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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07209/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7541/2017 R.G. proposto daZ.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 357/02/16depositata il 27 gennaio 2016;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1.

A sèguito di verifica fiscale condotta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. diZarcone Angelo (d’ora in poi [OSCURATO:SOCIETA].), esercente attività di commercio dicapi di bestiame, macellazione e vendita di carne macellata, l’UfficioNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto emetteva neiconfronti della prefata società un avviso di accertamento con il qualerettificava ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 54, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 ladichiarazione dalla stessa presentata ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP e dell’IVAin relazione all’anno 2003, operando le conseguenti riprese a tassazione eirrogando le sanzioni amministrative previste dalla legge.I verificatori contestavano alla contribuente di aver omesso diregistrare e dichiarare al Fisco ricavi derivanti dalla vendita di bovini vivi,in parte acquistati dalla Francia.2.

La società accertata impugnava l’atto impositivo dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Messina, che respingeva il suoricorso.3.

La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, sezionestaccata di Messina, che con sentenza n. 357/02/16 del 27 gennaio 2016rigettava l’appello della parte privata.4.

Contro questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., sono denunciate la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art.36 del d.lgs. n. 546 del 1992.1.1 Si rimprovera alla CTR:- di aver erroneamente ritenuto assolto dall’AmministrazioneNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026nonostante la mancata produzione in giudizio di copia integrale delprocesso verbale di constatazione (p.v.c.), richiamato nell’avviso diaccertamento, con i relativi allegati;- di non aver correttamente adempiuto l’obbligo di motivazione delconvincimento maturato.1.2 Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.1.3 Deve anzitutto rammentarsi che, per consolidato orientamentonomofilattico, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma,num. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sullamotivazione della sentenza è ormai da ritenere ristretto alla verificadell’osservanza del cd.

«minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111,sesto comma, della Carta fondamentale, da intendersi violato nei soli casidi «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di«contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione«perplessa od incomprensibile» o «apparente», senza che alcuna rilevanzapossa attribuirsi al semplice difetto di «sufficienza» della stessa.Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione per difettodel requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., norma chenel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2,num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sempre che i relativi vizi emerganodirettamente dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (cfr. Cass. Sez.

U. nn. 8053-8054/2014; id., expermultis, Cass. Sez.

U. n. 19881/2014, Cass. Sez.

U. n. 17564/2019,Cass.

Sez.

U. n. 23746/2020, Cass. Sez.

U. n. 32000/2022, Cass. n.20598/2023).1.4 Tanto premesso, si osserva che la motivazione della qui impugnatasentenza, oltre ad essere riconoscibile sotto il profilo materiale e graficocome parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, nonNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026si presenta meramente apparente nè manifestamente illogica nèirriducibilmente contraddittoria.1.5 La pronuncia resa dalla CTR si fonda, infatti, sulle seguentiargomentazioni, del tutto chiare, logiche e fra loro coerenti:- l’avviso di accertamento ben può essere motivato per relationemmediante il rinvio alle osservazioni contenute nel p.v.c. conosciuto dalcontribuente;- nel caso di specie, oltre a richiamare il prodromico p.v.c., l’attoimpositivo ne riproduceva il contenuto essenziale, «effettuandoneun’autonoma valutazione e condividendone le conclusioni»;- l’Ufficio aveva legittimamente rideterminato con metodo analitico-induttivo il reddito complessivo netto, il valore della produzione netta e ilvolume d’affari da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP edell’IVA, essendo emerse dalla verifica fiscale una serie di irregolaritàcontabili che inducevano a presumere l’esistenza di ricavi non dichiarati;in particolare, era stata riscontrata l’omessa documentazione e in alcunicasi la sottofatturazione dei corrispettivi delle vendite effettuate;- la società accertata non aveva offerto in corso di causa elementi diprova contraria idonei a superare le presunzioni gravi, precise econcordanti addotte dall’Amministrazione, essendosi limitata a «semplici egeneriche affermazioni prive di qualsiasi rilevanza ed influenza».1.6 Esclusa, quindi, la ravvisabilità di un vizio della motivazioneintegrante inosservanza del «minimo costituzionale» di cui si è dettosopra, va notato che, per costante insegnamento di questa Corteregolatrice:- la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibilesolamente ove si alleghi che il giudice ha basato la decisione su prove nondedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, oppure ha attribuito valore di prova legale a elementisoggetti a valutazione o, per contro, trascurato di conferire tale valore adNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026alcuni mezzi di prova (cfr. Cass. n. 14331/2023, Cass. n. 28770/2023,Cass. n. 32944/2025, Cass. n. 1241/2026);- la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile come motivo di ricorsoper cassazione soltanto qualora si contesti al giudice di merito di avergravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece quando formioggetto di critica la valutazione che il giudice medesimo abbia compiutodelle prove proposte dalle parti, essendo questa sindacabile in sede dilegittimità entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 32923/2022, Cass. n.32951/2023, Cass. n. 31694/2024, Cass. n. 26972/2025).1.7 Nessuno di tali vizi può dirsi sussistente nella fattispecie, in quantola CTR, per un verso, ha correttamente ritenuto che, a fronte dellepresunzioni di ricavi non contabilizzati offerte dall’Amministrazione,spettasse alla contribuente fornire la prova contraria; per altro verso, hadeciso la causa sulla base di un prudente apprezzamento del materialeistruttorio ritualmente acquisito al processo, senza attribuire a singolielementi un valore diverso da quello ad essi spettante.1.8 Dietro lo schermo della denuncia di violazione e falsa applicazionedelle invocate norme di diritto la censura in esame finisce, quindi, perrisolversi nel tentativo di sollecitare una non consentita rivalutazione delcompendio probatorio.2.

Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primocomma, num. 3 e num. 4, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del1992, dell’art. 75 del t.u.i.r. e dell’art. 53 Cost..2.1 Si sostiene che la Commissione regionale avrebbe errato nelconsiderare ricavo ”in nero“ anche la somma di 45.000 euro che il socioAngelo Zarcone aveva versato alla società, a titolo di finanziamento,Numero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026mediante bonifico bancario.2.2 La doglianza è in parte infondata, in parte inammissibile.2.3 Ribadite le considerazioni svolte sopra per escludere laconfigurabilità, nel caso di specie, della violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve rilevarsiche l’impugnante non individua eventuali affermazioni in diritto contenutenell’impugnata sentenza che si pongano in contrasto con le altre norme daessa richiamate o con l’interpretazione datane dalla giurisprudenza dilegittimità o dalla prevalente dottrina, sicchè sul punto il motivo siappalesa inammissibile, alla stregua del fermo insegnamento di questoSupremo Collegio in subiecta materia (cfr., ex multis, Cass. n. 1825/2010,Cass. n. 16592/2024, Cass. n. 25713/2025, Cass. n. 1908/2026).Non va, peraltro, tralasciato di considerare che la denuncia diviolazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione dellerisultanze processuali, dovendo la Corte limitarsi al mero controllo dellaveridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno delladecisione gravata (cfr. Cass. n. 18944/2021, Cass. n. 5013/2024, Cass. n.16442/2024, Cass. n. 15125/2025).Diversamente, si finirebbe, in modo surrettizio, per trasformare ilgiudizio di cassazione in un ulteriore, non consentito, grado di merito, nelquale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nel provvedimento impugnato,non condivisi, e per ciò solo censurati, dalla parte ricorrente, al fine diottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 32026/2021, Cass. n. 34817/2022, Cass.n. 2296/2026).3.

Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 3 e num. 4, c.p.c., è prospettata la violazione degli artt. 112 e 132c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 39 del d.P.R. n. 600del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 75 del t.u.i.r. edell’art. 53 Cost..Numero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/20263.1 Si assume che il collegio di secondo grado avrebbe omesso dipronunciare sul motivo di appello con cui la contribuente aveva chiesto ilriconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti per la produzione deiricavi ”in nero“ presuntivamente conseguiti.3.2 La doglianza è fondata.3.3 Con l’atto di appello -trascritto nel corpo del ricorso percassazione, per la parte che interessa, in assolvimento dell’onere dispecificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c.- la Z.A.s.r.l. si era espressamente doluta del fatto che nell’avviso di accertamentonon fossero stati dedotti i costi in parola.3.4 Su tale motivo di gravame -concernente una questione che laricorrente dimostra, all’uopo fornendo le necessarie indicazioniprocessuali, di aver già sollevato con il libello introduttivo del giudizio diprimo grado- la Commissione regionale non si è pronunciata, incorrendo,conseguentemente, nel denunciato error in procedendo.La constatata violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto eil pronunciato acquista un rilievo decisivo alla luce della stabilegiurisprudenza di legittimità formatasi sulla scia della sentenza della Cortecostituzionale n. 10 del 2023, secondo cui in ogni accertamento induttivo,sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, l’[OSCURATO:PERSONA],e nella sua inerzia il giudice, deve tener conto dei costi forfettaripresuntivamente sostenuti dal contribuente per produrre il reddito che gliviene imputato, affinché il meccanismo di determinazione del redditofondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio dicapacità contributiva (cfr. Cass. n. 16168/2025, Cass. n. 19574/2025,Cass. n. 32891/2025, Cass. n. 1974/2026).4.

Con il quarto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, primocomma, num. 3 e num. 4, c.p.c., viene fatta valere la violazione degli artt.112 e 132 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 39 deld.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 75Numero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026del t.u.i.r. e dell’art. 53 Cost..4.1 Si lamenta che la CTR avrebbe omesso di statuire sulla deduzionedifensiva con cui la società appellante aveva contestato l’applicazione daparte dell’Ufficio di una percentuale di ricarico del 10 per cento sul prezzodi acquisto dei bovini francesi da essa rivenduti in Italia.4.2 La lagnanza è infondata.4.3 Fermi i rilievi svolti in sede di scrutinio dei primi due mezzi digravame, deve escludersi che in parte qua la sentenza sia affetta dal viziodi omessa pronuncia.Come si è visto, la CTR ha ritenuto che, a fronte delle presunzioniofferte dall’Ufficio, la contribuente non avesse idoneamente assolto l’oneredella prova contraria da cui era gravata, essendosi «nel corso dell’interogiudizio [...] limitat[a] a semplici e generiche affermazioni prive diqualsiasi rilevanza ed influenza».Nella motivazione sorreggente il decisum è implicito il rigetto delladeduzione che si assume essere stata ignorata dai giudici a quibus.5.

Con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 3 e num. 5, c.p.c., sono dedotte la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., nonché l’omessa o comunqueinsufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza.5.1 Viene contestato il capo della gravata decisione contenente lacondanna della parte appellante alla rifusione delle spese processuali,anche in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate era statarappresentata e difesa nei gradi di merito da propri funzionari.5.2 Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del terzo, dovendo nelprosieguo del giudizio provvedersi a una nuova regolamentazione delledette spese in base all’esito finale della lite.6.

Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza, nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, inNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversa composizione, perchè riesamini la vicenda di causa tenendo contodella questione di cui al terzo motivo del presente ricorso.6.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:IRPEG, IRAP, [OSCURATO:PERSONA] P r e s id e nteACCERTAMENTODANIELA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Consigliere-RelatoreCC 4 marzo 2026ROSANNA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCESARE [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7541/2017 R.G. proposto daZ.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 357/02/16depositata il 27 gennaio 2016;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1.

A sèguito di verifica fiscale condotta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. diZarcone Angelo (d’ora in poi [OSCURATO:SOCIETA].), esercente attività di commercio dicapi di bestiame, macellazione e vendita di carne macellata, l’UfficioNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto emetteva neiconfronti della prefata società un avviso di accertamento con il qualerettificava ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 54, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 ladichiarazione dalla stessa presentata ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP e dell’IVAin relazione all’anno 2003, operando le conseguenti riprese a tassazione eirrogando le sanzioni amministrative previste dalla legge.I verificatori contestavano alla contribuente di aver omesso diregistrare e dichiarare al Fisco ricavi derivanti dalla vendita di bovini vivi,in parte acquistati dalla Francia.2.

La società accertata impugnava l’atto impositivo dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Messina, che respingeva il suoricorso.3.

La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, sezionestaccata di Messina, che con sentenza n. 357/02/16 del 27 gennaio 2016rigettava l’appello della parte privata.4.

Contro questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., sono denunciate la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art.36 del d.lgs. n. 546 del 1992.1.1 Si rimprovera alla CTR:- di aver erroneamente ritenuto assolto dall’AmministrazioneNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026nonostante la mancata produzione in giudizio di copia integrale delprocesso verbale di constatazione (p.v.c.), richiamato nell’avviso diaccertamento, con i relativi allegati;- di non aver correttamente adempiuto l’obbligo di motivazione delconvincimento maturato.1.2 Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.1.3 Deve anzitutto rammentarsi che, per consolidato orientamentonomofilattico, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma,num. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sullamotivazione della sentenza è ormai da ritenere ristretto alla verificadell’osservanza del cd.

«minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111,sesto comma, della Carta fondamentale, da intendersi violato nei soli casidi «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di«contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione«perplessa od incomprensibile» o «apparente», senza che alcuna rilevanzapossa attribuirsi al semplice difetto di «sufficienza» della stessa.Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione per difettodel requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., norma chenel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2,num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sempre che i relativi vizi emerganodirettamente dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (cfr. Cass. Sez.

U. nn. 8053-8054/2014; id., expermultis, Cass. Sez.

U. n. 19881/2014, Cass. Sez.

U. n. 17564/2019,Cass.

Sez.

U. n. 23746/2020, Cass. Sez.

U. n. 32000/2022, Cass. n.20598/2023).1.4 Tanto premesso, si osserva che la motivazione della qui impugnatasentenza, oltre ad essere riconoscibile sotto il profilo materiale e graficocome parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, nonNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026si presenta meramente apparente nè manifestamente illogica nèirriducibilmente contraddittoria.1.5 La pronuncia resa dalla CTR si fonda, infatti, sulle seguentiargomentazioni, del tutto chiare, logiche e fra loro coerenti:- l’avviso di accertamento ben può essere motivato per relationemmediante il rinvio alle osservazioni contenute nel p.v.c. conosciuto dalcontribuente;- nel caso di specie, oltre a richiamare il prodromico p.v.c., l’attoimpositivo ne riproduceva il contenuto essenziale, «effettuandoneun’autonoma valutazione e condividendone le conclusioni»;- l’Ufficio aveva legittimamente rideterminato con metodo analitico-induttivo il reddito complessivo netto, il valore della produzione netta e ilvolume d’affari da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP edell’IVA, essendo emerse dalla verifica fiscale una serie di irregolaritàcontabili che inducevano a presumere l’esistenza di ricavi non dichiarati;in particolare, era stata riscontrata l’omessa documentazione e in alcunicasi la sottofatturazione dei corrispettivi delle vendite effettuate;- la società accertata non aveva offerto in corso di causa elementi diprova contraria idonei a superare le presunzioni gravi, precise econcordanti addotte dall’Amministrazione, essendosi limitata a «semplici egeneriche affermazioni prive di qualsiasi rilevanza ed influenza».1.6 Esclusa, quindi, la ravvisabilità di un vizio della motivazioneintegrante inosservanza del «minimo costituzionale» di cui si è dettosopra, va notato che, per costante insegnamento di questa Corteregolatrice:- la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibilesolamente ove si alleghi che il giudice ha basato la decisione su prove nondedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, oppure ha attribuito valore di prova legale a elementisoggetti a valutazione o, per contro, trascurato di conferire tale valore adNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026alcuni mezzi di prova (cfr. Cass. n. 14331/2023, Cass. n. 28770/2023,Cass. n. 32944/2025, Cass. n. 1241/2026);- la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile come motivo di ricorsoper cassazione soltanto qualora si contesti al giudice di merito di avergravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece quando formioggetto di critica la valutazione che il giudice medesimo abbia compiutodelle prove proposte dalle parti, essendo questa sindacabile in sede dilegittimità entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 32923/2022, Cass. n.32951/2023, Cass. n. 31694/2024, Cass. n. 26972/2025).1.7 Nessuno di tali vizi può dirsi sussistente nella fattispecie, in quantola CTR, per un verso, ha correttamente ritenuto che, a fronte dellepresunzioni di ricavi non contabilizzati offerte dall’Amministrazione,spettasse alla contribuente fornire la prova contraria; per altro verso, hadeciso la causa sulla base di un prudente apprezzamento del materialeistruttorio ritualmente acquisito al processo, senza attribuire a singolielementi un valore diverso da quello ad essi spettante.1.8 Dietro lo schermo della denuncia di violazione e falsa applicazionedelle invocate norme di diritto la censura in esame finisce, quindi, perrisolversi nel tentativo di sollecitare una non consentita rivalutazione delcompendio probatorio.2.

Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primocomma, num. 3 e num. 4, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del1992, dell’art. 75 del t.u.i.r. e dell’art. 53 Cost..2.1 Si sostiene che la Commissione regionale avrebbe errato nelconsiderare ricavo ”in nero“ anche la somma di 45.000 euro che il socioAngelo Zarcone aveva versato alla società, a titolo di finanziamento,Numero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026mediante bonifico bancario.2.2 La doglianza è in parte infondata, in parte inammissibile.2.3 Ribadite le considerazioni svolte sopra per escludere laconfigurabilità, nel caso di specie, della violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve rilevarsiche l’impugnante non individua eventuali affermazioni in diritto contenutenell’impugnata sentenza che si pongano in contrasto con le altre norme daessa richiamate o con l’interpretazione datane dalla giurisprudenza dilegittimità o dalla prevalente dottrina, sicchè sul punto il motivo siappalesa inammissibile, alla stregua del fermo insegnamento di questoSupremo Collegio in subiecta materia (cfr., ex multis, Cass. n. 1825/2010,Cass. n. 16592/2024, Cass. n. 25713/2025, Cass. n. 1908/2026).Non va, peraltro, tralasciato di considerare che la denuncia diviolazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione dellerisultanze processuali, dovendo la Corte limitarsi al mero controllo dellaveridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno delladecisione gravata (cfr. Cass. n. 18944/2021, Cass. n. 5013/2024, Cass. n.16442/2024, Cass. n. 15125/2025).Diversamente, si finirebbe, in modo surrettizio, per trasformare ilgiudizio di cassazione in un ulteriore, non consentito, grado di merito, nelquale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nel provvedimento impugnato,non condivisi, e per ciò solo censurati, dalla parte ricorrente, al fine diottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 32026/2021, Cass. n. 34817/2022, Cass.n. 2296/2026).3.

Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 3 e num. 4, c.p.c., è prospettata la violazione degli artt. 112 e 132c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 39 del d.P.R. n. 600del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 75 del t.u.i.r. edell’art. 53 Cost..Numero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/20263.1 Si assume che il collegio di secondo grado avrebbe omesso dipronunciare sul motivo di appello con cui la contribuente aveva chiesto ilriconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti per la produzione deiricavi ”in nero“ presuntivamente conseguiti.3.2 La doglianza è fondata.3.3 Con l’atto di appello -trascritto nel corpo del ricorso percassazione, per la parte che interessa, in assolvimento dell’onere dispecificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c.- la Z.A.s.r.l. si era espressamente doluta del fatto che nell’avviso di accertamentonon fossero stati dedotti i costi in parola.3.4 Su tale motivo di gravame -concernente una questione che laricorrente dimostra, all’uopo fornendo le necessarie indicazioniprocessuali, di aver già sollevato con il libello introduttivo del giudizio diprimo grado- la Commissione regionale non si è pronunciata, incorrendo,conseguentemente, nel denunciato error in procedendo.La constatata violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto eil pronunciato acquista un rilievo decisivo alla luce della stabilegiurisprudenza di legittimità formatasi sulla scia della sentenza della Cortecostituzionale n. 10 del 2023, secondo cui in ogni accertamento induttivo,sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, l’[OSCURATO:PERSONA],e nella sua inerzia il giudice, deve tener conto dei costi forfettaripresuntivamente sostenuti dal contribuente per produrre il reddito che gliviene imputato, affinché il meccanismo di determinazione del redditofondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio dicapacità contributiva (cfr. Cass. n. 16168/2025, Cass. n. 19574/2025,Cass. n. 32891/2025, Cass. n. 1974/2026).4.

Con il quarto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, primocomma, num. 3 e num. 4, c.p.c., viene fatta valere la violazione degli artt.112 e 132 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 39 deld.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 75Numero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026del t.u.i.r. e dell’art. 53 Cost..4.1 Si lamenta che la CTR avrebbe omesso di statuire sulla deduzionedifensiva con cui la società appellante aveva contestato l’applicazione daparte dell’Ufficio di una percentuale di ricarico del 10 per cento sul prezzodi acquisto dei bovini francesi da essa rivenduti in Italia.4.2 La lagnanza è infondata.4.3 Fermi i rilievi svolti in sede di scrutinio dei primi due mezzi digravame, deve escludersi che in parte qua la sentenza sia affetta dal viziodi omessa pronuncia.Come si è visto, la CTR ha ritenuto che, a fronte delle presunzioniofferte dall’Ufficio, la contribuente non avesse idoneamente assolto l’oneredella prova contraria da cui era gravata, essendosi «nel corso dell’interogiudizio [...] limitat[a] a semplici e generiche affermazioni prive diqualsiasi rilevanza ed influenza».Nella motivazione sorreggente il decisum è implicito il rigetto delladeduzione che si assume essere stata ignorata dai giudici a quibus.5.

Con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 3 e num. 5, c.p.c., sono dedotte la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., nonché l’omessa o comunqueinsufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza.5.1 Viene contestato il capo della gravata decisione contenente lacondanna della parte appellante alla rifusione delle spese processuali,anche in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate era statarappresentata e difesa nei gradi di merito da propri funzionari.5.2 Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del terzo, dovendo nelprosieguo del giudizio provvedersi a una nuova regolamentazione delledette spese in base all’esito finale della lite.6.

Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza, nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, inNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversa composizione, perchè riesamini la vicenda di causa tenendo contodella questione di cui al terzo motivo del presente ricorso.6.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti il primo, il secondoe il quarto e assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata, nei limitidella censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 4 marzo 2026.La PresidenteAndreina GiudicepietroP.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti il primo, il secondoe il quarto e assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata, nei limitidella censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 4 marzo 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7541/2017 R.G. proposto daZ.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 357/02/16depositata il 27 gennaio 2016;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. A sèguito di verifica fiscale condotta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. diZarcone Angelo (d’ora in poi [OSCURATO:SOCIETA].), esercente attività di commercio dicapi di bestiame, macellazione e vendita di carne macellata, l’UfficioNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto emetteva neiconfronti della prefata società un avviso di accertamento con il qualerettificava ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 54, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 ladichiarazione dalla stessa presentata ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP e dell’IVAin relazione all’anno 2003, operando le conseguenti riprese a tassazione eirrogando le sanzioni amministrative previste dalla legge.I verificatori contestavano alla contribuente di aver omesso diregistrare e dichiarare al Fisco ricavi derivanti dalla vendita di bovini vivi,in parte acquistati dalla Francia.2. La società accertata impugnava l’atto impositivo dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Messina, che respingeva il suoricorso.3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, sezionestaccata di Messina, che con sentenza n. 357/02/16 del 27 gennaio 2016rigettava l’appello della parte privata.4. Contro questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., sono denunciate la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art.36 del d.lgs. n. 546 del 1992.1.1 Si rimprovera alla CTR:-   di   aver   erroneamente   ritenuto    assolto    dall’AmministrazioneNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026nonostante la mancata produzione in giudizio di copia integrale delprocesso verbale di constatazione (p.v.c.), richiamato nell’avviso diaccertamento, con i relativi allegati;- di non aver correttamente adempiuto l’obbligo di motivazione delconvincimento maturato.1.2 Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.1.3 Deve anzitutto rammentarsi che, per consolidato orientamentonomofilattico, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma,num. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sullamotivazione della sentenza è ormai da ritenere ristretto alla verificadell’osservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111,sesto comma, della Carta fondamentale, da intendersi violato nei soli casidi «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di«contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione«perplessa od incomprensibile» o «apparente», senza che alcuna rilevanzapossa attribuirsi al semplice difetto di «sufficienza» della stessa.Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione per difettodel requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., norma chenel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2,num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sempre che i relativi vizi emerganodirettamente dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014; id., expermultis, Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. Sez. U. n. 17564/2019,Cass. Sez. U. n. 23746/2020, Cass. Sez. U. n. 32000/2022, Cass. n.20598/2023).1.4 Tanto premesso, si osserva che la motivazione della qui impugnatasentenza, oltre ad essere riconoscibile sotto il profilo materiale e graficocome parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, nonNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026si presenta meramente apparente nè manifestamente illogica nèirriducibilmente contraddittoria.1.5 La pronuncia resa dalla CTR si fonda, infatti, sulle seguentiargomentazioni, del tutto chiare, logiche e fra loro coerenti:- l’avviso di accertamento ben può essere motivato per relationemmediante il rinvio alle osservazioni contenute nel p.v.c. conosciuto dalcontribuente;- nel caso di specie, oltre a richiamare il prodromico p.v.c., l’attoimpositivo ne riproduceva il contenuto essenziale, «effettuandoneun’autonoma valutazione e condividendone le conclusioni»;- l’Ufficio aveva legittimamente rideterminato con metodo analitico-induttivo il reddito complessivo netto, il valore della produzione netta e ilvolume d’affari da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP edell’IVA, essendo emerse dalla verifica fiscale una serie di irregolaritàcontabili che inducevano a presumere l’esistenza di ricavi non dichiarati;in particolare, era stata riscontrata l’omessa documentazione e in alcunicasi la sottofatturazione dei corrispettivi delle vendite effettuate;- la società accertata non aveva offerto in corso di causa elementi diprova contraria idonei a superare le presunzioni gravi, precise econcordanti addotte dall’Amministrazione, essendosi limitata a «semplici egeneriche affermazioni prive di qualsiasi rilevanza ed influenza».1.6 Esclusa, quindi, la ravvisabilità di un vizio della motivazioneintegrante inosservanza del «minimo costituzionale» di cui si è dettosopra, va notato che, per costante insegnamento di questa Corteregolatrice:- la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibilesolamente ove si alleghi che il giudice ha basato la decisione su prove nondedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, oppure ha attribuito valore di prova legale a elementisoggetti a valutazione o, per contro, trascurato di conferire tale valore adNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026alcuni mezzi di prova (cfr. Cass. n. 14331/2023, Cass. n. 28770/2023,Cass. n. 32944/2025, Cass. n. 1241/2026);- la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile come motivo di ricorsoper cassazione soltanto qualora si contesti al giudice di merito di avergravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece quando formioggetto di critica la valutazione che il giudice medesimo abbia compiutodelle prove proposte dalle parti, essendo questa sindacabile in sede dilegittimità entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 32923/2022, Cass. n.32951/2023, Cass. n. 31694/2024, Cass. n. 26972/2025).1.7 Nessuno di tali vizi può dirsi sussistente nella fattispecie, in quantola CTR, per un verso, ha correttamente ritenuto che, a fronte dellepresunzioni di ricavi non contabilizzati offerte dall’Amministrazione,spettasse alla contribuente fornire la prova contraria; per altro verso, hadeciso la causa sulla base di un prudente apprezzamento del materialeistruttorio ritualmente acquisito al processo, senza attribuire a singolielementi un valore diverso da quello ad essi spettante.1.8 Dietro lo schermo della denuncia di violazione e falsa applicazionedelle invocate norme di diritto la censura in esame finisce, quindi, perrisolversi nel tentativo di sollecitare una non consentita rivalutazione delcompendio probatorio.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primocomma, num. 3 e num. 4, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del1992, dell’art. 75 del t.u.i.r. e dell’art. 53 Cost..2.1 Si sostiene che la Commissione regionale avrebbe errato nelconsiderare ricavo ”in nero“ anche la somma di 45.000 euro che il socioAngelo  Zarcone  aveva  versato  alla  società,  a  titolo  di  finanziamento,Numero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026mediante bonifico bancario.2.2 La doglianza è in parte infondata, in parte inammissibile.2.3 Ribadite le considerazioni svolte sopra per escludere laconfigurabilità, nel caso di specie, della violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve rilevarsiche l’impugnante non individua eventuali affermazioni in diritto contenutenell’impugnata sentenza che si pongano in contrasto con le altre norme daessa richiamate o con l’interpretazione datane dalla giurisprudenza dilegittimità o dalla prevalente dottrina, sicchè sul punto il motivo siappalesa inammissibile, alla stregua del fermo insegnamento di questoSupremo Collegio in subiecta materia (cfr., ex multis, Cass. n. 1825/2010,Cass. n. 16592/2024, Cass. n. 25713/2025, Cass. n. 1908/2026).Non va, peraltro, tralasciato di considerare che la denuncia diviolazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione dellerisultanze processuali, dovendo la Corte limitarsi al mero controllo dellaveridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno delladecisione gravata (cfr. Cass. n. 18944/2021, Cass. n. 5013/2024, Cass. n.16442/2024, Cass. n. 15125/2025).Diversamente, si finirebbe, in modo surrettizio, per trasformare ilgiudizio di cassazione in un ulteriore, non consentito, grado di merito, nelquale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nel provvedimento impugnato,non condivisi, e per ciò solo censurati, dalla parte ricorrente, al fine diottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 32026/2021, Cass. n. 34817/2022, Cass.n. 2296/2026).3. Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 3 e num. 4, c.p.c., è prospettata la violazione degli artt. 112 e 132c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 39 del d.P.R. n. 600del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 75 del t.u.i.r. edell’art. 53 Cost..Numero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/20263.1 Si assume che il collegio di secondo grado avrebbe omesso dipronunciare sul motivo di appello con cui la contribuente aveva chiesto ilriconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti per la produzione deiricavi ”in nero“ presuntivamente conseguiti.3.2 La doglianza è fondata.3.3 Con l’atto di appello -trascritto nel corpo del ricorso percassazione, per la parte che interessa, in assolvimento dell’onere dispecificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c.- la Z.A.s.r.l. si era espressamente doluta del fatto che nell’avviso di accertamentonon fossero stati dedotti i costi in parola.3.4 Su tale motivo di gravame -concernente una questione che laricorrente dimostra, all’uopo fornendo le necessarie indicazioniprocessuali, di aver già sollevato con il libello introduttivo del giudizio diprimo grado- la Commissione regionale non si è pronunciata, incorrendo,conseguentemente, nel denunciato error in procedendo.La constatata violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto eil pronunciato acquista un rilievo decisivo alla luce della stabilegiurisprudenza di legittimità formatasi sulla scia della sentenza della Cortecostituzionale n. 10 del 2023, secondo cui in ogni accertamento induttivo,sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, l’[OSCURATO:PERSONA],e nella sua inerzia il giudice, deve tener conto dei costi forfettaripresuntivamente sostenuti dal contribuente per produrre il reddito che gliviene imputato, affinché il meccanismo di determinazione del redditofondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio dicapacità contributiva (cfr. Cass. n. 16168/2025, Cass. n. 19574/2025,Cass. n. 32891/2025, Cass. n. 1974/2026).4. Con il quarto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, primocomma, num. 3 e num. 4, c.p.c., viene fatta valere la violazione degli artt.112 e 132 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 39 deld.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art.  75Numero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026del t.u.i.r. e dell’art. 53 Cost..4.1 Si lamenta che la CTR avrebbe omesso di statuire sulla deduzionedifensiva con cui la società appellante aveva contestato l’applicazione daparte dell’Ufficio di una percentuale di ricarico del 10 per cento sul prezzodi acquisto dei bovini francesi da essa rivenduti in Italia.4.2 La lagnanza è infondata.4.3 Fermi i rilievi svolti in sede di scrutinio dei primi due mezzi digravame, deve escludersi che in parte qua la sentenza sia affetta dal viziodi omessa pronuncia.Come si è visto, la CTR ha ritenuto che, a fronte delle presunzioniofferte dall’Ufficio, la contribuente non avesse idoneamente assolto l’oneredella prova contraria da cui era gravata, essendosi «nel corso dell’interogiudizio [...] limitat[a] a semplici e generiche affermazioni prive diqualsiasi rilevanza ed influenza».Nella motivazione sorreggente il decisum è implicito il rigetto delladeduzione che si assume essere stata ignorata dai giudici a quibus.5. Con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 3 e num. 5, c.p.c., sono dedotte la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., nonché l’omessa o comunqueinsufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza.5.1 Viene contestato il capo della gravata decisione contenente lacondanna della parte appellante alla rifusione delle spese processuali,anche in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate era statarappresentata e difesa nei gradi di merito da propri funzionari.5.2 Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del terzo, dovendo nelprosieguo del giudizio provvedersi a una nuova regolamentazione delledette spese in base all’esito finale della lite.6. Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza, nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, inNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversa composizione, perchè riesamini la vicenda di causa tenendo contodella questione di cui al terzo motivo del presente ricorso.6.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:IRPEG, IRAP, [OSCURATO:PERSONA]          P r e s id e nteACCERTAMENTODANIELA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Consigliere-RelatoreCC 4 marzo 2026ROSANNA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCESARE [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7541/2017 R.G. proposto daZ.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 357/02/16depositata il 27 gennaio 2016;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. A sèguito di verifica fiscale condotta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. diZarcone Angelo (d’ora in poi [OSCURATO:SOCIETA].), esercente attività di commercio dicapi di bestiame, macellazione e vendita di carne macellata, l’UfficioNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto emetteva neiconfronti della prefata società un avviso di accertamento con il qualerettificava ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 54, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 ladichiarazione dalla stessa presentata ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP e dell’IVAin relazione all’anno 2003, operando le conseguenti riprese a tassazione eirrogando le sanzioni amministrative previste dalla legge.I verificatori contestavano alla contribuente di aver omesso diregistrare e dichiarare al Fisco ricavi derivanti dalla vendita di bovini vivi,in parte acquistati dalla Francia.2. La società accertata impugnava l’atto impositivo dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Messina, che respingeva il suoricorso.3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, sezionestaccata di Messina, che con sentenza n. 357/02/16 del 27 gennaio 2016rigettava l’appello della parte privata.4. Contro questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., sono denunciate la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art.36 del d.lgs. n. 546 del 1992.1.1 Si rimprovera alla CTR:-   di   aver   erroneamente   ritenuto    assolto    dall’AmministrazioneNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026nonostante la mancata produzione in giudizio di copia integrale delprocesso verbale di constatazione (p.v.c.), richiamato nell’avviso diaccertamento, con i relativi allegati;- di non aver correttamente adempiuto l’obbligo di motivazione delconvincimento maturato.1.2 Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.1.3 Deve anzitutto rammentarsi che, per consolidato orientamentonomofilattico, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma,num. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sullamotivazione della sentenza è ormai da ritenere ristretto alla verificadell’osservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111,sesto comma, della Carta fondamentale, da intendersi violato nei soli casidi «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di«contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione«perplessa od incomprensibile» o «apparente», senza che alcuna rilevanzapossa attribuirsi al semplice difetto di «sufficienza» della stessa.Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione per difettodel requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., norma chenel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2,num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sempre che i relativi vizi emerganodirettamente dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014; id., expermultis, Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. Sez. U. n. 17564/2019,Cass. Sez. U. n. 23746/2020, Cass. Sez. U. n. 32000/2022, Cass. n.20598/2023).1.4 Tanto premesso, si osserva che la motivazione della qui impugnatasentenza, oltre ad essere riconoscibile sotto il profilo materiale e graficocome parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, nonNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026si presenta meramente apparente nè manifestamente illogica nèirriducibilmente contraddittoria.1.5 La pronuncia resa dalla CTR si fonda, infatti, sulle seguentiargomentazioni, del tutto chiare, logiche e fra loro coerenti:- l’avviso di accertamento ben può essere motivato per relationemmediante il rinvio alle osservazioni contenute nel p.v.c. conosciuto dalcontribuente;- nel caso di specie, oltre a richiamare il prodromico p.v.c., l’attoimpositivo ne riproduceva il contenuto essenziale, «effettuandoneun’autonoma valutazione e condividendone le conclusioni»;- l’Ufficio aveva legittimamente rideterminato con metodo analitico-induttivo il reddito complessivo netto, il valore della produzione netta e ilvolume d’affari da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP edell’IVA, essendo emerse dalla verifica fiscale una serie di irregolaritàcontabili che inducevano a presumere l’esistenza di ricavi non dichiarati;in particolare, era stata riscontrata l’omessa documentazione e in alcunicasi la sottofatturazione dei corrispettivi delle vendite effettuate;- la società accertata non aveva offerto in corso di causa elementi diprova contraria idonei a superare le presunzioni gravi, precise econcordanti addotte dall’Amministrazione, essendosi limitata a «semplici egeneriche affermazioni prive di qualsiasi rilevanza ed influenza».1.6 Esclusa, quindi, la ravvisabilità di un vizio della motivazioneintegrante inosservanza del «minimo costituzionale» di cui si è dettosopra, va notato che, per costante insegnamento di questa Corteregolatrice:- la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibilesolamente ove si alleghi che il giudice ha basato la decisione su prove nondedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, oppure ha attribuito valore di prova legale a elementisoggetti a valutazione o, per contro, trascurato di conferire tale valore adNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026alcuni mezzi di prova (cfr. Cass. n. 14331/2023, Cass. n. 28770/2023,Cass. n. 32944/2025, Cass. n. 1241/2026);- la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile come motivo di ricorsoper cassazione soltanto qualora si contesti al giudice di merito di avergravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece quando formioggetto di critica la valutazione che il giudice medesimo abbia compiutodelle prove proposte dalle parti, essendo questa sindacabile in sede dilegittimità entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 32923/2022, Cass. n.32951/2023, Cass. n. 31694/2024, Cass. n. 26972/2025).1.7 Nessuno di tali vizi può dirsi sussistente nella fattispecie, in quantola CTR, per un verso, ha correttamente ritenuto che, a fronte dellepresunzioni di ricavi non contabilizzati offerte dall’Amministrazione,spettasse alla contribuente fornire la prova contraria; per altro verso, hadeciso la causa sulla base di un prudente apprezzamento del materialeistruttorio ritualmente acquisito al processo, senza attribuire a singolielementi un valore diverso da quello ad essi spettante.1.8 Dietro lo schermo della denuncia di violazione e falsa applicazionedelle invocate norme di diritto la censura in esame finisce, quindi, perrisolversi nel tentativo di sollecitare una non consentita rivalutazione delcompendio probatorio.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primocomma, num. 3 e num. 4, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del1992, dell’art. 75 del t.u.i.r. e dell’art. 53 Cost..2.1 Si sostiene che la Commissione regionale avrebbe errato nelconsiderare ricavo ”in nero“ anche la somma di 45.000 euro che il socioAngelo  Zarcone  aveva  versato  alla  società,  a  titolo  di  finanziamento,Numero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026mediante bonifico bancario.2.2 La doglianza è in parte infondata, in parte inammissibile.2.3 Ribadite le considerazioni svolte sopra per escludere laconfigurabilità, nel caso di specie, della violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve rilevarsiche l’impugnante non individua eventuali affermazioni in diritto contenutenell’impugnata sentenza che si pongano in contrasto con le altre norme daessa richiamate o con l’interpretazione datane dalla giurisprudenza dilegittimità o dalla prevalente dottrina, sicchè sul punto il motivo siappalesa inammissibile, alla stregua del fermo insegnamento di questoSupremo Collegio in subiecta materia (cfr., ex multis, Cass. n. 1825/2010,Cass. n. 16592/2024, Cass. n. 25713/2025, Cass. n. 1908/2026).Non va, peraltro, tralasciato di considerare che la denuncia diviolazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione dellerisultanze processuali, dovendo la Corte limitarsi al mero controllo dellaveridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno delladecisione gravata (cfr. Cass. n. 18944/2021, Cass. n. 5013/2024, Cass. n.16442/2024, Cass. n. 15125/2025).Diversamente, si finirebbe, in modo surrettizio, per trasformare ilgiudizio di cassazione in un ulteriore, non consentito, grado di merito, nelquale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nel provvedimento impugnato,non condivisi, e per ciò solo censurati, dalla parte ricorrente, al fine diottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 32026/2021, Cass. n. 34817/2022, Cass.n. 2296/2026).3. Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 3 e num. 4, c.p.c., è prospettata la violazione degli artt. 112 e 132c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 39 del d.P.R. n. 600del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 75 del t.u.i.r. edell’art. 53 Cost..Numero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/20263.1 Si assume che il collegio di secondo grado avrebbe omesso dipronunciare sul motivo di appello con cui la contribuente aveva chiesto ilriconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti per la produzione deiricavi ”in nero“ presuntivamente conseguiti.3.2 La doglianza è fondata.3.3 Con l’atto di appello -trascritto nel corpo del ricorso percassazione, per la parte che interessa, in assolvimento dell’onere dispecificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c.- la Z.A.s.r.l. si era espressamente doluta del fatto che nell’avviso di accertamentonon fossero stati dedotti i costi in parola.3.4 Su tale motivo di gravame -concernente una questione che laricorrente dimostra, all’uopo fornendo le necessarie indicazioniprocessuali, di aver già sollevato con il libello introduttivo del giudizio diprimo grado- la Commissione regionale non si è pronunciata, incorrendo,conseguentemente, nel denunciato error in procedendo.La constatata violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto eil pronunciato acquista un rilievo decisivo alla luce della stabilegiurisprudenza di legittimità formatasi sulla scia della sentenza della Cortecostituzionale n. 10 del 2023, secondo cui in ogni accertamento induttivo,sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, l’[OSCURATO:PERSONA],e nella sua inerzia il giudice, deve tener conto dei costi forfettaripresuntivamente sostenuti dal contribuente per produrre il reddito che gliviene imputato, affinché il meccanismo di determinazione del redditofondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio dicapacità contributiva (cfr. Cass. n. 16168/2025, Cass. n. 19574/2025,Cass. n. 32891/2025, Cass. n. 1974/2026).4. Con il quarto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, primocomma, num. 3 e num. 4, c.p.c., viene fatta valere la violazione degli artt.112 e 132 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 39 deld.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art.  75Numero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026del t.u.i.r. e dell’art. 53 Cost..4.1 Si lamenta che la CTR avrebbe omesso di statuire sulla deduzionedifensiva con cui la società appellante aveva contestato l’applicazione daparte dell’Ufficio di una percentuale di ricarico del 10 per cento sul prezzodi acquisto dei bovini francesi da essa rivenduti in Italia.4.2 La lagnanza è infondata.4.3 Fermi i rilievi svolti in sede di scrutinio dei primi due mezzi digravame, deve escludersi che in parte qua la sentenza sia affetta dal viziodi omessa pronuncia.Come si è visto, la CTR ha ritenuto che, a fronte delle presunzioniofferte dall’Ufficio, la contribuente non avesse idoneamente assolto l’oneredella prova contraria da cui era gravata, essendosi «nel corso dell’interogiudizio [...] limitat[a] a semplici e generiche affermazioni prive diqualsiasi rilevanza ed influenza».Nella motivazione sorreggente il decisum è implicito il rigetto delladeduzione che si assume essere stata ignorata dai giudici a quibus.5. Con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 3 e num. 5, c.p.c., sono dedotte la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., nonché l’omessa o comunqueinsufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza.5.1 Viene contestato il capo della gravata decisione contenente lacondanna della parte appellante alla rifusione delle spese processuali,anche in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate era statarappresentata e difesa nei gradi di merito da propri funzionari.5.2 Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del terzo, dovendo nelprosieguo del giudizio provvedersi a una nuova regolamentazione delledette spese in base all’esito finale della lite.6. Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza, nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, inNumero registro generale 7541/2017Numero sezionale 2028/2026Numero di raccolta generale 7209/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversa composizione, perchè riesamini la vicenda di causa tenendo contodella questione di cui al terzo motivo del presente ricorso.6.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti il primo, il secondoe il quarto e assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata, nei limitidella censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 4 marzo 2026.La PresidenteAndreina GiudicepietroP.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti il primo, il secondoe il quarto e assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata, nei limitidella censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 4 marzo 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro