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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 04512/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11650/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliataex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL])che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2931/2020 depositata il 22/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. La [OSCURATO:SOCIETA]proponeva avanti al Tribunale di Modena opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale le si intimava di pagare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’indennità di occupazione dell'immobile di loro proprietà, la cui detenzione era stata concessa alla CFT in forza di contratto preliminare di locazione, il deposito cauzionale di cui al contratto definitivo di locazione non versato dalla conduttrice, l’imposta di registro e l’indennità ex art. 1591 cod. civ. per i mesi di gennaio e febbraio 2016, poiché, nonostante la riconsegna materiale delle chiavi, essendo la conduttrice receduta a far data dal 31.12.2015, l'obbligazione di restituzione del bene non poteva dirsi correttamente adempiuta, avendo la CFT lasciato nei locali molti beni mobili di sua proprietà.

Si costituivano resistendo gli opposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Con sentenza n. 1966/2019 il Tribunale di Modena revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente a pagare ai Selmi una somma di importo maggiore rispetto a quello ingiunto dai locatori.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello avanti alla Corte d’Appello di Bologna la CFT che, fatta eccezione per la somma dovuta a titolo di imposta di registro di cui si riconosceva debitrice, chiedeva che, in riforma della decisione impugnata, le domande dei Selmi fossero rigettate.

Si costituivano resistendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], peraltro dichiarando di non insistere nella domanda di pagamento della somma richiesta a titolo di deposito cauzionale.

2.1. Con sentenza n. 2931/2020 del 6 novembre 2020 , notificata il 16 febbraio 2021 , la Corte d’Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello, condannava l'appellante a pagare ai Selmi una sommaminore, rispetto a quella riconosciuta in prime cure, e compensava le spese di lite.

3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso in cassazione, affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte resistente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto: art. 1590 cod. civ., art. 1591 cod. civ., art. 1362 cod. civ., art. 1220 cod. civ., art. 1218 cod. civ., art. 2697 cod. civ. .

Lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'art. 1590 cod. civ., là dove ha ritenuto che CFT non abbia dato prova di aver correttamente adempiuto all'obbligazione contrattuale di restituzione dell'immobile al termine del rapporto di locazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti sottoscritto per conferma ed accettazione il verbale di consegna senza sollevare alcuna contestazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto: artt. 1590-1591 cod. civ.; 1218 cod. civ., 2697 cod. civ. e artt. 115 e 116 cod. proc. civ. .

Si duole dei vizi logici che connotano l'impugnata sentenza e scaturiscono dall'omessa, ponderata valutazione di alcune delle risultanze probatorie, la cui retta interpretazione avrebbe dovuto condurre la corte di merito al rigetto integrale delle domande formulate in primo grado dai Selmi.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. omessa valutazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Errata ricostruzione del fatto sulla base di un errato apprezzamento delle prove a supporto delle domande di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.

Vizi nella formazione del giudizio .

Lamenta, per un verso, che la corte di merito ha errato nel desumere dall'atto di ricognizione dei beni eseguito dall'ufficiale giudiziario l'appartenenza degli stessi a CFT; per altro verso che la corte ha omesso di tenere conto della dichiarazione, mai contestata dai Selmi, con cui CFT ha confermato di aver riconsegnato i locali liberi da persone e cose.

4. Il primo motivo è inammissibile.

4.1. Nella prima parte -a p. 8- assume come preteso oggetto di critica una parte della motivazione dell’impugnata sentenza, non solo omettendo fra le due proposizioni riprodotte quella intermedia, ma anche omettendo di considerare che quanto si riporta parzialmente è comunque seguito da una motivazione che si sviluppa per l’intera pagina 6 e per le prime sei righe della successiva.

Per come dedotto, dunque, il motivo non risulta effettivamente correlato alla motivazione ed è inammissibile , alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez.

Un., n. 7074 del 2017 (v . anche Cass . , 22/04/2020, n. 8036, secondo cui “il motivo di impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto di impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, poiché per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto di impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere”).

4.2. La critica che viene svolta in questa prima parte è singolare: si pretende di assumere come dimostrativa della mancanza di contestazioni sullo stato dei luoghi una serie di deduzioni di parte, che vengono riprodotte alle pp. 9, 10, 11, l’ultima delle quali evoca le risultanze testimoniali e di seguito esprime una argomentazione che si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione delle risultanze fattuali, non consentita nella vigenza dell’attuale n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., mentre non argomenta per nulla la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto evocate (v.

Cass., Sez.

Un., 05/05/2006, n. 10313, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa - quale quella prospettata dalla ricorrente - è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

Mentre il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico (con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire mediante l'indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse, fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla dottrina prevalente), il vizio relativo all'incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, ragion per cui tra le due relative censure deducibili in sede di legittimità non vi possono essere giustapposizioni: v.

Cass., 07/05/2007, n. 10225).

Inoltre, nella parte finale a p. 14, si evoca solo una parte della motivazione a p. 6 dell’impugnata sentenza, ma ci si disinteressa di quel che la segue e nuovamente si sollecita rivalutazione della questione di fatto.

4.3. Infine, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è dedotta senza rispettare i criteri indicati da Cass., Sez.

Un., n. 16598 del 2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, e ribaditi, ex multis, da Cass. n. 26769 del 2018, che ha avuto modo di affermare che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere probatorio ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, per dedurre la violazione dell’articolo 115 cod. p roc . c iv . occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’articolo 116 cod. p roc . c iv . (Cass., S ez.

U n. , 30/09/2020, n. 20867; Cass., S ez.

U n. , 05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata, entrambe a conferma del principio di diritto di cui a Cass, n. 11892 del 2016).

Il presupposto della violazione dell’articolo 116 cod.p roc. c iv . è invece che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 cod.proc. c iv ., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle stesse Sezioni unite (Cass., Sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34474; Cass., Sez.

Un.n. 20867/20, cit.).

5.1. Le critiche che la ricorrent e rivolg e alla impugnata sentenza si risolvono, in effetti, al di là dell’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, in una contestazione del cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (non legali) da parte del giudice di merito e non sono, pertanto, inquadrabili né nel paradigma dell’articolo 360 cod. p roc . c iv ., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che –per il tramite dell’articolo 132 cod. p roc . c iv ., n. 4, – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., 26/09/2018, n. 23153; Cass., 10/06/2016, n. 11892); e ciò sia perché’ la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia perché’ con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi la propria, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (Cass., 15/05/2018, n. 11863; Cass., 17/12/2017, n. 29404; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

Infatti, ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella decisione impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass., Sez.

Un., n. 28220 del 2018; di recente v.

Cass., 03/03/2023, n. 6394).

6. Il terzo motivo è inammissibile.

Non si deduce l’omesso esame secondo i criteri indicati dalle S.U. n. 8053 e n. 8054, tanto che non si individuano “fatti”, ma si imputa alla corte territoriale di non avere considerato le emergenze probatorie.

Secondo granitico orientamento di questa Corte, affermatosi anche con riferimento ai testi del n. 5 dell’art. 360 cod.p roc. c iv . precedenti quello attuale (v.

Cass., Sez.

L, n. 7394 del 26/03/2010; Cass., Sez. 3,n. 13954 del 14/06/2007; Cass., Sez. 1, n. 7972 del 30/03/2007; Cass., Sez. 1, n. 5274 del 07/03/2007; Cass., Sez.

L, n. 2577 del 06/02/2007; Cass., Sez.

L, n. 27197 del 20/12/2006 ; Cass., Sez. 1, n. 14267 del 20/06/2006; Cass., Sez. 3, n. 9368 del 21/04/2006; Cass., Sez.

L, n. 9233 del 20/04/2006; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che "la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione"), la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, se non per il vizio di omissione dell’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, tale che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia (Cass., 02/02/2022, n. 3119).

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiarainammissibile il ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.300,00 per compensi,oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi,liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11650/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliataex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL])che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2931/2020 depositata il 22/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La [OSCURATO:SOCIETA]proponeva avanti al Tribunale di Modena opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale le si intimava di pagare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’indennità di occupazione dell'immobile di loro proprietà, la cui detenzione era stata concessa alla CFT in forza di contratto preliminare di locazione, il deposito cauzionale di cui al contratto definitivo di locazione non versato dalla conduttrice, l’imposta di registro e l’indennità ex art. 1591 cod. civ. per i mesi di gennaio e febbraio 2016, poiché, nonostante la riconsegna materiale delle chiavi, essendo la conduttrice receduta a far data dal 31.12.2015, l'obbligazione di restituzione del bene non poteva dirsi correttamente adempiuta, avendo la CFT lasciato nei locali molti beni mobili di sua proprietà. Si costituivano resistendo gli opposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Con sentenza n. 1966/2019 il Tribunale di Modena revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente a pagare ai Selmi una somma di importo maggiore rispetto a quello ingiunto dai locatori. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello avanti alla Corte d’Appello di Bologna la CFT che, fatta eccezione per la somma dovuta a titolo di imposta di registro di cui si riconosceva debitrice, chiedeva che, in riforma della decisione impugnata, le domande dei Selmi fossero rigettate. Si costituivano resistendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], peraltro dichiarando di non insistere nella domanda di pagamento della somma richiesta a titolo di deposito cauzionale. 2.1. Con sentenza n. 2931/2020 del 6 novembre 2020 , notificata il 16 febbraio 2021 , la Corte d’Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello, condannava l'appellante a pagare ai Selmi una sommaminore, rispetto a quella riconosciuta in prime cure, e compensava le spese di lite. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso in cassazione, affidato a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte resistente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto: art. 1590 cod. civ., art. 1591 cod. civ., art. 1362 cod. civ., art. 1220 cod. civ., art. 1218 cod. civ., art. 2697 cod. civ. . Lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'art. 1590 cod. civ., là dove ha ritenuto che CFT non abbia dato prova di aver correttamente adempiuto all'obbligazione contrattuale di restituzione dell'immobile al termine del rapporto di locazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti sottoscritto per conferma ed accettazione il verbale di consegna senza sollevare alcuna contestazione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto: artt. 1590-1591 cod. civ.; 1218 cod. civ., 2697 cod. civ. e artt. 115 e 116 cod. proc. civ. . Si duole dei vizi logici che connotano l'impugnata sentenza e scaturiscono dall'omessa, ponderata valutazione di alcune delle risultanze probatorie, la cui retta interpretazione avrebbe dovuto condurre la corte di merito al rigetto integrale delle domande formulate in primo grado dai Selmi. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. omessa valutazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti. Errata ricostruzione del fatto sulla base di un errato apprezzamento delle prove a supporto delle domande di cui al ricorso per decreto ingiuntivo. Vizi nella formazione del giudizio . Lamenta, per un verso, che la corte di merito ha errato nel desumere dall'atto di ricognizione dei beni eseguito dall'ufficiale giudiziario l'appartenenza degli stessi a CFT; per altro verso che la corte ha omesso di tenere conto della dichiarazione, mai contestata dai Selmi, con cui CFT ha confermato di aver riconsegnato i locali liberi da persone e cose. 4. Il primo motivo è inammissibile. 4.1. Nella prima parte -a p. 8- assume come preteso oggetto di critica una parte della motivazione dell’impugnata sentenza, non solo omettendo fra le due proposizioni riprodotte quella intermedia, ma anche omettendo di considerare che quanto si riporta parzialmente è comunque seguito da una motivazione che si sviluppa per l’intera pagina 6 e per le prime sei righe della successiva. Per come dedotto, dunque, il motivo non risulta effettivamente correlato alla motivazione ed è inammissibile , alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017 (v . anche Cass . , 22/04/2020, n. 8036, secondo cui “il motivo di impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto di impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, poiché per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto di impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere”). 4.2. La critica che viene svolta in questa prima parte è singolare: si pretende di assumere come dimostrativa della mancanza di contestazioni sullo stato dei luoghi una serie di deduzioni di parte, che vengono riprodotte alle pp. 9, 10, 11, l’ultima delle quali evoca le risultanze testimoniali e di seguito esprime una argomentazione che si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione delle risultanze fattuali, non consentita nella vigenza dell’attuale n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., mentre non argomenta per nulla la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto evocate (v. Cass., Sez. Un., 05/05/2006, n. 10313, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa - quale quella prospettata dalla ricorrente - è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Mentre il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico (con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire mediante l'indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse, fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla dottrina prevalente), il vizio relativo all'incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, ragion per cui tra le due relative censure deducibili in sede di legittimità non vi possono essere giustapposizioni: v. Cass., 07/05/2007, n. 10225). Inoltre, nella parte finale a p. 14, si evoca solo una parte della motivazione a p. 6 dell’impugnata sentenza, ma ci si disinteressa di quel che la segue e nuovamente si sollecita rivalutazione della questione di fatto. 4.3. Infine, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è dedotta senza rispettare i criteri indicati da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, e ribaditi, ex multis, da Cass. n. 26769 del 2018, che ha avuto modo di affermare che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere probatorio ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”. 5. Il secondo motivo è inammissibile. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, per dedurre la violazione dell’articolo 115 cod. p roc . c iv . occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’articolo 116 cod. p roc . c iv . (Cass., S ez. U n. , 30/09/2020, n. 20867; Cass., S ez. U n. , 05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata, entrambe a conferma del principio di diritto di cui a Cass, n. 11892 del 2016). Il presupposto della violazione dell’articolo 116 cod.p roc. c iv . è invece che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 cod.proc. c iv ., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle stesse Sezioni unite (Cass., Sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34474; Cass., Sez. Un.n. 20867/20, cit.). 5.1. Le critiche che la ricorrent e rivolg e alla impugnata sentenza si risolvono, in effetti, al di là dell’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, in una contestazione del cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (non legali) da parte del giudice di merito e non sono, pertanto, inquadrabili né nel paradigma dell’articolo 360 cod. p roc . c iv ., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che –per il tramite dell’articolo 132 cod. p roc . c iv ., n. 4, – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., 26/09/2018, n. 23153; Cass., 10/06/2016, n. 11892); e ciò sia perché’ la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia perché’ con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi la propria, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (Cass., 15/05/2018, n. 11863; Cass., 17/12/2017, n. 29404; Cass., 02/08/2016, n. 16056). Infatti, ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella decisione impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass., Sez. Un., n. 28220 del 2018; di recente v. Cass., 03/03/2023, n. 6394). 6. Il terzo motivo è inammissibile. Non si deduce l’omesso esame secondo i criteri indicati dalle S.U. n. 8053 e n. 8054, tanto che non si individuano “fatti”, ma si imputa alla corte territoriale di non avere considerato le emergenze probatorie. Secondo granitico orientamento di questa Corte, affermatosi anche con riferimento ai testi del n. 5 dell’art. 360 cod.p roc. c iv . precedenti quello attuale (v. Cass., Sez. L, n. 7394 del 26/03/2010; Cass., Sez. 3,n. 13954 del 14/06/2007; Cass., Sez. 1, n. 7972 del 30/03/2007; Cass., Sez. 1, n. 5274 del 07/03/2007; Cass., Sez. L, n. 2577 del 06/02/2007; Cass., Sez. L, n. 27197 del 20/12/2006 ; Cass., Sez. 1, n. 14267 del 20/06/2006; Cass., Sez. 3, n. 9368 del 21/04/2006; Cass., Sez. L, n. 9233 del 20/04/2006; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che "la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione"), la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, se non per il vizio di omissione dell’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, tale che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia (Cass., 02/02/2022, n. 3119). 7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.300,00 per compensi,oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi,liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
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