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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 24499/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.345/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G CERBARA 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 860/01/14 della [OSCURATO:PERSONA] dell’EMILIA-[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che L’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese relativamente all’anno di imposta 2003, conseguenti a maggior reddito da partecipazione dello stesso nella società CORRADO C . [OSCURATO:PERSONA] S.N.C.; osservato che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ravenna che, con sentenza n. 133/02/2009, rigettò il ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia -[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 860/01/14, depositata il 08/05/2014 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, per effetto del rigetto del connesso appello proposto dalla società predetta rispetto all’avviso di accertamento notificatole per le medesime ragioni, non poteva che “in via consequenziale” essere rigettato anche l’appello del socio; rilevato che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi e che si è costituita con controricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE; rilevato che successivamente il contribuente ha avanzato “istanza di dichiarazione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.”, depositando documentazione attestante l’adesione alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti, ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, nonché ulteriore documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto, ribadendo nella nota di deposito del 15.5.2019 “la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso”; considerato che all’esito dell’udienza camerale del 30 maggio 2019, con ordinanza interlocutoria del 5 luglio 2019, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, onde permettere all’AGENZIA ed alla P.G. di prendere posizione sulle istanze predette e sulla documentazione depositata dalla difesa del CORRADO; rilevato che, in esito all’udienza del 9 febbraio 2023, l’AGENZIA è stata invitata, con ordinanza interlocutoria n. 24831 del 18 agosto 2023, ad una nuova interlocuzione su quanto esposto dal contribuente in memoria, ma non ha preso specifica posizione; rilevato, nondimeno, che l’“istanza di dichiarazione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.” depositata il 15.5.2019, equivale in nuce ad una rinuncia al ricorso, comunque manifestando inequivocabilmente il sopravvenuto disinteresse alla definizione nel merito della controversia; che in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. l'atto di rinuncia, sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, è suscettibile di comportare una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass.

SU, 18/02/2010, n. 3876, Rv. 611473 – 01; Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259, Rv. 625136 — 01; Cass, sez. 3, 21/06/2016, n. 12743, Rv. 640420 — 01; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782, Rv. 649019 — 01); che, in definitiva, richiamato e condiviso l’orientamento nomofilattico ora riassunto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per soprav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.345/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G CERBARA 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 860/01/14 della [OSCURATO:PERSONA] dell’EMILIA-[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che L’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese relativamente all’anno di imposta 2003, conseguenti a maggior reddito da partecipazione dello stesso nella società CORRADO C . [OSCURATO:PERSONA] S.N.C.; osservato che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ravenna che, con sentenza n. 133/02/2009, rigettò il ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia -[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 860/01/14, depositata il 08/05/2014 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, per effetto del rigetto del connesso appello proposto dalla società predetta rispetto all’avviso di accertamento notificatole per le medesime ragioni, non poteva che “in via consequenziale” essere rigettato anche l’appello del socio; rilevato che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi e che si è costituita con controricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE; rilevato che successivamente il contribuente ha avanzato “istanza di dichiarazione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.”, depositando documentazione attestante l’adesione alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti, ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, nonché ulteriore documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto, ribadendo nella nota di deposito del 15.5.2019 “la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso”; considerato che all’esito dell’udienza camerale del 30 maggio 2019, con ordinanza interlocutoria del 5 luglio 2019, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, onde permettere all’AGENZIA ed alla P.G. di prendere posizione sulle istanze predette e sulla documentazione depositata dalla difesa del CORRADO; rilevato che, in esito all’udienza del 9 febbraio 2023, l’AGENZIA è stata invitata, con ordinanza interlocutoria n. 24831 del 18 agosto 2023, ad una nuova interlocuzione su quanto esposto dal contribuente in memoria, ma non ha preso specifica posizione; rilevato, nondimeno, che l’“istanza di dichiarazione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.” depositata il 15.5.2019, equivale in nuce ad una rinuncia al ricorso, comunque manifestando inequivocabilmente il sopravvenuto disinteresse alla definizione nel merito della controversia; che in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. l'atto di rinuncia, sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, è suscettibile di comportare una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876, Rv. 611473 – 01; Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259, Rv. 625136 — 01; Cass, sez. 3, 21/06/2016, n. 12743, Rv. 640420 — 01; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782, Rv. 649019 — 01); che, in definitiva, richiamato e condiviso l’orientamento nomofilattico ora riassunto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per soprav
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