CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30464/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso iscritto al n. 15746/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 1565/2024 depositata il 23 febbraio 2024 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successore universale dei defunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponeva dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) dellaSicilia, sezione staccata diCatania, ricorso ex art. 70 del D. Lgs. n. 546 del 1992per l’ottemperanza degli obblighi derivanti a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza n. 2527/6/22 del 23 marzo 2022 resa dall’allora [OSCURATO:PERSONA] (CTR) etnea, passata in giudicato, con la quale era stato definitivamente riconosciuto agli eredi del predetto [OSCURATO:PERSONA] il diritto al rimborso del complessivo importo di 52.974 euro, oltre interessi, pari al 90 per cento delle somme pagate dal «de cuius»a titolo di IRPEF e ILOR negli anni 1990 e 1991: tanto in virtù della disciplina agevolativa introdotta dall’art. 9, comma 17, dellaL. n. 289 del 2002a sostegno dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 che avevano interessato le province diCatania, Ragusa e Siracusa. 2. Con sentenza n. 1565/2024 del 23 febbraio 2024 la Corte adìta respingeva il ricorso, con compensazione delle spese di lite, rilevando che: - l’[OSCURATO:PERSONA] aveva effettuat o i l rimborso del 50 per cento delle somme dovute, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 1, comma 665, dellaL. n. 190 del 2014 , come modificato dall’art. 16-octies, delD.L. n. 91 del 2017, convertito inL. n. 123 del 2017, e dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 195405/2017 del 26 settembre 2017, emanato in attuazione della stessa norma; - non poteva disporsi l’integrale esecuzione del giudicato a fronte dell’attestata incapienza dei fondi stanziati per fare luogo ai rimborsi spettanti in base alla disciplina di favore dettata dal menzionato art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002; - «anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l’entità del rimborso concretamente erogabile non potrà che essere determinat(a) sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citato»; - l’eventuale nomina di un commissario «ad acta» sarebbe stata «nient’altro che un provvedimento inutiliter datum, perché sostanzialmente e(ra)ineseguibile la sentenza passata in giudicato per quanto riguarda(va) l’integrale soddisfazione del credito» ; - in ogni caso, il contribuente «non perde(va) il diritto al rimborso integrale», potendo pur «sempre rivolgersi utilmente all’Agenzia delle Entrate per ottenere il soddisfo dell’intero ammontare», così come l’Amministrazione era comunque tenuta ad assicurare il «rimborso integrale, se e quando il capitolo del bilancio lo(avesse) consent(ito)». 3. Avverso tale sentenza il Gerbino ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c., con il quale sono lamentate la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 49 e 70 del D. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.. 3.1 Si sostiene che la CGT-2, in veste di giudice dell’ottemperanza, sarebbe venuta meno al suo dovere istituzionale di dare piena e concreta attuazione al comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto agli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA] il diritto al rimborso del 90 per cento delle somme da questi versate a titolo di IRPEF e ILOR negli anni 1990 e 1991. 4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.. 6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo il ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa con la quale, dando atto che nelle more l’Agenzia delle Entrate ha corrisposto.... tutte le somme dovute giusta la sentenza n. 2527/6/22 resa della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia in data 12.3.2021/23.3.2022, passata in giudicato , ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere. 7. L’istanza non può trovare accoglimento, in mancanza di conclusioni conformi rassegnate in tal senso da entrambe le parti (cfr. Cass. n. 11739/2025, Cass. n. 20524/2024, Cass. n. 21757/2021, Cass. n. 14546/2019) e di documentazione atta a comprovare l’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute al Gerbino in forza della sentenza dell’allora CTR etnea (nel fascicolo telematico si rinvengono soltanto due messaggi di posta elettronica in data 15 marzo 2023 denominati accett. somme Ag. Entrate - accettazione.eml e accettaz. somme Ag. Entrate - consegna.eml , i quali, come chiarito nell’ultima pagina del ricorso per cassazione, si riferiscono alla notifica di accettazione del ricorrente delle somme versate in conto delle maggiori dovutegli ). 8. Giova, al riguardo, evidenziare che entro il termine di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c. sarebbe stato possibile procedere al deposito di documenti volti a evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso cfr., ex multis, Cass. n. 17955/2025, Cass. n. 5408/2022, Cass. Sez. Un. n. 272/2023). 9. Fermo quanto precede, nella richiesta in esame è comunque ravvisabile una chiara e inequivoca manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del giudizio e di ciò la Corte non può che dare atto mediante una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17701/2025, Cass.n. 24499/2024, Cass. n. 4611/2024). 10.La sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese di legittimità. 11. Non deve essere resa l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), essendo questa espressamente prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e «lato sensu» sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camer