CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07169/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 25122/2020 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., eGE [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rispettivo legalerappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 5556/2019 depositata il 30 dicembre 2019;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria dicessazione della materia del contendere in ordine al terzo e al quartomotivo di ricorso e per il rigetto del primo e del secondo;uditi per la ricorrente l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e per lecontroricorrenti l’avv. [OSCURATO:PERSONA];1. Nell’anno 2013 la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenziadelle Entrate conduceva una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ed esercente attività di vendita e installazione diapparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi diassistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedalie cliniche private aventi sede in Italia.La prefata società, fiscalmente residente in Francia e appartenente algruppo multinazionale [OSCURATO:PERSONA] (GE), era interamente controllatadalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua voltacontrollata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già GE Italia Holdings.p.a..2. All’esito di tale verifica l’Ufficio emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste diconsolidata e di consolidante, un avviso di accertamento relativo all’anno2011 con il quale, previa rideterminazione del reddito complessivo globalerisultante dalla dichiarazione presentata dalla società controllante ai sensidell’art. 122 del t.u.i.r., venivano operate le conseguenti riprese atassazione ai fini dell’IRES e irrogate le sanzioni amministrative pecuniariepreviste dalla legge.2.1 Con l’atto impositivo in questione erano mossi due distinti rilievinei confronti della GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..Numero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/20262.2 Con il primo si contestava alla stessa, ai sensi dell’art. 110,comma 7, del t.u.i.r., l’effettuazione di transazioni commerciali conconsociate estere, in particolare con la francese GE [OSCURATO:PERSONA] CS el’americana GE Company, aventi ad oggetto l’acquisto di apparecchiaturesanitarie a un prezzo superiore a quello normale, quale risultantedall’analisi di transfer pricing elaborata dai verificatori sulla scorta di uncampione di nove società comparabili selezionate fra le duecentoinizialmente prese in esame.2.3 Con il secondo, prospettante la violazione dell’art. 103, comma 3,del t.u.i.r., veniva disconosciuta la deducibilità della quota diammortamento del maggior valore di avviamento che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale nel bilanciod’esercizio 2003.2.4 Per meglio comprendere la portata di quest’ultimo rilievo sirendono necessarie alcune precisazioni.Nell’anno 2001 la francese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. aveva costituito laGE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., conferendo ad essa la propriapartecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]..Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dallaconferitaria, nell’attivo dello stato patrimoniale, fra le immobilizzazionifinanziarie.Nel 2003 GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva incorporatoper fusione GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendone la relativadenominazione.Poichè per effetto della fusione si era venuto a determinare undisavanzo derivante dall’annullamento della partecipazione di controllodetenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova [OSCURATO:SOCIETA]. aveva integralmente utilizzato dettodisavanzo per iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale un maggiorNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026valore di avviamento di pari importo, prevedendone l’ammortamento indieci anni, con imputazione al conto economico della quota di un decimoper ogni esercizio dal 2003 al 2012.Inoltre, dal momento che GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avevaprecedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19per cento, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenzarealizzata per effetto della cessione della suindicata partecipazione dicontrollo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta avevaritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscrittoin bilancio mediante l’utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenzadell’importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall’art. 6, comma2, lett. a), dello stesso decreto legislativo.L’Ufficio sosteneva, invece, che la cedente GE [OSCURATO:PERSONA] S.A.,quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nelterritorio dello Stato italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza comereddito diverso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f), del t.u.i.r., vecchiotesto, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento previstadall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regimedi cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soliconferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti residentiin Italia nell’esercizio di imprese commerciali.3. Entrambe le società accertate contestavano la pretesa erarialeproponendo ricorso congiunto dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza delleragioni da loro addotte, annullava l’atto impositivo.4. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia, che consentenza n. 5556/2019 del 30 dicembre 2019 rigettava l’appellodell’[OSCURATO:PERSONA].4.1 A sostegno della decisione assunta il collegio regionale osservavaNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026che:- l’analisi di transfer pricing condotta dall’Ufficio si esponeva a«molteplici rilievi critici» quanto all’individuazione del periodo dicomparazione, alla selezione delle società comparabili e alle cause dellariduzione del margine di redditività registrato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2011;- era fondata la doglianza della contribuente riguardante la dedottaviolazione del principio di tutela dell’affidamento, avendo i verificatori«avviato l’accertamento dopo che era scaduto il termine perl’accertamento del 2003 (anno in cui, per effetto della fusione, si e[ra]generato il disavanzo imputato ad avviamento), e dunque non solo adistanza di tempo, ma anche dopo che per il primo anno ”utile“ non erastata compiuta alcuna ripresa»;- non appariva corretto il rilievo incentrato sulla pretesa sussistenza diuna limitazione di tipo soggettivo all’applicabilità nei confronti dellafrancese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. della disciplina dettata dall’art. 1 deld.lgs. n. 358 del 1997, prevedente la possibilità di assoggettare a impostasostitutiva con l’aliquota del 19 per cento le plusvalenze da cessione dipartecipazioni di controllo.5. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.hanno resistito con unico controricorso.7. La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza per ladiscussione.7.1 Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. lecontroricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo:a)per la declaratoria di cessazione della materia del contenderelimitatamente ai motivi di ricorso concernenti il secondo rilievo fiscale,annullato in via di autotutela dall’Agenzia delle Entrate con provvedimentoNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026allegato;(b)per il rigetto dei restanti motivi dell’avversa impugnazione.7.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia delsuddetto provvedimento di autotutela.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Alla luce dell’allegato provvedimento di annullamento in via diautotutela emesso nelle more del giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia dell’Agenzia delle Entrate -il cui deposito è consentito dall’art.372, secondo comma, c.p.c., in quanto avente ad oggetto un documentovolto a evidenziare la sopravvenienza di una causa di parzialeinammissibilità dell’esperita impugnazione (cfr., ex ceteris, Cass. n.5408/2022, Cass. Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n.17955/2025)-, va dichiarata la cessazione della materia del contendere inordine al terzo e al quarto motivo di ricorso, concernenti il rilievo fiscalecui si riferisce il menzionato provvedimento.1.1 Con tali motivi, rubricati ”violazione e falsa applicazione dell’art.10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (art. 360, primo comma, num.3, c.p.c.)“ e ”violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2,lett. a), del d.lgs. n. 358 del 1997, dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461del 1997, dell’art. 6 della legge n. 342 del 2000, degli artt. 7, comma 1,23, comma 1, lett. f), e 81, comma 1, lett. c), nel testo originario (ora art.67, comma 1, lett. c]), del d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 8.b) delprotocollo annesso alla [OSCURATO:PERSONA]Francia contro le doppieimposizioni, ratificata a sèguito della legge n. 20 del 1992, dell’art. 63 delT.F.U.E. e degli artt. 5 e 25 del d.lgs. n. 446 del 1997 (art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c.)“, si contestava alla CTR:- di aver erroneamente ritenuto operante nel caso di specie il principiodi tutela dell’affidamento del contribuente;- di non aver correttamente inteso il senso delle contestazioni poste aNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026base del secondo rilievo, il quale si fondava sull’assunto che la franceseGE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avrebbe potuto conseguire l’affrancamentofiscale della plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo solomediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27 percento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, vigenteratione temporis, essendo la minor aliquota del 19 per cento riservatadall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggetti residenti inItalia.1.2 A sèguito del surriferito intervento in autotuteladell’[OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi venuto meno in parte qual’interesse a una pronuncia sulla fondatezza della pretesa tributaria (cfr.Cass. n. 4372/2011, Cass. n. 15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n.3306/2025).2. Restano, quindi, da esaminare il primo e il secondo motivo digravame, riguardanti il distinto rilievo fiscale in tema di transfer pricing.2.1 Di essi, come degli altri due articolati dall’Agenzia delle Entrate, lecontroricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità per difetto del requisito dicui all’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c..2.2 L’eccezione è infondata, in quanto, sebbene nel ricorso siano statiriportati ampi stralci dell’atto di appello proposto dall’Amministrazionesenza necessità di attingere a fonti esterne, gli aspetti salienti dellavicenda processuale e le critiche rivolte alla sentenza di secondo grado.2.3 Tanto premesso, con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.2.4 Si sostiene che, nella parte in cui ha ritenuto non accoglibile ilprimo rilievo fiscale mosso dall’Ufficio con l’avviso di accertamento oggettodi causa, l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità permancanza assoluta o mera apparenza della motivazione.Numero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/20262.5 La censura è priva di fondamento.2.6 Per consolidato orientamento nomofilattico, a sèguito dellariformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art.54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è ormaida ritenere ristretto alla verifica dell’osservanza del cd. «minimocostituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, della Cartafondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanza assoluta dimotivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa odincomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di «sufficienza» della stessa.Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione perdifetto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. -norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992-, sempre che i relativi viziemergano direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014; id., ex permultis, Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. Sez. U.n. 17564/2019, Cass. Sez. U. n. 23746/2020, Cass. Sez. U. n.32000/2022, Cass. n. 20598/2023).2.7 Ciò posto, si osserva che nella sentenza in esame la CTR hariassunto le doglianze mosse dall’appellante Agenzia delle Entrate inrelazione al primo rilievo fiscale, mostrando di averne chiaramente intesola portata.Essa ha, infatti, evidenziato che con l’esperito gravame la partepubblica si era doluta:- del «vizio di motivazione [della pronuncia di primo grado] conriferimento alla deduzione dei costi di transfer pricing, avuto riguardo allaassenza o comunque inadeguatezza della documentazione contrattualeNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026relativa ai rapporti intercompany, alla caduta del margine di redditività(sceso da un anno all’altro, proprio nel 2011, dal 10% al 3,23%) inconcomitanza con un inusuale incremento dei prezzi infragruppo praticati,la inadeguatezza dello studio di TP presentato dalla parte, soprattutto perquanto concerne la selezione dei comparabili, rispetto a cui l’Ufficio haofferto autonoma ricostruzione seguendo un diverso modello dicomparazione, ritenuto più adeguato alla corretta rappresentazione deirapporti intercompany»;- del «vizio di motivazione [della sentenza appellata] con riferimentoalla valutazione della prova in tema di transfer pricing, laddove inparticolare non si riconosce[va] che l’Ufficio a[vesse] rilevato l’esistenza ditransazion[i] a valore ”non normale“, a[vesse] utilizzato comparabiliadeguati e calcolato il valore di scambio ”normale“ facendo uso di unmetodo di calcolo (metodo del margine netto) condiviso dallo stessocontribuente»;- dell’«errore di diritto [commesso dal collegio regionale], laddovel’Ufficio è tenuto a provare in materia di transfer pricing il valore normale(secondo criteri di razionalità economica e giuridica), una volta individuati(come nella specie) significativi margini di scostamento dal valorenormale, mentre il contribuente deve, ai sensi dell’art. 2697 c.c.,dimostrare la irrealtà di quanto dedotto dall’Ufficio».2.8 Nel prosieguo i giudici di secondo grado hanno vagliato le censuresollevate dalla parte appellante, ritenendole immeritevoli di accoglimentosulla scorta delle condivise controdeduzioni svolte dalle contribuenti, lequali avevano obiettato che «le osservazioni dell’Ufficio si espon[eva]no amolteplici rilievi critici, avuto riguardo: (i)al periodo della comparazione(e[ra] stato preso in esame [...] un anno di imposta diverso da quello cuisi riferi[va] l’accertamento); (ii)ai soggetti utilizzati per la comparazione(4 delle 9 società utilizzate per la comparazione esercita[va]no attivitàdiverse ed ulteriori rispetto a quelle di commercializzazione diNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026apparecchiature medicali esercitate da GE [OSCURATO:PERSONA]); (iii)[al]lariduzione del margine di redditività per il 2011, [la quale] si spiega[va]con ragioni economiche di settore che -stando a quanto documentato dalladifesa di controparte- risulta[va]no evidenziate nel Rapporto sulla spesasanitaria del Ministero della Salute per il 2011 ed [avrebbero]abbracc[iato] quindi l’intero settore ove opera[va] la società appellata».2.9 Da quanto precede si ricava che la motivazione della sentenza,oltre ad esistere sotto il profilo materiale e grafico, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, è perfettamenteintelligibile, consentendo di individuare le ragioni sulle quali si fonda ilconvincimento espresso dalla CTR, costituite dalla mancata prova dellanon corrispondenza dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioniinfragruppo poste in essere dalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al valorenormale di cui all’art. 9, comma 3, del t.u.i.r..Né essa può dirsi apparente per il fatto che i giudici a quibus abbianocondiviso e recepito le argomentazioni difensive delle società appellate.Giova, in proposito, rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte,risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hannoaffermato che nel processo civile e in quello tributario non può ritenersinulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi ariprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali oprovvedimenti giudiziari), eventualmente senza aggiungervi alcunchè,sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante eillustrate in maniera chiara, univoca ed esaustiva le ragioni sulle quali lapronuncia si fonda (cfr. Cass. Sez. U. n. 642/2015).D’altro canto, nemmeno è possibile, dietro lo schermo della denunciadel vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, contestare la valutazionedel materiale istruttorio compiuta dal collegio regionale o la correttezzagiuridica della soluzione della controversia da questo offerta, in quanto leNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026gravi anomalie motivazionali integranti inosservanza del «minimocostituzionale» devono emergere direttamente dal testo della sentenza,indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali, eprescindono da eventuali errores in iudicando da cui è affetta la decisione.3. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., è lamentato l’omesso esame di «punti di fattodecisivi e controversi», concernenti la rispondenza o meno al valorenormale dei costi infragruppo dedotti da GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nell’anno 2011.3.1 In particolare, la CTR avrebbe tralasciato di considerare che:(i)«[...] la media di redditività utilizzata dall’Ufficio (8,8%) era [stata]costruita utilizzando anche i dati economici delle società comparabilirelativi al 2011»;(ii)«[...] il campione era stato costruito prendendo a base 200 societàed escludendo poi quelle meno affini a Gemsi [scilicet: [OSCURATO:SOCIETA]. - n.d.r. ...]», mentre «[...] il contrapposto campioneaddotto dalla società era eterogeneo perché comprendeva anche societàoperanti nella vendita di farmaci e prodotti parafarmaceutici»;(iii)«[...] nel 2011 era pacifico che la società aveva subìto, sì, unacontrazione di fatturato, ma, contemporaneamente, un incremento di costidi acquisto infragruppo; il che, [...] alla stregua di massime di esperienza,se adeguatamente esaminato, avrebbe potuto condurre alla conclusioneche la riduzione della redditività a circa un terzo di quella costantementeregistrata negli anni precedenti era dovuta non alla presunta contrazionedella spesa sanitaria generale, ma al livello anomalo, cioè non ”normale“,dei costi di acquisto infragruppo».3.2 Il motivo è ammissibile, non incorrendo nella preclusione da cd.”doppia conforme“ sancita dal combinato disposto del quarto e del quintocomma dell’art. 348-ter c.p.c., applicabile ratione temporis, consideratoche la sentenza resa dalla CTP di Milano -il cui contenuto è stato trascrittoNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026nel corpo del ricorso, in osservanza dell’onere di specificità impostodall’art. 366, primo comma, num. 6, del medesimo codice- non si eraespressamente pronunciata sul motivo di appello dell’Amministrazioneriportare nella narrativa le considerazioni svolte sul punto dallecontribuenti (la parte motivazionale ha inizio soltanto dal rigo 18 dellaterzultima pagina, ove leggesi: «[OSCURATO:PERSONA], esaminati gli atti eascoltate le parti all’udienza, ritiene che il ricorso sia parzialmente fondatonel merito nei termini sotto specificati»); il che impedisce di ritenere cheper questa parte la qui impugnata sentenza si fondi sulle medesimeragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado.3.3 Sebbene ammissibile, la censura è tuttavia infondata, dovendoescludersi che i fatti di cui viene lamentato l’omesso esame siano statitrascurati dalla CTR, la quale, come si è visto in sede di disamina delprecedente motivo, ha dato conto della loro allegazione, fornendone, però,sulla scorta di un complessivo apprezzamento delle emergenzeprocessuali, una lettura diversa da quella prospettata dall’appellante e nonsindacabile nel giudizio di legittimità.Non va, peraltro, dimenticato che, secondo la stabile giurisprudenza diquesta Corte, non sussiste il vizio di omesso esame se il giudice hacomunque considerato il fatto storico rilevante, anche se non tutte lerisultanze probatorie sono state da lui valutate (cfr. Cass. n. 25439/2025,Cass. n. 28118/2025, Cass. n. 29414/2025, Cass. n. 31092/2025).4. Tirando le fila del discorso fin qui condotto, sulle conformiconclusioni del Pubblico Ministero:- va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardoal terzo e al quarto motivo di ricorso, concernenti il secondo rilievo fiscaleannullato in via di autotutela dall’Ufficio;- devono essere respinti il primo e il secondo motivo, afferenti all’altrorilievo formulato con l’atto impositivo oggetto di causa.Numero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/20265. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’Amministrazionecontendere e prevalente nell’àmbito di una complessiva valutazionedell’esito della lite, stante il maggior valore del rilievo fiscale non annullatod’ufficio- e vengono liquidate come in dispositivo.6. Non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia dispese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio noncorrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilitàoriginaria, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) sia perchèla parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, ai sensi degli artt. 158, comma 1, lett. a), dellostesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n.44 del 2012.Numero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteTRANSFERMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDEL [OSCURATO:PERSONA] Consigliere-Relatore [OSCURATO:PERSONA] 3 marzo 2026GIULIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 25122/2020 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., eGE [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rispettivo legalerappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 5556/2019 depositata il 30 dicembre 2019;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria dicessazione della materia del contendere in ordine al terzo e al quartomotivo di ricorso e per il rigetto del primo e del secondo;uditi per la ricorrente l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e per lecontroricorrenti l’avv. [OSCURATO:PERSONA];1. Nell’anno 2013 la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenziadelle Entrate conduceva una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ed esercente attività di vendita e installazione diapparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi diassistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedalie cliniche private aventi sede in Italia.La prefata società, fiscalmente residente in Francia e appartenente algruppo multinazionale [OSCURATO:PERSONA] (GE), era interamente controllatadalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua voltacontrollata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già GE Italia Holdings.p.a..2. All’esito di tale verifica l’Ufficio emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste diconsolidata e di consolidante, un avviso di accertamento relativo all’anno2011 con il quale, previa rideterminazione del reddito complessivo globalerisultante dalla dichiarazione presentata dalla società controllante ai sensidell’art. 122 del t.u.i.r., venivano operate le conseguenti riprese atassazione ai fini dell’IRES e irrogate le sanzioni amministrative pecuniariepreviste dalla legge.2.1 Con l’atto impositivo in questione erano mossi due distinti rilievinei confronti della GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..Numero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/20262.2 Con il primo si contestava alla stessa, ai sensi dell’art. 110,comma 7, del t.u.i.r., l’effettuazione di transazioni commerciali conconsociate estere, in particolare con la francese GE [OSCURATO:PERSONA] CS el’americana GE Company, aventi ad oggetto l’acquisto di apparecchiaturesanitarie a un prezzo superiore a quello normale, quale risultantedall’analisi di transfer pricing elaborata dai verificatori sulla scorta di uncampione di nove società comparabili selezionate fra le duecentoinizialmente prese in esame.2.3 Con il secondo, prospettante la violazione dell’art. 103, comma 3,del t.u.i.r., veniva disconosciuta la deducibilità della quota diammortamento del maggior valore di avviamento che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale nel bilanciod’esercizio 2003.2.4 Per meglio comprendere la portata di quest’ultimo rilievo sirendono necessarie alcune precisazioni.Nell’anno 2001 la francese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. aveva costituito laGE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., conferendo ad essa la propriapartecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]..Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dallaconferitaria, nell’attivo dello stato patrimoniale, fra le immobilizzazionifinanziarie.Nel 2003 GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva incorporatoper fusione GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendone la relativadenominazione.Poichè per effetto della fusione si era venuto a determinare undisavanzo derivante dall’annullamento della partecipazione di controllodetenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova [OSCURATO:SOCIETA]. aveva integralmente utilizzato dettodisavanzo per iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale un maggiorNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026valore di avviamento di pari importo, prevedendone l’ammortamento indieci anni, con imputazione al conto economico della quota di un decimoper ogni esercizio dal 2003 al 2012.Inoltre, dal momento che GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avevaprecedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19per cento, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenzarealizzata per effetto della cessione della suindicata partecipazione dicontrollo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta avevaritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscrittoin bilancio mediante l’utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenzadell’importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall’art. 6, comma2, lett. a), dello stesso decreto legislativo.L’Ufficio sosteneva, invece, che la cedente GE [OSCURATO:PERSONA] S.A.,quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nelterritorio dello Stato italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza comereddito diverso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f), del t.u.i.r., vecchiotesto, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento previstadall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regimedi cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soliconferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti residentiin Italia nell’esercizio di imprese commerciali.3. Entrambe le società accertate contestavano la pretesa erarialeproponendo ricorso congiunto dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza delleragioni da loro addotte, annullava l’atto impositivo.4. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia, che consentenza n. 5556/2019 del 30 dicembre 2019 rigettava l’appellodell’[OSCURATO:PERSONA].4.1 A sostegno della decisione assunta il collegio regionale osservavaNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026che:- l’analisi di transfer pricing condotta dall’Ufficio si esponeva a«molteplici rilievi critici» quanto all’individuazione del periodo dicomparazione, alla selezione delle società comparabili e alle cause dellariduzione del margine di redditività registrato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2011;- era fondata la doglianza della contribuente riguardante la dedottaviolazione del principio di tutela dell’affidamento, avendo i verificatori«avviato l’accertamento dopo che era scaduto il termine perl’accertamento del 2003 (anno in cui, per effetto della fusione, si e[ra]generato il disavanzo imputato ad avviamento), e dunque non solo adistanza di tempo, ma anche dopo che per il primo anno ”utile“ non erastata compiuta alcuna ripresa»;- non appariva corretto il rilievo incentrato sulla pretesa sussistenza diuna limitazione di tipo soggettivo all’applicabilità nei confronti dellafrancese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. della disciplina dettata dall’art. 1 deld.lgs. n. 358 del 1997, prevedente la possibilità di assoggettare a impostasostitutiva con l’aliquota del 19 per cento le plusvalenze da cessione dipartecipazioni di controllo.5. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.hanno resistito con unico controricorso.7. La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza per ladiscussione.7.1 Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. lecontroricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo:a)per la declaratoria di cessazione della materia del contenderelimitatamente ai motivi di ricorso concernenti il secondo rilievo fiscale,annullato in via di autotutela dall’Agenzia delle Entrate con provvedimentoNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026allegato;(b)per il rigetto dei restanti motivi dell’avversa impugnazione.7.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia delsuddetto provvedimento di autotutela.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Alla luce dell’allegato provvedimento di annullamento in via diautotutela emesso nelle more del giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia dell’Agenzia delle Entrate -il cui deposito è consentito dall’art.372, secondo comma, c.p.c., in quanto avente ad oggetto un documentovolto a evidenziare la sopravvenienza di una causa di parzialeinammissibilità dell’esperita impugnazione (cfr., ex ceteris, Cass. n.5408/2022, Cass. Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n.17955/2025)-, va dichiarata la cessazione della materia del contendere inordine al terzo e al quarto motivo di ricorso, concernenti il rilievo fiscalecui si riferisce il menzionato provvedimento.1.1 Con tali motivi, rubricati ”violazione e falsa applicazione dell’art.10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (art. 360, primo comma, num.3, c.p.c.)“ e ”violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2,lett. a), del d.lgs. n. 358 del 1997, dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461del 1997, dell’art. 6 della legge n. 342 del 2000, degli artt. 7, comma 1,23, comma 1, lett. f), e 81, comma 1, lett. c), nel testo originario (ora art.67, comma 1, lett. c]), del d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 8.b) delprotocollo annesso alla [OSCURATO:PERSONA]Francia contro le doppieimposizioni, ratificata a sèguito della legge n. 20 del 1992, dell’art. 63 delT.F.U.E. e degli artt. 5 e 25 del d.lgs. n. 446 del 1997 (art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c.)“, si contestava alla CTR:- di aver erroneamente ritenuto operante nel caso di specie il principiodi tutela dell’affidamento del contribuente;- di non aver correttamente inteso il senso delle contestazioni poste aNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026base del secondo rilievo, il quale si fondava sull’assunto che la franceseGE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avrebbe potuto conseguire l’affrancamentofiscale della plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo solomediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27 percento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, vigenteratione temporis, essendo la minor aliquota del 19 per cento riservatadall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggetti residenti inItalia.1.2 A sèguito del surriferito intervento in autotuteladell’[OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi venuto meno in parte qual’interesse a una pronuncia sulla fondatezza della pretesa tributaria (cfr.Cass. n. 4372/2011, Cass. n. 15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n.3306/2025).2. Restano, quindi, da esaminare il primo e il secondo motivo digravame, riguardanti il distinto rilievo fiscale in tema di transfer pricing.2.1 Di essi, come degli altri due articolati dall’Agenzia delle Entrate, lecontroricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità per difetto del requisito dicui all’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c..2.2 L’eccezione è infondata, in quanto, sebbene nel ricorso siano statiriportati ampi stralci dell’atto di appello proposto dall’Amministrazionesenza necessità di attingere a fonti esterne, gli aspetti salienti dellavicenda processuale e le critiche rivolte alla sentenza di secondo grado.2.3 Tanto premesso, con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.2.4 Si sostiene che, nella parte in cui ha ritenuto non accoglibile ilprimo rilievo fiscale mosso dall’Ufficio con l’avviso di accertamento oggettodi causa, l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità permancanza assoluta o mera apparenza della motivazione.Numero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/20262.5 La censura è priva di fondamento.2.6 Per consolidato orientamento nomofilattico, a sèguito dellariformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art.54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è ormaida ritenere ristretto alla verifica dell’osservanza del cd. «minimocostituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, della Cartafondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanza assoluta dimotivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa odincomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di «sufficienza» della stessa.Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione perdifetto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. -norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992-, sempre che i relativi viziemergano direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014; id., ex permultis, Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. Sez. U.n. 17564/2019, Cass. Sez. U. n. 23746/2020, Cass. Sez. U. n.32000/2022, Cass. n. 20598/2023).2.7 Ciò posto, si osserva che nella sentenza in esame la CTR hariassunto le doglianze mosse dall’appellante Agenzia delle Entrate inrelazione al primo rilievo fiscale, mostrando di averne chiaramente intesola portata.Essa ha, infatti, evidenziato che con l’esperito gravame la partepubblica si era doluta:- del «vizio di motivazione [della pronuncia di primo grado] conriferimento alla deduzione dei costi di transfer pricing, avuto riguardo allaassenza o comunque inadeguatezza della documentazione contrattualeNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026relativa ai rapporti intercompany, alla caduta del margine di redditività(sceso da un anno all’altro, proprio nel 2011, dal 10% al 3,23%) inconcomitanza con un inusuale incremento dei prezzi infragruppo praticati,la inadeguatezza dello studio di TP presentato dalla parte, soprattutto perquanto concerne la selezione dei comparabili, rispetto a cui l’Ufficio haofferto autonoma ricostruzione seguendo un diverso modello dicomparazione, ritenuto più adeguato alla corretta rappresentazione deirapporti intercompany»;- del «vizio di motivazione [della sentenza appellata] con riferimentoalla valutazione della prova in tema di transfer pricing, laddove inparticolare non si riconosce[va] che l’Ufficio a[vesse] rilevato l’esistenza ditransazion[i] a valore ”non normale“, a[vesse] utilizzato comparabiliadeguati e calcolato il valore di scambio ”normale“ facendo uso di unmetodo di calcolo (metodo del margine netto) condiviso dallo stessocontribuente»;- dell’«errore di diritto [commesso dal collegio regionale], laddovel’Ufficio è tenuto a provare in materia di transfer pricing il valore normale(secondo criteri di razionalità economica e giuridica), una volta individuati(come nella specie) significativi margini di scostamento dal valorenormale, mentre il contribuente deve, ai sensi dell’art. 2697 c.c.,dimostrare la irrealtà di quanto dedotto dall’Ufficio».2.8 Nel prosieguo i giudici di secondo grado hanno vagliato le censuresollevate dalla parte appellante, ritenendole immeritevoli di accoglimentosulla scorta delle condivise controdeduzioni svolte dalle contribuenti, lequali avevano obiettato che «le osservazioni dell’Ufficio si espon[eva]no amolteplici rilievi critici, avuto riguardo: (i)al periodo della comparazione(e[ra] stato preso in esame [...] un anno di imposta diverso da quello cuisi riferi[va] l’accertamento); (ii)ai soggetti utilizzati per la comparazione(4 delle 9 società utilizzate per la comparazione esercita[va]no attivitàdiverse ed ulteriori rispetto a quelle di commercializzazione diNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026apparecchiature medicali esercitate da GE [OSCURATO:PERSONA]); (iii)[al]lariduzione del margine di redditività per il 2011, [la quale] si spiega[va]con ragioni economiche di settore che -stando a quanto documentato dalladifesa di controparte- risulta[va]no evidenziate nel Rapporto sulla spesasanitaria del Ministero della Salute per il 2011 ed [avrebbero]abbracc[iato] quindi l’intero settore ove opera[va] la società appellata».2.9 Da quanto precede si ricava che la motivazione della sentenza,oltre ad esistere sotto il profilo materiale e grafico, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, è perfettamenteintelligibile, consentendo di individuare le ragioni sulle quali si fonda ilconvincimento espresso dalla CTR, costituite dalla mancata prova dellanon corrispondenza dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioniinfragruppo poste in essere dalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al valorenormale di cui all’art. 9, comma 3, del t.u.i.r..Né essa può dirsi apparente per il fatto che i giudici a quibus abbianocondiviso e recepito le argomentazioni difensive delle società appellate.Giova, in proposito, rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte,risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hannoaffermato che nel processo civile e in quello tributario non può ritenersinulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi ariprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali oprovvedimenti giudiziari), eventualmente senza aggiungervi alcunchè,sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante eillustrate in maniera chiara, univoca ed esaustiva le ragioni sulle quali lapronuncia si fonda (cfr. Cass. Sez. U. n. 642/2015).D’altro canto, nemmeno è possibile, dietro lo schermo della denunciadel vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, contestare la valutazionedel materiale istruttorio compiuta dal collegio regionale o la correttezzagiuridica della soluzione della controversia da questo offerta, in quanto leNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026gravi anomalie motivazionali integranti inosservanza del «minimocostituzionale» devono emergere direttamente dal testo della sentenza,indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali, eprescindono da eventuali errores in iudicando da cui è affetta la decisione.3. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., è lamentato l’omesso esame di «punti di fattodecisivi e controversi», concernenti la rispondenza o meno al valorenormale dei costi infragruppo dedotti da GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nell’anno 2011.3.1 In particolare, la CTR avrebbe tralasciato di considerare che:(i)«[...] la media di redditività utilizzata dall’Ufficio (8,8%) era [stata]costruita utilizzando anche i dati economici delle società comparabilirelativi al 2011»;(ii)«[...] il campione era stato costruito prendendo a base 200 societàed escludendo poi quelle meno affini a Gemsi [scilicet: [OSCURATO:SOCIETA]. - n.d.r. ...]», mentre «[...] il contrapposto campioneaddotto dalla società era eterogeneo perché comprendeva anche societàoperanti nella vendita di farmaci e prodotti parafarmaceutici»;(iii)«[...] nel 2011 era pacifico che la società aveva subìto, sì, unacontrazione di fatturato, ma, contemporaneamente, un incremento di costidi acquisto infragruppo; il che, [...] alla stregua di massime di esperienza,se adeguatamente esaminato, avrebbe potuto condurre alla conclusioneche la riduzione della redditività a circa un terzo di quella costantementeregistrata negli anni precedenti era dovuta non alla presunta contrazionedella spesa sanitaria generale, ma al livello anomalo, cioè non ”normale“,dei costi di acquisto infragruppo».3.2 Il motivo è ammissibile, non incorrendo nella preclusione da cd.”doppia conforme“ sancita dal combinato disposto del quarto e del quintocomma dell’art. 348-ter c.p.c., applicabile ratione temporis, consideratoche la sentenza resa dalla CTP di Milano -il cui contenuto è stato trascrittoNumero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/2026nel corpo del ricorso, in osservanza dell’onere di specificità impostodall’art. 366, primo comma, num. 6, del medesimo codice- non si eraespressamente pronunciata sul motivo di appello dell’Amministrazioneriportare nella narrativa le considerazioni svolte sul punto dallecontribuenti (la parte motivazionale ha inizio soltanto dal rigo 18 dellaterzultima pagina, ove leggesi: «[OSCURATO:PERSONA], esaminati gli atti eascoltate le parti all’udienza, ritiene che il ricorso sia parzialmente fondatonel merito nei termini sotto specificati»); il che impedisce di ritenere cheper questa parte la qui impugnata sentenza si fondi sulle medesimeragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado.3.3 Sebbene ammissibile, la censura è tuttavia infondata, dovendoescludersi che i fatti di cui viene lamentato l’omesso esame siano statitrascurati dalla CTR, la quale, come si è visto in sede di disamina delprecedente motivo, ha dato conto della loro allegazione, fornendone, però,sulla scorta di un complessivo apprezzamento delle emergenzeprocessuali, una lettura diversa da quella prospettata dall’appellante e nonsindacabile nel giudizio di legittimità.Non va, peraltro, dimenticato che, secondo la stabile giurisprudenza diquesta Corte, non sussiste il vizio di omesso esame se il giudice hacomunque considerato il fatto storico rilevante, anche se non tutte lerisultanze probatorie sono state da lui valutate (cfr. Cass. n. 25439/2025,Cass. n. 28118/2025, Cass. n. 29414/2025, Cass. n. 31092/2025).4. Tirando le fila del discorso fin qui condotto, sulle conformiconclusioni del Pubblico Ministero:- va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardoal terzo e al quarto motivo di ricorso, concernenti il secondo rilievo fiscaleannullato in via di autotutela dall’Ufficio;- devono essere respinti il primo e il secondo motivo, afferenti all’altrorilievo formulato con l’atto impositivo oggetto di causa.Numero registro generale 25122/2020Numero sezionale 151/2026Numero di raccolta generale 7169/2026Data pubblicazione 25/03/20265. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’Amministrazionecontendere e prevalente nell’àmbito di una complessiva valutazionedell’esito della lite, stante il maggior valore del rilievo fiscale non annullatod’ufficio- e vengono liquidate come in dispositivo.6. Non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia dispese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio noncorrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilitàoriginaria, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) sia perchèla parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, ai sensi degli artt. 158, comma 1, lett. a), dellostesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n.44 del 2012. P.Q.MLa Corte così provvede:- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al terzo e alquarto motivo di ricorso:- rigetta il primo e il secondo motivo;- condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore protempore, a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio dilegittimità, liquidate in complessivi 25.200 euro (di cui 200 per esborsi),oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento e agli accessoridi legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDanilo [OSCURATO:PERSONA] CrucittiP.Q.MLa Corte così provvede:- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al terzo e alquarto motivo di ricorso:- rigetta il primo e il secondo motivo;- condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore protempore, a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio dilegittimità, liquidate in complessivi 25.200 euro (di cui 200 per esborsi),oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento e agli accessoridi legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDanilo [OSCURATO:PERSONA]