CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso n. 4173/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Venezia, Castello 4534, in persona della legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28 ottobre 2021, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Alberico II n. 33. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti difensori di sé stessi, ed ulteriormente rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 13. - controricorrenti - avverso l'ordinanza, n. 4877/2016, della [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Matteis, che ha chiesto rigettarsi il ricorso con formulazione del principio di diritto in relazione al suo settimo motivo; letta la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dalla società ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso notificato il 9 marzo 2016, gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premettendo di aver deciso, in qualità di arbitri, una lite insorta tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 21 ottobre 2015) e la Modu s.r.I., in relazione ad un contratto di appalto tra esse intercorso, e di aver già ricevuto acconti per complessivi C 45.000,00, chiesero al Tribunale di Venezia, ex art. 814 cod. proc. civ., la liquidazione dei loro compensi nella misura da essi stessi quantificata nel pronunciato lodo ed al netto degli acconti ricevuti, oltre al rimborso delle spese (di segreteria e di c.t.u.) sostenute, pure come determinate al netto degli acconti, ed agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, cod. civ.. 1.1. Instauratosi il contraddittorio con la Modu s.r.I., il presidente di quel tribunale, tenuto conto delle disposizioni di cui al d.m. n. 55 del 2014, utilizzato, quale scaglione di riferimento, quello delle controversie da C 52.000,01 ad C 260.000,00, e riconosciuto l'aumento fino all'80%, determinò in C 12.753,00 il compenso di ciascun arbitro, pari ad C 38.259,00 per l'intero collegio, oltre contributo forfetario del 15%, altresì precisando che «il che copre l'acconto già versato». 2. La Corte di appello di Venezia, con ordinanza del 27 dicembre 2016, n. 4977, accolse parzialmente il reclamo promosso contro quel provvedimento dagli originari ricorrenti e liquidò «le spese e competenze del Collegio arbitrale e del c.t.u.» nella misura sancita «nel dispositivo de/lodo 29 ottobre 2015 e, pertanto, in C 120.000,00 per compensi degli arbitri, al lordo degli acconti, oltre rimborso per spese generali ed accessori di legge, in C 26.500, quanto alle spese di c.t.u., oltre accessori di legge». Determinò, infine, «le spese di segreteria in C 400,00, oltre alle spese di bollo». 2.1. Per quanto qui residuo interesse, quella corte: i) ritenne fondato il primo motivo di reclamo (volto a contestare l'avvenuto utilizzo, da parte del presidente del tribunale, dello scaglione di riferimento predetto) «...perché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto, sin dall'instaurazione del giudizio arbitrale, la risoluzione del contratto intercorso per inadempimento della committente, così come del pari [OSCURATO:SOCIETA]. aveva replicato con analoga richiesta di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore». Dedusse che «nessuna delle parti ha mai rinunciato alla richiesta di risoluzione ed infatti il lodo arbitrale l'ha pronunciata per inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. dopo avere verificato il complessivo andamento dei lavori ed avere appurato, sia dal punto di vista contenutistico sia della successione temporale, i reciproci addebiti così da constatare che era stata legittima, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., prima la minacciata sospensione dei lavori e poi la diffida ad adempiere. E' stata necessaria una articolata istruttoria con prove orali, [...], e una consulenza tecnica tanto complessa da obbligare le difese delle parti ad instare per una proroga dei termini concessi per osservazioni. Tuttavia essa era strumentale e non risolutiva nel senso che le risultanze tecniche raccolte dal c.t.u. costituivano solo il materiale presupposto per la valutazione giuridica testé ricordata. Va rammentato che l'appalto concerneva lavori di ristrutturazione di un immobile ad uso albergo per un compenso complessivo in tesi spettante a [OSCURATO:SOCIETA]. di C 1.837.289,47 e, pertanto, il valore della causa va commisurato ad un tanto. La circostanza che l'appaltatore abbia "ridotto la propria domanda di pagamento somma dagli iniziali euro 544.641,97 a 298.916,00 euro e quella di risarcimento danni dagli iniziali euro 820.957,11 a 250.000,00 euro" dipende dal pagamento di alcune fatture, nonché dell'addebito di modesti importi in riduzione per la verificata esistenza di alcuni vizi, ma non elide il dato iniziale a cui va commisurato il valore della causa senza che risulti alcuna discrepanza tra valore presunto e valore reale tanto, più che Modu aveva chiesto la risoluzione del contratto ed un risarcimento del danno per importo superiore e vicino ai 2 milioni di euro. Pertanto, appare corretta la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri così come da loro stessi determinata»; il) confermò la congruità delle spese di c.t.u., riconoscendo il raddoppio del compenso ex art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 denegato, invece, dal presidente del tribunale.3. Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ricorso la Modu s.r.I., ex art. 111, comma 7, Cost., affidandosi ad otto motivi. Hanno resistito, con unico controricorso, gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. La Sezione Sesta, sottosezione I, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 6 luglio 2021, n. 19164, premettendo l'insussistenza di dubbi circa l'ammissibilità dell'odierno ricorso straordinario (cfr. Cass., SU, n. 25045 del 2016) e l'applicabilità ad esso delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, dell'art. 36CI cod. proc. civ., ha opinato, tuttavia, che «la peculiarità delle questioni oggi complessivamente prospettate nei descritti motivi dal secondo al settimo (concernenti la individuazione delle concrete modalità determinazione del valore della lite decisa dagli arbitri, nella specie tutti avvocati; l'applicabilità, o non, con riferimento alla prestazione arbitrale, del limite del decisum, in luogo del disputatum, già utilizzabile per la liquidazione giudiziale del compenso dell'avvocato, a carico della controparte soccombente, per i soli procedimenti aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro; la riconoscibilità, o non, agli arbitri medesimi, ove avvocati, del rimborso forfetario delle spese generali spettante all'esercente la professione legale: tema, quest'ultimo, su cui mancano precedenti recenti di questa Corte, l'unico risalendo a Cass. n. 1673 del 2003, vigente, dunque, una disciplina diversa da quella utilizzabile nella odierna controversia), la loro rilevanza (anche in relazione alla necessità di valutare la completa equiparabilità, o meno, dell'attività degli arbitri e di quella degli esercenti la professione legale al fine della quantificazione del compenso spettante ai primi) e la carenza di specifici precedenti, nella giurisprudenza di legittimità, quanto alla concreta determinazione del compenso arbitrale da effettuarsi alla stregua delle corrispondenti previsioni rinvenibili nel d.m. n. 55 del 2014, rendono opportuno disporre la trattazione della causa in pubblica udienza». Pertanto, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza, in vista della quale la società ricorrente ha depositato una ulteriore memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva innanzitutto il Collegio che, quanto alla sicura ammissibilità dell'odierno ricorso straordinario (cfr. Cass., SU, n. 25045 del 2016) ed alla applicabilità ad esso delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (sicché l'opposto convincimento dei controricorrenti - cfr. pag. 2 del loro rP(/\ P controricorso - non merita seguito), è sufficiente richiamare le corrispondenti affermazioni contenute nella già menzionata ordinanza interlocutoria n. 19164 del 2021. 2. Il primo motivo formulato dalla Modu s.r.I., rubricato, semplicemente, «difetto di motivazione», ascrive alla corte territoriale di «non aver dato conto degli elementi di diritto in base ai quali ha ritenuto il valore presunto della controversia pari ad € 1.837,289,47, di poi equiparandolo al valore effettivo. Risultano, pertanto, ignote le disposizioni processualistiche (art. 10 e ss. c.p.c.) fondanti la decisione della Corte in punto di "valore presunto". Il provvedimento è pertanto viziato da carenza di motivazione in quanto non dà conto dei motivi di diritto sui quali la decisione si basa». La censura, poi, si sviluppa ipotizzando quali potrebbero essere stati, secondo la ricorrente, «tali motivi di diritto», ciò comunque non elidendo, anzi, a suo dire, sottolineandolo, il difetto di motivazione. 2.1. Una siffatta doglianza si rivela insuscettibile di accoglimento nel suo complesso. 2.1.1. Invero, giova premettere che, come ancora recentemente osservato da Cass. n. 26199 del 2021 (cfr. in motivazione), la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (e qui, applicabile ratione temporis, risultando impugnata una ordinanza decisoria resa il 27 dicembre 2016), ha avuto l'effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per "mancanza della motivazione", ipotesi configurabile allorché la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 32715 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). Un simile vizio, peraltro, va apprezzato non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva. 2.1.2. In altri termini, il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della decisione solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014, nonché, ex multis, Cass. n. Cass. n. 22865 del 2019; Cass. n. 16502 del 2017; Cass. n. 23828 del 2015), sicché è ipotizzabile solo in caso di motivazione "meramente apparente", configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (cfr. Cass., SU, n. 22232 del 2016), in quanto affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. n. 23940 del 2017), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (cfr. Cass. n. 16111 del 2018), o perché "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. n. 22598 del 2018), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (cfr. Cass. n. 20721 del 2018). 2.1.3. Merita, altresì, di essere ricordato che, come pure recentemente ribadito da Cass. n. 32715 del 2021 (cfr. in motivazione), oggetto del vizio di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti». Costituisce, allora, un "fatto", agli effetti della citata norma, non una "questione" o un "punto", ma: i) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico- naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; C:ass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). Il "fatto" controverso il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere "decisivo", vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.2.2. Fermo quanto precede, il motivo in esame presenta, allora, profili sia di infondatezza che di inammissibilità. Infatti: i) da un lato, la corte territoriale, benché in maniera sintetica, ha illustrato le ragioni che l'hanno indotta a considerare il valore complessivo (maggiore, rispetto a quello individuato dal presidente del tribunale) della controversia sottoposta agli arbitri, tenendo conto di tutte le domande sottoposte alla loro attenzione, sicché eventuali profili di apoditticità della relativa motivazione, quand'anche sussistenti, non la vizierebbero in modo così radicale da renderla meramente apparente. Deve, quindi, considerarsi soddisfatto l'onere minimo motivazionale di cui si è detto, né rileva, qui, come si è già anticipato, l'esattezza, o non, di una tale giustificazione; ii) dall'altro, la doglianza - peraltro generica, afferente questioni di merito e priva della indicazione dei fatti controversi di cui sarebbe stato omesso l'esame - fa riferimento ad una nozione di vizio di motivazione non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel descritto vizio oggi contemplato dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proo civ., atteso che tale mezzo di impugnazione, come si è già detto, può concernere esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti e non anche l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche, che invece ricade nella previsione dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., rispetto alla quale l'eventuale vizio od omissione della motivazione in diritto non ha alcuna rilevanza autonoma, potendo eventualmente, in presenza di una corretta decisione del giudice di merito della questione sottoposta al suo esame, dar luogo alla correzione della stessa ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., ex multis, Cass. n. 4863 del 2020; Cass. n. 15196 del 2018). 3. I motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, denunciano, rispettivamente: II) «Violazione di legge per violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, del d.m. 55/14 (decreto richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 31.12.2012) - Violazione dei criteri generali di liquidazione di cui all'art. 5 del d.m. n. 55/14, comma 1», lamentandosi la mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, il cui comma 1 ha «sancito la prevalenza, rispetto a quanto previsto dal codice di procedura civile», dei criteri da esso previsti, «primo fra tutti quello secondo il quale si ha riguardo, di norma, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata». La corte territoriale, dunque, avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della determinazione del compenso invocato dagli arbitri, della condanna monetaria da essi inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA]. (comprensiva della "somma residua" di C 100.974,09 e del "risarcimento danni" quantificati in C 53.700.00), oppure, per la non creduta ipotesi in cui avesse considerato inapplicabile quel criterio, del "valore effettivo" della controversia, sempre, peraltro, da rapportarsi al decisum, perché è quest'ultimo «che dà la misura dell'effettiva portata della controversia e, quindi, del suo valore, oltre ad esprimere una generale esigenza di adeguatezza delle spese di lite all'effettiva importanza della lite stessa...»; III) «Violazione di legge per violazione o falsa applicazione dell'art. 10 c.p.c.», per avere la corte lagunare «difeso il cosiddetto "dato iniziale", ovverosia il prezzo complessivo dell'appalto - considerato quale valore presunto [..] - adducendo che lo stesso non sarebbe stato divergente rispetto a quello "reale", dato che anche [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto la risoluzione del contratto ed un risarcimento del danno per importo superiore e vicino a due milioni di euro». Motivazione, questa, in contrasto con l'art. 10 cod. proc. civ., posto che le domande riconvenzionali di [OSCURATO:SOCIETA]. non potevano considerarsi al fine della determinazione del valore della controversia, riferendosi la norma predetta alla domanda o alle domande proposte contro il medesimo soggetto convenuto; IV) «Difetto di motivazione per omessa indicazione delle ragioni in base alle quali la Corte territoriale ha ritenuto il valore effettivo della controversia pari a quello delle domande riconvenzionali - Violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità degli onorari all'attività professionale svolta», censurandosi l'omessa indicazione delle ragioni di diritto in base alle quali la corte distrettuale aveva ritenuto di equiparare il valore cosiddetto reale alle domande riconvenzionali della odierna ricorrente, violando, come già espostosi nel secondo e terzo motivo, il principio secondo cui il valore della controversia è determinato non sulla base di quanto richiesto dalle parti, ma da quanto liquidato con la decisione, ed il principio di adeguatezza e proporzionalità degli onorari all'effettiva importanza della lite. La corte, peraltro, nemmeno aveva indicato le ragioni per cui aveva ritenuto irrilevanti gli elementi in base ai quali il presidente del tribunale aveva determinato il valore effettivo della controversia; V) «Violazione di legge per violazione o falsa applicazione degli artt. 10, 12 e 14 c.p.c. - Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 1458 c.c. e del regime di retroattività degli effetti ivi contemplato», per non avere la corte distrettuale considerato che, nella specie, era in contestazione non l'intero rapporto ÌJJA scaturito dal contratto di appalto intercorso tra le parti ma solo una parte di esso, e che gli arbitri non erano stati chiamati ad esaminare alcuna questione relativa all'esistenza e/o validità del contratto predetto; VI) «Violazione di legge per violazione o falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014 (decreto richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 31.12.2012) - Omessa motivazione circa il riconoscimento della maggiorazione del 50%», assumendosi che, in assenza di questioni giuridicamente complesse, la corte di appello erroneamente, e senza argomentare alcunché, aveva riconosciuto la maggiorazione del 50% considerata dagli arbitri nella determinazione del proprio compenso. 4. Tali motivi, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, sono complessivamente insuscettibili di accoglimento per le dirimenti considerazioni di cui appresso, presentando gli stessi profili talora di inammissibilità talaltra di infondatezza. 4.1. Vanno ribadite, innanzitutto, quanto ai vizi motivazionali laddove prospettati nelle descritte censure, le medesime ragioni che hanno condotto al rigetto del primo motivo, ricordandosi, peraltro, che la congruità della motivazione adottata dal giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni sottoposte al suo esame, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, risultando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa del giudice di primo grado, la quale è destinata a rimanere interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice del gravame, che, dunque, può limitarsi ad una valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell'ambito delle questioni sollevate con i motivi di impugnazione, senza essere tenuto ad una puntuale confutazione dei singoli punti della decisione impugnata (cfr. Cass. n. 395 del 2021, in motivazione; Cass. n. 15038 del 2018, in motivazione; Cass. n. 28487 del 2005; Cass. n. 9670 del 2003; Cass. n. 2078 del 1998). 4.2. Deve osservarsi, poi, che, in tema di liquidazione di compensi dovuti agli arbitri, la corrispondente disposizione del d.m. n. 55 del 2014 che ne prevede la disciplina si rivela essere l'art. 10, comma 1, a tenore del quale, «Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata». La tabella in questione è quella allegata come n. 26 (Arbitrato) allo stesso decreto, che prevede differenti entità di compenso in rapporto agli scaglioni di valore ivi indicati.Pertanto, da un lato, le argomentazioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso circa l'asserita violazione dell'art. 5, comma 1, del medesimo d.m. si rivelano affatto irrilevanti; dall'altro, il valore della controversia decisa dagli arbitri, cui parametrare la quantificazione del loro, invocato compenso, deve essere determinato a norma del codice di procedura civile. 4.3. Va rimarcato, infine, che: i) secondo la costante e qui condivisa giurisprudenza di questa Corte, in tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, cod. proc. civ. - secondo il quale «il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione» - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (cfr. ex aliis, Cass.n. 2850 del 2018; Cass. n. 2737 del 2012; Cass. n. 7055 del 2005; Cass. n. 21529 del 2004; Cass. n. 8958 del 1998); ii) allorquando il giudice è chiamato ad accertare la risoluzione del contratto, non in via incidentale e strumentale rispetto all'invocato risarcimento del danno, ma perché gli è richiesta sul punto un'autonoma pronuncia con efficacia di giudicato, la risoluzione integra l'oggetto di una domanda distinta da quella risarcitoria e le due pretese debbono essere cumulate, a norma dell'art. 10 cod. proc. civ., ai fini della competenza per valore (cfr., ex multis, Cass. n. 967 del 2007; Cass. nn. 4557 ed 82 del 1989; Cass. n. 5983 del 1987). 4.4. Tanto premesso, la liquidazione, come effettuata dalla corte lagunare, del compenso invocato dagli arbitri ivi reclamanti è assolutamente coerente con i suesposti principi. 4.4.1. Quel giudice, infatti, ha espressamente valorizzato la circostanza, affatto incontroversa, che entrambe le parti avevano domandato, nel giudizio arbitrale, la risoluzione del contratto di appalto tra esse intercorso, ciascuna imputandone all'altra il suo inadempimento. Non vi è dubbio, quindi, che, essendo in discussione l'esistenza stessa del contratto, - sebbene sotto il profilo della sua risoluzione, già avvenuta o da pronunciarsi - era il suo intero valore originario (pacificamente pari ad € 1.837.289,47, corrispondentf al compenso dei lavori di ristrutturazione ivi pattuito in favore dell'appaltatrice) a dover costituire il primo parametro per individuare l'entità della relativa controversia ex art. 12 cod. proc. civ.. Parametro al quale si sarebbe dovuto affiancare anche quello del cumulo di domande proposte dalla stessa parte - la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che, nel giudizio arbitrale, aveva formulato pure una domanda di pagamento verso la [OSCURATO:SOCIETA]. - nei confronti dell'altra, sancito dall'art. 10 cod. proc. civ.. 4.4.2. Ne deriva, allora, che, in base a queste disposizioni e tenuto conto di quanto previsto dalla citata tabella n. 26 allegata al d.m. n. 55 del 2014 per le controversie di valore ricompreso tra C 260.000,01 ed C 520.000,00 (ultimo scaglione ivi espressamente disciplinato), l'avvenuta quantificazione, da parte della corte lagunare, del compenso dovuto ai reclamanti (C 40.000,00 circa ciascuno), nella misura da questi ultimi invocata come da "autoliquidazione" contenuta nel pronunciato lodo (C 16.200,00, come compenso base previsto dalla tabella predetta, con l'aumento spettante, giusta l'art. 22 del menzionato d.m., in ragione del concreto valore - C 1.837.289,47 - della lite oggetto dell'arbitrato, e con l'ulteriore aumento del 50% per la complessità dell'opera prestata dal collegio arbitrale), si rivela congrua e corretta, dovendosi qui solo aggiungere, quanto all'avvenuto riconoscimento del raddoppio dei compenso dovuto alla complessità dell'opera prestata, che la corte predetta ha motivato, sebbene sinteticamente («E' stata necessaria una articolata istruttoria con prove orali, e una consulenza tecnica tanto complessa da obbligare le difese delle parti ad instare per una proroga dei termini concessi per osservazioni». Cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata), il proprio convincimento e che la corrispondente censura di cui al sesto motivo si risolve, sostanzialmente, in una richiesta di rivisitazione di quel convincimento, totalmente obliterando, però che, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021). 5. Il settimo motivo, rubricato «Violazione di legge per violazione o falsa applicazione dell'art. 2 del d.m. n. 55/2014 (decreto richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 31.12.2012) - Omessa motivazione circa il riconoscimento del rimborso spese forfettarie», contesta alla corte veneziana di aver erroneamente riconosciuto ai reclamanti anche il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.5.1. Tale doglianza si rivela inammissibile, atteso che dalla ordinanza impugnata si desume che il Presidente del Tribunale già aveva riconosciuto il rimborso forfetario al 15%, e tale statuizione non è stata impugnata dalla Modu, odierna ricorrente, che si era ivi limitata a chiedere il rigetto del reclamo. Su questo punto, pertanto, si è formato il giudicato interno, rilevabile d'ufficio, al pari di quello esterno, anche in Cassazione (cfr. Cass. n. 11754 del 2018; Cass. n. 1534 del 2018). 6. Parimenti inammissibile, infine, è l'ottavo motivo di ricorso, rubricato «Violazione di legge per violazione o falsa applicazione dell'art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002», volto a contestare alla corte territoriale di aver erroneamente attribuito ai reclamanti anche il raddoppio del compenso da loro riconosciuto al c.t.u. malgrado non fossero configurabili, nell'operato di quest'ultimo i presupposti di importanza, complessità e difficoltà richiesti dalla citata norma 6.1. Invero, quanto all'avvenuto riconoscimento, in favore dei reclamanti, della suddetta maggiorazione ex art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002, da loro già attribuita al c.t.u. per la complessità dell'opera da lui prestata, la corte suddetta ha motivato, sebbene sinteticamente e per relationem («...i reclamanti osservano che il raddoppio è giustificato dalle caratteristiche dell'esame peritale che si è spiegato nella revisione e riscrittura di quella già stesa [4: le operazioni si sono svolte collegialmente per oltre un anno e mezzo; si sono resi necessari nuovi elaborati grafici ed indagini in loco. In effetti, il rilievo appare condivisibile: le caratteristiche dell'attività peritale svolta giustificano l'eccezionalità». Cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata), il proprio convincimento. La censura in esame si risolve, invece, sostanzialmente, - come quella, già disattesa, di cui al sesto motivo - in una richiesta di rivisitazione di quel convincimento, nuovamente obliterando che, come si è già detto, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021). 7. In definitiva, l'odierno ricorso va respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in C 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorre