CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20598/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17383/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N 20/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. GESMUNDO N. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale; -resistenti- e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], REGIONE CAMPANIA in persona del legale rapp. p.t. -intimati- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3597/2016depositata il 30/11/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1.- [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso con atto notificato il 30/5/2018, instando con due mezzi per la cassazione dell’ordinanza della Corte di appello di Napoli emessa in sede di opposizione alla stima dell’indennità di asservimento per pubblica utilità ed alla liquidazione delle competenze in favore dei tecnici. 1.2.- Per quanto interessa, l a Corte di appello, sulla premessa che la distinzione tra suoli edificabili e suoli non edificabili non èpiù sostanzialmente rilevante, perché anche per i suoli non edificabili vanno tenute presenti le possibilità di sfruttamento economico consentite dall’ordinamento, anche diverse da quelle strettamente agricole, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, ha affermato che la questione posta doveva essere risolta accertando il valore venale del terreno in questione alla luce delle possibilità di sfruttamento economico consentite. Ha, quindi osservato che per la costituzione di servitù di elettrodotto aereo l’indennità andava calcolata secondo i principi contenuti nell’art.44 del d.P.R. n.327/2001, quale quota dell’indennità di esproprio in funzione del peso concretamente imposto al fondo e che, in via indicativa e in mancanza di altri elementi, poteva tenersi presente il criterio contenuto nell’abrogato art.123 del R.D. n.1775/1933, secondo il quale per l’elettrodotto aereo andava corrisposta un’indennità pari ad un quarto del valore venale del fondo. Ha poi rammentato che il Collegio peritale, con la stima impugnata, aveva determinato il valore del suolo in 90 euro/mq, e ritenuto per che la servitù di elettrodotto andasse calcolato un valore pari ad un dodicesimo del pieno valore del terreno, avendo fatto riferimento -per il pieno valore venale - a contratti di locazione “per la realizzazione e la gestione di centrali di produzione di energia eolica” ed avendo ritenuto meno attendibili e non rappresentativi i valori risultanti da atti di costituzione volontaria di diritti di servitù (di sorvolo, elettrodotto interrato, cavidotto) su cespiti ubicati in zone viciniore attestati sugli importi di 2,00/3,50 e 5,00 euro/mq, in quanto risultato di accordi che riflettevano la diversa forza contrattuale delle parti. La Corte partenopea ha, quindi, affermato che il valore del suolo a mq. individuato dai periti non poteva essere condiviso, perché non era rappresentativo dei valori di mercato, avendo ad oggetto fondi di riferimento connotati dall’installazione di turbine eoliche e delle relative cabine, ma che tuttavia, se il valore del bene non era altro che il valore di mercato, nemmeno poteva accogliersi la tesi della società [OSCURATO:SOCIETA], secondo la quale il valore si sarebbe dovuto attestare su 1,20 euro/mq., valore dal quale si è discostata (fol.13 della ord. imp.). Quindi, dopo avere premesso che, in zona interessata allo sfruttamento mediante la realizzazione di impianti eolici, i valori dagli atti negoziali risultavano estremamente variabili, anche in dipendenza della litigiosità dei proprietari e per l’opera svolta dai difensori, e che era estremamente difficile individuare il valore venale dei terreni, ha ritenuto di determinare il valore del terreno in quello “minimo di euro 24 al mq. … rinvenibile nel contratto di costituzione di servitù di cavidotto del 3/12/2013” e lo ha ridotto nella misura corrispondente ad un quarto, applicando il criterio di cui all’art.123 R.D. n.1775/1933, in considerazione del minor sacrificio che la servitù di elettrodotto aereo determinavain relazione al diritto di proprietà. 1.3.-[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti esclusivamente con atto datato 28 novembre 2018 e depositato in data 10/12/2018, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo), che ha chiesto inammissibilità/rigetto del ricorso, con vittoria di spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 32, comma 1, dell’art. 37, comma 3 e dell’art. 44 del d.P.R. n. 327/2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod.proc.civ. A parere della ricorrente, la Corte di appello ha errato perché, nell’attribuireal terreno per cui è causa un valore di 24 euro/mq, ha violato il criterio sintetico - comparativo che ha espressamente dichiaratodi voler applicare. Secondo la ricorrente, la Corte di merito non ha comparato terren i con caratteristiche omogenee, poiché, nell’assimilareil valore del terreno a quelli interessati da parchi eolici privati, non ha considerato che: a) il verbale di immissione in possessoe di stato di consistenza del 10/11/2014, aveva confermato l’utilizzo meramente agricolo dell’area, in conformità alla legale destinazioneagricola secondo il vigente locale PRG e alle risultanze catastali; b) la possibilità legale ed effettiva di realizzazione delle operedi trasmissione di energia elettrica sui terreni oggetto di causa eraeffetto dell’adozione del decreto dir. 255/2013, atto che, avendo imposto sull’area il vincolo preordinato all’esproprio, non doveva esserepreso in considerazione ai fini del calcolo dell’indennità. 2.2.- Con il secondo motivo si denu ncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 cod.proc.civ. Secondola ricorrente, la Corte partenopea ha violato gli artt. 115 e116 cod.proc.civ. laddove: a) ha fondato la prop ria decisione sugli attidi costituzione volontaria di servitù per finalità analoghe a quelle oggetto della presente controversia (ossia sul contratto del 3.12.2013), allegati alla relazione della terna ex art. 21 d.P.R. n.327/2001, ritenuti dal ricorrente prove non pertinenti; b) non ha fondato la propria decisione sulle prove proposte dalla [OSCURATO:PERSONA], risultantidalla “Relazione di stima di fondi rustici in Bisaccia” e dai fattinon contestati dalle parti costituite; c) non ha valutato tali prove secondo il criterio del prudente apprezzamento del giudice, inteso comeobbligo di valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla suaattenzione); d) non ha disposto una CTU e non ha motivato circa ilsuo mancato impiego. 3.1.- Il ricorso è inammissibil e, poiché i motivi, formalmente declinati come violazioni di legge, in realtà ridondano nel merito, o comunque censurano surrettiziamente la motivazione senza rispettare i canoni imposti dall'art. 360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., come novellato dal d.l. n. 83/2012, art. 54, convertito dalla legge n. 134/2012 (Cass. Sez. U. n. 8053/2014; conf. ex plurimis, Cass. n. 19987/2017). 3.2.-Questa Corte ha più volte chiarito che sussiste la violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. solo quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), ovvero abbia disatteso prove legali secondo il suo prudente apprezzamento - circostanze, queste, che non ricorrono nella fattispecie in esame - mentre non è censurabile per questa via il fatto che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod.proc.civ. (Cass. Sez. U. n.20867/2020; conf. ex plurimisCass. n. 29246/2021). 3.3.- Analogamente, la doglianza di violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass.n. 18092/2020), e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054/2014; Cass. n. 34474/2019; Cass. n. 20867/2020). 3.4.-Nel caso in esame, secondo la ricorrente, l’opera di pubblica utilità per la cui esecuzione era stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio era costituita da un elettrodotto aereo che rappresenta elemento di esercizio di un servizio pubblico (quale la rete elettrica nazionale) che non poteva essere ricondotta ad attività realizzata iure privatorum(Cass. Sez. U. n.24410/2011) e il giudice di merito, pur avendo rimarcato la difficoltà della stima e la varietà dei prezzi rilevabili dal mercato di zona, non aveva proceduto a C.T.U. e non aveva motivato sulle specifiche tecniche dell’opera che doveva essere realizzata in relazione al terreno oggetto di causa, né sulla specifica questione della qualità delle opera da realizzare –destinate ad essere cedute da [OSCURATO:SOCIETA] in proprietà a [OSCURATO:SOCIETA] per essere ricomprese e divenire parte integrante della “rete di trasmissione nazionale” e sulla assimilabilità della conseguente situazione giuridica rispetto a quella dell’unico atto di costituzione di servitù, peraltro relativo a servitù di cavidotto, preso in considerazione per la quantificazione dell’indennità. Infine, la Corte di merito non avrebbe nemmeno spiegato le ragioni – incidenti, a suo parere, sui criteri applicati alla quantificazione finale dell’indennità di espropriazione oggetto di contestazione con il presente ricorso - per cui, nella determinazione in concreto del valore indennizzabile per la costituzione di servitù, aveva utilizzato una percentuale (un quarto del valore pieno del terreno/mq) maggiore di quella utilizzata dal Collegio dei periti (un dodicesimo del valore pieno del terreno/mq), posto che il criterio ex art.123 cit., norma abrogata, non è criterio legale, ma vale solo come criterio equitativo. 3.5.-Le critiche non colgono nel segno. 3.6.-Va osservato che sicuramente il metodo di stima sintetico- comparativo, al quale la Corte di appello si è espressamente richiamata, è quello che più di ogni altro risponde ai criteri di legge, a norma dei quali occorre accertare quale sarebbe stato presumibilmente il prezzo del bene espropriato alla data di riferimento, in base al punto di incontro della domanda e dell'offerta di beni similari, quale che ne fossero le ragioni. Alla luce delle modalità applicative in concreto del criterio di stima sintetico-comparativo applicabile sia ai beni edificabili che a quelli inedificabili, il giudice di merito deve valutare le caratteristiche specifiche del bene espropriato e dei beni assunti a termine di paragone (per estensione, posizione, collegamenti con reti viarie, esistenza di infrastrutture, ecc.) e dare atto con accertamento di fatto insindacabile e congruamente motivato del valore di mercato del bene:nella fattispecie questo accertamento, riepilogato al punto 1.2.,è stato compiuto, tenendo conto della vocazione ad un utilizzo non meramente agricolo dei terreni in questione così come quelli viciniori nella zona, e dei valori di contrattazione. Inoltre, in controversie simili, questa Corte si è pronunciata affermando che «In tema di servitù di elettrodotto, la determinazione dell'indennità di asservimento, parametrata al valore venale del bene ed attribuita se sia dimostrata l'attualità del deprezzamento nonchè l'oggettiva incidenza causale del vincolo, richiede l'applicazione del metodo sintetico-comparativo con obbligo per il giudice, onde non incorrere in violazione di legge, di indicare i dati obiettivi sui quali ha fondato la propria valutazione, vale a dire gli elementi di comparazione utilizzati documentandone la rappresentatività in riferimento ad immobili analoghi e quindi in riferimento ad atti specifici ed identificabili.»(Cass. n. 18577/2020 e Cass. n.12659/2021). Sullo stesso argomento anche Cass. n. 34743/2019 ha affermato che «In tema di espropriazione per pubblica utilità, il criterio cd. sintetico-comparativo si risolve nell'attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili "omogenei", con riferimento non solo agli elementi materiali (quali la natura, la posizione o la consistenza morfologica), ma anche alla loro condizione giuridica urbanistica all'epoca del decreto ablativo, sicchè il giudice per applicare correttamente detto criterio deve indicare gli elementi di comparazione utilizzati e documentarne la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quello espropriato.». 3.7.- Nel caso di specie, la Corte di appello si è conformata a questi principi e le dedotte censure non rispettano i canoni del novellato art. 360, primo comma, n.5, cod.proc.civ. come modificato, che impone al ricorrente l'onere di indicare, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n.6, cod.proc.civ. e dell’art.369, secondo comma, n.4, cod.proc.civ., il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e, soprattutto, la sua "decisività" (Cass. Sez. U. n. 8054/2014; Cass. nn.19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), restando esclusa la possibilità di denunziare, in sede di legittimità, la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U. n. 33017/2018). 3.8.- Va dunque ribadito che «il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti caratteredecisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante»(Cass. nn.23153/2018, 11892/2016), sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, primo comma., n.5, cod.proc.civ., sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass. nn. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016). 3.9.-Anche con riguardo alle ulteriori violazioni di legge allegate con il primo motivo, deve ricordarsi che la denuncia del vizio ex art. 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ. consiste nel dedurre l'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è estranea all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. nn. 24155/2017, 6587/2017) se non, appunto, sotto il profilo motivazionale (Cass. nn. 22707/2017, Cass. 195/2016). 3.10.- É questo il caso delle doglianze in disamina, le quali evocano un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e si pongono perciò al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato, traducendosi di fatto in una inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della causa (Cass.nn. 6939/2020, 7192/2020, 27072/2019, 29404/2017, 16056/2016). Si tratta, quindi, di una valutazione delle risultanze della congerie istruttoria, sotto il profilo dell’accertamento del valore del terreno, affidata all’apprezzamento non di questa Corte, ma del giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di controllarne l'attendibilità e la concludenza (cfr., ex plurimis , Cass. nn. 21098/2016, n. 27197/2011). 3.11.-É evidente che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U. n.28220/2018). 4.-Deve quindi concludersi che il ricorso è inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dilegge, aspira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di merito ed è in quanto tale inammissibile, poiché persegue surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. nn. 34476/2019, 5987/2021, 8758/2017). Non si provvede sulle spese in assenza di tempestiva attività difensiva svolta dagli intimati che si sono costituiti tardivamente in data 10/12/2018,spiegando una difesa meramente formale. Raddoppio del contributo unificat