CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2727-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA 2020 PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 2586 che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1123/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/11/2017 R.G.N. 62/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 2727/2018 RILEVATO che, con la sentenza n. 1126/2009, la Corte territoriale di Firenze aveva accolto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale di Livorno n. 162/2005, con cui era stato rigettato il ricorso della lavoratrice, diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato inter partes, ai sensi dell'art. 1 del D.Igs. n. 368 del 2001, relativamente al periodo 18.7.2002-30.9.2002, per «esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricom prendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti e servizi nonché all'attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo», nonché la prosecuzione giuridica del rapporto, da considerarsi a tempo indeterminato sin dalla data della stipula del contratto, ed il risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate, oltre accessori; che, avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva proposto ricorso per cassazione, accolto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 106/2016, relativamente al motivo (con assorbimento degli altri), con il quale la società aveva denunziato l'erroneità della sentenza, «nella parte in cui sono state ritenute generiche le ragioni indicate nel contratto e poste a fondamento dell'assunzione della lavoratrice», senza considerare che «il concetto di specificità previsto dall'art. 1 del D.Igs. n. 368 del 2001 deve essere collegato a situazioni aziendali non più standardizzate, ma obiettive e che non è richiesto il carattere della eccezionalità e straordinarietà a tempo determinato e che le ragioni erano sufficientemente specificate nel contratto individuale anche per relationem, attraverso il richiamo agli accordi collettivi contenuti nel contratto impugnato e del tutto trascurato dalla Corte di merito»; che la Corte di Appello di Firenze, pronunziando in sede di rinvio, con sentenza pubblicata il 9.11.2017, «in parziale riforma della pronunzia della medesima Corte n. 1126/2009, rilevata la nullità della clausola del termine», ha accertato che «tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] è in atto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 18.7.2002» ed ha condannato la società «al pagamento, in favore della lavoratrice, in luogo del risarcimento stabilito dalla Corte di Appello, di una indennità ex art. 32 legge n. 183/2010 pari a 3 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c.», ed inoltre «la lavoratrice al pagamento di quanto avesse ricevuto in eccesso rispetto alla somma come sopra spettante (dovendosi operare il raffronto tra importi netti omogenei)»; che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo; che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale affidato a due motivi; che sono state depositate memorie nell'interesse di entrambe le parti; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso principale, si deduce: la «violazione e falsa applicazione dell'art. 32, I. n. 183/2010, dell'art. 1, comma 13, I. n. 92/2012, dell'art. 11 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Disposizioni Legge in generale)», e si lamenta che la Corte di Appello abbia accolto la richiesta, formulata dalla società in via subordinata, di applicare alla fattispecie la liquidazione del danno subito dalla lavoratrice in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 32, della I. n. 183 del 2010 e dell'art. 1, comma 13, della I. n. 92 del 2012, argomentando che «non interessa invece il presente caso il fatto che il citato comma 13 dell'articolo sia stato abrogato dall'art. 55, comma 1, lettera d), del D.Igs. n. 81 del 2015, con decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo»; pertanto, a parere della lavoratrice, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente applicato una norma che non era vigente al momento della pronunzia di primo e di secondo grado, né al momento in cui è stata emessa la sentenza in grado di appello in sede di rinvio (9.11.2017); che, con il ricorso incidentale, si censura: 1) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., e si deduce che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto «inconcludente, rispetto alla fattispecie, il riferimento agli Accordi del 17,18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile 2002» ed abbia così disatteso le indicazioni della Corte di legittimità, riesaminando in maniera del tutto approssimativa tali Accordi - già valutati dalla Cassazione rescindente quali garanzia della specificità della causale addotta -, «in una lettura diversa da quella data dalla Giurisprudenza di legittimità maggioritaria», senza, peraltro, alcun esame in ordine alle ragioni sostitutive, come, invece, prescritto in sede rescindente, «da condurre "in base a criteri elastici", come richiesto dalla Giurisprudenza maggioritaria (Cass. nn. 1577/2010 e 1576/2010)»; 2) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost.; 1 del D.Igs. n. 368 del 2001 anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso, insufficiente e contraddittorio esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché la sentenza impugnata si rivela oscura sia nella parte in cui evidenzia «previsioni tra loro palesemente contraddittorie» negli accordi, senza alcuna specificazione al riguardo, sia quando fa riferimento ai capitoli dedotti nella memoria di costituzione della società, affermando che «deducono solo riorganizzazioni in atto e la circostanza di assunzioni a termine in chiave palesemente tautologica»; ed altresì perché la sentenza non riconosce alcun valore agli Accordi che, invece, rappresentano il portato della mediazione collettiva; ed infine, perché nessuna statuizione è contenuta nella sentenza in ordine alla seconda parte della causale del contratto, relativa alla contestuale «necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute», nonostante le indicazioni, in tal senso, della sentenza della pronunzia di legittimità in sede rescindente; che il ricorso principale non è fondato, poiché basato sul presupposto erroneo della non sussumibilità della fattispecie nell'ambito dell'art. 32 della I. n. 183 del 2010, «in quanto abrogato e sostituito da una norma che non prevede espressamente l'applicazione ai giudizi pendenti». Ed invero, i commi 5 e 6 del predetto articolo 32 sono stati sostituiti dall'art. 28 del D.Igs. n. 81 del 2015, il cui contenuto è identico ai due commi sostituiti, in combinato disposto con l'art. 13 della I. n. 92 del 2012; inoltre, l'art. 55 del D.Igs. n. 81 del 2015 non ha abrogato il comma 7 dell'art. 32 della I. n. 183 del 2010, ai sensi del quale le disposizioni di cui ai commi precedenti (appunto sostituiti dall'art. 28 del D.Igs. n. 81 del 2015) sono applicabili a «tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge», tra i quali, per quanto riferito in narrativa, all'evidenza, rientra quello di cui si tratta; che i due motivi del ricorso incidentale - da trattare congiuntamente per ragioni di connessione - sono fondati secondo quanto di seguito specificato, dovendosi al riguardo premettere che, come, in più occasioni, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la pluralità di ragioni legittimanti l'apposizione del termine è pienamente legittima, non costituendo la contemporanea indicazione delle stesse incertezza sulla motivazione giustificatrice del contratto, con l'unica condizione che non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà tra le dette motivazioni (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. VI, n. 7945/2015; Cass., Sez. lav., n. 16396/2008); che, inoltre, come affermato da questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. nn. 1577/2010; 1576/2010), in tema di assunzione a termine di lavoratori per esigenze sostitutive, alla stregua dei principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009, l'onere di specificazione delle ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa; in un quadro caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico, che si riflette poi sulla relatività della verifica dell'esigenza sostitutiva in concreto, per la legittimità dell'apposizione del termine è sufficiente, quindi, l'indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente (cfr. Cass. nn. 1928/2014; 13239/2012; 8966/2012; 27052/2011; 4267/2011); che, fatte queste premesse, nel caso in esame, deve rilevarsi, anche in relazione ai principi sopra enunciati, che la valutazione operata dalla Corte di merito in sede rescissoria non sia rispettosa dei criteri fissati dalla Corte di legittimità in sede rescindente, in base ai quali i giudici del rinvio avrebbero dovuto esaminare il contenuto degli accordi ai quali la clausola appositiva del termine si riferiva, al fine di valutare la specificità della clausola medesima. Ed invero, come riferito in narrativa, la Cassazione, con la sentenza n. 106 del 2016, aveva accolto il primo motivo di ricorso della società, sottolineando che «le ragioni erano sufficientemente specificate nel contratto individuale anche per relationem, attraverso il richiamo agli accordi collettivi contenuto nel contratto impugnato e del tutto trascurato dalla Corte di merito>>, poiché anche con riferimento alle ragioni sostitutive la sussistenza della causale va verificata in base a criteri elastici (Cass. nn. 1577/2010 e 1576/2010) e, pertanto, «nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola sufficiente ad assolvere all'onere di specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori (quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità»; che dalla pronunzia impugnata non emerge, pertanto, una congrua considerazione di tutti gli elementi indicati dalla Corte di legittimità e considerati come significativi dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 1605/2016 e Cass. n. 182/2016), né, tanto meno, l'esame degli accordi collettivi richiamati nel contratto individuale in base ai criteri c.d. elastici enunciati dalla giurisprudenza di legittimità nelle (fra le molte) citate sentenze nn. 1576 e 1577 del 2010, essendosi i giudici del rinvio limitati ad osservare che nel contratto de quo si opera un generico riferimento agli accordi «del 17, 18 e 23 ottobre 2002, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, in cui si rinvengono previsioni palesemente contraddittorie tra loro...»; che il ricorso incidentale va, pertanto, accolto, nei sensi di cui in motivazione, e la sentenza impugnata va cassata in relazione a quest'ultimo ricorso, con rinvio, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che, nell'ulteriore esame del merito, si atterrà a quanto innanzi esposto; che il ricorso principale va invece respinto, non risultando il motivo articolato idoneo a scalfire, sul punto, le argomentazione della Corte di merito; che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, secondo quanto specificato in dispositivo P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidentale nei sensi di cui in motivazione; rigetta il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cos