONA] di Genazzano a cura dell’attuale ricorrente. 12.− Per quanto esposto, il ricorso principale e quello incidentale vanno rigetta ti con compensazione delle spese per reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese giudiziali tra le parti per reciproca soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussiste