CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25575/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso iscritto al n. 25310/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente principale/controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente/ricorrente in via incidentale- nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER), in persona del Presidente pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO, [OSCURATO:PERSONA], n. 160/2020 depositata il 28 febbraio 2020 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2025 dal Consigliere CHIECA Danilo [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) notificava a [OSCURATO:PERSONA], per conto della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, un avviso ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 contenente l’intimazione di pagamento delle somme portate da cinque cartelle esattoriali relative a tributi vari, non opposte nel termine di legge. La contribuente impugnava tale avviso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, assumendo di non aver mai ricevuto notificazione delle cartelle presupposte ed eccependo la prescrizione dei crediti sottostanti. [OSCURATO:PERSONA] adìta, pronunciando nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, respingeva il ricorso. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, la quale, con sentenza n. 160/2020 del 28 febbraio 2020, così statuiva sull’appello proposto dalla parte privata: (a)dichiarava cessata la materia del contendere in relazione ai debiti risultanti da tre delle cinque cartelle di pagamento presupposte (segnatamente quelle recanti i nn. 08320010053605577000, 08320020019110143000 e 08320020031366836000), in quanto automaticamente annullati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018; (b)dichiarava estinti per intervenuta prescrizione i crediti erariali per IRPEF e IVA azionati con le cartelle nn. 08320020019110244000 e 08320020019110345000. Per quanto qui ancora interessa, i giudici regionali rilevavano che, pur risultando documentalmente comprovata la rituale notificazione delle due cartelle innanzi indicate sub (b), «nondimeno d (ov) ev (a) essere dichiarata la prescrizione de(i) relativ (i) credit (i), dal momento che e(ra) sicuramente maturato il previsto periodo prescrizionale, da considerarsi quinquennale, trattandosi di credit(i) non accertat(i) con decisione giurisdizionale ma cristallizzat(i) per sopraggiunta irretrattabilità in sede amministrativa». Soggiungevano che «per entrambe le suddette cartelle non e(ra) stato versato alcun atto interruttivo, senza che po(te)ss(e) peraltro essere considerato di tale forza il preteso riconoscimento del debito in occasione della richiesta di rateizzazione» presentata dalla contribuente in data 6 maggio 2015, «per l’evidente motivo che in calce alla stessa fu espressamente specificato che… ”non costitui(va) in nessun modo accettazione del debito e resta(va) salvo ogni diritto di ripetizione delle somme… pagate indebitamente e fatta salva la facoltà di agire nelle opportune sedi“…». Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, anch’esso composto di due motivi, al quale l’Agenzia ha a sua volta replicato con apposito controricorso. L’ADER è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2946, 2948 n. 4) e 2953 c.c.. 1.1 Si critica l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto applicabile la prescrizione breve quinquennale, in luogo di quella ordinaria decennale, ai crediti tributari sottesi alle cartelle di pagamento nn. 08320020019110244000 e 08320020019110345000. 2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata e parimenti sussunto nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2944 c.c.. 2.1 Viene ascritto alla CTR di aver a torto negato che l’istanza di rateazione del debito presentata dalla Matarazzo in data 6 maggio 2015 potesse essere considerata atto idoneo a interrompere la prescrizione dei crediti di cui si discute. 3. Diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, il ricorso non difetta di ”autosufficienza“, essendo ivi puntualmente riprodotti i passaggi motivazionali della gravata pronuncia in cui si annidano gli «errores in iudicando» denunciati, nella misura necessaria a consentire alla Corte di apprezzare la consistenza delle sollevate censure senza bisogno di attingere a fonti esterne. Peraltro, entrambi i motivi in esso articolati pongono questioni prettamente giuridiche la cui esatta comprensione non richiede l’esame di atti e documenti del processo. 3.1 Tanto premesso, il primo mezzo di gravame è solo in parte fondato. 3.2 Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il credito per la riscossione dell’IRPEF e dell’IVA si prescrive nell’ordinario termine decennale, in assenza della previsione di un termine più breve. 3.3 Si è al riguardo sottolineato che non può ritenersi operante «in subiecta materia»il termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4) c.c., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo e unitario, cosicchè il singolo pagamento non è legato ai precedenti, ma risente di nuove valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass.n. 15877/2024, Cass. n. 33213/2023, Cass. n. 12740/2020, Cass.n. 32308/2019). 3.4 Un discorso a parte va fatto per il diritto alla riscossione degli interessi e delle sanzioni, il quale rimane soggetto al termine quinquennale di prescrizione stabilito per i primi dal precitato art. 2948 n. 4) c.c. e per le seconde dall’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997 (cfr. Cass. n. 24449/2024: «In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato,il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.»; si vedano pure Cass. n. 7486/2022 e Cass. Sez. Un. n. 25790/2009). 3.5 Sull’argomento è stato puntualizzato che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia, in virtù della progressiva maturazione degli stessi, e si uniforma, quanto alla prescrizione, al termine di cinque anni previsto in via generale dall’art. 2948 n. 4) c.c. (cfr. Cass. n. 24721/2024, Cass. n. 24449/2024, Cass. n. 2095/2023). 3.6 Per quanto precede, la doglianza va, dunque, accolta per la sola parte concernente la prescrizione del diritto alla riscossione delle imposte. 4. Il secondo, subordinato, motivo - che in astratto potrebbe conservare rilievo rispetto agli interessi e alle sanzioni, soggetti alla prescrizione quinquennale- si rivela in parte infondato, in parte inammissibile. 4.1 [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha accertato in fatto che per entrambe le cartelle di cui trattasi «non e(ra) stato versato alcun atto interruttivo», non mancando di chiarire che non poteva «essere considerato di tale forza il preteso riconoscimento del debito in occasione della richiesta di rateizzazione». 4.2 Ciò posto, va notato che fra la data di notifica delle cartelle in parola (16 ottobre 2007) e quella dell’istanza di rateazione del debito presentata dalla contribuente (6 maggio 2015) è decorso un lasso di tempo ampiamente superiore ai cinque anni, onde la prescrizione deve comunque ritenersi maturata; né la ricorrente ha mai dedotto che nell’istanza in parola fosse ravvisabile unarinuncia tacita alla prescrizione ex art. 2937 c.c.. 4.3 Per il vero, l’Agenzia delle Entrate prospetta l’esistenza di ulteriori atti interruttivi intervenuti «medio tempore», costituiti da due intimazioni di pagamento asseritamente notificate alla contribuente il 6 giugno 2012. 4.4 Sennonchè, in tal modo si finisce per contestare la ricostruzione fattuale della vicenda operata dai giudici d’appello, i quali, come già detto, hanno accertato la mancata prova del compimento di atti interruttivi ad opera dell’[OSCURATO:PERSONA]. 4.5 Sotto questo profilo il motivo si appalesa inammissibile, non potendo la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 2711/2025, Cass. n. 16442/2024, Cass. n. 34817/2022, Cass. n. 645/2019). 5. L’accoglimento, sia pur limitato, dell’impugnazione principale impone di procedere alla disamina del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Matarazzo. 5.1 Il primo motivo di tale ricorso, ricondotto nell’alveo dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è così rubricato: omesso esame ed omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . 5.2 Si imputa alla Commissione regionale di non aver vagliato l’eccezione di nullità della notifica delle cartelle di pagamento nn. 08320020019110244000 e 08320020019110345000 sollevata dalla contribuente fin dal primo grado, o se non altro di averla disattesa in base a una motivazione del tutto inesistente e meramente apparente . 5.3 Il motivo è anzitutto mal formulato, poiché richiama sia la vecchia che la nuova versione del n. 5) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., pur risultando «ratione temporis» applicabile soltanto la seconda, per essere stato il ricorso proposto avverso una sentenza pubblicata dopo l’11 settembre 2012 (arg. exart. 54, comma 3, del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012). 5.4 Valutata alla stregua del vigente testo della norma, la lagnanza è inammissibile, in quanto, per costante orientamento di questa Corte, l’omesso esame deducibile come motivo di ricorso per cassazione deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, e non una questione giuridica, un punto, un’argomentazione o deduzione difensiva (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 8053-8054/2014, Cass. Sez. Un. n. 19881/2014, Cass. n. 17536/2020, Cass. n. 32715/2021, Cass. n. 11958/2022, Cass. n. 25171/2024). 5.5 Essa è comunque priva di fondamento, giacchè il fatto (recte: la questione) asseritamente trascurato dall’impugnata sentenza è stato, in realtà, tenuto in debita considerazione dalla CTR abruzzese, la quale ha osservato che la notifica delle due cartelle di cui trattasi era stata regolarmente eseguita in data 16 ottobre 2007, «come da documentazione versata». 5.6 Con quest’ultima sintetica precisazione il collegio di secondo grado ha anche dato conto delle ragioni del «decisum», spiegando che il convincimento espresso si fondava sulla diretta visione dei documenti richiamati. 5.7 Per il resto, giova rimarcare che la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene allasufficienza della motivazione, vizio non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui al n. 5) del menzionato art. 360, comma 1, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24976/2025, Cass. n. 4512/2024, Cass. n. 30844/2023, Cass. n. 11863/2018). 6. Con il secondo motivo, inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è dedotta la nullità della gravata decisione per omessa pronuncia sull’eccezione della contribuente intesa a sentir dichiarare la decadenza dell’[OSCURATO:PERSONA] dall’esercizio del potere di riscossione per decorso del termine all’uopo fissato dall’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973. 6.1 Il motivo è inammissibile, investendo una questione rimasta assorbita dalle statuizioni adottate dalla CTR, la quale ha fondato la propria decisione sulla questione preliminare di merito relativa alla prescrizione dei crediti tributari. 6.2 Soccorre, sul tema, lo stabile insegnamento nomofilattico, che va qui ulteriormente ribadito, secondo cui nel processo di cassazione è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida; e ciò in quanto, nel caso di accoglimento del ricorso principale, tali questioni possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio, non essendo rispetto ad esse ravvisabile alcun rigetto implicito (cfr. Cass. n. 15214/2025, Cass. n. 5038/2024, Cass. n. 15893/2023, Cass. n. 19503/2018). 7. In definitiva, il ricorso principale va accolto per quanto di ragione, mentre il ricorso incidentale condizionato deve essere respinto. 7.1 Va conseguentemente disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti innanzi precisati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. 7.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.. 8. Stante l’esito dell’impugnazione incidentale, viene resa nei confronti della parte che l’ha proposta l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, e respinge quello incidentale; cassa la gravata sentenza, in relazione all’impugnazione accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contrib