CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 15877/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35616/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . LOMBARDIA n. 3364/2018 depositata il18/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata,ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione con la conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], annullando l’intimazione di pagamento impugnata; 2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate riscossione con tre motivi di ricorso (1- omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie atto interruttivo della prescrizione; 2- violazione degli art. 2946, cod. civ., 19 e 20 d. lgs. 112 del 1999, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 3-violazione dell’art. 78, d.P.R. n. 131 del 1986, art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.); 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Considerato che 1. Il ricorso è fondatonei termini che seguono, e la sentenza deve cassarsi con la decisione nel merito (rigetto del ricorso introduttivo del contribuente) non essendo necessari, ex art. 384 cpc,ulteriori accertamenti di merito. In particolare, èfondato il terzo motivo del ricorso che assorbe gli altri due motivi. L’imposta di registro (e gli altri tributi erariali) , divenuto definitivo l’avviso di liquidazione, come nel caso in giudizio, si prescrive in dieci anni: «In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 TUR, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 33154 del 29/11/2023, Rv. 669567 -01). Nel caso in giudizio non risulta, infatti, impugnato l’avviso di accertamento e neanche la cartella presupposta all’intimazione di pagamento. Conseguentemente errata risulta la decisione laddove ha ritenuto la prescrizione di cinque anni. Parimenti è a dire per i tributi erariali, in ordine ai quali si è osservato (Cass. n. 33213/23 ed altre) che: “Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi”. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo. Le spese dei giudizi di merito, in una valutazione complessiva del procedimento, possono compensarsi interamente. P.Q.M. Accoglie il ricorso relativamente al terzo motivo, assorbiti gli altri due motivi; c assa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito , rigetta l’originario ricorso introduttivo del contribuente. Condanna l’intimato al pagamento, in favore della ricorrente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed acces